Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2025, n. 34684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34684 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo IAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34684/2025 Roma, li, 23/10/2025
Composta da
PP DE ZO AE MAGI ANGELO VALERIO LANNA RI RE ZONCU RM SO ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da:
- Presidente -
-Relatore -
SENTENZA
A' US nato a [...] il [...] De LE PA nato a [...] il [...] RA CR OM nato a [...] il [...] RA CR TA nato a [...] il [...] RA CR VA (cl. 86) nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 395/2025 UP - 29/05/2025 R.G.N. 41371/2024
RA CR VA (cl. 79) nato a [...] il [...] RO EP Detta" AR" nato a [...] il [...] AN VA AN nato a [...] il [...] OZ OM nato a [...] il [...] IR ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
sentite le conclusioni delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno e Comune di Catanzaro;
sentite le difese degli imputati ricorrenti ed in particole i difensori avv. Giosuè Naso per AM US, IN LL per De LE PA, LU ON per RA CR VA classe '79, NI NI per RA CR VA classe '86, UI OL per i suoi assistiti come da verbale, LE VI Accorretti èer AN VA, RG DO per RO EP, IA SS per RA CR TA, LI ED per RO EP e OZ OM, GO MI per De LE PA, TA VA per RA CR OM.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in rito abbreviato il 18 febbraio 2022 il GUP del Tribunale di Catanzaro ha così deciso in riferimento alle imputazioni contestate agli odierni ricorrenti: 1) AM US, affermata la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A), come contestato. Pena pari ad anni 10 e mesi 8 di reclusione con la
Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
diminuente del rito.
2) De LE PA, affermata la responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo A), nonchè per il concorso nel reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo C), con riconoscimento della continuazione. Pena pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione con la diminuente del rito. 3) RA CR OM, affermata la responsabilità per il concorso nella intestazione fittizia di beni di cui al capo C). Pena pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione con la diminuente del rito. 4) RA CR TA, affermata la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A). Pena pari ad anni 10 e mesi 8 di reclusione con la diminuente del rito. 5) RA CR VA classe 1986, affermata la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al Capo A). Pena pari ad anni 10 e mesi 8 di reclusione con la diminuente del rito. 6) RA CR VA classe 19, affermata la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A) e per il concorso nel reato di intestazione fittizia di cui al capo C), con riconoscimento della continuazione. Pena pari ad anni 11 e mesi 4 di reclusione con la diminuente del rito. 7) RO EP, affermata la responsabilità, con ruolo direttivo, per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A) e per il concorso nel reato di intestazione fittizia di beni di cui al capo C). Pena pari ad anni 14 di reclusione con la diminuente del rito. 8) AN VA, affermata la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A) e per il reato in tema di armi di cui al capo N). Pena pari ad anni 11 e mesi 4 di reclusione con la diminuente del rito. 9) OZ OM, affermata la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A), nonchè per i capi C-H-I-L-M, con riconoscimento della continuazione.Pena pari ad anni 16 di reclusione con la diminuente del rito. 10) IR ON, affermata la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di cui al capo A). Pena pari ad anni 10 e mesi 8 di reclusione con la diminuente del rito.
2. Il procedimento, in estrema sintesi, ha avuto ad oggetto la cosca di 'ndrangheta "RA CR" di RO, ed in particolare la sua espansione in alcuni settori imprenditoriali, tra cui quello farmaceutico. Secondo i giudici del merito, i promotori ed autori dell'investimento economico sono stati OZ OM e RA CR VA cl. 19. Sono stati ricostruiti i rapporti di quest'ultimo con PA De LE, commercialista romano che, nel settore farmaceutico, aveva già curato l'avviamento di un progetto simile a Roma e che è figlio di un medico, anch'egli imputato (ma assolto) per concorso nell'intestazione fittizia di una società strumentale all'avvio dell'attività farmaceutica. Questa impresa criminale, seppur nata per iniziativa lecita, si sarebbe articolata intorno ad una struttura consortile (il Consorzio MAltalia) e ad una società di capitali collegata (la MAeko), di proprietà quasi esclusiva di soggetti riconducibili alla cosca RA CR. L'impresa, inizialmente orientata al profitto, sarebbe diventata sempre più una "impresa paravento", finalizzata a distribuire appalti a società collegate alla cosca o ad essa gradite, ed infine è stata condotta al fallimento. Per quanto attiene alla associazione di 'ndrangheta contestata nel capo A, si sottolinea che l'esistenza di tale cosca può considerarsi notoria in quanto già accertata in diversi provvedimenti giudiziari irrevocabili, versati in atti nel presente procedimento. Il riferimento è, anzitutto, al noto processo "Crimine" sulla struttura unitaria della 'ndrangheta, ma anche ai
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
processi scaturiti dalle operazioni "Scacco Matto", "RA Drago", "Edil Piovra", "RA Maestro", "Kyterion" ed al processo denominato "Aemilia". Altri processi, conclusi con sentenze che hanno riconosciuto l'esistenza della Cosca di RO, non ancora irrevocabili ai tempi del giudizio di primo grado sono quelli relativi alle operazioni "Borderland", "Pesci", "Six Town" e "Stige". Alle pagine 30 e ss. vengono citati i collaboratori di giustizia del noto processo "Crimine", ai quali vanno aggiunti quelli citati dall'Ufficio di Procura per corroborare la tesi accusatoria, ossia: OT US (convivente con RA CR NN, nipote del capo locale RA CR NI e figlia di RA CR AN, già condannato per il reato associativo); GI US (che ha avviato la collaborazione dopo la condanna emessa nel processo Aemilia); LE AN (affiliato alla cosca cutrese e anch'egli condannato nel processo Aemilia). Ulteriori elementi valorizzati dall'Ufficio di Procura a sostegno dell'ipotesi accusatoria di cui al capo A) sono stati tratti dalle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'abitazione di RA CR NI a far data dal 2012. L'esercizio dell'azione penale è del 2021. Tutti gli elementi citati hanno consentito di affermare l'esistenza di un'associazione mafiosa denominata Locale di RO, accertata già sul piano processuale dalla sentenza Kyterion a partire dal 10.03.2010. Inoltre, secondo il GUP ricorre l'aggravante dell'essere l'associazione armata (416bis, comma 4 cod. pen.) in relazione all'episodio specifico relativo a AN VA ed a RA CR VA cl. '86. Ricorre anche l'aggravante del reimpiego di capitali illeciti di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen.
3. Passando all'analisi della progettazione del Consorzio MAltalia, si deve premettere che quest'ultimo è nato da un'idea di NC NN AR, architetta di origine calabresi, ma residente a [...], poi diventata senatrice. Durante una vacanza estiva nel 2013 passata con il marito a Sellia Marina, i due hanno conosciuto OZ OM, con il quale hanno parlato del loro progetto per la creazione di un centro servizi (che avrebbe dovuto comprendere una RSA, un albergo, una sala congressi). OZ si è impegnato subito per introdurre la NC ed il marito alla "Calabria che conta", e, tramite RE ER (definito factotum della senatrice), è entrato in contatto con De LE PA e suo cugino SI FF. Questi ultimi quattro soggetti citati hanno mantenuto un ruolo fondamentale nell'attività che si sarebbe realizzata in virtù del progetto che stava nascendo, mentre la NC ed il marito decisero poi di abbandonare il progetto, dichiarandosi molto delusi dagli "amici calabresi". Poco dopo l'estate del 2013, OZ chiese aiuto all'assessore regionale NI OM, con il quale, insieme alla NC, discussero più volte telefonicamente anche in ordine alle elezioni comunali di Sellia Marina, oltre che del progetto succitato. Presto, però, la senatrice, originaria ideatrice del progetto - secondo la ricostruzione esposta in sentenza - venne tagliata fuori, e lo OZ fece entrare in scena i RA CR, i quali, dissimulandosi con le dovute accortezze, finanziarono il progetto e ne assunsero il governo (come emerge dalle captazioni di conversazioni più volte citate in sentenza). L'incrocio di diversi dati intercettivi ha dimostrato, in particolare, che OZ, mentre era impegnato ad aprire un canale sul fronte politico con NI per superare ostacoli nell'iter burocratico, teneva contatti con figure gravitanti nel contesto criminale. Infatti, dal 4.12.2013, si registra l'entrata in scena del "commercialista", ossia RA CR VA, nipote del boss di RO RA CR NI, esperto della famiglia per gli affari 3
Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
imprenditoriali. Da una conversazione (n. 28397) avvenuta tra OZ e RE ER si sarebbe ricavata una conferma in merito al fatto che il "commercialista" si sarebbe dovuto occupare degli aspetti contabili legati al progetto. Per tutto il mese di dicembre del 2013 sono state registrate conversazioni che hanno documentato il progredire ed il concretizzarsi del progetto. Il Consorzio MAitalia è stato costituito il 17.01.2014 con atto pubblico, avendo come fondatori il prof. De LE LE (padre di De LE PA) che agiva come Amministratore unico della "M.T.I. srl", e OZ OM. Il primo C.d.A. era composto da De LE LE, OZ AR SA (sorella di OM) e da SI FF (nipote di De LE LE e cugino di PA). In seguito, vengono citate conversazioni telefoniche ed incontri fisici tra OZ, RE, De LE PA, SI e NI. Contemporaneamente, sono state registrate conversazioni da cui è emerso come lo OZ stesse ampliando il progetto, estendendolo a soggetti della malavita locale, in particolare al clan dei SI, al quale era preposto tale LE RO (detto Pierino), conosciuto anche da RE. Le mire della cosca RA CR sul progetto legato al consorzio iniziarono a manifestarsi nei mesi successivi, ed in particolare nel summit di 'ndrangheta del 7 giugno 2014 presso la tavernetta del boss RA CR NI, all'epoca detenuto. A tale incontro, secondo la lettura data in sentenza dal GUP, erano presenti: BR NI (genero di RA CR NI e già condannato per la partecipazione alla cosca con sentenza del 4.11.2016), RA CR VA del 19, RO EP (moglie di RA CR NI) e RO AN. Sono intervenuti nella riunione altresì IR ON e OZ OM. Nel corso della conversazione è stato spesso citato "Zio MI", ossia l'avvocato RA CR OM (fratello di NI), al quale sarebbe stato affidato il ruolo di "catalizzatore del clan" nella operazione economica in esame. Al centro del dialogo v'era proprio il progetto relativo al consorzio per la distribuzione dei farmaci nel catanzarese. In sostanza, RA CR VA, con l'aiuto di IR, ha presentato l'iniziativa del Consorzio alla famiglia, definendolo ancora in fase embrionale e specificando che per l'apertura mancavano le relative autorizzazioni e licenze. Lo stesso, dialogando con BR NI, ha specificato anche che il Consorzio non avrebbe dovuto avere problemi di natura criminale perché sarebbe dovuto risultare "una cosa il più pulita possibile". Rilevante è stato ritenuto il ruolo di IR, considerato il consulente commerciale più affidabile dei RA CR, partecipe attivo dell'organizzazione di 'ndrangheta ed a disposizione del capo clan NI o di coloro che lo rappresentavano durante i suoi periodi di detenzione. Al commercialista è stato affidato il compito di analizzare il progetto economico dal punto di vista contabile per poi illustrarlo dettagliatamente ai vertici del clan. Attività che ha svolto, ritenendo il progetto un ottimo investimento, descrivendo i vantaggi economici al clan ed invitando tutti alla riservatezza. Ha informato i partecipanti della necessità di ottenere alcune autorizzazioni regionali e di consorziare delle farmacie con il compito di comprare per loro conto dei medicinali che poi avrebbero dovuto essere venduti a terzi. Ha rappresentato anche la necessità di individuare dei soggetti "puliti", dei professionisti in grado di rappresentare il clan. Tale rappresentante è stato individuato nella figura di "zio MI", ossia l'avvocato RA CR OM, che avrebbe avuto il compito anche di individuare titolari di farmacie compiacenti, attività che avrebbe potuto svolgere facilmente data la sua buona rete di amicizie con personaggi altolocati, medici e farmacisti. IR ha anche elencato le figure fondamentali del progetto, da lui individuate ne: il
Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
commercialista De LE PA (che stava lavorando in Farvima, un consorzio farmaceutico partenopeo); OZ OM e sua sorella AR SA (nominata Direttrice tecnica del Consorzio in quanto laureata in farmacia a Catanzaro); l'assessore, ossia NI OM (assolto già in primo grado). Prima di passare la parola a RA CR VA, ha proposto ai vertici del clan di partecipare all'affare in prima persona tramite un investimento, definendo il consorzio farmaceutico un "giocattolo" che avrebbe potuto portare un cospicuo reddito "pulito" con cadenza mensile. RA CR VA, che aveva il compito di precisare la suddivisione delle quote, ha rimarcato i possibili benefici economici dell'investimento, ritenendo che l'affare avrebbe generato un giro di un centinaio di milioni di euro l'anno. In seguito, è intervenuto BR NI che, mostrando particolare interesse per l'affare, ha vantato ai presenti stretti rapporti di amicizia con alcuni titolari di farmacie. RA CR VA, ripresa la parola, ha riferito della presenza nel Consorzio di quattro farmacie, individuate grazie a NI OM, ed ha sottolineato l'importanza di arrivare almeno ad una decina. A tal punto, BR NI è intervenuto per dire di avere la disponibilità di un numero idoneo di farmacie compiacenti. Quest'ultimo ha insistito più volte sulla necessità di verificare l'affidabilità degli amici romani", ed ha chiesto a RA CR VA se fossero stati fatti i dovuti accertamenti sulla loro personalità e se questi fossero a conoscenza che dietro l'affare c'erano in realtà gli interessi della famiglia RA CR. VA, a quel punto, fu costretto ad ammettere che tali soggetti sapevano chi si celasse in maniera occulta dietro il progetto, ma che non era mai stato fatto il "suo nome, ossia di RA CR NI, escludendo di fatto il rischio di un ennesimo mandato di cattura a suo carico. La figura ritenuta idonea ad interfacciarsi con i romani è stata individuata nello stesso VA, il quale però non si sarebbe dovuto recare fisicamente presso il capannone di San Floro, essendo stata demandata allo "zio MI la gestione degli introiti mensili. Dalle conversazioni-secondo il GUP - è parsa evidente la necessità di evitare di esporre a qualsiasi rischio RA CR NI e della volontà - al tempo stesso - di avviare il progetto economico introdotto dallo OZ. L'obiettivo di VA era di far sapere nell'ambiente che dietro l'affare vi fosse la famiglia RA CR, ma anche che la figura di contatto tra i due "mondi" sarebbe stato un professionista incensurato, ossia l'avvocato OM. Quest'ultimo avrebbe dovuto avere il compito di esigere il pagamento dei guadagni, anche mediante false fatturazioni da emettere nei confronti della società per inesistenti operazioni di consulenza. In seguito, RA CR VA ha illustrato come sarebbero dovuti avvenire gli scambi commerciali, inerenti i medicinali, tra il Consorzio e le singole farmacie, specificando che avrebbero potuto vendere anche all'estero, in particolar modo i prodotti per le terapie oncologiche, dal costo molto elevato e spesso coperti a livello di spesa dal Servizio Sanitario Nazionale. Prodotti, quest'ultimi, che loro avrebbero potuto ottenere ad una modica somma di denaro, tramite un sistema illegale di acquisto che avrebbe previsto il coinvolgimento di apparati sanitari statali. IR ON, a quel punto, ha spiegato che quasi la totalità delle farmacie italiane versavano in uno stato di bisogno, essendo indebitate con i fornitori. Ha illustrato allora il piano di individuare delle farmacie in difficoltà, per poi suggerire a queste di dichiarare il fallimento, che in una fase successiva sarebbe stato acquisito da soggetti compiacenti. Tramite la fitta rete di conoscenze tessuta dagli amici romani, avrebbero potuto trattare con i fornitori, per convincerli a ricevere una minima parte del debito, con successiva estinzione futura di quanto originariamente vantato nei confronti dell'esercizio commerciale.
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
A seguito dell'ennesima dimostrazione di diffidenza di BR NI nei confronti di questi "romani", RA CR VA ha chiarito che tali soggetti non avrebbero potuto sottrarre alcuna somma di denaro, data la cointestazione del conto corrente a tre persone, tutte con poteri di firma e quindi di controllo, e che i titolari del conto corrente sarebbero stati OZ OM e sua sorella AR SA. Specificò, inoltre, di avere già investito insieme a "questo di Roma" delle somme di denaro nel Consorzio. Tra i partecipanti si è discusso, inoltre, in merito al fatto che, dal guadagno complessivo, avrebbe dovuto essere detratta una percentuale fissa per remunerare l'impegno ed il lavoro che avrebbe svolto RA CR OM.
4. Le ulteriori emergenze investigative.
II GUP, in via generale, premette che è stato assolutamente positivo il vaglio di attendibilità di tutti i dichiaranti, data l'assenza di specifici e concreti elementi di dubbio sulle "chiamate" in sé, considerata anche l'assenza di motivi di pregresso rancore verso gli indagati attinti dalle varie dichiarazioni etero-accusatorie. Le dichiarazioni sono logiche e precise, coerenti sia se prese singolarmente, sia in rapporto a quelle di altri collaboratori. Si sono tutti autoaccusati di gravi reati, ed hanno confessato la partecipazione o la vicinanza con sodalizi criminali di stampo mafioso. Si deve ritenere che i collaboratori, data tale comprovata contiguità con la cosca, fossero a conoscenza delle modalità di attuazione dei vari fatti delittuosi, nonché delle strategie e finalità ad essi sottese, oltre che delle dinamiche e delle vicissitudini interne ed esterne al gruppo stesso. Inoltre, le dichiarazioni dei collaboranti si riferiscono a fatti appresi direttamente o de relato, ciascuno da fonti autonome, e risultano essere dotati di specifici riscontri. Le dichiarazioni di OT US in ordine all'occultamento di armi all'interno della ruspa marca "Fiat" moLO "55", rinvenute il 12.06.2017 presso l'azienda di GG US.OT ha dichiarato che tra novembre e dicembre 2014 GG US (detentore delle armi all'atto del loro rinvenimento e definito da anni vicino ai DI CR, in quanto "occhi e orecchie di RA CR ER) ha trasportato la Fiat 55 presso il piazzale pertinente l'abitazione di RA CR AN, suocero del collaboratore. Il mezzo era di proprietà della famiglia ER e dalla stessa fu acquistato, nonostante la contraria volontà di ER OM, grazie all'intervento di RA CR ST. Condotto il mezzo nel capannone di proprietà di RA CR AN, che era pienamente consapevole dell'uso che LO stesso sarebbe stato fatto, il fratello ST e BR NI, genero di RA CR NI, si sono adoperati per circa un mese per rimuoverne dall'interno gli ingranaggi e per occultarvi le armi, che sono state recuperate da un tubo in precedenza sotterrato in un terreno adiacente. Le armi sono state nascoste materialmente da RA CR ST, AN VA, IP AN e GG US. Il mezzo è poi stato spostato da GG US in una località ignota al collaboratore. In data 03.10.2017, OT US ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla vicenda delle armi ed all'individuazione di tutti i soggetti che ne avevano il possesso. Ha specificato che le armi rinvenute erano da ritenersi parte dell'arsenale a disposizione della locale di RO, che possedeva anche ulteriori Kalashnikov in un luogo a lui ignoto. Ha fornito poi indicazioni sul coinvolgimento nella vicenda di RU AN, anche lui definito presente quando il mezzo contenente le armi è stato spostato. La famiglia RU sarebbe molto vicina a quella RA CR, e lo stesso AN avrebbe dato in passato un contributo alle attività criminose della locale di RO, mettendo a disposizione il proprio garage per alcune riunioni alle quali lo stesso avrebbe presenziato.
5. Quanto alle singole posizioni il GUP rileva quanto segue.
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
5.1 RA CR VA classe 19 ha svolto attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza del sodalizio. Ha proposto al clan ed ha gestito l'affare relativo al consorzio farmaceutico, per come si evince da più fonti di prova, ossia il succitato summit del 7 giugno 2014 ed una serie di conversazioni intercettate. Viene poi citata una riunione che si è tenuta il 28.3.2015 in Sellia Marina tra OZ OM, RI IO, RO AN e RA CR VA, riunione che si è svolta con modalità atte ad eludere l'attività tecnica disposta sull'autovettura di OZ e ritenuto un incontro nel quale dovevano essere riferiti argomenti importanti per l'associazione mafiosa;
dunque, un vero e proprio *summit di 'ndrangheta". Tale ultima considerazione sarebbe confermata da un'intimidazione subita nei giorni immediatamente successivi all'incontro da De LE, il quale aveva un debito verso OZ OM. In seguito, si evidenzia come il compendio probatorio ha dimostrato che RA CR VA avesse assunto un ruolo di direzione anche nella conduzione dell'impresa MAeko, costola nascente dal Consorzio MA IA, con la finalità di aprire una catena di parafarmacie con tale marchio. Vengono citate, a riprova, alcune intercettazioni, nelle quali si discuteva dell'apertura di alcuni punti vendita delle parafarmacie MAeko, e dalle quali è emerso che OZ, con una impresa creata insieme a CR AN, avrebbe dovuto fornire la manodopera, mentre RO AN, con la supervisione di RA CR VA, avrebbe fornito il materiale, i mobili ed il resto. In seguito, VA avrebbe estromesso l'impresa di OZ e CR, in tal modo evitando ulteriori contrasti con De LE, divenuto ancora più vicino alla famiglia RA CR per via del suo recente comparaggio. Ulteriori conversazioni evidenziano ulteriormente il consolidarsi dell'assoluto controllo dell'impresa da parte del RA CR VA a scapito degli altri soci. VA si sarebbe occupato personalmente anche del ritiro dei materiali, e dalla primavera del 2016 sono registrate conversazioni che dimostrano il persistente attivismo di costui e di De LE PA. Dalle investigazioni è emersa una forte e veloce espansione delle parafarmacie a marchio MAeko, sia in diverse province della Calabria che in altre regioni, diffusione però senza alcuna reale pianificazione, tanto che nel giugno 2017 il CdA dell'azienda ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione, che ha portato alla dichiarazione di fallimento del 21.2.2018. D'altronde, il progetto della famiglia RA CR - si afferma - era quello di riciclare denaro, raccogliere gli immediati proventi dell'attività e poi abbandonare quello che loro stessi avevano definito il giocattolo". L'impresa non era orientata al conseguimento di utili derivanti dalle vendite dei prodotti, ma solamente a conferire appalti alle imprese collegate con i RA CR e sfruttare il più possibile ogni occasione favorevole di guadagno. Inoltre, sempre in merito alla posizione di RA CR VA, il GUP osserva che egli, pur essendo apparentemente un falegname di Brescello, ha trattato affari milionari con un soggetto svizzero, con riferimento ad un progetto di costruzione di villette a schiera in territorio elvetico, e che è stato attivo anche nel settore della ristorazione. Vengono valorizzate anche alcune conversazioni che segnalano i rapporti del predetto con professionisti del settore bancario. Dunque, con riferimento al reato associativo la condotta di RA CR VA viene riqualificata in termini di partecipazione, rispetto alla contestazione del ruolo direttivo.
5.2 Quanto a IR ON il GUP osserva che costui si è messo a disposizione dell'associazione come un vero e proprio "consigliori". A riprova di ciò si pone l'intensità, la
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
qualità e la frequenza dei rapporti con esponenti apicali della consorteria, con particolare riferimento ad assidui contatti con RA CR VA, come emerge anche da numerose conversazioni intercettate, che denotano una profonda e stabile cointeressenza. L'analisi della sua posizione parte dalla partecipazione al summit del 7 giugno 2014, che si è tenuto presso il centro strategico della famiglia RA CR, ove si discutono le principali questioni ed affari. In quella sede, il IR non è si è limitato a presenziare, ma ha avuto un ruolo centrale nell'illustrazione del business criminale, ed ha mostrato di avere voce in capitolo al pari di RA CR VA. Successivamente ha seguito tutta la fase relativa alla gestione della contabilità e della fatturazione di alcuni lavori edili, interessandosi anche alla scelta dei fornitori ed ottenendo assicurazioni che fossero imprese "gradite". Altra prova del suo ruolo di partecipe emerge dal fatto che IR ha lavorato per conto del Consorzio MA IA e MAeko, per quasi due anni, senza chiedere in cambio il pagamento di cospicue spese per prestazioni professionali, con un impegno così intenso da escludere ogni giustificazione di gratuità della prestazione se non all'interno di uno rapporto di stretto legame di interessi personali, quale è quello che connota la partecipazione ad un'associazione di 'ndrangheta. Sempre nel corso del citato summit, il IR, rivolgendosi ad BR, gli ha precisato di avere avuto un mandato fiduciario dal suocero RA CR NI. Dunque, la condotta è considerata quella tipica del partecipe, che condivide pienamente con gli altri sodali il programma associativo.
5.3 La condotta di De LE PA, inizialmente imputata a titolo di partecipazione alla cosca di RO, viene riqualificata nei termini di concorso esterno in associazione mafiosa. II commercialista romano viene introdotto nell'affare "MAci" sin dai suoi albori, quando IR ON traccia il suo profilo nel più volte citato summit del 7 giugno 2014, evidenziandone il ruolo fondamentale perché già addentro al settore;
difatti, il De LE stava già lavorando in Farvima, un consorzio farmaceutico partenopeo. In sentenza il GUP analizza numerose conversazioni ed sms intercettati, con cui vengono ricostruiti i rapporti tra De LE PA, RA CR OM e RA CR VA. I primi due, all'inizio, si sono mossi all'unisono, incontrando diversi farmacisti con l'obiettivo di farli aderire al Consorzio. De LE, oltre a curare gli aspetti tecnici, interfacciandosi costantemente con "zio MI", ha diviso la gestione del Consorzio con RA CR VA. Secondo il GUP il De LE, insieme al IR, altro non era che una longa manus di RA CR VA, ed è stato persino nominato padrino del figlio di quest'ultimo. Sono provate le costanti attività del predetto, nella partecipazione a tutte le iniziative finalizzate all'avvio dell'attività del consorzio per la distribuzione dei farmaci, essendo pienamente cosciente della riconducibilità di tale impresa alla famiglia RA CR. II GUP si sofferma sui momentanei contrasti tra il De LE e lo OZ, che hanno portato persino ad un evento intimidatorio ai danni del primo, ma che vedranno prevalere proprio il commercialista, grazie al rapporto personale instaurato con RA CR VA. De LE, inoltre, è stato la mente della successiva iniziativa "MAeko", della quale si è occupato a partire dalle formalità necessarie alla costituzione della società. Gli atti hanno dimostrato che il predetto era consapevole che, sin dalla costituzione della MAeko, la maggioranza della proprietà era effettivamente riconducibile alla cosca RA CR. Le investigazioni, si afferma in sentenza, hanno dimostrato anche la sua consapevolezza che la cosca avrebbe fatto confluire nella società propri investimenti, e che, tramite RA CR VA e RA CR OM, ne ha esercitata la sostanziale direzione, nonostante nessuno degli esponenti della famiglia criminale fosse formalmente partecipe della
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO
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Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
compagine societaria.
Lo stesso VA non ha avuto alcuna carica sociale, ma ha esercitato il suo potere gestionale per mezzo di altri soggetti, in primis il De LE. Costui ha consapevolmente messo a disposizione dei DI CR di RO le proprie competenze tecniche e la sua pregressa esperienza nell'ambito farmaceutico, intravvedendo un affare importante (ed investendo anche somme personali). Pur estraneo allo stabile vincolo associativo, il De LE avrebbe fornito un contributo orientato alla conservazione o, meglio, al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, così contribuendo alla positiva realizzazione del suo programma criminoso.
