Sentenza 14 marzo 2010
Massime • 2
Anche con riferimento al delitto di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è configurabile il concorso esterno nel reato nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole contributo causalmente rilevante alla conservazione, al rafforzamento e al conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempre che sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.
La partecipazione a banda armata costituisce un'ipotesi delittuosa del tutto distinta rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate agli scopi della banda si propongono la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato. E invero, la prima si concretizza nella manifestazione individuale di volontà diretta ad aderire alla banda già formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non è essenziale all'esistenza dell'associazione; la seconda, invece, è un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, cioè l'associazione criminosa.
Commentario • 1
- 1. La spada di Damocle dei foreign fighters e lo scudo del diritto penale preventivoMarco Potti · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2020
Abstract Con la consumazione dei reati terroristici a Nizza (il 29 ottobre 2020) e, pochi giorni dopo, a Vienna (il 2 novembre), si è improvvisamente riaccesa l'attenzione mediatica sulla brutale violenza del terrorismo internazionale jihadista e sulle oscure ramificazioni dello Stato Islamico, principale determinatore ovvero istigatore dei più efferati attentati degli ultimi 5 anni sul suolo europeo. Le sue armi più subdole e letali sono rappresentate dai lone wolves (lupi solitari) nonché, soprattutto, dai c.d. foreign terrorist fighters, i combattenti stranieri addestrati militarmente negli scenari di guerra (principalmente in Siria e Iraq), ritornati poi in Occidente con il fine di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/03/2010, n. 16549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16549 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 743
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 46953/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PA MA N. IL 20/09/1974;
avverso l'ordinanza n. 3238/2009 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 20/10/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Romeo Francesco e Calia Caterina che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 20 ottobre 2009 il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta da AS PA e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 18 settembre 2009 dal gip del locale Tribunale in relazione ai delitti di cui all'art. 306 c.p., commi 1 e 2, aggravato ai sensi della L. n.15 del 1980, art. 1, e art. 270 bis c.p. in relazione agli artt. 302,
283 e 284 c.p. per avere partecipato ad un'associazione terroristico- eversiva costituita in banda armata, denominata, fino al 1999, "nuclei comunisti combattenti" e, in vista dell'omicidio del Prof. AS D'NA e a seguito dello stesso, "brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente".
2. Preliminarmente il Tribunale respingeva l'eccezione difensiva, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10, la declaratoria di inefficacia della misura cautelare per violazione del comma 5 della medesima disposizione di legge a seguito dell'omessa trasmissione della documentazione sanitaria relativa a EF AZ NA, sequestrata da PA il giorno 1 ottobre 2009, in occasione del suo arresto, ritenuta elemento sopravvenuto a favore della persona sottoposta alle indagini, in quanto idoneo a confortare l'assunto difensivo circa la natura esclusivamente affettiva dei rapporti intercorsi tra il ricorrente e la donna, già condannata in via definitiva a sette anni e sei mesi di reclusione per il reato di partecipazione alla medesima banda armata e per la commissione di alcuni reati mezzo, nonché alla pena dell'ergastolo per concorso nell'omicidio del Prof. D'NA.
3. Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza nei confronti di PA in relazione ai delitti a lui contestati erano costituiti da plurimi elementi, di seguito illustrati.
