Sentenza 13 giugno 2023
Massime • 2
Nel giudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del rito abbreviato si effettua dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenti cod. pen., fra le quali rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta. (Fattispecie in cui la pena era stata determinata, per effetto della continuazione "esterna", in misura superiore a trenta anni di reclusione, rispetto alla quale la Corte ha precisato che la riduzione per la scelta del rito abbreviato andava effettuata solo dopo l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., che impone di contenere la pena entro i trent'anni di reclusione).
Nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio. (Fattispecie relativa alla partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui era necessario individuare il momento dell'eventuale cessazione dell'appartenenza degli imputati al sodalizio criminoso, in particolare nel caso di modifica "in pejus" del trattamento sanzionatorio a seguito di successione di leggi nel tempo).
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza emessa il 28 settembre 2020, all'esito del dibattimento, aveva riconosciuto la responsabilità degli imputati oggi ricorrenti per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione per il mercato di merce recante marchi o segni distintivi di note maison contraffatti e ricettazione e, avvinti i detti reati sotto il vincolo della continuazione, aveva condannato: - Raffaele A. alla pena di anni tre mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - Pietro N. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 6.000,00 di multa; - Mustapha An. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2023, n. 37104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37104 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere IG Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GI Giordano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da IG QU, QU RB, RO SI, ES TA, AN TA cl. 64, DR OC, EN OC, IO RG, LB TE, AN IA, RGo RI, VE AN, AN ME OI, IU MO, ME RA, ES AN, EN DU, OC RR, ES SC, IN ME, AN EO ME, ST ME, ES MB, EO NO, LV NO, BR CO, ME CO e EO CO;
per l'annullamento, senza rinvio, per OC MO stante la morte dell'imputato; udito l'Avv. Ugo Milana, quale sostituto processuale dell'Avv. IU MO, in difesa della parte civile Provincia di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi depositando conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. Barbara Novelli, quale sostituto processuale dell'Avv. TI De Feudis, in difesa della parte civile Comune di LA, che deposita conclusioni scritte e nota spese;
2 udito l'Avv. SS Fusco, quale sostituto processuale dell'Avv. AD TA, in difesa delle parti civili Comune di LA e BR GI, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito l'Avv. ME Liberatore, quale sostituto processuale dell'Avv. AN Cavo, in difesa di AN TA, cl. '64, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. RO Bertone, in difesa di VE AN, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. Dario AN, in difesa di BR CO, ME CO e EO CO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata;
udito l'Avv. EN Nico D'Ascola, in difesa di OC RR, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. NN Taddei, in difesa di ES TA, che si è riportato ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. IU Balcastro, in difesa di AN ME, che, anche in nome del codifensore Avv. EM, si è riportato ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. MA Santambrogio, in difesa di QU IG e di ME RA, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. Gianfranco TA, in difesa di ES SC e di ES MB, che si è riportato ai motivi dei ricorsi;
udito l'Avv. IU EM, in difesa di IO RG e AN EO ME, che si è riportato ai motivi ed alle conclusioni già rassegnate ALAvv. BE per il secondo;
udito l'Avv. Chiara Penna, in difesa di IO RG, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. Filippo NN RI MO, in difesa di RO SI, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alle conclusioni depositate chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. Carlo Aytru Ryolo, in difesa di IU MO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. NN Scarfò, in difesa di DR OC, EN OC e EO NO e, quale sostituto processuale dell'Avv. EN Nobile, in difesa di QU RB nonché, quale sostituto processuale dell'Avv. SA Scarfò, in difesa di EO NO, che si è riportato ai motivi dei ricorsi insistendo per il loro accoglimento;
udito l'Avv. ES AL, in difesa di RGo CR e di ES SC, che si è riportato ai motivi dei ricorsi chiedendone l'accoglimento; 3 udito l'Avv. AN Alvaro, in difesa di LV NO, che si è riportato ai motivi di ricorsi ed ai motivi aggiunti, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. IN Curatola, in difesa di IN ME, cl. '84, che si è riportato ai motivi di ricorso;
udito l'Avv. Giacomo Iaria, in difesa di LB TE, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28.5.2019, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato, per quel che interessa in questa sede: 1) QU IG responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi M2 e N2 e, con il vincolo della continuazione e la riduzione per la scelta del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 di reclusione;
2) QU RB, responsabile dei delitti di cui ai capi A, A2 e B2 e, con il vincolo della continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 16 di reclusione;
3) RO SI responsabile del delitto di cui al capo F) e, con la diminuzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione ed euro 6.000 di multa;
4) AN TA (cl. '64) responsabile dei delitti di cui ai capi A e H3 e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione;
5) ES TA responsabile dei delitti di cui ai capi A, U2, V2, W2, Y2, G3, J3, L3, T3, U3, V3, W3, X3, Z3, e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 20 di reclusione;
6) DR OC responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione;
7) EN OC responsabile dei delitti di cui ai capi A e X2 e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
8) IO RG responsabile dei delitti di cui ai capi A, Q2 ed R2 e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 16 di reclusione;
9) LB TE responsabile del delitto di cui al capo A e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
10) AN IA responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione;
11) RGo CR responsabile del delitto di cui al capo F e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 8 di reclusione;
12) VE AN responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
13) ME AN OI responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
14) IU MO responsabile dei delitti di cui ai capi A e C e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 16 di reclusione;
15) OC MO responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
16) ME RA responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di 14 anni di reclusione;
17) ES AN responsabile dei delitti di cui ai capi A e B e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
18) EN DU responsabile dei delitti di cui ai capi A, H, J, K esclusa la ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen., con la e, continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 16 di reclusione;
19) OC RR responsabile dei delitti di cui ai capi A, M, N, A1, E1, F2, e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
20) ES SC responsabile del delitto di cui al capo A e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
21) IN ME responsabile del delitto di cui al capo J5 e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione;
22) AN EO ME responsabile del delitto di cui al capo A e con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione;
23) ST ME responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione;
24) ES MB responsabile del delitto di cui al capo M2 e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione;
25) EO NO responsabile del delitto di cui al capo T2 e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione;
26) LV NO responsabile del delitto di cui al capo A e, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione;
