Sentenza 20 novembre 1998
Massime • 1
Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (Fattispecie in tema di omicidio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1998, n. 13544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13544 |
| Data del deposito : | 20 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 20.11.1998
1.Dott. FAZZIOZI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1274
3.Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N. 32843/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
C. ASS. APP. di TRENTO
nei confronti di:
MD EL N. IL 17.07.1968
MM LO N. IL 12.11.1965
2) MD EL n. il 17.07.1968
avverso sentenza del 24.03.1998 C. ASS. APP. di TRENTO
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Pierfranco Viglietta che ha concluso per annullamento senza rinvio limitatamente a primo motivo del ricorso avanzato L'UN. Rigetto nel resto. Rigetto nel ricorso dal P.G. nei confronti di entrambi gli imputati. In fatto e in diritto.
1. Con sentenza del 24 marzo 1998 la corte d'assise d'appello di Trento confermava la sentenza della corte d'assise della stessa città relativamente alle statuizioni concernenti la affermazione della responsabilità di UN AM e AM TI per il delitto di omicidio volontario di HI FA, avvenuto in Trento il 7 maggio 1996, nonché dell'UN anche per il delitto di spaccio di cinquanta grammi di eroina e dell'AM TI anche per il reato continuato di false generalità (art, 495 c.p.). Dichiarava la nullità della stessa sentenza limitatamente alla imputazione di cui al capo 3) di imputazione relativo all'UN, "non rinvenendosi nel dispositivo la relativa statuizione formale". Rigettava nel resto l'appello dell'UN e quello del p.m. con il quale era stata chiesto il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e, di conseguenza, la esclusione della diminuente accordata per la scelta del rito di cui all'art. 442 c.p.p.. 2. I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici di merito. L'UN e la vittima avrebbero entrambi fatto parte di un gruppo di tunisini, dedito abitualmente allo spaccio di stupefacenti in Firenze, del quale l'UN AM era considerato il capo. A seguito di dissidi sorti all'interno del gruppo ed in particolare con l'UN, il HI si era trasferito con altri connazionali a Trento dove aveva iniziato a spacciare droga per suo conto, non operando sul posto altre bande di tunisini.
L'UN, per riprendere il controllo sui dissidenti e per sostituirsi alla vittima nello spaccio di droga sulla nuova piazza, aveva mandato a Trento un suo emissario, EB OH, che non era stato ascoltato ed anzi il 5 maggio 1996 era stato sfregiato al volto dal HI SA e dal suo gruppo.
L'UN si era allora diretto con altri connazionali da Firenze alla volta di Trento, ove giunto, forse il giorno 6 (le indagini avevano, infatti, consentito di accertare che nella notte tra il 6 ed il 7 novembre il ricorrente aveva alloggiato presso l'albergo Everest di Trento), dopo avere acquistato tre coltelli (circostanza anche questa da ritenersi sicuramente accertata), si era messo alla ricerca del HI.
Nel pomeriggio del 7 maggio 1996, il HI, che era stato, infine, trovato nei pressi dei giardini pubblici della città, veniva aggredito L'UN e dai suoi amici:
Gli aggressori, tutti armati di coltello, dopo averlo colpito con ventinove coltellate, che interessavano il volto, gli arti superiore e gli arti inferiori, nessuna di per sè mortale, lo abbandonavano steso in terra, nella impossibilità di muoversi per le ferite agli arti inferiori, che gli impedivano di camminare, dove decedeva, non soccorso da alcuno, per "anemia acuta metaemorragica, dovuta alla molteplicità delle lesioni alcune di profondità sufficiente a raggiungere e sezionare vasi di discreto calibro", così da determinare "una perdita massiva di sangue".
Tale EN El AR, intervenuto nel corso dell'accoltellamento in aiuto del HI, veniva a sua volta ferito con una coltellata e costretto ad allontanarsi.
