Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, nel caso particolare di una relazione tra un uomo politico e un gruppo mafioso, non è sufficiente per la sussistenza del reato una mera vicinanza al detto gruppo o ad i suoi esponenti, anche se di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma è necessario un accordo in base al quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti dell'organizzazione in modo idoneo a contribuire al suo rafforzamento. (In applicazione di tale principio la Corte ha accolto il ricorso ritenendo che, nonostante il motivato apprezzamento delle risultanze in ordine al sostegno elettorale fornito dall'associazione criminale all'imputato, non fosse adeguatamente motivata l'esistenza del patto a monte nei termini suddetti).
Commentario • 1
- 1. Il concorso esterno nei reati associativi: una proposta de iure condendohttps://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2012
Sommario Premessa Leipotesi di legge Assistenza alle associazioni a delinquere di stampo mafioso anche straniere La scelta del nomen iuris e della sua collocazione topografica all'interno del codice penale Il bene giuridico tutelato La condotta tipizzata La natura del reato Le circostanze Causa di non punibilità Assistenza all'associazione a delinquere Assistenza all'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope Modifica dell'art. 418 c.p. Brevi riflessioni conclusive Premessa Scopo del presente saggio è quello di superare l'annosa polemica inerente il concorso c.d. “esterno” (la quale non riguarda solo le associazioni a delinquere di stampo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2001, n. 33913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33913 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IETTI GUIDO - Presidente - del 26/05/2001
1. Dott. CALABRESE RENATO LU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICASTRO RA - Consigliere - N. 00935
3. Dott. FERRUA GIULIANA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI POPOLO AN - Consigliere - N. 46489/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1) LL ME, N. il 26/07/1962
2) LL IO N. il 19/01/1953
3) AM LU N. il 01/03/1933
4) EL SA N. il 02/01/1948
5) ZA IU N. il 16/01/1941
6) NE ZI AR N. il 18/09/1954
7) LS RO N. il 01/10/1938
8) FF LO N. il 29/06/1967
9) RO IU N. il 04/10/1955
10) RC VI TO AT N. il 01/01/1948 11) CA AT N. il 24/12/1954
12) AL CA N. il 18/06/1948
13) AL AT N. il 23/10/1949
14) AL VI N. il 04/04/1930
15) VI SS N. il 19/09/1938
16) MM NG N. il 17/02/1929
17) OR IU N. il 15/08/1957
18) AR AT N. il 29/04/1946
19) CO TO N. il 04/04/1965
20) CO AT N. il 15/11/1965
21) MI ER N. il 20/08/1960
22) CU SA N. il 01/11/1959
23) ELRA AN N. il 27/02/1963
24) ELRA RI N. il 18/07/1961
25) DI PI DO N. il 19/10/1952
26) DI IT ER ZI N. il 31/05/1969
27) ON AE N. il 18/09/1945
28) ON CO N. il 18/09/1948
30) RO AT N. il 12/07/1947
30) FE ER N. il 29/05/1961
31) ON IO N. il 25/08/1930
32) RA AT N. il 24/01/1947
33) GE AZ AT N. il 03/04/1953
34) OR LU N. il 12/11/1948
35) IU GI N. il 01/01/1959
36) LA EL AT N. il 21/05/1921
37) LA TI RA N. il 08/01/1951
38) LA AC ER N. il 24/06/1934
39) LA AC AT N. il 08/01/1942
40) LA QU RA N. il 11/09/1935
41) AR AE N. il 26/06/1951
42) DO IU N. il 18/12/1946
43) TA IU N. il 03/01/1959
44) IN RO N. il 26/01/1967
45) IN VI N. il 16/02/1958
46) MINGRI LI N. il 11/08/1962
47) RA BA N. il 29/03/1934
48) TI RA N. il 15/01/1948
49) OR IU N. il 01/05/1947
50) RL OV N. il 20/08/1947
51) MO AN N. il 09/01/1957
52) RN AN N. il 14/11/1913
53) VI OC N. il 29/03/1960
54) VI AT N. il 29/03/1960
55) RI AT N. il 04/09/1932
56) SS LO N. il 02/05/1958
57) GI SS N. il 30/05/1938
58) TE CA N. il 16/02/1956
59) TI LO N. il 16/03/1960
60) VA EN N. il 28/04/1954
61) AR RO N. il 05/07/1949
62) AL ER N. il 28/12/1960
63) VI IO N. il 23/02/1960
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di ALtanissetta, aprile 1999
N O N C H È
sul ricorso proposto da:
64) PE RO N. il 25/08/1966
avverso la medesima sentenza;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. ALabrese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. NC Iacoviello che ha chiesto:
- l'annullamento, senza rinvio, nei confronti di ON EP e O EP per bis "in idem", di RG LU per prescrizione, di C LE per morte del reo;
- l'annullamento, con rinvio, per LO RI, sulle atte generiche, e nei confronti di IA OG, SS PA, C EP, HI NC (per il reato associativo), NI EP, AR VA, ELRA GE, LE NT, ZO, RL GI, VI AR, CO TA, RE MM LA, Di IN IS, IL PA, VA RO (p attenuanti generiche), e CO CO (per il reato di estorsione) - l'inammissibilità dei ricorsi di AL AR, AL CA TR NC, RI VA, LS ET, UR Sant IA VA, EO TA, SS RO, GR Fi UG OG, AR EP, La PL VA, RN ET, UR ZO, LÌ VA, LÌ LD, C VA, ON IA, IO LD, AS OG, F VA, CC ME, GE GR, MI ZO, NZ CR, NZivillo VA, AC IA, NÒ A CA VA, UG NC;
- il rigetto dei ricorsi di CO IO, ELRA NO, Di OG, RM GE, ZA VA, La IN IM, BO PA, CO CO, (nel resto), SA LE, A EP, La PL OG, HI NC (per il rea concussione);
Sentiti i difensori:
- avv. VA Daniele, per AL LE e VA FE;
- avv. Mario NE, per IA OG;
- avv. EP Dacquì, per AL CAo e AR;
- avv. Armando Veneto, per ZO UR;
- avv. IO Mormino, in sostit. dell'avv. ET Sorce, per Mi IA;
- avv. Antonino Galati, per TO EP;
- avv.ti Claudio Faranda e EP Duminico per CO CO e Ga - avv. LU Colaleo, per GE GR e SS PA;
- avv. Grazia Volo, per RL GI;
- avv. Mario Luciano Brancato, per La IA VA;
- avv. Agata Maira, per LÌ LD;
- avv. Franco Coppi, per LE NT;
- avv. IP Siciliano, per AL AR, RE LU, NG NT, LÌ ZO e RG LU;
- avv. VA BE, per EP AR;
- avv. Michele Micalizzi, per RL GI e RM GE;
- avv. Giosuè Naso, per NZivillo CR;
- avv. GI RM, per IL PA, SS PA, La IA AL UR NT, GR IP, NZ EP, SS RO EO TA;
- avv. EP NIcontro, per NIcontro EP;
- avv. SQ Ciampa per LS ET;
- avv. Giacomo GI, per CC ME;
- avv. GI Mazzucca, per LO RI e La IN IM - avv. Rosa MA Giannone, per ON EP, HI, Ca VA, La PL VA, EO, ZA VA, AS Ca e, in sostit. dell'avv. Mannano, per VA RO, avv. Libero Bovi ON EP, avv. ET Nocita per RE, SA, La OG;
- avv. Rossella Cicchetti, per UG NC e avv. RO Afeltr LS, LÌ S., Di IN I., RR C., NZivillo S., IO C e VI AR;
O S S E R V A
1^.
1. Il presente procedimento penale, denominato "Leopardo", coinvolti in origine circa 120 imputati.
Per buona parte di essi la contestazione (capo A) è di associ mafiosa aggravata(art. 416 bis, c.1^, 4 e 6, c.p.) per avere - province di ALtanissetta e di Enna, a partire da data imprecisata e al 1993 - fatto parte dell'associazione OSa Nostra, struttura organismi territoriali a base piramidale costituiti dalle "provinc loro volta articolate in "mandamenti" ciascuno dei quali compos numerose "famiglie", operanti unitariamente insieme con analoghe str insediate in altre zone del territorio nazionale ed estero, per comm delitti di ogni genere, e principalmente estorsioni, turbative d traffico nazionale e internazionale di sostanze stupefacenti ecc...;
precisazione, per alcuni, che trattaci del reato ex art. 416 bis, co c.p., per aver promosso, diretto o organizzato l'associazione assumen cariche di "rappresentante", "sottocapo", "consigliere", "ambasciator "capo del mandamento" e simili.
Per altri soggetti l'imputazione (capo B) è di 110-416 bis, c.1^, 4 c.p. perché, nei luoghi e nei tempi innanzi detti, pur non e organicamente inseriti nell'associazione, concorrevano continuativame qualità, di "avvicinati" con i componenti di essa al conseguiment fini criminosi associativi mediante condotte di vario g analiticamente indicate nella contestazione.
Analoga imputazione ex artt.110-416 bis raggiunge HI AN mentre NIcontro EP e AR VA rispondono soltan turbativa d'asta(capo O) e di tentata concussione (capo P). I reati-fine, di volta in volta contestati, anche se non a tutti, contemplati nei capi da E a Z e da AA a HH e riguardano le i delittuose di estorsione, incendio doloso, detenzione e porto illega esplosivo ed armi, turbata libertà degli incanti, concussio corruzione, violazione in materia elettorale e di stupefacenti.
2. Il giudizio di primo grado si conclude con sentenza del Tribuna ALtanissetta del 6 dicembre 1995, depositata il 6 maggio 1997 dichiara la responsabilità di vari imputati, ma altri ne assolve reato ex art 416 bis c.p. e/o da quelli fine, principalmente sul r che le propalazioni dell'uno collaboratore non sono considerate, quan di per se stesse già non efficaci, idoneamente riscontrate da dell'altro o degli altri collaboratori di giustizia o da altri elemen prova.
La sentenza - che tra l'altro giustifica il dissenso opposto dal P.M varie richieste di giudizio abbreviato ed esclude l'aggravante di c comma 6 dell'art.416 bis, per tutti, ed inoltre, per alcuni fr imputati, il ruolo di spicco loro attribuito - forma oggetto di grava parte di coloro che hanno riportato condanna ed anche del Procuratore Repubblica e del Procuratore Generale nei confronti sia degli assolti sotto il profilo sanzionatorio, di quelli dichiarati responsabili.
3. Si approda al giudizio d'appello, il quale si svolge dal 21 april al 15 aprile 1999, data della decisione oggi in delibazione. Per quel che qui ancora interessa, va detto che la corte territoriale - con varie ordinanze(in particolare quelle dell'8 luglio 1998 e d febbraio 1999) ammette, su richiesta del P.M., l'esame di imputati in connesso e di testimoni e, su istanza dei difensori, l'acquisizio documenti e sentente irrevocabili nonché l'audizione di test respingendo altre analoghe richieste degli stessi difensori;
- sottolinea che per ricostruire i fatti delittuosi oggetto del pro il nucleo probatorio più rilevante è costituito dalle dichiarazion dai collaboratori di giustizia nei due gradi del giudizio e in altre e procede alla disamina dei criteri di valutazione della prova (chiam correità), richiamando gli enunciati della giurisprudenza di legitti cui dice di volersi attenere (pag. 53/67);
- si sofferma quindi sul reato associativo, per dire che:
l'esistenza di OSa Nostra è processualmente provata;
v'è distinzio partecipazione all'associazione e concorso esterno in essa;
quali s criteri utilizzabili e utilizzati ai fini della prova dell'appart agli organismi delinquenziali;
i primi due commi dell'art. 416 bis configurano distinte ipotesi di reato, di cui la seconda non è fatti aggravata della prima;
l'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 41 c.p. è stata ben ravvisata ed applicata nel caso concreto (pag. 68/7
- passa poi ad affrontare il tema dell'attendibilità dei collaborat giustizia e, nel confermare il giudizio positivo espresso dai g precedenti nei confronti di coloro che tale veste hanno assun processo, analoga valutazione favorevole esterna nei riguardi collaboratori sentiti in secondo grado (pag. 78/10 9);
- procede infine al vaglio delle singole posizioni(pag. 110/247 all'esito,:
- in accoglimento degli appelli della pubblica accusa, affer responsabilità di 14 imputati ex capo A o B, assolti in primo grado;
- rigetta gli appelli degli imputati e, per alcuni di essi, in nume 16, condividendo il gravame del P.M., aumenta variamente le pene infl - il tutto, previa reiezione delle eccezioni di inammissibilità appelli del P.M. e del P.G. (formulate dai difensori a ragione genericità dei motivi esposti sia in punto di responsabilità che di e di illegittimità del diniego di giudizio abbreviato: in linea gen quanto alle pronunce ribaltate, la corte nissena ritiene il probatorio, insufficiente in primo grado, rafforzato dalle risu acquisite in sede di rinnovazione del dibattimento e, quanto a confermative della condanna, corretto l'iter argomentativo che sorreg decisione del tribunale;
sul trattamento sanzionatorio, fà leva, l è ritoccato in "peius", sul ruolo rivestito LLimputato, sull appartenenza al pericoloso sodalizio criminale, ai precedenti penali, considerazioni analoghe si avvale per respingere le richiest concessione di attenuanti generiche, di prevalenza di quelle già con di riduzione della pena.
4. Ricorrono per cassazione gli imputati indicati in epi personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori.
Molteplici gli scritti recanti motivi nuovi o aggiunti. La PL VA, EO TA, ZA VA e AS Ca hanno proposto istanze di definizione pattizia in questa sede, r senza esito positivo.
5. All'odierna udienza il ricorso di RNagallo ET (n. 2 del ruo stato riunito a quello degli altri ricorrenti(n. 1^ del ruolo medesim 2^.
1. Rilevasi, in via preliminare, che è pervenuta ed è stata acq agli atti certificazione che attesta l'avvenuto decesso di C LE, risalente al 28 novembre 2000.
Pertanto i reati ascritti a detto imputato, di associazione per delin detenzione, porto e ricettazione di armi, in difetto dei presuppost l'applicazione dell'art. 129 cpv c.p.p., vanno dichiarati estinti.
2. Assume carattere pregiudiziale il motivo, comune a più ricorrent evidenzia la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnat violazione dell'art. 178 lett. a) c.p.p. in relazione all'art. 179 co stesso codice, in quanto pronunciata da corte d'appello composta d consiglieri in applicazione, contro l'inderogabile disposto dell'art comma 6 ord. giud., che prevede che "non può fare parte di un co giudicante più di un magistrato applicato".