27) BR CO responsabile dei delitti di cui ai capi A, F4 e G4 e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 20 di reclusione;
28) ME CO responsabile dei delitti di cui ai capi A, F4 e G4 e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 16 di reclusione;
29) EO CO responsabile dei delitti a lui ascritti ai capi F4 e G4 e, con la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 8.000 di multa;
aveva condannato gli imputati al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere ed applicato le pene accessorie conseguenti alla entità di quelle principali;
aveva inoltre applicato le misure di sicurezza a diversi imputati e disposto in ordine alle confische;
aveva poi provveduto sulle richieste delle costituite parti civili e, infine, assolto QU IG dal capo A, QU RB dal capo B1 e BR CO dal capo H4 per non aver commesso il fatto;
5 2. la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha: 1) escluso l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 contestata a QU IG per il quale ha rideterminato la pena in mesi 9 e giorni 10 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale;
2) ha assolto QU RB dal delitto di cui al capo A e da quelli di cui al capo A2 (ad eccezione del reato di cui agli artt. 56-640-bis e 61 n. 7 cod. pen. per il quale ha dichiarato la intervenuta prescrizione) perché il fatto non sussiste;
3) ha assolto RO SI dalle condotte sub F, diverse da quella indicata nel primo capoverso della imputazione, per non aver commesso il fatto, e, con la continuazione tra il reato per cui si procede e quello già giudicato con sentenza della stessa Corte di appello di Reggio Calabria del 14.7.2016, ha rideterminato la pena complessiva in anni 8 di reclusione;
4) previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 contestata sul delitto di cui al capo H3 ascritto a AN TA (cl. '64), ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato in anni 2 e mesi 10 di reclusione;
5) ha assolto ES TA dai reati di cui ai capi T3, U3 e Z3 e dal delitto di cui all'art. 495 cod. pen. contestato al capo X3, perché il fatto non sussiste e, previa esclusione della aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 contestata sui capi J3 e X3, ricondotta la truffa contestata al capo W3 nella ipotesi del tentativo, ritenuta la continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli giudicati nelle sentenze della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 9.11.2002 e del 20.6.2008, ha rideterminato la pena complessiva in anni 25 e mesi 2 di reclusione;
6) ha escluso la recidiva contestata a DR OC ed ha rideterminato la pena in anni 8 di reclusione;
7) ha escluso la recidiva contestata a EN OC ed escluso il ruolo di promotore contestato al capo A, rideterminando la pena in anni 11 di reclusione;
8) ha assolto IO RG dal delitto di cui al capo Q2 perché il fatto non sussiste ed ha rideterminato la pena in anni 11 di reclusione;
9) ha escluso il ruolo di promotore contestato ad LB TE e, ritenuta la continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli già giudicati con sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 9.5.2001, ha rideterminato la pena complessiva in anni 12 e mesi 4 di reclusione;
10) ha ridotto la pena inflitta in primo grado a AN IA ad anni 9 di reclusione;
11) ha ritenuto, per RGo RI, la continuazione tra i reati per i quali si procede e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 26.2.2013, ed ha rideterminato la pena complessiva in anni 9 di reclusione ed euro 1.300 di multa;
12) previa esclusione del ruolo di promotore contestato a VE AN e con la continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli giudicati con sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell'11.7.2002, ha rideterminato la pena complessiva in anni 11 di reclusione;
13) ha ridotto la pena per ME AN OI ad anni 11 e mesi 4 di reclusione;
14) ha ridotto la pena per IU 6 MO ad anni 12 di reclusione;
15) ha ridotto la pena per OC MO ad anni 14 di reclusione;
16) ha ridotto la pena per ME RA ad anni 8 di reclusione;
17) ha escluso il ruolo di promotore e la recidiva contestati a ES AN ed ha rideterminato la pena in anni 11 e mesi 4 di reclusione;
18) ha assolto EN DU dal capo H per non aver commesso il fatto e, previa riqualificazione dei fatti di cui ai capi Je K nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen., ha rideterminato la pena in anni 11 e mesi 8 di reclusione;
19) ha assolto OC RR dal delitto di cui all'art. 513-bis perché il fatto non sussiste e dalle altre condotte contestate al capo M per non aver commesso il fatto, nonché da quelle di cui ai capi A1, A2 e F2 (ad eccezione delle condotte di cui agli artt. 56-640-bis e 61 n. 7 cod. pen. per le quali ha dichiarato la intervenuta prescrizione), perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere per il capo E1 per intervenuta prescrizione e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena finale in anni 13 e mesi 2 di reclusione;
20) ha ridotto la pena per ES SC ad anni 12 di reclusione;
21) ha ridotto la pena per ME AN EO (cl. 82) in anni 8 di reclusione;
22) ha escluso la recidiva contestata a ST ME rideterminando la pena in anni 8 e mesi 8 di reclusione;
23) ha escluso la aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 contestata e ritenuta per ES MB cui ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 390 secondo comma cod. pen., rideterminando la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale;
24) ha ridotto la pena per EO NO ad anni 4 di reclusione;
25) ha ridotto la pena per LV NO (cl. '47) ad anni 8 e mesi 8 di reclusione;
26) ha ridotto la pena per BR CO ad anni 12 e mesi 8 di reclusione;
27) ha ridotto la pena per ME CO ad anni 10 di reclusione;
28) ha ridotto la pena per EO CO ad anni 7 e mesi 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa;
29) ha confermato la sentenza impugnata per IN ME (cl. '84) che ha condannato al pagamento delle spese processuali;
ha provveduto sulle istanze di libertà, sulle pene accessorie e sulle misure di sicurezza revocando le statuizioni civili nei confronti di QU IG e ES MB;
ha provveduto, inoltre, sulle statuizioni civili;
3. ricorrono per cassazione:
3.1 QU IG con ricorso sottoscritto ALAvv. MA Santambrogio deducendo:
3.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 378 cod. pen. (capo N2) ed all'art. 390 cod. pen. (capo M2): richiama il passo della motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato la disponibilità ed all'utilizzo di alcune utenze telefoniche e rileva che la Corte territoriale si sarebbe discostata dai principi affermati dalla giurisprudenza circa la natura di pericolo 7 concreto dei delitti di favoreggiamento di cui all'art. 390 cod. pen. e di procurata inosservanza di pena, di cui all'art. 390 cod. pen.; segnala che la sentenza impugnata non ha indicato alcun contatto o incontro finalizzati ad ostacolare lo svolgimento delle indagini ovvero a fornire aiuto per conservare lo stato di latitanza confondendo le cautele adottate nelle comunicazioni interpersonali con la condotta funzionale a tali scopi;
richiama, a tal proposito, la considerazione della Corte di appello in ordine alla esclusione della aggravante "mafiosa" osservando che è in questa ottica che vanno lette le comunicazioni intercorse con il MB con conseguente inadeguatezza della prova dell'elemento soggettivo dei delitti contestati e della idoneità delle condotte rispetto al fine normativamente sanzionato;
osserva che la Corte di appello ha disatteso le obiezioni difensive circa la ritenuta riconducibilità all'IG dell'utenza 366-5274201 sull'erroneo presupposto della vicinanza (di 1 solo chilometro) tra le località di LA e di Sant'AR invece distanti quasi 10 chilometri, e relativa riconducibilità di quell'utenza a soggetti diversi, attesa anche la natura della comunicazione intercorsa a soli tre giorni dalla operazione a cuore aperto subita ALIG;
3.1.2 violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte ha negato le attenuanti generiche facendo leva sulla personalità del soggetto beneficiato dalla condotta agevolativa contestata non avendo tenuto conto della personalità del ricorrente, incensurato ed immune da carichi pendenti tanto da aver meritato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
