Sentenza 11 giugno 2008
Massime • 1
Il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione.
Commentario • 1
- 1. Il concorso esterno nei reati associativi: una proposta de iure condendohttps://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2012
Sommario Premessa Leipotesi di legge Assistenza alle associazioni a delinquere di stampo mafioso anche straniere La scelta del nomen iuris e della sua collocazione topografica all'interno del codice penale Il bene giuridico tutelato La condotta tipizzata La natura del reato Le circostanze Causa di non punibilità Assistenza all'associazione a delinquere Assistenza all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope Modifica dell'art. 418 c.p. Brevi riflessioni conclusive Premessa Scopo del presente saggio è quello di superare l'annosa polemica inerente il concorso c.d. “esterno” (la quale non riguarda solo le associazioni a delinquere di stampo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2008, n. 35051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35051 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
51 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE 3 5051/08 UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/06/2008
SENTENZA
N. 785708 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. RIZZO ALDO SEBASTIANO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. CASUCCI GIULIANO CONSIGLIERE Π N. 038203/2006 2. Dott. ZAPPIA PIETRO
3. Dott.CURZIO PIETRO TV
4. Dott. DAVIGO PIERCAMILLO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/07/1948 1) LO IC PIETRO
avverso SENTENZA del 19/11/2004
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relaZIne fatta dal Consigliere
ZAPPIA PIETRO
che ha concluso per il rigetto del 210000
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Uditi i difensori Avv. Remato Bozzone Antonino Reina alco-20i quali hammo chiesto l'accoglimento del acconsen 3
FATTO
Con sentenza del 12.6.2000 il Tribunale di Palermo
condannava Lo SI RO, avendolo ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associaZIne mafiosa aggravata contestato al capo A della rubrica, alla pena di anni sette di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed a quelle di suo mantenimento in carcere durante il periodo di custodia cautelare;
disponeva l'interdiZIne in perpetuo dello stesso dai pubblici uffici. Con la medesima sentenza il Tribunale ordinava, ai sensi dell'art. 12 sexies della legge 356/92, la confisca delle quote sociali di pertinenza delle società sottoposte a sequestro preventivo riconducibili al detto imputato ad eccezione delle
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quote relative alla ditta individuale ER AN ed alla
Industrie Lamellari s.r.l. - nonché di un natante, di un fondo rustico in località "Serra" di Cefalù e di alcuni automezzi, disponendo per contro la restituZIne di appartamenti ed unità immobiliari appartenenti alle società per le quali era intervenuta la confisca delle quote, e la restituZIne a ER AN dei beni personali meglio specificati ai punti 4, 5 e 6 del decreto di sequestro preventivo dal 21.4.1999. Assolveva il predetto Lo SI dalla imputaZIne di riciclaggio contestata al capo B della rubrica perché il fatto non sussiste e, limitatamente alla condotta contestata con riferimento alla fittizia intestaZIne di quote di pertinenza delle società facenti capo a SA IU e
SA LI, qualificato il fatto come ricettaZIne, perché
estinto per prescriZIne.
L'addebito mosso al Lo SI e per il quale era intervenuta la predetta condanna era di avere concorso nel reato associativo, 4
inserendosi, tra il 1980 ed il 2000, nell'attività dell'organizzaZIne di stampo mafioso denominata "Cosa Nostra", ponendo in modo continuativo a disposiZIne di esponenti di rilievo del sodaliZI criminale quali SA IU, SA LI, AR
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IG, AR OV IS, Di AN RA, DO
RA la propria attività imprenditoriale nel settore
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dell'edilizia, il proprio credito e le conoscenze acquisite, consentendo così ai predetti di reimpiegare i proventi delle attività delittuose poste in essere dall'associaZIne medesima, che ne risultava rafforzata sotto il profilo della potenza economica e della conseguente disponibilità di mezzi.
Con sentenza del 10.7.2002 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassaZIne il predetto Lo SI RO lamentando sotto diversi profili violaZIne ed inosservanza di legge nonché viZI di motivaZIne.
Con sentenza in data 23.10.2003 la Sesta SeZIne di questa
Corte di CassaZIne annullava l'impugnata sentenza rinviando ad altra SeZIne della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudiZI.
Rilevava questa Corte che l'impugnata sentenza, nella parte centrale e decisiva del suo percorso logico argomentativo, non aveva fatto buon uso della legge penale, in relaZIne ai principi che regolano il concorso esterno in associaZIne di stampo mafioso, e riposava su una motivaZIne priva di capacità dimostrativa sul thema decidendum e meramente assertiva, sino a sfociare in illaZIni congetturali. In particolare la Corte territoriale, pur avendo escluso l'inserimento organico del Lo SI nell'organizzaZIne criminosa "Cosa Nostra" e avendo ritenuto lo stesso un mero concorrente esterno, non aveva adeguatamente 5
approfondito il tema e non aveva analizzato ed apprezzato la reale portata di tale concorso come funZInale, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, oltre che di determinismo causale, alla conservaZIne o al rafforzamento dell'associaZIne; ciò in quanto la valutaZIne del giudice di merito si era limitata ad evidenziare una certa "contiguità" del Lo SI con ambienti mafiosi e una sorta di "disponibilità" del medesimo, nell'espletamento della sua attività imprenditoriale, nei riguardi di singole persone, pacificamente inserite, con ruolo anche di spicco, in clan mafiosi anche contrapposti, enucleando alcuni episodi ritenuti sintomatici di rapporti di affari con esponenti della criminalità organizzata e, quindi, di oggettivo aiuto alla causa associativa ed al relativo programma criminoso;
ed era in tal modo pervenuta ad una conclusione semplicistica e superficiale, perché non dimostrava che tali episodi avessero contribuito, in maniera concreta, alla conservaZIne o al rafforzamento dell'entità
criminale.
Con sentenza in data 19.11.2004 la Corte di appello di
Palermo, giudicando in sede di rinvio sull'appello proposto dal Lo
SI avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 12.6.2000, confermava tale sentenza e condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Avverso tale sentenza propone nuovamente ricorso per cassaZIne il Lo SI, per il tramite dei propri difensori, lamentando violaZIne di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di ricorso di cui all'atto di gravame in data
26.6.2006 il Lo SI lamenta violaZIne ed errata applicaZIne dell'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p. in relaZIne agli artt. 110 e 416 bis c.p., nonché violaZIne ed errata applicaZIne dell'art. 606, 6
lett. c), c.p.p. in relaZIne all'art. 192, co. 2 e 3, c.p.p. Rileva in particolare la difesa che l'impugnata sentenza, pur elencando quelle stesse identiche condotte individuate nella sentenza oggetto del precedente annullamento, nessuna delle quali per la
Suprema Corte possedeva l'efficienza di assurgere, da sola o cumulata con le altre, al rango di prova di contributo penalmente rilevante ex art. 110, 416 bis c.p., non aveva impostato e risolto, con la necessaria consequenzialità e coerenza logico - giuridica, il tema centrale che aveva dinnanzi, e cioè la definiZIne del ruolo del Lo SI e del contributo, non a favore di singoli esponenti mafiosi, anche di spicco, bensì dell'associaZIne mafiosa;
ciò in quanto, siccome rilevato dalla Suprema Corte in sede di annullamento della precedente sentenza, non può ritenersi sussistente la "condotta" che integra l'ipotesi delittuosa del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., senza adeguata verifica della idoneità della stessa "in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la conservaZIne o il rafforzamento dell'associaZIne". E pertanto non poteva dubitarsi che anche tale ulteriore sentenza di merito andava annullata atteso che il giudice di rinvio, disattendendo i principi di diritto cui avrebbe dovuto
doverosamente adeguarsi, aveva apprezzato quella medesima condotta posta a base della sentenza cassata dalla Suprema
Corte come sinonimo di concorso esterno.