La corte d'assise d'appello, confermava la decisione del primo giudice, ritenendo che, malgrado la completa ritrattazione dell'El AR EN, che era stato ricitato ai sensi dell'art. 513 c.p.p., la responsabilità degli imputati dovesse ritenersi provata sulla base delle prove già acquisite e di uno scritto inviato dallo stesso UN AM, con il quale costui, pur fornendo una versione a lui più favorevole dei fatti, ammetteva, tuttavia, sostanzialmente che uno dei due amici che lo accompagnavano, aveva nel corso della lite accoltellato il HI.
La corte riteneva, altresì, di dover confermare che il delitto era stato commesso con dolo eventuale, in quanto lo scopo degli aggressori, come si evidenziava, peraltro, dalla sede delle ferite e come sostenuto L'UN, era soltanto quello di sfregiare il HI quale ritorsione dell'affronto ricevuto per lo sfregio del EB mentre la morte doveva considerarsi una conseguenza non voluta dell'accoltellamento, anche se gli imputati non potevano non essersi rappresentati l'evento e averne accettato il rischio del suo verificarsi.
Andava di conseguenza esclusa l'aggravante della premeditazione contestata dal p.m., mentre, essendo venuta meno l'aggravante, poteva essere riconosciuta la diminuente speciale, avendo gli imputati chiesto procedersi con il rito di cui all'art. 442 c.p.p.
3. Quanto al delitto di detenzione e spaccio di eroina in quantità non inferiore a cinquanta grammi rilevava la corte che il riscontro alle dichiarazioni del coimputato EB OH era dato dalle dichiarazioni dell'UN che aveva ammesso di spacciare droga e dal movente dell'omicidio compiuto proprio per l'accaparramento della piazza di Trento.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Trento nei confronti dell'UN AM e dell'AM TI nonché l'UN AM. Sostiene il procuratore generale che nella fattispecie avrebbe dovuto ravvisarsi non il dolo eventuale, bensì il dolo indiretto, in quanto "ancorché l'evento morte non sia stato lo scopo principale perseguito dagli agenti, la elevata probabilità che lo stesso si verifichi, fa si che lo stesso debba considerarsi come previsto e voluto sin dalla fase iniziale della maturazione del progetto criminoso".
Di conseguenza avrebbe dovuto ritenersi compatibile l'aggravante della premeditazione ed inapplicabile la diminuente del rito. Aggiunge, con riferimento all'UN, che la corte d'assise d'appello avrebbe acriticamente fatta propria la versione dei fatti resa L'imputato, incorrendo così nel vizio di mancanza di motivazione, dovendosi la stessa ritenere meramente apparente. Del tutto illogica, infine, dovrebbe ritenersi la conclusione che lo scopo degli imputati fosse quelle, di sfregiare il HI, in considerazione che nulla avevano a che fare con l'intento di colpire il viso le diciotto coltellate riscontrate agli arti inferiori.
5. Eccepisce in primo luogo il ricorrente UN che la pena stabilita per l'omicidio gli è stata aumentata di tre mesi di reclusione quale continuazione per il reato di cui all'art. 495 c.p.p., per cui avendo la corte d'assise d'appello annullato la sentenza di primo grado nel punto relativo a tale condanna, la pena a lui inflitta deve essere corrispondentemente diminuita. Deduce ancora il ricorrente che erroneamente il fatto omicidiario è stato qualificato come omicidio volontario.
In considerazione, infatti, che lo stesso consulente tecnico del p.m. aveva affermato che "intento degli aggressori era quello di sfregiare la vittima, senza sopprimerla", avrebbe dovuto ravvisarvi il delitto di cui all'art. 584 c.p.. Erroneamente sarebbero state negate le attenuanti generiche, non considerando che egli non era un boss, ma una vittima della società, che disponeva di scarsi mezzi economici e i suoi precedenti penali erano costituiti soltanto da due condanne per furto. Lamenta, infine, la mancanza di qualsiasi elemento di riscontro all'accusa di detenzione per lo spaccio di eroina in relazione alla quale è stato condannato.
5. Il ricorso del procuratore generale è fondato.
Deve in particolare affermarsi che sussistono entrambi i vizi denunziati dal p.m..
Pregiudiziale, tuttavia, è l'esame del denunziato vizio di motivazione in quanto una eventuale diversa ricostruzione del fatto, potrebbe necessariamente portare ad una diversa qualificazione del dolo.