3.2 QU RB, con ricorso a firma dell'Avv. EN Nobile, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: rileva, infatti, che la Corte di appello, diversamente da quanto era avvenuto per gli imputati del medesimo reato che avevano optato per il giudizio ordinario, ha laconicamente confermato la bontà dell'accusa mossa nei confronti del ricorrente facendo riferimento al contenuto della conversazione captata oltre che alla predisposizione di una fattura per euro 300.000 al fine dimostrare l'esborso sopportato dalla impresa agricola SA RB, ammessa ad un contributo pubblico pari al 60%, inducendo in tal modo in errore l'ARCEA; segnala che le fatture non erano mai state utilizzate e, in particolare, la fattura in questione non era stata rinvenuta presso la Regione Calabria e che, tuttavia, con motivazione congetturale, la Corte ha ritenuto comunque integrata la fattispecie incriminatrice;
evidenzia perciò l'errore in cui è incorso il giudice di merito nel ricondurre tale condotta al tentativo di truffa laddove, nel caso di specie, essa si era arrestata ad atti meramente preparatori e, anzi, al rango di intenzione manifestata ma nemmeno concretizzatasi nella predisposizione della fattura;
8 3.3 RO SI, con ricorso a firma dell'Avv. Filippo NN RI MO deducendo:
3.3.1 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ed inammissibilità in relazione agli artt. 191, 234 e 238-bis cod. proc. pen.: rileva che la Corte di appello, dopo avere acquisito la sentenza del Tribunale di LO del 22.6.2020 e copia delle fatture emesse dalla ditta IC nei confronti della Kronos RL, ha assolto il ricorrente dagli episodi sub b), c) e d) del capo F confermando invece la sua responsabilità quanto all'episodio sub a) riportando pedissequamente le motivazioni della sentenza acquisita su cui, in via esclusiva, ha fondato la propria decisione;
segnala che, in tal modo, la Corte ha utilizzato la sentenza ben oltre i limiti desumibili ALart. 234 cod. proc. pen. non ricorrendo, peraltro, le condizioni per la sua utilizzazione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; né, aggiunge, può farsi riferimento ad una motivazione per relationem, in difetto di autonoma valutazione delle prove ad opera del giudice in merito agli elementi di cui dispone nel proprio processo;
3.3.2 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.: rileva che, nel valutare la posizione del ricorrente, i giudici non potevano ignorare i provvedimenti resi in sede cautelare che avevano escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di cui al capo F sub a); segnala che la Corte ha ritenuto anche in tal caso di poter far riferimento alla sentenza del Tribunale di LO che aveva ricostruito la vicenda a partire dal suo antefatto, compendiato nel capo E, estraneo a tale giudizio, ed attingendo alle risultanze della perizia trascrittiva ed alle testimonianze acquisite in quella diversa sede dibattimentale;
aggiunge che la Corte di appello ha valorizzato il dato consistente nella individuazione del SI come "capo" della locale di OF (e, perciò, garante della protezione richiesta dagli imprenditori AL e RE FE) laddove, a pag. 339, ha tuttavia fatto presente che il ricorrente era stato condannato come mero "partecipe"; rileva, inoltre, che, alla data dell'11.3.2010, al momento del primo ed unico contatto con i predetti imprenditori, il SI era del tutto incensurato e raggiunto da ordinanza cautelare nel processo AK soltanto in data 22.4.2010; rileva che i due imprenditori non avevano mai riferito di aver avvicinato il SI per ottenerne la "garanzia" e la "protezione" nei confronti dei subappaltatori IC e OC e riporta il tenore della conversazione intercettata in ambientale in data 11.3.2010 ed intercorsa tra IU EL e RGo CR, nipote del SI, rilevando che proprio dal suo tenore risulta che erano stati il EL ed il RI a pianificare le modalità ed i costi della operazione laddove il coinvolgimento del ricorrente è stato fondato su un dato congetturale (il laconico riferimento ai "padri 9 di famiglia"); evidenzia, ancora, la arbitrarietà della interpretazione sostenuta dai giudici di merito che hanno ritenuto di poter identificare la "famiglia" in quella "mafiosa"; richiama l'incontro, in casa del EL, tra costui ed il RI, con gli imprenditori AL e FE rilevando come il ruolo di "garante" in capo al SI sia stato desunto dalle parole del CR;
3.3.3 manifesta illogicità ed irragionevolezza della interpretazione e valutazione del contenuto delle intercettazioni tra presenti progr. 2910, 2013, 2015, 2016, dell'11.3.2010: richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla valenza delle conversazioni con contenuto eteroaccusatorio, di per sé non necessitanti di riscontri ma, comunque, da valutare con prudenza laddove costituiscano unica fonte di prova;
aggiunge che, in ogni caso, occorre accertare che il tenore ed il significato delle conversazioni sia chiaro e decifrabile senza margini di ambiguità; tanto premesso, rileva che, nel caso di specie, le conversazioni captate in casa del EL non consentono di muovere al SI una accusa precisa e nemmeno di ritenere integrata, da parte sua, una condotta sussumibile nella fattispecie della estorsione;
rileva come la Corte avrebbe dovuto motivare sulla condizione di soggezione dei due imprenditori che si erano recati a casa del EL per concordare come non pagare i sub-appaltatori ovvero sul metodo mafioso di cui si sarebbe avvalso il ricorrente e segnala che nel caso in esame la motivazione finisce con l'essere congetturale, ovvero fondata non già su fatti certi ma su una opinabile interpretazione delle già richiamate conversazioni dal tenore niente affatto chiaro;
3.3.4 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in ordine al ricorso degli estremi del delitto di tentata estorsione ed alla ritenuta responsabilità dell'imputato: segnala che la Corte ha completamente omesso di motivare sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato essendo piuttosto emerso che i due imprenditori, corrispondendo la somma di 20.000 euro, avevano "risparmiato" su quanto dovuto ai sub-appaltatori finendo per essere in definitiva avvantaggiati e non vittime della condotta descritta nella imputazione;
aggiunge, ancora, che, nella conversazione prog. 2916, il AL aveva riferito al CR di non aver informato il IC che, con il socio, erano in definitiva le vittime dell'accordo concluso dagli imprenditori, del suo incontro con il SI;
3.3.5 trattamento sanzionatorio: omessa motivazione sulla dosimetria della pena: denunzia come la Corte di appello abbia considerato, quale parametro per la quantificazione della pena, la soluzione adottata dal Tribunale per i correi che erano stati giudicati con rito ordinario mutuando considerazioni non estensibili al ricorrente ed argomenti che non tengono conto del fatto che il reato è rimasto allo 10 stadio del mero tentativo;
segnala, inoltre, l'illegittimità della motivazione quanto alla conferma delle aggravanti di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 e 628, comma 3, n. 3, cod. pen. dal momento che il SI non era imputato di associazione a delinquere di stampo mafioso e che il procedimento poi sfociato nella condanna definitiva il 7.3.2018 non aveva riguardato la vicenda estorsiva in esame ma era scaturita in data successiva ai fatti qui giudicati;
segnala che la pena era stata rideterminata considerando come reato-base quello qui giudicato avendo tuttavia la Corte omesso di motivare sulle ragioni che avevano indotto a discostarsi dal minimo edittale;
3.4 AN TA, con ricorso a firma dell'Avv. AN Cavo, deducendo:
3.4.1 insufficienza e/o illogicità della motivazione circa la limitata applicazione della diminuzione di pena ai sensi dell'art. 8 DL 152 del 1991: rileva la intima contraddittorietà della sentenza impugnata che, pur avendo dato conto del giudizio positivo sulla condotta collaborativa tenuta dal ricorrente, ha per contro limitato la diminuzione della pena nel minimo;