5.4 Quanto alle posizioni di RO EP e RA CR TA, in riferimento al capo a), viene riconosciuta la sussistenza del vincolo associativo, nei termini che seguono. Secondo il GUP, durante la riunione del 7 giugno 2014 presso la Tavernetta, RO EP (detta "AR"), moglie del boss RA CR NI, ha manifestato un ruolo decisionale nell'importante determinazione di investire del denaro. Ciò emerge non solo dalla scelta del luogo dell'incontro, ma dal fatto che era necessario che la donna esprimesse il suo beneplacito e che conoscesse tutti gli aspetti dell'affare e di come sarebbe stato gestito. D'altronde, è emerso come lo stesso RA CR VA il 7 giugno era andato a richiedere la sua approvazione ed il suo apporto per il progetto. Vengono riportate poi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, LE AN e OT US. Quanto al primo, lo stesso ha affermato che, quando non c'era NI RA CR, doveva rivolgersi alla moglie di costui (la RO), e che proprio quest'ultima aveva un ruolo di direzione e raccordo quando il marito era in stato di detenzione, per il quale faceva anche da portavoce e passava le novità dal carcere agli associati all'esterno. Analogo ruolo avrebbero avuto NA FI e RA CR TA. Dello stesso tenore le dichiarazioni di OT US, il quale, in più interrogatori, ha riferito che: a) RA CR TA e RO EP, rispettivamente figlia e moglie di NI, avevano ruolo deliberativo circa dei lavori da svolgersi nel territorio di RO;
b) sempre le stesse donne erano in grado di veicolare dal carcere informazioni, notizie e disposizioni del boss, essendo le stesse perfettamente al corrente dell'andamento degli affari poco puliti della consorteria;
c) la riscossione delle mazzette, in assenza di NI, veniva gestita dalla moglie RO EP, dalla figlia TA o dal genero BR NI. Altro elemento a carico si ricava - secondo il GUP - da una trascrizione di un colloquio in carcere, nel quale RA CR VA e SI AR hanno riferito al detenuto RA CR AN che, in data 12 giugno 2017, mentre era ancora in corso la perquisizione a casa di AN e si era appena appreso dell'avvenuto ritrovamento delle armi presso l'azienda agricola dei GG, prima RA CR TA, insieme alla madre RO, poi NA FI, si erano avvicinate a SI AR e RA CR VA affinché quest'ultimo si prendesse la responsabilità delle armi rinvenute, sia per tutelare i GG che si erano prestati all'occultamento delle armi, sia per tutelare AN VA AN (genero di NA) che si era adoperato per nascondere le armi dai GG. Ulteriore elemento indiziante a carico di EP ed TA è costituito da un'intercettazione ambientale all'interno della Tavernetta, nel corso della quale le due donne discutevano con BR NI, marito di TA, in merito alla spartizione di una tangente. Vengono poi ricordate ulteriori conversazioni intercettate. Dunque, il GUP ritiene provato oltre ogni ragionevole dubbio che sussiste il fatto contestato al capo A) per le posizioni di RO EP e di RA CR TA.
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
5.5 In riferimento a AN AN VA si afferma, in sintesi, che costui ha contribuito al mantenimento in vita dell'associazione, condividendone gli scopi, ricevendo "ambasciate dal carcere dagli esponenti apicali della consorteria, al fine di compiere disposizioni vitali per l'attività dell'associazione mafiosa. Si ritiene sussistente il ruolo di mero partecipe. Gli è anche addebitata la condotta di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pluralità di armi clandestine oltre che di ricettazione delle stesse (Capo N). L'imputato ha uno stretto legame familiare con esponenti apicali della cosca RA CR, in quanto è genero di RA CR ST (marito di NA FI) per averne sposato la figlia RA CR SA. Per quanto attiene al capo N, AN VA avrebbe portato sul terreno dei GG il Fiat 55 ripieno di armi, di cui si è già parlato, che è stato rinvenuto grazie alle indicazioni date alla polizia giudiziaria dal collaboratore OT US. Da alcune conversazioni intercettate è emerso come i GG fossero arrabbiati perché il AN non aveva dichiarato di essere il reale proprietario delle armi rinvenute sul loro terreno. Gli stessi, avrebbero accettato di detenere il cingolato senza sapere con certezza cosa vi fosse dentro. Dal già citato colloquio intercettato tra RA CR VA, SI AR ed il detenuto RA CR AN, è emerso come RA CR TA, RO EP e NA FI abbiano tentato (senza successo) di convincere VA a prendersi la responsabilità della detenzione delle armi perché c'era bisogno di tutelare i GG, che si erano prestati all'occultamento delle armi, e AN VA, che si era adoperato per nasconderle.Tali armi appartenevano alla famiglia criminale dei RA CR, per come confermato dalle dichiarazioni di OT.
5.6 RA CR VA, classe 1986. Tramite una serie di conversazioni e colloqui intercettati, oltre alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia US OT (cognato dell'imputato ed unico dipendente della sua ditta individuale), si è ricostruito il ruolo svolto dal predetto all'interno della famiglia criminale. Lo stesso era al corrente di tutte le principali vicende strategiche della famiglia mafiosa (armi occultate presso altri, difesa dai pericoli provenienti dalle delazione di ex sodali-affini, funzione di finanziamento della impresa esercitata, partecipazioni non meramente silenti alle riunioni con altre famiglie mafiose operanti nei territori limitrofi); si adoperava, in un settore imprenditoriale oggetto di "tutela familiare", al fine di rimpinguare la cassa comune, cui finanziariamente contribuiva anche grazie agli illeciti di natura tributaria commessi. Dalla lettura degli elementi a carico è emersa - secondo il GUP - una figura "attiva", che prende parte alle dinamiche interne del sodalizio mafioso a base familiare, con il ruolo di mediatore di controversie interne ed esterne. È ritenuto un soggetto che ha messo la sua giovane vita di soggetto fidelizzato e di imprenditore boschivo a disposizione della sodalità mafiosa a base familiare. Con la sua partecipazione ha accresciuto, consapevolmente e volontariamente, il sodalizio di risorse umane e materiali. Dal sodalizio ha altresì ricevuto approvazione e tutela. In seguito, vengono analizzate e smentite le argomentazioni difensive volte a ridimensionare il ruolo svolto dall'imputato che, secondo il Giudice, sebbene possano apparire suggestive, in realtà non persuadono affatto. Per tali motivi, il predetto è stato condannato per il capo di imputazione A), a titolo di partecipazione in associazione di stampo mafioso.
5.7. US AM. Premesse delle considerazioni in ordine ai rapporti tra associazioni mafiose ed attività d'impresa, viene analizzata la posizione di AM US, al quale è addebitata la condotta di partecipazione alle attività della consorteria
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
mafiosa RA CR di RO, con il compito di accaparrarsi lavori grazie all'intervento dei componenti apicali del sodalizio, occupandosi per conto della cosca anche del commercio del "cippato", determinando i prezzi di acquisto e di vendita e sfruttando il sistema illecito della false fatturazioni per conseguire ancora più ingenti profitti da destinare alla "bacinella" della consorteria mafiosa. Gli elementi a carico sono rappresentanti dalle dichiarazioni di due collaboratori, GI US e OT US, oltre che da diverse conversazioni intercettate. È un soggetto che ha la piena fiducia del boss RA CR NI, essendo suo nipote, per la gestione del denaro della propria figlia, ed ha commesso un furto di tralicci, per come emerso nel corso di una conversazione captata nella tavernetta del RA CR. Emerge la figura di un imprenditore che esercita la sua attività in un contesto socio-economico fortemente permeato di una subcultura mafiosa, quindi di tratti illegali. Le dichiarazioni dei due collaboranti citati, precise e collimanti, scaturenti da fonti autonome, dimostrano come l'attività dell'imputato, precipuamente nel settore del cippato, fosse gestita nell'interesse della cosca che, per la sua mediazione, aveva assicurato al AM un ruolo dominante in quel settore, a discapito di altre imprese. Le propalazioni in esame confermano l'inserimento dell'imputato in specifici settori imprenditoriali nei quali si erano manifestati gli interessi della cosca. Il Ciampȧ agiva alimentando un sistema di imposizione dei lavori a vantaggio di imprese accreditate dalle cosche nel rispetto di equilibri mafiosi locali, contribuendo in tal modo a far fuoriuscire denaro da destinare alla "bacinella" della cosca. Va anche evidenziando che, per come emerso dalle citate dichiarazioni, è emerso che era il AM a prendere iniziative ed a coinvolgere la famiglia RA CR per prendere l'appalto dei lavori e per la gestione degli stessi, non emergendo affatto, nelle dinamiche descritte, la figura di un imprenditore vittima né veramente colluso. Peraltro, le popolazioni dei collaboranti hanno trovato riscontro anche nelle risultanze intercettive.
6. Il reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo C) è stato ritenuto sussistente nei confronti di RO EP, RA CR VA, De LE PA, De LE LE, OZ OM, RA CR OM. Tali imputati avrebbero favorito gli investimenti della cosca nel Consorzio MA IA, nella F.I. Consultants Srl e nella MAeko Srl, finalizzati allo svolgimento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, con la mediazione di De LE PA nonché con l'intervento di OZ, entrambi componenti del sodalizio. Le prove della commissione di tale delitto si ricavano anzitutto dal più volte citato summit tenutosi nella tavernetta della abitazione di RA CR NI nel quale RA CR VA e OZ OM hanno presentato l'operazione economica alla famiglia criminale, quando avevano già ricevuto il patrocinio di NI BR. In quel contesto è stata individuata la figura dell'Avv. RA CR OM (che già era a conoscenza dell'affare) quale volto pulito della famiglia, il cui effettivo coinvolgimento sarebbe dovuto restare "coperto" dalla presenza formale di soggetti incensurati. Dai dialoghi è emersa -secondo il GUP- l'intenzione, da parte di RO EP, RA CR VA, IR RO, OZ OM di attribuire fittiziamente ai formali intestatari delle quote i capitali da far rifluire nel consorzio farmaceutico e nella correlata società, al fine di favorire il delitto di reimpiego di proventi illeciti. Si voleva, altresì, evitare che potessero sorgere problemi a carico di NI BR e di DI CR NI, al quale ultimo, peraltro, una volta uscito dal carcere, si sarebbe dovuto dar conto delle attività realizzate. Sempre in quella sede è stato spiegato il meccanismo architettato per assicurare che il denaro investito nell'affare sarebbe sempre stato sotto il diretto controllo della cosca
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
(tramite un sistema di firme congiunte) e si è specificato che RA CR VA e IR avevano già investito dei soldi nell'affare, e che anche NI BR si sarebbe presto determinato a farlo. Dunque, in quella riunione presieduta dalla RO EP, VA RA CR ha incentivato la famiglia ad investire dei soldi nell'affare, ed ha spiegato il sistema per spartire i profitti, chiedendo conferme allo OZ. Quanto alla posizione del De LE, la difesa deduce che l'imputato ha investito dei capitali propri e che non era consapevole dell'interesse della cosca. Secondo il GUP, per orientamento di questa Corte, il reato di cui all'art. 512bis cod. pen.è integrato anche quando il soggetto rimane titolare effettivo per una frazione della partecipazione, ma è al contempo soggetto interposto per altra frazione di essa. Inoltre, da varie conservazioni è ben emersa la consapevolezza del predetto di chi vi fosse dietro l'affare, oltre al suo intento di non far trasparire proprio tale coinvolgimento. È ritenuto evidente, altresì, che l'attribuzione fittizia è avvenuta anche al fine di eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniale potenzialmente applicabili non solo a RA CR NI e BR NI (già condannati per reato associativo di stampo mafioso), ma anche a RA CR VA, RO EP, RA CR OM (già indagati per il medesimo reato). Anche con riferimento anche alla posizione di RA CR OM si afferma che risulta provata la condotta ascritta, ossia il concorso eventuale nel delitto (che ricorre quando non si è titolari delle quote sociali, ma ci si adopera in qualsiasi modo per favorire la realizzazione della condotta elusiva), dato che, con la sua attività e grazie al suo intervento qualificato, ha concorso nella condotta traslativa ed assicurato il controllo e la gestione dei beni in capo ai familiari coinvolti negli investimenti. Il suo ruolo è stato essenziale sin dal momento iniziale per dissipare i dubbi sul coinvolgimento di altri membri della famiglia, data la sua professione. Sussiste altresì l'aggravante del finalismo mafioso contestata, in quanto le operazioni di trasferimento fraudolenti di valori sono state funzionali al rafforzamento della
cosca.
Quanto a RO EP, è emerso che la stessa, nella riunione tenutasi al suo cospetto nella già citata tavernetta, ha dato il beneplacito all'intera operazione. Il marito RA CR NI era all'epoca detenuto, e lei ne faceva le veci: in quel periodo a lei occorreva rivolgersi per ogni questione di rilievo della consorteria. Ha investito dei capitali nell'affare delle farmacie e si è raccomandata di non far trasparire il coinvolgimento del nucleo familiare DI CR, per evitare ulteriori mandati di cattura a carico del marito. RA CR VA ha investito capitali propri, dissimulandoli, ed ha invitato gli altri membri della famiglia a fare altrettanto. È colui che ha individuato i soci formalmente intestatari che non avrebbero destato sospetto, tra i quali vi era anche OZ OM, che ha formalmente investito una quota parte dei propri soldi e si è consapevolmente messo a disposizione dei DI CR per dissimulare la loro presenza.
7. La posizione di OZ OM anche in riferimento al reato associativo. Date le emergenze investigative già riportate, si può affermare, secondo il GUP, che l'ingerenza della cosca nell'affare legato al Consorzio trae origine proprio dall'intervento LO OZ, il quale, dopo aver recepito l'idea dalla senatrice NC, ha agito parallelamente su due distinti fronti: il primo, politico, sfruttando gli agganci con l'assessore NI;
il secondo, criminale, facendo veicolare il progetto verso la famiglia RA CR, prima coinvolgendo salvatore, in seguito partecipando al summit nella tavernetta il 7 giugno
2014.
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Affrontate primariamente alcune questioni preliminari di carattere processuale, il GUP pone l'attenzione sulla partecipazione LO OZ alla riunione citata, durante la quale sono state poste le premesse per la futura gestione delle attività del consorzio farmaceutico sotto il controllo della cosca. Proprio tale partecipazione, durante la quale peraltro lo SC, dietro le sollecitazioni di VA RA CR, ha interloquito con gli esponenti apicali della cosca, unitamente alle conclamate relazioni criminali con il LE (a capo dell'articolazione catanzarese della cosca di RO) e con gli altri esponenti della frangia dei SI (RI, Liritano e Sabato), permettono di ritenere provata la sua intraneità 'ndranghetista. È da respingere la tesi difensiva secondo la quale l'imputato abbia partecipato alla riunione solamente per svolgere un lavoro in qualità di antennista. Non ci sono dubbi in merito al fatto che OZ sapesse perfettamente quale fosse il contesto in cui si svolgeva la riunione, considerato che era a conoscenza della parentela di RA CR VA con NI RA CR. OZ si è messo a disposizione della cosca per la realizzazione del progetto finanziario di cui sopra. Il suo contributo non si è limitato alla sola attività preparatoria nell'ambito del Consorzio, ma anche nel successivo affare legato alla costituzione della società MAeko. Figura tra i soci nell'atto di costituzione della società M.T.I. srl, costituzione preceduta da contatti tra De LE PA e OZ, dai quali emerge il forte attivismo dell'imputato per la realizzazione del progetto. Per quanto attiene alla condotta di cui al Capo A), si precisa che i rapporti tra lo OZ e i RA CR si spiegano in ragione dell'inserimento del ricorrente nel particolare ambiente criminale catanzarese, contraddistinto da equilibri mafiosi raggiunti nel tempo sul territorio. L'operazione "Kyterion" ha dimostrato l'esistenza di un legame tra il predetto ed i SI (ancor più evidente dalle estorsioni aggravate dal metodo mafioso imputate in questo procedimento a OZ), che consente di stabilire un collegamento univoco dell'imputato con la cosca di RO. Da alcune intercettazioni si evince l'inserimento in dinamiche mafiose nonché la conoscenza da parte del predetto di episodi ed equilibri mafiosi che può aver appreso solo da una prospettiva ravvicinata. Ulteriori risultanze delle indagini (come quelle derivanti da un servizio di sorveglianza di tipo elettronico) dimostrano i legami tra OZ e LE RO, boss del gruppo Gaglianese, rapporti che non possono inquadrarsi in una cornice avulsa dall'ambiente criminale mafioso. Tutti gli elementi posti a fondamento della contestazione associativa sono parsi al Giudice resistenti alle letture alternative sostenute dalla difesa, risultando secondarie all'esito di una valutazione unitaria delle risultanze investigative l'assenza di una formale affiliazione di OZ al clan e la mancanza di chiamate da parte di collaboratori di giustizia. Quanto ai capi Led M), reati in concorso di detenzione e porto di arma clandestina e di ricettazione, secondo il GUP, sostrato probatorio è rappresentato da una prova diretta, quella intercettiva, in cui OZ e RI IO (per cui si è proceduto separatamente, a seguito di arresto in flagranza) disquisiscono chiaramente delle caratteristiche dell'arma che hanno in mano in quel frangente. Dalla conversazione intercettata si intuisce che i due erano intenti ad organizzare un'azione violenta che prevedeva l'utilizzo di un'arma da fuoco. La qualificazione della sua clandestinità si evince dagli esiti dell'attività di polizia giudiziaria posta in essere nell'immediatezza del fatto, quando è stato tratto in arresto RI. Una captazione successiva a tale controllo, tra i medesimi soggetti citati, ha confermato l'intenzione dei due di compiere un'azione violenta con l'uso dell'arma. La prova del delitto di cui al capo L comporta che deve ritenersi sussistete il delitto di ricettazione di cui al successivo capo M. Inoltre, ricorre l'aggravante della finalità
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agevolatrice del sodalizio mafioso perché, a prescindere da quale fosse il progetto di utilizzo dell'arma (regolamento di conti o atti preparatori di una vicenda estorsiva) i fatti vanno contestualizzati nel peculiare contesto criminale catanzarese in quanto riconducibili a due soggetti gravitanti nell'articolazione mafiosa, a cui può ritenersi riconducibile l'attività programmata. Da alcune conversazioni ambientali si ritiene, inoltre, provata la commissione del reato di cui al capo H) da parte tutti gli imputati, ivi compreso OZ OM, «quanto meno a titolo di concorso morale». In particolare, esecutori materiali della condotta sono ritenuti gli altri tre soggetti, mentre lo OZ ha partecipato esclusivamente all'attività di riempimento delle bottiglie con il carburante, per poi scendere dalla macchina di RI IO prima dell'arrivo sul luogo del delitto. In seguito, sono esaminati alcuni passi delle conversazioni intercettate, che hanno consentito al Giudice di ritenere non condivisibili tutte le tesi difensive nella parte in cui hanno proposto di escludere o di non considerare provata la consapevolezza, da parte dei soggetti agenti, dell'azione intimidatoria che si stava per compiere.
8. La decisione di secondo grado è stata emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14 novembre 2023. La decisione di primo grado è stata parzialmente riformata. In riferimento alle posizioni degli attuali ricorrenti: previa riqualificazione dei fatti di cui al capo A) in concorso esterno, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, è stata rideterminata la pena inflitta a CI PP (anni otto di reclusione); riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti è stata rideterminata la pena inflitta a ND CR TA (anni otto di reclusione) rideterminate ancora le pene inflitte a VA DO (anni undici e mesi otto di reclusione), ND CR VA CL. 19 (anni undici di reclusione) e AU NA (anni tredici e mesi otto di reclusione).
8.1 Le difese dei vari imputati condannati per la partecipazione all'associazione hanno prospettato che nella decisione di primo grado non vi sia adeguata motivazione in ordine alla esistenza della cosca RA CR. Con l'operazione Kyterion sarebbe stata smantellata l'associazione stessa. La riunione nella tavernetta del giugno 2014, in tesi difensiva, è stata solo un incontro tra parenti e persone vicine, durante il quale VA RA CR e il IR hanno illustrato ad BR NI un fantasioso progetto imprenditoriale, millantando investimenti e guadagni privi di serietà. Trovandosi OZ in quella sede per svolgere un lavoro legato alla sua attività di antennista, è intervenuto solo una volta nel discorso perché si è accorto che l'ubicazione di un capannone altro non era se non la sede di un Consorzio farmaceutico alla cui costituzione aveva partecipato proprio lui, insieme al padre del commercialista romano PA De LE. Quanto alla aggravante dell'associazione armata, non sarebbe stata provata la disponibilità delle armi rinvenute in capo all'associazione stessa, piuttosto che ad un singolo associato. La Corte di secondo grado respinge questi motivi. Anzitutto, viene evidenziato che già precedenti sentenze irrevocabili hanno accertato il consolidamento e l'espansione della cosca dei RA CR nel panorama criminale 'ndranghetista, il che ha portato ad un ruolo di primazia della locale di RO, retta da NI RA CR. Numerosi procedimenti hanno permesso di ritenere provato un enorme potere economico del sodalizio citato, quale strumento per detenere anche le fila del potere politico ed infiltrare il tessuto sociale dell'intero territorio nazionale. Gli investigatori sono riusciti ad intercettare varie conversazioni che si sono tenute in quello che hanno compreso essere il quartiere generale
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
dell'organizzazione, ossia la citata tavernetta. In perfetta continuità con gli esiti probatori e processuali del procedimento Kyterion, è stata dimostrata la persistente operatività e vitalità della cosca RA CR di RO, grazie anche alle funzioni di direzione e reggenza assunte da qualificati sodali rimasti in libertà. Si deve segnalare il ruolo fondamentale svolto dai nuovi collaboratori. Tra questi OT US (convivente di RA CR NN, nipote di NI e figlia di AN) ha permesso di ricostruire il ruolo svolto da RO EP e RA CR TA ed ha portato al rinvenimento dell'arsenale. Ha chiarito anche i compiti svolti da altri sodali. Tali dichiarazioni sono stante riscontrate dalle convergenti propalazioni rese da GI US (che ha chiarito i più recenti progetti imprenditoriali della cosca) e LE AN. Tutte queste propalazioni hanno trovato conferma nelle diverse intercettazioni, le quali ultime hanno consentito di: rinvenire l'arsenale; disvelare la preoccupazione dei sodali per le rivelazioni di OT;
conoscere di un progetto di avvelenamento ai danni di OT;
confermare il ruolo svolto da RO EP e dalla figlia TA;
confermare le velleità imprenditoriali della cosca dal 2014 al 2017. Quanto all'aggravante delle armi, risulta provato - per la Corte di Appello - che l'arsenale appartenesse alla famiglia RA CR, e non al solo AN VA. Ciò si ricava dalle dichiarazioni di OT e da plurimi dati captativi. Si cita il colloquio carcerario intrattenuto dai GG con i congiunti, ed il tentativo delle donne della famiglia di convincere RA CR VA cl. '86 ad assumersi la responsabilità delle armi rinvenute. Le armi in questione, prima di essere occultate nella fattoria dei GG, sono state dissotterrate dal terreno adiacente al capannone di RA CR AN in cui erano state nascoste;
in seguito, sono state pulite e lubrificate da RA CR ST, insieme a AN VA ed altri, ed infine sono state occultate nel Fiat 55 anche con il contributo di BR NI. L'aggravante è applicabile a tutti gli imputati, dato che nessuno può invocare un difetto di conoscenza o un'incolpevole ignoranza, dato il ruolo svolto e la posizione rivestita da ciascuno di essi in seno alla cosca RA CR, ai cui vertici sono legati anche da stretti rapporti di natura familiare. In merito all'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen., evidenzia la Corte di Appello che non solo precedenti provvedimenti irrevocabili hanno già accertato le attività di reimpiego di capitali illeciti poste in essere dalla cosca, ma ulteriori elementi di prova sono emersi nel presente processo. Si veda non solo il ruolo svolto da RA CR VA cl. '86 nel settore del commercio del cippato e LO smaltimento del medesimo, ma anche le strutture societarie MA IA e MAeko, le quali hanno operato per almeno tre anni in regime di monopolio. Si pone l'attenzione nuovamente sul summit del 7 giugno 2014, ed in particolare sui tentativi difensivi di ridimensionarne la portata probatoria. Respinta tale tesi difensiva, viene ricostruito, tramite le diverse intercettazioni (ivi compresa quella nella tavernetta) il progetto di costituzione del consorzio farmaceutico, sin dalla sua ideazione da parte della senatrice NC. Si ritiene innegabile la valenza probatoria della conversazione intercettata nella succitata riunione, sia ai fini della dimostrazione della persistenza ed operatività della cosca RA CR, sia ai fini della prova della condotta di partecipazione ascritta a ciascuno dei partecipanti alla riunione, sia, infine, in relazione alla imputazione di cui al capo C), alla quale fornisce un supporto probatorio pieno. Proseguendo l'analisi degli affari legati al settore farmaceutico, il Giudice descrive i passaggi successivi al citato summit, a dimostrazione del fatto che è tutti i protagonisti
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indiscussi della operazione (De LE PA, RA CR VA cl. '79, OZ OM e RA CR OM) hanno fatto esattamente ciò che in tale riunione era stato stabilito. Sono riportate, altresì, alcune condotte collaterali agli eventi strettamente connessi all'impresa farmaceutica, come l'intimidazione ai danni di De LE.
9. Le valutazioni della Corte di Appello sui singoli imputati. 1) RO EP. Si deve premettere che le principali fonti probatorie a carico della RO sono fornite da varie intercettazioni, in special modo quelle ambientali nella tavernetta della casa dell'imputata, cui si uniscono le dichiarazioni dei collaboratori LE AN e OT US (ritenute puntuali e perfettamente convergenti). Per quanto attiene ai motivi di appello, la difesa ha chiesto l'assoluzione per l'imputazione di cui al capo A), non essendo stata raggiunta la prova di un ruolo verticistico svolto dalla predetta, che si sarebbe limitata ad intervenire negli affari della famiglia "ad intermittenza", non essendo inserita nel contesto in modo stabile ed organico. In subordine, è stata richiesta la riqualificazione della condotta in termini esclusivamente partecipativi, e non verticistici. In egual modo, la difesa non ritiene raggiunta la prova per l'imputazione di cui al capo C): la RO, come gli altri membri della famiglia, sarebbe intervenuta nel progetto dopo che questo era già stato avviato, ed in particolare dopo la costituzione del Consorzio. Essendo il delitto previsto dall'art. 512 bis cod. pen. un reato istantaneo, ne deriverebbe l'impossibilità per l'imputata di concorrere, dato che il reato si era già consumato quando lei è intervenuta. Peraltro, non avrebbe avuto un ruolo attivo nel summit presso la tavemetta. In subordine, si chiede l'esclusione dell'aggravante, che ha natura soggettiva, e per la quale non sarebbe stata raggiunta la prova a carico della RO. Tutti i motivi sono rigettati dalla Corte di secondo grado. La predetta era stabilmente inserita nel contesto criminale in oggetto, e svolgeva un ruolo più intenso, di comando, nei periodi di maggiore bisogno. Ruolo che non avrebbe potuto svolgere se non fosse stata già organicamente inserita nel sodalizio. I collaboratori di giustizia hanno descritto ruolo e funzioni svolte dalla RO, e le conversazioni ambientali confermano l'impianto accusatorio. Nel summit presso la tavernetta, luogo che fungeva da vera e propria base logicistica della associazione, l'imputata ha avuto un ruolo attivo, ed ha partecipato proprio perché serviva il suo assenso per portare avanti l'affare, che è diventato così un affare dell'intera famiglia. Vengono richiamate dalla Corte territoriale, a conferma di quanto esposto, una serie di intercettazioni. Con riferimento all'imputazione di cui al capo C), si deve ritenere che la condotta di intestazione fittizia si è consumata dopo la riunione del 7 giugno (che è servita proprio per ricavare il capitale necessario per avviare in concreto l'attività), a nulla rilevando che il Consorzio fosse sulla carta già formalmente costituito (ma non ancora attivo, data la mancata delle autorizzazioni necessarie, che perverranno solo nel febbraio dell'anno successivo). Conferme si ricavano dalle dichiarazioni di BR NI, che, nell'autoaccusarsi, ha ammesso di aver investito le somme richiestegli durante la riunione;
dunque, di averlo fatto dopo la stessa. Dunque, l'imputata ha fornito alla stessa operazione un contributo fondamentale in mancanza del quale non sarebbe mai stata conclusa, dato il suo ruolo apicale: serviva il suo beneplacito. Infondati sono ritenuti anche i residui motivi d'appello sulle aggravanti, in parte già analizzati, sia con riferimento al capo C) che per il capo A). Manifestamente infondati i motivi tesi ad ottenere il riconoscimento delle generiche ed infondati quelli volti ad ottenere la riduzione del trattamento sanzionatorio previa applicazione delle norme vigenti prima dell'inasprimento delle pene introdotto con la legge n. 69 del 2015.
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
2) RA CR VA classe '79.
Con il primo motivo di appello, nel rilevare che l'iniziale tesi accusatoria secondo la quale l'imputato si è prestato, nei periodi di detenzione di RA CR NI, a veicolare informazioni all'esterno ed a eseguire le direttive del capo non ha trovato alcuna conferma probatoria, la difesa evidenzia come la residua contestazione, "ristretta" alle vicende "Consorzio MA IA" e "MAeko srl", non sarebbe sufficiente a configurare gli estremi della condotta partecipativa ascritta all'imputato al capo A). Il soggetto appellato con il termine "commercialista" non sarebbe l'odierno imputato, quanto piuttosto un amico di RE ER, ossia De LE PA. Con riferimento alla impresa MAeko, inoltre, l'imputato avrebbe gestito tale attività economica nel proprio esclusivo interesse, senza mai utilizzare il metodo mafioso né investire profitti illeciti. Con il secondo motivo di appello il difensore ha contestato la statuizione di colpevolezza in relazione al delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. (capo C): non sarebbe stata dimostrata la provenienza dai RA CR delle somme investite nelle due attività economiche. Con il terzo motivo, la difesa si lamenta dell'eccessiva severità della pena e si denunzia un errore di calcolo nella determinazione. La Corte di secondo grado ritiene tutti i motivi infondati, tranne quello teso ad ottenere la correzione dell'errore di calcolo commesso dal GUP nella quantificazione della pena finale. La sentenza impugnata ha delineato con estrema previsione il ruolo ed i compiti che l'imputato ha svolto nella cosca RA CR, ed ha posto in evidenza come lo stesso abbia investito, dietro anche consigli di IR ON, le ingenti somme di denaro della famiglia e che sono frutto di attività illecite. Numerose sono le attività captative a fondamento della condanna, e che hanno dimostrato il suo ruolo di promotore ed esecutore del progetto sin dalle primissime fasi genetiche. Manifestamente infondato viene ritenuto il motivo sul capo di imputazione C), dato che è già emerso chiaramente che le somme investite nel Consorzio provenivano da RA CR VA, IR ON, BR NI e RO EP. Non può trovare accoglimento neanche il motivo sulle generiche, dato che non è stato supportato da elementi sufficienti, e data la rilevante gravità delle condotte poste in essere dall'imputato.
