Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
Ricorre una ipotesi di concorso nel reato associativo nella condotta dell'albergatore che, dietro compenso, dà alloggio a più riprese ad immigrati clandestini, a lui indirizzati da una associazione per delinquere finalizzata al loro ingresso non autorizzato nel territorio italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19335 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 381
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 004191/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR LA DO N. IL 25/09/1945;
avverso SENTENZA del 09/06/2008 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Colella S. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. RD IC AR, con l'assistenza del difensore di fiducia, ricorre per l'annullamento della sentenza resa dalla Corte di Appello di Lecce che, in data 9 giugno 2008, confermava quella di prime cure resa dal GUP del Tribunale di Lecce in data 16.1.2007 e con essa la sua condanna alle pena di anni due di reclusione perché giudicato colpevole, uniti dal vincolo della continuazione, dei reati di cui all'art. 416 c.p. e di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, comma 5. Al ricorrente, in particolare, è stato contestato di aver partecipato, quale fiancheggiatore, all'associazione a delinquere capeggiata da tale LÌ AK e alla quale erano associati altri stranieri, dedita a favorire l'immigrazione clandestina di numerosissimi cittadini extracomunitari provenienti dall'Iraq e dalla Turchia, ospitando, nell'albergo romano posto nei pressi della stazione Termini del quale era gestore ed in altra sua privata dimora collocata nelle vicinanze, immigrati clandestini, a richiesta del capo dell'associazione e con finalità di profitto. A sostegno della doglianza il ricorrente illustra tre motivi di doglianza.
1.1 Col primo di essi denuncia la difesa istante, a mente dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'illogicità della motivazione impugnata là dove essa assume provata ne caso in esame la sussistenza del dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, art. 12, comma 5. La tesi difensiva risulta sostenuta con l'argomento che il ricorrente avrebbe richiesto ed ottenuto il pagamento di tariffe assai modeste, del tutto congrue rispetto alla licenza utilizzata e corrette nell'ambito del rapporto sinallagmatico di cui al contratto concluso tra le parti per la fruizione del servizio reso agli ospiti.
1.2 Col secondo motivo di censura deduce la difesa ricorrente, a niente ancora dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il difetto di motivazione in ordine all'asserita sussistenza del reato associati vo, anche con riferimento ad una denunciata alterazione dei verbale di interrogatorio di LÌ AK, come innanzi ricordalo, ritenuto dai giudici di merito a capo dell'organizzazione malavitosa di cui ai processo.
Sul punto denuncia in particolare l'imputato che di tale ultimo interrogatorio esisterebbero due versioni, una trascritta dalla registrazione fonografica e dunque degna di fede, l'altra dalia quale emergerebbe che il predetto LÌ AK avrebbe definito il RD "mio collaboratore", affermazione quest'ultima per il difensore mai fatta dall'interrogato.
Aggiunge sul punto l'impugnante che dall'esame dell'interrogatorio in parola emergerebbe, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la esclusione di ogni partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui all'imputazione (a sostegno vengono citate alcune frasi dell'interrogatorio).
1.3 Col terzo ed ultimo motivo di impugnazione lamenta la difesa ricorrente, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la mancata assunzione di una prova decisiva ai fini della decisione e la contraddittorietà della prova, a mente dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in ordine alla sussistenza del reato associativo.
Argomenta al riguardo il difensore del RD di aver denunciato in sede di appello l'assenza nel fascicolo processuale delle trascrizioni relative alle intercettazioni telefoniche citate nella sentenza di condanna, di guisa che risulterebbe impedita l'attività difensiva ed inspiegabile la fonte dalla quale i giudici di merito avrebbero tratto le citazioni telefoniche in questione. Circa poi la partecipazione associativa del RD, difetterebbe al riguardo la prova del suo inserimento nella compagine sociale di cui. al processo, non risulterebbe mai provato che il RD abbia corrisposto ad LÌ AK alcunché, non sussisterebbe il dolo specifico richiesto dalla norma per la configurabilità della condotta contestata, non risulterebbero provati i termini di una partecipazione dell'imputato, a titolo di concorso, ad una associazione dedita all'ingresso in Italia di immigrati clandestini.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Il primo motivo di censura è pedissequamente ripetitivo della doglianza di merito alla quale la Corte distrettuale ha replicato osservando, a sostegno della fondatezza dell'accusa, ed in particolare della ricorrenza, nella fattispecie, del requisito dell'ingiusto profitto tratto dallo stato di illegalità dello straniero a quale vengono per questo imposte condizioni particolarmente onerose, che la sistemazione nelle camere assicurata dal ricorrente risultava provata in termini inaccettabili, quale servizio alberghiero, dappoiché realizzata attraverso l'alloggiamento in poche camere di un numero spropositato di clandestini (l'esempio richiamato in sentenza all'esito della ispezione di polizia del 25.5.2006 nell'abitazione privata del ricorrente: due tedesche, quattro nicaraguegni, quattro rumeni in due stanze, con altre due stanze inutilizzate e con due dei quattro rumeni sprovvisti di documenti).
