Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 1
La valutazione di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, per raggiungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. (Nella specie la Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto due convergenti chiamate "de relato" di per sè sole sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del chiamato, indipendentemente dalla disamina dei restanti dati probatori e dalla ricerca di riscontri individualizzanti, imprescindibile a fronte di accuse non aventi natura diretta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2001, n. 43928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43928 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 25/10/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 1125
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 015600/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LO NC N. IL 01/12/1950
2) SA LV N. IL 23/06/1972
3) CI LV N. IL 02/02/1967
4) AR IZ N. IL 01/06/1967
5) LE TO N. IL 10/05/1962
6) RI LV N. IL 20/05/1952
7) IP OR N. IL 06/09/1957
8) IP LV N. IL 19/07/1963
avverso SENTENZA del 27/11/1999 CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Silvestri
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'inammissibilità per AL;
per il rigetto per AN, PA e RI;
l'annullamento con rinvio per CI, OT, i EL NF;
uditi i difensori Avv. Colaleo per AN, avv. Minasi per OT, Migliosi per PA ed OC, in sostituzione dell'avv. Picchetti, per CI e NF AL;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'11.6.1998, la Corte di Assise di Milano dichiarava RI AL, AL CE, NF AL, NF IB, OT IO e CI AL colpevoli di concorso nei delitto di omicidio aggravato in danno di AR CE e, gli ultimi quattro imputati, di detenzione e porto illegale di arma e di tentata distruzione di cadavere: il RI, il OT, il CI, in concorso con PA NI e AN AL, venivano altresì riconosciuti responsabili dei delitti di omicidio pluriaggravato in danno di IN AL, di tentato omicidio pluriaggravato in danno di NA GI e di detenzione e porto illegale di armi. Il AN, il CI, il OT, il PA e NF AL venivano condannati all'ergastolo, l'AL a ventidue anni di reclusioni, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, il RI a quattordici anni e nove mesi di reclusione, con l'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. 152/91 e con le attenuanti generiche prevalenti, e, infine,
NF IB a venticinque anni e tre mesi di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti.
Pronunciando sull'appello di tutti gli imputati, la Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza del 27.11.1999, riformava la sentenza di primo grado unicamente nei confronti di AL CE, per il quale veniva dichiarata la prevalenza delle già riconosciute attenuanti generiche e veniva disposta la riduzione della pena a diciotto anni di reclusione.
Quanto all'omicidio del AR, commesso in S. Giuliano Milanese nella notte tra il 13 e il 14.12.1989, la Corte di secondo grado rilevava anzitutto che il crimine doveva essere inquadrato nel contesto dei sanguinosi contrasti sviluppatisi tra vani gruppi mafiosi operanti in IN e, in particolare, tra la famiglia dei NF e quella dei AR, che aveva fatto registrare numerosi omicidi di membri dell'una e dell'altra parte. La Corte riteneva che la responsabilità degli imputati era comprovata dalla chiamata in correità di RI AL e dalle convergenti dichiarazioni accusatorie di RA TA, dalle quali era emerso che l'AL aveva intercettato messaggi-radio dei Carabinieri, venendo a conoscenza dell'attuale dimora del AR;
che il RI aveva immediatamente riferito la notizia al NF;
che NF AL, NF IB OT IO e CI AL erano stati gli esecutori materiali dell'omicidio, attuato con il prelevare in Milano il AR, all'indirizzo fornito dall'AL e dal RI, col costringerlo a salire a bordo della loro auto, ove avevano tentato di strangolarlo e, poi, con l'esplodergli contro quattro colpi di arma da fuoco cal. 6,35 e con l'abbandonare, infine, il cadavere dopo averlo cosparso di prodotto infiammabile.
Con riferimento all'omicidio del IN e al tentato omicidio del NA, la Corte traeva la prova della responsabilità degli imputati dalla chiamata di correo del RI, dalle dichiarazioni accusatone dei EL AG, IO e EG, e del RA, nonché dalle deposizioni dei testi ZZ e UL:
sulla base di tali elementi di prova la Corte riteneva che l'esecutore materiale dell'omicidio e del tentato omicidio, avvenuto il 6.10.1990 davanti ad un bar di Cinisello Balsamo, dovesse essere identificato in AN AL, allontanatosi dal posto su un'autovettura condotta da CI AL, e che il RI, il OT e il PA avessero svolto il ruolo di organizzatori e di mandanti dell'omicidio.