Deve, in proposito, osservarsi che la valutazione degli elementi di prova, anche se presuppone necessariamente l'esame separato di ogni singolo elemento, ai fini di accertarne la esistenza, il contenuto e la utilizzabilità, deve successivamente essere compiuta congiuntamente e complessivamente nel senso che tutti gli elementi vanno valutati nel loro insieme.
Il compito dell'interprete, nel procedimento storico ricostruttivo di un determinato fatto, consiste, infatti, nell'esaminare se i singoli elementi di prova, che sono stati esaminati separatamente, possano essere tra loro collegati in vista di un "risultato" (che è il fatto ipotizzato L'accusa), ovvero se tale collegamento non sia possibile, indicando, in ogni caso i criteri logici e giuridici, che hanno portato ad escludere od ad ammettere quel determinato risultato (art. 192, comma 1, c.p.p.). Nella specie tale regola di giudizio non è stata osservata dalla corte d'assise d'appello.
E giudice di merito ha, infatti, affermato che gli imputati dovevano rispondere dell'omicidio a titolo di dolo eventuale, perché, sia in base alla considerazione che nessuna delle numerose ferite inferte al HI era stata diretta in zone vitali (come accertato dal consulente tecnico del p.m., che nel dibattimento di primo grado in forza di tale dato tecnico aveva escluso strenuamente la sussistenza della volontà omicida), sia in base ad una lettera confessione dell'UN doveva ritenersi che il loro scopo non fosse quello di uccidere il HI, ma soltanto quello di sfregiarlo anche se tenuto conto del numero delle ferite inferte doveva ritenersi che si fossero rappresentati (o, avrebbero dovuto rappresentarsi) la possibilità della morte.
Tale ricostruzione del "risultato" è, tuttavia, illogica, come denunziato dal procuratore generale ricorrente, ed in contrasto con la regola di giudizio indicata dal richiamato art. 192 c.p.p.. La corte d'assise d'appello e quella di primo grado (la cui decisione sul punto è stata confermata) avrebbero dovuto, infatti, prendere in considerazione al fine di valutare quale fosse la effettiva volontà degli imputati, non soltanto le ferite singolarmente considerate e la loro sede, ma gli effetti prodotti sul corpo della p.o. L'imponente complesso lesivo nel suo insieme, non tralasciando di considerare, nel dedurne le conseguenze quoad vitam, anche tutti gli altri elementi, acquisiti agli atti, ugualmente riconducibili alla condotta degli imputati e causalmente connessi con l'evento, quali, per esempio, l'allontanamento violento di ogni soccorritore (vedi l'episodio dell'EN che era stato a sua volta accoltellato per essere intervenuto in difesa del HI) e l'abbandono nei giardini pubblici del HI sanguinante e nella assoluta impossibilità di muoversi, sia pure soltanto per chiedere aiuto, (essendo la p.o. nella impossibilità di muoversi per il vero e proprio "sgarrettamento" prodotto dalla ferita n. 27 il cui "esame interno ... ha evidenziato la sezione del nervo tibiale e dei vasi poplitei;
ciò indicherebbe l'incapacità del soggetto di darsi alla fuga o di cercare aiuto una volta allontanati gli aggressori", pag. 40 sent. 1 grado").
Nè la circostanza che l'accertato movente dell'accoltellamento fosse costituito dalla vendetta, per lo sfregio subito dal EB OH e di conseguenza L'UN (che era il capo dell'associazione e che aveva mandato il EB come suo emissario) e dalla volontà di recuperare la perduta, o quantomeno contestata supremazia criminale, poteva essere considerata elemento sufficiente per escludere l'intento omicidiario.