3) IR ON.
Secondo la Corte territoriale è il "consigliori" della famiglia, nel summit del 7 giugno ha assunto un ruolo centrale nella illustrazione del business criminale, dando consigli su come aggirare le normative di settore, su come perpetrare frodi, su come acquisire illecitamente aziende e su come coprire la provenienza dei flussi di denaro provenienti dalla famiglia dei RA CR. Con il primo motivo d'appello, la difesa ripropone la questione, già posta in primo grado, della violazione del ne bis in idem, perché il IR è già stato condannato con sentenza definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen, contestato dal 2000 e sino al 2020 nell'ambito del procedimento Grimilde che si è svolto a Bologna. Con il secondo motivo di gravame, il difensore evidenzia l'insufficienza degli elementi intercettivi a base del giudizio di penale responsabilità a carico dell'imputato, i quali sarebbero riconducibili piuttosto al rapporto "professionista-cliente". L'imputato non è gravato da rituali di affiliazione, non partecipa a summit, non ha rapporti con i sodali (se non quelli, professionali, con il VA RA CR), e non è stato chiamato in correità dai collaboratori di giustizia. Seguono i motivi sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Tutti i motivi sono ritenuti infondati.
Per il giudice di secondo grado gli elementi intercettivi non sono scarni né poco significativi, ma sono rilevatori di una concreta condotta di totale messa a disposizione della cosca da parte dell'imputato. Nella riunione del 7 giugno ha avuto un ruolo di indiscusso protagonista, ed è stato, nel progetto imprenditoriale criminoso, la figura del sodale dal volto pulito ed insospettabile del quale la cosca è solita servirsi per penetrare, sotto mentite spoglie, nei settori della società civile, per inquinare i sani circuiti commerciali. Questo è il chiaro ed incontrovertibile ruolo che IR ha svolto in seno all'operazione MA IA. Infondato anche il motivo sul ne bis in idem: il citato giudizio attiene ad un'autonoma organizzazione mafiosa operante sul territorio di Brescello, promossa e diretta da RA VA cl. '79, composta da numerosi altri sodali non coinvolti nel presente procedimento. Diverso l'ambito territoriale di radicamento, diversa la composizione soggettiva, diverse le dimensioni e l'oggetto programma delittuoso.
4) OZ OM.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto l'intraneità LO OZ, considerata soprattutto la sua effettiva partecipazione ad una riunione strategica alla quale non potevano che accedere solo sodali di spessore. È stato cointestatario, unitamente alla sorella, del conto corrente bancario che sarebbe stato utilizzato dal Consorzio, circostanza che ha permesso di tacitare le perplessità di BR NI, che manifestava diffidenza verso i soci romani. Ha investito nell'operazione una quota parte dei propri risparmi, ed è stato uno dei principali protagonisti della collaterale vicenda MAeko, avendo partecipato alla costituzione della società come socio. Ha avuto legami associativi con gli esponenti apicali della articolazione dei SI, ed è stato responsabile del gravissimo atto intimidatorio di cui ai capi H ed I. Ha avuto frequenti rapporti con LE. Con il primo motivo di appello, la difesa contesta l'affermazione di penale responsabilità per il capo A), dato che gli elementi di natura logica a carico sarebbero privi di capacità probatoria, sostanziandosi in meri indizi non dotati di quei necessari requisiti di univocità, gravità e concordanza. Nella riunione del 7 giugno si sarebbe limitato a parlare di aspetti logicistici, riguardanti il capannone, per poi abbandonare la tavernetta una volta terminata la regolazione del modulatore. Di scarso significato i rapporti con LE ed i SI. La cointestazione del conto corrente del Consorzio smentisce la tesi accusatoria, e non la conferma, dimostrando la buona fede dell'imputato, che ha investito somme personali nel progetto prima della citata riunione. La successiva partecipazione alla MAeko dimostra l'esclusiva volontà dell'imputato di realizzare un progetto imprenditoriale nel quale credeva, tanto da aver coinvolto la sorella. Non sarebbe vero che OZ ha introdotto nell'affare RA CR VA, mentre invece quest'ultimo gli sarebbe stato presentato dalla senatrice NC. Con il secondo motivo di appello, in merito al delitto di cui al capo C), il difensore evidenzia che il ruolo di intestatario fittizio delle quote per conto della cosca sarebbe smentito dal fatto che l'imputato ha versato la somma di denaro di sua pertinenza un mese e mezzo prima della riunione. Con il terzo motivo, relativo alle imputazioni di cui ai capi H ed I, la difesa sottolinea la mancanza di elementi probatori circa la finalità dell'azione di riempimento delle bottiglie, lo stato di alterazione alcolica dell'imputato, la sua assenza al momento della realizzazione dell'estorsione e la mancanza di prove successive al fatto che dimostrino la condivisione dell'azione estorsiva. Con il quarto motivo, relativo alle imputazioni di cui ai capi L ed M, si ricorda che la
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QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951
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pistola rinvenuta apparteneva ad RI, e che nessuna motivazione è stata spesa sulla consapevolezza LO OZ sulla detenzione e porto di tale arma illegale. Inoltre, si contesta l'aggravante, dato che il ragionamento seguito dal giudice di prime cure sarebbe stato nel senso che, essendo RI e OZ mafiosi, tutte le azioni illecite da loro perpetrate dovevano necessariamente essere finalizzate ad agevolare l'associazione mafiosa. Tale ragionamento si ritiene circolare. Il quinto motivo è dedicato alla mancata concessione delle attenuanti generiche, il sesto alla mancata applicazione della disciplina della continuazione a tutti i reati, il settimo alla dosimetria della pena. Viene ritenuta la infondatezza di tutti i motivi. Quanto ai motivi relativi ai capi di imputazione H ed I si afferma che lo OZ ha preso parte al piano estorsivo nella determinante fase di predisposizione degli strumenti necessari per attuarlo. Ha dunque partecipato ad un segmento essenziale del piano delittuoso, quale quello della predisposizione dei mezzi, senza i quali il medesimo delitto non sarebbe mai stato attuato. Piano che è evidente attuazione di inderogabili disposizioni ricevute al fine di realizzare, con modalità mafiose, un indeterminato programma delittuoso diretto ad operare un controllo sulle attività economiche svolte sul territorio di Catanzaro. Le medesime conclusioni valgono per i capi di imputazione Led M: la riferibilità all'odierno imputato di tali fatti è chiara e incontestabile. Si riportano intercettazioni a conferma di ciò. Manifestamente infondato anche il motivo sull'aggravante: è chiara la finalità di attuazione di programmi criminosi, quale che fosse lo specifico progetto di utilizzo dell'arma. Manifestamente infondati i motivi relativi ai capi A e C. La partecipazione al summit (nel luogo ove la cosca criminale prendeva tutte le decisioni più importanti) è elemento decisivo, anche per il giudice di secondo grado. Si ricorda che è stato invitato ad entrare da BR NI con toni conviviali;
è intervenuto personalmente ed è stato menzionato espressamente proprio per tranquillizzare BR, il quale ultimo, peraltro, in un interrogatorio ha precisato di aver dato i soldi da investire nel progetto proprio all'odierno imputato. Infondato anche il motivo sulle generiche, mentre sono fondati il sesto e settimo;
dunque, si procede a rideterminazione della pena previo riconoscimento della continuazione tra i diversi delitti di cui ai capi C, H, I, L, M.
5) De LE PA.
Secondo la Corte di Appello, le emergenze intercettive hanno dimostrato un volontario, consapevole e rilevante contributo dato dall'imputato al rafforzamento delle capacità operative della cosca RA CR. De LE ha permesso al sodalizio di investire e riciclare ingenti somme di denaro, occultandone la provenienza delittuosa e generando nuova ricchezza. Il suo apporto non si apprezza solo ex ante, nella fase ideativa e deliberativa dell'operazione, ma anche ex post, ed è irrilevante che in seguito le società sono state portate al fallimento. Anche sotto il profilo soggettivo, non ci sono dubbi sulla sua consapevolezza del contributo prestato alla famiglia mafiosa. Nella riunione del 7 giugno è stato presentato come una figura fondamentale e di estrema fiducia, necessaria per attuare il progetto, sia nelle fasi preparatorie che in quelle attuative. Con il primo motivo di appello la difesa contesta la ritenuta penale responsabilità per concorso esterno in associazione mafiosa. Riqualificata la condotta in quei termini, il giudice non avrebbe individuato il concreto apporto causale che il De LE ha fornito alla consorteria criminale. In particolare, dagli elementi intercettivi non sarebbe stato dimostrato il
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
rafforzamento economico dell'associazione. L'imputato avrebbe ideato il progetto senza alcuna finalità illecita, considerato anche che all'operazione economica ha aderito, oltre al predetto, solo lo OZ, il quale ultimo, peraltro, avrebbe coinvolto il NI esclusivamente per ottenere, in modo legittimo, le autorizzazioni necessarie. L'imputato ha conosciuto RA CR VA solo dopo che il Consorzio era stato avviato da mesi. Inoltre, la costituzione della società RM (che non avrebbe mai perseguito scopi illeciti) si era resa necessaria per realizzare una propria reta di vendita diretta, dato che l'attività di distribuzione del Consorzio non stava dando i frutti sperati. Infine, l'atto intimidatorio subito dal De LE (e da questi denunciato) smentirebbe l'assunto accusatorio dell'esistenza di un accordo illecito con RA CR VA, così come i dati captativi che riguardano i contatti con i restanti imputati sarebbero privi di significatività. Il secondo motivo di appello riguarda il delitto di cui al capo C): non emergerebbero dagli atti elementi concreti dai quali trarre la prova certa degli investimenti che la cosca avrebbe fatto nei progetti MA IA e RM. Il terzo riguarda il trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello ritiene tutti i motivi infondati. Quanto al primo si deve osservare che dalle operazioni imprenditoriali citate è derivato un evidente contributo al rafforzamento delle capacità operative della cosca. Dalle granitiche risultanze probatorie non è possibile sostenere la natura lecita delle operazioni di cui si discute, che sono durante, peraltro, almeno 3/4 anni, ed hanno permesso in tale arco temporale di movimentare delle ingenti risorse economiche. De LE ha svolto nei progetti MA IA e FA un ruolo determinante, decisivo, puntualmente delineato già durante il summit del 7 giugno, nel quale è stato indicato da IR e RA CR VA come figura fondamentale, dotato di qualificate competenze tecniche e con una rete di relazioni ed importanti conoscenze: è stato uno dei volti puliti della vicenda. Ampiamente dimostrato sarebbe il profilo dell'elemento soggettivo. Manifestamente infondato, secondo la Corte territoriale, il secondo motivo di gravame, affidato ad una serie di deduzioni smentite dalle risultanze processuali. De LE ha investito nel progetto propri capitali, ma ciò non esclude che abbia concorso, con un ruolo peraltro determinante, a realizzare l'operazione per effetto della quale le quote del capitale sociale - che certamente sono state acquistate da RA CR VA, RO EP e BR NI - sono state fittiziamente intestate a terzi. L'imputato avrebbe avuto un ruolo fondamentale: senza le sue competenze, conoscenze ed esperienza l'intera operazione «non sarebbe mai stata neppure pianificata>. Manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale, a fronte di elementi univoci e che dimostrano che il fatto per cui si procede e le condotte dell'imputato sono proseguite sino agli anni 2017-2018, si chiede l'applicazione delle pene vigenti nell'anno 2015. Viene ribadita la sussistenza delle circostanze aggravanti.
6) RA CR OM.
Condannato per concorso nella intestazione fittizia, è stato ritenuto il "garante della famiglia", ruolo che gli è stato attribuito durante il summit del 7 giugno, e che ha permesso la concreta attuazione di un progetto imprenditoriale funzionale agli interessi della cosca RA CR e dei suoi più qualificati esponenti, che altrimenti, in sua assenza, non sarebbe mai stato portato avanti. Con il primo motivo di appello la difesa contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato, evidenziando che le prove intercettive non abbiano dimostrato in alcun modo quale sia stato il ritorno economico degli investimenti che si assumono effettuati dai partecipanti al progetto
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delle farmacie. La doglianza è supportata dall'indicazione di diversi elementi che, ad opinione della difesa, sono idonei a ridimensionare la posizione del predetto all'interno della consorteria e ad escludere che abbia avuto rapporti qualificati con gli altri imputati. Con il secondo motivo viene richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui al 416bis.1 cod. pen., con il terzo si è sollecitato il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche. La Corte di Appello rigetta tutti i motivi, criticando la ricostruzione alternativa dei fatti che è stata prospettata dalla difesa, la quale stride in modo netto con il granitico quadro probatorio che emerge dagli atti a carico di RA CR OM. Da diverse conversazioni intercettate emerge che l'imputato: a)si è prodigato per individuare le farmacie da consorziare, mettendo in campo tutte le sue conoscenze, contattando non i farmacisti "amici", ma quello indicatigli dal dott. Sestito;
partecipando ad incontri organizzati da De LE;
allacciando rapporti con figure istituzionali;
b) si è occupato dei lavori di ristrutturazione del capannone;
c) ha pianificato in concreto gli investimenti da effettuare;
d) ha discusso con De LE PA di ogni questione concernente l'avvio del progetto. In sintesi, ha fatto tutto ciò che era stato previsto nella riunione del 7 giugno e tutto ciò che avrebbe dovuto fare proprio per adempiere al meglio quel ruolo di garante della famiglia che gli era stato attribuito e che egli ha dimostrato di aver accettato e puntualmente adempiuto. Si deve ribadire che i RA CR, ed in particolare RO EP, BR NI e RA CR VA hanno partecipare all'affare investendo capitali e risorse proprie perché garantiti dalla presenza dell'avvocato, dato che ciò avrebbe "confuso" e "tranquillizzato" gli investigatori. Inoltre, l'apporto dell'imputato non si è fermato alla fase genetica ed organizzativa, né si è risolto nell'esercizio di meri poteri di controllo e vigilanza: dal 7 giugno e per tutti gli anni successivi è stato uno dei principali e fattivi protagonisti dell'operazione, sfociata nella costituzione della società RM, nata anche sotto la sua regia e direzione. Vengono respinti anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio.
7) AN VA AN.
Riconosciuto in primo grado colpevole dei delitti di cui ai capi A) ed N. Ad opinione del collaboratore OT l'imputato non solo si è prestato a nascondere le armi, ma si è anche prestato a commettere le più disparate azioni delittuose, quali: il pestaggio di IR, reo di aver sottratto soldi alla cosca;
l'estorsione ai danni dell'imprenditore UC US e della società Koper;
estorsione ai danni di una concessionaria di mezzi di Catanzaro. Inoltre, sempre secondo le dichiarazioni di OT, l'imputato è il sodale che era stato scelto da RA CR ST per veicolare dal carcere l'ordine di uccidere AM AN, rivale macchiatosi della colpa di essere rimasto fedele alla cosca "Dragone-AM". Il primo motivo di appello riguarda l'imputazione di cui al capo A): a carico dell'imputato (non gravato da precedenti specifici) non si ravviserebbero dati intercettivi che riguardano direttamente la sua persona o quella del suocero, ed il medesimo è stato coinvolto nelle indagini solo a seguito dei fatti di cui al capo N), i quali, tuttavia, in relazione alla persona dell'odierno imputato, sarebbero stati enfatizzati. In merito agli altri fatti illecito ascritti dal collaboratore al AN, non sarebbero stati acquisiti elementi di riscontro individualizzante a carico dell'imputato. Con il secondo motivo di gravame si chiede la riqualificazione della condotta partecipativa in concorso esterno. Il terzo motivo riguarda l'esclusione dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen., perché non sarebbe stato dimostrato che le armi di cui al capo N) fossero nella disponibilità dell'intera consorteria e che tale aspetto fosse
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conosciuto o conoscibile dal AN.
Con il quarto motivo si chiede l'esclusione dell'aggravante di cui al sesto comma, art. 416 bis cod. pen. Con il quinto motivo si richiede l'assoluzione dal reato di cui al capo N), e con il sesto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416bis.
1. Il settimo concerne le attenuanti, e l'ottavo la misura di sicurezza della libertà vigilata. La Corte di secondo grado ha respinto tutti i motivi di appello. L'imputato ha svolto un importante e delicato compito, per un notevole periodo di tempo, che è stato di grande importanza per la vita della consorteria, le cui capacità di controllare il territorio e di impedire l'ascesa di gruppi avversi sono inscindibilmente legato al possesso di armi. Si ritiene provato un rapporto di stabile e convinta messa a disposizione del AN alla consorteria mafiosa, perfettamente corrispondente a quello descritto dal OT, il quale ha descritto sia il coinvolgimento del primo nelle operazioni relative alle armi, sia ulteriori fatti dei quali è stato testimone o correo. Il non avere (sino ad oggi) acquisito in ordine a tali ulteriori specifici fatti sufficienti elementi di riscontro individualizzanti non scredita in alcun modo il complessivo narrato del collaboratore.
8) RA CR VA classe 1986.
Condannato per il delitto di cui al capo A), è stato ritenuto un partecipe della cosca con i compiti di "mediatore di controversie interne" e di "imprenditore della cosca nel settore della lavorazione di legnami e di trasporto del cippato". Ci sono diversi elementi a carico: le dichiarazioni del collaboratore OT;
risultati delle indagini di polizia tributaria sull'attività di impresa svolta dall'imputato, "finanziariamente funzionale al sostentamento della cassa comune al sodalizio"; risultanze di numerose conversazioni intercettate. Con il primo motivo di appello si afferma che la decisione del giudice di prime cure non sarebbe supportata da un percorso logico argomentativo adeguato, e la doglianza è integrata dalla critica puntuale di alcune risultanze delle conversazioni ritenute in motivazione dimostrative della conoscenza, da parte dell'imputato, di notizie segrete, nonché di delicate dinamiche associative. Dalle dichiarazioni del OT sarebbe emerso che l'imputato non ha avuto alcun ruolo nella vicenda delle armi occultate, ma che si è solo limitato ad assistere. Anche ai vari summit si sarebbe limitato ad un'irrilevante azione di accompagnamento sui luoghi dell'incontro e di successivo prelevamento del padre e LO zio, senza partecipare personalmente. Nella riunione del 24 luglio 2012, il RA CR VA di cui si è registrata la presenza ben potrebbe essere un omonimo famigliare. Inoltre, le dichiarazioni di OT sarebbero in contrasto con quelle di un altro collaboratore, GI US, il quale ha riferito che l'unica impresa che nell'interesse della famiglia mafiosa si occupava di cippato era quella di AM US. Con il secondo motivo si insiste sull'inconsistenza del quadro probatorio a carico. Il terzo e quarto motivo sono relativi all'entità della pena inflitta ed alla richiesta delle attenuanti generiche. I motivi a firma di altro difensore ripropongono in gran parte questioni ed argomentazioni già introdotti dal primo difensore, tranne che per due profili: a) l'associazione dei RA CR sarebbe stata smembrata dall'operazione Kyterion, come si evince dal fatto che nessuno è riuscito a convincere l'imputato ad assumersi la paternità delle armi;
b) la richiesta di esclusione delle aggravanti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 416 bis cod.pen.. Ad opinione del Giudice del gravame, sono infondati tutti i motivi d'appello riferiti al giudizio di penale responsabilità. Vengono ricordati gli elementi di natura dichiarativa ed intercettiva che conducono ad un medesimo e convergente risultato probatorio, perfettamente idoneo secondo la Corte di Appello a dimostrare l'organica e convinta
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partecipazione del medesimo imputato alla potente organizzazione mafiosa. Fidatissimo collaboratore della famiglia, ha gestito una delle due imprese attraverso la quale la cosca ha monopolizzato il settore della lavorazione dei legnami e del trasporto del cippato. Infondato, per le ragioni già esposte nel paragrafo dedicato ai comuni motivi di appello, anche la doglianza inerente alla ritenuta mancata dimostrazione della persistenza e ultrattività dell'associazione mafiosa denominata "locale di RO". Manifestamente infondati i motivi sull'esclusione dell'aggravante e sulla rideterminazione della pena, anche previa concessione delle generiche: non sono emersi elementi per giustificare la concessione di tali attenuanti, considerato anche che l'imputato ha già ottenuto il minimo della pena.
9) RA CR TA.
Condannata per il delitto di cui al capo A), è stata ritenuta partecipe della cosca, nel cui interesse si è sempre adoperata anche per coadiuvare la madre RO EP, nello svolgimento delle funzioni vicarie. Sono diverse le prove a carico: le dichiarazioni di OT, riscontrate da quelle di LE;
il colloquio in carcere intercettato tra RA CR AN ed il figlio VA;
una conversazione intercettata nella tavernetta nella quale l'imputata, RO EP ed BR NI si sono spartiti una somma di denaro, derivante da una tangente proveniente "dai lavori delle rotonda". Con il primo motivo di appello si definisce il propalato dei collaboratori "generico, impreciso e privo di riscontri individualizzanti". In ogni caso, la condotta ascritta all'imputata, anche in punto di diritto, non integrerebbe il reato contestato, dato che si esplicherebbe in concreto solo nei periodi di detenzione dei congiunti;
dunque, sarebbe priva di stabilità e continuità. Con riferimento alla vicenda delle armi, non avrebbe spinto VA a prendersene le colpe, ma si sarebbe limitata ad assistere. Inoltre, le varie conversazioni non permetterebbero di chiarire con certezza il ruolo svolto dalla imputata all'interno della consorteria mafiosa. Inoltre la difesa contesta in radice l'esistenza dell'associazione dopo l'operazione Kyterion. I motivi 2 e 3 riguardano le aggravanti. Con il quarto motivo si chiede la concessione delle attenuanti generiche, avuto riguardo alla complessiva condotta di vita ed al contesto permeato da una mentalità assolutamente antigiuridica e antisociale in cui ha trascorso tutta la sua esistenza. È vissuta nel luogo ove si tenevano le riunioni della cosca ed è stata educata da un padre la cui caratura criminale è stata affermata e ribadita da numerose sentenze passate in giudicato. La Corte di Appello ha accolto esclusivamente il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche. La motivazione del primo giudice viene ritenuta del tutto congrua sotto il profilo della responsabilità.
10) AM US.
Riconosciuto colpevole del delitto di cui al capo A), è stato ritenuto partecipe della cosca con i compiti di "accaparrarsi lavori grazie all'intervento dei componenti apicali del sodalizio" e "di occuparsi per conto della cosca del commercio del cippato, determinando i prezzi di acquisto e di vendita e sfruttando il sistema illecito della false fatturazioni per conseguire ancora più ingenti profitti da destinare alla bacinella". Non è stato ritenuto un mero imprenditore colluso, ma un soggetto che ha sposato gli obiettivi della consorteria. Le prove a carico sono costituite dalle dichiarazioni dei collaboratori GI e OT, e da alcune conversazioni intercettate. Con il primo motivo di ricorso la difesa contesta la ritenuta condotta partecipativa dell'imputato, alla quale il giudice sarebbe pervenuto a seguito di un'errata valutazione delle
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conversazioni intercettate e delle dichiarazioni rese dai collaboratori. GI ha ammesso di essere fonte de relato, il che rende le sue dichiarazioni inidonee a riscontrare il propalato del OT, il quale, dal canto suo, avrebbe fornito informazioni generiche che non possono superare il vaglio di credibilità, anche perché del tutto prive di riscontri documentali. Con il secondo motivo si contesta in radice la sussistenza dell'associazione mafiosa "locale di RO". Il terzo e quarto motivo sono dedicati alle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 416 bis cod. pen, mentre il quinto motivo attiene al mancato riconoscimento delle generiche. La Corte di secondo grado ritiene l'appello fondato anzitutto nella parte in cui si contesta la qualificazione giuridica, in termini di partecipazione, delle condotte ascritte all'imputato. Si ritiene di qualificare il reato in termini di concorso esterno. AM ha stretto con la cosca un patto sinallagmatico di do ut des, in forza del quale, in cambio della dazione di somme di denaro, ha accettato la protezione della organizzazione e, quindi, le opportunità commerciali che questa gli ha procurato, grazie al controllo del territorio e del settore commerciale in cui opera l'impresa gestita dall'imputato e formalmente intestata alla moglie. Vengono rievocati gli elementi a carico, i quali hanno consentito al giudice del gravame di ritenere che l'imputato, pur senza essere organicamente inserito nella associazione, ha instaurato con la stessa un rapporto paritetico che gli ha permesso di conquistare una posizione egemonica in strategici settori commerciali e di ottenere, grazie alla protezione ed all'appoggio mafioso di cui gode, appalti e commesse i cui proventi sono stati, in misura percentuale, girati alla medesima associazione. Tali condotte hanno per anni rafforzato le capacità operative dell'associazione, la sua forza economica e la sua capacità di controllare il territorio. Manifestamente infondati gli altri motivi, ivi compreso quello sulle aggravanti ("tenuto conto dei dati captativi sopra illustrati, non può in alcun modo ritenersi che l'imputato non fosse perfettamente consapevole del carattere armato dell'associazione facente capo allo zio"). Da accogliere invece il motivo sulle generiche, tenuto conto del suo ruolo, della sua ottima biografia penale, della sua giovane età e di esigenze di dosimetria della pena. 10. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti atti di ricorso per cassazione. 10.1 AM US ricorre con atto a firma dei difensori avv. UI OL e avv. Giosuè Bruno Naso.
Il ricorso articola quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e comunque vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del AM per concorso esterno in associazione mafiosa. Ad opinione della difesa, del patto sinallagmatico tra il ricorrente e la cosca RA CR, ritenuto sussistente dal giudice del gravame, non vi sarebbe alcuna traccia nel capo di imputazione. Inoltre, dalle dichiarazioni del collaboratore OT, principale fonte di prova a carico del AM, sarebbe emerso il riferimento ad un unico "affare" che avrebbe legato il ricorrente all'associazione mafiosa in esame. Peraltro, mancherebbero riscontri esterni individualizzanti: tali propalazioni sarebbero riscontrate tramite il riferimento alle dichiarazioni di altro collaboratore (tale GI), le quali non solo non sarebbero rilevanti per la questione in esame, ma neanche sarebbero idonee a riscontrare alcunché, in quanto de relato. Ed allora, se a venire in rilievo è un unico affare, sarebbe più corretto parlare, secondo la difesa, di favoreggiamento reale, e non di concorso esterno in associazione mafiosa. Ancora prima, si contesta l'identificazione stessa del ricorrente nell'ambito di alcune conversazioni intercettate, data l'incertezza manifestata dalla polizia giudiziaria prima, e dei giudici del 24
Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
merito poi, in ordine alla identità del soggetto di volta in volta citato, o di volta in volta intervenuto. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416bis cod. pen. Per quanto attiene alla circostanza dell'associazione armata, il giudice si sarebbe limitato a fare un ragionamento di tipo presuntivo, basato sui soli rapporti familiari sussistenti tra l'imputato e la cosca mafiosa, concludendo nel senso che "non poteva non sapere". In merito all'aggravante di cui al comma 6, invece, non sarebbe stata fornita adeguata motivazione in merito alle attività economiche associative, alle attività controllate ed ai capitali illeciti investiti. Nel terzo motivo di ricorso si denunciano violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle norme sanzionatorie vigenti prima dell'anno 2015, nonostante tutti gli elementi di prova relativi alla posizione dell'imputato riguardino fatti anteriori a quell'anno: OT riferisce di fatti avvenuti nel 2013 e 2014; le captazioni citate dai giudici del merito sono datate 2012 e 2013; la partecipazione di AM al sodalizio dopo il 2013 sarebbe una mera presunzione. Con il motivo 3.a. si lamenta una contraddittorietà della sentenza in merito alla ritenuta perdurante attività della locale di RO dopo il procedimento "Kyterion". Peraltro, tale procedimento avrebbe accertato l'esistenza dell'associazione in questione sino al 2015, e non sino al 2016 e 2018, come ritenuto dai giudici del merito. Il motivo 3.b attiene ad una supposta manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, in tesi difensiva, non sarebbero idonee a dimostrare l'operatività dell'associazione dopo il 2015, dato che GI e LE erano ristretti proprio a partire da quell'anno, mentre il OT, pur rimasto in libertà dopo il 2015, avrebbe reso noti solo fatti ed azioni che risalgono a prima di quella data (ad eccezione delle dichiarazioni in merito alle minacce subite dal UC, che sarebbero però prive di riscontri individualizzanti). Con il motivo 3.c. si insiste sulla corretta individuazione del periodo di attività della cosca mafiosa: non sarebbero stati forniti dai giudici del merito elementi idonei a comprovare la perduranza dell'associazione dal 2015 in poi, né la sussistenza attuale della consorteria. Il rinvenimento delle armi nel 2017 non sarebbe elemento idoneo a dare simile prova di perdurante attività; peraltro, le intercettazioni successive a tale evento dimostrerebbero esclusivamente il timore avuto da taluni imputati che le azioni, poste in essere in passato dalla cosca, potessero ancora produrre conseguenze negative, ma non anche la cosca fosse ancora operante in quel periodo. In seguito, la difesa pone in evidenza una possibile violazione degli articoli 2 cod. pen. e 3 Cost., con riferimento all'applicazione della pena secondo la normativa successiva alla riforma del 2015, sebbene tutti gli elementi di prova a carico siano antecedenti quella data. Il procedimento attuale è la prosecuzione di quello denominato Kyterion, e gli odierni imputati non sono stati già coinvolti in quella operazione solo perché le dichiarazioni di OT e LE sono successive a tale data. Il fatto, però, che tali propalazioni siano intervenute in un periodo successivo, non giustifica in alcun modo lo spostamento in avanti del tempus commissi delicti. Con il quarto motivo di ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura solo equivalente e comunque in ordine alla pena base applicata. 10.2 De LE PA ricorre con atto a firma del difensore avv. IN LL. Il ricorso si articola in cinque motivi.