Tutti gli imputati proponevano ricorso per cassazione, ma l'AL ometteva di presentare i motivi dell'impugnazione. Il RI denunciava manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello con cui era stata lamentata l'eccessività della pena inflittagli in relazione alle non adeguate riduzioni dipendenti dall'applicazione delle riconosciute attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991. Nell'interesse di OT IO veniva denunciata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p., sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata risulta contraddittoria nelle premesse e nelle conclusioni in diritto e in aperto contrasto con i principi in materia di valutazione delle chiamate in correità e in reità. Al riguardo, il ricorrente premetteva che, per l'omicidio IN, nessuno dei collaboranti aveva partecipato all'esecuzione del crimine e che le loro dichiarazioni sullo svolgimento dell'azione omicidiaria hanno carattere "de relato", per il fatto che sarebbero fondate su quanto essi avrebbero appreso dagli esecutori materiali dell'omicidio. Deduceva che la Corte non aveva dato plausibile spiegazione delle appariscenti contraddizioni riscontrabili tra le versioni fornite dal collaboratori sui seguenti punti essenziali dell'indagine: ruoli e partecipi, condotta dell'esecutore materiale, riferita in termini diversi da quelli indicati dalle persone presenti all'esecuzione del crimine, descrizione del movente, posizione del OT e del RI (quest'ultimo avrebbe accompagnato il primo dal PA, che avrebbe assunto l'incarico di organizzare e di fare eseguire l'omicidio), incertezze del RA nell'indicare la fonte delle notizie riferite, discrasia delle dichiarazioni accusatorie, sia considerate isolatamente che messe a confronto l'una con l'altra, ed assenza della dovuta specificità individualizzante. Con riguardo all'omicidio del AR, il ricorrente denunciava la mancanza di una seria analisi critica dell'attendibilità della chiamata di correo del RI, le cui dichiarazioni e il contrasto delle stesse con quelle del RA non erano stati oggetto di adeguata valutazione, ne' con riferimento alle modalità della conoscenza dell'esecuzione dell'omicidio ne' rispetto al ruolo del OT. Con gli altri motivi del ricorso del OT, la sentenza impugnata veniva censurata sotto i seguenti profili: a) insussistenza della responsabilità per il delitto di tentato omicidio in danno del NA, per la ragione che - anche a volere dare per ammessa l'esistenza del mandato per l'uccisione del IN - non avrebbe potuto essere attribuito al OT il tentato omicidio della persona presente per caso nel bar o, al più, l'evento potrebbe essere addebitato al mandante soltanto a titolo di dolo eventuale e, quindi, per un titolo soggettivo incompatibile con il delitto tentato;
b) mancano le condizioni per la pronuncia di responsabilità in ordine alla detenzione e al porto illegale di armi, non essendo provato l'accordo circa l'uso delle armi stesse;
c) insussistenza dell'aggravante della premeditazione in ordine all'omicidio del AR, in quanto dalle stesse dichiarazioni del RI emergeva che il progetto delittuoso prevedeva che la vittima dovesse essere catturata per ricavare informazioni e che le modalità dell'esecuzione furono decise nell'immediatezza; d) insussistenza dell'aggravante della premeditazione anche con riferimento all'omicidio IN, affermata con motivazione illogica e contraddittoria, non essendo provato l'elemento cronologico relativo all'ideazione e all'esecuzione del crimine ed essendo stata messa in evidenza l'urgenza dell'omicidio.
Col ricorso presentato nell'interesse di NF AL venivano denunciate assenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità e in reità, nonché erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., sul rilievo che le Corti di merito erano pervenute all'affermazione di responsabilità per l'omicidio AR, nonostante le macroscopiche divergenze tra le dichiarazioni dei collaboratori e benché il RA avesse escluso la presenza dei EL NF come esecutori materiali del crimine. Il ricorrente aggiungeva che non era stato compiuto un reale e argomentato vaglio dell'attendibilità del RI, che aveva accusato il NF, e che, comunque, il racconto del collaborante, peraltro "de relato", non era sorretto da riscontri precisi di carattere individualizzante.