In particolare, certamente irrispettosa dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte si appalesava l'affermaZIne secondo cui la richiesta formulata dal Lo SI a EF NT per ottenere il rimborso di una somma di danaro da parte di altro sodale, RI IM, per una operaZIne edilizia intrapresa 7
ma non realizzata, non poteva "che qualificarsi come vero e proprio contributo al rafforzamento e mantenimento
dell'associaZIne mafiosa”; ciò in quanto trattavasi di affermaZIne apodittica, mancando la necessaria ricerca ed acquisiZIne di concreti elementi di fatto dai quali si potesse desumere, con logica a posteriori, che tale condotta aveva prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associaZIne mafiosa. E parimenti sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non poteva dubitarsi che la chiave psicologica che muoveva il ricorrente nel recuperare il credito era il proprio tornaconto economico personale, restandogli del tutto indifferente ogni indiretto aspetto riguardante il sodaliZI, e men che mai, un insussistente rafforzamento del detto sodaliZI derivante da tale condotta.
Parimenti non in linea con i principi di diritto posti dalla
Suprema Corte con la precedente pronuncia doveva considerarsi l'ulteriore affermaZIne della Corte territoriale secondo la quale "il matrimonio della figlia del Lo SI con un nipote di SA
IU, costituisce un ulteriore dato che conforta la tesi del coinvolgimento consapevole e spontaneo del Lo SI nella vita di altre famiglie mafiose ed una sostanziale espansione della propria attività resa possibile dalle nuove alleanze cercate e volute dal Lo
SI", essendo illogico ritenere che il ricorrente avesse indotto la propria figlia ad un matrimonio coatto per apportare un contributo alla realizzaZIne dei fini della consorteria mafiosa.
Del pari l'affidamento da parte del ricorrente di lavori ad imprese intestate ad esponenti di primo piano dell'associaZIne mafiosa non poteva ritenersi in alcun modo, alla stregua del costante insegnamento della Suprema Corte, indiZI univoco di concorso esterno nel reato associativo.
Macroscopicamente illogico sotto il profilo motivaZInale appariva altresì l'assunto della Corte territoriale secondo cui il Lo
SI, nell'ottenere asserite illegittime concessioni edilizie, avrebbe accresciuto il prestigio dell'associaZIne.
Ed ulteriore, palese e macroscopica incongruenza logico - motivativa doveva ravvisarsi nell'affermaZIne della Corte
d'appello secondo la quale "è vero che il Lo SI NO
(nipote del ricorrente), nel corso della sua deposiZIne ha riferito che lo ZI era stato costretto a pagare per poter lavorare in tranquillità senza essere soggetto a minacce o danneggiamenti da parte di gruppi mafiosi ... ma è regola invalsa in Cosa Nostra che anche gli associati mafiosi dovessero pagare il pizzo alla famiglia mafiosa": ed invero, se il Lo SI si proponeva, pagando tale pizzo, di poter lavorare in tranquillità, non ricorreva chiaramente l'elemento soggettivo del reato di concorso esterno in associaZIne mafiosa;
se invece tale condotta era stata necessitata dall'esigenza di adeguarsi a regole di "Cosa Nostra", doveva parimenti escludersi l'esistenza del suddetto concorso esterno atteso che, siccome evidenziato dalla giurisprudenza della
Corte di legittimità, l'adeguarsi a regole mafiose per convenienza personale non costituisce indiZI univoco del suddetto concorso esterno.
Col secondo motivo di ricorso del predetto atto di gravame del 26.6.2006 il Lo SI lamenta violaZIne ed errata applicaZIne dell'art. 606, lett. b), d) ed e), c.p.p. in relaZIne all'art. 12 sexies legge 356/92, nonché violaZIne ed errata applicaZIne dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relaZIne all'art. 603 9
c.p.p. per non essere stata disposta la rinnovaZIne parziale del dibattimento specificamente richiesta con i motivi aggiunti. Rileva in particolare la difesa che erroneamente la Corte territoriale aveva proceduto all'indiscriminato sequestro di beni del Lo SI sotto il profilo che nessuna attendibile e circostanziata giustificaZIne aveva fornito lo stesso in ordine alla provenienza lecita di tali beni, rilevando che sul punto la Suprema Corte aveva di recente ribadito cha la presunZIne di illecita accumulaZIne patrimoniale, ai fini del sequestro ex art. 12 sexies legge 356/92, opera a condiZIne che l'accusa dimostri che il titolare apparente non svolga un'attività tale da procurargli il bene. Il che significa, essendo fra l'altro detta interpretaZIne l'unica atta a salvaguardare la legittimità costituZInale della disposiZIne in parola, che l'onere di dimostrare la provenienza illecita dei beni incombe all'organo procedente, salvo l'onere di allegaZIne gravante sul prevenuto allorché la pubblica accusa abbia, quanto meno a livello indiziario, fornito degli elementi di prova in tal senso.
Coerentemente a tale impostaZIne, la verifica della sproporZIne non può essere riferita al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, cosicché la valutaZIne di tale sproporZIne deve essere effettuata con riferimento a ciascun bene ed al momento di acquisto dello stesso, per accertare la sussistenza di un rapporto di sproporZIne rispetto ai redditi dell'interessato.
Per contro la Corte territoriale, omettendo tra l'altro di assumere, sebbene ritualmente sollecitata, alcuna prova, decisiva e rilevante, per la formaZIne del giudiZI relativo alla situaZIne de qua, essendosi limitata a censurare in modo globale la tenuta 10
della documentaZIne contabile, aveva trasformato l'istituto della confisca ex art. 12 legge predetta da mero strumento di sottraZIne dei profitti di origine illecita, a confisca generale dei beni di tutto il patrimonio.
Infine col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violaZIne ed errata applicaZIne dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relaZIne all'art. 62 bis c.p. ed all'art. 133 c.p. In particolare rileva la difesa che certamente non costituisce adempimento dell'obbligo motivaZInale il mero riferimento “per relationem” all'asserito
"corretto uso del potere discreZInale di determinaZIne della pena" del primo giudice, né può ritenersi elemento ostativo alla concessione delle chieste attenuanti generiche l'oggettiva gravità del reato per il quale si è riportata condanna penale, portando tale affermaZIne ad un principio di incompatibilità ontologica fra reati di grave allarme sociale e concessione delle attenuanti generiche.
