Sentenza 29 settembre 2010
Massime • 1
Allorché sia stato contestato il delitto di associazione per delinquere, proseguito, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso, nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente disposizione. (Fattispecie relativa a richiesta, formulata in sede esecutiva e rigettata, di imputazione della quota di pena riferibile al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. all'associazione di tipo mafioso, unico delitto ostativo alla fruizione di benefici penitenziari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 40203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40203 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/09/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2166
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 29242/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO CO O\, N. IL *01/07/1948*;
avverso l'ordinanza n. 226/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVA IN FATTO
TR @L CO, condannato dal Tribunale di Palermo alla pena di anni sette di reclusione con sentenza 12/6/2000, confermata dalla Corte di Appello con sentenza 19/11/2004 divenuta irrevocabile l'11/6/2008, ha chiesto in executivis scomputarsi, nel difetto di provvedimento in tal senso delle sentenze di cognizione, la quota di pena imputabile al contestato delitto di cui all'art. 416 c.p. da quella imputabile al ben diverso e pur contestato delitto di cui all'art. 416 bis c.p., solo la seconda essendo ostativa all'ottenimento dei benefici ex art. 4 bis Ord. Pen. La adita Corte di Palermo, con ordinanza depositata il 29/5/2009, ha rigettato la richiesta osservando che il reato oggetto della condanna irrogata dai giudici della cognizione era un unico reato associativo di natura permanente, al quale non era stato applicato l'istituto della continuazione ed in relazione al quale pertanto, trattandosi di unica vicenda associativa, non poteva operare il principio della scindibilità del vincolo di continuazione in fase esecutiva. Per l'annullamento di tale ordinanza ha proposto ricorso in data 30/6/2009 il difensore del LO CO lamentando: che la Corte territoriale aveva ignorato come le sentenze di merito avessero applicato le due ipotesi associative "in sequenza", per fatti delittuosi succedutisi nel tempo (l'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p. essendo stata applicata solo per il periodo successivo alla entrata in vigore di tale previsione), ed avessero applicato una pena inclusiva delle due ipotesi contestate ed accertate;
che non aveva pregio l'obiezione del Giudice dell'esecuzione sulla non differenziabilità delle due ipotesi associative in sequenza e della quota delle relative pene, posto che, secondo il preferibile orientamento, tra la prima e la seconda fattispecie non poteva che applicarsi il regime della continuazione con la conseguente necessaria applicazione dello scorporo della quota di pena attribuibile alla prima;
che tale scorporo obbediva comunque a criteri di equità, posto che il regime dei benefici per condanna anteriore non poteva essere precluso dalla pena applicata alla stregua di norma penale intervenuta in prosieguo. Con memoria depositata il 10/9/2010 il difensore del ricorrente ha replicato alle osservazioni del requirente P.G., ancora argomentando in ordine alla correttezza dei propri assunti.
OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti condivisione. La Corte di Palermo, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha invero congruamente interpretato la sentenza conclusiva, in sede di rinvio, del procedimento di cognizione opinando nel senso che detta sentenza avesse optato per la qualificazione delle due fattispecie associative contestate al LO CO come unico reato associativo di natura permanente, qualificazione delineata in una non recente ma non contraddetta giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentenze n. 2963 del 1996 e n. 6992 del 1992) e dalla quale derivava la evidente impossibilità di fare applicazione dell'istituto della continuazione e la necessità di applicare, anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p., l'unica pena da detta disposizione prevista.
Non ha dunque fondamento la generica censura di malgoverno interpretativo formulata a carico dell'ordinanza palermitana: lungi dall'affermare, tautologicamente, che la sentenza di cognizione neanche si sarebbe posta il problema della natura unica del fenomeno associativo de quo, il ricorso avrebbe dovuto contestare con piena puntualità ed autosufficienza la congruità logica della interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato della sentenza di cognizione e non limitarsi ad affermare che quella sentenza ebbe soltanto a dimenticarsi di aumentare la pena per effetto della continuazione non solo contestata ma anche ritenuta. In questo quadro, non revocabile in dubbio essendo la logicità della interpretazione che in executivis la sentenza di cognizione ha ricevuto (nel senso di escludere la continuazione ed affermare l'unicità del reato associativo), ne consegue che non ha plausibilità il tentativo oggi proposto in ricorso di optare per la diversa ricostruzione della scindibilità al fine di ottenere lo scorporo dalla pena unica di quella parte afferente condanna per reato non ostativo dei benefici penitenziari.
Si impone pertanto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LO CO ET al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2010