Nell'interesse di NF IB venivano prospettati vizi logici e giuridici della motivazione, risoltasi nella acritica adesione alle dichiarazioni accusatone dei collaboranti, senza alcuna valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca e in assenza di riscontri individualizzanti: precisava che erano state erroneamente apprezzate le risultanze probatorie, tant'è che era stata ritenuta, in modo fittizio, la convergenza delle accuse del RI e del RA, il quale non aveva mai indicato il NF IB come autore o partecipe al fatto, onde restava soltanto la chiamata del RI e non poteva considerarsi adeguato riscontro il solo desiderio di vendetta per la morte del fratello, tant'è che gli altri EL non erano stati imputati dell'omicidio del AR. Il ricorrente censurava, infine, la motivazione vertente sul punto dell'aggravante della premeditazione e della dichiarata equivalenza delle attenuanti generiche concesse con le aggravanti. Nell'interesse di CI AL venivano dedotte assenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle chiamate in correità e in reità, nonché erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., sul rilievo che, nonostante la mole della sentenza di secondo grado, era mancata una ragionevole spiegazione delle palesi divergenze tra le dichiarazioni dei collaboratori e tra queste ultime e le deposizioni dei testi, i quali, per l'omicidio IN, non avevano riconosciuto nel AN l'esecutore del crimine e avevano riferito modalità di fuga diverse da quelle indicate dall'accusa. Il ricorrente aggiungeva che era mancato un serio controllo dell'attendibilità del RI e che, comunque, il racconto del collaborante, peraltro "de relato ", non era sorretto da riscontri precisi di carattere individualizzante, che confermassero la partecipazione dei CI ai due omicidi.
Nel ricorso del PA venivano denunciate violazione di legge ed illogicità manifesta della motivazione, sull'assunto che la responsabilità per l'organizzazione dell'omicidio del IN commissionatogli dal OT, presentatogli dal RI, era stata affermata in mancanza di prove affidabili, in quanto i testi oculari avevano fornito una versione del fatto diversa da quella ricostruita dall'accusa e le difformità tra le dichiarazioni dei collaboranti erano rimaste non spiegate, onde non era riscontrabile una "convergenza del molteplice". Mancanza di motivazione veniva prospettata con riguardo alle chiamate in correità, non verificate nell'attendibilità intrinseca, ed al riscontri esterni, non conducenti alla persona del PA, tanto più che le discordanze delle dichiarazioni dei collaboratori, tutte indirette, impedivano di ritenere che esse fossero convergenti e si riscontrassero reciprocamente.
Col ricorso proposto nell'interesse del AN la sentenza impugnata veniva censurata per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché per erronea applicazione della legge penale. Premesso che nel caso in esame le chiamate del RI, del RA e dei EL AG erano tutte "de relato", il ricorrente contestava che le dichiarazioni dei EL AG, che avevano indicato la fonte della loro conoscenza nello stesso esecutore materiale del crimine, potessero essere qualificate come confessione stragiudiziale, mancando del tutto la prova che il AN abbia ammesso di essere stato l'autore dell'omicidio: sosteneva che arbitrariamente la sentenza aveva fatto ricorso alla figura della convergenza del molteplice, in quanto le dichiarazioni dei collaboratori, oltre ad essere contrastanti, erano tutte di natura indiretta ed erano contraddette dalle prove disponibili, dalle quali emergeva che il AN non era stato riconosciuto dal testi, aveva una statura diversa dall'aggressore, che, secondo gli stessi testi, si era allontanato dal luogo a bordo di un ciclomotore. Venivano altresì prospettati vizi logici e giuridici della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, dipendente dall'omessa valutazione di circostanze decisive. Con motivi nuovi del 21.9.2001, il difensore del AN chiedeva l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442, comma 2, c.p.p., come regolata dalla l. 16.12.1999, n. 479, e ribadiva il difetto di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, fondato esclusivamente su dichiarazioni "de relato".
Infine, con memoria del 3.10.2001, il difensore del AN illustrava la censura riguardante la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, facendo presente che la pronuncia era stata giustificata anche col richiamo a pendenze giudiziarie per omicidio e che, con sentenza del 15.1.2001, l'imputato era stato assolto dall'accusa di omicidio volontario aggravato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - L'AL ha proposto ricorso per cassazione senza indicare i motivi a sostegno della richiesta di annullamento del provvedimento impugnato. Pertanto, a norma degli artt. 581 e 591 c.p.p., il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, non sussistendo una situazione di assenza di colpa.