Con ulteriore atto di gravame in data 14.9.2006 i predetti difensori del Lo SI censurano ulteriormente l'impugnata sentenza lamentando, col primo motivo di gravame, inosservanza ed erronea applicaZIne dell'art. 127, co. 3, c.p.p. in relaZIne all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., ed assumendo la violaZIne da parte del giudice di rinvio della disposiZIne che imponeva di uniformarsi alle questioni di diritto decise con la sentenza della
Corte di CassaZIne, Sez. VI Penale, del 23.10.2003; ed inoltre inosservanza ed erronea applicaZIne, sotto molteplici profili, degli artt. 110, 416 e 416 bis c.p., ex art. 606, lett. b), c.p.p., mancanza ed illogicità della motivaZIne risultante dal testo del provvedimento impugnato ex art. 606. lett. e) c.p.p. in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti giuridici e di fatto per la integraZIne del delitto contestato, inosservanza ed erronea 11
applicaZIne dell'art. 192, co. 2 e 3 c.p.p. in ordine alla valutaZIne del materiale probatorio asseritamente dimostrativo delle condotte integrative del reato per cui era intervenuta la condanna, ed inosservanza del principio dell' "oltre ragionevole dubbio" nella valutaZIne degli elementi di responsabilità.
Sul punto rileva innanzi tutto la difesa che la Corte territoriale aveva omesso di uniformarsi, in violaZIne del terzo comma dell'art. 627 c.p.p., ai principi di diritto enunciati dalla Corte di CassaZIne con la precedente pronuncia del 23.10.2003, prestando solo formale ossequio alle indicaZIni ricevute mal limitandosi a ripercorrere, nella sostanza, le argomentaZIni già ritenute inadeguate dalla Suprema Corte. Ed invero innanzi tutto la Corte territoriale aveva omesso di valutare l'idoneità del contributo fornito dal ricorrente al rafforzamento complessivo dell'associaZIne mafiosa, alla luce dei precisi parametri di concretezza, specificità e rilevanza, essendosi limitata ad evidenziare meri aspetti di contiguità e di generica disponibilità verso singoli soggetti eventualmente collegati all'associaZIne; ed aveva fatto riferimento a limitati rapporti commerciali con singoli mafiosi ovvero all'adeguamento alle regole dell'associaZIne, omettendo di considerare che la Suprema Corte aveva rilevato l'interscambio commerciale e l'adeguamento per come convenienza a regole mafiose non potessero essere considerati indici di giuridica sussistenza del reato di concorso esterno in associaZIne mafiosa. Ciò in quanto l'impugnata sentenza, con palesi artifici dialettici, aveva prestato apparente riconoscimento al dictum della Suprema Corte, disattendendolo nella sostanza, essendosi limitata a ripercorrere i fatti e gli episodi evidenziati nella annullata sentenza, aggiungendo semplicemente (ma 12
indimostratamente) che gli stessi erano idonei a rafforzare in concreto l'associaZIne in quanto tale.
E l'impugnata sentenza si dimostrava carente anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in questione, che il giudice del rinvio individuava non già nella coscienza e volontà di realizzare, magari anche parzialmente, il programma delittuoso del sodaliZI, ma al contrario nella mera consapevolezza dell'accrescimento del prestigio di "Cosa Nostra".
Rileva la difesa che in effetti la sentenza di rinvio, come già avevano fatto le precedenti decisioni, rinveniva la prova delle condotte integratrici del concorso esterno nelle presunte
"ammissioni" dell'imputato, nelle dichiaraZIni del nipote Lo SI
NO, e nelle dichiaraZIni di veri o presunti collaboratori di giustizia.
In relaZIne al primo elemento parte ricorrente lamenta la strumentalizzazione della prospettaZIne secondo cui vi sarebbero ammissioni da parte del Lo SI, essendosi quest'ultimo limitato a riconoscere che in alcuni casi, nell'arco di un ventennio, aveva intrattenuto rapporti genericamente d'affari con esponenti della mafia, ma tale circostanza non comportava assolutamente un riconoscimento del suo apporto all'associaZIne mafiosa nella consapevolezza di prestare un contributo a favore della stessa.
In ordine alle dichiaraZIni di Lo SI NO rileva la difesa che mancava totalmente nell'impugnata sentenza alcuna valutaZIne critica delle stesse, essendosi la Corte territoriale limitata a constatare una presunta assenza di motivi di astio senza in alcun modo esaminare e confutare tutti quegli elementi, 13
contenuti nei motivi di appello, che denunciavano concreti episodi dimostrativi della inattendibilità dello stesso.
Quanto alle dichiaraZIni dei cosiddetti “pentiti" la difesa dopo aver sinteticamente ripercorso i passaggi dell'impugnata sentenza - rileva che le stesse, oltre a non essere connotate di efficacia dimostrativa in ordine al thema decidendum, erano state utilizzate dando per scontata la loro credibilità; e rileva altresì che da tali dichiaraZIni emergeva tutt'al più l'esistenza di una "fitta trama di contatti con esponenti di Cosa Nostra", inidonea a dimostrare in realtà quel contributo consapevole a mantenere o rafforzare il sodaliZI criminale richiesto dalla giurisprudenza.
Osserva parte ricorrente, in relaZIne al suddetto motivo di gravame, che tutti gli elementi che la sentenza aveva ritenuto significativi della condotta agevolatrice il più delle volte erano sforniti di ogni riscontro probatorio e, comunque, non erano dotati del requisito della gravità e della univocità indiziaria;
essi attenevano spesso ad attività lecite o penalmente neutre, arbitrariamente ed impropriamente ricondotte a conseguenze erroneamente dimostrative di agevolaZIni del sodaliZI mafioso;
tali elementi, anche se si volessero considerare sufficientemente provati, risentivano di una ricostruZIne parziale della vicenda imprenditoriale ed umana del ricorrente e non apparivano in ogni caso dimostrativi della sussistenza dei presupposti ritenuti necessari dalla giurisprudenza per la integraZIne del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta, subordinatamente, violaZIne ed erronea applicaZIne dell'art. 378
c.p., in relaZIne all'art. 606, lett. b), c.p.p., e difetto di motivaZIne 14
ex art. 606, lett. e), c.p.p. in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie criminosa in questione.
In particolare rileva la difesa che nel caso di specie, lungi dal potersi ritenere integrata la contestata fattispecie associativa, doveva ritenersi tutt'al più realizzato il reato di cui all'art. 378 c.p., che l'impugnata sentenza aveva ritenuto non configurabile argomentando erroneamente dal contributo non marginale del Lo
SI all'associaZIne.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violaZIne ed erronea applicaZIne dell'art. 12 sexies legge 356/92 in relaZIne all'art. 606, lett. b), c.p.p.; difetto di motivaZIne in ordine ai presupposti per disporre la confisca, ex art. 606, lett. e), c.p.p.; inosservanza dell'art. 603 c.p.p. in ordine alle richieste di rinnovaZIne del dibattimento proposte dalla difesa, e mancata motivaZIne in relaZIne a tale diniego.
In proposito rileva la difesa, con riguardo alla confisca disposta in ossequio alla norma sopra indicata, che la disposiZIne in parola prevede una presunZIne relativa di illecita acquisiZIne patrimoniale con la specificaZIne che l'onere di dimostrare la provenienza può essere assolto allegando elementi che non necessariamente devono avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori o obbligatori, ma che siano comunque idonei a vincere la presunZIne.