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Con il primo motivo di ricorso si lamenta erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis cod. pen., un vizio di motivazione e travisamento probatorio in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, la quale ultima si fonderebbe su considerazioni apodittiche e manifestamente illogiche, caratterizzate anche da incongruenza temporale e decontestualizzazione dei fatti. Anzitutto, sarebbe illegittima ed immotivata la postulata irrilevanza, a fini probatori, tanto della consulenza tecnica di parte, redatta dalla dott.ssa laquinta, quanto delle relazioni dei curatori fallimentari intervenute nei procedimenti relativi al Consorzio MA IA ed alla MAeko srl. In questi atti è stato escluso radicalmente che la iniziativa imprenditoriale oggetto del presente procedimento avesse utilizzato fonti economiche opache, né generato profitti o redditi, che erano del tutto mancanti sia nell'esito finale (essendosi determinato il fallimento), sia nella vita delle società stesse. Conseguentemente, la condotta del De LE risulterebbe del tutto priva di qualsivoglia efficienza causale rispetto al rafforzamento o alla conservazione del sodalizio criminoso. I giudici del merito, nel valutare tali consulenze, hanno ritenuto che tali esperti si siano limitati ad esaminare le "apparenze contabili", ma, ad opinione della difesa, lo stesso non ha accertato e dimostrato che le società abbiano effettivamente utilizzato fonti e/o generato risorse che non avessero lasciato alcuna traccia nemmeno nelle movimentazioni economiche e finanziarie esaminate dai curatori fallimentari. Per quanto attiene agli appalti che, in tesi accusatoria, le imprese in esame avrebbero concesso a imprese "amiche", sempre criminali, il ricorrente ritiene che si sia trattato di lavori di ristrutturazioni da poche migliaia di euro, peraltro non sempre saldati, come dimostrerebbe anche l'atto intimidatorio subito dal De LE per un debito che aveva verso lo OZ. Dunque, non si sarebbe potuto individuare, sotto questo profilo, un apprezzabile interesse dell'organizzazione alla effettuazione e/o gestione delle opere di ristrutturazione. Inoltre, non sarebbero state in alcun modo individuate né le imprese caratterizzate da cointeressenze mafiose e legate alla cosca RA CR, né tantomeno l'entità delle somme da queste percepite. Peraltro, per come emerge dalla conversazione del 7 giugno intercettata nella tavernetta, il vantaggio che l'associazione avrebbe avuto di mira sarebbe stato del tutto diverso, collegato piuttosto ai supposti ingenti profitti che l'affare avrebbe dovuto generare. Di conseguenza, il riferimento agli appalti pare alla difesa un ripiego argomentativo per cercare di puntellare l'indimostrato assunto che un qualche vantaggio per l'associazione si sarebbe comunque prodotto. In merito al coinvolgimento della cosca nelle fasi deliberative e programmatiche, e considerato che, in tesi accusatoria, l'interesse della famiglia mafiosa per il progetto dei farmaci sarebbe sorto a seguito del citato summit del 7 giugno, la difesa osserva che l'avvio e la definizione del progetto del Consorzio, nel quale si colloca il concreto e fattivo intervento operativo del De LE, è antecedente di quasi un anno a tale data. Inoltre, in riferimento ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con il NI, si deve ribadire che gli stessi sono stati giudicati penalmente irrilevanti nei giudizi di merito. Peraltro, devono considerarsi alcuni elementi: a) l'inizio del progetto è del tutto anteriore alla frequentazione tra il De LE e VA RA CR;
b) socio iniziale di De LE è stato il solo OZ, che aveva nella vicenda un interesse personale;
c) i contatti con NI non furono procurati né da G.A. VA, né da altri familiari di costui, ma dallo OZ;
d) non sarebbero intervenuti, né in questa fase, né in momenti successivi, apporti economici diversi da quelli dei soci, peraltro contenuti. Del resto, è la stessa sentenza impugnata a riconoscere la estraneità della cosca RA CR alla ideazione ed alla genesi del progetto. Né varrebbe a superare
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
la contestazione difensiva il fatto che VA RA CR si sarebbe interessato al progetto prima del summit del 7 giugno, sia perché non ci sono prove di tale interessamento, sia perché la decisione della cosca di inserirsi nell'affare è indiscutibilmente successiva a quella data. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta una violazione di legge ed un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen. Anzitutto, dalla conversazione del 7 giugno emerge come i conversanti abbiano espressamente riconosciuto che il De LE avesse investito nell'affare capitali propri, il che escluderebbe per tabulas la sussistenza del fatto di reato. L'effettivo investimento di capitali propri escluderebbe in radice la possibilità di considerare il ricorrente fittizio intestatario del bene o prestanome per conto di altri, essendo stato invece personalmente e direttamente interessato all'affare. Non sarebbe stata provata l'attività di dissimulazione che il De LE avrebbe compiuto, in tesi accusatoria, in merito alle somme investite nel progetto da VA RA CR, RO EP e BR NI, operazione che potrebbe anche aver fatto qualcun altro, come lo OZ, all'insaputa del De LE. D'altronde, l'odierno ricorrente non conosceva né la RO né l'BR, mentre all'epoca della costituzione del consorzio aveva rapporti soltanto di mera conoscenza con VA RA CR, con il quale la frequentazione si è sviluppata in epoca successiva. Inoltre, il De LE aveva fondato e plausibile motivo di ritenere che lo OZ fosse titolare reale e non già intestatario fittizio delle quote, sia per la capacità economica derivante dalla propria attività imprenditoriale, sia per l'interesse familiare, consistente nel facilitare l'attività professionale della sorella farmacista. Infine, non solo sarebbe circostanza indimostrata che il prevenuto, al tempo della costituzione del Consorzio, conoscesse VA RA CR da tempo, ma si deve anche osservare che quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era soggetto incensurato, e che né RA CR NI né BR NI erano personalmente conosciuti dal De LE. Con il terzo motivo la difesa lamenta una violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416 bis cod. pen. L'odierno ricorrente non è mai venuto in contatto con armi, né in alcun modo ha saputo dell'esistenza delle stesse, considerato anche che l'atto intimidatorio nei suoi confronti è stato consumato mediante una bottiglia incendiaria e non con l'uso di armi. Se è vero che, per orientamento giurisprudenziale costante, nell'ambito di organizzazioni mafiose cd. storiche di un certo calibro la disponibilità di armi è un fatto notorio che il singolo sodale non può mai assumere di avere incolpevolmente ignorato, è anche vero che il De LE è stato condannato per concorso esterno e non per partecipazione. Tale presunzione di conoscenza, dunque, non potrebbe essere automaticamente estesa all'odierno ricorrente, se non operando una indifferenziata ed illegittima generalizzazione e parificazione di situazioni obiettivamente eterogenee. Il quarto motivo di ricorso è dedicato alla violazione di legge, con riferimento al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen. Per la configurabilità di simile aggravante, l'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose, ed il riferimento alle attività economiche è da intendersi come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe meramente assertiva ed apodittica, non avendo affrontato in alcun modo il problema se anche nella concreta vicenda in esame, in relazione alla quale si è configurato il concorso esterno del De LE, si fossero specificatamente determinati reimpieghi di utilità economiche
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
provenienti da attività delittuose dell'associazione. Il quinto motivo di ricorso è inerente alla mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, con correlata violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen. 10.3 RA CR OM ricorre con atto a firma dei difensori avv. GO MI e avv. VA TA.
Il ricorso articola cinque motivi.
Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce illogicità e contraddittorietà motivazionale per travisamento del contenuto dell'intercettazione registrata all'interno della tavernetta di RA CR NI il 7 giugno 2014. I Giudici di secondo grado hanno ritenuto che, al momento in cui si è deliberata l'operazione da compiere, i presenti fossero già forti del "consenso" del ricorrente, in conseguenza del quale si sarebbero determinati a dar corso all'iniziativa imprenditoriale. Tuttavia, la difesa evidenzia due passaggi della citata intercettazione, dai quali emergerebbe come sia IR ON che RA CR VA abbiano solamente ipotizzato un coinvolgimento di "zio MI", senza avere alcuna certezza del suo consenso: mai i partecipanti al summit si sarebbero riferiti ad un consenso già prestato. Quanto esposto già sarebbe sufficiente a destrutturare la sentenza sulla posizione di RA CR OM. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ritenuto concorso del ricorrente nel reato di cui al capo C). Considerato che il delitto in esame è un reato istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, nessuna rilevanza può assumere l'eventuale ausilio assicurato al permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa, quale lo svolgimento, per conto dell'interponente, dell'attività di gestione del bene trasferito fittiziamente. Condotta, quest'ultima, che sarebbe del tutto sovrapponibile a quella ascritta a RA CR OM. D'altronde, già è stato evidenziato il vizio di motivazione in ordine al presunto consenso prestato dal ricorrente prima della riunione deliberativa del 7 giugno, alla quale non ha neanche partecipato personalmente.
Ritenuto che
non sono registrate neanche frequentazioni antecedenti o immediatamente successive a tale data tra il predetto e gli altri imputati, ne deriverebbe l'impossibilità per lo stesso di concorrere nel reato. Né varrebbe a superare l'impasse ricordare che il reato è a forma libera, considerato che è proprio la condotta elusiva a dover essere favorita da un eventuale concorrente, nel momento in cui si compie, tramite il comportamento atipico;
dunque, una condotta meramente gestoria, conservativa, intervenuta successivamente alla consumazione del reato, non potrebbe ritersi rilevante per il capo di imputazione in esame. La difesa, in seguito, procede ad una dettagliata ricostruzione della fase genetica del progetto delle farmacie sin dalla sua fase di lecita ideazione e fino alla riunione del 7 giugno-, analisi che dimostrerebbe l'assoluta estraneità a simile progetto del RA CR OM. Al terzo motivo si deduce la violazione della regola decisoria di cui all'art. 533 cod. proc. pen., con riferimento alla omessa considerazione di una opzione difensiva delle ragioni di coinvolgimento del ricorrente nella vicenda di cui al capo C). I giudici del merito non avrebbero tenuto conto di tale ipotesi alternativa, secondo la quale il ricorrente ha conosciuto RA MA e PA De LE in un'epoca precedente, per degli affari legati alla società Farvima, società di Roma di cui il De LE era collaboratore. A causa di tale omissione motivazionale, non sarebbe stato adottato un corretto metodo di verifica dell'ipotesi di accusa, a fronte di una versione alternativa verosimile che non è stata
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
adeguatamente considerata.
Al quarto motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 416bis.1 cod. pen. ed illogicità della motivazione sul punto. Si ritiene mancante una reale motivazione sulla pretesa direzione collettiva e superindividuale della condotta, oltretutto a fronte di elementi per i quali il ricorrente sarebbe stato mosso da interessi del tutto personali. Il quinto motivo di ricorso attiene alla negata concessione delle attenuanti generiche ed al complessivo trattamento sanzionatorio. Sul punto la motivazione sarebbe, secondo la difesa, carente ed illogica.
Sono stati depositati motivi aggiunti.
In tale atto al primo motivo si riprende il tema del vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di intestazione fittizia. La Corte di merito non avrebbe risposto alle censure difensive, in particolare sul punto della mancata dimostrazione di conferimenti finanziari non tracciati verso le compagini societarie. Mancherebbe la individuazione del fatto tipico cui ancorare la sussistenza del reato. Al secondo motivo si articola una questione di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 cod.proc.pen. La difesa evidenzia che la originaria iscrizione del ricorrente nel Registro Mod.21 risale al novembre del 2010 e pertanto le indagini non potevano protrarsi oltre la fine dell'anno 2012. Non vi sarebbe pertanto alcuna possibilità di utilizzo della intercettazione del 7 giugno 2014 a carico del RA CR OM. Vengono prodotti atti processuali a sostegno della tesi difensiva. 10.4 RA CR TA ricorre con due distinti atti. Il primo è a firma del difensore avv. UI OL.
Il ricorso articola sei motivi.
Il primo, con il quale si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alle questioni poste con il punto 1 dell'atto d'appello, è suddiviso in 5 sotto-motivi. Nel motivo 1.1. vengono sottolineate alcune genericità delle dichiarazioni del collaboratore OT sulle quali, nonostante la difesa in appello abbia fatto precise contestazioni, il giudice di secondo grado non avrebbe motivato. In particolare, le genericità attengono: a) alla conoscenza delle armi da parte dell'imputata; b) alla vicenda estorsiva ai danni di una ditta catanzarese, che gestiva un parco di pannelli solari;
c) al presunto ruolo decisionale svolto da RA CR TA e la madre in ordine a chi avrebbe dovuto svolgere dei lavori di appalto nel territorio di RO;
d) al fatto che l'imputata, insieme alla madre, fosse in grado di veicolare dal carcere informazioni, notizie e disposizioni del padre;
e) alla vicenda delle "mazzette", e più precisamente se la ricorrente fosse a conoscenza o meno delle somme che le venivano consegnate. Con il motivo 1.2. la difesa evidenzia la genericità del dichiarato del collaboratore LE, il quale non solo non avrebbe attribuito alla ricorrente una condotta determinata, ma avrebbe persino definito la stessa la "moglie" di RA CR NI, anziché la figlia. Il motivo 1.3. è dedicato all'omessa motivazione in relazione alla censura inerente alla mancata indicazione dei periodi in cui l'imputata avrebbe fatto parte dell'associazione mafiosa, considerato che, se da un lato in motivazione si afferma che RA CR TA ha manifestato la sua caratura criminale solo quando il marito era ristretto, dall'altro, per dar prova di ciò, sono stati riportati solo elementi risalenti a quando il marito, BR NI, era in stato di libertà. Con il motivo 1.4 si denunciano illogicità della motivazione e violazione di legge, con particolare riferimento alla ritenuta condotta partecipativa della odierna ricorrente. L'affermazione secondo la quale RA CR TA è stata realmente "associata" solo
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
nei periodi in cui il marito era ristretto cozzerebbe con l'elemento di stabilità richiesto ai fini della configurabilità del delitto associativo. In seguito, la difesa riporta alcuni elementi dai quali si potrebbe evincere che l'imputata non ha mai assunto alcun ruolo all'interno della consorteria mafiosa. Il motivo 1.5. è invece inerente ad una mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui si riconosce la ricorrente come la contabile dell'associazione. Da un lato, tale assegnazione di ruolo sarebbe del tutto priva di qualsiasi elemento di prova a supporto, dall'altro, il provvedimento gravato risulta illogico perché, nonostante sia stata ritenuta infondata la tesi difensiva secondo la quale RA CR TA si sarebbe limitata ad assicurare il prodotto o il profitto dei reati dell'associazione (con conseguente riqualificazione della condotta nei termini di favoreggiamento reale), le viene riconosciuto un ruolo di contabile, il quale si cristallizza proprio nell'agire per conservare il profitto dei reati fine. Con il secondo motivodi ricorso si lamenta una contraddittorietà della sentenza in relazione alle statuizioni relative ai provvedimenti scaturiti dal cd. procedimento Kyterion, con particolare riferimento alla perdurante attività dell'associazione ed alla data sino alla quale è stata ritenuta esistente la cosca nel suddetto procedimento. Si tratta di argomento comune a più ricorrenti, su cui si è già illustrato il contenuto essenziale della doglianza. Nel terzo motivodi ricorso si denuncia una manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni dei tre collaboratori fossero idonee a comprovare la sussistenza e l'operatività della cosca dopo il 2015, nonostante GI e LE nulla abbiano dichiarato in relazione ai periodi susseguenti tale data, e OT abbia fatto un'unica dichiarazione che riguarda un fatto che si colloca temporalmente dopo il 2015. Il quarto motivodi ricorso attiene ad una ritenuta mancanza di motivazione con riferimento alle questioni attinenti alla perduranza dell'associazione, con connessa violazione dell'art. 2 cod. pen. in merito al trattamento sanzionatorio, in conformità a quanto già esposto dal medesimo difensore per la posizione di AM US. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia una violazione di legge, in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6 cod.pen. Più precisamente, la Corte di Appello non avrebbe fornito un'adeguata motivazione sulla censura difensiva relativa all'esclusione di tale aggravante, anche in merito alla consapevolezza in capo all'imputata dell'attività di reimpiego dei capitali. Per il contenuto del motivo a supporto della tesi difensiva, si rinvia al secondo motivo di ricorso di AM US, redatto dal medesimo difensore. Ulteriore omessa motivazione è evidenziata nel sesto ed ultimo motivo di ricorso, che attiene alla necessità di applicare il minimo della pena e le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. 10.5 Il secondo atto di ricorso per RA CR TA è a firma del difensore avv. IA SS.
Il ricorso articola cinque motivi.
Con il primo motivodi ricorso si denunciano tre vizi della sentenza impugnata: violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, 533 e 546 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermata responsabilità penale per il capo a); vizio di travisamento della prova, anche per omissione. Primariamente, il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori viene ritenuto generico ed impreciso, oltre che privo di riscontri individualizzanti. Per quanto attiene a LE AN, lo stesso non avrebbe attribuito una condotta determinata e precisa all'imputata. In
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merito, invece, alle propalazioni di OT US, la difesa riporta diverse dichiarazioni LO stesso, alcune delle quali già analizzate nel precedente atto di ricorso, e ne evidenzia la genericità e l'inidoneità ad essere poste a base di un giudizio di colpevolezza, sino a concludere che, sia dalle dichiarazioni del OT, che dalle conversazioni intercettate, ritenute a riscontro di quest'ultimo, emergerebbe sempre la presenza e la gestione di BR NI, marito della ricorrente, alla quale non sarebbe quindi attribuibile nessuna condotta partecipativa. Il giudice, in tesi difensiva, ha fatto mal governo delle regole e dei principi giurisprudenziali posti a presidio della valutazione della prova dichiarativa, nella specie quella proveniente dai collaboratori di giustizia. Si sottolinea, inoltre, la inconciliabilità con il dato normativo di una partecipazione all'associazione "all'occorrenza", dato che difetterebbe in simile ipotesi l'elemento di stabilità richiesto ai fini della configurabilità del delitto associativo: la mera vicinanza compiacente ad un membro del sodalizio, soprattutto se dettata da rapporti di parentela, non è di per sé sufficiente ad integrare la condotta di partecipazione. Inoltre, non sarebbero state considerate adeguatamente alcune argomentazioni da parte della Corte, ossia: 1)NA FI, moglie di RA CR ST, è stata assolta, nonostante la sua posizione fosse quasi interamente sovrapponibile a quella dell'odierna ricorrente;
2) dal 2000 ad oggi non è emersa alcuna prova idonea a dimostrare che le tre donne menzionate nel capo a) abbiano ricoperto ruoli di reggenza 3) dalle varie sentenze passate in giudicato non emerge mai che le donne abbiano assunto la reggenza della cosca in costanza di detenzione dei rispettivi mariti;
4) non è ancora chiaro quali condotte avrebbe posto specificatamente in essere la ricorrente. La difesa ribadisce che l'assistita è: estranea a tutti i reati fine contestati;
estranea rispetto alla vicenda di cui al capo E) dell'imputazione, legato all'assessore NI;
è estranea altresì rispetto al capo N), relativo alle armi. Inoltre, dalle dichiarazioni di quattordici collaboratori di giustizia riportate nella richiesta cautelare, emerge che nessuno di questi ha mai riferito di alcun periodo di reggenza delle donne nell'ambito della cosca. Altro travisamento della prova è - ad avviso della difesa - quello legato alla vicenda delle armi, con specifico riferimento al colloquio intercettato in carcere tra RA CR AN, il figlio VA, la moglie ed il nipote OT ET, intercettazione che sarebbe stata mal interpretata dai giudici del merito. In sintesi, alla luce del compendio istruttorio in atti, la condotta concretamente attribuibile alla ricorrente pare alla difesa ben lontana da integrare i requisiti minimi della partecipazione a norma dell'art. 416 bis cod. pen. Nella sentenza ricorsa mancherebbe una valutazione sulla posizione particolare e personale dell'imputata, che si ritiene coinvolta nel procedimento più per il fatto di essere la figlia del boss NI, che non per una condotta specificatamente e personalmente posta in essere. Non vi sarebbe prova alcuna del ruolo dinamico-funzionale svolto, né tantomeno della affectio societatis. Conclusione difensiva, quest'ultima, che è supportata da un'ulteriore analisi critica di talune risultanze probatorie. Complessivamente, le condotte ascrivibili all'odierna imputata si attesterebbero ad una mera connivenza non punibile. Con il secondo motivodi ricorso si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta nei termini di favoreggiamento reale o, in subordine, di concorso esterno in associazione mafiosa. Sul punto, la Corte non avrebbe adeguatamente risposto ai rilievi difensivi, redigendo sul punto una motivazione apparente. Il terzo motivodi ricorso è inerente alla violazione ed erronea applicazione dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., in relazione alle condotte enucleate al capo A) della rubrica. Le
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dichiarazioni dei collaboratori non possono ritenersi idonee a costituire un valido elemento probatorio, dato che quelle di LE AN si radicano su mere supposizioni, mentre quelle di OT si fondano su informazioni apprese de relato, ma prive di riscontri. Inoltre, le chiamate di tali collaboranti neanche si riscontrerebbero rispetto al nucleo essenziale della narrazione, rappresentato dal tema di prova costituente oggetto del capo di imputazione. Con il quarto motivodi ricorso la difesa evidenzia una violazione di legge ed un vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità delle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 416 bis cod. pen. Tali circostanze sarebbero state indebitamente estese all'odierna ricorrente senza alcun accertamento reale sul profilo soggettivo, ossia sulla consapevolezza da parte della stessa sia della disponibilità delle armi da parte dell'associazione che del reimpiego dei capitali illeciti. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia una violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen. in relazione all'art. 416 bis ed alla 1. 69/2015, con connesso vizio di motivazione. Il giudice, in particolare, ha applicato la pena basandosi sul testo normativo per come modificato dalla legge 69/2015, ritenendo che la condotta dell'imputata si sia protratta oltre tale anno. Tuttavia, da un'attenta analisi delle prove a carico, emergerebbe che tutte le condotte contestate a RA CR TA si siano arrestate al 2013, come anche tutte le conversazioni evocate in sentenza sarebbero antecedenti alla riforma del 2015, tranne quelle del 2017 intercettate in carcere, che però non sarebbero utilizzabili per le ragioni esposte nei motivi precedenti. Il fatto che il collaboratore OT abbia reso delle dichiarazioni nel 2017 non autorizzerebbe il giudice a presumere che le condotte dallo stesso genericamente ascritte alla ricorrente siano coeve alle sue propalazioni. È stata inoltre depositata una memoria difensiva in prossimità della odierna udienza. In tale atto si ribadisce che perla vicenda 'rotonde la persona coinvolta nell'affare era esclusivamente BR NI. Nessun contributo è stato posto in essere dalla ricorrente verso l'associazione mafiosa. Anche in riferimento alle altre vicende che sarebbero state dimostrative di un ruolo svolto dalla RA CR TA, si evidenzia che manca del tutto la capacità indicativa di tali elementi di prova. 10.6 RA CR VA, classe 1986, ricorre con atto a firma del difensore avv. NI NI.
Il ricorso articola sette motivi.
Al primo motivodi ricorso si deduce - quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo - erronea applicazione di legge e vizio della motivazione nella parte in cui si utilizzano prove a favore dell'imputato come indizi di partecipazione - utilizzo di massime di esperienza non attinenti al caso in esame-, nonché travisamento della prova. Primariamente, la difesa afferma che la penale responsabilità dell'odierno ricorrente è stata ritenuta provata per il tramite di indici che, tuttavia, non hanno i caratteri della gravità, precisione e concordanza. Il giudice avrebbe omesso di compiere una valutazione di gravità e precisione dei singoli indizi, avendo piuttosto provato l'appartenenza del ricorrente al sodalizio criminale facendo uso di un sillogismo vietato dalla legge, che assume l'appartenenza all'associazione mafiosa come premessa maggiore e non come risultato del sillogismo probatorio. In merito al piano omicidiario ai danni di Liperati, che non ha trovato esecuzione, in tesi accusatoria, anche per merito dell'opposizione del ricorrente, la difesa ritiene che il giudice sia incorso in un vizio motivazionale, deducendo da un simile evento un ruolo decisionale del RA CR VA cl. '86 all'interno del sodalizio, quando avrebbe dovuto piuttosto riconoscere che è contrario ad ogni logica mafiosa opporsi
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
all'uccisione di un collaboratore di giustizia. Vengono poi ipotizzati altri vizi motivazionali in ordine alla corretta valutazione della vicenda appena citata. La violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ad opinione della difesa, risulta ancora più evidente se si analizza la questione delle armi, specificatamente analizzata dal ricorrente, il quale evidenzia i profili di quella che definisce una illogicità intrinseca della motivazione sull'argomento. Anche in tale contesto, l'imputato sarebbe stato condannato poiché si è preoccupato delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalle dichiarazioni di OT a danno del proprio genitore. La Corte di merito avrebbe dovuto osservare che l'imputato non ha mai avuto un ruolo attivo-funzionale, soggetto che invece è stato ritenuto partecipe ad un'associazione mafiosa pur a fronte di una condotta che, al più, avrebbe potuto configurare un'ipotesi di favoreggiamento nei confronti del genitore. Vengono evidenziate con precisione diverse ipotesi di travisamento della prova, in riferimento alle armi rinvenute dalla polizia giudiziaria presso il terreno dei GG. In seguito, viene analizzata dalla difesa, sempre in un'ottica critica, un'ulteriore prova a carico del ricorrente, consistente in una conversazione ambientale del 24 luglio 2012, captata durante un summit di 'ndrangheta. Si sottolinea che non vi sono accertamenti dai quali desumere con certezza la presenza di RA CR VA cl. '86 durante quella riunione, non essendoci stato alcun riconoscimento della voce, né foto o video che ritraessero l'imputato sul luogo dei fatti. La sentenza, compiendo un salto, avrebbe ricavato la presenza del predetto solo dai temi trattati, travisando, al contempo, i contenuti di tale intercettazione, con particolare riferimento proprio alla corretta identificazione della persona di nome "VA". Per quanto attiene, invece, alla pretesa prova a carico costituita dai risultati del nucleo di polizia tributaria sull'attività lavorativa dell'imputato, la motivazione risulterebbe meramente apparente, non avendo tenuto conto delle doglianze proposte con l'atto di appello. Non vi sarebbe prova alcuna del conferimento di denaro, da parte del ricorrente, alla bacinella della cosca. A ciò si deve aggiungere che l'imputato ha posto in essere alcuni comportamenti ritenuti, in tesi difensiva, incompatibili con il suo ruolo di partecipe all'associazione, ossia: si è rifiutato di prendersi le colpe in merito alla vicenda delle armi;
si è opposto al presunto avvelenamento del collaboratore OT. Inoltre: alcun reato fine gli è stato contestato;
dalla lettura delle sentenze depositate in atti non risultano pronunce di condanna nei confronti del ricorrente;
nonostante anni di intercettazioni ambientali, telefoniche ed osservazioni, lo stesso non è mai stato collocato sui luoghi ove avvenivano i summit di 'ndrangheta. D'altronde, non risulta che l'imputato abbia avuto alcun contatto con altri membri dell'associazione, neanche indirettamente, se non quando gli è stato chiesto di assumersi la responsabilità delle armi. Infine, sempre in tale ottica, si deve evidenziare che in circa venti anni anni di processi contro la famiglia RA CR mai nessun collaboratore di giustizia ha indicato l'imputato come un appartenente all'associazione. Con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta una mancanza di motivazione ed una violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen. per insussistenza della condotta di partecipazione e del contributo causale alla consorteria mafiosa. La Corte avrebbe illegittimamente condannato l'imputato per la partecipazione ad associazione senza aver individuato le necessarie azioni dotate di efficacia causale rispetto al risultato del rafforzamento della consorteria e della tutela dei fini della stessa. Il terzo motivo di ricorso attiene alla violazione di legge in riferimento alla effettiva collocazione temporale delle condotte dell'imputato ed un'omessa motivazione in merito al
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
recesso dell'imputato dall'associazione. La Corte non avrebbe tenuto debitamente conto del fatto che tutte le condotte contestate al ricorrente che potrebbero avere una rilevanza penale sono antecedenti al 2015, dunque avrebbe dovuto trovare applicazione il regime sanzionatorio precedente alla riforma di quell'anno. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta una violazione di legge, con riferimento al reato associativo in quanto tale. La doglianza attiene alla parte della sentenza nella quale si afferma la persistente esistenza ed operatività della locale di RO anche dopo l'anno 2015. Il motivo è supportato dalla indicazione di diverse parti della motivazione che risulterebbero illogiche e contraddittorie. Il quinto motivoè dedicato alla violazione di legge, in relazione al VI comma dell'art. 416 bis cod. pen., data la mancanza degli elementi costitutivi dell'aggravante in oggetto e la omessa motivazione in merito all'applicazione della stessa. La difesa ritiene la sentenza meritevole di censura perché ha applicato l'aggravante al ricorrente senza nulla dire in merito all'elemento soggettivo. Per poter applicare tale circostanza serve che vi sia prova delle attività illecite poste in essere dall'associazione mafiosa e del finanziamento illecito a favore della società che ne beneficia che, in riferimento alla impresa di RA CR VA, sarebbe del tutto carente. Di conseguenza, il Giudice si sarebbe dovuto interrogare in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte dell'imputato del modus operandi della associazione, applicato però con altre società rispetto a quella gestita dal medesimo. Il sesto motivo attiene alla violazione di legge, in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. con annesso vizio di motivazione circa l'omessa applicazione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. La discrezionalità del giudice in merito alla dosimetria della pena andrebbe sempre esercitata esplicando le ragioni della propria scelta in riferimento ad ogni singola posizione processuale. Nel caso di specie, il giudice non avrebbe tenuto adeguatamente conto di diversi elementi, quali: l'ineccepibile comportamento processuale tenuto dall'imputato; il fatto che il ricorrente non abbia commesso alcun reato-fine; la dissociazione di RA CR VA cl. 86 dalle logiche associative, il che avrebbe permesso anche di salvare la vita di un collaboratore di giustizia. Con il settimo - erroneamente indicato nell'atto come sesto - motivo il ricorrente si duole di una violazione di legge, in relazione all'art. 303, comma. 1, lett. c), n. 2 cod. proc. pen., art.544, comma 3 cod. proc. pen., e art. 154, comma 4 bis, disp. att. cod. proc. pen. La sentenza sarebbe nulla in quanto l'ordinanza del Collegio, notificata in data 7.02.2024, con la quale sono stati prorogati i termini del deposito della motivazione di ulteriori 90 giorni rispetto a quelli previsti dal dispositivo della sentenza non è stata autorizzata dal Presidente della Corte di Appello di Catanzaro. La motivazione è stata depositata a distanza di 179 giorni dall'udienza. Inoltre, l'avviso di deposito non è stato notificato né all'imputato né agli Avv.ti NNpaola Paloma e UI OL, difensori di fiducia dell'imputato in sede di appello, né all'Avv. NI, divenuto difensore di fiducia in data 16.10.2024. Sono stati depositati motivi nuovi a firma del difensore avv. NI NI. In tale atto si deduce vizio di motivazione in riferimento alla avvenuta identificazione di RA CR VA classe 1986 come uno dei partecipanti ad un summit di ndrangheta, per come sarebbe emerso dalla conversazione del 24 luglio 2012, citata in sentenza. Le obiezioni difensive sarebbero state esaminate in modo meramente apparente. Si allega la trascrizione della intercettazione della conversazione del 24 luglio 2012, ad ulteriore conforto di quanto già sostenuto nell'atto principale.
