Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, anche nella forma dell'intromissione o intermediazione, il fine specifico di procurare ad altri un profitto non può che riguardare una persona diversa dal titolare del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reintegra sia il ricettatore che l'autore del reato presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2009, n. 45644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45644 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/11/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1853
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 26231/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
1) CI NG, N. IL 09/11/1962;
avverso l'ordinanza n. 910/2009 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 10/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 10.6.2009, che aveva annullato limitatamente alla posizione di CI NG l'ordinanza del locale GIP emessa il precedente 15 aprile, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione di legge ed in particolare deducendo l'erroneità dell'interpretazione data dal Riesame all'art.648 c.p., perché "la parola altri potrebbe riferirsi anche a colui che ha diritto di recuperare la cosa".
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
L'art. 648 c.p., comma 1 considera prima le condotte di acquisto, ricezione, occultamento della cosa proveniente da delitto, poi la condotta di intromissione ma finalizzata alle stesse tre precedenti condotte/finalità di acquisto, ricezione, occultamento. È pertanto evidente che il soggetto considerato dalle prime tre condotte, il "ricettatore", è e può essere solo un soggetto distinto dall'avente diritto, possessore del bene oggetto del delitto presupposto, essendo intrinsecamente incompatibili le posizioni di "avente diritto derubato" e "ricettatore del bene rubato". E tale non può che essere anche il soggetto favorito dall'intermediazione. Il "profitto" "altrui", previsto per la configurabilità dell'elemento soggettivo specifico del reato di ricettazione, anche nella forma dell'intromissione/intermediazione, non può pertanto che essere quello di soggetto diverso dal titolare del bene ricettato, rispetto al quale sono obbligati alla reintegra sia il ladro che il ricettatore.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente insegnato che l'intermediazione per far riottenere la disponibilità del bene rubato al legittimo avente diritto può, ricorrendone le condizioni, integrare il diverso delitto di estorsione (Sez. 2, sent. 2919 del 25.6.1982 - 11.4.1983 in proc. Bini;
sez. 2, sent. 9513 del 16.4 - 22.10.1985 in proc. Tosi;
Sez. 2, sent. 4565 del 2.12.2004 - 8.2.2005 in proc. Marrandino;
Sez. 6, sent. 1705 del 20.11.2007 - 14.1.2008 in proc. Di Giacomo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009