Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2009, n. 45644
CASS
Sentenza 4 novembre 2009

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Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, anche nella forma dell'intromissione o intermediazione, il fine specifico di procurare ad altri un profitto non può che riguardare una persona diversa dal titolare del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reintegra sia il ricettatore che l'autore del reato presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2009, n. 45644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45644
    Data del deposito : 4 novembre 2009

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