Alla stregua di quanto sopra la difesa, premesso di aver depositato nel corso del giudiZI di merito ampia documentaZIne attestante lo svolgimento da parte del Lo SI, nella fase iniziale della sua attività lavorativa, della gestione di un deposito di gasolio e tre distributori di benzina, rileva che erroneamente la
Corte territoriale aveva ritenuto che tale documentaZIne non 15
dimostrasse una provenienza lecita del patrimonio trattandosi di attività svolte "in nero" con evasione del fisco;
ed erroneamente aveva respinto le richieste di rinnovaZIne del dibattimento volte a dimostrare l'effettività di costi e ricavi relativamente a tale attività,
nonché l'effettività degli esborsi e dei pagamenti effettuati dal Lo
SI per la sua successiva attività di imprenditore edile, sotto il profilo che non sarebbe comunque emerso un collegamento diretto e temporalmente susseguente fra le risorse finanziarie manifestate dall'imputato ed i ricavi provenienti dagli impianti di carburante e dall'attività imprenditoriale.
E parimenti ha evidenziato la difesa che erroneamente la
Corte territoriale aveva disposto la confisca delle quote di società sotto il profilo della non dimostrata provenienza lecita dei redditi dell'imputato, atteso che il patrimonio societario era distinto dal patrimonio personale dell'interessato, e la società doveva essere considerata "terza" rispetto alla persona sottoposta a procedimento penale, con la conseguenza che non poteva applicarsi la regola della presunZIne di illiceità ma quella per cui era l'accusa a dover fornire la prova rigorosa della illecita provenienza: prova che non era stata in alcun modo addotta dall'impugnata sentenza, che si era limitata a prendere in consideraZIne i redditi del ricorrente in relaZIne alle sue dichiaraZIni al fisco.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violaZIne ed erronea applicaZIne dell'art. 133 c.p. e dell'art. 62 bis c.p. in relaZIne all'artt. 606, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento alla entità della sanZIne irrogata ed alla motivaZIne relativa.
In particolare rileva la difesa che le argomentaZIni della sentenza in ordine alla determinaZIne della pena erano riferibili a 16
mere formule di stile, non avendo in realtà la Corte territoriale preso in consideraZIne i parametri posti dall'art. 133 c.p. per la determinaZIne della pena, e quelli elaborati dalla giurisprudenza per l'applicaZIne dell'art. 62 bis c.p.
Chiede quindi l'annullamento dell'impugnata sentenza.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, esaminando nell'ordine logico le questioni prospettate, osserva innanzi tutto il Collegio che l'assunto di parte ricorrente circa la mancata valutaZIne critica delle dichiaraZIni
rese dal nipote dell'imputato, Lo SI NO, per essersi la
Corte territoriale limitata a richiamare per relationem le valutaZIni del Tribunale senza rispondere, se non in maniera generica ed apodittica, ai rilievi sollevati nei motivi di appello, si appalesa chiaramente infondato ove si osservi che la Corte suddetta, nella sentenza impugnata, ha rilevato l'assenza di elementi che denotassero sentimenti di astio o risentimento nei confronti dello
ZI Lo SI RO, evidenziando altresì che gli ulteriori elementi prospettati dalla difesa in ordine alla attendibilità del dichiarante, quali il presunto comportamento scorretto nei confronti del Notaio
Zalapi Giorgio, la valutaZIne negativa nei confronti dello stesso da parte di IL NO, la pregressa frequentaZIne con esponenti mafiosi, ed in particolare i fratelli NO, non potevano avere alcuna refluenza sulla bontà delle dichiaraZIni eteroaccusatorie rese nei confronti dell'odierno ricorrente. Ed a tal proposito la Corte territoriale ha altresì posto in evidenza la coerenza, logicità ed analiticità delle dichiaraZIni rese dal teste 17
predetto, evidenziando come tali dichiaraZIni avessero trovato un implicito elemento di riscontro nelle ammissioni dello stesso ricorrente il quale aveva in buona sostanza riconosciuto
l'esistenza di, se pur sporadici, rapporti di affari con esponenti della mafia. E tale ammissione, se chiaramente appare priva di rilevanza in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato con riferimento al reato ascrittogli, costituisce un indubbio elemento di riscontro al fine di ritenere l'attendibilità delle dichiaraZIni rese dal teste predetto.
Sotto altro profilo e con specifico riferimento alla configurabilità nel caso di specie del contestato reato di concorso esterno in associaZIne mafiosa, osserva il Collegio, proseguendo nell'esame delle questioni sollevate dalla difesa, che parimenti non conferente si appalesa l'assunto della difesa secondo cui gli episodi riferiti dal predetto dichiarante sarebbero irrilevanti ai fini della configurabilità del reato ipotizzato sotto il profilo che mancherebbe la dimostraZIne di un patto di solidarietà fra il Lo
SI e l'associaZIne mafiosa atteso che i rapporti posti in essere dal ricorrente avevano interessato singoli gruppi, sovente in contrasto fra di loro. Ed invero sul punto la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il punto di partenza della presente indagine è costituito dalla unicità del fenomeno associativo mafioso, la cui forza si basa proprio sui vari gruppi, indipendentemente da possibili contrasti che possono insorgere fra di essi, stante l'esistenza di un organismo di vertice con compiti, tra l'altro, di supervisione e di ricomposiZIne dei conflitti.
E pertanto, siccome correttamente rilevato nell'impugnata sentenza, l'appoggio fornito a soggetti mafiosi anche appartenenti a gruppi diversi, rappresenta un modo di accrescimento 18
dell'associaZIne mafiosa nel suo complesso, quale centro di interessi economici e di controllo del territorio.
Procedendo nella presente esposiZIne osserva il Collegio che il motivo centrale dei ricorsi presentati nell'interesse del Lo
SI si sostanzia nell'asserito contrasto delle conclusioni alle quali erano pervenuti i giudici della Corte territoriale di Palermo in sede di giudiZI di rinvio rispetto ai principi fissati nella sentenza di questa Corte, SeZIne VI, del 23.10.2003 che aveva proceduto all'annullamento della precedente pronuncia della Corte di Appello del 10.7.2002. In particolare rileva il ricorrente che i giudici del rinvio, disattendendo i principi di diritto cui avrebbero dovuto doverosamente attenersi, avevano elencato quelle medesime condotte già individuate nella sentenza oggetto del precedente annullamento e che erano state ritenute da questa Corte prive di quella idoneità necessaria per integrare l'ipotesi delittuosa del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., pervenendo alla erronea ed indimostrata conclusione che quelle stesse condotte erano idonee a realizzare quel rafforzamento complessivo dell'associaZIne mafiosa che, alla stregua dei più recenti approdi giurisprudenziali in materia, costituiva elemento indispensabile per fondare un giudiZI di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.
Neanche tale rilievo è fondato. Ed invero, in ordine agli elementi qualificanti la fattispecie del concorso esterno in associaZIne mafiosa, osserva il Collegio che le SeZIni Unite di questa Corte, con la nota pronuncia n. 33748 del 12.7.2005,
Mannino, rv. 231671, hanno specificato che assume il ruolo di
"concorrente esterno" nel reato di cui all'art. 416 bis c.p. il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa 19
dell'associaZIne e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale per la conservaZIne o il rafforzamento delle capacità operative dell'associaZIne; con la ulteriore precisaZIne che la condotta del concorrente esterno in tanto assume veste di apporto dall'esterno alla conservaZIne o al rafforzamento della consorteria mafiosa in quanto, all'esito della verifica ex post della efficacia causale di tale condotta, si possa sostenere che la stessa, di per sé, abbia inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'associaZIne criminale, essendone derivati per la medesima o per le sue articolaZIni settoriali concreti vantaggi o utilità.