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Inoltre, si deduce vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui sono state respinte le doglianze difensive - in realtà non esaminate - circa la destinazione di risorse finanziarie dall'impresa del ricorrente verso la cosca RA CR. 10.7 RA CR VA classe 19 ricorre con atto a firma del difensore avv. LU ON.
Il ricorso articola quattro motivi.
Con il primo motivo la difesa denuncia una violazione dell'art. 416 bis cod. pen., con riferimento al reato di cui al capo A. Si deve considerare, infatti, che il ricorrente è già stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., con ruolo apicale, per appartenenza alla cosca RA CR nell'articolazione localizzata a Brescello in IA, con condotta che copre un arco temporale compreso tra il 2004 e la data della sentenza di primo grado (26.10.2020). Nella vicenda che ci occupa oggi, è stato condannato per partecipazione "dai primi anni 2000 con attualità della condotta" (dunque sino alla sentenza del G.u.p., che è datata 18.02.2022). Si deve considerare, altresì, che nei due anni di permanenza aggiuntiva della imputazione catanzarese, il ricorrente si trovava già detenuto per la causa bolognese, mentre le prove a carico per questo procedimento, ad opinione della difesa, si fermano sostanzialmente al 2014. Nonostante quanto appena detto, si osserva che la causa di merito non ha restituito materiale probatorio adeguato a sostenere l'ipotesi accusatoria: la vicenda "MAbusiness" altro non sarebbe che un'intestazione fittizia, che si inserisce all'interno di quella condotta associativa ascritta e definitivamente ritenuta a carico dell'imputato già nel processo Grimilde davanti ai giudici di Bologna. Nel procedimento odierno, peraltro, al ricorrente sarebbe contestato di aver prestato un concorso occasionale, muovendosi di volta in volta tra l'IA ed il luogo dei fatti. In sostanza si eccepisce una violazione del divieto di secondo giudizio sul medesimo fatto. Con il secondo motivo la difesa deduce una violazione del comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen., considerato che, nonostante sia richiesta dalla giurisprudenza una prova della provenienza del denaro e del reimpiego del medesimo, nella sentenza ricorsa nulla si sarebbe detto in merito. Al terzo motivo si deduce violazione degli artt. 110, 512 bis e 416 bis.1 cod. pen., dal momento che non sarebbe in alcun modo evidente il contributo concorsuale dato dal ricorrente alla costituzione del Consorzio MAltalia e della società Farmeko srl. Si rappresenta, sul tema, un deficit di effettività del preteso contributo concorsuale sul fatto specifico. Con il quarto motivo la difesa denuncia una violazione dell'art. 62 bis cod. pen. La motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche sarebbe generalizzante e cumulativa, priva di alcuna specifica valutazione del singolo imputato se non per poche righe, anch'esse generiche e poco puntuali in relazione alla singola posizione. 10.8 RO EP ricorre con due distinti atti. Il primo a firma del difensore avv. RG DO.
Il ricorso articola quattro motivi.
Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, comma 2 e 3 cod. proc. pen., 533 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. Errore di fondo della sentenza impugnata sarebbe quello di non aver epurato dall'intera ricostruzione accusatoria i fatti collegati strettamente al ruolo di coniuge di un boss mafioso da quelli ritenuti indicativi di una partecipazione della ricorrente ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso. Le Corti di merito, peraltro, avrebbero ricostruito il ruolo di
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
partecipe dell'imputata facendo riferimento ad un solo episodio delittuoso (quello di cui al capo C), in più di venti anni di ritenuta condotta associativa. A ciò si deve aggiungere il supposto ruolo di partecipe "a singhiozzo", che si sarebbe esplicato solo nei periodi di detenzione del marito, con conseguente violazione della disposizione incriminatrice, che pretende la stabilità del rapporto. Per quanto attiene alle dichiarazioni dei collaboratori LE e OT, la difesa osserva che il problema di fondo, vizio originario della motivazione, è stata la mancata attivazione della procedura di verifica tanto sull'attendibilità estrinseca dei collaboratori, quanto su quella intrinseca in riferimento alla posizione della ricorrente. Se tale verifica fosse stata fatta correttamente, il Giudice del gravame, in tesi difensiva, avrebbe dovuto escludere la rilevanza di simili dichiarazioni, ritenuto che quelle di LE sono esclusivamente considerazioni presuntive e generiche, mentre il OT ha riferito di notizie de relato, per le quali non sarebbe rinvenibile in motivazione alcun riscontro dichiarativo ed intercettivo. In seguito, l'attenzione viene spostata sul contenuto di diverse intercettazioni, rispetto alle quali la difesa ha puntualmente indicato quelli che ritiene veri e propri travisamenti della prova da parte dei Giudici del merito. Nella conclusione di tale articolato motivo di ricorso, si sottolinea che non è neanche chiaro da quale elemento probatorio confluito in atti il Giudice di merito abbia potuto desumere sia il ruolo, svolto dalla ricorrente, di portavoce delle direttive del marito, sia il suo aver assunto decisioni che sarebbero aspettate al boss della cosca. Per quanto attiene a tale ultima considerazione, si ritiene che tale "presunzione di colpevolezza" sia stata resa in evidente travisamento del dato intercettivo, posto che la ricorrente, ad opinione della difesa: mai ha deciso alcuna spartizione di denaro frutto dei proventi estorsivi;
mai è intervenuta per derimere taluna controversia;
mai ha autorizzato alcuna strategia criminosa;
mai ha proposto espedienti per alleggerire le responsabilità penali di qualsiasi persona. Con il secondo motivo di ricorso la difesa denuncia una violazione di legge ed un vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta apicalità del ruolo in seno al sodalizio di cui al capo A). Il Giudice del gravame, nel negare la riqualificazione della condotta ai sensi del comma 1 dell'art. 416 bis cod. pen., non avrebbe adeguatamente spiegato da quali elementi probatori ha rinvenuto le caratteristiche necessarie per ritenere la condotta imputata alla RO qualificabile in termini di apicalità. I collaboratori di giustizia, peraltro, hanno sempre puntualizzato che a capo del clan vi è sempre stato RA CR NI. Inoltre, nel provvedimento ricorso vi sarebbe una palese contraddittorietà interna nella parte in cui esclude l'apicalità del ruolo della RA CR TA, a fronte però di una medesimezza delle imputazioni e delle vicende trattate a carico della madre. Al terzo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il concorso nella intestazione fittizia. Ad opinione della ricorrente, da un'attenta lettura del compendio intercettivo si può evincere l'assenza di qualsivoglia consenso o parere da parte della RO in riferimento al delitto di cui al capo C). La sentenza ricorsa risulta ancora più viziata da un'analisi delle dichiarazioni di BR NI, che è stato ritenuto soggetto credibile dai giudici di secondo grado ed è stato elevato come elemento a carico della ricorrente. Tuttavia, non sarebbero stati valorizzati i segmenti narrativi di simili propalazioni favorevoli all'imputata, e specialmente nelle parti in cui il dichiarante ha affermato di non ricordarsi se la RO fosse presente alla riunione, e che anche qualora vi ci fosse stata si sarebbe limitata ad offrire un caffè ai presenti. Inoltre, sarebbe in contrasto con la natura del delitto in esame quell'orientamento
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
giurisprudenziale, al quale i giudici del gravame hanno ritenuto di aderire, per cui il trasferimento fittizio di valori si realizzerebbe non solo mediante la costituzione di un'impresa tramite risorse economiche riconducibili all'indagato, ma anche attraverso il trasferimento delle medesime in un momento successivo alla costituzione. Sul punto, peraltro, il contributo dato dalla ricorrente si limiterebbe all'aver assistito ad un dialogo intercorso tra i suoi strettissimi parenti. Infine, difetterebbe qualsiasi motivazione anche in ordine all'aggravante mafiosa contestata sub specie di agevolazione del presunto sodalizio, che è una circostanza di natura soggettiva e non oggettiva. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena, all'insussistenza delle aggravanti contestate ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dopo aver ribadito la richiesta, già avanzata in sede di merito, di applicare il trattamento sanzionatorio per come previsto prima della riforma del 2015, la difesa evidenzia un errore nel calcolo delle aggravanti di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 416 bis, dal momento che è stato operato un aumento superiore ad un terzo per la seconda circostanza ad effetto speciale riconosciuta, in contrasto con quanto previsto dal quarto comma dell'art. 63 cod.pen. Inoltre, sempre in tesi difensiva, non si rinviene nella sentenza una motivazione adeguata in ordine alla effettiva conoscenza in capo ai singoli della disponibilità di armi da parte del sodalizio, o del finanziamento delle attività economiche associative con i proventi ricavati da delitti. Infine, le attenuanti generiche sarebbero state negate esclusivamente sulla scorta della generica pericolosità del clan di appartenenza. 10.9 Il secondo atto di ricorso per RO EP è a firma del difensore avv. UI OL.
Il ricorso si articola in sette motivi.
Al primo motivo di ricorso la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo. In particolare, dopo aver ricostruito tutte le emergenze istruttorie a carico della RO, si afferma che dalle conversazioni intercettate non emerge prova certa del ruolo apicale alla stessa ascritto. Vengono dunque analizzate prima le singole conversazioni, con l'obiettivo di dimostrare l'inconsistenza probatoria, poi le diverse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che si ritengono generiche ed imprecise, dunque inconsistenti. Inoltre, le argomentazioni della Corte sarebbero illogiche nella parte in cui si afferma la partecipazione della RO all'associazione solo per determinati periodi di tempo, coincidenti con la detenzione del marito: difetterebbe, nel caso di specie, l'elemento di stabilità richiesto ai fini della configurabilità del delitto associativo. Ancora di più se si considera che in assenza del marito, a ricoprire il ruolo apicale sarebbero potuti intervenire RA CR ST o BR NI, all'epoca non detenuti. Ad opinione della difesa, l'imputata è stata condannata più per il fatto di essere la moglie del boss RA CR NI, piuttosto per una condotta tipica di partecipazione: gli elementi probatori in atti avrebbero rivelato la totale mancanza di un ruolo dinamico-funzionale dell'appellante, come anche dell'affectio societatis. La condotta della ricorrente andrebbe riqualificata nei termini di mera contiguità compiacente o, al più, di singoli episodi di favoreggiamento a favore del marito, ma non potrebbe certamente definirsi partecipazione. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al concorso nel reato di intestazione fittizia. L'imputata RO non avrebbe avuto alcun ruolo decisionale o di coordinamento nell'affare in esame. Nella riunione del 7 giugno che si è tenuta presso la tavernetta della sua casa, la ricorrente si sarebbe limitata ad assistere. Peraltro, in tale
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO
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Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
occasione si è discusso di un progetto imprenditoriale che già era stato concepito e già era in atto, dunque a reato già consumato. Il terzo motivo, ove si deduce violazione di legge, è afferente al profilo della cornice edittale, in rapporto alla assenza di prova della perdurante attività della locale di RO dopo il 2015. Ci si riferisce alla mancata applicazione del regime sanzionatorio sussistente prima della riforma peggiorativa attuata con legge n. 69/2015. Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni relative ai collaboratori, le cui dichiarazioni sarebbero idonee - secondo la Corte di Appello - a comprovare la sussistenza e l'operatività della cosca dopo il 2015. Dei tre collaboratori che hanno riferito delle vicende che ci occupano, solamente il OT è rimasto in libertà dopo l'anno 2015, ma lo stesso ha riferito solo di fatti antecedenti a tale data, ad eccezione di un'unica vicenda delittuosa, riferita alle minacce subite da UC, che però è priva di qualsiasi riscontro individualizzante. Al quinto motivo di ricorso, riproducendo le contestazioni già mosse con il motivo precedente, la difesa lamenta una mancanza di motivazione in relazione ad alcune specifiche questioni prospettate in appello, oltre alla violazione di legge penale, in particolare dell'art. 2 cod. pen. Nonostante specifica contestazione mossa in appello dalla difesa, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di motivare in ordine alla ritenuta ultrattività dell'associazione dopo il 2015, avendo piuttosto fatto riferimento ad una serie di delitti e vicende processuali antecedenti tale data. Il fatto che l'associazione non abbia continuato la propria attività dopo il 2015 sarebbe confermato dal fatto che non sono state adottate contromisure per contrastare il propalato di OT dopo che uno dei coimputati nel presente procedimento si è opposto: ciò dimostrerebbe l'assenza di un soggetto capace di dare una direttiva autorevole. I fatti susseguenti la vicenda delle armi sarebbero esplicativi di una disorganizzazione totale, data la mera presenza di più soggetti che hanno solamente tentato di subire meno conseguenze negative possibili. Al sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis, sesto comma cod. pen. La Corte di merito, per ritenere infondati i motivi di appello con i quali si era chiesta l'esclusione della citata aggravante, si sarebbe limitata a richiamare numerose sentenze passate in giudicato relative alla cosca RA CR che hanno accertato le attività di reimpiego dei capitali illeciti, senza considerare che nel procedimento odierno a tale associazione non è contestata alcuna condotta estorsiva o reati di falso o di sovrafatturazione. La Corte non ha argomentato sull'origine dei capitali illeciti e sul loro reinvestimento, con una motivazione che risulta ancora più carente in relazione alla consapevolezza, in capo all'imputata, dell'attività di reimpiego. Al settimo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La motivazione, sul punto, sarebbe illogica e contraddittoria in quanto fondata su di una condotta posta in essere "per anni ed anni", quando invece il capo di imputazione fa riferimento ad un agire solamente nei periodi di assenza del marito. Ad ogni modo, non vi sarebbe un congruo riferimento alla gravità della condotta, come anche mancherebbe il riferimento all'incensuratezza dell'imputata e sul ristretto arco temporale in cui si sarebbe manifestata la condotta associativa. Sono stati depositati, sempre per RO EP, motivi aggiunti a firma del difensore avv. LI ED. Si ribadiscono le doglianze relative alla intervenuta affermazione di responsabilità per il capo A). La Corte di Appello avrebbe sostanzialmente eluso le critiche introdotte in secondo
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
grado, dando luogo a motivazione apparente. Il numero esiguo delle conversazioni rilevanti oggetto di captazione (soltanto sei, nell'arco di cinque anni) dimostra la assenza di continuità nel rapporto della ricorrente con i pretesi interessi della cosca. Non poteva ritenersi sussistente alcun contributo della RO alle vicende associative e le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sono del tutto generiche. Si compie riferimento ai principi di diritto esposti in Sez. Un. Modaffari, la cui applicazione - in tesi - avrebbe dovuto portare alla emissione di una pronuncia assolutoria. Nessuno degli elementi di prova offre, secondo la difesa, una congrua rappresentazione dell'inserimento attivo della RO all'interno del sodalizio. 10.10 AN VA AN ricorre con due distinti atti. Il primo è a forma del difensore avv. UI OL.
Il ricorso articola sei motivi.
Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato associativo. La prova di tale condotta sarebbe stata desunta esclusivamente dall'episodio del rinvenimento delle armi di cui al capo N) e dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia OT. Tuttavia, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria in quanto, se da un lato ritiene il OT attendibile e credibile, dall'altro esclude la sussistenza di riscontri individualizzanti in riferimento a tutte quelle condotte diverse da quelle contestate al capo N), tra le quali: estorsioni, condivisione degli scopi dell'associazione e contributo al mantenimento in vita della stessa, ricezione di "ambasciate" dal carcere dagli esponenti apicali della consorteria. Ad opinione della difesa, invece, gli elementi probatori rivelerebbero la totale mancanza di un ruolo dinamico-funzionale dell'appellante e di un'affectio societatis, elementi necessari per pervenire ad una condanna. La condotta dell'imputato risulta del tutto occasionale, e comunque collegata esclusivamente al suocero RA CR ST. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo N) ed alla mancata riqualificazione dei fatti in favoreggiamento. Da nessuna intercettazione potrebbe ricavarsi, ad opinione del ricorrente, la prova della consapevolezza da parte del AN dell'esistenza delle armi, ma, al più, una preoccupazione dovuta alle origini furtive del mezzo rinvenuto, veicolo che, stando alle dichiarazioni di GG US, l'odierno imputato si sarebbe limitato a trasportare da un terreno all'altro. Anche ammettendo, in capo al ricorrente, la consapevolezza dell'esistenza di armi occultate nei pressi della località Scarazze, dovrebbe essere valutata come una connivenza non punibile del AN nei confronti delle scelte di vita dei familiari o come reato di favoreggiamento. Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento all'aggravante agevolativa di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., contestata in relazione al capo N). Nonostante tale circostanza abbia natura soggettiva, la Corte non avrebbe motivato adeguatamente sulla consapevolezza in capo al ricorrente della condotta agevolativa. Al quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, sesto comma cod. pen. Al quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Non sarebbero stati valutati adeguatamente, da parte dei giudici del merito, alcuni elementi evidenziati nell'atto di appello, i quali avrebbero potuto determinare la concessione delle attenuanti atipiche. Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. e per la violazione degli artt. 2, quarto comma cod. pen. e 3
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Cost.
Non solo l'associazione avrebbe smesso di operare prima del 2015, anno in cui è intervenuta una riforma del trattamento sanzionatorio della materia che ci occupa, ma alcuna motivazione sarebbe stata fornita dalla Corte di Appello sul contributo causale dato all'associazione da AN VA AN dopo il 14 giugno 2015. L'intera vicenda relativa alle armi si sarebbe svolta tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015. Nel 2017 l'arsenale è stato solamente rinvenuto, ma la condotta ascritta all'imputato se pure provata è stata posta in essere nel periodo precedente. 10.11 Il secondo atto di ricorso è a firma del difensore avv. LE VI Accorretti. Il ricorso si articola in un motivo unico, con il quale si deduce una violazione ed erronea applicazione del comma VI dell'art. 416 bis cod. pen., e la manifesta illogicità della motivazione. La sentenza ricorsa sarebbe meritevole di censura in quanto i giudici del merito, sia di primo che di secondo grado, hanno applicato l'aggravante in esame pur nella evidente assenza dei presupposti richiesti dalla costante giurisprudenza di legittimità. La motivazione sul punto appare apodittica, priva di riscontri fattuali che esulino dalle mere congetture o presupposizioni. Peraltro, la difesa evidenzia come non sarebbe stato citato alcun elemento comprovante la specifica catena di finanziamento dell'attività, nonostante i Giudici abbiano ritenuto che la stessa fosse finanziata da risorse provenienti da condotte estorsive e controllasse il mercato di riferimento. Anche a voler ritenere il ricorrente intraneo alla consorteria, si deve sottolineare che lo stesso è stato accostato ad uno specifico contesto operativo, non essendo risultato che sia stato mai coinvolto, né presente, nelle vicende relative alle attività imprenditoriali. A fronte di ciò, il concetto di consapevolezze o conoscibilità non può applicarsi in forma meramente deduttiva, anche considerando che il riconoscimento delle aggravanti richiede i medesimi profili di certezza applicati per l'accertamento della responsabilità penale. 10.12 OZ OM ricorre con atto a firma del difensore avv. LI ED.
Il ricorso articola sette motivi.
Dopo una dettagliata esposizione delle necessarie premesse conoscitive, con il primo motivo di ricorso la difesa si duole di una erronea applicazione della legge penale in ordine all'elemento soggettivo previsto per il delitto di estorsione, con relativo vizio di motivazione anche in riferimento alla illegale detenzione e porto abuso di arma. I giudici del merito avrebbero inferito la responsabilità del ricorrente di un fatto riferibile al 29 marzo del 2015 (tentata estorsione tramite il collocamento sul luogo del delitto di due cd. molotov), difettante della componente soggettiva, utilizzando: la frequentazione con LE, personaggio di spicco della criminalità mafiosa catanzarese;
una conversazione ove l'imputato avrebbe confessato analogo delitto commesso nell'ottobre dell'anno precedente. Non pare conforme ai principi giurisprudenziali e di diritto la motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza LO OZ che l'atto di riempire le bottiglie con la benzina fosse finalizzato all'estorsione che è stata materialmente tentata da altri imputati. Il secondo motivo di ricorso attiene ad un denunciato vizio di motivazione in ordine alla detenzione illegale di una pistola RD, provento di illecito penale, e alla relativa ricettazione. Anche in tale ipotesi sarebbe rimasta priva di risposta la doglianza difensiva, espressa nell'atto di appello, con la quale si era sottolineato come non fosse stata compiuta dal giudice di primo grado alcuna indagine in ordine alla consapevolezza in capo allo OZ della provenienza illecita dell'arma ed alla sua illegale detenzione.
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Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al delitto di trasferimento fraudolento di valori. I giudici di appello hanno ritenuto che l'intestazione in capo allo OZ delle quote del Consorzio MA IA e della società MAeko, riferibili ai membri della cosca RA CR, sia stata accompagnata dalla sua consapevolezza circa la finalità elusiva dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale da parte di questi ultimi. A tale conclusione sarebbero pervenuti tramite un'analisi delle dichiarazioni di BR NI e dalla partecipazione dell'imputato alla riunione del 7 giugno. Ma tale attività, ad opinione della difesa, sarebbe stata intrapresa dal ricorrente per la sua brama di espansione imprenditoriale, onde accrescere il proprio prestigio personale per finalità locupletative. La Corte d'Appello, di contro, avrebbe dato per scontato che la formale intestazione di quote da parte dell'odierno ricorrente avesse tratto origine dalla sua appartenenza al sodalizio mafioso, senza però aver compiuto un'adeguata indagine in ordine all'elemento soggettivo del reato, con ciò essendo incorsa in un vizio logico, costituito dal dimostrare la sussistenza di detto reato utilizzando un dato (l'appartenenza al sodalizio) costituente nel sillogismo il risultato finale. Al quarto motivo si deduce una erronea applicazione di legge ed un vizio di motivazione in riferimento alla partecipazione alla locale di RO. Dopo una descrizione degli elementi probatori che hanno portato i giudici del gravame a confermare la condanna LO OZ per il reato associativo, la difesa afferma che nessuno degli elementi riportati è idoneo a dimostrare che la partecipazione al progetto imprenditoriale da parte dell'odierno ricorrente sia sovrapponibile alla sua ritenuta intraneità alla cosca. Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione della cosca. La motivazione sul punto, seppur graficamente presente, alla difesa pare meramente apodittica con riferimento al metodo utilizzato secondo le modalità tipiche del fenomeno mafioso, ed in ordine alla proiezione del reato nell'interesse della cosca. Al sesto motivo si deduce vizio di motivazione in merito all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici non avrebbero adeguatamente motivato sul punto, neanche a fronte di specifiche deduzioni difensive presenti nell'atto di appello. Al settimo motivo si deduce vizio di motivazione nella determinazione della pena applicata per i singoli reati satellite. La Corte d'Appello avrebbe omesso di motivare in riferimento alla pena applicata per ciascun reato satellite, in contrasto con quanto stabilito dalle Sezioni Unite Pizzone. Ciò avrebbe reso impossibile valutare la proporzione tra le componenti della pena complessiva del reato continuato. 10.13 Il ricorso proposto da IR ON, a mezzo del difensore avv. Mario Nigro, articola cinque motivi. Al primo motivo si deduce vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della violazione del divieto di secondo giudizio in riferimento al giudicato già prodottosi a carico del ricorrente in diverso procedimento. Si pone in evidenza che il IR, all'esito del procedimento denominato "Grimilde", è stato condannato per partecipazione ad un'associazione mafiosa, dal 2004 al 2020, operante nel territorio di Brescello, promossa e diretta da RA CR VA classe 79. Ne deriverebbe che la condotta presuntivamente tenuta dal IR ed oggetto di giudizio nel presente procedimento deve ritenersi già giudicata. D'altra parte, in tesi difensiva, "il cartello emiliano" farebbe parte del più ampio consorzio criminale cutrese. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del IR per partecipazione in associazione mafiosa. Non vi sarebbe un sufficiente quadro
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
probatorio a carico. Il ruolo dinamico-funzionale e l'apporto alla vita dell'associazione, che secondo la giurisprudenza di legittimità sono sintomatici della intraneità, non si rispecchierebbero in alcun modo nelle condotte tenute dall'odierno ricorrente. Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen. Quanto alla circostanza riferita alle armi, nessuna risultanza processuale consentirebbe di poter ritenere pacifica la conoscenza da parte dell'odierno imputato della disponibilità di armi in capo a qualche coimputato. Nessun riferimento verrebbe fatto, invece, nelle conversazioni intercettata circa il reimpiego di capitali illeciti da parte del IR o del suo interlocutore, per cui, anche in tal caso, non si ritiene applicabile l'aggravante. Al quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione nella parte inerente al trattamento sanzionatorio ed una omissione di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Al quinto motivo si evidenzia che la sentenza è meritevole di censura a causa di un vizio di motivazione relativo alle statuizioni in favore delle costituite parti civili. Ad opinione del ricorrente, difetterebbe del tutto la motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge supportanti le costituzioni di parti civili, dei relativi motivi e/o diritti e/o interessi a stare in giudizio, come anche in merito al danno eventualmente subito dagli Enti esponenziali per cui è stata ammessa la costituzione, se non un generico accenno tramite l'utilizzo di formule di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
2. La trattazione dei motivi di ricorso va realizzata dopo aver esposto alcune linee interpretative della giurisprudenza di questa Corte in tema di reato associativo di stampo mafioso, con individuazione dei presupposti della partecipazione o del concorso esterno nel reato di associazione, utili a fissare temi in diritto sostanziale sulle questioni comuni ai diversi ricorrenti.