Il motivo è manifestamente infondato.
Il difetto di capacità del giudice che determina la nullità dell'ar lett. a) c.p.p. va inteso come mancanza dei requisiti occorrent l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (nomina e ammissione a funzioni: c.d. capacità generica di esercizio della funzione) e non difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio della fu giudicante in un determinato processo (c.d. capacità specific esercizio).
Principio, questo, già elaborato dalla dottrina ed affermata giurisprudenza vigente il cessato codice di rito (v., per tutte, Cass 5^, 13 dicembre 1983, Curaba), ed ora recepito dal nuovo codi procedura penale che, all'art. 33 comma 2, ha esplicitato com attengono alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazio giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazion collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudic Le disposizioni sulla formazione dei collegi non si considerano p attinenti alla capacità del giudice, sicché il mancato rispetto di (nella specie, partecipazione ad un collegio di più di un magi applicato) non è causa di nullità degli atti compiuti (cfr. Sez. febbraio 1991, Barbieri;
idem, 1^ aprile 1992, Unzamo;
6^, 18 maggio OSsu).
3. Il primo giudice ha dichiarato RG LU colpevole del delit favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), così qualificata l'orig imputazione ex art. 416 bis (capo B), condannandolo alla pena di 2 an reclusione condizionalmente sospesa.
La corte territoriale ha ripristinato il reato associativo ed eleva pena ad anni 4 di reclusione (con revoca del beneficio ex art. 163 ritenendo di ciò poter fare "a norma dell'art. 597 cpv. c.p.p. essendo d'ostacolo la mancata impugnazione del P.M." (l'appell Procuratore della Repubblica era infatti incentrato sul rilievo che p RG, "riconosciuto colpevole del reato ascrittogli sub B", la pen anni fosse troppo bassa "stante la pericolosità della organizz mafiosa di appartenenza ed il ruolo ricoperto LLimputato"). Il primo motivo del ricorso del RG lamenta inosservanza ed e applicazione dell'art. 597 c.p.p. ed è sicuramente fondato. In mancanza di impugnazione del P.M., sussiste certamente il potere- del giudice d'appello di dare al fatto una qualificazione giu diversa, ancorché più grave, ma esso incontra anzitutto il limit divieto della "reformatio in peius" per quanto attiene alla sanzione benefici concessi dal primo giudice. Rimangono peraltro operanti altr limiti, costituiti dalla competenza del giudice di primo gra LLeffetto devolutivo dell'appello. È necessario, cioè, che non superata la competenza del primo giudice, e che - ciò che precipu rileva nel caso in esame - la risoluzione della questione sia impost via pregiudiziale o consequenziale, dalla necessità di esamin decidere punti devoluti ritualmente con i motivi di appello o rilevab ufficio.
Nella fattispecie, la impugnazione del P.M. - disarticolata, come visto, dal tenore della decisione - non investiva comunque in alcun m tema della qualificazione giuridica data al fatto dal primo giudi dunque nella soluzione adottata dalla corte nissena è incontestabi ravvisabile la denunziata violazione del principio di devoluzione s LLart. 597 comma 1^ c.p.p.. Peraltro, restando intangibile la qualificazione giuridica data tribunale, e risalendo i fatti di favoreggiamento personale a addirittura antecedenti l'anno 1993, non può che darsi atto del deco oltre 7 anni e 6 mesi previsti LLart. 157 n. 4 e 160 u.p. c.p., s il reato è estinto per prescrizione. Ne deriva che, non ricorrendo delle ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 129 c.p.p., la sentenza imp deve essere annullata, senza rinvio, per tale causa, nei confron RG LU.
4. ON EP, ON EP e EO TA sono sottoposti a plurimi procedimenti penali accomunati dal fatto c imputazioni hanno riguardato la contestazione di reati associativi. La coesistenza di tali processi fa sorgere l'esigenza di una pu identificazione dei rispettivi oggetti, ai fini di riscontrare eve interferenze tra gli stessi e di verificare la fondatezza o dell'eccezione che ciascuno degli interessati non ha mancato di sol per denunciare la violazione del divieto del "bis in idem". a) ON EP, cui si contesta nel presente processo l'i delittuosa ex art. 416 bis comma 2 c.p. per fatti commessi sino al con sentenza del Tribunale di RM in data 28 dicembre irrevocabile il 26 febbraio 1998, è stato dichiarato colpevole del ex art. 416 c.p. commesso in RM e in altre località in terr italiano ed estero sino al 29 settembre 1982 e del reato ex art. 41 c.p. commessi negli stessi luoghi dal 29 settembre 1982 in poi.
La corte nissena non contesta l'identità cronologica tra gli el costitutivi del fatto precedente e quelli del fatto successiv imputato, ma ritiene che nella fattispecie non si versi nell'ipotes divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto, sancito LLar c.p.p..
Nel dare ragione di tale convincimento, rileva che con la se precedente l'imputato era stato condannato per aver fatto dell'associazione mafiosa denominata "OSa Nostra" ma non per essere il "capo" del sodalizio mafioso nel territorio di ALtanissetta, oss il diverso fatto oggetto del presente procedimento. Rammenta c fattispecie prevista LLart. 416 bis, comma 2, c.p. non è una aggr ma un titolo autonomo di reato ed annota che "la circostanz incidentalmente nella sentenza irrevocabile l'imputato venga indicato uno dei più pericolosi capimafia è del tutto irrilevante poiché distinta condotta non era stata contestata in quel procedimen pertanto, si tratta di una mera enunciazione priva di conse giuridiche per le statuizioni penali adottate dal giudice palermitano Questa impostazione, censurata LLimputato, non può essere condivi L'art.416 bis c.p. prevede una pluralità di figure criminose di car alternativo e tutte dotate di una intrinseca autonomia, le quali han comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafio fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipote assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato "capo", ovvero come "promotore" o "organizzatore". Corollario indefettibile di questa premessa, fatta propria dalla se impugnata, è che risulta inconcepibile, essendo contrario ad ogni cr logico prima ancora che giuridico, che nell'ambito della me associazione criminosa di stampo mafioso e nel medesimo contesto tem taluno possa assumere contestualmente la figura di partecipe e quel "capo" (o di "promotore" o di "organizzatore".)
Un siffatto rilievo è sfuggito al giudice "a quo", il quale n considerato che i due distinti procedimenti, cui ON EP è sottoposto, hanno riguardato in realtà uno stesso fatto st l'appartenenza dell'imputato alla associazione mafiosa "OSa N esplicatasi, nel medesimo periodo, nell'unico ruolo (e non poteva diversamente, alla luce di quanto appena sopra evidenziato) di "capo" consorteria. E, se fatto rilevante ai fini della preclusione processu cui qui si discute è, secondo la migliore dottrina e la ri giurisprudenza, quello valutato nella globalità dei suoi el oggettivi (condotta, nesso di causalità, evento), che coincide dunqu la sua intera materialità, non poteva dubitarsi che nella spec versasse nell'ipotesi di "medesimo" fatto.
Non rileva affatto che nel precedente giudizio, a differenza ch presente, non fosse stato contestato formalmente il ruolo di cui i (ma la sentenza impugnata ammette che esso venne ben pres considerazione dai giudici palermitani). Invero, agli effetti dell'ar c.p.p., che vieta un secondo giudizio per il "medesimo fatto" anc questo viene diversamente considerato "per il titolo, per il grado o circostanze", il fatto attribuito all'imputato nel secondo giudizio essere qualificato come medesimo rispetto a quello che fu oggetto del giudizio quando gli atti commissivi od omissivi da cui è costi benché sfuggita o pretermessa nella precedente contestazion particolare qualifica assunta LLautore e che determina diversificazione del tipo di reato, siano gli stessi già valutati pe e nel loro risultato.
Deve perciò ritenersi che per ON EP, versandosi in ipote completa identità cronologica e materiale tra gli elementi costituti fatto giudicato e quelli del fatto successivamente imputato, ricor presupposto del medesimo fatto preclusivo a norma dell'art. 649 c.p.p b) Sempre in tema di verifica dei presupposti di operatività del d di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), occorre ricordare nell'ipotesi di reato permanente (quale è quello associa diversamente dal caso in cui il decreto di citazione contenga la indicazione della data di accertamento del reato o della data di della consumazione, quando, invece, nel capo di imputazione sia pre la data di cessazione della permanenza, il giudice, nel momento di em la sentenza, può tener conto del successivo protrarsi del (beninteso, sempre fino alla sentenza) soltanto se abbia formato ogge contestazione suppletiva (cfr. Sent. Sez. Un. n. 14 del 26 novembre 1 n. 12 del 13 luglio 1998). Questa annotazione riguarda la posizione del ricorrente ON US Non risultando che vi sia stata contestazione suppletiva, la permanen reato ascrittogli (ex art. 416 bis c.p.p.) deve ritenersi cessata nel secondo la espressa indicazione contenuta nella contestazione, e non come erroneamente reputato dalla corte di merito, il 16 dicembre giorno della pronuncia della sentenza di primo grado. Ne segue che il fatto preso in esame nel presente procedimento essere considerato "il medesimo" per il quale l'imputato aveva rip condanna, con sentenza della stessa corte in data 19 novembre divenuta irrevocabile il 9 novembre 1995, relativa alla acc partecipazione dell'ON al Clan ON ex art. 416 bis c.p. fino dicembre 1993.
Non poteva perciò il giudice "a quo" limitare l'efficacia del giu invocato LLimputato ai fatti commessi nel presente giudizio sino dicembre 1993 e rideterminare la pena inflitta dal tribunale ritenen continuazione "per i fatti successivi a tale data e fino al giorno pronuncia della sentenza di primo grado di questo giudizio". Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso dell'ON, nei riguardi di questo imputato deve annullarsi, senza rinvio, la se impugnata, perché l'azione penale non poteva essere esercitat precedente giudicato.
c) a conclusione differente deve pervenirsi per EO TA, l doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p. destituita all'evidenza di giuridico fondamento.
Come ha ben chiarito la corte territoriale, la sentenza irrevo invocata LLattuale ricorrente riguarda il reato ex art. 416 relativo ad una associazione per delinquere semplice, del tutto dalla organizzazione mafiosa denominata OSa Nostra oggetto contestazione di cui al presente giudizio, così che risulta chiar improponibile la questione del "medesimo" fatto, nuovamente prospetta questa sede.
5. a) LE NT, NZ EP, IA OG, La PL AL IL PA e SS PA, tratti a giudizio i primi cinque per il d di cui al capo A e l'ultimo per quello di cui al capo B, fanno part gruppo di imputati che ha visto in appello ribaldato il favorevole ve conseguito in primo grado.
Reiterano in questa sede l'eccezione di inammissibilità degli appell Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale ex art. 581 1^ lett. c) c.p.p. e qualificano immotivata la diversa soluzione o sulla questione dal giudice "a quo".
b) Gli appelli del Procuratore della Repubblica di ALtanissett riguardi dei predetti hanno il seguente testuale tenore: "Il tri avrebbe dovuto condannarli perché sussistono elementi tali da perm di affermarne la responsabilità. Infatti gli elementi apportat chiamante in correità (SS EO e VE PA, a second casi) sono sufficienti a far ritenere raggiunta la prova colpevolezza, in quanto assurgono a rango di riscontro oggetti differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, per l'NGelillo dichiarazioni di ALderone (ciò anche in consider dell'attendibilità di fondo del SS e dell'assenza di motiv potessero indurlo al mendacio); per l'NZ, le frequentazioni c NA e le telefonate citate a pag. 1659 della sentenza, p dimostrano comunque l'inserimento dell'imputato negli ambienti del c organizzato orbitante attorno a Micciché Liborio;
per il Cumi dichiarazioni di ALderone nonché dei AN;
per il Tilar dichiarazioni dei vari ufficiali di P.G., attestanti gli strett rapporti di frequentazione con il VE e gli altri componenti "famiglia" di Enna, ed il fatto che è stato accertato che l'autovett bordo della quale VE e GR raggiunsero Sacchitello, in occ del loro arresto. era di proprietà dell'imputato; per il SS, accertato sul viaggio aereo dell'8 settembre 1992, l'assistenza f all'imputato da altri componenti della 'famiglia', che può t spiegazione solo nella affiliazione a OSa Nostra, il contenuto intercettazioni, attestanti che l'imputato (come il RNagallo) è a dell'organizzazione con rilevanti spese".
Le impugnazioni si avvalgono d'una premessa di carattere general afferma sin d'ora che l'attendibilità di fondo del SS, ricono nella stessa sentenza impugnata, l'assenza di motivi che giustifichi eventuale mendacio, la presenza comunque di numerosi riscontri complessive dichiarazioni del collaborante - che non dimostran differenza di quanto affermato dal tribunale, la sola attendib intrinseca del collaborante, dovendosi quest'ultima ricavare da elementi del tutto interni alla dichiarazione, che vanno invece consi quali riscontri esterni richiesti LLart. 192 c.p.p. - sono el ignorati dal tribunale"; e d'una finale annotazione, con la quale s notizia che altri collaboratori di giustizia - di cui viene chies escussione ex art. 210 c.p.p., previa riapertura del dibattimento - apportato elementi che "permettono di ritenere il quadro prob preesistente maggiormente riscontrato e quindi più vivido, significa pesante".
Di contenuto pressoché identico sono i gravami del Procuratore Ge (che peraltro non riguardano IA e La PL), preceduti anche essi premessa di carattere generale: "Fondandosi le impugnazioni essenzia su una diversa valutazione giuridica (e delle prove e delle configur dei reati), le emergenze di fatto riportate ampiamente in sentenza, v presupposte mentre i profili giuridici vengono sinteticamente indica individuare opzioni giuridiche, puranco alternative ma di conoscenza, da ulteriormente illustrare, in uno con i fatti, in se discussione".
c) L'art. 581 c.p.p. stabilisce che l'impugnazione si propone con scritto nel quale, tra l'altro, sono enunciati:
1) i capi e i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugna 2) le richieste;
3) i motivi con l'indicazione specifica delle ragio diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Ne che un atto privo dei requisiti prescritti, che si limiti ad esprime volontà di impugnare senza indicare i capi o i punti cui i riferirsi, o senza enunciare i motivi di doglianza rispetto alla dec censurata (e anche in ciò consiste la specificità), non può cost una valida forma d'impugnazione e, quindi, non può produrre gli e introduttivi del giudizio del grado successivo, cui si colleg possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiar d'inammissibilità.