Orbene siffatti principi (ai quali questo Collegio aderisce in toto), contrariamente a quanto affermato in ricorso, sono stati, nella loro sostanza, rispettati nella sentenza impugnata con riferimento alla posiZIne del Lo SI.
Ed invero, in relaZIne alla operaZIne legata alla realizzaZIne del complesso immobiliare sito nella via Messina
Marina di Palermo, la Corte territoriale nell'impugnata sentenza ha individuato una serie di elementi che connotano in maniera evidente l'interesse della mafia palermitana alla attività imprenditoriale del ricorrente, finalizzato al controllo del territorio, cui faceva da controaltare l'interesse del costruttore ad incrementare la propria attività ed i propri guadagni, in una vicendevole prospettiva di espansione del potere e del guadagno.
Indicativo in tal senso è il riferimento operato dalla Corte territoriale ai rapporti intercorsi tra il Lo SI e la famiglia SA
(gruppo di assoluto rilievo nel variegato panorama criminale della
"famiglie" mafiose palermitane, appartenente al gruppo di "Corso 2
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dei Mille"), atteso che il suddetto affare immobiliare era stato realizzato su segnalaZIne di soggetti appartenenti alla famiglia
SA, la costruZIne dell'edificio era stata eseguita dal ricorrente in società di fatto con SA PI, diversi appartamenti erano stati ceduti a prezzi di favore ad esponenti della "famiglia" facente capo ai SA ovvero ad esponenti della "famiglia " di
Corso dei Mille;
e significativa è altresì la circostanza che l'area di sedime su cui sarebbe sorto il complesso immobiliare si apparteneva a noti esponenti mafiosi della "famiglia” della "Kalsa".
Ma, per come evidenziato dalla Corte territoriale, la vicenda si connota altresì per ulteriori anomalie, quale la consegna da parte di SA IU al Lo SI di una consistente somma di danaro in contanti (circa trecento milioni di lire), siccome riferito dallo stesso ricorrente, per l'acquisto del terreno, somma versata dal Lo SI presso la Cassa di Risparmio V.E. in libretti al portatore con nomi di fantasia e destinata a costituire la copertura degli assegni poi rimessi ai proprietari dell'area edificabile.
I giudici di merito hanno pertanto delineato, con riferimento alla vicenda in questione, un quadro probatorio da cui emerge inequivocabilmente il concorso "esterno" del Lo SI alla predetta consorteria mafiosa, trattandosi di indizi gravi e precisi che assumono la veste di precisi indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso e senza alcun automatismo probatorio, può logicamente inferirsi la sussistenza della contestata ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.; ciò in quanto gli elementi evidenziati dai giudici di merito forniscono la prova dell'interesse da parte della organizzaZIne criminale ad inserirsi nell'attività imprenditoriale per meglio 21
controllare il territorio, sfruttando la disponibilità dell'odierno ricorrente a rivolgersi alle "famiglie" interessate e ad ottemperare ai loro desiderata in modo da poter proseguire ed espandere la propria attività imprenditoriale operando sotto l'ombrello protettivo della mafia.
E del pari significativa in tal senso è la vicenda della acquisiZIne da parte del Lo SI di alcune aree edificabili, in particolare quella di Via del Bersagliere, ottenute dall'odierno ricorrente con l'intermediaZIne di soggetti legati alla consorteria mafiosa che avevano ripetutamente invitato i proprietari dell'area interessata a trovare un accordo con il Lo SI per il trasferimento delle quote di loro proprietà; ed a tal proposito la
Corte territoriale ha rilevato come l'invito alla "ricerca di un accordo" conteneva una implicita e larvata minaccia, siccome confermato dalle scritte ingiuriose e dall'invio di fusti di calce - che nel codice mafioso costituisce esplicitaZIne inequivocabile di un contesto assolutamente intimidatorio - alle due donne, IL AR
RO e IL AR NA, che a tali sollecitaZIni non avevano aderito. E correttamente, in merito a tale vicenda, la Corte territoriale ha rilevato che l'episodio rappresenta, al di là dell'arricchimento del Lo SI per effetto della realizzaZIne dei suoi progetti imprenditoriali, un modo per l'associaZIne mafiosa nella sua interezza di acquisire ulteriore credito e di sviluppare in modo sempre più penetrante il proprio dominio territoriale nell'intero settore dell'edilizia: il che si traduce in una sostanziale crescita di prestigio dell'associaZIne che si assicurava lauti guadagni in un settore in continua espansione avvalendosi proprio di quelle iniziative imprenditoriali del Lo SI rese possibili grazie all'intermediaZIne mafiosa.
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E di ciò si ha una conferma nel prosieguo della vicenda, che ha visto la realizzaZIne nella Via del Bersagliere da parte del Lo
SI di un edificio residenziale con la partecipaZIne a tale iniziativa imprenditoriale di diversi soggetti inseriti nel contesto associativo mafioso, fra cui Lo IC CC e LA PI,
il primo quale tramite fra gli imprenditori edili e l'associaZIne mafiosa, ed il secondo quale titolare della ditta alla quale era stata commessa la realizzaZIne degli scavi per le fondaZIni dell'edificio. Osservano in proposito i giudici di merito che l'affidamento da parte del Lo SI di lavori direttamente connessi alla realizzaZIne di edifici ad imprese intestate ad esponenti di primo piano dell'associaZIne mafiosa costituiva un modo per quelle imprese di realizzare cospicui guadagni e soprattutto di controllare l'intero mercato immobiliare, evidenziando altresì che siffatta condotta del Lo SI, proprio perché generalizzata e svolta in un contesto territoriale assai ampio, manifestava una sorta di tendenza costante del Lo SI a rivolgersi a personaggi mafiosi, ancorché appartenenti a "famiglie" diverse, onde assicurarsi, ovunque egli avesse deciso di sviluppare le proprie iniziative imprenditoriali, la proteZIne ed il consenso delle varie
"famiglie".
Alla stregua di quanto sopra non è dubbio che i giudici di merito abbiano evidenziato, in maniera assolutamente logica e corretta, quegli elementi idonei ad essere qualificati in termini di concorso esterno nella fattispecie associativa, e cioè gli effettivi e consapevoli contributi dati all'associaZIne mafiosa dal Lo SI, e segnatamente quei consistenti apporti tali da rendere concreta ed effettiva, e non meramente teorica, la sua disponibilità nei confronti dell'associaZIne e da materializzarne la prova. 23
Coerentemente alle premesse fattuali esposte, la Corte territoriale ha rilevato infatti che le condotte sopra descritte si inserivano in una logica di interscambio di favori rappresentato, per un verso, dal permesso accordato al Lo SI da parte delle singole
"famiglie" mafiose di costruire nelle diverse zone della città dove il ricorrente intendeva realizzare le proprie iniziative imprenditoriali,
e per altro verso nella possibilità offerta a quelle famiglie, di inserirsi nelle suddette attività imprenditoriali per meglio controllare dall'interno, mediante tra l'altro l'affidamento in
-
subappalto dei lavori di base ad esponenti o prestanome di quelle famiglie, il ricco mercato ediliZI palermitano ed espandere la propria influenza sul territorio;
essendo ben noto infatti come la logica dell'offerta di proteZIne si coniuga con l'interesse da parte dell'associaZIne mafiosa ad utilizzare il settore dell'edilizia come base per il reimpiego di consistenti capitali illeciti o come fonte stessa di approvvigionamento di capitali.