2.1 In particolare va ricordato che l'art. 416-bis cod. pen., rubricato "associazione di tipo mafioso", configura una peculiare fattispecie associativa che ricorre quando "tre o più persone" fanno parte di un'associazione la quale sia avvalga "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". Mentre il primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. fa riferimento alla condotta di chi partecipa all'associazione, il successivo comma secondo contempla, invece, la posizione di coloro i quali "promuovono, dirigono o organizzano l'associazione". Secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, i due commi configurano autonome fattispecie incriminatrici, alle quali corrispondono differenti regimi sanzionatori (ex plurimis, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444-01, secondo cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima). Quanto alla condotta di partecipazione ("chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso"), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Sezioni unite, essa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato;
inserimento idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; in termini già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, MA, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01). Circa i possibili coefficienti identificativi di tale 'inserimento organico' si tornerà a breve. Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di fare parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collabora direttamente, attraverso un'attività strettamente correlata all'attività di intimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopo di raggiungere i fini criminali del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte. Va, inoltre, precisato che, in materia di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il thema probandum riguarda, precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo;
di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza al sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221-01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380-01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572- 01). Per tale ragione, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma, comunque, indicativo della partecipazione all'associazione, ivi compreso il caso in cui detto accadimento sia collocabile in un diverso contesto temporale (Sez. 5, n. 21562 del 3/2/2015, 32 Fiorisi, Rv. 263704-01). Infatti, nei reati associativi, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato alla vita del sodalizio, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti;
e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 del 11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810-01). E del resto, nei reati associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
che la dimostrazione dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di "condotte frazionate», ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non necessariamente indicativa della partecipazione al sodalizio, e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa (Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, dep. 2000, Bonavota, Rv. 216263- 01; Sez. 6, n. 35914 del 30/5/2001, Hsiang Khe, Rv. 221247-01).
2.2 In particolare, quanto all'inquadramento dogmatico della condotta di partecipazione alla associazione camorristica ed in tema di dimensione probatoria, va ulteriormente affermato che, anche dopo l'intervento regolativo Modaffari adottato dalle Sezioni Unite nel 2021, ad essere rilevante è, in chiave dimostrativa, la selezione, per l'appunto, di affidabili <indicatori dell'avvenuto inserimento attivo del soggetto nel gruppo, il che tuttavia non comporta l'adozione piena del cd. moLO causale. Il cd. moLO causale è infatti ancorato alla dimensione del concorso esterno, che richiede la prova della condotta e di un percepibile evento di rafforzamento del gruppo in forza della medesima. Di contro, la dimostrazione della condotta partecipativa richiede - senza dubbio alcuno - la ricostruzione fattuale LO stabile inserimento del soggetto nel gruppo ma, anche secondo l'arresto del 2021 Modaffari,resta valido l'inquadramento teorico risalente a Sez. Unite MA del 2005 per cui la prova dell'inserimento può avvenire 'per indicatori logici. Già l'intervento nomofilattico del 2005, attuato con la sentenza MA, scinde, a ben vedere, la questione processuale della verifica della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa in due momenti di riconoscimento dei presupposti. La tipicità da un lato (ossia la esatta interpretazione della locuzione normativa secondo il suo significato corrente e secondo categorie concettuali di stretta aderenza al testo), la prova dall'altro (posto che ogni condotta descritta in termini elastici, come è la partecipazione, ha bisogno di parametri probatori rassicuranti e al tempo stesso. esemplificativi, su cui il giudice possa esercitare il potere di fissazione del fatto). Quanto al primo aspetto, già le Sez. U MA del 2005 affermano con assoluta chiarezza che il 'fare parte' di una associazione mafiosa è espressione di sintesi che implica l'assunzione di un ruolo e lo svolgimento di compiti effettivi, sposando la visione «dinamica e funzionale» della condotta partecipativa, in aderenza al principio di materialità e offensività della condotta punibile. Prendere parte al fenomeno associativo non è uno stato d'animo, né una generica condivisione, ma è lo svolgimento di compiti funzionali e tendenzialmente stabili, coessenziali al raggiungimento dei fini del gruppo. A simile affermazione però non consegue una richiesta di necessaria percezione o ricostruzione 'diretta' di episodi storici integrativi del ruolo, ben potendo la ricostruzione essere indiziaria. Questo è il punto di maggior rilievo della decisione del 2005, nel cui ambito si afferma testualmente che: "sul piano della dimensione probatoria rilevano tutti gli indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 'osservazione e prova', l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici facta concludentia) dai quali sia lecito
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dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della duratura e sempre utilizzabile messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato nella imputazione". Ora, l'intervento nomofilattico Modaffari del 2021 sorge in rapporto ad un tema specifico, rappresentato dalla rilevanza quale affidabile indicatore logico della partecipazione della semplice cerimonia rituale di affiliazione. Nella corposa motivazione della decisione, le Sezioni Unite Modaffari premettono, sulla scia della MA, di aderire al filone interpretativo che riconosce nella previsione incriminatrice di cui all'art.416-bis cod. pen. un 'reato a struttura mista', data la necessaria proiezione esterna del potere di intimidazione del sodalizio. La capacità di intimidazione deve essere effettiva e deve essere attributo del 'sodalizio' in quanto tale. Ci si orienta, pertanto, verso una natura giuridica di reato di pericolo concreto, intendendo per tale il reato associativo di stampo mafioso e non già le singole condotte in cui si articola la fattispecie. Quanto alla nozione di partecipazione vengono enucleate nel post MA - tre tendenze interpretative. La prima, che facendo leva sulle esemplificazioni della stessa MA (sul terreno della prova) identifica senz'altro l'affiliazione rituale come condotta in quanto tale punibile a titolo di partecipazione, sottolineandone la forza dimostrativa, in aderenza al cd. moLO organizzatorio puro (l'adesione è vista come fenomeno di rafforzamento del gruppo, al di là del successivo svolgimento di compiti). La seconda, che ritiene insufficiente l'indicatore della mera affiliazione, non seguito dal censimento di condotte 'espressive del ruolo', in ossequio al profilo funzionalistico valorizzato nella MA nella parte dedicata alla tipicità. La terza, definita in termini di 'moLO misto', nel cui ambito si richiede - in ogni caso - la identificazione di un sia pur minimo apporto causale alla vita dell'associazione. In simile contesto, le Sezioni Unite Modaffari propongono una soluzione interpretativa che viene manifestata come ulteriore e originale. Si evidenzia, in premessa, che non può aderirsi al moLO organizzatorio puro. Sostenere, in particolare, che la prova del solo accordo di ingresso esaurisca il tema del giudizio significa non tener conto di possibili situazioni in cui il soggetto non realizzi alcuna concreta attività posteriore e ciò appare in contrasto con i principi di materialità e offensività. Al tempo stesso, si afferma, non bisogna scivolare nella adozione del cd. moLO causale in senso stretto, pena la vanificazione della differenziazione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno. Si indica, pertanto, la necessità di individuare, sul terreno probatorio, un contributo - anche atipico del partecipe, contributo che può essere tanto materiale che morale, ricostruibile anche in via indiziaria (tramite ricostruzione di condotte indicative) e che viene esemplificato in termini di messa a disposizione effettiva e consapevole. Solo in tal caso può dirsi che il soggetto 'prende parte' alla associazione. In simile quadro, si ritiene che la investitura ottenuta tramite il rito di ingresso sia elemento non autosufficiente ma certamente indiziario (della effettiva messa a disposizione), elemento che, se debitamente rafforzato dalla 'qualità' dell'adesione e 'serietà' del contesto ambientale in cui la stessa è maturata (con rafforzamento degli obblighi argomentativi del
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
giudice in rapporto al caso concreto), può determinare l'integrazione della fattispecie partecipativa. Si richiede pertanto per stare al tema del contrasto di giurisprudenza oggetto della decisione una sorta di 'storicizzazione' dell'evento di affiliazione, tramite l'analisi del contesto relazionale in cui la stessa è maturata. Ciò che rileva, in definitiva, è che la 'messa a disposizione' abbia i caratteri della serietà e continuità, attraverso comportamenti (precedenti o successivi al rituale di affiliazione) capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria da parte del singolo e l'accettazione da parte del gruppo. La messa a disposizione, in tale chiave, finisce con indicare non già una astratta attitudine (come il significato letterale della espressione pure potrebbe far intendere) ma la sintesi di un concreto attivismo tale da rientrare pienamente nel 'profilo dinamico' della partecipazione (in aderenza alla MA). In ciò può dirsi che le Sezioni Unite Modaffari abbiano richiamato l'attenzione del giudice di merito, restando pienamente nella scia dell'insegnamento fornito dalla MA, sulla effettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come «indicatori logici>> dell'effettivo inserimento del singolo nel gruppo, senza tuttavia aderire pienamente al cd. moLO causale della partecipazione. Si è infatti ribadito in motivazione che: *[..]le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa LO stabile inserimento del soggetto nel gruppo [...]; ed ancora [...] nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico-fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo moLO ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [...]». A tali principi di diritto si farà dunque riferimento nell'esaminare le doglianze dei ricorrenti che hanno visto affermata la responsabilità per il delitto di partecipazione alla associazione mafiosa.
3. Connesso al tema precedente è, poi, quello del concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa.
3.1 Con tale categorizzazione si è data forma giuridica a una specifica manifestazione empirico-criminologica del fenomeno mafioso, propria di colui il quale, senza entrare a far parte dell'organizzazione mafiosa, ma condividendone obiettivi e azione operativa, apporti dall'esterno un contributo rilevante alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. Nel caso del concorso esterno, attraverso lo strumento offerto dall'art. 110 cod. pen., viene
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
operata una estensione delle condotte di rilevanza penale che va oltre il dato della partecipazione tout court al reato associativo, il quale già prevede la necessaria adesione di una pluralità di individui (almeno tre), in tal modo attribuendo rilevanza penale anche a comportamenti di concorso, appunto, "esterno" al sodalizio che siano in concreto funzionali alla consumazione LO stesso reato associativo (e che in questo si distinguono, perciò, anche dal mero favoreggiamento a vantaggio personale di uno o più dei singoli associati). Secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, MA, Rv. 231671-01 e, successivamente, Sez. 5, n. 2653 del 13/10/2015, dep. 2016, Paron, Rv. 265926-01; Sez. 6, n. 33885 del 18/06/2014, Marcello, Rv. 260178-01; Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv. 258807-01; Sez. 6, n. 49820 del 5/12/2013, Billizzi, Rv. 258137- 01; Sez. 6, n. 47081 del 24/10/2013, Malaspina, Rv. 258028-01; Sez. 6, n. 29458 del 26/06/2009, Anzelmo, Rv. 244471 01; Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, dep. 2008, Contrada, Rv. 238242-01), il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa presuppone che l'agente, pur non essendo inserito in maniera stabile e organica nel sodalizio e pur essendo privo dell'affectio societatis (presupposti negativi), tuttavia fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, il quale, valutato ex post, riveli una effettiva incidenza causale sulla conservazione, sull'agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o di un suo particolare settore, ramo o articolazione territoriale. Un risultato che può prodursi anche quando non si tratti di un'attività continuativa o, comunque, ripetuta nel tempo, quanto piuttosto come effetto di un intervento isolato e occasionale (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, MA, Rv. 231671-01; Sez. 2, n. 35051 del 11/06/2008, Lo Sicco, Rv. 241813-01), purché comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima associazione. Sul piano della condotta concorsuale, dunque, restano pacificamente escluse le semplici manifestazioni di compiacenza, contiguità e vicinanza all'organizzazione che non producono in concreto il risultato di conservarne l'esistenza o comunque di rafforzarne l'operatività, mentre è indifferente, sotto il profilo oggettivo, il carattere continuativo o meno della condotta, salvo che la sua occasionalità e modestia fungano da indizio della assenza dell'elemento psicologico del concorso. Quanto, invece, all'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del concorrente esterno è caratterizzato dalla rappresentazione dell'esistenza del sodalizio, dalla consapevolezza dei fini e dei metodi del medesimo e dalla volontà di portare un contributo alla realizzazione dell'evento tipico del delitto associativo, costituito dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio;
contributo che, attraverso l'interazione sinergica con le condotte degli altri associati, realizzi la conservazione o il rafforzamento dell'associazione mafiosa (per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, MA, Rv. 231672-01). Un dolo, quello del concorrente, che necessariamente deve presentarsi nella forma "diretta" e non come meramente eventuale, nel senso che il contributo causale del concorrente, pur potendo non avere rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, deve essere da questi previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta (Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266907-01; Sez. 5, n. 15727 del 9/03/2012, Dell'Utri, Rv. 252330-01). Pertanto, il dolo del partecipe si distingue da quello del concorrente in quanto il primo vuole fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effetto del citato art. 110 cod. pen., intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 2, n. 31541 del
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270465-01; Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992-01). Sul piano della pratica giudiziaria, il concorrente esterno si configura, spesso, come un soggetto che svolge attività economiche o istituzionali di cui l'associazione mafiosa intende prendere il controllo e che, all'un tempo, con quest'ultima instaura un rapporto che, sul piano della fattispecie giuridico-penale, deve configurarsi come sinallagmatico e che deve consentire alle parti dell'accordo (l'associazione e il concorrente esterno) di conseguire reciproci vantaggi.
3.2 Va pertanto ribadito che le pronunzie intervenute nel corso del tempo da parte delle Sezioni Unite di questa Corte (negli anni 1994, 2002 e 2005) hanno ormai radicato, sia pure con differenti accentuazioni di alcuni profili, il dato giuridico della ammissibilità del concorso ex art. 110 cod. pen. anche in riferimento alla fattispecie plurisoggettiva di associazione, nel senso che assume la qualità di concorrente 'esterno' nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa - fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamentodell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. A ben vedere, la rilevanza e la stessa verificabilità processuale delle condotte di concorso 'esterno è da sempre strettamente correlata - tanto sul piano teorico che su quello ricostruttivo - alla esatta perimetrazione delle condotte di partecipazione, nel senso che li dove l'elemento di prova si risolva in un rassicurante «indicatore» dell'avvenuto inserimento del soggetto, con carattere di tendenziale stabilità e assunzione di un ruolo, nella compagine associativa si avrà partecipazione, lì dove il concorso esterno è necessariamente ancorato ad un moLO *causalmente orientato» e presuppone da un lato la presa d'atto del non/inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione (le modalità alternative di ricostruzione delle due diverse ipotesi delittuose sono state evidenziate con particolare chiarezza, tra le molte, da Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv 261475-01, nonché da Sez. 6, n. 8674 del 24/01/2014, Imbalzano, Rv 258807-01). Condotta, quella del concorrente esterno, che per essere punibile deve essere alimentata, come si è detto, dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Dell'Utri, Rv. 252330-01, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile' della propria condotta). Se, infatti, l'evento (in senso giuridico e materiale)che la norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. tende a reprimere è l'esistenza ed operatività concreta di un 'consorzio umano organizzato' (l'associazione mafiosa) avente determinate caratteristiche tipiche (sul piano degli scopi e delle modalità utilizzate per conseguirli), è del tutto pacifico che rispetto a tale 'dato' fenomenico debbano assumererilievo penalistico non soltanto le condotte direttamente espressive di 'intraneità' (in quanto dimostrative della connaturale ripartizione di compiti, attribuiti agli associati in senso stretto), ma altresì tutte quelle condotte che, pur poste in essere da soggetti esterni, contribuiscano in modo oggettivamente 48
Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione. Circa tale aspetto va peraltro precisato che alla identificazione dell'evento (ed alla stessa punibilità della condotta del concorrente esterno) è del tutto estranea la verifica delle *condizioni di salute» della compagine associativa. Sul tema, nessun rilievo innovativo (rispetto ai precedenti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte) può essere attribuito ai contenuti della sentenza Sez. U Chioccini, (n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Rv. 278734-01), come si è già avuto modo di precisare da parte di questa Corte di legittimità (v. Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, dep.2023, Petrillo, Rv. 283840-02). In effetti nella motivazione di Sez. U Chioccini compare nuovamente il riferimento alla condizione di «fibrillazione dell'organismo associativo: "[..] partendo dal dato comune alle figure giuridiche richiamate, inerente alla esistenza dell'associazione territoriale illecita, quel che caratterizza il concorrente esterno rispetto all'autore dell'illecito aggravato è che solo il primo ha un rapporto effettivo e strutturale con il gruppo, della cui natura e funzione ha una conoscenza complessiva, che gli consente di cogliere l'assoluta funzionalità del proprio intervento, ancorché unico, alla sopravvivenza o vitalità del gruppo. Inoltre, perché possa dirsi realizzata la fattispecie delittuosa si richiede che si verifichi il risultato positivo per l'organizzazione illecita, conseguente a tale intervento esterno, che si caratterizza per la sua infungibilità. Non a caso elemento differenziale della condotta è l'intervento non tipico dell'attività associativa, ma maturato in condizioni particolari (la cd. fibrillazione o altrimenti definita situazione di potenziale capacità di crisi della struttura), che rendono ineludibile un intervento esterno, per la prosecuzione dell'attività. Rispetto allo sviluppo LO scopo sociale l'azione del concorrente esterno si contraddistingue da elementi di atipicità ed al contempo di necessarietà in quel particolare ambito temporale [..]». Ad avviso del Collegio, tuttavia, la decisione in parola non realizza una effettiva <<rivisitazione» dei contenuti della decisione MA del 2005 - posto che non era certo oggetto del contrasto interpretativo da risolvere il tema del concorso esterno, trattandosi piuttosto della natura oggettiva o soggettiva dell'aggravante finalistica - e si limita a riprodurre, a fini meramente comparativi rispetto al dolo dell'autore del reato aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, una delle tesi interpretative sul concorso esterno, in realtà ampiamente superata dalla posteriore evoluzione giurisprudenziale. Non si tratta, pertanto, di un principio di diritto vincolante per le decisioni da assumersi in sezione semplice, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis cod. proc. pen., proprio in ragione del fatto che la considerazione (per quanto sinora detto, non condivisibile) compare nella sentenza Chioccini come tema accessorio, che lambisce ma non inquadra l'oggetto del contrasto giurisprudenziale rimesso alla soluzione dell'organo di composizione dei contrasti. Di qui la necessaria riproposizione - come criterio giuda della interpretazione - dei contenuti della decisione MA, sin qui posta in essere. Resta peraltro ferma la considerazione per cui il tratto di maggiore problematicità teorica e ricostruttiva in sede nomofilattica e di merito consiste nel criterio di apprezzamento della idoneità causale (della condotta posta in essere dal preteso concorrente esterno) in rapporto alla integrazione o meno dell'evento. La connotazione 'innovativa' della decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 12 luglio 2005 (ric. MA, Rv. 231671-01) sta infatti, come è noto, nella necessità di un apprezzamento concreto di tale aspetto (ovviamente anche sulla base di un rassicurante ragionamento indiziario) con verifica processuale che tende a spostarsi dalla prospettazione dell'agente' (valutazione ex
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
ante) alla constatazione ex post della "efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente» (parla espressamente di accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza della condotta nella vita e nella operatività del sodalizio criminoso Sez. 6, n. 542 del 10/05/2007, Rv. 238242-01, relativa al noto caso Contrada). Ora, tale sottolineatura è figlia di una condivisibile impostazione teorica - realizzata nella decisione MA del 2005 - tesa a far rifluire nella costruzione dell'istituto i principi essenziali del concorso di persone nel reato, tra cui assume un indubbio rilievo la previsione normativa di cui all'art. 115 cod. pen., secondo cui non risulta punibile il mero «tentativo di concorso ossia il semplice accordo per commettere un reato o l'istigazione accolta ma non seguita dalla commissione del reato. Da qui la ricerca di un criterio oggettivo idoneo al recupero della tipicità (l'efficacia causale del contributo per la realizzazione del 'medesimo reato', sì da poter affasciare la condotta del concorrente esterno con quella degli associati in rapporto al permanere della lesione del bene protetto, sub specie integrità dell'ordine pubblico) e la richiesta ampiezza del dolo, correlata alla funzionalità della condotta rispetto al perseguimento (in una con il fine individuale, che sempre muove i comportamenti umani) di almeno una delle finalità descritte dalla norma incriminatrice. Se dunque l'evento del reato di associazione mafiosa è identificabile nella conservazione o nel rafforzamento dell'organismo criminoso e se l'adesione al moLO causalmente orientato impone di individuare, nei casi in rilievo, un effettivo 'raggiungimento LO scopo', è evidente che la percezione processuale dell'evento deve da un lato identificare il concreto 'contributo causale' e dall'altro porsi in stretta correlazione con il perseguimento delle finalità tipiche del reato associativo di cui si discute e pertanto con il catalogo offerto dal comma terzo dell'art. 416 bis (commettere delitti che siano espressivi del metodo mafioso, acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, concessioni, appalti o servizi pubblici, realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé od altri, etc.). Con ciò si vuole evidenziare che la condotta del concorrente esterno - per essere punibile non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialitàoperativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata), ma deve porsi come 'frammento' (la realizzazione LO scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Vi sono infatti compiti che per le loro caratteristiche richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti 'non associati', posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza è necessaria una costante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare, per finalità personali concorrenti, attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori pubblici in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell'utile di impresa) alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.
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La verifica della effettiva efficacia causale della condotta con giudizio ex post, una volta esclusa - per citare ancora la decisione MA - una impostazione di tipo meramente soggettivistico (che, operando una sorta di conversione concettuale autorizzi il surrettizio e
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato) richiede pertanto l'esame e la ricostruzione - in sede di merito - delle ricadute fattuali della condotta oggetto di analisi, si da poter affermare che la condivisione, da parte del concorrente, delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche, e sì da poter affermare, con il dovuto grado di certezza, che 'quella' condotta sia stata un ingrediente effettivo per la realizzazione di uno degli scopi tipici e dunque per il permanere dell'offesa. Ai suddetti principi di diritto sostanziale ci si ripoterà nella valutazione degli atti di ricorso.
4. Sotto il profilo della deduzione di vizio argomentativo delle decisioni di merito o di violazione dei parametri normativi di cui agli articoli 192 e 533 cod. proc. pen. va posta una seconda premessa, relativa ai limiti ontologici del giudizio di legittimità. Oggetto di verifica in sede di legittimità non è - di per sè - l'esito ricostruttivo compiuto nel giudizio di merito, quanto il metodo con cui il giudice di merito perviene al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il moLO legale disegnato dall'art. 546, comma, 1 lett. e) cod. proc. pen.).
4.1 Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi LO sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178) e sempre che non sia manifesto lo 'scollamento' tra percorso valutativo espresso nella decisione impugnata e regola di giudizio finale. Quello che si esercita in sede di legittimità è dunque un giudizio sul giudizio nell'ambito del quale non si attribuisce in via primaria il peso dimostrativo' al singolo elemento di prova (attività che è di competenza esclusiva del giudice di merito) ma si verifica la complessiva congruità logica e finalistica dell'apparato motivazionale, nel senso che si può cogliere - sulla base dei motivi addotti - l'eventuale inconsistenza della induzione probatoria - quale risulta dalla carenza o incongruenza della motivazione e pertanto sindacare il rispetto o meno dei criteri dell'induzione, ossia le condizioni epistemologiche in assenza delle quali un determinato 'insieme di dati probatori non può considerarsi, nel caso specifico, prova adeguata a sostenere l'esito del giudizio. In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate: -verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012, dep. 2013, Della Costa, Rv. 254871) né omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133 nonché Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv 234167);
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
- verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile tra le molte in Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, dep. 2013, Cerrito, Rv. 254572 nonché in Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627); -verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contradditorietà interna); -verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) li dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516). In tale decisione si è precisato che "... non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione...").
4.2 In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo. Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica del ragionamento del giudice. Anche il rispetto del canone decisorio secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006) non introduce un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire - di fatto l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicché il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 e successive). Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso, Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011, dep. 2012). Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l'affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763, con orientamento ripreso, tra le altre, da Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Rv. 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile). L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. 6, n. 31706 del 07/032003, Rv. 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità. Negli stessi termini si è espressa Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Rv. 285548 ove si è ribadito che il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una «regola di giudizio» che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un «metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica. Va pertanto ribadito che il profilo funzionale della motivazione è reso «incoerente"> esclusivamente nelle ipotesi in cui le argomentazioni utilizzate per attribuire un fatto o una condizione all'imputato non siano tali da superare il ragionevole dubbio circa l'esistenza di ipotesi alternative che abbiano raggiunto una obiettiva consistenza processuale. Come autorevoli arresti di questa Corte confermano (il riferimento è alla decisione Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488-01, nel cui ambito si è ritenuta sindacabile la modalità di superamento del dubbio in caso di avvenuta condanna in secondo grado) il controllo sulla motivazione della sentenza - sempre nei limiti delle doglianze contenute nel ricorso, salve le ipotesi di rilevabilità di ufficio di vizi non denunziati dalla parte - è pertanto anche di natura finalistica, nel senso che, oltre alla coerenza interna delle affermazioni 53
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contenute nel testo (ed oltre al travisamento del contenuto della fonte informativa) è rilevabile l'eventuale 'disallineamento' della decisione dai contenuti della regola di giudizio 'finale' per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere affermata in presenza di 'dubbio ragionevole', il che equivale ad affermare che la motivazione deve offrire solida e razionale giustificazione complessiva circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a carico e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti. Tale compito, ovviamente, deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa dei principali passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, secondo il ricorrente, inesplorate. Va ricordato, in proposito quanto è stato più volte affermato circa la natura della sentenza di merito, atto teso a rappresentare una argomentazione complessa, capace di fornire esplicazione logica ai contenuti autoritativi della decisione, espressi in dispositivo.Come è stato efficacemente affermato già da Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Rv. 191487, il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa;
la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri.Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa "disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all'annullamento della decisione emessa, li dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta o in una chiara compromissione del profilo funzionale, possono al più portare ad una parziale rettificazione (se strettamente necessario) della motivazione, ai sensi dell'art. 619, comma 1, cod. proc. pen. (come interpretato, tra le altre, già da Sez. 1, n. 9707 del 10/081995, Rv. 202302) li dove il ragionamento giustificativo sia nel suo complesso adeguato e conforme alla regole di giudizio della fase processuale (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione li dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. 1, n. 6922 del 11/05/1992, Rv 190572 e costantemente ripresa nel tempo).
5. Operate le premesse di cui sopra possono essere vagliati i motivi di ricorso.
5.1 In rapporto al reato associativo vanno, in primis, trattati i motivi comuni a molti ricorrenti, a partire dalle doglianze che riguardano l'esistenza della cosca RA CR nel periodo oggetto della imputazione e la estensione temporale del rilievo penale delle condotte (in rapporto alla fascia edittale di pena applicabile, stante la vigenza di legge peggiorativa n. 69 del 2015 a far data dal 14 giugno 2015). Le doglianze sono state introdotte, in particolare, da AM US, RA CR TA, RA CR VA classe 1986, RO EP e AN VA AN e si basano, in larga misura, sul fatto che nel mese di gennaio del 2015 sono state eseguite le misure cautelari del procedimento denominato Kyterion, che hanno disarticolato la cosca RA CR. Nel caso oggetto di esame la contestazione di cui al capo a), quanto al profilo temporale, viene descritta nel modo che segue: dai primi anni 2000 alla attualità. Dunque, si tratta di contestazione cd. aperta, nel cui ambito si compie riferimento a precedenti giudicati
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che hanno attestato l'esistenza della cd. locale di RO (in particolare la sentenza emessa in primo grado nel 2016 ed in secondo grado il 19 luglio del 2018). La decisione di primo grado è stata emessa in data 18 febbraio 2022, mentre l'atto di esercizio dell'azione penale è del 2021. Il reato di cui al capo C) viene descritto come commesso tra gennaio 2014 e il 2016 mentre il rinvenimento delle armi di cui al capo N) è avvenuto nel giugno del 2017. 5.2 In diritto, sia in tema di cd. contestazione aperta (v. di recente Sez. 2, n.37104 del 13/06/2023, Rv. 285414, secondo cui nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. aperta o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio) che in caso di contestazione cd. chiusa ma che ricomprenda il periodo di vigenza di una norma peggiorativa, la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato la necessità di un concreto supporto probatorio alla affermazione di «<continuità» dell'inserimento del soggetto nella associazione. Appare in particolare da condividere - in via generale - il principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 14823 del 28/02/2020, Rv. 279061, secondo cui in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in pejus" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute. Il nucleo argomentativo espresso in detta decisione è quello che riguarda la ripartizione degli oneri dimostrativi, in presenza di un dato estrinseco (l'innalzamento dei limiti edittali di pena) che impone un particolare rigore nell'accertamento della condotta partecipativa, oltre un dato limite temporale. Ciò perché, se da un lato la associazione per delinquere di stampo mafioso si atteggia a reato con carattere di tendenziale permanenza, è altrettanto vero che alla base di detta caratteristica vi è sempre una scelta dei soggetti partecipi (di mantenere in essere il sodalizio e di non recedere individualmente dal medesimo), scelta che in giurisprudenza si tende a presumere (presunzione semplice) sulla base di mere massime di esperienza. Ciò è confermato dal fatto che anche le decisioni di questa Corte di legittimità tese a ritenere non necessaria - una volta dimostrata la partecipazione del soggetto al sodalizio in un tempo antecedente la modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio - la dimostrazione in capo all'accusa della continuità dell'apporto del singolo, si ammette la prova contraria del recesso (v. Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, dep.2022, Rv. 282516, secondo cui in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in pejus" del trattamento sanzionatorio, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e
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produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "ab externo").