In particolare, per quanto attiene all'appello, è da considerare ch fini della sua validità, non è sufficiente che l'atto di gravame co di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i dell'impugnazione, ma è - altresì - necessario, pur quando la sente primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni s si fonda il gravame siano esplicitate con sufficiente grad specificità, da correlare peraltro con la motivazione della se impugnata, con la conseguenza che, se da un lato, il grado di specif dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella se impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante volte a incrina fondamento logico giuridico delle prime.
Tanto è richiesto a pena di inammissibilità del gravame, rile d'ufficio e non sanata per effetto dell'attività processuale della nei cui confronti è esperita la impugnazione.
d) Per quanto appena sopra precisato, appare chiaro come in ciascuno appelli su riportati manchi quella specificità del motivo di doglian il legislatore del rito penale, in particolare, pretende - come si è - in ogni ipotesi di impugnazione.
Gli appelli proposti LLaccusa si limitano ad asserire che sussisto processo elementi tali da permettere la affermazione di responsab degli imputati secondo i canoni richiesti LLart. 192 c.p.p., m spiegano, nel dettaglio, le ragioni di fatto e di diritto giustif l'asserzione.
Generico è, infatti, il richiamo agli "elementi", che non sarebbero vagliati adeguatamente dal tribunale;
indeterminato, perché rimandat momento della discussione finale, l'individuazione delle "o giuridiche" giustificanti la invocata diversa pronuncia;
non esplicit alcun modo il contenuto del narrato dei nuovi collaboratori di gius che renderebbero "più vivido, significativo e pesante" il preesi quadro probatorio.
Non viene invece spesa parola per confutare le affermazioni dei giudici laddove questi ritengono, per gli imputati in scrutinio, care imprecise le propalazioni dei collaboratori, siccome espresse in term possibilità anziché di certezza, o vaghi e lacunosi, se non - talvo addirittura insignificanti, gli elementi indicati come di riscontro;
non si prendono in specifico esame critico i singoli passaggi motivaz esposti a riguardo, con ragionamento sempre articolato, dalla se impugnata per confutarne la valenza giuridica sotto i profili di una eventuale incompletezza o dei vizi logici in essi riscontrabili. In definitiva, in detti appelli, alla parte volitiva non si accompag parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal giudice. Sostanzialmente, il tutto si riduce ad una attestazione d condivisione di siffatte ragioni, e non è di certo sufficiente la g enunciazione di principi di diritto asseritamente violati, s teoricamente adottabile a qualunque impugnazione. Sicché a torto non se ne è ritenuta dalla corte di merit inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, lett. c) e 591, c. 1^ lett. c) del codice di rito.
e) È principio di diritto che l'inammissibilità della impugnazione soggetta a sanatoria, cosicché, quando essa, non sia stata dichiarat giudice d'appello, deve essere dichiarata anche di ufficio dalla Cor Cassazione. L'attuale ordinamento giuridico, invero, non prevede p inammissibilità, come invece per le nullità, alcuna disposizio sanatoria, per cui esse vanno rilevate in ogni stato e grado del giud f) BOaffini PA, TO EP, La IN IM, Mi IA, RM GE, SA LE, VI OS RNagallo ET, raggiunti da analoghe contestazioni ex capo A e hanno subito la stessa sorte degli imputati indicati sub a). Gli a proposti nei loro confronti dal P.M. e dal P.G. ricalcano, nello sch nella sostanza, le stesse, identiche cadenze di quelle rilevate sub vagliate con l'esito illustrato sub d).
Detti ricorrenti non hanno formulato censure sul punto (RM NGe ha fatto solo con i motivi aggiunti), ma - per il principio appena enunciato - anche per essi deve essere pronunziata declarator inammissibilità degli appelli provenienti dalla pubblica accusa. g) Conclusivamente, per i 14 imputati ricorrenti qui menzi l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio (per il RNa limitatamente al reato associativo), con le conseguenze dettat dispositivo, restando assorbiti tutti gli altri motivi dedotti. 3^.
1. La statuizione di responsabilità, confermata in appell riguardato i seguenti ricorrenti:
A) quali componenti delle "famiglie" di OSa Nostra nella provinc ALtanissetta:
- LO RI MA (anni 7 di recl.), IO LD (a AS OG (a 7, m. 6), UR ZO (a. 6), LÌ AT 7, m. 6), LÌ VA (a. 9), CO VA (a. 5), ELAI (a. 6), ON IA (a. 6) in relazione al capo A), e CO Anton 4, m.6), ELRA GE (a. 3) e Di IT OG ZI (a. 4, per il capo B (facenti parte della "Famiglia" di San LD);
- FE VA (a. 6) e ZA VA (a. 3) (capo A), nonché ZO (a. 5) e RL GI (a. 5) (capo B), della "Famigli ALtanissetta;
- VA ME (a. 9) (capo A) ("Famiglia di PO");
- GE GR, MI ZO e NZivillo CR ( ciascuno), nonché NZivillo VA (a. 7), in relazione al c ("Famiglia" di Gela);
- CO TA (a. 8) e CO CO (a. 10 e L.
1.500.000 m relazione ai capi A, L ("Famiglia" di NT);
- NÒ GE (a. 8), CA VA (a. 6) e UG IA 8) (capo A) ("Famiglia" di Niscemi);
- AL CAo (a. 8) e AL AR (a. 6) in relazione al ca ("Famiglia" di Serradifalco);
- RE LU (a. 4, m. 6) e La TR NC (a. 8), per il c ("Famiglia" di NO);
- VA RO (a. 11) e FR VA(a. 5, m. 6) (capo A "Fam di Vallenunga);
B) come appartenenti alle "Famiglie" di OSa Nostra nella provinc Enna:
- EO TA (a. 13 di rec. e L.
2.500.000 m.), per i capi A - LS ET (a. 9), UR NT (a. 6), La IA VA (a. L.
1.500.000 m. per i capi A e M), MM LA (a. 5) e Mi IP (a. 8), per il capo A), nonché Di IN IS (a. 5) e M RO (a. 4, m.8), in relazione al capo B ("Famiglia" di Enna);
- UG OG (a. 8), AR EP (a. 5), per il capo RNagallo ET (capi DD, EE, FF: a. 3, m. 3, gg. 7 e L. 800.000 della "Famiglia" di Pietraperzia;
- La PL VA (a. 6), per il capo A ("Famiglia" di Villarosa);
C) - NIcontro EP (a. 2, m.6) e AR VA(a. 2, in relazione al delitto di cui al capo P, essendo stati assolti da di cui al capo O per insussistenza del fatto;
- HI NC (a. 8), in relazione ai reati di cui ai capi essendo stato assolto in primo grado dai reati di cui ai capi T, U, AA, per insussistenza del fatto, ed avendo il giudice d'appello dich n.d.p. in ordine al reato sub S perché estinto per prescrizione.
2. Per evidenti motivi di logica sistematica e per evitare i ripetizione delle stesse argomentazioni, vanno per prima esamina questioni che, seppure proposte da più ricorrenti, possono essere congiuntamente.
In siffatta prospettazione, va esaminata anzitutto la eccezione di nu - per violazione dell'art. 603, commi 1 e 3 c.p.p. e per vizi motivazione - della ordinanza 8 luglio 1998 con la quale la corte di ha accolto la richiesta del P.M. di esame degli imputati di reato co e di nuovi testimoni: la rinnovazione del dibattimento nella fase d'a ha carattere eccezionale, ma la corte nissena decide immotivatamente non manifesta ininfluenza dell'esame (art. 603, comma 1^) e per l'as necessità ai fini del decidere (art. 603, comma 3), con un ri generico esteso a tutti gli imputati.
La doglianza non ha fondamento.
È vero che, ponendo il vigente codice di rito una presunzio completezza della istruzione dibattimentale svolta in primo grad rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezion che, pertanto, la decisione di procedere a rinnovazione deve specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del discrezionale derivante LLacquisita consapevolezza di non poter de allo stato degli atti.
Gli è però che, come perspicuamente sottolinea il P.G. presso Corte, il codice di rito prevede nullità "per mancata acquisizione d prova decisiva" (art. 606, lett. d) c.p.p.), ma non già "per ecces acquisizione). In relazione alla quale ultima ipotesi non è dun parlare di violazione di legge, ma tutt'al più di vizio della motiva che, tuttavia, nella fattispecie concreta, non può essere uti apprezzato, dal momento che il contenuto esplicativo della ord impugnata è sottoposto a censure palesemente carenti del nece requisito della specificità.
3. Altra doglianza, comune alla quasi totalità dei ricorrenti, ad e risposta cumulativa e immediata è quella con la quale si è dedot violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prov specificamente, nella valutazione dei vari collaboratori di giustizi cui si fondano in buona parte, le affermazioni di responsabilità. Negli scritti difensivi, come del resto nell'impugnata sentenza, richiamato il costante e consolidato insegnamento di questa Corte, s cui, in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della ch in correità a mente del disposto dell'art. 192 comma 3 c.p.p., il g deve a) in primo luogo sciogliere il problema della credibilita dichiarante (confidente ed accusatore), b) indi verificare l'intr consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, infine esaminare i riscontri cosiddetti esterni;
con l'avvertenz l'esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, dal m che non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiama correità e degli "altri elementi di prova che ne conf l'attendibilità", se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi c addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elemen verifica esterni ad essa.
Ebbene, proprio in questa ottica hanno operato i giudici della Cor appello di ALtanissetta.
Detti giudici, infatti hanno prima affrontato il problema credibilità dei collaboratori di giustizia in relazione alla personalità, al loro passato, ai rapporti con gli accusati e alla remota e prossima della loro risoluzione alla confessione dei coaut complici, così facendo con riguardo sia a quelli sentiti in grado(attraverso un preventivo richiamo alla diffusissima illustr fattane dal tribunale, specie per i più rilevanti tra i collabor SS EO e VE PA: pag. 342/390, sent. di 1^ grado),s numerosi dichiaranti sentiti in sede di rinnovata istruzione, perv per tutti ad un giudizio di positività mediante un articolato ragion che ha riguardato ciascuno dei soggetti sottoposti a vaglio (pag. 7 sent. di 2^ grado), del quale iter argomentativo non corre qui obbli riportare i singoli significativi passaggi perché del tutto ignorat ricorsi.
Compiuto l'esame della credibilità dei dichiaranti, gli stessi g hanno poi affrontato il problema della attendibilità intrinseca singole chiamate in correità o delle indicazioni in reità, e ciò fatto alla luce dei noti criteri della precisione, della coerenza, costanza, della spontaneità, rilevando la ricchezza dei dettagli chiamata di volta in volta esaminata, la precisione e coerenza intern discorso narrativo, nei riflessi non solo delle strutture del sodali della dinamica delle correnti interne al medesimo, ma anche del ruol singoli chiamati, dimostrative di una stretta conoscenza dei riferiti;
la affidabilità derivante dalla distinzione dei fatti c chiamante aveva assistito direttamente da quelli la cui conoscenz stata acquisita "aliunde"; la insussistenza di eclatanti impreci essendo di palese irrilevanza nell'economia generale del quadro d'in alcune minime discordanze;
la insussistenza di vere ragioni di o rancore, che, se prospettabili in qualche caso, non erano tali da inf l'attendibilità complessiva del collaboratore;
la corrispondenza dati evincibili dalla documentazione acquisita e dalle indicazioni f dai testimoni escussi.
Sì che deve ritenersi che, anche in parte "qua", le argomentazion giudice di merito sono conformi ai principi giurisprudenziali ed i perfettamente coerenti sul piano logico-giuridico. E nell'adeguatezza motivazione si rileva la infondatezza delle censure dei ricorrenti più che i relativi motivi di ricorso sono stati formulati ancora una in termini del tutto generici nella maggior parte dei casi una ef replica alle argomentazioni e ai diffusi rilievi del giudice di m plausibili e mai manifestamente illogici o carenti di supporto razion laddove una critica in qualche modo argomentata vi è stata, essa n allontana dalla prospettazione di una diversa interpretazione del fattuale prospettata in termini di plausibilità non maggiori di esposti nella sentenza.
È poi priva di qualsiasi efficace incidenza la deduzione dif espressa in qualche ricorso, che reputa inconciliabile con i crite spontaneità e disinteresse la decisione di collaborare per usufrui certi benefici premiali: va ricordato al riguardo che l'interesse sot tale decisione deve essere totalmente distinto LLeventuale int concreto a rendere - per malanimo, astio, rancore o altro dichiar accusatorie, eventualmente calunniose, nei confronti di terzi quest'ultimo caso soltanto potendo dirsi legittimo il sospetto d attendibilità delle propalazioni, mentre il generico interesse a dei benefici premiali, in mancanza di qualsiasi prova contraria specie, non rinvenuta, come detto, dai giudici del merito), non i affatto la attendibilità delle dichiarazioni rese. Ma, anche se LLesame della credibilità e dell'attendibilità intr del collaboratore di giustizia consegue un esito positivo, il legis ha richiesto - come si è avuto modo di precisare - un "quid pl quegli ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilit senza dei quali le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizi possono conseguire alcun effetto concreto.
Si tratta dei c.d. riscontri esterni o estrinseci alla chiamata di c i quali, pur se non occorre che abbiano lo spessore di autosufficienti (perché, in tal caso, la chiamata non avrebbe rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni sulla chiamata), debbono però avere carattere "individualizzante", riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine pur logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpat relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati. E s indiscutibile che il riscontro possa consistere in altre chiama correità, anche "de relato", è necessario che queste, per poter reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergen ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifich convergenza del molteplice deve essere cioè individualizzante, nel che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessari sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttament la persona dell'incolpato sia le imputazioni a questo attribuite (cf plurimis", Cass. Sez. 5^, 8 novembre 2000, Alfano;
Sez. 1^, 18 di 2000, Orofino).
E su questo specifico aspetto della questione, ritiene il Collegio di affermare che non sempre, o meglio, non per tutti i ricorrenti i g del merito hanno lucidamente dimostrato di avere tenuto presenti i c logico-giuridici appena innanzi richiamati.
Come sarà subito di seguito spiegato.