A ciò deve aggiungersi che indici inequivocabili della spontaneità e della sistematicità dei rapporti tra il Lo SI e noti esponenti della consorteria mafiosa palermitana si desumono altresì, per come rilevato dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza, da diversi altri fatti ed episodi, fra cui l'intervento pacificatore di NT EF, sollecitato dall'odierno ricorrente,
perché risolvesse un contrasto di natura economica insorto con altro costruttore, RI EN;
i rapporti istaurati dal Lo
SI con AR IG, emissario e fiduciario del NT;
i regali fatti dal Lo SI a congiunti del AR;
la presenza nei cantieri del ricorrente di noti esponenti della locale consorteria mafiosa;
l'acquisiZIne da parte di soggetti di sicuro spessore mafioso di appartamenti ubicati negli immobili realizzati dal Lo 24
SI. Ed invero in proposito i giudici di rinvio hanno correttamente evidenziato che la congerie degli elementi indicati consentono di connotare il rapporto intercorrente fra il Lo SI e la locale consorteria mafiosa quale contiguità compiacente rilevante, attraverso le singole condotte poste in essere, ai fini della configuraZIne del reato di concorso esterno in associaZIne
mafiosa, dovendosi escludere che il ricorrente si sia trovato in una situaZIne di ineluttabile coartaZIne.
In ordine alla configurabilità del reato suddetto ritiene il
Collegio di dover evidenziare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla precedente giurisprudenza "in subiecta materia" secondo cuicui l'apporto deldel concorrente esterno potrebbe validamente apprezzarsi solo in relaZIne allo stato di
"fibrillaZIne" del gruppo mafioso, i successivi apporti giurisprudenziali (Cass. SS.UU. 30.10.2002 n. 22327; Cass. sez.
I, 25.11.2003 n. 4043; Cass. SS.UU. 12.7.2005 n. 33748) hanno chiarito che la fattispecie concorsuale sussiste anche prescindendo dal verificarsi di una situaZIne di anormalità nella vita dell'associaZIne, dovendosi piuttosto considerare la qualità dell'apporto causale e la sua incidenza sul rafforzamento e la conservaZIne dell'associaZIne.
E del pari questa Corte ha avuto modo di evidenziare che il reato di concorso esterno in associaZIne mafiosa è configurabile anche in relaZIne ad un unico intervento, a carattere occasionale, che abbia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservaZIne e del rafforzamento dell'associaZIne, non richiedendosi la continuità o stabilità di tali interventi che per contro connotano la figura del soggetto intraneo all'associaZIne 25
(Cass. sez. 1, 20.11.1998 /8.2.1999 n. 5777; Cass. sez. I,
17.4.2002 n. 21356).
Ed una ulteriore notaZIne occorre svolgere in ordine alla configurabilità del concorso esterno in associaZIne mafiosa con riferimento a quei comportamenti che apparentemente sembrano risultare utili non per l'intera associaZIne ma solo per qualche suo componente, avendo il ricorrente rilevato che la Corte territoriale si era limitata ad evidenziare meri aspetti di contiguità e di generica disponibilità verso singoli soggetti eventualmente collegati all'associaZIne mafiosa, omettendo peraltro di valutare l'idoneità del contributo fornito dal ricorrente al rafforzamento complessivo dell'associaZIne.
Il rilievo non è fondato ove si osservi che la Corte territoriale, nell'evidenziare la linea di demarcaZIne fra la condotta, penalmente neutra, di disponibilità nei confronti del singolo associato mafioso e quella, per contro, penalmente rilevante, di agevolaZIne dell'associaZIne mafiosa nel suo complesso, ha posto correttamente in evidenza, sotto un profilo generale, che "la collusione dell'imprenditore con l'organizzaZIne criminale è, altresì, univocamente desumibile anche dalle prestaZIni "diffuse" da lui effettuate in favore dell'illecito sodaliZI, le quali possono assumere il più vario contenuto e non sempre risultano connesse all'attività imprenditoriale esercitata: può trattarsi, in particolare, della frequente disponibilità ad offrire informaZIni, ospitalità ai latitanti, assunZIne di personale segnalato dall'associaZIne o ad essa gradito e, in generale, di ogni altro contributo apportato dal singolo alla realizzaZIne degli scopi dell'associaZIne".
Orbene, siffatto principio si appalesa senz'altro condivisibile, avendo la giurisprudenza di questa Corte a più riprese evidenziato 26
6
2
che in tema di associaZIne di stampo mafioso, affinché risulti integrato il concorso esterno, la condotta agevolatrice può anche essere realizzata nei confronti del singolo associato, allorché dal contesto in cui siffatta condotta si è realizzata risulti che la stessa
è volta in realtà a fornire un contributo all'intera associaZIne
(Cass. sez. 1, 23.11.2006 /17.1.2007 n. 1073). Ciò in quanto il dato formale della utilità fornita al singolo associato è chiaramente superato dal dato sostanziale costituito (siccome verificatosi nel caso di specie laddove la disponibilità dimostrata dal ricorrente nei confronti delle diverse famiglie mafiose consentiva a queste di inserirsi nell'attività imprenditoriale per meglio controllare il territorio) dalla effettiva finalizzaZIne della utilità suddetta all'intera associaZIne.
E ad ulteriore riprova di tali conclusioni ha altresì rilevato questa Corte che in tema di concorso esterno in associaZIne mafiosa, poiché tale associaZIne è il risultato delle condotte di promoZIne, organizzaZIne e partecipaZIne dei singoli, ogni apporto alla medesima proveniente dall'esterno non può che essere fornito mediatamente, vale a dire attraverso relaZIni
intrattenute con i singoli associati, in modo da rafforzarne il ruolo e rendere più efficaci le aZIni (Cass. sez. V, 22.12.2000 n. 6929).
In applicaZIne di tali principi la Corte territoriale, nell'impugnata sentenza, ha rilevato che la contiguità compiacente dell'imprenditore nei confronti del singolo associato costituisce indice di adesione consapevole alle logiche dell'associaZIne mafiosa, in un'ottica di interscambio di carattere sinallagmatico di concrete utilità fornite all'associaZIne tramite i suoi esponenti più rappresentativi, e di vantaggi a sua volta lucrati dall'imprenditore 27
grazie all'intermediaZIne dell'associaZIne tramite gli esponenti suddetti.
Tale conclusione appare suffragata da una serie di ulteriori elementi rivelatori, evidenziati nell'impugnata sentenza, quali la frequenza dei contatti del Lo SI con esponenti mafiosi, le modalità variegate degli interventi posti in essere, le prestaZIni
"diffuse" offerte a diversi componenti di diverse famiglie mafiose, il vantaggio costituito altresì dalla possibilità di poter espandere le proprie iniziative imprenditoriali sotto l'ombrello protettivo della mafia che poneva il ricorrente al riparo da intrusioni estranee, indici dai quali si evince la piena consapevolezza e volontà del ricorrente di offrire (in quel contesto sinallagmatico sopra delineato) un finalizzato all'esistenza ed alcontributo rafforzamento dell'associaZIne intesa nella sua interezza,
laddove il contatto di volta in volta intervenuto con singoli associati mafiosi era chiaramente riferito agli stessi quali esponenti della singola consorteria criminale.