2. - Nel ricorso del RI è stata formulata la censura di manifesta illogicità della motivazione in ordine all'eccessività della pena inflittagli in conseguenza delle non adeguate riduzioni relative all'applicazione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.l. n. 152 del 1991. La doglianza non ha fondamento. Invero, la Corte distrettuale ha disatteso il motivo di appello del RI, rilevando che i giudici di prime cure hanno correttamente esercitato il potere discrezionale concernente il trattamento sanzionatorio, nella cui determinazione è stato realizzato un giusto equilibrio tra il rilevante contributo apportato ai fini dell'individuazione dei responsabili dei due omicidi e la gravità dei delitti e la personalità dell'imputato, con precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione. Ne segue che, stante l'adeguatezza logica e giuridica della motivazione, resta incensurabile nel giudizio di legittimità la valutazione compiuta dalla Corte di merito nello stabilire la pena base, le riduzioni per le attenuanti applicate e l'aumento per la continuazione.
3. - Nell'esaminare le posizioni degli imputati ai quali è stata contestata la partecipazione all'omicidio del AR, la Corte di secondo grado ha ricostruito, in modo esauriente e logicamente ineccepibile, il contesto ambientale nel quale è maturato il crimine, ritenendo - sulla base delle unanimi preparazioni dei collaboratori di giustizia e delle indagini di polizia giudiziaria - che l'uccisione del AR deve essere collocata nell'ambito della violenta lotta scatenatasi tra organizzazioni mafiose operanti nel territorio di IN, alcune delle quali vicine a "cosa nostra" ed altre rivali della struttura associativa tradizionale: nella sentenza impugnata è stata sottolineata la fluidità delle alleanze strette tra le varie fazioni ed è stato posto in luce il sanguinoso contrasto esploso tra le famiglie dei NF e dei AR, segnato da una serie di omicidi che hanno colpito appartenenti all'una e altra famiglia.
4. - La fonte principale delle accuse contro gli imputati dell'omicidio del AR è costituita dalle dichiarazioni del collaborante RI AL, il quale ha riferito che l'AL era riuscito a conoscere il recapito milanese dello stesso AR attraverso l'intercettazione delle comunicazioni radio dei Carabinieri di Mazarino e che gli aveva consegnato un biglietto sul quale aveva trascritto i dati al fine di farlo avere ai NF, avversari del AR-, che aveva consegnato tale biglietto, con l'indirizzo in cui era rintracciabile il AR, a OT IO, cognato di NF PP, ucciso alcuni mesi prima, convocato telefonicamente nella sua residenza di Rapallo;
che il OT si era impegnato a consegnare il biglietto ai EL NF, sicuramente interessati a conoscere dove si trovava il AR - che, in epoca successiva, aveva appreso le modalità con le quali era stato eseguito l'omicidio dal OT e dal CI, che avevano ammesso di avere preso parte alla consumazione del delitto unitamente a NF IB e a NF AL;
che, in un secondo momento, la versione gli era stata confermata da NF AO e da NF AL.
In primo luogo, deve osservarsi che le dichiarazioni del RI hanno natura di chiamata in correità diretta, nei confronti dell'AL e del OT, in quanto hanno ad oggetto fatti che il collaborante ha precisato essere avvenuti in sua presenza;
per contro, per ciò che attiene alla fase propriamente esecutiva dell'omicidio, le dichiarazioni stesse hanno carattere indiretto e costituiscono chiamata in correità "de relato" contro il OT, il CI, NF AL e NF IB.
Inoltre, deve sottolinearsi che per la formazione del convincimento in ordine alla responsabilità degli imputati, la Corte di secondo grado ha utilizzato le dichiarazioni accusatorie di RA TA, il quale ha affermato di avere appreso dal OT e dal CI l'identità degli autori dell'omicidio del AR, nonché le modalità di esecuzione dello stesso, e che il domicilio in Milano della vittima era stato conosciuto tramite RI AL ed AL CE mediante l'intercettazione delle comunicazioni radio dei Carabinieri.
5. - Ciò posto, tutti i ricorrenti hanno lamentato che il verdetto di colpevolezza è inficiato dalla violazione della regola di giudizio enunciata dall'art. 192, comma 3, c.p.p. e dall'illogicità manifesta della motivazione riguardante la valutazione delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, che sarebbero state utilizzate come elementi dimostrativi della responsabilità, senza un adeguato controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate in correità. Le censure non hanno fondamento.