Dalle indagini condotte dagli uffici Digos di Roma e di Bologna risultava la pregressa militanza di PA nell'organizzazione sovversiva denominata "brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente" con un ruolo inquadrabile nel cd. "terzo livello", consistente nell'essere in rapporto con un singolo militante e nel fornire un apporto volontario e causalmente rilevante rispetto alla situazione contingente e, "magari per una specifica attività" (cfr. in tal senso ordinanza impugnata), e nell'entrare solo in tal caso in contatto con l'intera organizzazione. Inoltre, l'atto statutario ("attesta") dell'organizzazione terroristico-eversiva conteneva una serie dettagliata di regole di comportamento, cui PA aveva in concreto ispirato la sua condotta: a) divieto dell'uso del telefono per comunicazioni di lavoro o con "compagni" con cui sussiste un rapporto politico (art. 17 "attesta"); b) dispersioni delle comunicazioni storiche con i predetti mediante l'abbandono dei contatti pregressi (art. 17 "attesta"); c) utilizzo di telefonici pubblici lontani dai luoghi di abitazione, o di abituale frequentazione, e di schede telefoniche prepagate "dedicate" da conservare in luoghi adeguati e destinate alla successiva distruzione per le comunicazioni con gli altri associati (artt. 18 e 19 "attesta"); d) divieto di portare apparecchi cellulari personali nel corso delle operazioni (art. 20 "attesta"). Gli accertamenti svolti in merito ai contatti mediante apparecchi pubblici e schede telefoniche prepagate, intercorsi nel periodo agosto 2001-agosto 2003 tra PA e NA EF AZ - facenti seguito al pregresso utilizzo delle utenze telefoniche da parte dei due soggetti - consentivano di ricostruire una significatività statistica apprezzabile in momenti salienti di emersione operativa dell'attività associativa quali: a) il 2 aprile 2002, data in cui era avvenuto il recupero dei mezzi impiegati nell'attentato a Bologna in danno del Prof. IA;
b) il 4 novembre 2002, giorno antecedente la tentata rapina compiuta dalla banda armata in via Tozzetti a Firenze;
c) nel gennaio 2003, in coincidenza con la preparazione della rapina, poi effettivamente commessa, il 6 febbraio 2003, ai danni dell'ufficio postale di via Torcicoda di Firenze;
d) nel marzo e nel maggio 2003 in date corrispondenti alle operazioni logistiche di trasloco del covo di via Maia.
Le indagini svolte sul telefono cellulare che PA aveva utilizzato, contravvenendo alle regole statutarie dell'organizzazione (come del resto altri indagati di ben più alto livello quali la LI e la stessa EF) permettevano di stabilire alcune presenze significative di PA. Infatti, il 20 marzo 2002 egli era passato nella zona della stazione Termini, in Roma - ove si trovavano militanti dell'organizzazione - da cui era partita la rivendicazione dell'omicidio, fermo restando, comunque, che a PA non è attribuito alcun ruolo diretto nella rivendicazione e nel commissione concorsuale dell'omicidio del Prof. IA, escluso dall'Autorità giudiziaria bolognese che ha respinto la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di PA in relazione al concorso nel predetto omicidio. Il 6 ottobre 2001 si svolgeva un incontro fra PA e EF AZ NA presso l'abitazione dell'indagato, circostanza, peraltro, non negata da quest'ultimo, che la giustificava con la necessità di aiutare la donna nella riparazione del computer.
All'indomani di arresti e perquisizioni nell'area brigatista, PA chiamava dalla Bulgaria NA EF AZ. Il 9 marzo 2004, presso l'abitazione di PA, veniva sequestrato materiale informatico tra cui: a) un cd rom contenente un file protetto con il sistema di criptazione pretty good privacy identico a quello in uso alla EF;
le due chiavi di criptazione e accesso ai file (una pubblica e una privata in rapporto biunivoco) erano condivise dalla donna e dal PA;
2) un floppy disk, contenente un file cifrato cancellato - recuperato dagli esperti mediante il sistema encase - simile ad altri file trovati negli archivi informatici di OB OR e cinzia banelli, con alta probabilità consegnato a PA nell'ambito di un dibattito politico realizzato attraverso lo scambio di files tra militanti appartenenti alle "brigate rosse" e in esecuzione di una strategia consacrata negli artt. 8, 9, 10 dello statuto dell'organizzazione. Gli accertamenti svolti dalla Polizia postale in merito al predetto "file" permettevano di stabilire che esso era stato cifrato con una chiave pubblica presente nei supporti informatici della EF e in quelli trovati nel covo di via Montecuccoli e conteneva una chiave privata identica a quella rinvenuta negli strumenti informatici sequestrati alla donna. L'identità assoluta tra le chiavi di criptazione adoperate da PA e dalla EF AZ veniva desunta dal fatto che le predette chiavi di criptazione avevano la stessa lunghezza di 2048 bit, essendovi una possibilità prossima allo zero percentuale che due operatori possano, indipendentemente l'uno dall'altro, generare chiavi pubbliche/private con identica lunghezza.