3.4.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena-base per il delitto di cui al capo A ed in relazione alla fornita collaborazione: rileva che, pur avendo ridotto la pena rispetto a quella stabilita dal primo giudice, la Corte avrebbe dovuto attestarsi in prossimità del minimo edittale tenuto conto della collaborazione e del contributo fornito dal ricorrente;
3.4.3 intervenuta prescrizione dei reati di cui al capo H3: richiama il tenore dell'imputazione segnalando che l'ultimo degli incontri contestati sarebbe intervenuto in data 4.4.2013 e che la Corte, avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991, non si era tuttavia avveduta che il reato era estinto per decorso del termine massimo di prescrizione;
3.5 ES TA, con ricorso a firma dell'Avv. NN Taddei, deducendo:
3.5.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento della partecipazione del ricorrente al sodalizio: segnala che, fondando la condanna sul contenuto delle dichiarazioni contenute nella captazione ambientale operata nel carcere di Ascoli Piceno ove era recluso il fratello AN (AP) e sui reati fine, i giudici di merito si sono discostati dagli insegnamenti della S.C. compendiati nelle sentenze "AN" e "Modaffari"; rileva, dunque, che il ragionamento probatorio condotto dai giudici di secondo grado non è fondato su elementi concludenti e, anzi, si risolve in un escamotage 11 per affermare la permanenza del vincolo associativo in capo al prevenuto in periodi successivi alla sentenza "Dead" del 2007; segnala, in particolare, che la pace siglata tra i TA ed i OR, per come riferito dai collaboratori AN TA cl. '64 e ME PE, fu concordata e perfezionata da EP TA, risultando perciò del tutto apodittica l'affermazione della Corte di appello sulle patologie senili di costui, deceduto in data di molto successiva;
rileva, ancora, che la conversazione valorizzata dalla Corte era stata vagliata nel procedimento "Pioggia di novembre" senza alcun esito laddove la tesi "individualista" era corroborata nell'ambientale, captata nei confronti di AN TA, al cd. "pergolato di preghiera" (secondo cui " NC si fa i c... suoi ..."); segnala che, a I fronte dei rilievi difensivi circa la effettiva permanenza e stabilità del vincolo associativo successivamente alla sentenza "Dead" del 2007, la Corte di appello ha liquidato l'argomento in maniera lapidaria e sostanzialmente apparente;
evidenzia che l'argomentazione dei giudici di secondo grado si risolve in un una mera congettura;
3.5.2 erronea applicazione della legge penale in relazione alla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.: richiama passaggi della sentenza impugnata in cui la Corte ha fondato il suo giudizio sulla identità del percorso criminale rispetto al fratello AN (cl. '56) risultando tuttavia egli sempre condannato (nei processi "Primavera" e "Dead") come "partecipe" ed AN come "promotore"; richiama, a tal proposito, anche il decreto con cui il Tribunale di Roma, nel 2007, aveva revocato al ricorrente il regime del 41-bis O.P.; evidenzia che la Corte ha di fatto ignorato le considerazioni difensive valorizzando il contributo del collaboratore AN EN ma ignorato le dichiarazioni di ME PE e di AN TA (cl. 64), valorizzato il contributo di ST LU ed ignorato il risultato delle captazioni ambientali quanto ai rapporti con la propaggine torinese;
sottolinea come la figura del promotore o del capo sia autonoma rispetto a quella del partecipe e deve sostanziarsi nella effettività dell'esercizio dei poteri ad essa connessi;
3.5.3 erronea applicazione della legge penale e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova quanto ai capi Y2 e L3: richiama le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata quanto alla contestata estorsione in danno di BR GI evidenziandone la illogicità, a partire dal riferimento alla percentuale del 3% sull'importo dell'appalto, non corrispondente alla somma che sarebbe stata corrisposta dalla persona offesa rispetto all'ammontare complessivo di circa 800 mila Euro;
richiama la massima di esperienza che contrasta con la rinuncia dei "mafiosi" ad incassare "mazzette" in presenza di rapporti amicali con il presunto "estorto" quali quelli documentati 12 tra il TA ed il GI (ma non con il OR) le cui dichiarazioni in sede di controesame nel processo ordinario "Mandamento", la cui sentenza non è ancora definitiva, sono incompatibili con l'ipotesi di una estorsione;
richiama, ancora, il contenuto della conversazione intercettata tra BR CA NO e LE PO secondo i quali il OR ed il TA erano i finanziatori della ditta del GI tanto da poter ipotizzare, semmai, il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.; quanto al fatto di cui al capo L3 riporta le considerazioni della Corte di appello di cui evidenzia la contraddittorietà e la illogicità; sottolinea, infatti, la incompletezza dell'iter argomentativo che registra un salto logico sia quanto alla effettiva estorsione in danno di CO SC sia quanto alla intervenuta assoluzione di AN TA (cl. '56) la cui posizione, alla luce del contenuto delle conversazioni tra il AR ed il Chiné, non era differenziabile da quella del fratello ES;
aggiunge che non risulta che l'informazione sia stata a costoro veicolata dal presunto estorto o dai presunti estortori;
denunzia il travisamento della prova consistita nel documento proveniente ALufficio OLAF EUROPEAN ANTI FRAUD OFFICE;
3.5.4 erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte di appello ha confermato la sussistenza della aggravante di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen. sulla scorta di un automatismo sul piano dell'elemento psicologico che risolve la colpa, evocata dal comma 2 dell'art. 59 cod. pen., in una responsabilità di tipo oggettivo;
aggiunge, con riguardo alla posizione del ricorrente, che essa è rimasta sul piano meramente formale non essendosi manifestata in un concreto apporto o disponibilità a favore del gruppo;
segnala che la Corte ha condiviso anche la sussistenza della aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. contestata sui reati- fine non considerando, nel suo percorso argomentativo, gli elementi di segno contrario quali le conversazioni ambientali avvenute nel "pergolato di preghiera” e quelle captate tra gli altri familiari ("NC si fa i c... suoi ...") e richiama, ad ogni modo, le considerazioni del Tribunale nel giudizio ordinario;
segnala che nessuna motivazione è stata resa sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
3.5.5 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al computo della pena ed omessa considerazione della definizione del proc. "Primavera” nelle forme del rito abbreviato: evidenzia l'errore in cui è incorsa la Corte di appello nel calcolo della pena con il riconoscimento della continuazione esterna;
segnala, infatti, che, partendo dalla pena-base per il delitto di cui al capo A del presente procedimento, la Corte ha applicato la diminuente per il rito abbreviato soltanto ai reati satelliti ed a quelli contestati nella sentenza "Dead" ma 13 non per quelli della sentenza del proc. "Primavera", erroneamente considerato celebrato nelle forme del giudizio ordinario;
osserva, inoltre, che la diminuente è stata applicata "a monte" e non "a valle" (come stabilito dalle SS.UU. 45583/2007 e 35852/2018) così privando il ricorrente della possibilità di fruire del criterio mitigatore di cui all'art. 78 cod. pen. e pervenendo ad una pena superiore di cinque anni e due mesi rispetto a quella irrogabile che, in quanto superiore ai 30 anni, avrebbe dovuto essere ridotta a 20; 3.6 DR OC, con ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni, deducendo:
3.6.1 quanto al capo A: violazione dell'art. 416-bis cod. pen.: evidenzia come i giudici abbiano ritenuto di trattare congiuntamente le posizioni del ricorrente e del padre EN considerandole sovrapponibili e come le argomentazioni della Corte territoriale (laddove evidenzia che il ricorrente reclamava per sé un ruolo ed un riconoscimento) si pongano in contrasto con i principi affermati dalle SS.UU. Modaffari;
segnala infatti che la sentenza impugnata, ripercorrendo quella di primo grado, si sia sforzata di inserire la condotta del ricorrente in un contesto associativo al quale, tuttavia, egli non apporta alcun contributo concreto e sottolinea che il OC è soggetto totalmente incensurato oltre la esiguità dell'arco temporale del suo preteso inserimento nelle dinamiche associative;
