Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 16549
CASS
Sentenza 14 marzo 2010

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Anche con riferimento al delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è configurabile il concorso esterno nel reato nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.

La partecipazione a banda armata costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato. E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volontà diretta ad aderire alla banda già formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non è essenziale all'esistenza dell'associazione; la seconda, invece, è un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioè l'associazione criminosa.

Commentario1

  • 1La spada di Damocle dei foreign fighters e lo scudo del diritto penale preventivo
    Marco Potti · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 16549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16549
Data del deposito : 14 marzo 2010

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