4. 1. Meritano accoglimento infatti i ricorsi proposti da ELRA A LÌ ZO, RL GI, NZivillo CR, RE IG IN IS, MM GE, CO CO e CO TA. - Di ELRA GE il collaboratore di giustizia SS EO come di un "avvicinato" della "Famiglia", dedito alle rapine, che es assieme a EL AR (cognato di LÌ VA, rimasto ucci un conflitto a fuoco con la polizia in occasione di una rapina co negli anni 1984/85 che registrò l'arresto dell'attuale ricorrente), proventi destinava ad esponenti del sodalizio criminoso. Il riscontro alla qualità di "avvicinato" sarebbe dato dalle dichiar dei coniugi RA-SC.
Questi collaboratori, tuttavia, come è dato rilevare dal testo impugnata decisione, si esprimono nel senso di sapere che l'imputat "vicino" ai LÌ ed aveva il compito di eseguire rapine, aggiu peraltro che dopo il suo arresto "se ne era andato senza essere visto": elementi sin troppo generici, per nulla individualizzanti e p non idonei a corroborare la accusa mossa dal SS. Nella sentenza si passa poi dal "far rapine" al "far parte della fam con un evidente salto logico: trattasi infatti di affermazione apodit meramente congetturale.
Anche perché non vi è assolutamente riscontro all'asserito finanzi della "famiglia" con i proventi delle rapine;
mentre la vicenda re all'accertato progetto di uccidere l'agente di polizia, coltivato dal VA che voleva vendicarsi della morte del cognato EL, se lato conferma l'attendibilità del SS, LLaltro non fornisce elemento che si rifletta direttamente sulla posizione dell'a ricorrente.
Riferisce la corte nissena che la figura di LÌ ZO, così delineata da SS EO, è quella di un "avvicinato" che pu compiendo azioni tipiche del sodalizio criminoso, costituiva il pun riferimento degli affiliati, essendo persona in grado di esaudire i svariati bisogni, come quello di cambiare assegni o altri titoli di c di provenienza illecita o della scelta di un difensore, nell'ambito più generale funzione di "consigliere" e di "paciere". La dichiarazione accusatoria sarebbe positivamente riscontrata intercettazioni ambientali eseguite nel negozio dell'imputato nel p aprile/ottobre 1992, siccome confermative di molte parti del di narrativo del collaboratore (l'esercizio dell'attività se non di usu prestiti di denaro, la funzione di "consigliere" e di "paciere" riven del resto dallo stesso giudicabile - nella composizione di con all'interno del sodalizio criminoso, le frequentazioni con esponen spicco dei sodalizio, l'attività di aiuto prestata in favor affiliati).
Osserva la Corte in proposito che se è vero che il contributo utile vita e il funzionamento dell'associazione mafiosa da parte di ch appartiene organicamente a tale organismo può manifestarsi nelle più varie, è pur sempre necessario tuttavia che esso si estrinsec attività che offrano effettivamente al sodalizio criminale la possib di esercitare ulteriormente il proprio dominio e di meglio realizza proprie finalità delittuose, in attività dunque senza delle l'associazione non raggiunge i propri fini o li raggiunge in condizio maggiore difficoltà.
Nè va sottaciuto che lo spazio proprio del concorso eventuale nel associativo è quello dell'emergenza nella vita dell'associazione quello della "normalità", occupabile solo dagli associati. Ciò sig che il contributo che l'esterno dà all'associazione, per assumere r penale, deve avere una sua "idoneità" a consentire il superamento, se solo in un determinato settore, di un momento difficile p sodalizio, o ad arrecare comunque al medesimo un significativo benefi E i giudici del merito, nella fattispecie, hanno in definitiva gliss tali problematiche, essendosi limitati a elencare una serie di el fattuali e a ritenerli idonei ad integrare il reato contestato, l'aspetto sia materiale che psicologico;
ma senza spiegare efficaceme ragioni per le quali le attività dell'imputato considerate singolarm nel loro insieme, fossero davvero tali da doversi intendere come idon mantenimento e al rafforzamento della compagine associativa, sì che ne sarebbe rimasta pregiudicata se esse non ci fossero state. - RL GI è indicato da SS EO quale un "avvic che "collaborava stabilmente" con la "Famiglia" di ALtanissetta. Secondo il collaboratore l'imputato era "a disposizione" ed avev particolare, fatto trasportare delle armi ed altro con una automobi servizio dei vigili urbani del Comune in cui ricopriva la cari assessore.
La corte di merito dà atto che tale specifico episodio non è riscon ma ritiene confermata la dichiarazione accusatoria nella parte i l'imputato è indicato come persona in contatto con UR Sa ON EP;
e ciò attraverso le propalazioni di BI AL che dice di avere conosciuto questi due soggetti nell'abitazione di NC, nella quale occasione gli era stato presentato l'a ricorrente. Si avvale, inoltre i la corte del fatto, riferito dal T che l'ON e il UR furono da questi visti in un covo, c collaboratore sembrò la sede di una segreteria politica, adibito a r del fratello SQ e di altri latitanti, covo ben individuato polizia giudiziaria, nel quale fu rinvenuta una fotografia dell'Orlan indica, quale ulteriore elemento di positivo riscontro, la circosta definitivamente acquisita nel rinnovato dibattimento attravers testimonianza di DA MA ON - che a pagare il canone d mansarda, che fungeva da rifugio di latitanti, e di cui figurava cond GI EP (figlio della convivente di ON EP) era p l'RL.
Molteplici i profili di censura prospettati nell'interesse del ricorr Rileva subito il collegio che non intende discostarsi dai pr enunciati dalla sentenza Demitrj delle Sezioni Unite e messi in discu dal difensore con rilievi mutuati da una recente pronuncia di stessa Corte, sottesi anche alla remissione della questione a dette S Unite, dal momento che tali rilievi non contengono decisive argoment tali da indurre a discostarsi dal cennato consolidato orient giurisprudenziale.
Sono però fondate le censure che attengono alla violazione della portata LLart. 192 c. 3 c.p.p.. La sentenza impugnata parla di "conferme" alle dichiarazioni, del chi in correità, SS EO, ma in realtà le sole annot confermate sono quelle relative alla frequentazione, da dell'imputato, degli anzidetti ON e UR: ma va ricordato rapporti di frequentazione fra il chiamato in correità con personaggi indagati o imputati del medesimo reato di associ costituiscono riscontri ambigui, potendo valere come indizi utiliz nella fase cautelare, ma che nel processo non possono assurgere al loro attribuito dalla impugnata sentenza, in mancanza di altri elementi. E tali elementi non si rinvengono nella fattispecie. Inve indicazioni del BI circa il "covo politico" non hanno un ris oggettivo ed individualizzante. Cioè, il riscontro che esiste il c'è, ma si ravvisa anche qui vero e proprio salto logico nel ritener posto come fungente da covo e - soprattutto - che fosse stato me disposizione LLRL (ininfluente il dato relativo alla presen esso di una foto grafia dell'imputato, poiché il collaboratore par "foto con le strisce, bandiere italiane, di sindaci": manca pertanto la prova della consapevolezza dell'uso di quel posto). Ricollegabile pure a vizio di motivazione appare, poi da consi l'ulteriore perplessità logica che si annida intorno al problema mansarda adibita a rifugio di latitanti. La teste DA dice di saputo da RG LU che conduttore della mansarda era nell'estate l'RL (pag. 809, sent.), mentre nella stessa sentenza (pag 81 riportato che l'indicazione offerta dal UG è di tenore del contrario. Senza dire che la Corte non risponde adeguat all'interrogativo relativo al se il pagamento dei canoni fu fatt amicizia ovvero per aiuto all'associazione: la corte neg ricollegabilità a rapporti di affari o di amicizia, ma non motiv punto.
In questa ottica, non sarebbe stato ultroneo acquisire le qui relative ai canoni o magari sentire l'impiegata della agenzia gestit RG, secondo le richieste avanzate dalla difesa. Consequenziale, come per il ELRA e il LÌ, è anche per O GI l'annullamento con rinvio, in tal modo restando assorbit ulteriori motivi attinenti alla configurabilità nella condotta diverse ipotesi di cui agli artt. 378 o 418 c.p., questioni evident condizionate LLesito del demandato nuovo esame. - La sentenza impugnata tratta unitariamente la posizione di NZ CR e di NZivillo VA, fratelli germani, indicati da M EO come facenti parte dello stesso gruppo, denominato appunt NZivillo, che comprendeva anche gli altri fratelli, IO, ritenu capo del clan, e NC, assassinato nel corso della faid contrapponeva gli stiddari agli affiliati del Clan ON, cu collegato il gruppo NZivillo.
Sennonché va ricordato che, per il principio della frazionabilità chiamata in correità, quando questa contenga più accuse in confron più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di ep l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascun chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di ris individualizzante;
non potendo l'affidabilità delle dichiarazion chiamante, che pure trovino conferma oggettiva negli accertati elemen fatto criminoso e soggettivo nei confronti di uno dei chiamati, este congetturalmente nei confronti di un altro chiamato sulla base d consentite, reciproche, interferenze totalizzanti. Ciò precisato, è da dire - tanto risultando dal testo del provved impugnato che il narrato degli altri collaboratori di giustizia fungerebbe da riscontro alle dichiarazioni del SS, diversamen ciò che accade per NZivillo VA, è oltremodo sfumato nei ri del fratello CR, il più delle volte genericamente accomuna gruppo dei congiunti, indicati come appartenenti al Clan ON, ma l'enunciazione di specifici e diretti elementi, se non quello re all'impegno in un traffico di stupefacenti in quel di Milano, risalen tempo.
Ne deriva che la conclusione della ravvisata prova dell'inserimen NZivillo CR nell'associazione criminale, senza che ne chiarito nemmeno il preciso ruolo (tra l'altro chi opera nel traffico stupefacenti e reputi conveniente collaborare temporaneamente co associazione mafiosa, non per questo può dirsi inserito in quest'u ed è apodittica l'affermazione della corte di merito, secondo c traffico di stupefacenti di cui sopra sarebbe stato attuato dal NZ non in proprio ma per conto del Clan ON), non si sottrae all'in sindacato di legittimità.
- Secondo la corte di merito, la chiamata in correità di SS Le - che indica RE LU (sindaco di NO dal 1985 al 1 coordinatore amministrativo della USL 16 di ALtanissetta) quale d'onore", a lui ritualmente presentato - ha trovato riscontro esterno dichiarazioni di AT OG e BR TA, i quali att l'ostentata amicizia, e le conseguenti frequentazioni, dell'imputato vertici della "famiglia" di NO (AN NC e PU ALoge nell'ulteriore dato oggettivo, costituito dalla formale assunzione d AN USppino (anche questi affiliato e uomo di fiducia di OG) nella azienda gestita LLimputato.
Colgono nel segno le puntuali censure del ricorrente, condivise dal presso questa Corte.
È sufficiente rilevare quanto segue:
a) nessun altro, oltre il SS, parla dell'attuale ricorrente come d'onore";
b) il dato relativo all'assunzione dei AN non è chiarific potendo tale assunzione anche essere dovuta a rapporti di amicizi PU OG. A tale proposito giova ripetere ciò che si è det ordine ai rapporti di amicizia e di frequentazione, che sono i equivoco e non riscontro oggettivo, specie quando, come nella speci realizzino in un piccolo centro: apodittica è perciò l'afferm contenuta in sentenza, che la formale assunzione del AN non trovare altra ragione se non nel principio di solidarietà vigent sodalizio mafioso e nella copertura di un affiliato, per non essere acquisito alcun elemento inducente a ritenere che l'imputato sia costretto LLamico PU alla assunzione in questione;
c) non è provata la matrice mafiosa degli attentati subiti LLimp non appaga l'obbligo motivazionale l'argomento che "degli att l'imputato fornì agli inquirenti spiegazioni generiche, ricollegabil sua attività di sindaco e amministratore della USL", come l'accostamento tra detti attentati e quelli "successivamente compiuti
contro
AN MA e AN NC, del quale l'imputato era amico d) va aggiunto che non è indicato il ruolo che l'RE avrebbe ric nell'associazione, ne' comunque si indicano elementi che individui contributo offerto al sodalizio.
- Di IN IS è considerato dai giudici di merito un "ravvic della consorteria mafiosa che in tale veste ha contribuito fattiv alla vita dell'associazione, poiché si è adoperato a svolger funzione essenziale per il raggiungimento degli scopi dell'associa qual'è il procacciamento di armi.
Tale convincimento detti giudici basano sulla chiamata in correit IR EP, che dicono riscontrata LLindagine svolta dalle fo polizia in merito ad una partita di armi venduta dal pr all'organizzazione mafiosa, ulteriormente corroborata dalle acc frequentazioni dell'imputato con EO TA (uomo di spicco "famigli") e con esponenti della malavita di NE, ed inoltr rinvenimento in casa del Di IN, in occasione del suo arresto, di un di proiettile cal. 9.
L'apparato razionale della sentenza non si sottrae alle giuste censur ricorrente.
Invero, pur essendo condivisibile, perché congruamente motivat attendibilità accreditata al IR (armiere di NE) nono l'assoluzione definitivamente pronunciata in altro processo nei ri del Di IN giusto in ordine alla vendita della partita di armi in dal chiamante, il riscontro alla chiamata stessa si palesa tuttavi individuato.
È la stessa corte nissena a dare atto della genericità dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VE PA sul del Di IN. Il VE indica invero l'attuale ricorrente semplic come persona disponibile nei confronti di EO TA per e prestato ad accompagnarlo in auto, in un momento in cui il EO aveva più la patente di guida perché revocatagli. Dichiara di non se il Di IN facesse parte organicamente dell'associazione o se fos avvicinato", precisando essere una sua opinione quella secondo l'imputato tentava di entrare nelle grazie del EO per acq importanza nel suo paese d'origine, NE (ove peraltro - a detta stesso collaboratore - non operava alcuna "famiglia" o cellula di Nostra). Tali elementi non appaiono dotati di quella necessaria eff individualizzante più volte messa in evidenza, e non si giustifica p l'asserto che "le dichiarazioni rese dal VE, pur se assai gene hanno consentito tuttavia di ritenere la piena compatibilità elementi di prova relativi al Di IN". Infine, non sufficienti, p già esposte ragioni, i riferimenti ai rapporti di frequentazione, e che mai il rinvenimento del bossolo (l'attuale ricorrente del res stato assolto LLaccusa di avere acquistato armi dal IR), per affermare come "raggiunta da inequivoci elementi" la prova di un co contributo offerto LLimputato, in veste di "avvicinato", organizzazione criminale.
