Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2001, n. 43928
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Sentenza 25 ottobre 2001

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La valutazione di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, per raggiungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. (Nella specie la Corte ha censurato il ragionamento del giudice di merito che aveva ritenuto due convergenti chiamate "de relato" di per sè sole sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del chiamato, indipendentemente dalla disamina dei restanti dati probatori e dalla ricerca di riscontri individualizzanti, imprescindibile a fronte di accuse non aventi natura diretta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2001, n. 43928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43928
    Data del deposito : 25 ottobre 2001

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