Ha altresì rilevato la Corte di merito che fuoriesce del tutto dal rapporto sinallagmatico del contratto atipico di albergo, con il quale l'albergatore si obbliga a forane una serie di prestazioni al cliente dietro corrispettivo, l'offerta di condizioni di alloggio comunemente inaccettabili, imposte perché i fruitori erano persone prive di permesso di soggiorno eppertanto in stato di evidente debolezza contrattuale.
Trattasi di motivazione giuridicamente ineccepibile, rispetto alla quale la censura di legittimità non appare introdurre valida ed apprezzabile replica argomentativa.
2.2 Anche il secondo motivo di doglianza si appalesa ripetitivo di quello già sottoposto alla Corte distrettuale e da questa confutato con motivazione ampia, logica e giuridicamente corretta. Ha infatti sul punto rilevato il giudice di secondo grado che la partecipazione del ricorrente all'associazione risultava comprovata in termini significativi da una serie di intercettazioni telefoniche, sintomatiche dei modi e dei termini del "servizio" chiesto ed ottenuto in favore di cittadini extracomunitari clandestini, con indicazione o meno delle generalità, più di una volta non corrispondenti al vero, nella piena consapevolezza della situazione di illegalità in cui tutto si svolgeva ed a cui tutto tendeva. Sulla denunciata divergenza, inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato l'irrilevanza dell'argomento difensivo, dappoiché in ogni caso ricostruibili in termini di certezza gli intenti difensivi dell'interrogato LÌ AK, il quale, nel tentativo di sminuire le sue responsabilità e quelle dell'associazione a delinquere contestatagli, ha sostenuto che i clienti stranieri si rivolgevano direttamente al RD per i servizi di alloggiamento, tesi questa smentita dalie altre importanti acquisizioni probatorie del processo. Ha ancora osservato la Corte distrettuale sul punto, che l'imputato ha comunque chiesto di avvalersi del rito abbreviato, accettando il processo allo stato degli atti ivi comprese le conversazioni intercettate e le traduzioni in atti degli interrogatori. Vertesi anche in questo caso di motivazione giuridicamente corretta, rimasta priva di significativa replica, apprezzabile in sede di giudizio di legittimità.
2.3 Non può esimersi la Corte, ancora una volta, delibando il successivo motivo di censura, di registrare che le argomentazioni del ricorrente al riguardo si appalesano ripetitive di quelle esposte al giudice del gravame di merito, che con motivazione ampia, esaustiva, logica e giuridicamente corretta li ha adeguatamente confutati. Quanto all'assenza agli atti della trascrizione di alcune telefonate ha la Corte rammentato, con motivazione giuridicamente corretta, che esse risultano riportate integralmente nel testo della sentenza di prime cure, che su tali contenuti non v'è stata ne' v'è specifica contestazione, che l'imputato ha accettato il processo allo stato degli atti, avendo optato per la celebrazione del processo nelle forme del giudizio abbreviato.
Con riferimento, invece, alla motivazione a sostegno dell'accusa riferita al reato associativo, giova rammentare che ricorre, nella fattispecie in esame, una ipotesi di concorso nel reato di associazione per delinquere e non quella di partecipazione all'associazione stessa, ipotesi, la prima, che si concretizza quando l'agente, pure estraneo alla struttura organica dell'associazione, svolga con coscienza e volontà una attività che sia conforme alle finalità dell'organizzazione malavitosa e valga a rappresentare un contributo causale significativo per il conseguimento delle finalità criminali del gruppo.
Tale deve assumersi la condotta dell'albergatore il quale, percependo compenso, da alloggio a più riprese a immigrati clandestini, a lui indirizzati da una associazione per delinquere finalizzata al loro ingresso non autorizzato nel nostro Paese, perché qui rimangano in stato di clandestinità ovvero da qui possano poi raggiungere altre destinazioni Europee.
Orbene, le esposte circostanze di fatto utili all'applicazione dell'affermato principio di diritto, appaiono acquisite al processo e logicamente trattate nella motivazione impugnata, quanto al loro sostegno probatorio e quanto al loro significato giuridico. Alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna ai pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009