- A non diversa conclusione si deve pervenire per MM MI indicato dal collaboratore di giustizia VE PA come un affili cui ruolo all'interno della associazione era quello di fornire rifug latitanti presso una sua casa in contrada Zagaria di Pergusa e so agli altri associati.
Infatti, come esattamente evidenziato dal P.G. d'udienza, non c'è riscontro ne' alla affiliazione ne' alla condotta di dare rifug latitanti.
A tale ultimo riguardo osservasi che la sentenza impugnata non è a lineare e convincente in relazione alla individuazione della dell'attuale ricorrente come covo di latitanti. Non risponde, i adeguatamente alle precise argomentazioni prospettate LLappel sulla presenza nella contrada di cui innanzi di altri posti che pot fungere da covo, tra cui una casa a disposizione dello stesso Sev sulla collocazione temporale della riferita ricognizione dei luoghi, descrizione e consistenza del fabbricato appartenente al MM. sufficiente qui riportare il passaggio motivazionale relativ superamento delle contraddizioni rilevate dalla difesa nel narrat collaboratore di giustizia BI VA, il quale aveva detto di incontrato più di un associato latitante nella suddetta casa del Cam durante l'inverno del 1991 quando c'era neve, mentre è rimasto acc in processo che in quel periodo non v'era stata neve nella zona di En modo frettoloso e certamente non appagante la corte territoriale se l asserendo che il ricordo del collaboratore è impreciso solo riguardo stagione;
il che, a fronte di una dichiarazione che parla perentori di presenza di neve, rende quanto meno perplessa la risposta fornit giudice di merito.
In definitiva, anche se il giudice di merito è sovrano nella valut della prova, peraltro questa deve avvenire secondo canoni di logicit nella specie la motivazione, con la quale si assumono riscontra affiliazione dell'imputato e il preciso ruolo da esso rivestito in se sodalizio criminale, non risulta improntata al rispetto di tali canon - CO CO e CO TA (classe 45) sono stati dich colpevoli di partecipazione ad associazione mafiosa, quali componenti "Famiglia" di NT (capo A) e del reato di estorsione (capo L), contestato per essersi in concorso, procurato l'ingiusto profitto somma di L.
1.500.000 costringendo il titolare della ditta Ma NC a consegnare loro tale somma di denaro mediante minaccia re mezzo di telefonate intimidatorie (c.d. estorsione di RT VE). Deve essere preliminarmente disatteso il motivo, illustrato anc successiva memoria, con il quale CO CO prospetta violazione artt. 36, lett. h), 35 c. 2 c.p.p. circa il rigetto della sua ric diretta alla astensione del Presidente della Corte d'appello giudi per essere stato relatore ed estensore della misura di prevenzione c ha riguardato.
Sul punto non può il collegio che confermare quell'ind giurisprundenziale, ormai pacificamente seguito da questa Corte, seco quale il motivo di incompatibilità si risolve in motivo di ricusazio cui procedura incidentale va attivata dalla parte interessata, secon specifiche disposizioni di rito in materia (cfr., tra le ultime: Sez 12 gennaio 1999, Poggi). Tale onere non è stato assolto nel caso co e ciò rende irrilevante la questione di legittimità costituz prospettata dal ricorrente, oltre tutto genericamente, con rifer all'art. 36, lett. h) c.p.p. per contrasto con gli artt. 3^ e 24 OSt È però il caso di chiarire che il principio del "giudice indipende imparziale" non rappresenta una creazione del nuovo art. 3^ OStituzione, dato che la legge costituzionale 2/1999 non ha fatto che enunciare esplicitamente una regola fondamentale già scritta norme della Corte OStituzionale relative alla giurisdizione, come di la copiosa giurisprudenza del giudice delle leggi che ha profond innovato il contenuto del codice di rito con una serie di sentenze ad di incostituzionalità fondate proprio sul principio della terz dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice, valutato come ga costituzionale del giusto processo.
Nel merito, si osserva che è stata ritenuta attendibile la detta dichiarazione accusatoria di SS EO, precisa nell'indic settori di operatività della "Famiglia" di NT (principalmen estorsioni e l'aiuto ai latitanti), i rapporti tra gli esponenti di "Famiglia" con quella di PO e, in particolare con il "sot provinciale" CC ME, e nel raccontare episodi spe (estorsione in danno della RT VE ed altri fatti) riguardanti i F ed altri esponenti della "famiglia" mafiosa.
Tale propalazione si assume in sentenza riscontrata dalle indic fornite da altri due collaboratori di giustizia, RR ALog RI VA, ma soprattutto dalla accertata partecipazione de imputati all'estorsione in danno della ditta RT VE di ALtanis gestita da XI NC, la cui titolare, PO US fidanzata del XI, si era aggiudicata l'appalto per la fornitura posa in opera di piante ornamentali nel parco pubblico del Comu NT.
Rileva tuttavia il collegio, quanto al reato associativo, che nei ri di CO TA manca ogni conferma alla chiamata in correità che dirsi offerta dal RR e dal RI, tanto vero che la se impugnata, non avendo questi due collaboratori affatto menz l'imputato, per ribadirne la dichiarazione di colpevolezza è costre richiamare l'attendibilità intrinseca del SS, che è cosa diver riscontro esterno, e - genericamente le frequentazioni dell'imputat affiliati di altra "famiglia", riferite da ufficiali di P.G.. Ma, vedere, e diversamente da quanto divisato dal P.G. d'udienza, neppur CO CO può parlarsi di riscontro individualizzante, posto come è dato rilevare dal testo della impugnata sentenza, GI OG si limita a dire di sapere che l'imputato era "il rappresen di NT e di averlo conosciuto personalmente ma di non ricorda gli fosse stato presentato ritualmente, e quindi senza fornire el specifici o sufficientemente individualizzanti;
e che non d indicazioni, dagli stessi giudici del merito definite "scarne", ha f RI VA (sapeva che l'imputato appartiene a OSa Nostra). che, in definitiva, la conferma alla chiamata in correità del Messin confronti di entrambi gli attuali ricorrenti, per quanto attiene al associativo, resta essenzialmente affidata alla ritenuta partecipazio due imputati alla estorsione di cui sopra.
Se non che anche su questo preciso punto l'apparato logico argomen della sentenza impugnata è manchevole, riscontrandosi anche un individuabile violazione di legge.
In estrema sintesi va detto che la corte d'appello, pur esam diligentemente, mettendoli in giusta evidenza, una serie di elemen indubbio rilievo ai fini di una possibile ricostruzione della v estorsiva in senso sfavorevole agli imputati (secondo il narrat SS, v'era stata una prima richiesta, da lui non accolta, avanzat LÌ perché, intercedesse presso i CO di NT in favore RT VE sottoposta ad estorsione;
successivamente al collaborato era rivolto, con analoga richiesta, il direttore della Banca "Don Bos ALtanissetta, ZI EP;
il SS si era quindi rec NT dai CO, i quali gli confermarono di essere loro a " l'estorsione" e lo autorizzarono a occuparsene personalmente e a sta la somma che RT VE doveva versare;
tale somma, determinata dal M in 3 milioni, contenuta in una busta chiusa di color giallo venne da ZI al SS e da questi consegnata a CO CO, all'i di un ovile, ove erano presenti CC ME, La TR CE altri;
e le dichiarazioni del collaboratore avevano trovato ris esterni precisi, nelle deposizione rese da XI e AN soltanto sulla effettività della subita estorsione ma anche riferibilità di essa agli odierni ricorrenti: il XI era preciso nel riferire che il ZI "gli aveva detto che le m telefoniche provenivano dai CO di Elontedoro") ha però trascura approfondire - come invece dovevasi - proprio l'ultimo, passaggio, di chiusura, relativo alla riferibilità agli imputati della esto indiscutibilmente subita da RT VE, la quale necessitava d definitiva conferma che - senza ombra di dubbio - poteva provenire so dalla audizione del direttore della banca, ZI EP, in della posizione chiave assunta dal medesimo nella vicenda. Ed invece la richiesta definitiva intesa all'ascolto del LO stata disattesa: perché tardiva e non necessaria ai fini della deci come è detto nell'ordinanza 8 luglio 1998, ribadita in sentenza. Orbene, sulla rilevanza delle circostanze oggetto della in deposizione già si è detto. Quanto, poi, alla tardività della rich occorre ricordare che il giudice ha un vero e proprio obbligo di ric al potere di assunzione, anche d'ufficio, dei mezzi di prova, confi LLart. 507 c.p.p., quando ciò sia comunque indispensabile ai fini decisione, non essendo tale potere rimesso alla sua mera discreziona Ciò dovendolo desumere dalla "ratio" ispiratrice della norma, che cercarsi nel fine primario e ineludibile del processo penale, che rim ricerca della verità onde pervenire a una giusta decisione, conferen giudice il potere di supplire anche a carenze probatorie o a dec delle parti. In una tale prospettiva, il potere integrativo "de quo" deve essere esercitato anche nel caso in cui le parti siano decadute prove e anche nel caso in cui non vi sia stata a iniziativa di ess qualunque attività probatoria (cfr. Cass. Sez. 5^, 20 aprile Tomasella).
Sulla base di tutte le suesposte argomentazioni, dunque, la se impugnata, anche per i CO, non può che essere annullata procedere a nuovo esame, i giudici potranno operare in assoluta liber proprie valutazioni di merito, ma dovranno nondimeno anzitutto assume disatteso mezzo di prova.
4.2. Discorso del tutto identico a quello effettuato per i precedent ricorrenti va fatto per quanto attiene alla posizione di NI EP e AR VA.
Questi imputati hanno riportato condanna in ordine al reato di t concussione continuata per avere, nel marzo 1989. in concorso BE EL (non più presente nell'attuale procedimento, ave corte nissena aderito alla eccezione di incompetenza per terr tempestivamente proposta), abusando il NIcontro della sua qualit sindaco del Comune di Barrafranca, compiuto atti diretti in mod equivoco a costringere o indurre l'imprenditore AR Ga aggiudicatario della gara per la costruzione del Parco Belvedere di comune, a consegnare loro dapprima la percentuale del 10% e poi quell 5% sul valore dell'importo dei lavori da eseguire, senza ri nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. La statuizione di responsabilità è basata sulle dichiarazioni accus della persona offesa AR TA, ritenute attendibili anche alla delle divergenze rinvenute nel narrato NIcontro e BE avevano indicato l'incontro avuto con detto AR esclusivamente final a convincere quest'ultimo a cedere i lavori del Parco Belvedere i appalto al AR per aderire ad una insistente richiest medesimo.
Orbene, se si considera, alla stregua delle risultanze di cui dà at sentenza impugnata, che l'aggiudicazione dell'appalto in questione al febbraio 1989 e che della tentata concussione subita il AR parl prima del giugno 1992, comunque dopo che nei suoi confronti il NIc dimessosi dalla carica di sindaco, assieme ad altri amministratori sua corrente, passati all'opposizione, aveva sporto denuncia per (oggetto di un distinto procedimento penale ancora in corso) di aggravata nell'esecuzione dell'opera appaltata, appare ben chiaro co dichiarazioni accusatorie del menzionato AR (peraltro pien utilizzabili, non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 197, lett. a) invocate dai ricorrenti: tra l'altro, la prova in ordine alla truff può in alcun modo influire su quella della tentata concus necessitassero di un vaglio minuzioso e penetrante: lo stesso tri (pag.1841, sent. di 1^ grado) aveva accreditato l'ipotesi che la p offesa avesse "deciso di assumere l'atteggiamento dimostrato co inquirenti in dibattimento in quanto contrariato LLaccusa di truff l'esecuzione dell'opera, alla quale egli si era ritenuto di estraneo". Ad un onere siffatto, per la verità, non si è sottrat corte d'appello, ma non si giustifica in alcun modo - alla luc principio di diritto appena sopra richiamato - il rigetto della ric avanzata ai sensi dell'art.507 c.p.p. dalla difesa per l'ascolto del della persona offesa, AR Aldo, indicato come presente all'incontro dal NIcontro e dal BE nell'ufficio dell'imprenditore, circostanza che - diversamente da quanto asserito LLaccusat nell'occasione non venne avanzata "l'alcuna richiesta di tangent offerta di perizia di variante".
Anche per gli imputati in scrutinio si impone pertanto la necessità nuovo esame: nel cui ambito sarà vagliata anche la opportunità di s ex art. 210 c.p.p. CA F. PA (al quale il AR cedette l'appa che, come si legge nella sentenza di primo grado, avrebbe appreso da di "promesse" già fatte e da mantenere), essendo fondata la c prospettata al riguardo;
dovendosi poi, in esito ai demandati incom se del caso, meglio esplicitarsi il "metus publicae metestatis" ( l'impugnata sentenza fatto riferimento generico "all'abuso della qu di P.U. e induzione all'indebita dazione di danaro"), e - per concerne la specifica posizione del AR (certamente attivo, ampiamente riferito dai giudici di merito, nella fase in cui cer ottenere dal AR la cessione dei lavori ma del tutto estraneo successiva fase degli "incontri", in occasione dei quali il Bevilacq sarebbe limitato a dire, con riferimento a detto imputato,"... qualch li dobbiamo a AR quando ce lo togliamo di dosso, che tut mattine viene dentro il comune..") i connotati della co dell'imputato, tanto oggettivi che soggettivi.
4.3. HI NC è stato tratto a giudizio per risponde primo luogo del reato di cui agli artt. 110 - 416 bis, c. 1^, 4 e 6 perché, pur non appartenendo formalmente all'associazione mafiosa Nostra..., concorreva alla realizzazione delle finalità illecite di organizzazione instaurando con essa un rapporto continuativ collaborazione, consistente, tra l'altro, nello scambio recipro favori: in particolare si prodigava, utilizzando l'influenza derivant suo preminente ruolo politico, affinché delle gare concernenti appal opere pubbliche venissero pilotate in favore di ditte vicine o in LLorganizzazione... che, oltre a renderlo partecipe ai gu provenienti dagli affari effettuati da essa, si attivava per sorre attraverso la predisposizione di una cospicua attività di prop elettorale e di procacciamento di voti onde potenziarne il l'influenza politico-istituzionale (capo D).
