Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Il concorso cosiddetto "esterno" è configurabile, oltre che nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, anche nel reato di associazione per delinquere "semplice".
Commentario • 1
- 1. Il concorso esterno nei reati associativi: una proposta de iure condendohttps://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2012
Sommario Premessa Leipotesi di legge Assistenza alle associazioni a delinquere di stampo mafioso anche straniere La scelta del nomen iuris e della sua collocazione topografica all'interno del codice penale Il bene giuridico tutelato La condotta tipizzata La natura del reato Le circostanze Causa di non punibilità Assistenza all'associazione a delinquere Assistenza all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope Modifica dell'art. 418 c.p. Brevi riflessioni conclusive Premessa Scopo del presente saggio è quello di superare l'annosa polemica inerente il concorso c.d. “esterno” (la quale non riguarda solo le associazioni a delinquere di stampo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38430 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
M
384 30 /08 Sentenza n.803 30 Camera di consiglio del 9.7.2008 Reg. Gen. n. 14429/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere
Dott. Ciro PETTI Consigliere Dott. Aldo FIALE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TA NZ, nato ad [...] il [...],
avverso la ordinanza resa il 20.3.2008 dal Tribunale per il riesame di Foggia. in Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Santi Consolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell'indagato, avv. Massimo Rizzo, che ha insistito nel ricorso, :
Osserva:
Svolgimento del procedimento
alterazione di contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria (art. 46, comma 1, lett.
a) D.Lgs. 26.10.1995 n. 504);
- l'associazione criminosa, finalizzata al contrabbando di alcole, operava su Cerignola e su
Napoli; era capeggiata da ON SF, ed era composta da numerosi affiliati: i "cerignolani", che erano addetti prevalentemente alla commercializzazione dell'alcole di contrabbando, e i "napoletani", che avevano il compito di organizzare le operazioni logistiche di trasporto verso il territorio pugliese;
- lo SF si approvvigionava di alcole direttamente presso il liquorificio LU s.r.l., il quale era il fulcro di ogni operazione e macchinazione contrabbandiera: la produzione di liquori, infatti, consentiva di avere a disposizione grandi quantità di alcole in sospensione d'accisa e di immetterla illegalmente in circolazione senza il pagamento del tributo, lucrando così notevoli vantaggi pecuniari;
- dalle intercettazioni telefoniche era anche risultato che TI BA (classe 1985), socio della LU s.r.l., e fratello dell'amministratore unico NZ BA, si preoccupava di non far trapelare che l'alcole venduto al liquorificio Argia s.r.l. era proveniente dalla distilleria Euralcool s.p.a. - amministrata da TI BA (classe 1968), cugino dei predetto BA e a tal fine raccomandava di togliere i piombi o di schiacciarli in modo da non
-
rendere visibile la provenienza del prodotto;
- sussisteva il fumus dei reati contestati;
- sussisteva anche un rapporto di pertinenzialità non occasionale tra l'azienda sequestrata della LU e i reati, giacché, sebbene l'azienda svolgesse anche attività lecita, era strutturalmente utilizzata per ottenere la disponibilità dell'alcole e per poter mascherare la sottrazione dell'alcole stesso al pagamento dell'accisa; era infine indubitabile il periculum in mora, giacché la libera disponibilità dell'azienda in
-
mano agli indagati poteva favorire la prosecuzione dei reati: non rilevava in contrario che le ordinanze di custodia cautelare a carico di NZ e TI BA (amministratore e socio della LU) fossero state annullate in sede di riesame per difetto delle esigenze cautelari, dovendo invece considerarsi che le condotte illecite erano state pervicacemente reiterate nonostante i numerosi sequestri che si erano susseguiti nel corso delle indagini.
2 - Per l'annullamento dell'ordinanza ha proposto ricorso NZ BA, nella sua qualità di amministratore unico della LU s.r.l., col ministero del suo difensore.
In particolare deduce:
2.1
-apparenza e illogicità di motivazione, laddove la ordinanza impugnata: a) parla di "affiliati" napoletani, senza considerare che NZ e EO BA sono imputati di concorso esterno in associazione mafiosa, e come tali non possono qualificarsi come affiliati;
b) laddove da una parte riconosce che la LU sia un liquorificio invece che una distilleria, e dall'altra fa riferimento ad una unica distilleria nel territorio napoletano;
2.2 violazione ed erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., laddove il giudice del riesame omette di individuare quali beni aziendali siano stati utilizzati in concreto per la consumazione dei reati, ovverosia non specifica quale sia la concreta pericolosità del bene sequestrato;
2.3 violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416 c.p., giacché è ragionevole dubitare della possibilità del concorso esterno in associazione a delinquere semplice (art. 416), dal momento che questa fattispecie, a differenza della associazione di stampo mafioso (art. 416 bis), non è sufficientemente tipizzata e determinata;
2.4 violazione degli artt. 266 e 271 c.p.p., giacché tutti i decreti di autorizzazione delle intercettazioni ex art. 267 c.p.p. sono stati emessi per le indagini relative ai reati di cui agli artt. 43 e 46 D.Lgs. 504/1995, che non sembrano rientrare tra quelli per cui l'art. 266 c.p.p. ammette l'intercettazione: la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni farebbe venir meno anche il fumus richiesto dall'art. 321 c.p.p.. 3
