Sentenza 14 febbraio 1996
Massime • 1
Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del dolo diretto nella condotta di un soggetto, imputato di tentato omicidio, il quale, dopo aver consumato una rapina, aveva esploso alcuni colpi di pistola verso i suoi inseguitori mirando verso il basso e quindi, quasi raggiunto, aveva ancora sparato prendendo di mira il busto dell'inseguitore più vicino, che era riuscito ad evitare il proiettile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/02/1996, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Aldo VESSIA Presidente Udienza pubblica
1. Dott. Guido GUASCO Consigliere del 14/2/1996
2. " GI BU "
3. " NZ LE " SENTENZA N. 2
4. " NN PIOLETTI (Rel.)"
5. " NN D'SO " REGISTRO GENERALE
6. " UR ME LO " N. 28446/95
7. " PP NT "
8. " AL NT "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LE CE, n. a Pozzuoli il 28 Aprile 1966;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10 maggio 1995;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. NN Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Sebastiano SURACI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte di Appello di Milano del 20 maggio 1995, in parziale riforma di decisione del Tribunale di quella città del 14 novembre 1994, EL CE è stato condannato alla pena di anni sei e giorni venti di reclusione per i delitti di tentata rapina aggravata (artt. 56, 628 co.1 e 3 cod.pen.), tentato omicidio aggravato (artt,. 56, 575, 61 n.2 cod.pen.) e detenzione e porto illegale di pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa, tutti ritenuti in continuazione e commessi in concorso con certo TE LE.
Hanno ritenuto concordemente i giudici di merito che il EL e il TE il 23 giugno 1994, si sono introdotti in una oreficeria di Milano per compiere una rapina e sono stati costretti alla fuga dalla reazione delle vittime e da operai che lavoravano nei pressi, intervenuti in soccorso. Inseguiti per la strada, il EL, che impugnava una pistola e che aveva esploso altri colpi, si è rivoltato e, dalla distanza di 4-5 metri, con il braccio ripiegato e l'avambraccio parallelo al suolo, ha sparato un colpo verso il busto di certo TA CL, che è riuscito a scansarlo, mentre il secondo colpo si è inceppato.
La Corte di Milano ha ritenuto il fatto integrante il tentato omicidio, ravvisando la sussistenza dell'elemento soggettivo "quantomeno a titolo di dolo eventuale".
Il solo EL ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge perché il dolo eventuale non è configurabile nel delitto tentato.
La seconda Sezione della Corte, rilevando che, nonostante l'intervento delle Sezioni Unite (18 gennaio 1983, n. 6309, Basile, 159.82 5), persiste va contrasto sul punto nelle decisioni delle Sezioni Semplici, con ordinanza del 17 novembre 1995 ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con il quale si sostiene non essere configurabile e il tentativo con dolo eventuale, deve essere rigettato perché infondato.
È infondato perché nella specie sussiste il dolo diretto e non quello eventuale;
cade quindi la base stessa del ricorso e non può essere riesaminata la questione. già risolta nel senso della compatibilità da queste Sezioni Unite (,18 giugno 1983, n. 6309, Basile, 159.82 5), con decisione non condivisa talvolta dalle Sezioni Semplici, talché ciò ha in dotto la Seconda Sezione della Corte a riproporre la questione stessa.
Già le Sezioni Unite,- investite del problema in fattispecie analoga (12 ottobre 1993, n. 748, Cassata, 195.80 4), hanno chiarito quali siano i livelli crescenti della volontà dolosa, che va dal dolo eventuale, in cui vi è la sola accettazione del rischio dell'evento, al dolo diretto in cui l'evento è accettato perché altamente probabile o certo, al dolo intenzionale quando l'evento è perseguito come scopo finale.
In proposito conviene ulteriormente precisare, perché non prosegua una errata tendenza giurisprudenziale ad estendere il dolo eventuale per ,superare le difficoltà probatorie che talora si riscontrano nell'accertamento della ....... volontà omicida" (cfr. Sez. Un. 15 dicembre 1992, Cutruzzolà) o per semplificare la motivazione sul dolo, che tale forma di dolo sussiste quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle.
Quando invece si entra nel campo della probabilità, specie quando la realizzazione del fatto si presenti all'agente come altamente probabile sarà il concreto accadimento stesso a segnare la linea di demarcazione - non si può ritenere che il colpevole si limiti ad accettare il rischio dell'evento, ma accettando l'evento lo vuole, sicché versa in dolo diretto e non eventuale (cfr., limitatamente alla distinzione tra dolo eventuale e alternativo, Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428, Casu, 189.40 5). Nella specie, risulta dalla sentenza della Corte di Milano che il ricorrente EL ha commesso il tentato omicidio dell'operaio TA che lo inseguiva con dolo diretto.
Già in precedenza il EL, inseguito, si era voltato ed aveva sparato prendendo la mira verso terra alla destra di due inseguitori. Quasi raggiunto dal TA, si è rivoltato e da 4-5 metri, con il braccio piegato e l'avambraccio parallelo al suolo, ha sparato verso il busto dell'inseguitore che è riuscito a scansare il colpo: il secondo colpo si è inceppato.
La dinamica dei fatti rende chiaro che il EL aveva deciso di evitare comunque la cattura, anche uccidendo l'inseguitore. La micidialità dell'arma, la voluta direzione dei colpi verso parte vitale del corpo dello inseguitore, la distanza ravvicinata facevano apparire estremamente probabile l'uccisione della persona contro la quale l'azione era diretta. che nella specie si è fortunosamente salvata.
Essendo l'evento altamente probabile il EL non si è limitato ad accettare il rischio del suo verificarsi, ma l'ha voluto. Pertanto, la situazione di fatto quale ritenuta dalla Corte di merito è di dolo diretto e l'errore di diritto in cui è incorsa nello specificare l'elemento soggettivo del tentativo di omicidio in esame "quantomeno a titolo di dolo eventuale", deve essere corretto senza rinvio.
Trattandosi di dolo diretto, il ricorso del EL, basato - come già notato - sulla non configurabilità di un tentativo con dolo eventuale, deve essere rigettato con conseguente sua condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 616 cod.proc.pen.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 14 febbraio 1996.