La corte territoriale ha confermato la dichiarazione di colpev dell'imputato, precisando che la condotta da costui posta in essere, come contestato nel capo di imputazione, integra pienament partecipazione al reato associativo e non già il delitto di cui agli 110 - 416 bis, essendo stata addebitata una collaborazione co finalizzata alla realizzazione dei fini propri dell'associazione. L'HI, per quel che qui interessa, è stato poi raggiunto da due capi di imputazione: quello di cui al capo S, relativamente episodio di corruzione, e quello di cui al capo V, inerente il rea concorso in concussione, per avere, nella sua qualità di consi provinciale e di assessore, costretto o comunque indotto OS NC a versare 20 milioni di lire per ottenere l'affidamento d lotto dei lavori, concernenti... il Palazzetto dello Sport di ALtani e con ciò abusando della sua qualità e dei suoi poteri: in partic nella consapevolezza del precedente comportamento estorsivo di OSimo, gli lasciava implicitamente intendere di non affidare i lavo questione all'impresa del OSentino o, comunque, di attivarsi per i affidamento se non avesse versato la somma anzidetta: in ALtanissett corso del 1991 e 1992.
Il primo di detti ulteriori reati è stato dichiarato estint prescrizione dal giudice di appello, che ha ribadito la statuizio responsabiilità in ordine all'altro.
Con il ricorso, la difesa deduce (mot. n. 3) violazione dell'art.606 b) e c) c.p.p. in. relazione agli artt. 521 c.p.p. e 110 - 416 bis c. La denunciata violazione non sussiste.
La contestazione dell'accusa si sostanzia nella specifica indicazion fatto che l'imputato o l'indagato è accusato di avere posto in esse non nella mera indicazione delle norme giuridiche, per loro natura ge e astratte. Ne consegue che non viene meno il principio di correlazio accusa e sentenza, allorché il capo di imputazione, nonostan indicazione non corretta delle norme di legge violate, contenga tutt elementi naturalistici, oggettivi e soggettivi (nella s partecipazione al reato associativo ex art. 416 bis c.p.), del ritenuto in sentenza.
Sono invece fondati, sia pure per quanto di ragione, le censure for con i motivi n. 2, 4 e 5, restando assorbiti quelli, da 6 a 9, rigua il trattamento sanzionatorio e il regolamento delle spese. Per quel che concerne il reato associativo (capo D), occorre anz precisare che la contestazione comprende una condotta intesa ad assi al sodalizio criminoso benefici derivanti dal pilotaggio di appal opere pubbliche: inconferente è perciò il richiamo difensivo modifica legislativa dell'art. 416 bis c. 3 intervenuta successivamen fatti di cui alla medesima contestazione.
Va poi osservato quanto segue.
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, deve rit che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e mafioso, non basti per la sussistenza del reato, una mera vicinan detto gruppo od ai suoi esponenti, anche se di spicco, e neppu semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione cri ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politic cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti stessa organizzazione in modo che, sin LLinizio, sia idon contribuire al suo rafforzamento o con solidamento. Nella fattispecie concreta i giudici di merito hanno accertato con mo apprezzamento delle risultanze processuali - di cui non è in questa tentabile, come auspicato dal ricorrente un chiarimento interpretativ richiederebbe un'opera di valutazione fatalmente invasiva del merito dato relativo al sostegno elettorale fornito in varie occ LLassociazione criminosa all'imputato.
Non altrettanto può dirsi con riferimento alla sussistenza del pa monte, nei termini come appena innanzi delineati.
Invero d'un tal patto non parla - come è dato evincere dal medesimo dell'impugnata decisione il collaboratore SS EO, dall propalazioni prende le mosse la pur accurata indagine dei giudi merito. E, neppure, in definitiva, ad esso si richiamano gli collaboratori sentiti in primo grado: significativo appare che CE, come riferisce la sentenza, invitata a chiarire le ragioni p quali gli associati dovevano attivarsi per far eleggere l'Occhipint esprime genericamente nel senso "che era una persona che poteva aiuta clan a fare qualcosa, non so cosa, e quindi dovevamo eleggerlo... ":
non giustifica affatto la perentoria asserzione che "l'imputato face favori al Clan ON che in cambio lo appoggiava nelle ca elettorali".
Più esplicite e robuste le indicazioni fornite in grado d'appell collaboratore SI GE, per il quale l'imputato era "il referente lavori della Amministrazione Provinciale di ALtanissetta", e che in la corte nissena a ritenere l'esistenza di un preciso patto s LLHI con OSa Nostra, e cioè quello di pilotare gli a pubblici con la consapevolezza di avvantaggiare sè medesimo e OSa che lo sosteneva alle elezioni.
Va però ritenuto che la propalazione del SI rimane, per così isolata in processo. La corte territoriale assume che essa è conf LLaltro collaboratore sentito in secondo grado, AC ALator non esplicita argomentativamente le ragioni per le quali vi sarebbe conferma, dal momento che si limita puramente e semplicemente a trasc nel suo elaborato il contenuto della audizione del collabor astenendosi da qualsiasi, pur conciso, commento e così impeden possibilità di un sia minimo controllo.
In relazione alla imputazione di cui al capo V, va detto che la ri dichiarazione di colpevolezza è basata essenzialmente sulle dichiar accusatorie della persona offesa, OSentino NC (anch'esso im del reato associativo ex capo B, ed assolto in primo grado), rese nel delle indagini preliminari e lette all'udienza del 12 ottobre 1995 ai dell'art. 513 c. 1^ c.p.p. nel testo vigente all'epoca del dibattimen La corte nissena ha ritenuto correttamente acquisito e utilizzato p decisione il verbale contenente dette dichiarazioni, osservando che n applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 6 comma 3^ 267/97 poiché nessuna delle parti aveva chiesto la rinnovazion dibattimento relativamente all'esame dell'imputato OSentino CEc Ma dalla lettura del verbale dibattimentale del 1^ luglio 1998, possibile dal tipo di censura esposta dal ricorrente (mot. n. 2), si che la difesa dell'HI aveva esplicitamente avanzato richies audizione del OSentino.
Ciò comporta la fondatezza dell'eccezione formulata al ri LLinteressato e la necessità di annullare con rinvio la imp sentenza anche in relazione al capo V.
In definitiva si impone, per entrambe le imputazioni che rigu l'HI, un nuovo globale e più approfondito esame imposta criteri logici maggiormente aderenti al dettato normativo sulla valut della prova;
ed, in particolare) una più tangibile verifica risultanze processuali, dovendosi altresì dar conto della non conti temporale dell'appoggio elettorale fruito LLimputato ed evide dalla difesa e, soprattutto, meglio spiegarle il significato e la v della consegna, da parte dell'HI, ad esponenti mafiosi della di L. 100.000.000 per essere sostenuto nelle campagne elettorali, ep reputato dalla corte nissena sfavorevole alla posizione del giudicabi almeno "prima facie", confliggente con l'impostazione accusatoria descritta nella contestazione.
4^. Sono da disattendere invece i motivi di impugnazione rifletten confermata statuizione di responsabilità esposti a sostegno di tutt altri ricorsi.
1. Quelli sviluppati nell'interesse di ON, CO IO e AL FE, ZA, MI, NÒ, La TR, La IA, UR, Me GR, La PL VA, RNagallo (quanto ai reati diversi da associativo) e CA, sono privi di specificità risolvendosi semplice enunciazione del dissenso dei deducenti rispetto interpretazione del dato probatorio quale individuato e ritenut GIdice del merito, in quanto esplicitato - detto dissenso - attraver riferimento a circostanze solo enunciate, senza il minimo apporto d qualsivoglia ragionata critica alle plausibili argomentazioni svol sentenza sulla validità dei riscontri esterni alla chiamata in cor rinvenuti di volta in volta;
e hanno già formato oggetto di reiezio censure svolte in punto di credibilità e attendibilità intrinsec collaboratori di giustizia.
Si tratta dunque di doglianze inammissibili. E solo per compl d'indagine va, perciò, osservato che:
a) è del tutto legittima la valutazione frazionata delle dichiar accusatorie provenienti da un chiamante in correità e l'attendibilit costui, anche se non riscontrata per una parte del suo racconto coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verific riscontro esterno: onde è priva di efficace incidenza la ded difensiva, comune a più ricorrenti (ON, La TR ed altri), ch alcuni episodi delittuosi, anche omicidiari, attribuiti dal SS accusati sia mancato ogni riscontro, per essere stati questi prosc assolti o neppure indagati per essi;
b) la corte territoriale ha ben chiarito che l'intenzione di C IO di tenersi fuori dal mondo criminale di San LD, manif LLimputato allo stesso SS e da questo riferita in processo significava che, in effetti, l'imputato fosse rimasto es all'attività del sodalizio criminale, essendo stata la prosecuzione ripresa di tale attività, da parte del CO, dimostrata dalle co dichiarazioni di altri collaboratori;
c) la medesima corte, con specifico e approfondito esame delle risu processuali ha evidenziato come molteplici, autonome e concludenti f le chiamate in correità nei confronti di CO VA, concor indicato come persona inserita nella consorteria mafiosa e, in par re, nella corrente diretta da IO LD;
di FE, attivo "famiglia" di ALtanissetta e, in numero davvero impressionante confronti di MI (cui pertanto non giova il rilievo che l'ultim suoi accusatori Di AR Cristoforo, avesse acquisito conoscenza de nome da precedenti fonti), NÒ, "rappresentante" della famigl Niscemi e per un determinato periodo anche "capo del mandamento", La UR, SS e GR, definendo, per il primo, banale e co non verificato e non immune da connotati di inverosimiglianza l'ep narrato LLimputato a sostegno della asserita esistenza di moti rancore nei propri confronti da parte del chiamante VE PA richiamando, per gli altri il riscontro costituito dal loro coinvolg nel porto dell'esplosivo deflagrato, in località NT, che, s esploso per cause accidentali, era comunque trasportato illegalment conto della "famiglia" di Enna;
d) quanto agli ultimi quattro ricorrenti sopra menzionati, del inconsistente si palesa la comune denuncia di mancata correlazione, " fatto-reato e il fatto deciso", siccome esposta per quel che è capire, sotto il profilo che "l'imputato è stato accusato di concor associazione mafiosa attraverso l'esplicitazione di condotte variame alternativamente prospettate, ma in maniera assolutamente generica e che fosse stata rilevata alcuna partecipazione a reati satelliti di di fatto restando esente da concreta partecipazione all'associazione, quale non sarebbe organicamente inserito";
e) quanto all'altro reato attribuito al La IA, quello estorsivo d al capo M, il relativo motivo di impugnazione è meglio argomenta offre soltanto una interpretazione alternativa degli elementi fa utilizzati dal giudice del merito, opinabile quella offerta da quest' e quindi incompatibile con i noti limiti del giudizio di legittimità f) quanto al ricorso La PL, il rigetto della richiesta di rinnov del dibattimento non è sindacabile in questa sede quando come specie il giudice d'appello dia congrua dimostrazione che la causa essere decisa allo stato degli atti;
g) quanto, infine, al ricorso CA, la richiesta di annullamento sentenza impugnata è affidata a motivi (illegittimità della ord ammissiva delle prove in appello, giudizio abbreviato e diniego gene che non riguardano direttamente l'assetto decisionale sull'affermazio colpevolezza.