richiama le considerazioni della Corte di appello circa la ritenuta irrilevanza dell'allontanamento del OC dal territorio di riferimento, in quanto trasferitosi a Novara negli anni 2005/2008 e ristretto in carcere, per rapina, tra il 2010 ed il 2013, a fronte della sua conoscenza delle dinamiche relative al sodalizio, dei contrasti con altri gruppi, evidenziando come nei suoi confronti non siano stati contestati reati-fine laddove il mero dato della consapevolezza delle regole di convivenza associativa come la presenza alle conversazioni di cui era parte il padre (,) non sono di per sé dimostrative della sua partecipazione al sodalizio per l'intero arco temporale considerato;
3.6.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 416-bis e 2, comma 1, cod. pen.: rileva che, non essendosi la condotta contestata protratta oltre la entrata in vigore della legge 69 del 2015, doveva trovare applicazione il regime sanzionatorio antecedente e più favorevole di cui alla legge 125 del 2008; osserva che la Corte territoriale ha respinto la sollecitazione avanzata da molte difese pervenendo ad una soluzione diversa da quella, invece condivisibile, cui è approdato il Tribunale di LO nel troncone principale del processo dove ha trovato applicazione un meccanismo flessibile che ha dato rilievo ad evenienze fattuali dimostrative della intervenuta dissociazione ovvero alla (in) esistenza di elementi comprovanti il protrarsi della condotta criminosa, rispetto alla data di adozione 14 della sentenza di primo grado;
richiama, altresì, la sentenza di appello resa nel giudizio ordinario, che ha sul punto respinto il gravame del PG e segnala che il Tribunale di LO aveva in effetti evidenziato che tali considerazioni escludevano la locale di LO per la quale le condotte si sarebbero protratte anche successivamente al 2015, ma che tuttavia ciò non varrebbe per DR OC, a carico del quale non è stato acquisito alcun elemento successivo al 2013 dimostrativo della sua partecipazione al sodalizio oltre questa data e successivamente al 2015; 3.6.3 violazione di legge in merito alla circostanza aggravante di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen.: denunzia la contrarietà della motivazione della sentenza impugnata con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla inadeguatezza ed insufficienza del solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo ad un sodalizio storico determinandosi, altrimenti, un inammissibile automatismo tra condotta partecipativa ed applicazione dell'aggravante; aggiunge come la norma incriminatrice imponga di tener conto del vincolo finalistico tra disponibilità di armi e conseguimento degli obiettivi associativi restando perciò estranea ogni condotta di detenzione per finalità esclusivamente personali;
sottolinea che la natura oggettiva dell'aggravante non esime dalla verifica, in concreto, del dato della consapevolezza o della colpevole ignoranza in capo al singolo;
3.6.4 violazione di legge con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.: rileva che, sul punto, la decisione della Corte di appello risulta del tutto immotivata, pur a fronte di una dettagliata ed argomentata richiesta avanzata con l'atto di appello, ed in contrasto con le finalità insite nell'istituto; ribadisce come gli elementi già evidenziati con l'atto di gravame, ovvero la giovanissima età ed il leale comportamento processuale, avrebbero dovuto trovare positivo riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato;
3.7 EN OC, con ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni, deducendo:
3.7.1 violazione di legge con riferimento all'art. 416-bis cod. pen.: rileva che il ricorrente è stato ritenuto partecipe (non capo) della OS OC, legata a quella TA ed operante in frazione OS di LO;
evidenzia che, invece, il Tribunale di LO, con motivazione di cui riporta ampi passi, ha giudicato generiche le dichiarazioni del collaboratore ME LA ed ha assolto dalla medesima imputazione NI e IL OC;
richiama, invece, la motivazione della Corte di appello che ha riportato acriticamente la sentenza di primo grado ed il decreto di fermo evocando le dichiarazioni del LA e ritenendo di poter desumere la condotta di partecipazione al sodalizio dalla commissione del delitto 15 di estorsione di cui al capo X2; segnala che la motivazione della sentenza impugnata evoca numerosi provvedimenti giudiziari (operazioni "Primavera 1", "Primavera 2", "Lampo", "Arcobaleno", "Shark" e "LO Unita") ma che il ricorrente mai era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; richiama passi della motivazione della sentenza impugnata rilevando come gli elementi ivi valorizzati non siano in grado di dimostrare una reale messa a disposizione che, in ogni caso, non sarebbe circostanza idonea, di per sé, a fondare la sua responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso secondo le direttive delineate dalle SS.UU. "Modaffari", in linea con la sentenza "SC" ed i principi vigenti anche in ambito sovranazionale, senza commistioni tra tipo legale e proiezione probatoria;
ribadisce come la disponibilità debba essere riferita alla OS e rivolgersi incondizionatamente al sodalizio laddove, nel caso di specie, risulta comprovato che essa era stata rivolta a singoli o al soddisfacimento di interessi particolari;
3.7.2 violazione di legge con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen.: analogamente a quanto rilevato per DR OC, denunzia la contrarietà della motivazione rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla inadeguatezza ed insufficienza del solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo ad un sodalizio storico determinandosi, altrimenti, un inammissibile automatismo tra condotta partecipativa ed attribuzione dell'aggravante; aggiunge come la norma incriminatrice imponga di tener conto del vincolo finalistico tra disponibilità di armi e conseguimento degli obiettivi associativi restando perciò estranea ogni condotta di detenzione per finalità esclusivamente personali;
sottolinea che la natura oggettiva dell'aggravante non esime dalla verifica, in concreto, del dato della consapevolezza o della colpevole ignoranza in capo al singolo;
3.7.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 56-629, comma 2, cod. pen. (con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.) e 7 DL 152 del 1991 quanto al capo X2: richiama la motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente quanto al delitto di cui al capo X2 ovvero della estorsione in danno del GI ritenuta provata nella forma del tentativo;
rileva, tuttavia, come nel caso in esame non emerge quali sarebbero stati la condotta ed il contributo del ricorrente nella vicenda ricostruita sulla scorta del contenuto delle conversazioni tra presenti nel procedimento 8357/09 GN DD (indagine "Irene"), le dichiarazioni di AN TA (cl. '64) nel procedimento 3254/14 GN e le conversazioni captate nella autovettura in uso a GI nel proc. 8357/09 GN;
evidenzia che dal contenuto di tale conversazione non si evince alcuna condotta estorsiva, riferibile al OC, 16 relativamente a somme consegnate dal GI a ES TA ed a EN CR e di cui, semmai, il ricorrente rivendicava una porzione;
segnala che, in tal modo, la responsabilità del OC finirebbe per risolversi una responsabilità di posizione essendo egli rimasto estraneo sia alla fase genetica che a quella esecutiva della estorsione anche laddove ricostruita in termini di estorsione cd. "ambientale";
3.7.4 violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto al profilo della "agevolazione mafiosa": premette che la aggravante "agevolativa" è stata contestata sistematicamente su tutti i reati e senza alcuna selezione o distinzione;
richiama la motivazione della sentenza impugnata evidenziandone la difformità rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla connotazione soggettiva della aggravante ed ai presupposti per la sua applicazione nel caso di concorso di persone;