5.3 La continuità di offesa al bene giuridico protetto deriva, dunque, dalla protrazione di esistenza del consorzio mafioso e dalla protrazione del vincolo individuale, entrambe attività volontarie (volontà collettiva e volontà individuale) e non esclusivamente dalle caratteristiche strutturali dell'illecito. Da ciò deriva la considerazione - già espressa nella citata decisione n. 14823 del 2020 - per cui in sede di cognizione, li dove alla perduranza della condotta partecipativa si ricolleghi l'innalzamento del regime sanzionatorio - non è rispettoso della presunzione di non colpevolezza imporre al soggetto accusato la prova del 'recesso, posto che nel fornire simile prova il soggetto finisce per avallare l'esistenza della condotta partecipativa nel momento antecedente (aspetto coperto dal diritto al silenzio da riconoscersi in capo all'accusato). Nella motivazione di detta decisione si legge: [..] più in generale, non può ritenersi rispettosa del fondamentale principio di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. la pretesa di dedurre dalla natura permanente del reato di associazione di tipo mafioso la prova del protrarsi nel tempo della condotta ben oltre il periodo dei fatti rimasti accertati, così da ammettere una sorta di presunzione in materia di colpevolezza, quanto alla permanenza della partecipazione, superabile solo a fronte di una prova contraria che rappresenti fatti sopravvenuti incompatibili con la prosecuzione dell'adesione al sodalizio. L'impossibilità di accedere a simili ragionamenti va affermata anche nel caso in cui la partecipazione del singolo associato possa apparire particolarmente solida sotto il profilo morale, in forza di una pregressa incondizionata adesione alle regole di fedeltà del tipo di associazione. Infatti, ci si deve pur sempre continuare a misurare non solo con le manifestazioni dell'affectio societatis, ma anche con l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno «<status» di appartenenza, un percepibile ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale il medesimo soggetto "prende parte» al fenomeno associativo, dando dimostrazione di porsi a disposizione dell'ente per il perseguimento delle sue finalità criminose [..]. Si tratta di affermazioni di principio che vanno ritenute condivisibili ed a cui si intende dare continuità.
5.4 Ciò posto, va rilevato che il punto di cui si discute è stato trattato in modo del tutto congruo nella decisione di secondo grado (alle pagg. 17 e ss.), per quanto attiene la continuità di azione della cosca. Al di là della citazione - pur significativa - dei precedenti giudicati, ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., da cui si ricava l'importanza e il radicamento storico della cosca capeggiata da RA CR NI, la Corte territoriale esamina plurimi elementi di prova che appaiono del tutto idonei ad asseverare l'ipotesi di una permanente operatività del sodalizio dopo il mese di giugno del 2015. In particolare, è proprio la esistenza, in fatto, di episodi che testimoniano l'attivismo del gruppo criminale in alcuni settori economici (come la rete commerciale di distribuzione dei farmaci, attiva sino a giugno del 2017, e quella della distribuzione del cippato) a rendere del tutto logica l'affermazione contenuta nella decisione impugnata. Anche il riferimento alle minacce, riferite dal OT, rivolte nel novembre del 2016 all'imprenditore UC è un chiaro indicatore di volontà del gruppo di mantenere inalterato lo sfruttamento nel territorio di quel 'capitale intimidatorio' in cui si sostanzia l'agire delle organizzazioni di stampo mafioso, così come si è ritenuto in sede di merito. Ulteriore indicatore di rilievo, pure utilizzato dalla Corte di secondo grado, è quello della volontà del gruppo di impedire la prosecuzione della collaborazione con la giustizia di OT US, fatto avvenuto nell'anno 2017. È evidente che la sola programmazione di
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
un evento di simile portata è indice ampiamente idoneo di perdurante esistenza dell'organismo criminale. Dunque, pur potendosi condividere la osservazione difensiva secondo cui il rinvenimento delle armi di cui al capo N), avvenuto nel 2017, non è da iscriversi automaticamente negli indicatori di permanenza (trattandosi di situazione statica che ben può risalire a periodi antecedenti, ma che certo esprime una disponibilità attuale, secondo gli accertamenti del giudice di merito, quali emergono dalle considerazioni svolte infra sub 5.5.), le critiche difensive peccano - nel complesso di astrattezza e non si confrontano in modo adeguato con i contenuti argomentativi della decisione impugnata. Va dunque ritenuto che nessuna doglianza può essere accolta sotto il profilo della 'continuità associativa' sotto la vigenza della legge n.69 del 2015. Resta ferma la necessità di valutazione delle posizioni individuali, che verrà operata in sede di esame delle singole posizioni.
5.5 Altro tema comune a numerosi ricorrenti è quello delle circostanze aggravanti di cui all'art. 416 bis, commi quarto e sesto, cod. pen.
Anche sotto tale profilo i ricorsi sono infondati.
In riferimento alla circostanza aggravante della disponibilità di armi va ribadito, in via generale, che la stessa è da ritenersi configurabile a carico dei partecipi di una "locale" di mafia storica quando sia riscontrata l'effettiva disponibilità delle armi e l'uso delle stesse per il conseguimento delle finalità dell'associazione, non potendo ritenersi sufficiente il solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo al sodalizio storico (v. per tutte Sez. 2, n. 31920 del 4/06/2021, Rv. 281811). Inoltre, l'aggravante, a mente delle disposizioni generali dettate dall'art. 118 cod. pen. in ordine ai criteri di imputazione delle circostanze nei casi di concorso di persone nel reato, è configurabile a carico dei soli partecipi che siano consapevoli del possesso di armi da parte degli associati o che lo ignorino per colpa. Nel caso in esame è emersa in modo specifico l'esistenza di un "arsenale» oggetto di sequestro in data 12 giugno 2017, la cui riferibilità alla cosca è stata congruamente argomentata in sentenza (dichiarazioni del OT e riferimenti ai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione). Inoltre, va considerato sufficiente sul piano dimostrativo - il riferimento al radicamento del potere di intimidazione esercitato nel corso del tempo dalla cosca, tramite l'acquisizione di decisioni definitive ex art.238 bis cod. proc. pen. Ciò determina la infondatezza dei motivi relativi a detta aggravante, anche sotto il profilo del coefficiente colposo di imputazione, posto che è proprio il radicamento storico del gruppo e la tipologia di attività svolta a rendere quantomeno colposa la ignoranza della - effettiva - disponibilità di armi in capo all'intero gruppo. In riferimento alla circostanza aggravante del cd. reimpiego (comma sesto dell'art. 416 bis cod. pen.), va ricordato che secondo l'evoluzione interpretativa della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a partire da Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, lavarazzo, Rv. 259589-01, l'integrazione della aggravante non può essere ricollegata alla esistenza di singole condotte di reimpiego ma richiede l'apprezzamento di un quid pluris, trattandosi di connotazione obiettiva della associazione. Il principio di diritto è ribadito, tra le altre, da Sez. V n. 49334 del 5/11/2019, Rv. 277653 ove si è affermato con chiarezza che la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. ricorre quando l'attività economica finanziata con il provento dei delitti esecutivi del programma del sodalizio non sia limitata a singole operazioni commerciali o alla gestione di singoli esercizi, ma si concreti nell'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle
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altre che offrano beni o servizi analoghi.
Ora, simile connotazione non pare riferibile in quanto tale - alla vicenda della 'movimentazione di capitali' su cui si incentra l'istruttoria svolta in sede di merito (Consorzio MA IA e MAeko), posto che dai contenuti delle decisioni di merito emerge un finalismo diverso dal vero e proprio «controllo del settore economico di riferimento, in quanto piuttosto indirizzato a realizzare un fenomeno di reimpiego. Circa tale aspetto il Collegio condivide le doglianze introdotte dai ricorrenti che hanno trattato il tema. Tuttavia, va rilevato che la Corte di secondo grado ha realizzato un riferimento in fatto più ampio, rappresentando che il fondamento oggettivo della circostanza - riferita al modus operandi della associazione - emerge già dai contenuti delle numerose decisioni acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.,aspetto cui si unisce il rilievo della vicenda del commercio del cippato (riguardante in particolare la posizione di VA RA CR classe 1986 e quella del Ciampȧ) e LO smaltimento del medesimo presso la centrale biomasse. Si tratta di un aspetto asseverato in modo logico dalla attività istruttoria (dichiarazioni dei collaboranti ed esiti investigativi) che rende concreta la dimensione probatoria della circostanza aggravante, trattandosi di una caratteristica «di fondo» del gruppo associativo, con tutto ciò che ne deriva in termini di coefficiente psicologico di imputazione.
5.7 Quanto alle modalità di determinazione della pena, vero è che il GUP ha considerato - nei casi di affermata responsabilità - la pena minima del comma quarto con ulteriore incremento di un terzo per il comma sesto dell'art.416 bis cod.pen., ma simile modus operandi è pienamente corretto. Va infatti ricordato che, per costante indirizzo interpretativo di questa Corte, ai fini della determinazione della pena per il delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, aggravato ai sensi dei commi quarto e sesto dell'art. 416 bis, cod. pen., devono computarsi gli aumenti previsti da entrambe le predette aggravanti, non essendo applicabile la previsione di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. in ragione della specialità della disciplina interna alla disposizione incriminatrice (v. per tutte Sez. 6, n. 24431 del 28/02/2019, Rv. 276071). I motivi di ricorso relativi a detti profili vanno pertanto dichiarati infondati, con le precisazioni che si renderanno necessarie in seguito.
6. Le singole posizioni.
6.1 AM US.
6.1.1 Il ricorso è, nel complesso, infondato.
Quanto al primo motivo la difesa mira in realtà ad una non consentita rivalutazione di elementi di prova congruamente apprezzati in sede di merito (v. retro, par.3). Alla base della ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti tra il AM e la cosca RA CR vi sono plurimi apporti probatori di natura dichiarativa (GI e OT) sulla cui convergenza la Corte di Appello motiva in modo più che adeguato, anche in rapporto ai contenuti di una conversazione oggetto di captazione intervenuta tra lo stesso ricorrente e RA CR TA il 21 novembre del 2013. L'apporto narrativo del OT, in particolare, si è caratterizzato per una diretta conoscenza del legame intervenuto tra il AM e la cosca, in modo del tutto specifico (come per la vicenda degli appalti dei 'tralicci', affidati al AM dalla ditta TERNA in ragione della mediazione del clan). Non può pertanto accedersi alla critica difensiva, formulata in termini astratti e priva di confronto reale con il contenuto delle fonti di prova. Nessuna menzione poteva esserci nel capo di imputazione del "patto» intervenuto tra il AM e la organizzazione mafiosa, posto che l'originaria contestazione era inquadrata nel cono applicativo della partecipazione, mentre la Corte di Appello ha operato
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una riqualificazione nella fattispecie di concorso esterno. È evidente, dunque, che il diverso inquadramento giuridico - su cui nessun profilo di critica è stato avanzato in riferimento a quanto previsto dall'art. 521 cod. proc. pen. - si poggia per definizione sulla valorizzazione di aspetti del fatto che siano capaci di rappresentare il contributo ab externo fornito dall'imprenditore AM in un contesto di scambio reciproco. In tale dimensione, va rilevato che le dichiarazioni del OT, come già anticipato, hanno trovato logica saldatura nella intercettazione 'diretta' del 21 novembre 2013, elemento valorizzato in modo del tutto logico nella decisione impugnata, posto che si compie esplicito riferimento, da parte di TA RA CR, alla dovuta ricezione - da parte della cosca - di denaro proveniente dalla vicenda dei 'tralicci'. Lo scambio viene evocato in modo chiaro e autoevidente, il che ricade a pieno titolo nel paradigma causale del concorso esterno, per come illustrato in precedenza (v. retro, cap. 2). Analogamente, le dichiarazioni rese dai due collaboranti già citati in merito al coinvolgimento del AM (unitamente a RA CR VA classe '86) nel trasporto e nello smaltimento del cippato presso la centrale biomasse di RO sono state vagliate - in sede di merito - in modo del tutto rispondente ai parametri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il che ne esclude in radice la possibile rivalutazione in sede di legittimità.
6.1.2 Quanto alla ricorrenza delle aggravanti e al profilo temporale di estensione della condotta (secondo e terzo motivo) ci si riporta a quanto osservato al paragrafo 5. La condizione di concorrente esterno non comporta la elusione delle aggravanti specifiche di cui ai commi quarto e sesto della disposizione incriminatrice, secondo la costante linea interpretativa esposta - tra le altre da Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334 (secondo cui in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., concernente l'illecito finanziamento di attività economiche, ha natura oggettiva ed è, pertanto, riferibile all'attività dell'associazione in quanto tale;
ne consegue che essa è valutabile, anche in difetto di formale contestazione, a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, ed anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori). Peraltro, la posizione del AM risulta essere centrale quanto al profilo del 'controllo' di settori di mercato, dato il regime di monopolio in cui lo stesso, unitamente al RA CR VA classe '86, ha gestito il trasporto del cippato, così come si è argomentato congruamente in sede di merito. La protrazione della condotta è stata - senza vizi logici - ritenuta sussistente anche oltre la entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, anche in ragione del fatto che tutte le attività economiche ricollegabili all'agire della cosca sono proseguite sino a tutto il 2017, come si è evidenziato al par.
5. Le doglianze, infine, in tema di giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche applicate in secondo grado -, così come quelle relative alla entità della pena- base (quarto motivo) sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in ragione sia della omessa prospettazione di elementi positivi sul fatto o sulla personalità cui ancorare il giudizio di prevalenza che in ragione del congruo apprezzamento, operato in sede di merito, della particolare gravità del fatto oggetto di giudizio.
6.2 De LE PA.
6.2.1 Il ricorso è infondato.
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6.2.2 Il primo aspetto da esaminare riguarda il concorso del De LE nel reato di intestazione fittizia, per come il capo di imputazione a lui riferibile risulta costruito in tesi di accusa (capo C). Nella descrizione operata in sede di esercizio dell'azione penale il contributo causale viene descritto come finalizzato ad agevolare il reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo B) o, in ogni caso, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti degli affiliati alla cosca RA CR. Le attribuzioni patrimoniali riguardano «capitali e valori serventi la costituzione e il controllo del Consorzio MA IA e, successivamente, la quota preponderante della s.r.l. MAeko». Il soggetto di riferimento della cosca nelle operazioni societarie viene individuato, tra gli altri in OZ OM, coimputato del presente procedimento e socio fondatore - già nel gennaio del 2014 - del Consorzio MA IA (da cui fuoriesce ad aprile del 2015), nonché socio della s.r.l. MAeko, costituita nel giugno del 2015. Come è evidente, De LE PA figura in questo capo di imputazione quale concorrente-secondo il paradigma estensivo della punibilità di cui all'art.110 cod. pen., posto che non viene individuato né come soggetto che conferisce i valori attivi (in particolare il denaro) di provenienza sospetta, né come soggetto che consente agli esponenti della cosca RA CR di schermare l'investimento (soggetto identificato in OZ OM). Va anche ricordato che secondo la Corte di Appello, come esposto in parte narrativa, l'investimento finanziario della cosca è avvenuto dopo la riunione del 7 giugno 2014 (quando il consorzio era già stato formalmente costituito) ed ha consentito alla struttura di divenire concretamente operativa (posto che le autorizzazioni sono pervenute solo nel febbraio del 2015). Il ruolo svolto dal De LE viene tratteggiato in termini di socio di fatto (le quote delle società erano intestate al padre ed è pacifico l'avvenuto investimento di risorse proprie) pienamente consapevole della caratura criminale delle persone cui consentiva di investire capitali nella struttura consortile (e nella s.r.l. Frarmaeko), stante lo stretto legame intercorrente con RA CR VA classe '79 (già dal dicembre del 2013) e successivamente con RA CR OM. Il De LE, sul piano della strategia imprenditoriale, sarebbe stato il vero «regista» della operazione economica, anche in ragione delle conoscenze pregresse relative al funzionamento del mercato farmaceutico. Ciò posto, le doglianze difensive, sotto il profilo della adeguata motivazione - in fatto e in diritto - della condanna per il reato di cui al capo C) - di cui al secondo motivo - vanno dichiarate infondate. In particolare, il Collegio osserva quanto segue. Non vi è dubbio circa il fatto che il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (già 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con legge n.356 del 1992 e succ. mod.) sia reato istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia (per tutte, v. già Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012, Rv. 252835). Ciò deriva dalla stessa tecnica descrittiva utilizzata dal legislatore, per cui la condotta illecita consiste appunto nella fittizia attribuzione ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine specifico, richiesto per integrare il disvalore penale della scissione tra disponibilità materiale e titolarità formale. Non è detto però che in caso di compagini societarie e di beni alle stesse collegati il delitto di intestazione fittizia debba consumarsi necessariamente in sede di "costituzione">
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
dell'ente societario. Ove si guardi alla - ampia - formulazione letterale della disposizione incriminatrice è evidente che l'attribuzione fittizia può consistere anche in un conferimento occulto posteriore alla genesi societaria, tale da accrescere di fatto il valore delle quote e da determinare rilevanti conseguenze in punto di assetto societario (v. di recente sul tema quanto affermato da Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Rv. 283193). Ciò fa perdere di significato alla principale obiezione difensiva, atteso che le emergenze istruttorie hanno univocamente raffigurato (per come ricostruito congruamente in sentenza) un apporto della famiglia 'mafiosa' dei RA CR posteriore alla costituzione del consorzio MA IA - e derivante dagli accordi presi durante la riunione del 7 giugno 2014 - ma non per questo il reato perde di configurabilità giuridica. L'apporto degli esponenti di vertice della cosca, secondo una precisa logica indiziaria, supportata da contributi dichiarativi e contenuti oggetto di captazione (non rivalutabili in sede di legittimità), si è verificato in un periodo che non può essere individuato in maniera del tutto precisa ma che si colloca temporalmente tra giugno del 2014 (riunione) e febbraio 2015 (completamento del capannone che diventerà la sede logistica del Consorzio e inizio dell'attività), così come affermato in sede di merito. Non vi è pertanto nessun profilo di 'deviazione' dalla tipicità del moLO di incriminazione, secondo le linee interpretative sin qui ricordate. Analogamente, è infondata la prospettazione difensiva di estraneità del De LE alla realizzazione del reato con i conseguenti vizi della sentenza - dovuta alla condizione di soggetto cui non è contestato né il ruolo di investitore né quello di intestatario fittizio. Ciò perché il reato di cui si discute «tollera» secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale (v. in particolare quanto ritenuto da Sez. 2, n. 27123 del 3/05/2023, Rv. 284796) l'estensione di punibilità del concorso eventuale di cui all'art. 110 cod. pen. Non rileva, pertanto, l'esistenza - indubbia di un concorrente scopo egoistico (anche il De LE PA era socio occulto delle iniziative economiche, sicché ne avrebbe goduto vantaggio), posto che ad essere rilevante è: a) la consapevole accettazione di un investitore occulto sui generis come la cosca dei RA CR nella complessiva operazione imprenditoriale;
b) la incidenza della condotta del De LE PA nel rendere possibile ed appetibile simile investimento finanziario, da ritenersi aspetto rilevante in termini quantomeno di compartecipazione psichica al conferimento illecito (conferimento che si è sostanziato anche in risorse umane, come è dimostrato dal coevo percorso di reclutamento dei farmacisti, descritto in sede di merito e compiuto dal De LE con la fattiva collaborazione dell'avvocato OM RA CR).Si tratta, pertanto, di aspetti del fatto ricostruiti in maniera congrua nella decisione di merito ed immuni - per quanto sinora detto - da vizi in diritto.
6.2.3 Dal rigetto del secondo motivo di ricorso deriva - a ben vedere -il rigetto anche del primo motivo, riferito al concorso esterno nel reato di associazione mafiosa. L'attività svolta in campo economico dalla cosca, con il contributo del De LE PA è stata congruamente dimostrata e rientra nelle finalità tipiche della associazione mafiosa. Come si è evidenziato retro, al paragrafo 2, l'esistenza di uno scopo egoistico non rappresenta, sotto il profilo dell'elemento psicologico, un ostacolo alla sussistenza del concorso esterno. Il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile della propria condotta (v. Sez. 5, n. 15727 del 09/03/2012, Dell'Utri, Rv. 252330-01).
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
Dunque, ciò che rileva è la consapevolezza della caratura mafiosa della associazione cui si apporta un contributo, con perfetta coincidenza tra finalismo personale e rafforzamento oggettivo delle capacità operative del sodalizio. Circa tale aspetto le decisioni di merito sono correttamente motivate e la prospettiva difensiva, pur suggestiva, non può trovare accoglimento. La progettualità comune (sorta tra il De LE ed i soci di fatto esponenti della cosca, emersa dalla sequenza di captazioni anche dirette di conversazioni intercorse durante l'intero periodo di osservazione tra il De LE, VA RA CR e OM RA CR) è quella di realizzare un investimento economico strutturato nella rete di distribuzione dei farmaci nella provincia di Catanzaro (fatto chiaramente desumibile dai contenuti della conversazione inter alios oggetto di captazione in data 7 giugno 2014). Tale proposito è stato oggettivamente realizzato (come in modo pacifico risulta dai contenuti delle decisioni di merito) ed in tale progettualità si è inserita la realizzazione di una rete di distribuzione, per un periodo temporale non breve, di parafarmaci. Ora, il fatto che dopo circa tre anni entrambe le compagini societarie siano state avviate al fallimento non elide - come si è ritenuto in sede di merito - il vantaggio concreto per la associazione mafiosa e la contestuale integrazione di una delle finalità tipiche dell'agire mafioso. È la stessa descrizione normativa delle possibili finalità delle associazioni mafiose - art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. - a descrivere, infatti, in modo disgiunto la gestione oil controllo in modo diretto o indiretto di attività economiche dalla «realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti». Con ciò si intende dire che il beneficio apportato alla associazione mafiosa dalla contaminazione tra il «saper fare» del professionista e le «risorse» apportate dal gruppo criminale si realizza già tramite la gestione prolungata di un microsistema economico in un settore di sicuro rilievo, quale è la distribuzione dei farmaci. La avvenuta constatazione di un simile segmento della condotta collettiva rientra, pertanto, nel cono applicativo del concorso esterno nella associazione mafiosa, secondo i parametri delineati in precedenza al paragrafo 2. L'avvenuta gestione prolungata dell'attività economica - con coinvolgimento di molti attori imprenditoriali collegati all'organismo mafioso, come si è evidenziato in sede di merito - realizza in quanto tale una delle finalità tipiche del delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., il che rende irrilevante la verifica - su cui molto insiste la difesa - dei margini di profitto delle singole compagini societarie (tra cui, peraltro, una struttura consortile che tende a realizzare ontologicamente vantaggi per i consorziati più che utili in senso proprio). Né rileva che la specifica attività sia stata o meno realizzata in regime di monopolio, aspetto su cui manca, effettivamente, un reale substrato cognitivo, per le ragioni di necessaria e sufficiente aderenza al testo del comma terzo dell'art.416 bis cod.pen. prima indicate. Il motivo di ricorso qui in trattazione va pertanto respinto.
6.2.4 Anche gli altri motivi sono infondati. Quanto alla ricorrenza delle aggravanti di natura oggettiva si è già evidenziato, nel trattare la posizione del AM - che la condizione di concorrente esterno non comporta la elusione delle aggravanti specifiche di cui ai commi quarto e sesto della disposizione incriminatrice, secondo la costante linea interpretativa esposta - tra le altre - da Sez. 5, n. 52094 del 30/09/2014, Rv. 261334.
della
In sede di merito, pertanto si è correttamente argomentato - in ragione particolare intensità dei rapporti intercorsi tra il De LE e alcuni esponenti di rilievo della
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
cosca - circa la piena consapevolezza, in capo al ricorrente, della capacità di intimidazione del gruppo RA CR, il che rende quantomeno colposo il coefficiente psicologico di imputazione delle circostanze relative tanto alla disponibilità di armi che alla attitudine costante al reimpiego delle risorse economiche. Ciò riguarda, peraltro, in disparte la vicenda della penetrazione nel mercato farmaceutico, anche le altre iniziative più marcatamente espressive della volontà di prevalenza come quella della produzione e smaltimento del cippato. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche lo stesso risulta congruamente motivato per l'assenza - a fronte di una obiettiva gravità delle condotte tenute - di elementi positivi sul fatto o sulla personalità tali da determinare una necessità di riduzione dell'entità della pena.
6.3 RO EP.
6.3.1 I ricorsi ed i motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni che seguono. Le serrate critiche difensive alla affermazione di responsabilità della RO - con ruolo direttivo-si scontrano con la ragionata esposizione e valutazione delle emergenze probatorie a carico realizzata in sede di merito. In estrema sintesi le doglianze ruotano intorno a tre punti di argomentazione: a) la pretesa genericità del narrato dei collaboranti OT US e LE AN e lo scarso significato delle captazioni di conversazioni utilizzate a carico;
b) la mera presenza della RO alla riunione del 7 giugno 2014 sulla questione farmaci, dovuta al luogo di incontro tra i partecipanti;
c) la deviazione dal moLO tipico dell'illecito dovuta al fatto che l'apporto causale della RO alle attività del sodalizio sarebbe 'intermittente', il che contrasta con l'avvenuta assunzione di un ruolo, vieppiù quello direttivo. Tra questi punti solo il terzo introduce un tema 'realmente' in diritto, mentre gli altri riguardano la correttezza del metodo valutativo delle risultanze probatorie. In ogni caso va osservato che sul profilo ricostruttivo - primo gradino del giudizio di responsabilità - le motivazioni espresse in sede di merito risultano logiche e coerenti, dunque insindacabili in questa sede. Vi è, infatti, piena convergenza tra i contenuti dichiarativi espressi dai due collaboranti OT e LE (i cui profili di attendibilità intrinseca risultano congruamente scrutinati in sede di merito) quanto al ruolo di 'autorevole portavoce' svolto dalla RO nei periodi detentivi sofferti da RA CR NI, nonché con riferimento ad episodi specifici (in particolare introdotti dal OT) che dimostrano l'esistenza e lo svolgimento di funzioni decisionali da parte della RO su vicende di interesse per la cosca (ripartizione di proventi di attività estorsive ed altro). A ciò si aggiungono i riferimenti - espressi nelle decisioni di merito - a plurimi colloqui intercettati (v. colloqui del 6 agosto 2013 e del 4 aprile 2014) il cui profilo di inerenza ai fatti risulta apprezzato in modo del tutto logico e senza travisamento dei contenuti espressivi, il che rende insindacabile il percorso argomentativo svolto dal giudice del merito in sede di legittimità (v. per tutte da Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715). Tra le captazioni che risultano logicamente apprezzate nella decisione impugnata e che proiettano una sensibile efficacia dimostrativa circa il ruolo svolto dalla RO in seno alla cosca vi è anche quella relativa alla riunione del 7 giugno 2014. Come è stato affermato in sede di merito la RO risulta - in effetti - la principale destinataria, unitamente ad BR NI, delle informazioni e dei piani di investimento esposti da RA CR VA classe '79 e IR ON. Ciò è stato correttamente desunto dal complessivo contegno espressivo tenuto dalla donna, che non si limita (per
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
dovere di ospitalità) ad offrire il caffè ma che interviene con espressioni di approvazione alle proposte dei due narratori in più occasioni, sottolineando (con le espressioni... bravo, bravo...) la necessità di tenere il più possibile celata la futura compartecipazione alla iniziativa degli esponenti della cosca RA CR, con condivisione del ruolo 'di garanzia' prospettato per la persona di RA CR OM. Si tratta dunque di una conversazione che in modo del tutto logico è stata ritenuta espressiva di un potere di assenso», tipica espressione di un ruolo decisionale interno alla cosca. Ed allora il tema - in diritto - è quello della corretta interpretazione, da parte dei giudici del merito, degli indicatori del ruolo associativo", per restare nell'ambito dei principi di diritto espressi, da ultimo, da Sez. U Modaffari, richiamata al paragrafo 2. E sul punto le doglianze risultano infondate, atteso che la segnalata <intermittenza" dei compiti direttivi svolti dalla RO (correlata ai lunghi periodi detentivi del marito) non realizza alcuna frattura rispetto al moLO tipico e non è indicativa di una assenza di affectio societatis. Ciò perché come si è logicamente affermato in sede di merito sarebbe impossibile svolgere un ruolo 'decisionale' (sia pure sub condicio) senza una costante compenetrazione negli affari e nelle vicende trattate dalla cosca e senza la autorevolezza nei confronti degli affiliati che da tutto ciò deriva. Ciò che rileva, dunque, è la effettiva esistenza - secondo la teoria degli indicatori logici di avvenuta assunzione del ruolo di episodi concreti in cui detto ruolo direttivo si è esplicato attraverso comportamenti che lo materializzano, aspetto su cui vi è ampia convergenza dimostrativa, come si è detto sinora. Vanno pertanto respinti i motivi di ricorso sulla affermazione di responsabilità della RO con ruolo direttivo della consorteria criminosa.