2. A non diverso esito conducono, per quanto indubbiamente più arti dei precedenti, i motivi di ricorso formulati dagli altri imputati. Superati i rilievi attinenti al problema della credibilit attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia, discus precedenza, vengono qui in esame le censure con le quali, sotto i p di violazione di legge e di vizi motivazionali e la denuncia di presa in considerazione di elementi decisivi evidenziati con i moti appello, si contesta l'apparato razional-giuridico della imp sentenza, che avrebbe fondato il proprio convincimento su chiama correo prive di riscontri esterni individualizzanti, non autonome, ta potendosi considerare:
- per LO RI: il presunto flusso telefonico tra l'utenza di cui è risultato intestatario e l'utenza in uso al latitante M EP, non comprovante che le comunicazioni avvenissero propri l'attuale ricorrente;
la intercettata conversazione telefonica ineren presunto interesse degli interlocutori allo sviluppo delle indagini a a seguito delle dichiarazioni rese dal SS;
elementi svalorizza significativi dati, non tenuti nel debito conto, quali la fre lontananza da San LD per motivi di lavoro, la serie di furti (che non avrebbero potuto essere perpetrati nei confronti di chi si rivestire un ruolo apicale nella consorteria), l'assenza di altri chi in correità;
- per IO LD: le ulteriori e inattendibili chiamate in corr non convergenti in alcun modo tra di loro, rese da chi, come il Marte altra sede è stato riconosciuto incapace di intendere e di voler generiche deposizioni dei coniugi /S e dell collaboratore, RR;
mentre si omette di apprezzare quant contrasto con l'asserito ruolo direttivo, emerge dalle dichiarazio AR;
- per UR ZO: la propalazione di RR OG riferisce esclusivamente di avere conosciuto l'imputato e di non avuto in seguito contatti con lo stesso se non quelli derivanti LL stato cliente della sua macelleria;
le generiche indicazioni fornit fratelli TO, da cui sono tratte illogiche e inaccettabili dedu le dichiarazioni di NE e AR, ugualmente generiche e non att alla partecipazione dell'imputato alla consorteria mafiosa;
- per LÌ LD: le propalazioni della SC, sconfessata in procedimenti, spesso contrastanti con il narrato del SS, e quel RA e AR (quest'ultimo non è stato neppure in gra riconoscerlo subito nella foto segnaletica mostratagli), che si limit riferire quello che avevano sentito dire in giro sul suo conto, rifer comunque sempre alla "fama di uomo d'onore, conseguita dal LÌ, non come, in epoca lontana e antecedente all'ascrittogli omicidio d'un mafia", per il quale aveva riportato condanna;
- per LÌ VA: le divergenti tra loto e comunque non signifi propalazioni di /S, EN, AR, NE e il con delle intercettazioni ambientali;
- per ELRA NO: il narrato, interamente "de relato" RA (neppure "avvicinati" e quindi poco credibili, app del tutto inverosimile che dei fatti d'una associazione criminale avere conoscenza chi non ne fa parte); le insufficienti indicazioni f da LO e AR;
- per Di IT OG: le propalazioni di RA, che non ha per sua stessa ammissione, rapporti con il SS eppure afferma, essergli noto", che l'imputato è un "avvicinato"; della SC (ne narrato non è individuabile una linea di demarcazione fra le dichiar frutto di conoscenza diretta e quelle apprese da altri); di Ma OG (che ha raccontato episodi specifici, tuttavia non ricondu all'asserita partecipazione alla consorteria); dei testi IN, CA (che riferiscono su presunte frequentazioni);
- per GE GR: le dichiarazioni dei collaboratori TI, T ON, TO, Di CA, Di AR, che si limitano tut attribuire all'imputato una condotta limitata al traffico di so stupefacenti ed, episodicamente, all'acquisto di armi, senza collegamento con la associazione OSa Nostra e il territorio di nessuna valenza probatoria potendosi attribuite all'opinione espressa modo del tutto generico - da alcuni dei menzionati "delatori", second l'imputato farebbe parte di OSa Nostra, alle dipendenze di M EP;
- per NZivillo VA: le propalazioni dei "pentiti", sull'imputato hanno reso indicazioni generiche, non sulla organicita in OSa Nostra, comunque "de relato" e quindi inutilizzabili, e n univoche (RI esclude la sua partecipazione: ma la Corte svaluta importante dato, mentre ritiene attendibili le dichiarazioni di collaboratori);
- per UG NC: le chiamate in correità che lo coinvo molteplici ma prive di conferme positive, mentre risultano pien provati i rilievi difensivi, erroneamente svalorizzati dalla d'appello (così per la presunta "visita" di PA GI successiva "scampagnata", come per la fornitura di cocaina, pe risalente ad un periodo in cui il SS, per sua stessa ammissione era "uomo d'onore"; le dichiarazioni rese "de relato" dai collaboratori, in relazione ai quali è stata immotivatamente esclu sussistenza di sentimenti di astio e rancore nei confronti dell'imput - per AL CAo e AR: le plurime dichiarazioni "de relato frequentazioni, i rapporti di lavoro ed economici in genere, le conos i rapporti di antica amicizia, erroneamente utilizzati e valorizzat giudici di merito (ricorso avv. Siciliano); le corrispondenze epis Ilardo/Provenzano, ritenute verosimili o originali sulla base dichiarazione del teste Damiani, ma senza adeguata confutazion contrastanti dati offerti dalla difesa;
l'incontro tra CO e AL al "Picchi Rosso", ingiustamente criminalizzato a fronte documentazione offerta circa i rapporti di natura esclusiv commerciale intercorsi tra i due (ric. Avv. Daquì);
- per RI VA: le dichiarazioni di RI VA, c limita a dire che l'imputato faceva parte dell'organizzazione, null aggiungendo in relazione ad eventuali protagonismi, da inserire all'i della dinamica associativa, posti in essere dal medesimo imputato potendo ritenersi idonea una duplice chiamata in correità (quell SS e del RI);
- per AR EP: le fonti ritenute probanti della disponibilit garage, ove sarebbero state custodite per conto della "Famiglia" pertinenti a delitti, laddove è risultato in processo che le trovate in possesso dell'imputato, al momento del suo arresto, in r aprivano un altro locale legittimamente posseduto;
ed essendo i contro ogni logica e massime di esperienza ritenere che delle chiav aprono una serratura possano servire per aprirne un'altra;
- per UG VA: le propalazioni di VE PA, che pe smentiscono quelle di SS EO essendo di tenore diametra opposto;
o quelle di AR EP, a torto ritenute conver poiché sospette, per essere stato il collaboratore in po dell'ordinanza custodiale;
le asserite ma non accertate frequentazion personaggi in odor di mafia;
- per LS ET: le dichiarazioni accusatorie di ALderoni Ant VE PA, AG IP, BR TA e AI A siccome imprecise, "de relato"; il contenuto delle intercett ambientali frutto della attività investigativa inerente altro proced penale, ma privo di riscontri individualizzanti;
gli asseriti rappor frequentazione;
- per EO TA: le propalazioni dei vari collaborato giustizia, siccome non vagliate e comparate con elementi esterni, ch hanno apportato, ad onta della rinnovata istruzione, alcun rafforz all'insufficiente quadro probatorio emerso in prime cure (ric. RM); le notizie offerte da VE PA sui fatti concernenti reati estorsivi, siccome travisate nel significato quanto alla esto "Sirfori" e contrastanti - sulle modalità del fatto e l'entità somma - con le dichiarazioni della stessa parte offesa, all'estorsione "Lilla" (ric. avv. Giannone).
Orbene, tale essendo il tenore delle censure, appare del tutto ev come le stesse siano da ritenere inammissibili, perché, per mascherate sotto l'etichetta di vizi di legittimità, in realtà prop a questa Corte una diversa lettura di risultanze processuali. Nè l'a critica, talora apportata dai deducenti, attraverso la minuziosa ver punto per punto, della congruità dell'assetto motivazionale rispet singoli elementi di riscontro ritenuti presenti in atti dal GIdic merito, riesce a dar la prova, invero necessaria, d'illogicità man del testo motivazionale per tale dovendosi intendere quella macros rottura del tessuto logico-argomentativo dell'apparato razionale ta emergere con immediata evidenza.
In sostanza, nel contestare la correttezza del processo identifi della prova, ciascuno dei deducenti parte dal giudizio di incer verosimiglianza, vaghezza, genericità o ambiguità degli elemen parola, sostituendo così il proprio (diverso) al giudizi attendibilità, precisione, concordanza, formulato dal giudice di m così finendo con l'entrare in contraddittorio con questo, ma no criteri normativi della valutazione - come ben espresso in udienza da - ma sui risultati dell'operazione logica concettuale di apprension significato di ciascun dato. Ma tutto ciò è giudizio di m contestabile anche attraverso la prospettazione di un diverso ed o giudizio in quella sede;
non più, esauriti i due gradi, innanzi al g di legittimità, che non può certo essere coinvolto in valutazion genere. Si è già detto: in questa sede possono essere positiv denunziate solo illogicità manifeste risultanti dal testo provvedimento impugnato, da intendersi nei termini appena i precisati.
La corte nissena ha seguito un suo iter motivazionale idoneo a giusti la decisione assunta in relazione ad ognuno dei ricorrenti q considerazione.
E non era necessario che ribattesse ad ogni singola deduzione di poiché, per regola, ripetutamente affermata dalla Corte, d considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la dec adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragion convincimento del giudice, come nel caso di specie è stato fatto. Per completare il discorso sui ricorsi da ultimo esaminati, va detto - il difensore di LS ET, il 9 maggio 2001, ha presentato un nuovo di ricorso, con il quale deduce la nullità della sentenza di grado e di tutti gli atti successivi, per incompetenza territ dell'autorità giudiziaria di Ca1tanissetta: eccezione accolta sentenza impugnata per i coimputati EO EP e BE AE non nei confronti del LS per ritenuta inoperatività dell'e estensivo dell'impugnazione previsto LLart.587 c.p.p.. Tale motivo non può essere esaminato poiché afferisce a capo non d con il ricorso iniziale.
Va ricordata in proposito la costante giurisprudenza secondo cui "novità" solo allorché vengono introdotti motivi che svolgon funzione chiarificatrice di quelli precedenti o si traducono in una d doglianza, e il contrario avviso espresso, sul punto, dal pr difensore non deduce diverse decisive prospettazioni che possano i questa Corte a discostarsi dalla cennata propria costante giurisprude - LO RI ha dedotto violazione degli artt. 266 e 271 relativamente alla utilizzazione della deposizione degli ispetto polizia sentiti sul "flusso telefonico" di cui si è parlato: ma la c va disattesa, essendo sufficiente rilevare che la corte territoriale evidenziato come la chiamata in correità del SS avesse co trovato decisivo riscontro esterno nel rinvenimento addosso a M EP, al momento del suo arresto, di bigliettini in cui erano rip il nome "RI" e i quattro numeri finali del cellulare int all'attuale ricorrente.
- La violazione degli artt. 197 191 c.p.p., denunziata dal AR riguardo alle dichiarazioni di SS e VE, non sussiste, p come correttamente ritenuto dalla corte di merito - la possibilit esaminare persone imputate in procedimento connesso ex art.210 comprende anche coloro nei confronti dei quali, inizialmente imputati tesso procedimento, è poi intervenuta, separazione del giudizio specie, per intervenuto patteggiamento); ed egualmente priva di consi è la, doglianza mossa, dallo stesso ricorrente, relativamente al d di ascolto dei testi indicati, atteso che la asserita decisività circostanze formanti oggetto della prova costituisce soltanto un d parere rispetto a quello manifestato dalla corte di merito, non p apprezzabile in questa sede;
- Generica e comunque infondata è la contestazione fatta con motivo da NZivillo VA sulla consapevolezza nella partecipazio sodalizio e sulla volontà di contribuire a tenere lo stesso in vita invece la sentenza ha posto in rilievo attraverso il resoconto analit quanto riferito dai collaboratori di giustizia;
- Non pochi tra i ricorrenti, oltre che ribadire i motivi di astio e rancore addebitati ai vari collaboratori, ma ritenuti insussistenti - si è detto - dalla impugnata sentenza hanno riproposto la que relativa alla autonomia delle plurime e incrociate chiamate in corr ma invano, avendo la corte di merito dato atto, di volta in volta, indipendenza delle propalazioni, e dovendosi aggiungere che la credib dalizio criminale.
Ed è sin tropo evidente che anche per questo ricorrente debbano val argomentazioni appena sopra svolte.
4. AS OG pone in discussione unicamente il ruolo rivesti seno alla, associazione che ritiene essergli stato attribuito dalla territoriale in base alla sola chiamata di SS EO (il peraltro aveva parlato dell'imputato come mero uomo di paglia del c IO, in relazione ad una carica, quella di "rappresentante ritenersi del tutto virtuale), non riscontrata dalle dichiarazioni altri collaboratori, RA, SC e NA.
Anche tale doglianza non può sfuggire ad un giudizio di inammissibi in quanto proponente soltanto censure che attengono al merito decisione impugnata, congruamente giustificata - nella reiezione dell difensiva incentrata sulla "assoluta marginalità e secondarietà" figura dell'attuale ricorrente - con riferimento ad una plau valutazione del narrato dei collaboratori, ritenuto confluente certezza del preminente ruolo assunto dal AS, indicato come col sostituiva il cognato quando era assente ed assunse la direzione di Nostra a seguito dell'arresto del medesimo.
5^.
1. Restano da esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, l posizioni, in punto responsabilità, sono state vagliate appena sopra 4^, e che si riferiscono al trattamento sanzionatorio.
2. Si pone anche qui una questione preliminare, sollevata espressamen ricorsi di AL CAo, UR, La IA, EO e NG estensibile - d'ufficio - anche ad altri imputati e, precisamente, Ba ALi VA, RU, La TR, IO, VA AS e VA Deve, infatti, per motivi analoghi e del tutto coincidenti con esposti sub 2^.5 (che qui si intendono integralmente richia dichiararsi la inammissibilità degli appelli proposti dagli d'accusa in punto pena nei confronti dei predetti imputati. Appare necessario, ma sufficiente, rilevare quanto segue. Il Procuratore Generale nella sua impugnazione si era così espresso entità delle pene irrogate agli imputati condannati appaiono deter in violazione dei criteri di cui agli artt.132 133 c.p., non risulta criteri adottati ne' rispettati parametri relativi e apparendo prete la valutazione della gravità dei fatti singolarmente ascritti, anch lo spessore criminoso degli imputati e, in particolare, dell'associ criminosa di appartenenza nonché degli effetti di esse associazion territorio, con i connessi gravi reati contro la vita, in materia di contro il patrimonio, contro la stessa attività economica. Singola ridotti appaiono poi gli aumenti di pena irrogati per i rea continuazione".
Anche gli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica si avvalg una unica formula, ripetuta per ciascun imputato: "La pena applica incongrua, perché troppo bassa, stante la pericolosità sociale organizzazione mafiosa di appartenenza ed il ruolo ricoperto LLimp Oltre tutto il tribunale non motiva in ordine ai criteri appliccati p commisurazione della pena".
L'apoditticità, astrattezza ed estrema genericità che caratter siffatto tipo di doglianze non sono state colte dalla corte di merit appaiono di palmare evidenza, vieppiù se si consideri che i par utilizzati dal tribunale per la determinazione della pena, inflitt tutti in misura consistentemente superiore al minimo edittale, sono per l'appunto il ruolo di particolare spessore assunto dai vari imput seno al sodalizio criminale di appartenenza, il fattivo contributo o alla vita dell'associazione, la gravità dei fatti ascritti, i prec penali ecc..., vale a dire gli stessi richiamati dagli organi impugn acriticamente considerati mal applicati.
3. GE GR deduce erronea applicazione della legge penale e ma di motivazione con riferimento all'art. 416 bis comma 4 c.p., sost che l'aggravante della associazione armata è stata applicata inspiegabile automatismo, incentrato sulla "notoria" struttura che a OSa Nostra, ma senza adeguatamente considerare gli enunciati di Corte, per i quali, affinché l'associazione possa definirsi armat disponibilità deve essere finalizzata espressamente al conseguimento finalità del consorzio criminale, e, quanto alla posizione soggettiv singolo accusato di sola partecipazione, la responsabilità dell'im quale partecipe non è indice di per sè ne' di consapevolezza ne colposa ignoranza della disponibilità delle armi da parte del soda tanto più quando l'imputato ricopra un ruolo non qualificato ed es alla gestione e alla cura delle armi.
Di analogo contenuto la doglianza formulata da CC ME, il censura altresì l'impugnata sentenza nella parte in cui desu consapevolezza della disponibilità delle armi "dagli omicidi esegui affiliati al sodalizio criminoso", omicidi solo paventati dal Mess attribuiti ad affiliati, comunque mai perseguiti e/o individuati. Tali argomentazioni non possono essere condivise.
La natura oggettiva della circostanza aggravante in questione è aff dalla costante giurisprudenza di legittimità, ed altrettanto pacific la stessa ricorre anche in assenza della diretta disponibilità di a di materie esplodenti da parte di taluni degli associati, e sufficiente che delle medesime disponga l'associazione, in tal l'aggravante stessa essendo addebitabile a tutti i partecipi, che consapevoli od anche colpevolmente inconsapevoli della situazione di oggettiva costituita LLesistenza dell'armamento del qual organizzazione può disporre. E questa Corte ha già avuto mo affermare che quello della stabile dotazione di armi dell'associazio tipo mafioso denominata OSa Nostra costituisce un dato di conoscenza, alla stregua di un fatto notorio non ignorabile (cfr tutte, Sez. 6^, 8 marzo 1999, Carnana).