3.7.5 violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quanto al profilo delle "modalità dell'azione": evidenzia come la sussistenza della contestata aggravante è stata confermata non già alla luce della condotta dell'agente ma della posizione e del ruolo da costui rivestito e come l'atteggiamento del ricorrente non avesse richiamato il tradizionale repertorio mafioso non avendo le persone offese percepito il pericolo di trovarsi a fronteggiare la reazione violenta del gruppo mafioso;
3.7.6 violazione di legge con riferimento all'art. 628, comma 3, n. 3, cod., pen.: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva sollecitato la esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. contestata al capo X2, non avendo in quel momento il ricorrente posto in essere alcuna condotta che lo rendesse "sospettabile di 'ndrangheta"; segnala che, nel confermare la aggravante, la Corte di appello ha violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e l'esigenza che la prova abbia ad oggetto tutti gli elementi, anche accessori, del reato;
3.7.7 violazione di legge con riferimento agli artt. 416-bis e 2, comma 1, cod. pen. rileva che, non essendosi la condotta contestata protratta oltre la entrata in vigore della legge 69 del 2015, doveva trovare applicazione il regime sanzionatorio antecedente e più favorevole;
richiama la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la sollecitazione avanzata da molteplici difese pervenendo ad una soluzione diversa da quella, invece condivisibile, cui è approdato il Tribunale di LO nel troncone principale del processo dove ha trovato applicazione un meccanismo flessibile che ha dato rilievo ad evenienze fattuali dimostrative della intervenuta dissociazione ovvero alla (in)esistenza di elementi comprovanti il protrarsi della condotta criminosa rispetto alla data di adozione 17 della sentenza di primo grado;
segnala che il Tribunale di LO aveva in effetti evidenziato che tali considerazioni escludevano la locale di LO per la quale le condotte si sarebbero protratte anche successivamente al 2015, ma che tuttavia, anche per il ricorrente, non è stato acquisito alcun elemento successivo al 2013 dimostrativo della sua partecipazione al sodalizio oltre questa data e successivamente al 2015; rileva, anzi, che lo stesso AN TA (cl. '64) colloca la operatività della locale di LO in epoca antecedente il 2013 sostenendo che, dopo il 2010, era stata chiusa e che, per altro verso, lo stesso capo X2 risulta contestato in epoca antecedente e prossima al 22.2.2013; 3.7.8 violazione di legge con riguardo all'art. 62-bis cod. pen.: rileva che, sul punto, la decisione della Corte di appello risulta del tutto immotivata, pur a fronte di una dettagliata ed argomentata richiesta avanzata con l'atto di appello;
ribadisce come gli elementi già evidenziati con l'atto di gravame, ovvero la giovanissima età ed il leale comportamento processuale dell'imputato, avrebbero dovuto trovare positivo riscontro nella motivazione del provvedimento qui impugnato;
3.8 IO RG, con ricorso a firma degli Avv.ti Chiara Penna e IU EM, deducendo:
3.8.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 416- bis cod. pen. 192, commi 2 e 3, 533, comma 1, 546, lett. e), cod. proc. pen.: sulla condotta di partecipazione evidenzia la mancata risposta ai motivi di appello avendo la sentenza impugnata fornito, sul punto, una motivazione apodittica e congetturale oltre che condizionata da un evidente travisamento della prova;
richiama, in particolare, il riferimento, operato dai giudici del gravame di merito, alle conversazioni intercettate nel "pergolato di preghiera" ed alle dichiarazioni del collaboratore ME LA di cui, con l'atto di appello, la difesa aveva stigmatizzato la genericità e l'assenza di riscontri senza avere alcuna risposta dalla Corte territoriale che non ha tenuto conto del fatto che il collaboratore non era affiliato alla OS avendo perciò riferito sul RG soltanto de relato ma senza mai indicare la fonte primaria;
sottolinea che le dichiarazioni del LA non sono riscontrate in assenza di rapporti e frequentazioni del RG con soggetti legati a consorterie criminali, alla insussistenza di condotte penalmente rilevanti riferibili ad un contesto organizzato e che su tali profili la Corte di appello è rimasta del tutto silente;
sulla gestione occulta di attività ritenuta appannaggio della OS;
omessa motivazione su quanto specificamente dedotto con i motivi di appello: rileva che, 18 secondo l'impianto della sentenza impugnata, i colloqui intercettati nel "pergolato di preghiera” riscontrerebbero le dichiarazioni del LA laddove in realtà l'approccio seguito dalla Corte di appello si fonda sull'indebito e forzato accostamento alle vicende commerciali del RG oltre che sul travisamento della prova quanto alla vicenda di cui al capo Q2 nella quale non era emerso alcun coinvolgimento della OS OR e non era stata accertata la provenienza illecita delle risorse per la costituzione e gestione dell'attività commerciale;
richiama la conversazione intercettata in data 19.2.2013 evidenziando come la vicenda fosse il frutto delle parole del AP laddove AN TA aveva dimostrato di non sapere nemmeno chi fosse IO RG;
rileva che le parole del AP non sono riscontrate in alcun modo e che del tutto arbitrario è ritenere che si fosse concretizzato un monopolio nella gestione dei locali commerciali quale frutto di atti o condotte illecite e che il ricorrente fosse parte integrante di tale sistema;
evidenzia che, in ogni caso, gli elementi valorizzati, ovvero le conversazioni tra terzi di contenuto eteroindiziante, avrebbero dovuto essere corroborate da elementi di riscontro;
segnala, ancora, che nel corso del 2012, come risulta ALannotazione di PG del 28.5.2014, il RG sí era reso disponibile a fornire informazioni agli investigatori sino a chiedere la strumentazione per registrare i dialoghi;
sottolinea, per altro verso, la complessiva inattendibilità delle conversazioni intercorse in quell'ambito essendo emerso, nel parallelo procedimento, che la microspia era stata ivi installata su iniziativa di AN TA;
segnala il carattere congetturale ed illogico del costrutto motivazionale che ha ritenuto il RG di volta in volta una "pedina" ovvero "baricentrico", pur al netto della sua assoluzione per il capo Q2 per difetto di riscontri alle dichiarazioni del LA;
in ordine al presunto ruolo di armiere per conto della OS;
omessa motivazione su quanto specificamente dedotto con l'atto di appello: rileva che la motivazione della Corte di appello sia viziata nella misura in cui ha ritenuto che la "messa a disposizione" fosse ricavabile dalla contestazione di cui al capo R2 e, ciò, sulla base del contenuto della conversazione captata in data 8.10.2012 negli uffici della SA.GI.CAF.; segnala, a tal proposito, che le stesse immagini del circuito di videosorveglianza dimostrano che il colloquio delle ore 10.05,54 non poteva essere intercorso con il OR che era uscito da quegli uffici alle precedenti 9.59,37 laddove la Corte ha invece valorizzato una relazione di PG in cui si assume un disallineamento di 10 minuti e 15 secondi con l'orario della registrazione video senza, tuttavia, riuscire a precisare se il colloquio avesse visto effettivamente partecipe il OR interloquire con il RG;
19 3.8.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 81 cpv cod. pen., 1, 2 e 4 l. 895 del 1967, 43 cod. pen., 7 DL 152 del 1991, 416-bis cod. pen.: segnala che i rilievi svolti nel precedente motivo valgono anche per quanto concerne l'elemento soggettivo tenuto conto, altresì, del fatto che nessun sequestro è stato eseguito nei confronti del ricorrente;
osserva che non soltanto non vi è alcun elemento di riscontro circa la pronta disponibilità di armi ma, ancor prima, che qualche arma sia stata nella disponibilità di qualcuno degli imputati del procedimento;
sottolinea, inoltre, che l'elemento soggettivo in capo al ricorrente è stato ritenuto con esclusivo riferimento ai suoi precedenti giudiziari, ovvero ad un elemento inidoneo a fornire la prova della responsabilità; rileva che sulla scorta dei medesimi scarni elementi la Corte di appello ha inoltre ritenuto integrata la aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 sotto il profilo della "agevolazione", in tal modo, peraltro, violando i principi affermati dalle SS.UU. in punto di elemento soggettivo nel delitto concorsuale;