Alla luce di tale risultanza investigativa veniva ritenuta significativa la versione reticente e mendace resa da PA il 22 settembre 2004, funzionale all'occultamento di dati rilevanti per la conoscenza delle nuove "brigate rosse" anche in vista dell'autoconservazione dell'associazione.
In tale contesto il Tribunale contestava le argomentazioni sviluppate dalla difesa, anche mediante memorie difensive, circa l'esistenza di un rapporto esclusivamente affettivo tra PA e la EF AZ - tale da indurre il ricorrente ad accettare supinamente tutte le indicazioni della donna in merito alle modalità dei loro contatti telefonici anche in considerazione delle precarie condizioni di salute psichica della EF e delle sue vicissitudini personali - e la completa estraneità ai fatti di PA, comprovata dalla lettera di saluto scritta dalla donna nell'ottobre 2003 e letta dall'indagato al ritorno dal suo viaggio di lavoro in Bulgaria.
In merito alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che le stesse dovevano ritenersi sussistenti alla luce della presunzione fissata dall'art. 275 c.p.p., comma 3, e in assenza di elementi di segno contrario addotti dalla difesa. Sottolineava, poi, che ogni altra misura meno afflittiva doveva ritenersi inadeguata e non proporzionata rispetto alla gravità dei reati contestati.
3. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i due difensori di fiducia, PA, il quale, anche mediante memorie difensive, formula le seguenti doglianze. In primo luogo lamenta la violazione dell'art. 273 c.p.p. per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e carenza della motivazione sul punto anche alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di "gravità indiziaria". In tale ottica segnala i diversi metodi di lettura e di conseguente interpretazione del codice "attosta" e la contraddittorietà logica del metodo interpretativo seguito dai giudici del riesame, consistito nel sottolineare la valenza probatoria di tale regole, laddove era riscontrabile un adeguamento alle stesse da parte di PA, e una loro immotivata svalutazione e ininfluenza in presenza di un'accertata violazione delle stesse. In proposito richiama la circostanza - sottolineata a pag. 8 dell'ordinanza - che la quasi totalità delle chiamate alla EF venne effettuata da PA da telefoni pubblici posti nelle vicinanze dei luoghi che lo stesso PA frequentava per ragioni di lavoro con conseguente sistematica e ininterrotta violazione della regola n. 19 dello statuto ("attosta"). Tale elemento, ad avviso del ricorrente, è indicativo della sua estraneità alla banda armata e all'associazione con finalità di terrorismo, non essendo provata alcun condotta causalmente rilevante alla vita dei predetti sodalizi. Significativa dell'estraneità di PA agli addebiti a lui mossi è anche a circostanza che lo stesso ebbe a chiamare con il suo cellulare la EF dopo l'omicidio del Prof. IA in palese violazione delle regole statutarie, pur in presenza di un avvenimento così grave e, inoltre, il fatto che egli si trovava a casa quando alle ore 21,10 del 20 marzo 2002 venne attivata una casella di posta elettronica con la quale, alle successive ore 21,55, sempre dalla zona della stazione Termini, in Roma, venne inviato in forma telematica il documento di rivendicazione dell'omicidio del prof. IA a 533 destinatati - invio, peraltro, mai espressamente contestato alla EF nella sentenza di condanna irrevocabile emessa dall'AG bolognese - con conseguente impossibilità dell'indagato di fornirle qualsiasi copertura e appoggio a tale operazione. In tale prospettiva erano da ritenere privi di significativa e univoca rilevanza l'aggancio della cella di via Camerino, in Roma, da parte del cellulare di PA alle ore 19,35 del 20 marzo 2002 e il passaggio alle 20,14 in via Giolitti, zona in cui l'indagato era solito recarsi presso un sede, costituente un luogo di riunione degli iscritti alla CGIL-SILC.