4. I ricorrenti deducono vizio di motivazione sul diniego delle atte generiche e quelli che tale beneficio hanno conseguito analogo denunciano sul giudizio di comparazione tra circostanze di segno op in quanto si sarebbe dovuto riconoscere la prevalenza di dette atte generiche.
- sono fondate le doglianze esposte nell'interesse di LO FA All'imputato le circostanze attenuanti generiche non erano state app dal tribunale a ragione dei suoi precedenti penali.
La corte di merito ritiene invece che tali attenuanti fossero concesse e reputa il gravame dell'interessato come diretto a consegui giudizio di prevalenza sulla aggravante ex art. 416 bis comma 4 prevalenza che nega sul riflesso che "sui dati favorevoli all'imputa (assenza di precedenti penali significativi, svolgimento di una attività lavorativa e affiliazione in epoca recente) prevalgono sfavorevoli, costituiti "LLeccezionale pericolosità dell'associ mafiosa OSa Nostra e dal ruolo, particolarmente delicato, LLimputato di tramite fra il capo di OSa Nostra, ON USp gli altri esponenti del sodalizio".
Rileva il collegio che una siffatta motivazione non più essere cond e non soltanto per l'errore - frutto evidente di una frettolosa le sul punto, della sentenza di primo grado - di avere ritenuto per co attenuanti che invece non lo erano state, e per il seg fraintendimento del tenore dello specifico motivo di appello pr LLimputato.
Essa, invero, si risolve innanzitutto nella affermazione sostanziale sorta di regola - che questa Corte non ritiene assolutamente accettab in forza della quale, sulla scorta di un automatismo traslativo pericolosità dell'associazione criminale sul singolo asso all'affiliato a OSa Nostra le circostanze attenuanti generich sarebbero comunque concedibili con giudizio di prevalenza su circosta segno opposto "eo ipso" per il fatto della affiliazione, anche questa dovesse costituire, come nel caso in esame, un fatto tempora recente.
L'indagine, ai fini che ne occupano deve invece essere rivolta ad esa se la partecipazione ad un sodalizio criminale, pur connotat eccezionale pericolosità, come avviene per OSa Nostra, consistent mettere, il soggetto, la propria attività a disposizione di esso stata caratterizzata o meno da comportamenti specifici dimostrativi, là del mero fatto partecipativo, di una soggettiva capacità crimina singolo partecipe, proprio perché i più vari e diversi, e divers qualificanti ai fini del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., p essere gli specifici fatti che il soggetto ha commesso (anch riferimento alle funzioni assegnategli) all'interno della generale co partecipativa.
E sotto questo aspetto la motivazione suddetta è oltremodo ca perché prende in considerazione, reputandolo di primaria importanza funzionamento dell'organismo criminale, soltanto il compito relativo trasmissione degli ordini impartiti dal "capo", senza indicare spec condotte rilevatrici di una spiccata capacità criminale, ostative giudizio di prevalenza delle concesse generiche. Sul punto, pertant decisione impugnata deve essere annullata per nuovo esame. - Vanno disattese le censure mosse da VA RO e RI ALator Il primo ricorrente si duole della mancata concessione delle atte generiche e rimarca al riguardo come "l'assenza del benché, minimo di ravvedimento", cui resta affidato il diniego del benefici affermazione che si pone in aperto contrasto e in antitesi logic quanto dagli stessi giudici riportato in diversi passaggi della sen evidenzianti non soltanto la diffidenza dei vertici dell'associazion suoi confronti (che mal si concilia con il ruolo preminente attribui ma soprattutto - sulla scorta di quanto riferito dai medesimi collabo di giustizia - un coacervo di situazioni e comportamenti (le sue dimi - per non codivisione delle strategie dei "corleonesi" - da capomanda pur essendo rimasto "uomo d'onore"; il rifiuto della caric "rappresentante" della "famiglia" di Vallelunga...) inducen rappresentare il malessere personale avvertito per la vita passata, esternato in una lettera spedita dal carcere, nel 1996, ad un sacerdote, esprimente "un vero e proprio pentimento reale". La doglianza, se pure ben argomentata postula però, nella sos unicamente un giudizio di merito da parte di questa Corte di legitti non esigibile, specie se si consideri che - a parte il doc extraprocessuale di cui sopra costituisce una interpretazione pers non più plausibile di quella, contraria, esposta dai giudici di m quella secondo cui i descritti comportamenti implicherebbero un giudi sicuro ravvedimento, soprattutto alla luce delle emergenze segnalate impugnata sentenza, relative alla mantenuta qualità di "uomo d'onore fatto che il rifiuto della menzionata carica di "rappresentante riconducibile a motivi di salute.
RI VA, dal suo canto, nel lamentare che nei suoi con si è adottata la medesima formula di stile approntata per il contesta - ma vanamente - la valenza attribuita dai giudici di meri gravi precedenti penali che lo coinvolgono: è infatti priva di qua efficace incidenza critica la avversante deduzione difensiva second non sarebbe state apprezzata adeguatamente il mancato coinvolg dell'imputato - dal 1992 - in altre vicende giudiziarie, circo inconciliabile con la ritenuta assenza di un segno di ravvedimento considera, invero, che il ravvedimento va dimostrato in positivo congetturalmente.
- Generiche appaiono le censure racchiuse nei ricorsi di CO An ELRA NO e FE VA: esprimono astratte doglianze pretese carenze motivazionali, senza darsi carico di indicare elemento specifico a loro sostegno, così impedendo l'invocato sindac legittimità.
- Generiche sono pure le doglianze di La PL VA e V ME, oltre che in fatto, dal momento che si limitano a rimette discussione acriticamente il ruolo di primo piano loro attribuit giudici di merito.
- Quanto a NÒ GE, manifestamente infondato è l'asserto s cui il giudice di 2^ grado non avrebbe effettuato il giudiz comparazione per avere definito titolo autonomo di reato l'ipotesi d all'art. 416 bis c.4 c.p.: vero è, invece, che la corte nissena definizione ha - e d'altra parte correttamente - riservato all'ipote art. 416 bis comma 2^ c.p., mentre nel giudizio di comparazione t concesse attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 416 bis comma 4^ pronunciata nel senso dell'equivalenza.
- CO VA deduce l'irrazionalità di una decisione che irr pena in misura medio alta e contemporanea mente riconosce le atte generiche con incidenza minima: ma in ciò non è dato ravvisare contraddittorietà logico-giuridica tra la concessione delle atte generiche in una certa misura e la determinazione della pena in superiore al minimo edittale, stante l'indipendenza delle valutazion il giudice di merito è chiamato a fare nell'uno e nell'altro caso. - LÌ LD denuncia omesso esame dei rilievi difensivi esposti motivi di appello, ma non considera che la sentenza impugnata ha rile suo riguardo che "pur posato" egli non aveva mai rotto il v associativo, e dato atto di una elevata capacità a delinquere, desun gravissimo precedente penale per omicidio, ritenuto di os all'accoglimento della richiesta di concessione delle attenuanti gen e di riduzione della pena.
Gli altri ricorrenti nonostante la formale denuncia di viz legittimità, postulano - anche essi - nella sostanza un giudiz merito, da parte di questa Corte, che non è consentito pretendere. Occorre ricordare che la concessione delle attenuanti generiche è r al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile nel gi di cassazione se la decisione è sorretta da adeguata motivazione. fine il giudice non è tenuto a prendere espressamente in esame tutt elementi di cui all'art. 133 c.p., ma basta che indichi quelli ri nella sua discrezionalità prevalenti e determinanti. Nella specie, l'impugnata sentenza ha fatto circostanziato riferiment estrema gravità dei fatti commessi allo spessore del ruolo rivesti ciascuno all'interno della associazione criminale, ai rilevanti prec penali dell'uno o dell'altro imputato, al mancato segno di una pur resipiscenza per taluni, e non si può fondatamente contestare c giudice di merito abbia congruamente motivato la propria decision punto.
Analogo discorso va fatto sulle censure riguardanti il giudiz comparazione tra circostanze di opposta valenza: in tema di determin della pena, nella varie componenti, la valutazione della rilevan alcuni elementi su altri, una volta che il giudice abbia dimostrato - nella specie - di averli complessivamente esaminati, senza cade incongruenze rispetto ai canoni della logica comune e senza fondar erronei concetti giuridici, costituisce un apprezzamento di fatto, c sottrae al sindacato di legittimità.
2. Con uno specifico motivo di impugnazione è stato, infine, dedot molti ricorrenti, carenza nonché illogicità della motivazione del d della diminuente prevista per il rito abbreviato richiesto nell'u preliminare, atteso che l'istruzione dibattimentale compresa compiuta in sede di rinnovazione, nulla aveva aggiunto a quanto desumibile dalle risultanze acquisite, che consentivano la possibilit definire il processo allo stato degli atti;
e gli stessi rico invocano ora la diminuzione della pena anche alla luce delle profo significative innovazioni codicistiche recentemente intervenute, is al rispetto del principio del "favor rei".
Il motivo non è fondato.
Va innanzitutto chiarito che il richiamo alle modifiche app all'istituto del giudizio abbreviato, che consente, ora, l'accesso a rito alternativo (anche per i reati punibili con bili con l'ergas senza subordinarlo al consenso del pubblico ministero, si inconferente, dal momento che: a) la normativa introdotta dalla leg 479 del 1999 ha carattere processuale e va interpretata secon principio "tempus regit actum", con la conseguenza che le disposizioni vanno applicate ai rapporti processuali non esauriti giudizio abbreviato il rapporto è esaurito quando risulta supera termine dell'udienza preliminare;
b) la possibilità di recupero d delle finalità del rito abbreviato (riduzione di pena) pur do conclusione del dibattimento, nel caso (ora non più attuale ingiustificato diniego del P.M. o di erronea valutazione da part giudice in ordine alla non definibilità del processo allo stato atti, non ha rilevanza sulla questione temporale di applicabilità nuova disciplina: l'art. 4 della legge n. 144 del 2000, invero, nel d norme di diritto transitorio per i processi in corso, ammette la ric di giudizio abbreviato quando, per qualsiasi ragione, non si sia co la fase di istruzione dibattimentale, in primo grado, in appello giudizio di rinvio, ossia fin quando sia ancora in corso (originariam per regressione del processo) la attività di formazione e raccolta prova (cfr., tra le altre, Sez. 6^, 28 dicembre 2000, Amato;
Sez. 1 luglio 2000, Auricchio;
le quali hanno altresì escluso la possibilit avanzare innanzi alla Corte di Cassazione - come nella specie hanno IO e FE - intese ad ottenere il rito alternativo). In definitiva, se la richiesta di giudizio abbreviato è stata pr prima dell'entrata in vigore della nuova di disciplina, e il processo svolto con il rito ordinario, non essendo ormai conseguibile in misura la ragione di economia connessa al rito e correlata ad un sacrificio del diritto al contraddittorio dell'imputato, ad essa attagliarsi esclusivamente la disciplina previgente, con la conseguen la questione sollevata dai ricorrenti può e deve essere vagliata so alla stregua dei criteri che individuano la legittimità o meno del d della diminuzione di pena operato sulla base della ritenuta definibilità allo stato degli atti.
Sotto questo aspetto, non può che farsi riferimento al conso principio giurisprudenziale secondo il quale la possibilità di app la diminuzione di pena ex art. 438 e segg. c.p.p. ricorre o posteriori" risulti, con valutazione "ex ante", che il processo essere definito - come richiesto LLimputato - nella udienza prelim attraverso un apprezzamento che, implicando ovviamente una valutazio fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia sorret congrua e logica motivazione.
E tale è - di sicuro - la motivazione esibita al riguardo dalla imp sentenza, la quale - diversamente da quanto sostiene nei vari ricorsi ben chiarito, e in relazione a ciascuno degli istanti, come l'istr dibattimentale si palesasse necessaria, oltre che per l'accertamento responsabilità in ordine al reato associativo e per la individua imprescindibile ai fini della determinazione della pena, del preciso svolto in seno all'organizzazione criminale da ciascuno, anche l'analogo giudizio in ordine ai reati fine o satelliti, in relazio quali le deliberazioni finali, in massima parte assolutorie, rappres l'esito di una complessiva valutazione del compendio probatorio acqu per l'appunto, durante il dibattimento.
Ed anche su questa questione il contrario avviso espresso dai rico (tra l'altro, La TR si à limitato a dolersi della mancata applic della diminuente, senza esporre le ragioni di tale doglianza, mentr LÌ LD la questione risulta, essere stata sollevata soltanto motivi aggiunti) si risolve nella prospettazione non consentita d diversa interpretazione dei dati processuali.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, nei confron AL LE per essere i reati estinti per morte dell'imp IO LU, per essere il reato estinto per prescrizione;
M EP e ON EP perché l'azione penale non poteva esercitata per precedente giudicato;
NGelillo NT, NZ GI BOaffini PA, TO EP, IA OG, La IN AI PL OG, AC IA, RM GE, SS PA, AL LE, IL PA, VI AR e, per il reato associ RNagallo ET, per inammissibilità degli appelli proposti Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale avverso la se assolutoria di primo grado ordina l'immediata scarcerazione di quelli tra i predetti, siano detenuti per un reato per cui si pronuncia il annullamento, e limitatamente a tale reato, se non detenuto per causa.
Annulla, senza rinvio, in punto di trattamento sanzionatorio, p inammissibilità degli appelli proposti dal Procuratore della Repubbl dal Procuratore Generale, nei confronti di AL CAo, LS P LÌ VA, UR NT, UG OG, la IA ALato TR NC, EO TA, GR IP, IO Ca CC ME, VA RO, AS OG e, rigettati nel re ricorsi dei predetti imputati, ordina nei loro confronti, l'esec della sentenza di primo grado.
Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di: RE LU, NI EP, LÌ ZO, MM LA, CI AL ELRA GE, Di IN IS, CO CO, CO Ga HI NC, RL GI, NZivillo CR limitatamente alle attenuanti generiche, LO RI MA rinvio, ad altra sezione della Corte di Appello di ALtanissetta, per esame.
Rigetta, nel resto, i ricorsi di LO RI MA e di RN ET.
Rigetta, i ricorsi di tutti gli altri imputati che condanna, in soli pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.
OSì deciso in Roma, 26 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2001