sottolinea che, in ogni caso, la prova dell'elemento soggettivo deve riguardare la consapevolezza dell'agente di favorire l'intero sodalizio e non già un singolo di cui si ignori collegamento con la criminalità organizzata sottolineando che la equivocità degli elementi acquisiti nel processo non consentiva di ritenere in capo al ricorrente la finalità ritenuta dalla Corte;
3.8.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 132 e 133 cod. pen.: rileva che nel caso di specie la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine al trattamento sanzionatorio non avendo in primo luogo compiutamente delineato la figura del RG quale premessa per la individualizzazione della pena funzionale alla piena esplicazione delle plurime funzioni ad essa attribuite ALordinamento e dai principi anche sovranazionali;
rileva, dunque, l'inadeguatezza della motivazione affidata a formule stereotipate e generiche;
3.9 LB TE, con ricorso a firma dell'Avv. Giacomo Iaria, deducendo:
3.9.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo: segnala, in primo luogo, che il TE era già stato condannato con sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria dell'1.6.1998 per gli stessi fatti qui giudicati;
insiste, perciò, per l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. rilevando che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possa rilevare, per il reato associativo, l'eventuale mutamento della organizzazione, degli equilibri interni ed il numero dei componenti occorrendo verificare se si sia trattato di una organizzazione diversa, sia pure analogamente 20 denominata ed operante nello stesso ambito territoriale;
segnala che, nel caso di specie, si è invece in presenza del medesimo sodalizio;
3.9.2 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 416-bis cod. pen.: rileva che, con l'atto di appello, la difesa aveva evidenziato l'assenza di prova circa l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, connotato dalla forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo e dal conseguente clima di diffusa omertà e soggezione che ne deriva;
tanto premesso, segnala che la sentenza impugnata ha di fatto rinunciato a scandagliare gli elementi di prova sulla singola OS locale limitandosi a richiamare i precedenti provvedimenti giudiziari che ne avrebbero attestato la esistenza senza, tuttavia, verificare se si trattasse di un sodalizio connotato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen.; osserva che la Corte di appello non ha motivato su tali aspetti soffermandosi esclusivamente sulle condotte dei singoli omettendo di verificare se la forza intimidatrice fosse espressione dello stesso vincolo associativo e diretta a creare condizioni di assoggettamento nel territorio rendendo più arduo l'intervento preventivo e repressivo dello Stato;
3.9.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., 416-bis cod. pen.: segnala che il ricorrente è stato ritenuto partecipe di un sodalizio di stampo mafioso sulla scorta di argomenti di natura assertiva piuttosto che dimostrativi della sua responsabilità dando rilievo, principalmente, agli esiti della attività di captazione delle conversazioni di cui sono noti i criteri di valutazione imposti dalla giurisprudenza soprattutto laddove si tratti dell'unica fonte di prova;
rileva come il risultato dell'attività di intercettazione si presta a valutazioni più articolate nel caso di reati come quello per cui si procede piuttosto che di episodi specifici e singoli, dovendo investire non soltanto la natura permanente della condotta ma le sue caratteristiche;
tanto premesso, rileva che i giudici di merito hanno valorizzato una intercettazione intercorsa tra terzi e dal contenuto eteroaccusatorio non corroborata da riscontri esterni, nonché altre intercettazioni emerse in un diverso procedimento penale (cd. "Araba Fenice") rispetto alle quali, con l'atto di appello, si era dedotta la genericità data dal fatto che non era emersa alcuna condotta concreta dimostrativa della presunta partecipazione del TE alla OS di riferimento;
evidenzia, in particolare, la inidoneità del riferimento operato da IU a tale "LB", contenuto nella conversazione del 15.10.2009, in ogni caso riferita a lavori di ristrutturazione del tutto scollegati da contesti di natura associativa;
richiama, inoltre, la conversazione intercorsa tra NN CA e EN TT (il quale, collaboratore di giustizia, sentito sul punto, aveva riferito di non conoscere il ricorrente); osserva che il contenuto del colloquio non evoca, comunque, alcuna 21 condotta del TE in grado di dimostrare la sua fattiva partecipazione al sodalizio ed evidenzia come la sentenza, riproponendo lo stesso impianto motivazionale sviluppato dal primo giudice, finisce per dar luogo ad una motivazione apparente che non ha risolto il problema della qualificazione della condotta in termini diversi da una possibile mera "contiguità", "vicinanza" o "disponibilità"; evidenzia che il TE aveva depositato un memoriale rappresentando come egli non avesse rapporti con i propri parenti da 25 anni;
3.9.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen.: rileva che la Corte ha ritenuto la circostanza aggravante facendo leva esclusivamente sulla sua natura oggettiva ignorando, perciò, i principi più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità quanto al profilo soggettivo nella accezione di cui all'art. 59 cod. pen.; 3.9.5 violazione di legge in relazione gali artt. 133 e 416-bis cod. pen., I. n. 69 del 2015: rileva che la Corte di appello, nell'infliggere al ricorrente la pena di anni 15 di reclusione, ha applicato il regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 69 del 2015 pur in presenza di elementi ed emergenze processuali che deponevano per la cessazione della permanenza in data antecedente la sua entrata in vigore;
ribadisce come la giurisprudenza abbia qualificato la regola della cessazione della permanenza all'atto della sentenza di primo grado come una fictio juris che non esclude la necessità della prova della persistenza del vincolo sino all'attualità;
3.9.6 violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.: segnala che i giudici di merito hanno applicato la recidiva ricorrendo a formule di stile con mero richiamo alle precedenti condanne;
3.9.7 violazione di legge con riguardo agli artt. 133 e 62-bis cod. pen.: rileva che la Corte ha escluso di poter riconoscere le attenuanti generiche in forza di un apodittico giudizio di pericolosità sganciato dal riferimento a qualsivoglia condotta di fattiva partecipazione;
3.9.8 violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.: rileva che sentenza impugnata è censurabile anche con riguardo al disposto aumento per la continuazione cui la Corte ha proceduto senza alcuna motivazione a sostegno della sua entità;
3.10 AN IA, con ricorso a firma degli Avv.ti ME Falanga e NN Di ST, deducendo:
3.10.1 violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione: premesse considerazioni sulle caratteristiche del giudizio di legittimità, rileva che, nel caso di specie, gli indizi a carico del ricorrente consistono 22 in un'unica conversazione captata in data 20.3.2010 nella abitazione di IU EL, giudicato separatamente, cui la sentenza impugnata ha fatto riferimento unitamente alla condanna per violazione della legge sugli stupefacenti;
rileva, perciò, la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in merito alla necessaria pluralità degli indizi, che devono essere caratterizzati da convergenza dimostrativa;
segnala che, in ogni caso, anche l'unico indizio disponibile difetta del carattere di gravità e, quindi, l'illogicità della motivazione laddove si pretende di ricavare la partecipazione del ricorrente al sodalizio denominato "TE-CA" dalla sola presunta volontà manifestata dal IA di partecipare ad un acquisto di droga nel Nord Italia;
rileva che i giudici di merito avrebbero dovuto tener conto dei rapporti esistenti tra NN CA, cui unicamente il IA si rapportava, e gli esponenti del sodalizio, a partire dal suocero LB TE;
