Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 37104
CASS
Sentenza 13 giugno 2023

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Nel giudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del rito abbreviato si effettua dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (Fattispecie in cui la pena era stata determinata, per effetto della continuazione "esterna", in misura superiore a trenta anni di reclusione, rispetto alla quale la Corte ha precisato che la riduzione per la scelta del rito abbreviato andava effettuata solo dopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che impone di contenere la pena entro i trent'anni di reclusione).

Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio. (Fattispecie relativa alla partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui era necessario individuare il momento dell'eventuale cessazione dell'appartenenza degli imputati al sodalizio criminoso, in particolare nel caso di modifica "in pejus" del trattamento sanzionatorio a seguito di successione di leggi nel tempo).

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    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 37104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37104
Data del deposito : 13 giugno 2023

Testo completo