Il ricorrente denuncia, poi, la mancanza della motivazione del provvedimento impugnato in merito all'esito degli accertamenti svolti sul materiale informativo, nella parte in cui omette qualsiasi valutazione della relazione tecnica redatta dal servizio di polizia postale il 31 maggio 2007 in merito ad uno dei due file sequestrati (TO1982.doc.pgp).
In merito all'altro file cifrato il ricorrente richiama le sentenze assolutorie pronunziate, nei confronti di altro coindagato, rispettivamente l'8 luglio 2005 dalla Corte d'assise di Roma e il 4 aprile 2008 dalla Corte d'assise d'appello di Roma, che hanno concordemente ritenuto che il possesso di numerosi file sovrapponibili al materiale informatico proveniente dalla cantina di via Montecuccoli, di chiavi pubbliche del programma "pgp" coincidenti con quelle di altri documenti sequestrati in via Montecuccoli, il possesso di un file contenente concetti ed espressioni riscontrabili nel volantino di rivendicazione dell'omicidio del prof. D'NA sono espressivi della sola volontà di interloquire nel dibattito politico, ma non di finalità eversive, tenuto conto anche della regola fissata dall'art. 10 dello statuto dell'organizzazione.
Il ricorrente denunzia, inoltre, la carenza argomentativa dell'ordinanza impugnata che ha omesso qualsiasi compiuto apprezzamento della lettera di saluto scritta dalla EF a PA e trovata da quest'ultimo al suo rientro dalla Bulgaria, nonché delle altre lettere sequestrate all'indagato al momento dell'arresto (depositate dal pubblico ministero il giorno antecedente la celebrazione dell'udienza camerale), indicative della completa estraneità di PA ai reati a lui contestati.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. Deve considerarsi partecipe della banda armata colui che, in modo consapevole, libero e continuato, aderisca all'associazione e accetti, in maniera cosciente e volontaria, l'ordinamento della stessa e sia disposto ad operare, nell'esplicazione di attività concrete, per il conseguimento della finalità associati va, in conformità alle norme o alle prassi che disciplinano la sua utilizzazione (Cass., Sez. 1, 4 luglio 1984, n. 9967). La partecipazione a banda armata si differenzia rispetto alla formazione della banda, intesa come stabile collegamento fra più persone che, mediante un'idonea struttura organizzativa e grazie alla stabile disponibilità di armi destinate alla realizzazione degli scopi della banda, si propongano la commissione di uno o più delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo del titolo primo del libro secondo del codice penale. Infatti, la partecipazione si concretizza nella manifestazione individuale di volontà diretta ad aderire alla banda già formata e si caratterizza per il fatto che l'adesione non è essenziale all'esistenza dell'associazione. La seconda, invece, è un reato plurisoggettivo, nel quale la necessaria cooperazione di più persone concorre al comune risultato rappresentato dalla nuova entità di fatto, distinta dai singoli componenti e autori, ossia l'associazione criminosa (Cass., Sez. 1, 5 marzo 1984, rv. 163484; Cass., Sez. 1, 19 novembre 1976, n. 1969). Il reato di cui all'art. 306 c.p. si qualifica per il dolo specifico, costituito dallo scopo di commettere delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato, nonché per la organizzazione in banda e la disponibilità di anni;
non è, però, richiesto che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito e che ciascun compartecipe sia effettivamente armato, essendo sufficiente la disponibilità e, quindi, la concreta possibilità di utilizzare le armi da parte degli associati (Cass., Sez. 1, 30 gennaio 1992, n. 3744, rv. 189716). Tra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 306 c.p. e quella di cui all'art. 270 bis c.p. esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere, essendo la prima caratterizzata dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale o interna dello Stato, tra i quali rientra quello di cui alla seconda disposizione citata, indipendentemente dal suo raggiungimento;
ne consegue che qualora la finalità di commettere il delitto di cui all'art. 270 bis c.p.. sia raggiunta, esso concorre con quello di cui all'art. 306 c.p. (Cass., Sez. 1, 27 giugno 2007, n. 37119, rv. 237768).