Infatti, va riconosciuto che la Corte territoriale ha correttamente adempiuto il compito di vagliare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca dei racconti dei collaboratori, applicando, con ineccepibile apprezzamento, i tradizionali criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e tenendo conto, in particolare, della condotta anteatta dei collaboratori, della precisione delle dichiarazioni, della loro coerenza, costanza, spontaneità, nonché dell'assenza di motivi di risentimento contro gli accusati. Ne consegue che, verificata l'esattezza dei criteri applicati e riconosciuta la congruenza logica del ragionamento seguito nella valutazione della intrinseca attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, mancano di pregio i rilievi critici mossi dai ricorrenti, le cui doglianze non possono trovare accoglimento nel giudizio di legittimità. Peraltro, deve aggiungersi che nella sentenza impugnata è stata fornita plausibile spiegazione delle difformità e delle divergenze riscontrate nelle dichiarazioni del RI e del RA, onde, anche sotto tale profilo, le censure dei ricorrenti non meritano consenso, in quanto si traducono in apprezzamenti di fatto tendenti ad una diversa interpretazione delle risultanze probatorie.
6. - Occorre ora verificare la correttezza della valutazione compiuta dalla Corte di merito nell'accertamento dei riscontri estrinseci individualizzanti in base al quali è stata ritenuta provata la partecipazione degli imputati all'omicidio del AR. In proposito, nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che i riscontri possono essere costituiti anche un'altra chiamata, a condizione, in quest'ultimo caso, che anche la seconda sia considerata intrinsecamente attendibile e che le convergenti dichiarazioni accusatorie siano realmente autonome, nel senso che l'una non abbia condizionato le altre, e convergano specificatamente, ancorché non siano completamente sulla persona dell'imputato e sul fatto attribuitogli, acquisendo, così, carattere individualizzante (mutual corroboration o convergenza del molteplice: Cass., Sez. 6^, 12 gennaio 1995, Grippi;
Cass., Sez. 6^, 18 febbraio 1994, Goddi ed altri;
e, da ultimo, Cass., Sez. 1^, 7 novembre 2000, Cannella ed altri).
6.1. - Per quanto concerne la posizione del OT, la Corte ha esattamente rilevato che costui è identificabile come uno degli autori dell'omicidio del AR sulla base delle accuse, parte dirette e parte indirette, del RI, che hanno trovato precisa e puntuale conferma, non solo nell'esistenza di un rilevante movente (rafforzato dal rapporto di parentela con i NF), ma anche nella concorrente dichiarazione accusatoria del RA, la cui autonomia e convergenza è stata adeguatamente dimostrata nella sentenza impugnata con ampie e puntuali argomentazioni: ond'è che le censure formulate dal ricorrente si dissolvono a fronte della compattezza logica e della congruenza giuridica del ragionamento giustificativo della decisione, con cui è stata data precisa applicazione al principio giurisprudenziale secondo cui la prova della colpevolezza può essere desunta anche da una chiamata di correo diretta riscontrata da una chiamata "de relato" convergente. 6.2. - In ordine alla posizione del CI per l'omicidio AR, la Corte distrettuale ha sostanzialmente fondato la valutazione di colpevolezza su due chiamate "de relato", quella del RI e quella del RA, ritenendo che esse fossero, di per sè, sufficienti a fornire la prova della responsabilità dell'imputato. Premesso che la posizione del CI diverge da quella del OT per la ragione che, rispetto a quest'ultimo, la chiamata del RI ha - per lo meno parzialmente - natura diretta, deve porsi in risalto che nella sentenza impugnata non è stata osservata la fondamentale regola di giudizio che impone al giudice di scrutinare con particolare rigore e cautela le chiamate indirette, aventi ad oggetto notizie apprese da altri su fatti che non sono stati oggetto di constatazione diretta da parte del dichiarante. In proposito nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l'accusa "de relato" abbisogna non di un riscontro generico. ma di un "quid pluris" più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità, sostanziale della confidenza (Cass., Sez. 5^, 9 ottobre 1996, Mannolo). La corretta applicazione di tale principio avrebbe dovuto condurre la Corte di secondo grado a riconoscere che il concorso delle due chiamate "de relato" del RI e del RA non avrebbero potuto integrale, da sole, la prova della colpevolezza del CI, al di là di ogni ragionevole dubbio, in forza del solo richiamo alla regola della convergenza del molteplice, con una meccanica trasposizione di essa, come se l'esistenza