6.3.2 Parimenti infondati sono i motivi di ricorso relativi alla affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di cui al capo C). Le doglianze riflettono in diritto quelle già esaminate nel trattare la posizione di De LE PA, al paragrafo 6.2.2, ai cui contenuti si opera espresso rinvio. Non vi è alcuna deviazione dal moLO tipico nel caso in cui le attribuzioni fittizie siano avvenute in epoca posteriore alla costituzione dell'organismo societario (come è stato per la MA IA), così come lo svolgimento di un ruolo concorsuale da parte della RO risulta congruamente asseverato in ragione dei contenuti della captazione del 7 giugno 2014 (già analizzata in precedenza).
6.3.3 Anche in riferimento alla modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio i ricorsi sono infondati. Si è già argomentato retro al paragrafo 4 circa la assenza di vizi in diritto in ordine alle ritenute aggravanti, così come si è ritenuta immune da vizi logici la ritenuta permanenza del vincolo associativo in epoca posteriore alla vigenza della legge peggiorativa n. 69 del 2015. Va qui osservato che proprio in rapporto a posizioni come quelle della RO, cui è stato riconosciuto il ruolo direttivo di una storica cosca di 'ndrangheta appare evidente come il protrarsi della attività cui si è dato impulso (ad esempio quella della gestione di attività economiche nel settore farmaceutico) è idoneo indicatore della permanenza dell'apporto individuale. Congruamente motivato risulta essere il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della particolare intensità del ruolo svolto e della assenza di emergenze positive sul fatto o sulla personalità.
6.4 RA CR TA 6.4.1 I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
6.4.2 Nei due atti di ricorso e nella memoria conclusiva si esprimono- quanto alla
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5-Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) - doglianze essenzialmente in fatto, sulla congruità motivazionale e sulla selezione degli indicatori di partecipazione al sodalizio mafioso. Tuttavia, va rilevato che le argomentazioni esposte nella decisione impugnata appaiono logiche e coerenti, nonché rispondenti ai criteri di identificazione della condotta partecipativa ricordati, in premessa, al paragrafo 2. Non vi è, pertanto, alcuna omissione valutativa ascrivibile al giudice di secondo grado, che offre ampia e puntuale risposta alle doglianze contenute nei motivi di appello. In particolare, va rilevato che il contenuto dei motivi di ricorso rappresenta una tendenziale riproduzione dei motivi di appello, cui si è fornita risposta nella decisione impugnata. La Corte di Appello ha infatti operato una valutazione congiunta tra più evidenze, con logica saldatura tra i contributi dichiarativi - in particolare quello proveniente da OT US dai contorni più circostanziati e il contenuto di conversazioni oggetto di captazione (con particolare riferimento a quelle del 6 agosto 2013 e del 21 novembre 2013). Si tratta di conversazioni idonee a riscontrare il narrato dei collaboranti e che delineano con sufficiente precisione lo svolgimento concreto di un ruolo attivo in capo alla ricorrente (vedasi il tema della rendicontazione dei lavori svolti da AM US, già esaminata trattando la posizione di costui) il che rende non rivalutabile il punto ricostruttivo in sede di legittimità. Dunque, nell'evidenziare - sulla base di un solido percorso argomentativo - che la RA CR TA svolgeva in prima persona una attività di riscossione di proventi estorsivi o comunque di denaro destinato alla cassa comune della cosca, la decisione impugnata individua con chiarezza un «ruolo associativo» svolto dalla medesima. Ciò perché, come si è detto in precedenza, i parametri logici tratti dalla esperienza escludono che un simile ruolo - sia pure per periodi limitati e correlati a condizioni di limitazione della libertà personale di altri - possa essere affidato ad un soggetto estraneo al sodalizio e - del resto è la stessa RA CR TA ad evidenziare (in una delle conversazioni oggetto di captazione) la necessità di una costante rendicontazione contabile al soggetto di vertice (RA CR NI), il che esprime piena consapevolezza soggettiva circa lo svolgimento di un compito fiduciario indicativo di piena affectio societatis. Dunque, le copiose critiche contenute negli atti di ricorso sono prive di pregio perché non si confrontano realmente con il contenuto argomentativo della decisione impugnata.
6.4.3 Gli ulteriori motivi di ricorso, in tema di sussistenza delle circostanze aggravanti e di estensione temporale della condotta, sono parimenti infondati. Si è già argomentato circa la coerenza logica delle argomentazioni espresse a sostegno in sede di di merito e la condizione soggettiva della ricorrente non sugge alla imputazione quantomeno colposa delle circostanze in parola, di natura oggettiva. Al contempo, il settore di competenza pone la RA CR TA in una condizione di sicura consapevolezza della perdurante attività della cosca in settori economici di particolare rilievo anche in epoca posteriore alla vigenza della legge n. 69 del 2015.
I ricorsi vanno pertanto respinti.
6.5 RA CR OM 6.5.1 Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. Quanto alla intervenuta affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C), la sentenza non soffre delle illogicità o incongruenze segnalate nell'atto di ricorso. Alcuni profili di critica sono in fatto e riguardano l'interpretazione del contenuto della
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conversazione inter alios oggetto di captazione il 7 giugno del 2014. Ben consapevole della sede in cui si esamina la doglianza, la difesa avanza un sospetto di travisamento, nella parte in cui in sentenza si afferma che RA CR VA e IR ON avrebbero affermato che OM era stato già messo al corrente del progetto.
La deduzione è del tutto infondata.
Ed invero in più punti della prolungata conversazione i due sostenitori del progetto di investimento affermano che OM RA CR (zio MI) era stato già messo al corrente della proposta (...lo zio MI il progetto lo sa... glielo stiamo spiegando...; ... zio MI...., sono andato a dirglielo prima a lui...:; afferma grande CR VA nel corso della conversazione). Ma al di là di tale profilo, vi è che la decisione impugnata - come si è già osservato nell'esaminare il ricorso di De LE PA - ricostruisce in modo logico e rispondente alle fonti probatorie un intero «percorso che parte dal momento di formale costituzione della società consortile (gennaio 2014) e si snoda nel contatto dei promotori con i RA CR (giugno 2014) e successivamente nella operatività della struttura (febbraio 2015) una volta che si sono realizzate le condizioni. Dunque, l'apporto finanziario della cosca, come si è già detto, si verifica tra il mese di giugno del 2014 e il febbraio 2015, il che non si pone fuori dal recinto della tassatività della disposizione incriminatrice di cui all'art.512 bis cod. pen. (vedasi il paragrafo 6.2.2). In rapporto a tale valorizzazione delle quote del consorzio MA IA attraverso la occulta immissione di capitali e alla successiva costituzione della società RM il ruolo del RA CR OM, già delineatosi in modo embrionale nel corso della riunione del 7 giugno 2014 si realizza in modo pieno, sulla base delle fonti dimostrative citate nella decisione impugnata e congruamente interpretate (si vedano i colloqui captati tra il ricorrente e De LE PA, riportati nella decisione impugnata). Da qui la considerazione di una corretta ricostruzione del contributo concorsuale del RA CR OM, venuto in essere prima della attribuzione fittizia (la presenza del ricorrente era stata ritenuta essenziale per la fattibilità dell'intera operazione, come si è detto in parte narrativa proprio da BR NI e RO EP) e penalmente rilevante, atteso che la fattispecie incriminatrice tollera la estensione della punibilità di cui all'art. 110 cod. pen., come già si è precisato sempre in sede di esame del ricorso introdotto da De LE PA. Nessun profilo di critica, pertanto, può trovare accoglimento in punto di ricostruzione della condotta penalmente rilevante, stante la piena logicità dei passaggi argomentativi contenuti nella decisione impugnata e l'assenza di vizi in diritto.
6.5.2 Gli ulteriori motivi di ricorso sono parimenti infondati. Quanto al profilo finalistico di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., va rilevato che l'intero compendio istruttorio - ed in particolare il contenuto della conversazione del 7 giugno 2014 - ha dimostrato che la presenza del RA CR OM a fianco di De LE PA e di RA CR VA classe '79 era condicio sine qua non della fattibilità dell'investimento finanziario della cosca, anche perché il ritorno economico doveva essere da costui assicurato, a vantaggio della cosca, tramite la emissione di fatture per attività professionali (strumento di dissimulazione del profitto derivante dall'affare). L'adesione, ampiamente dimostrata, del ricorrente alle attività di avviamento del Consorzio, avvenuta dopo il 7 giugno è un pieno indice rivelatore della coesistenza di uno scopo individuale e della finalità di agevolazione, come si è ritenuto in sede di merito. Inammissibile il motivo di ricorso relativo al diniego delle circostanze attenuanti
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Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
generiche, non essendovi - a fronte della accertata gravità della condotta - alcun Elemento positivo sul fatto o sulla personalità tale da determinare una riduzione del trattamento sanzionatorio, così come si è argomentato in sede di merito.
6.5.3 Inammissibili sono, inoltre, i motivi aggiunti. Nella parte che non ripropone i temi già vagliati, la prospettazione difensiva sollecita un intervento ex officio sulla utilizzabilità delle captazioni effettuate nella tavernetta di NI RA CR il 7 giugno del 2014, quantomeno in riferimento alla posizione del ricorrente. In ciò, pur trattandosi di tema nuovo rispetto ai motivi di ricorso principali (il che porterebbe alla inammissibilità radicale del motivo aggiunto), la sollecitazione potrebbe - in astratto-attivare un meccanismo di verifica della ritualità dell'atto. Dagli atti allegati, sia pure in modo non del tutto esaustivo, emerge una prima iscrizione nel registro delle notizie di reato di RA CR OM già in data 10 novembre 2010 per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen. ed altro. Tuttavia, la difesa non tiene conto, in tutta evidenza, delle forme di definizione - in rito abbreviato del giudizio di primo grado, che impediscono l'attivazione ex officio di un meccanismo di verifica, trattandosi in ipotesi, di un caso di attività compiuta oltre la scadenza del termine di cui all'art.407 cod. proc. pen. In simili casi, non trattandosi di inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto interno alla disciplina del particolare mezzo di prova, si ritiene che la domanda di definizione renda non eccepibile il vizio (v. Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, Rv. 272196). Ed ancora, va rilevato che la documentazione offerta non sarebbe - in ogni caso - sufficiente a determinare l'accoglimento della doglianza atteso che Sez. 1, n. 7062 del 15/11/2024, dep. 2025, Maniscalco, n.m. richiamando Sez. 6, n. 10687 del 18/01/2023, Freschi, n.m., ha ribadito che, laddove, nel corso di un'attività investigativa già avviata in relazione ad un dato reato permanente (ma lo stesso vale per quelli abituali e, comunque, per tutti quelli la cui condotta si protragga nei tempo), successivamente alla scadenza del termine legale emergano nuove circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosa dell'indagato, nulla vieta al Pubblico ministero di procedere ad una nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona. Ora, non è dato comprendere dagli atti allegati: a) quale sia stato l'esito della prima iscrizione in riferimento alla ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; b) se le captazioni del 2014 si possano riferire, legittimamente, ad una protrazione dell'attività investigativa ricollegabile a nuove circostanze di fatto emerse a carico LO stesso RA CR OM o di altro indagato. Va pertanto affermata la inammissibilità del motivo per genericità.
6.6 RA CR VA classe 19.
6.6.1 Il ricorso è infondato.
6.6.2 Al primo motivo la difesa introduce, in sostanza, una questione relativa alla violazione del divieto di secondo giudizio sul 'medesimo fatto', in rapporto alla intervenuta condanna di VA RA CR classe '79 per il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. per fatti commessi in IA (processo Grimilde, definito con sentenza resa da questa Corte di cassazione n. 36975 del 27 giugno 2023). Si tratta di questione che non era stata posta dalla difesa di VA RA CR in appello, ma dal difensore del coimputato IR. La Corte di secondo grado, quanto al IR, ha ritenuto che i due agglomerati associativi presentassero caratteristiche differenti, atteso che nel processo Grimilde il promotore del sodalizio era proprio RA CR VA classe '79 e la attività del gruppo, di dimensioni ridotte, si concentrava nel territorio di Brescello e dintorni, mentre oggetto del presente giudizio è la locale di RO, con diverso
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e ben più ampio radicamento territoriale e diversa composizione umana. Il Collegio, nel riprendere il tema, ritiene condivisibile la opzione esposta nella decisione di primo grado quanto alla «diversità» delle due compagini associative, pure in presenza di evidenti punti di contatto, rappresentati proprio dalla persona del RA CR VA classe '79. In diritto è stato affermato sul tema che la «medesimezza del fatto» non riguarda, ovviamente le singole condotte indicative del ruolo (che ben possono essere ontologicamente diverse) ma la identificazione della associazione mafiosa cui accede la condotta del singolo: v. Sez. 6, n. 48691 del 05/10/2016, Maesano, Rv. 268226-01, secondo cui in tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorché nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due
contestazioni.
In molte decisioni di questa Corte si afferma dunque il principio per cui per esservi duplice condanna è necessario che vi sia una sostanziale diversità degli organismi associativi in tema di applicazione del principio del "ne bis in idem" e di divieti di un secondo giudizio, nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (cosi Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, Rv. 258750). Ora, nel caso in esame - per ciò che risulta dai contenuti della decisione impugnata e dalla stessa decisione emessa da questa Corte di cassazione n. 36975 del 2023 che ha riconosciuto la autonomia della organizzazione emiliana - appare evidente la 'diversità' tra i due gruppi, trattandosi di strutture che hanno manifestato il proprio potere di intimidazione in luoghi diversi (IA la prima, Calabria la seconda) e servendosi di associati diversi. La limitata coincidenza soggettiva tra i due gruppi non è, pertanto, un indicatore affidabile di comunanza e unitarietà del sodalizio. Il motivo va respinto. Per il resto va rilevato che la doglianza relativa alla affermazione di responsabilità per la condotta di partecipazione di cui al capo A) è inammissibile per manifesta infondatezza. L'esame dei contenuti della conversazione del 7 giugno 2014-più volte citata - ha consentito ai giudici del merito di ricostruire un coerente profilo associativo del RA CR VA classe '79, in rapporto al manifestato livello di compenetrazione nel sodalizio mafioso. È infatti condivisibile la affermazione (contenuta in sentenza) per cui l'indicatore di intraneità (v. in diritto le considerazioni espresse al paragrafo 2) è offerto proprio dalla possibilità fornita a RA CR VA del '79 di interlocuzione con i vertici della cosca al fine di proporre loro un investimento di carattere finanziario, al contempo rassicurando i medesimi sulla 'affidabilità' delle persone esterne al sodalizio con cui dovranno entrare in
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
contatto.
Si tratta di un compito di particolare fiducia, che denota l'avvenuta assunzione di un ruolo associativo da parte del RA CR VA classe 79, dato che l'operazione economica non si limita a un singolo episodio di intestazione fittizia (quello di cui al capo C) ma richiede un complesso di attività antecedenti e successive che realizzano la proiezione 'dinamica e funzionale richiesta dalla costante interpretazione giurisprudenziale della norma incriminatrice.
6.6.3 I restanti motivi sono parimenti infondati.
Nell'esaminare la posizione di De LE PA al paragrafo 6.6.2 si è già trattato il tema della possibile estensione concorsuale (art.110 cod. pen.) del reato di attribuzione fittizia di cui all'art. 512 bis cod. pen., il che rende inutile la riproduzione degli argomenti in diritto, potendo operarsi rinvio. In fatto, il contributo di RA CR VA classe '79 è del tutto evidente, in rapporto ai contenuti dei colloqui oggetto di captazione in data 7 giugno 2014, ampiamente e congruamente valutati nella decisione impugnata, sicché la doglianza si scontra con il contenuto rappresentativo del dato istruttorio in modo irrimediabile. I profili relativi al trattamento sanzionatorio ricadono in quelli generali, oggetto di esame retro.Va qui aggiunto che la particolare condizione del ricorrente, che dirige l'intera fase di avviamento e messa a regime del consorzio farmaceutico, lo poneva in posizione di privilegio circa la conoscibilità del modus operandi della cosca, il che rafforza il giudizio di sussistenza delle aggravanti. II diniego, inoltre, delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato, a fronte della estrema gravità della condotta e della assenza di elementi positivi sul fatto o sulla personalità.
6.7 RA CR VA classe 1986 6.7.1 Il ricorso è infondato, così come i motivi aggiunti.
6.7.2 Le doglianze che riguardano l'affermazione di responsabilità (quale partecipe della cosca descritta al capo A) sono essenzialmente in fatto e mirano ad una - non consentita, per quanto detto in parte generale - rivalutazione del peso dimostrativo dei singoli elementi di prova. Nella parte che può essere ritenuta in diritto si contesta - in ogni caso - la affidabilità complessiva della ricostruzione di un ruolo associativo, attesa la pretesa debolezza dei "fatti indicativi. Tuttavia, ad avviso del Collegio, la Corte di secondo grado ha attribuito in modo pienamente logico il valore di 'indicatori di intraneità' alle condotte tenute dal RA CR VA classe '86, per come congruamente accertate. In particolare, va rilevato che le evidenze dimostrative a carico sono sia di natura dichiarativa (il OT) che derivanti da captazioni di conversazioni e si integrano in modo convergente, come si è ritenuto in sede di merito. Non è irragionevole la lettura fornita in sede di merito della captazione del colloquio del 24 luglio 2012, colloquio durante il quale si registra la presenza attiva del ricorrente e che risulta altamente indicativo LO stretto rapporto intercorso tra il ricorrente e NI RA CR in settori economici di tradizionale appannaggio della cosca (lavorazione dei legnami), così come l'apporto narrativo del OT risulta rettamente apprezzato, data la particolare vicinanza operativa tra costui e l'attuale ricorrente. Sul punto vi è insindacabilità delle valutazioni operate, senza vizi logici, in sede di merito. Non vi è, pertanto, alcun profilo di 'debolezza' degli indicatori, atteso che emerge con totale evidenza il ruolo di imprenditore «intraneo» alla cosca, così come si è ritenuto in
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a475951 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
sede di merito.
Gli ulteriori segmenti dell'istruttoria, evidenziati in sentenza, sono esclusivamente di sostegno ulteriore al profilo di intraneità associativa, che resta assicurato dalla convergenza tra dichiarazioni del OT e la captazione del luglio 2012. Di sicuro rilievo è, sul punto, la conversazione captata nell'agosto del 2017 durante la quale il ricorrente racconta al padre AN di essersi opposto al progetto di eliminazione del OT (che aveva iniziato a collaborare nel mese di maggio del 2017). Nel dire che ... il piano proveniva «da noi»... è lo stesso attuale ricorrente a identificarsi come componente della cosca;
inoltre, l'esser stato in grado, per convenienza strategica, di opporsi al piano è ulteriore indicatore logico non solo di appartenenza al gruppo ma di particolare «influenza», così come si è ritenuto nella decisione impugnata. Non vi è spazio alcuno per l'accoglimento delle doglianze che, come si è detto in apertura, appaiono meramente rivalutative.
6.7.3 Gli ulteriori motivi di ricorso sono parimenti infondati. Si è già affermata in via generale la infondatezza delle doglianze poste in ordine alla sussistenza in fatto delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto della disposizione incriminatrice. Va qui aggiunto che proprio il RA CR VA classe '86 è uno dei poli attivi per l'investimento della cosca nel settore della lavorazione del legno, il che esclude che possa ritenersi non imputabile la circostanza di cui al comma sesto. Correttamente motivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della particolare gravità del fatto e della assenza di elementi positivi da valutarsi sul piano della personalità. Manifestamente infondato, ancora, è il motivo relativo alla pretesa nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di deposito. Si tratta di un adempimento estraneo ai profili di validità dell'atto/sentenza e la cui omissione può esclusivamente determinare la mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione (comunque proposta).
6.8 AN VA AN 6.8.1 Il ricorso (proposto con due distinti atti) è infondato.
6.8.2 Le doglianze relative alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) sono, in realtà, esclusivamente in fatto e si scontrano con la logica motivazione espressa in sede di merito. Vi è piena convergenza, in particolare, tra il contributo dichiarativo del OT e l'intera vicenda del rinvenimento delle armi della cosca di cui al capo N), armi che (per come risulta dalle univoche captazioni di conversazioni ampiamente indicate nella decisione impugnata) erano state ricoverate' proprio dal AN. Le dichiarazioni rese dal OT, pertanto, risultano altamente attendili e raffigurano una costante disponibilità del AN a svolgere compiti nell'interesse della cosca, il che concretizza il fondamento della condotta partecipativa.
6.8.3 Manifestamente infondati sono i residui motivi di ricorso, posto che in riferimento alla condotta di cui al capo N le fonti dimostrative consistono in contenuti oggetto di captazione che raffigurano il ruolo tenuto dal AN in modo inequivoco. Da ciò si desume agevolmente la infondatezza delle doglianze anche in rapporto alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 416 bis cod. pen., trattandosi di soggetto intraneo e con specifiche competenze in punto di occultamento delle armi. Quanto alla aggravante del reimpiego va ritenuta del tutto congrua la motivazione espressa in sede di merito, così come in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della particolare gravità del fatto e della assenza di elementi positivi da
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valutarsi sul piano della personalità.
6.9 OZ OM
6.9.1 Il primo motivo riguarda l'affermazione di responsabilità per il concorso nel delitto di tentata estorsione di cui al capo H). Le doglianze risultano esclusivamente in fatto e vanno dichiarate inammissibili perché integrano l'ipotesi del motivo non consentito in sede di legittimità. Ed invero la Corte di secondo grado ha riprodotto in modo ampio le risultanze delle intercettazioni e della localizzazione che hanno consentito di pervenire, in modo pienamente logico, alla condanna LO OZ. Costui ha preso parte unitamente ad RI IO al confezionamento delle bottiglie molotov (come dai risultati delle captazioni di conversazioni riportate in sentenza), bottiglie che nella stessa serata (circa un'ora dopo) venivano posizionate presso il cantiere ove erano in corso i lavori seguiti dalla ditta ATI Costruzioni Procopio srl dall'RI unitamente ad altri due soggetti. La rapidità della sequenza temporale, l'inquadramento complessivo del rapporto intercorso tra OZ ed RI e la particolarità dell'utilizzo di strumenti "particolari» come le due bottiglie incendiarie sono rassicuranti indicatori della piena consapevolezza in capo allo OZ dell'uso che di lì a poco sarebbe stato fatto degli strumenti di offesa, così come si è ritenuto nella decisione impugnata. Le doglianze, dunque, sono meramente rivalutative e vanno dichiarate inammissibili.
6.9.2 Analoga statuizione di inammissibilità va emessa in riferimento al secondo motivo di ricorso, riguardante l'affermazione di responsabilità per i delitti di cui ai capi L - M (detenzione porto in concorso con RI della pistola marca RD con matricola abrasa rinvenuta in data 23 settembre 2015, nonché ricettazione). La ricostruzione del compossesso dell'arma tra RI e OZ - all'interno della vettura - è stata realizzata esclusivamente sulla base delle captazioni di conversazioni, puntualmente evidenziate e analizzate nella decisione impugnata, in modo pienamente logico. Va pertanto ribadito che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti dichiarativi intercettati, li dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (per tutte, da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto, illogicità che nel caso in esame non si ravvisa (tra le molte, Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Rv. 252190).
6.9.3 Il terzo motivo - contenente doglianze rivolte alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C- è infondato. Anche in tal caso va rilevato che le decisioni di merito hanno realizzato una congrua e completa lettura dell'intera 'catena di eventi che hanno visto lo OZ protagonista di primo piano dell'operazione 'MA IA' e 'MAeko' . la sua presenza fisica all'incontro del 7 giugno 2014 -i cui contenuti sono stati ampiamente e logicamente apprezzati - è stata logicamente interpretata in termini di piena consapevolezza della caratura mafiosa dei soggetti che di lì a poco avrebbero realizzato l'investimento. Dunque, la permanenza LO OZ nella compagine societaria MA IA sino all'aprile del 2015, per quanto già si è osservato retro nell'esaminare il ricorso proposto da
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De LE PA, lo rende concorrente nel delitto di cui all'art. 512 bis cod. pen., posto che come si è detto, l'immissione di capitali ha comportato una obiettiva valorizzazione delle quote societarie.A nulla rileva la compresenza di uno scopo egoistico di arricchimento, a fronte della accettazione di un finalismo di chiaro vantaggio per gli investitori occulti.
6.9.4 Gli ulteriori motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili, tranne il settimo che va dichiarato infondato. Ed invero, quanto alle doglianze relative alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A) la Corte di secondo grado, con motivazione del tutto logica ed immune da vizi in diritto ha valorizzato il complesso delle emergenze istruttorie a carico ed il dato essenziale del rapporto fiduciario tra lo OZ ed i vertici del sodalizio RA CR emergente dai contenuti della conversazione del 7 giugno 2014. Si tratta di un percorso argomentativo ineccepibile e non rivalutabile in sede di legittimità. Analogamente si è detto in rapporto alla sussistenza delle circostanze aggravanti, con motivazione che il ricorrente contesta senza offrire reali argomenti in diritto, con portata meramente rivalutativa. Il settimo motivo in tema di entità degli aumenti per i reati satellite della riconosciuta continuazione è infondato. Se è vero che la Corte territoriale non si diffonde in specifiche argomentazioni tese a sostenere la scelta della entità dell'aumento, va rilevato che le frazioni di pena sono quantificate in termini estremamente contenuti (da un mese per il capo C a sei mesi per il capo H), il che porta a ritenere congrua, rispetto all'obiettivo disvalore dei fatti, la complessiva quantificazione del reato continuato.
6.10 IR ON 6.10.1 Il ricorso è infondato.
6.10.2 Quanto al profilo della pretesa violazione del divieto di secondo giudizio sul medesimo fatto, il tema è stato trattato al paragrafo 6.6.2 nel valutare la posizione di RA CR VA classe 79. Si rinvia a tale punto della presente sentenza.
6.10.3 Quanto ai restanti motivi va rilevato che la doglianza in punto di responsabilità per il reato associativo è del tutto generica e non si confronta in modo adeguato con i contenuti delle due decisioni di merito. Anche per il IR va ritenuto che l'indicatore di intraneità associativa (v. in diritto le considerazioni espresse al paragrafo 2) è offerto proprio dalla possibilità a lui fornita di diretta interlocuzione con i vertici della cosca al fine di proporre loro un investimento di carattere finanziario, al contempo rassicurando i medesimi sulla 'affidabilità' delle persone esterne al sodalizio con cui dovranno entrare in contatto. Si tratta di un compito di particolare fiducia, che denota l'avvenuta assunzione di un ruolo associativo da parte del ricorrente, dato che l'operazione economica non si limita a un singolo episodio di intestazione fittizia (quello di cui al capo C) ma richiede un complesso di attività antecedenti e successive che realizzano la proiezione 'dinamica e funzionale richiesta dalla costante interpretazione giurisprudenziale della norma incriminatrice. Quanto al profilo del trattamento sanzionatorio vanno ribadite nei confronti del IR le valutazioni già espresse in via generale circa la sussistenza di entrambe le circostanze aggravanti di cui al comma 4 e al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen., trattandosi di aspetti di natura oggettiva, quantomeno colpevolmente ignorati, con rigetto delle doglianze. Congruamente motivato è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della consistente gravità dei fatti e assenza di elementi positivi sul fatto o sulla personalità.
la
circa la
Va infine dichiarato inammissibile per genericità il quinto motivo di ricorso, avendo Corte di Appello espressamente argomentato nella decisione impugnata
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Firmato Da: PP DE ZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 712bd1bbe351e0d5- Firmato Da: MARINA CALCAGNI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 69cc52c51a47595 Firmato Da: AE MAGI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 62e1ca0526765bd4
inammissibilità della richiesta di esclusione delle costituite parti civili, per assenza di concrete allegazioni a sostegno.
7. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Vanno altresì liquidate spese le sostenute nel giudizio di legittimità dalle costituite parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, nonché quelle sostenute dal comune di Catanzaro, che si liquidano, tenuto conto della natura e della quantità delle questioni trattate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'interno, che liquida in euro 4.200,00 oltre accessori di legge. Condanna OZ OM alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dal comune di Catanzaro, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge.
Così è deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore AE MAGI
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Il Presidente PP DE ZO
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