Tale accertamento, infatti, era idoneo soltanto a indicare i motivi che avevano spinto gli imputati ad aggredire il HI e potevano fornire una logica giustificazione dell'uso, come arma, del coltello, nonché della sede delle lesioni, al volto ed alle gambe, di chiaro significato dimostrativo nell'ambito della particolare sub-cultura cui appartenevano tutti i soggetti processuali, secondo la ricostruzione dei giudici di merito;
ma non era idonea a dimostrare quale fosse la effettiva intenzione degli aggressori, potendo lo "sfregio" proprio per il suo carattere dimostrativo essere soltanto una modalità, peraltro particolarmente efferata e dolorosa per la vittima, di esecuzione dell'omicidio.
La sentenza impugnata, invece, pur in presenza dell'imponente quadro lesivo dalla stessa ricostruito (f. 8, sentenza appello) e di elementi precedenti e susseguenti al delitto, che avrebbero dovuto essere considerati nel loro insieme, ha ritenuto che nella specie la volontà degli imputati fosse diretta esclusivamente a cagionare lesioni (quale è appunto lo sfregio), senza indicare le ragioni per le quali veniva accolta la tesi prospettata L'imputato ed esclusa la ipotesi alternativa nella quale il movente costituiva la ragione della attuazione con modalità rappresentative ed intimidatorie, chiaramente percepibili dal connazionali, di una ben più grave e diversa intenzione.
La necessaria rivalutazione degli elementi di prova, che dovrà essere compiuto dal giudice di rinvio sulla base dei principi innanzi indicati, esime la corte L'esame del motivo di ricorso del p.g. relativo alla corretta qualificazione del dolo con riferimento alla ricostruzione dell'episodio, così come effettuata dalla sentenza impugnata.
Deve, tuttavia, ribadirsi il principio che "sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle;
quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale" (Cass. Sez. Unite 12 aprile 1996, n, 3571, RV. 204167). La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata limitatamente al capo concernente il delitto di omicidio con rinvio alla viciniore corte d'assise d'appello di Brescia, che rivalutati gli elementi acquisiti in atti in base ai principi sopra affermati, esaminerà la sussistenza o meno (anche eventualmente sotto altri profili) della contestata aggravante della premeditazione, adottando di conseguenza le competenti determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio. Dovendo il giudice di rinvio procedere alla rivalutazione complessiva dell'episodio delittuoso con riferimento all'elemento intenzionale del reato resta assorbito il motivo di ricorso dell'UN concernente le attenuanti generiche, la cui richiesta potrà essere riesaminata, anche eventualmente con riferimento allo scopo originario dell'istituto (adeguamento della pena alla gravità in concreto del fatto), in relazione al complessivo trattamento sanzionatorio.
6. Per le stesse considerazioni deve ritenersi assorbito il motivo di ricorso dell'UN relativo alla qualificazione del fatto in esame come omicidio preterintenzionale.
7. È manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., in relazione alla condanna per il delitto di detenzione per lo spaccio di cinquanta grammi di eroina.
Se si considera, infatti, che il EB OH si è accusato di avere acquistato con l'UN la droga a Napoli per rivenderla a Firenze, deve ritenersi immune dal denunziato vizio la sentenza in esame che ha riconosciuto come valido riscontro a tale propalazione la stessa ammissione dell'UN di essere dedito allo spaccio di droga proprio sulla "piazza" di Firenze.
8. Altrettanto infondata è la richiesta di eliminazione di mesi tre di reclusione quale aumento di pena in continuazione per il delitto di false generalità (capo 3 sentenza di primo grado) la cui condanna è stata annullata dalla sentenza della corte di assise d'appello. Come risulta, infatti, da pagina 52 della sentenza di primo grado l'UN è stato condannato per l'omicidio ad anni ventidue e mesi sei di reclusione ed a mesi tre di reclusione per la continuazione relativamente ai reati contestati nello stesso capo 1 di imputazione di porto senza giustificato motivo in luogo pubblico di coltelli - art.4, legge 18 aprile 1975, n. 110-, mentre nessuna pena è stata in effetti comminata per il delitto di false generalità (cfr. anche pag. 53 per il trattamento sanzionatorio in ordine al delitto di detenzione per lo spaccio della droga).
9. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del procuratore generale annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di omicidio e rinvia per nuovo giudizio sul capo alla corte di assise d'appello di Brescia. Rigetta il ricorso dell'UN che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998