di due chiamate convergenti costituissero, sempre e comunque, prova della responsabilità del chiamato, indipendentemente dalle peculiari connotazioni probatorie della situazione esaminata, e quasi che detta convergenza integrasse, di per sè, una sorta di prova legale, che rende ininfluente la disamina e il prudente apprezzamento dei restanti dati probatori e la ricerca di riscontri individualizzanti. Un simile rigido metodo di valutazione non è, però, rispondente ad una corretta lettura dei principi enunciati dall'art. 192, comma 3, c.p.p. e dell'elaborazione che ne ha fatto la giurisprudenza, dato che la valutazione delle chiamate in correità deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate, tenendo conto sia della solidità della riconosciuta attendibilità intrinseca delle stesse sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Soltanto all'esito di tale delicata operazione valutativa il giudice potrà stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se per raggiungere il livello della prova esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato (Cass., Sez. 1^, 16 marzo 2001, Chiofalo ed altri). In conclusione, anche a non volere tenere conto della impropria assimilazione alla confessione stragiudiziale della chiamata "de relato" avente ad oggetto notizie che si assumono apprese dallo stesso chiamato, dalle precedenti considerazioni deve inferirsi che la "ratio decidendi" della sentenza impugnata è inficiata, nel capo riguardante la condanna del CI, da vizi logici e giuridici, che ne giustificano l'annullamento con rinvio, dovendo nel nuovo giudizio accertarsi l'esistenza di ulteriori riscontri esterni individualizzanti, attinenti, in modo specifico, alla situazione soggettiva del CI e, pertanto, non identificabile nella sola appartenenza di quest'ultimo all'organizzazione mafiosa. 6.3. - Pronuncia di annullamento con rinvio deve essere emessa anche per ciò che concerne la posizione dei EL NF. Premesso che nei confronti dei due imputati la chiamata di correo del RI è indiretta, non avendo il collaborante assistito alla consumazione dell'omicidio AR, deve sottolinearsi che dalle dichiarazioni del RA, anch'esse indirette, non può neppure trarsi puntuale e tranquillante conferma delle dichiarazioni del primo chiamante, in quanto il RA ha riferito, sia pure in forma dubitativa, che all'uccisione del AR parteciparono OT e CI, "forse in compagnia di AO NF", onde l'indicazione del RA non riguarda NF AL e NF IB, ma un loro fratello. Questa precisa circostanza rivela che nei confronti dei due imputati l'esistenza di una imponente causale, confermata dallo stesso RA ("I NF avevano decretato la morte di tutti i AR" non può costituire riscontro individualizzante, per l'ovvia ragione che, se così fosse, avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere dell'omicidio tutti i NF, e non soltanto AL e IB, mentre ciò non è avvenuto nonostante che anche NF AO fosse stato indicato come possibile concorrente nell'uccisione del AR. Deve trarsene la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata anche nei capi relativi a NF AL e NF, IB: nel giudizio di rinvio dovrà rivalutarsi, pertanto, la loro posizione per verificare se le chiamate in correità e in reità siano confermate da riscontri esterni individualizzanti.
7. - Passando all'esame dei ricorsi afferenti i capi di sentenza relativi all'omicidio del IN e al tentato omicidio del NA, a base della pronuncia di responsabilità della Corte di secondo grado sono state assunte le chiamate del RI, degli AG, IO e EG, nonché quella del RA. Le dichiarazioni del RI costituiscono vera e propria chiamata in correità: parte diretta, avendo ammesso il collaborante di avere preso parte alla fase organizzativa del crimine con il porre in contatto il OT, interessato all'eliminazione del IN, con il PA, il quale aveva assicurato la sua disponibilità all'esecuzione dell'omicidio;
parte della chiamata ha natura "de relato", in quanto era venuto a conoscenza dal OT, dal CI e dal PA delle modalità e degli autori del delitto. Costituiscono, invece, chiamate in reità indirette quelle rese dagli altri tre collaboratori, i quali hanno riferito circostanze apprese da persone indicate come partecipi all'omicidio.
Anche rispetto alle accuse relative all'omicidio IN, le censure mosse dal ricorrenti contro la valutazione dell'intrinseca attendibilità dei collaboranti sono destituite di fondamento, dato che la Corte di secondo grado ha preso in esame le singole dichiarazioni e, con ampio sviluppo argomentativo aderente a criteri corretti, ne ha giustificato l'affidabilità soggettiva, dando anche adeguata spiegazione logica delle discrepanze esistenti tra alcune di esse.