2. La struttura del delitto associativo previsto dall'art. 270 bis c.p. è classificato in giurisprudenza nella categoria dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi mirante a realizzare un programma costituito da violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sicché la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente (Cass., Sez. 2, 25 maggio 2006, n. 24994; Cass., Sez. 1, 21 giugno 2005, n. 35427). L'elemento oggettivo del delitto è contraddistinto da una pluralità di condotte che designano l'inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati all'interno dell'associazione. Per la configurabilità del reato di cui all'art.270 bis c.p. non è necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorre, comunque, l'esistenza di una struttura organizzativa che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma e che giustifichi la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati alla cui realizzazione è finalizzata la costituzione dell'associazione (Cass., Sez. 1, 10 luglio 2007, n. 34989, rv. 237630). In adesione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di delitto associativo previsto dall'art. 416 bis c.p., si deve definire partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione, non solo è, ma fa parte della stessa o, meglio ancora, prende parte alla stessa: tale locuzione è da intendere non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, rv. 231673). In questo contesto, la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Cass., Sez. 1, 15 giugno 2006, n. 30824). Ne consegue che la partecipazione di un soggetto al gruppo terroristico può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che inequivocamente rivelino il suo inserimento nell'organizzazione.
Sul piano soggettivo, il delitto previsto dall'art. 270 bis c.p. si caratterizza per il dolo specifico, atteso che la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa legge (comma primo) indica, alternativamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o nell'eversione dell'ordine democratico interno.
3. Come già recentemente affermato da questa Corte (Cass., sez. 1, 11 ottobre 2006, n. 1072, rv. 235288), la struttura della fattispecie delineata dall'art. 270 bis c.p. è compatibile con l'applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concorso eventuale nel delitto associativo. Invero neppure l'ampia e diffusa frammentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie criminose delle diverse condotte in materia di terrorismo (si pensi all'introduzione delle nuove figure del "finanziamento" di associazioni con finalità di terrorismo - art. 270 bis c.p., comma 1, inserito dal D.L. n. 374 del 2001, art. 1, comma 1, convertito in
L. n. 438 del 2001, all'"arruolamento" e "addestramento" di persone per il compimento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale ex artt. 270 quater e 270 quinquies c.p., inseriti dal D.L. n. 144 del 2005, art. 15, comma 1, convertito in L. n. 155 del 2005) sarebbe, comunque, in grado di paralizzare l'espansione operativa della clausola generale di estensione della responsabilità per i contributi atipici ed esterni diversi da quelli analiticamente elencati, secondo il modello dettato dall'art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, se non introducendosi una disposizione derogatoria escludente l'applicabilità della suddetta clausola per i reati associativi (Cass., Sez. Un. 12 luglio 2005, rv. 231673). L'applicazione dello schema concorsuale tracciato nell'art. 110 c.p. rende, quindi, ammissibile la figura del concorso esterno anche rispetto alla fattispecie associativa con finalità di terrorismo internazionale nei confronti di quei soggetti che, pur restando estranei alla struttura organizzativa, apportino un concreto e consapevole apporto eziologicamente rilevante sulla conservazione, sul rafforzamento e sul conseguimento degli scopi dell'organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali, sempreché, ovviamente, sussista la consapevolezza della finalità perseguita dall'associazione a vantaggio della quale è prestato il contributo.