Detto argomento introduce la problematica relativa all'elemento soggettivo del reato in questione, avendo il ricorrente rilevato che la condotta contestata, quand'anche ritenuta sussistente, sarebbe stata comunque rivolta al fine di poter svolgere in tranquillità la propria attività imprenditoriale o, tutt'al più, sarebbe stata posta in essere per convenienza personale.
Il rilievo non è fondato. Ed invero, per come detto, la Corte territoriale ha posto in evidenza, con motivaZIne assolutamente logica e coerente che si sottrae alle censure sollevate dal ricorrente, che nel caso di specie non ricorreva una ipotesi di
"ineluttabile coartaZIne" per cui la condotta dell'imprenditore doveva ritenersi una sorta di condotta necessitata al fine di poter 28
lavorare in tranquillità e quindi non sorretta da una libera determinaZIne volitiva;
ma la Corte territoriale ha altresì rilevato, in positivo, come nel caso di specie dovesse ravvisarsi l'elemento psicologico proprio del reato in questione, avendo evidenziato come il Lo SI fosse ben consapevole che la proteZIne fornitagli dalla mafia fosse la sua forza e costituisse al contempo l'interfaccia dell'accresciuto prestigio di "Cosa nostra" derivante dalla possibilità alla stessa offerta, con libera e consapevole determinaZIne di volontà, di espandere le possibilità di controllo del territorio.
Né tale conclusione appare smentita dal rilievo che il Lo
SI comunque agiva nell'interesse proprio costituito dalla prospettiva di estendere la propria attività imprenditoriale incrementando quindi i propri profitti. Osserva in proposito il
Collegio che siffatto interesse, che sta a monte della condotta posta in essere, si traduce comunque nella coscienza e volontà di fornire con la propria condotta un contributo al conseguimento degli scopi dell'associaZIne, consistendo tale condotta in un concreto, specifico, consapevole e volontario apporto, in termini di rafforzamento o di consolidamento dell'associaZIne o di un suo particolare settore, in conseguenza della possibilità offerta all'associaZIne di potersi inserire nell'attività imprenditoriale del ricorrente per meglio realizzare il controllo sul territorio, in cambio della possibilità che allo stesso assicurava la predetta associaZIne di poter proseguire ed espandere la propria attività imprenditoriale incrementando i propri profitti.
E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare accoglimento. 29
In ordine al rilievo concernente la erronea qualificaZIne dei fatti in contestaZIne quale violaZIne dell'art. 416 bis c.p. a titolo di concorso esterno, e non quale violaZIne dell'art. 378 c.p., osserva il Collegio che il rilievo si appalesa decisamente inconferente avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato che il reato di cui all'art. 378 c.p. è configurabile in caso di aiuto fornito al singolo associato al fine di eludere le investigaZIni dell'Autorità, o sottrarsi alle sue ricerche, ovvero per conseguire il profitto per determinati reati, senza che possa parlarsi né di contributo alle finalità dell'associaZIne in quanto tale, né di consapevolezza di tale contributo.
Le conclusioni dei giudici di merito sono assolutamente condivisibili stante la diversa oggettività giuridica dei due reati, laddove l'ausilio del favoreggiatore concerne solo una particolare forma di aiuto in quanto specificamente rivolto ad agevolare l'elusione delle investigaZIni dell'autorità, mentre l'apporto fornito dal concorrente esterno consiste nel fornire un contributo concreto ai fini della conservaZIne o del rafforzamento dell'associaZIne.
Anche sotto questo profilo il gravame si appalesa quindi infondato.
In ordine alla ulteriore censura, concernente la erroneità
dell'indiscriminata confisca dei beni del Lo SI, rileva il Collegio, posto che nel caso di specie ci muoviamo in tema di confisca ex art. 12 sexies d.l. 306/92, e posto che la norma citata configura tale provvedimento ablatorio come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenZIne antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr.
Cass. SS. UU., 30.5.2001 n. 29022, rv. 219221), che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento in parola e che devono 30
essere verificati dal giudice al momento dell'applicaZIne della cautela reale (e riscontrati in sede di giudiZI di appello), sono stati individuati dalla giurisprudenza nella sproporZIne del valore dei beni, di cui il soggetto sia titolare o di cui abbia la disponibilità attraverso interposta persona, rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dallo stesso, nonché dalla mancata dimostraZIne della loro legittima provenienza.
Alla stregua di siffatti principi, osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa alcun viZI dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, avendo la Corte territoriale compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere la sproporZIne del valore dei beni, di cui il ricorrente risulta titolare, rispetto al reddito o all'attività economica esercitata dallo stesso, in consideraZIne tra l'altro della mancata dimostraZIne della loro legittima provenienza.
Sul punto occorre innanzi tutto sgomberare il campo dall'equivoco secondo cui, a seguito di recentirecenti arresti giurisprudenziali, l'onere di dimostrare la provenienza illecita dei beni incomberebbe all'organo di accusa, salvo l'onere della allegaZIne gravante sul prevenuto e diretto ad elidere le argomentaZIni probatorie a suo carico. In proposito deve evidenziarsi che questa Corte (Cass. sez. II, 28.1.2003 n. 10575), premesso che "le "ipotesi particolari di confisca" previste dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992 prescindono dal requisito di una accertata provenienza dei beni dal reato per il quale è stata riportata condanna o è stata disposta l'applicaZIne della pena, postulando esse soltanto la sproporZIne del valore dei beni anzidetti rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata, unitamente alla mancata giustificaZIne della loro 31
provenienza", ha avuto modo di affermare, confermando il costante orientamento giurisprudenziale sul punto, “che, proprio in tema di sequestro preventivo propedeutico alla confisca di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, sussiste, a carico del titolare apparente dei beni, una presunZIne di illecita accumulaZIne patrimoniale, in forza della quale è sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolga una attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova ed imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo proviene l'acquisto e la veritiera appartenenza del bene medesimo."
In altri termini -> siccome evidenziato altresì dalle SeZIni
Unite di questa Corte nella successiva pronuncia del 17.12.2003
n. 920 - il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposiZIne, non deve ricercare alcun nesso di derivaZIne tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato, essendo a tal fine sufficiente la prova, pur in presenza di una attività lavorativa svolta dall'interessato,
dell'esistenza di una sproporZIne tra il valore economico dei beni di cui il soggetto ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica. Una volta accertata tale sproporZIne, e non risultando una giustificaZIne credibile circa la provenienza delle cose, interviene la presunZIne di illecita accumulaZIne patrimoniale (in tal senso v. Cass. SS.UU. 920/03 sopra citata: "Si tratta di una presunZIne iuris tantum ed essa è applicabile quando sia dimostrata la sproporZIne tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall'altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo una tale dimostraZIne il soggetto inciso dovrà, con riferimento temporale 32
precisamente determinato, indicare le proprie giustificaZIni, le quali dunque potranno anche loro essere specifiche e puntuali.
Tale indicaZIne non va confusa con un'imposiZIne di onere della prova, ma si risolve nell'esposiZIne di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza. L'onere imposto non trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento").
Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, nell'impugnato provvedimento, ha evidenziato (a) per quel che riguarda l'iniZI dell'attività imprenditoriale nel settore edile risalente al 1979, che i redditi conseguiti dall'attività di gestione di distributori di carburante non consentivano certamente l'iniZI
dell'attività imprenditoriale edilizia, rilevando che l'assunto dell'imputato circa la realizzaZIne di ben più cospicui guadagni non emergenti a causa della operata evasione fiscale era rimasto privo di riscontro probatorio sia in relaZIne agli asseriti maggiori guadagni sia in relaZIne alla ritenuta congruenza di tali guadagni con l'iniZI dell'attività imprenditoriale;
ed ha altresì evidenziato (b) per quel che riguarda le attività edilizie intraprese dal ricorrente,
"che il Lo SI nel corso della sua attività imprenditoriale non si è avvalso dei profitti realizzati con le costruZIni completate e le vendite degli appartamenti, ma attingendo da versamenti in danaro contante affluiti sui propri conti correnti senza tuttavia indicarne l'origine o consentire di risalire ad essa", ponendo in rilievo l'impossibilità di conoscere esattamente, in consideraZIne della riscontrata frammentarietà e confusione contabile, sia la provenienza del denaro investito sia la sua destinaZIne finale, ed evidenziando anche in tal caso che l'assunto dell'interessato 33
secondo cui le irregolarità contabili erano dovute a pagamenti "in nero" determinati dall'intento di evadere il fisco, si appalesava comunque non conducente.
Ed in esito a tali emergenze probatorie i giudici di merito hanno rilevato come dal prevenuto non fosse stata fornita alcuna prova atta a superare quella presunZIne iuris tantum contenuta nel citato art. 12 di provenienza illecita dei beni, avendo in particolare la Corte evidenziato che la contabilità dell'imputato era caratterizzata da una confusione di gestione continua, emersa anche dalla relaZIne di consulenza tecnico contabile
-
predisposta dalla difesa, fra i conti personali dello stesso e quelli societari, nonché, con riguardo a questi ultimi, tra i diversi conti delle numerosissime società di pertinenza dello stesso.
E tale disordine contabile rendeva impossibile, a fronte del riscontrato afflusso sui conti correnti dell'interessato di danaro di non accertata provenienza, la ricostruZIne storica della situaZIne patrimoniale riferita all'epoca dei singoli acquisiti;
pertanto neanche sotto tale profilo i rilievi di parte ricorrente si appalesano conducenti.
compendioCi troviamo quindi inquindi in presenza di un argomentativo assolutamente coerente e logico, che si sottrae alle censure ed ai rilievi sollevati dal ricorrente, avendo la Corte
territoriale correttamente evidenziato che la mancanza di un collegamento tra le limitate risorse riconducibili alla gestione degli impianti di carburanti e l'attività imprenditoriale edilizia intrapresa, nonché la mancanza di un collegamento fra i redditi della suddetta attività imprenditoriale e gli afflussi di denaro contante nei conti correnti dello stesso, costituiscono la implicita dimostraZIne che le disponibilità di denaro necessarie al Lo SI per la sua attività 34
di impresa derivavano da immissioni di capitali di origine del tutto sconosciuta;
circostanza che impediva di superare quella presunZIne iuris tantum di illecita provenienza di tale denaro, come delineata dall'art. 12 sexies della legge 356/92.
Né appare conducente il rilievo secondo cui non poteva essere disposto il sequestro delle quote di società essendo il patrimonio societario distinto dal patrimonio personale dell'interessato, e dovendo la società essere considerata "terza"
rispetto alla persona sottoposta a procedimento penale. Sul punto osserva il Collegio che in tema di sequestro preventivo funZInale alla confisca, il concetto di appartenenza di cui all'art. 240 c.p.p. ha una portata più ampia del diritto di proprietà, atteso che ciò che rileva in siffatta ipotesi non è la titolarità del patrimonio sociale, bensì la gestione e la disponibilità dello stesso.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso sul punto non può trovare accoglimento.
E ad analoghe conclusioni ritiene il Collegio di dover pervenire per quel che riguarda l'ulteriore rilievo concernente il diniego di parziale rinnovaZIne del dibattimento specificamente chiesta in sede di appello con i motivi aggiunti, avendo la Corte territoriale in maniera assolutamente logica e coerente evidenziato che la chiesta prova testimoniale, volta a dimostrare che il prezzo di vendita dei vari appartamenti era superiore a quello risultante dall'atto pubblico di compravendita e che la manodopera utilizzata nell'impianto di distribuZIne di carburanti era stata retribuita "in nero" di talché i reali costi di produZIne non risultavano dalla contabilità ufficiale, si appalesava ultronea ed ininfluente.
Sul punto il Collegio non può che ribadire il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinnovaZIne del 35
dibattimento in appello è istituto di carattere ecceZInale al quale può farsi ricorso allorché il giudice ritenga nella sua discreZInalità di non poter decidere allo stato degli atti, il che presuppone che la prova non acquisita abbia un contenuto tale da risolvere il thema decidendum, e cioè abbia il carattere della decisività. Siffatta
evenienza non si verifica nel caso di specie avendo la Corte territoriale posto in rilievo che l'anomalia complessiva dei dati contabili rendeva ultronea l'acquisiZIne di tale prova, in quanto priva del suddetto carattere della decisività.
In ordine al rilievo concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, osserva il Collegio che il motivo è manifestamente infondato. Ed invero, ai fini dell'applicaZIne delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. il giudice, nell'eserciZI del suo ampio potere discreZInale, deve riferirsi ai parametri previsti dall'art. 133 c.p., ma non è necessario a tal fine che li esamini tutti essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento;
ciò in quanto anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuZIne di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime (Cass. sez. II,
16.1.1996 n. 4790, rv. 204768).
A tale regola si è attenuta la Corte di Appello di Palermo la quale, ponendo in evidenza la “oggettiva gravità del fatto” e le
“modalità della condotta illecita protrattasi per un esteso arco temporale" ha implicitamente operato una valutaZIne sulla capacità a delinquere dell'imputato, facendo riferimento a quelli, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c. p., che riteneva prevalenti ed atti determinare il diniego della concessione del beneficio. 36
In ordine al rilievo concernente la mancata indicaZIne degli elementi ritenuti rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. nella determinaZIne della pena, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente messo in evidenza la gravità della condotta posta in essere dall'imputato (rappresentata dalla sistematica disponibilità manifestata nei confronti dell'associaZIne mafiosa, aggravata dalla particolare posiZIne sociale dallo stesso rivestita che avrebbe dovuto indurlo per contro a coniugare la propria esperienza ed abilità professionale con le regole dell'imprenditoria sana), e la particolare intensità del dolo (in consideraZIne del ricorso diffuso a rapporti con associati mafiosi anche di notevole spessore criminale, ed al protrarsi di tale comportamento per un lungo arco temporale), dando in tal modo contezza di quegli elementi ritenuti dalla Corte territoriale rilevanti ai fini della quantificaZIne della pena alla stregua dei parametri indicati dall'art. 133 c.p. A ciò deve aggiungersi che "in tema di determinaZIne della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciaZIne, anche sintetica, della eseguita valutaZIne di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivaZIne;
infatti, tale valutaZIne rientra nella sua discreZInalità e non postula un'analitica esposiZIne dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. sez. IV, 16.11.1988 n. 56, rv. 180075).
E pertanto neanche sotto questo profilo il ricorso proposto può trovare accoglimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 37
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza dell'11.6.2008.
Il Consigliere estensore
Vietro Liffi- est. II Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 SET 2008
CANCELLIERERE
IL CANCE Piera Exposito