L'indagine deve essere, dunque, incentrata sulla ricerca dei riscontri esterni individualizzanti necessari perché le chiamate possano acquistare il valore di prova, ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e legittimare la pronuncia di condanna.
7.1. - A carico del OT e del PA esiste la chiamata di correo diretta del RI, il quale ha dichiarato che, conosciuta l'intenzione del OT di uccidere il IN, lo aveva accompagnato a Milano, in casa del PA, ove quest'ultimo aveva assicurato la piena disponibilità all'esecuzione del crimine, da affidare al giovane AN AL. Sulla base dei criteri di giudizio precedentemente esposti la pronuncia di condanna del OT e del PA deve considerarsi di ineccepibile correttezza sul piano logico e giuridico, essendo confermata la chiamata diretta del RI da plurime chiamate "de relato" tutte convergenti nel designare i due imputati tra i responsabili dell'omicidio del IN e nel collegare il crimine alla specifica posizione degli stessi e alla loro partecipazione nella fase ideativa o esecutiva: ditalché deve ritenersi configurata la situazione probatoria della convergenza del molteplice, cui inerisce l'individualizzazione del reciproco riscontro.
7.2. - La condanna del AN e del CI è fondata, invece, unicamente su dichiarazioni accusatore "de relato". In applicazione dei principi dianzi esposti (cfr. p. 6.2), è da escludere che le chiamate indirette, ancorché tra loro conformi, possano assumere la dignità di prova della responsabilità del AN e del CI, in assenza di elementi esterni, indipendenti dalle chiamate e muniti di carattere individualizzante. L'indicata insufficienza dei dati probatori diviene ancor più appariscente quando si considera che il AN, unanimemente indicato nelle chiamate indirette come il "killer" del IN, non è stato riconosciuto da nessuno dei testimoni presenti all'esecuzione del crimine e che, sul punto, manca nella sentenza impugnata un adeguato supporto argomentativo. Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento della pronuncia di condanna del AN e del CI, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà nuovamente valutare il materiale probatorio disponibile per accertare se le chiamate "de relato" siano sorrette da riscontri esterni di tipo individualizzante.
8. - Restano da esaminare le ulteriori censure formulate nel ricorso del OT.
Deve disattendersi, anzitutto, il motivo di gravame con cui è stata contestata la ritenuta responsabilità per il tentato omicidio del NA, non potendo essergli addebitato quest'ultimo fatto a titolo di dolo diretto, ma solo a titolo di dolo eventuale, la cui compatibilità con il delitto tentato è stata esclusa dalla giurisprudenza. Al riguardo nella sentenza impugnata è stato osservato che gli organizzatori dell'omicidio, tra i quali il OT, non solo si rappresentarono come possibile e probabile che il killer finisse per trovarsi costretto a privare del bene della vita tutti coloro che l'avessero fronteggiato nella fase della fuga subito dopo l'uccisione del IN, ma che abbiano anche, fin dall'inizio, preso in seria considerazione una simile eventualità arrivando a volerla direttamente dotando il killer di tutto ciò che appariva necessario per farvi fronte, così da rispondere penalmente, a titolo di dolo diretto, oltre che dell'omicidio della vittima predestinata anche degli ulteriori reati dallo stesso killer realizzati nei confronti dei soggetti presenti che gli si fossero opposti in qualsivoglia maniera, per il fatto che una simile evenienza rientrava nello schema esecutivo dell'azione omicidiaria in danno del IN (v. sentenza impugnata, pag. 204). Le considerazioni svolte nella decisione di secondo grado risultano pienamente coerenti sul piano logico e conducono a riconoscere la correttezza dell'attribuzione del tentato omicidio a titolo di dolo diretto, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel caso di evento ritenuto altamente probabile, l'autore non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1993, Cassata). Risultano, infine, manifestamente infondate le censure a mezzo delle quali il OT ha lamentato l'affermazione di responsabilità per la detenzione e il porto di armi e l'applicazione dell'aggravante della premeditazione per entrambi gli omicidi. Invero, con motivazione del tutto esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, la Corte distrettuale ha ricostruito i fatti in termini tali da dare piena base giustificativa all'opinione che ha condotto a ritenere che i due omicidi furono ideati e decisi prevedendo l'uso di armi e che gli stessi crimini furono preceduti dalla accurata preordinazione delle modalità esecutive e dei mezzi.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso di AL CE, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di lire 500.000 alla cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di RI AL, di OT IO e di PA NI, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CI, AN, NF IB e NF AL e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2001