Motivi della decisione
3 L'eccezione processuale di cui al n.
2.4 non può essere accolta. Il ricorrente sostiene che i decreti di autorizzazione alle intercettazioni sono stati emessi in relazione ai reati di cui agli artt. 43 e 46 D. Lgs. 504/1996, che non “sembrano” consentirle ai sensi dell'art. 266 c.p.p..
I decreti autorizzativi, però, non sono reperibili in atti, sicché questo giudice non può esercitare il sindacato di legittimità che gli compete. In virtù del principio di autosufficienza del ricorso, spetta alla parte che eccepisce una violazione processuale provare e comunque allegare gli atti su cui l'eccezione si fonda.
Nel merito, comunque, si può osservare che l'autorizzazione alle intercettazioni ai sensi dell'art. 266 c.p.p. è consentita sia per il reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416, comma 1, c.p. (contestato al ricorrente), in quanto punito con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sia per il reato di contrabbando, nel quale deve comprendersi anche quello previsto dall'art. 43 D.Lgs. 504/1995 (pure contestato al ricorrente), in quanto consistente nella sottrazione dell'alcole all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Si deve infatti considerare, da una parte, che il tratto caratteristico del contrabbando - come si desume dall'art. 292 del D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - è la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti;
e, dall'altra, che per accisa si intende "l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo" (art. 2, comma 2, lett. b) D.P.R.
43/1973).
- Va quindi verificata la sussistenza dei presupposti legali del disposto sequestro 4 preventivo.
Quanto al fumus delicti il ricorrente non contesta la configurabilità dei reati in materia di Im accise, ma si limita ad alcune censure in ordine al reato associativo (v. nn.
2.1 e 2.3). Si tratta però di censure infondate o addirittura inammissibili.
Sono inammissibili, sia perché manifestamente irrilevanti, sia perché configurano un vizio (e non una mancanza o una apparenza) di motivazione, che è precluso in questa sede a norma dell'art. 325 c.p.p., le censure riferite nel predetto n.
2.1. Lamentarsi perché il giudice del riesame è stato impreciso nel definire "affiliati" napoletani coloro che erano soltanto indagati come concorrente esterni nell'associazione a delinquere, o nel definire come distilleria il liquorificio LU, sedente in Mugnano di Napoli, non ha alcun rilievo in ordine al thema decidendum.
E' poi giuridicamente infondato (oltre che non dirimente nel presente giudizio cautelare) sostenere che è impossibile il concorso esterno in associazione a delinquere semplice (art. 416), dal momento che questa fattispecie, a differenza della associazione di stampo mafioso (art. 416 bis), non è sufficientemente tipizzata e determinata (n. 2.3). Se il reato di cui all'art. 416 c.p. viola il principio di tassatività e determinatezza penale, si deve sollevare questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost.. Ma, altrimenti, non si può confutare per ciò stesso la configurabilità del concorso esterno nell'associazione criminosa.
Quanto al periculum in mora, il ricorrente non formula alcuna specifica censura, salvo a lamentarsi in ordine al necessario nesso di pertinenzialità tra l'azienda sequestrata e il reato, perché la ordinanza impugnata non specifica quali beni aziendali sono stati concretamente utilizzati per la condotta criminosa (v. n. 2.2).
Ma anche questa doglianza non può essere accolta, alla luce del condivisibile principio già affermato da questa Corte, secondo cui “in materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la 4
commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali” (Cass. Sez. III, n. 6444 del 7.11.2007, Donvito, rv.
238819).
-In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del 5 ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9.7.2008.
Il presidente
Il consigliere estensore (Guido De Maio) единой (Pierluigi Onorato)
Puching amme Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
9 OTT 2008 IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Con ordinanza del 20.3.2008 il Tribunale di Foggia, in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo del Liquorificio LU s.r.l. con sede in Mugnano di Napoli, disposto dal g.i.p. dello stesso Tribunale con provvedimento del 25.2.2008.
Il giudice del riesame e lo stesso g.i.p., nella motivazione dei rispettivi provvedimenti, hanno accertato e ritenuto in sintesi quanto segue.
-Nil pubblico ministero foggiano svolgeva indagini a carico di TI BA (classe 1975),
NZ BA e molti altri per il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416, commi 1, 2 e 5, c.p., nonché per il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sull'alcole (art. 43, comma 1. lett. a) D.Lgs. 26.10.1995 n. 504) e per quello di