4. All'analisi ricostruttiva della normativa riguardante la banda armata (art. 306 c.p.) e le associazioni con finalità di terrorismo internazionale deve seguire il controllo delle linee argomentative sviluppate nella motivazione dell'ordinanza impugnata al fine di verificare l'esattezza del ragionamento sviluppato dal Tribunale del riesame di Roma e il corretto uso dei paradigmi valutativi delle risultanze investigative dalle quali dipende la congruenza logica e giuridica dell'accertamento dei fatti ai quali devono essere applicate le norme incriminatrici poste a base delle incolpazioni formulate nei confronti di AS PA.
Il Tribunale del riesame di Roma, dopo avere elencato gli elementi investigativi acquisiti (esito delle indagini svolte dagli uffici Digos di Roma e di Bologna, contenuto dello statuto dell'organizzazione, accertamenti espletati in merito al complesso dei contatti telefonici intervenuti tra AS PA e EF AZ NA, materiale informatico sequestrato all'esito della perquisizione domiciliare effettuata il 9 marzo 2004 presso l'abitazione di PA, ricostruzione dei movimenti e dei contatti di quest'ultimo con la Bfelari in coincidenza con avvenimenti significativi), ha omesso una loro complessiva valutazione in relazione all'operatività del gruppo terroristico denominato "brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente", ai rapporti intercorsi tra il predetto gruppo e PA, all'apporto causalmente rilevante fornito dal ricorrente, alla condivisione da parte di quest'ultimo delle finalità perseguite dall'associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata. In tale prospettiva è da sottolineare, anche ai fini del doveroso distinguo tra mera adesione psicologica ad un'ideologia, sia pure abberante, e contributo consapevole e volontario alla vita di un sodalizio terroristico, la mancanza di motivazione circa il contenuto dei documenti rinvenuti e contenuti, in parte, nel file, protetto con il sistema di captazione pretty good privacy, esistente nel cd rom e, in parte, in un file cifrato cancellato (e recuperato dagli esperti mediante il cd. sistema encase) presente in un floppy disk, entrambi sequestrati a PA. L'illustrazione e la valutazione critica del contenuto di tali documenti era indispensabile al fine di stabilire se i documenti stessi costituissero l'espressione dell'operatività dell'associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata e dell'apporto dei suoi componenti, se la loro conoscenza fosse riservata ai componenti del gruppo terroristico al fine della strategica elaborazione collegiale di condotte e obiettivi condivisi da perseguire, se gli stessi presentassero effettivamente profili di coincidenza o di analogia con i file trovati negli archivi informatici di OB OR e di cinzia banelli.
Una volta chiariti tali passaggi dell'indagine probatoria, i giudici del riesame avrebbero dovuto stabilire se i comportamenti posti in essere da PA - descritti nell'ordinanza di custodia cautelare senza alcuna correlazione logico-causale con la vita dell'associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata - e il possesso della documentazione in precedenza indicata, contenuta in file cifrati, potevano costituire, anche alla luce delle deduzioni difensive sulle risultanze della relazione tecnica redatta dal servizio di Polizia postale il 31 maggio 2007, l'obiettiva espressione di una partecipazione alla banda armata e di un effettivo inserimento nell'associazione con finalità di terrorismo e di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche. Infine, in caso di esclusione di un organico inserimento di PA AS nel gruppo terroristico, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto anche verificare, anche alla luce dell'asserita riconducibilità del ruolo di PA al cd. "terzo livello", se gli elementi investigativi acquisiti consentivano di ritenere dimostrata la responsabilità dell'indagato per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo, ai sensi degli artt. 270 bis e 110 c.p., alle precise condizioni precedentemente indicate (v. supra 3).
Dai precedenti rilievi emerge che le operazioni valutative compiute dal Tribunale del riesame di Roma risultano carenti e lacunose a causa dell'omesso esame di taluni punti essenziali dell'indagine probatoria e del mancato approfondimento di altri punti di decisiva rilevanza.
Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010