Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 40203
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Sentenza 29 settembre 2010

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Allorché sia stato contestato il delitto di associazione per delinquere, proseguito, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982 - introduttiva del delitto di associazione di tipo mafioso, nella forma più grave della previsione sopravvenuta - non si è in presenza di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore della più recente disposizione. (Fattispecie relativa a richiesta, formulata in sede esecutiva e rigettata, di imputazione della quota di pena riferibile al delitto di cui all'art. 416 cod. pen. all'associazione di tipo mafioso, unico delitto ostativo alla fruizione di benefici penitenziari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2010, n. 40203
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40203
    Data del deposito : 29 settembre 2010

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