3.10.2 violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. e 5 l. 69 del 2015: rileva che la sentenza ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 69 del 2015 pur in assenza di condotte dimostrative della persistenza del vincolo associativo dopo il 2010; osserva che non può farsi ricadere sull'imputato l'onere di provare la intervenuta cessazione del vincolo associativo prima della data di entrata in vigore della nuova e più severa disciplina essendo invece onere della pubblica accusa quello di dimostrare l'esistenza della condotta di partecipazione per l'intero arco temporale e, soprattutto, in data successiva al 2015; rileva che ancorare la cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado rappresenta una fictio juris che non può prevalere sui dati oggettivi e probatori tanto che una diversa soluzione, più conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza, è quella cui è approdato il Tribunale di LO nella sentenza che ha definito, in primo grado, il troncone principale del processo e sottolinea come si sia in tal modo una realizzata una inammissibile sperequazione tra il trattamento sanzionatorio riservato a soggetti come NN CA e IU EL, arrestati e giudicati, sulla scorta dei medesimi elementi, prima del 2015, e quello invece riservato al ricorrente, che ha subito la "riutilizzazione", a distanza di anni, della medesima intercettazione risalente al 2010; ribadisce quindi la necessità di adeguare i principi affermati in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso a quello di irretroattività della legge penale sfavorevole;
richiama, sotto il profillo della prova della persistenza dell'affiliazione, le considerazioni sviluppate nella sentenza "Modaffari";
3.11 RGo CR, con ricorso a firma dell'Avv. ES AL, deducendo:
3.11.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 629 cod. pen. e vizio di motivazione: segnala come la Corte di appello abbia finito per confermare 23 l'impianto accusatorio ricalcando, di fatto, la sentenza di primo grado caratterizzata da una lettura frammentata e congetturale degli elementi acquisiti oggetto di errata interpretazione;
premesse considerazioni circa il travisamento della prova in ipotesi di doppia conforme di merito, rileva come il GUP e la Corte di appello, nel vagliare la contestazione mossa a carico del ricorrente, abbiano fotografato, nelle sentenze, un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo: sulla apoditticità della motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta integrazione del fatto di cui al capo F della rubrica: rileva che la ipotesi accusatoria è stata considerata acclarata sulla base del contenuto di alcune conversazioni captate in ambientale nella abitazione di IU EL tra costui, il ricorrente e EL AN GE;
segnala che il ricorrente sarebbe stato coinvolto in primo luogo nell'episodio estorsivo relativo alla pretesa, avanzata con minaccia, nei confronti degli imprenditori RE FE e AL, nonché OC e IC, cui sarebbe stato imposto di consegnare la somma di euro 20.000 in luogo dei 30.000 euro che la GM (riconducibile ai primi due) avrebbe dovuto versare ai secondi;
osserva che la stessa sentenza impugnata, richiamando sul punto la sentenza del Tribunale di LO, ha affermato che non vi è alcuna prova che la pressione mafiosa avesse raggiunto l'OC ed il IC essendosi in presenza di una minaccia "silente" che avrebbe indotto il RE FE ed il AL a rivolgersi a loro per dirimere la controversia con i fornitori, che li avevano pesantemente minacciati;
evidenzia che, in tal modo, la figura criminosa evocata finisce con lo sfumare in generico sospetto mancando la prova di una concreta condotta di violenza o minaccia, con condotta che "evapora" nella estorsione "ambientale" evidenziando, peraltro, che, pur nella estorsione ambientale, una richiesta estorsiva accompagnata da una minaccia, quand'anche larvata, deve tuttavia essere avanzata, come però non risulta nel caso di specie avendo la Corte omesso ogni motivazione sul punto;
sulla apoditticità del provvedimento in punto di ascrivibilità al ricorrente della condotta estorsiva ritenuta in danno di IC e AL (sub b-c del capo F) nonché ai danni della IL UF (sub d del capo F): segnala che la Corte si è diffusa sulla interpretazione di alcuni passi delle conversazioni captate all'interno della abitazione del EL rispetto alle quali la difesa, nei motivi di appello, aveva argomentato trattarsi dei fatti di tentata estorsione in danno di un imprenditore di Platì, tale PP U BU, ritenuta a carico del ricorrente in altro e diverso processo (processo "Reale"), definito con sentenza passata in giudicato;
segnala che la Corte ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per questi altri fatti proprio valorizzando la condanna per la tentata estorsione in danno di "U BU e, 24 perciò, con un argumentum ad hominem con evidente e chiara violazione del ne bis in idem;
3.11.2 vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 416- bis. 1 cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha confermato la aggravante del metodo mafioso valorizzando le modalità di veicolazione del messaggio estorsivo senza, tuttavia, dimostrarne il contenuto ed il livello di recepimento da parte delle presunte vittime;
segnala che la applicazione, al ricorrente, della aggravante e la condivisione del metodo mafioso, è stata apoditticamente ritenuta sulla scorta delle intercettazioni eseguite all'interno della abitazione del EL e riferite ai rapporti con imprenditori essi stessi, peraltro, tratti a giudizio come concorrenti esterni al sodalizio mafioso;
3.11.3 violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.: segnala come la sentenza non sia congruamente motivata in merito al trattamento sanzionatorio individuato in termini superiori al minimo edittale ed alla esclusione delle attenuanti generiche;
segnala, infatti, il carattere meramente apparente della motivazione confezionata dalla Corte di appello fondata sugli stessi elementi che hanno portato a ritenere la penale responsabilità del ricorrente il quale, secondo i giudici di merito, non avrebbe apportato elementi idonei a consentirne una rivisitazione in termini favorevoli;
3.12.1 VE AN, con un primo ricorso a firma dell'Avv. Giancarlo Murolo, deducendo:
3.12.1.1 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: rileva che la prova della penale responsabilità del ricorrente si risolve, sostanzialmente, nella conversazione intercorsa tra IU EL e TI RG in data 17.3.2010 della durata di 15 minuti dal contenuto asseritamente eteroaccusatorio che, pur non necessitante riscontri esterni, deve tuttavia essere oggetto di valutazione attenta e prudente;
segnala, allora, l'erroneità della valutazione del colloquio, malamente trascritto, laddove la Corte ha ritenuto il AN ed il EL legati da "comparaggio" ignorando il prosieguo della frase che avrebbe portato ad individuare il riferimento a RG NE, effettivo "compare" del AN;
aggiunge, con riguardo alla dote che il AN avrebbe conferito in carcere al RG, che era stata esclusa la sua presenza avendo tuttavia la Corte superato questa criticità richiamando un'altra parte della conversazione in cui si fa riferimento a tale "compare Severino" il quale avrebbe rivelato al EL del conferimento della dote al RG;
segnala che la Corte non ha colto la evidente contraddizione finendo per operare un apprezzamento della prova contrastante con le regole della logica;
richiama le osservazioni del perito e del consulente di parte in merito alla progr. 4120 ed al riferimento alla "ambasciata" che avrebbe 25 dovuto logicamente precedere il conferimento della dote;
osserva che la Corte ha in definitiva travisato il dato della conversazione tra il EL e TI RG in cui il primo aveva riferito di aver chiesto informazioni al ricorrente circa vicende accadute all'interno del carcere;
rileva, dunque, che la responsabilità dell'imputato è stata affermata senza che, sul punto, fosse stato superato ogni ragionevole dubbio;
3.12.1.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cpv e 99 cod. pen.: richiamate le caratteristiche e la "ratio" degli istituti del reato continuato da una parte e della recidiva, ALaltra, segnala la loro sostanziale inconciliabilità risultando assolutamente antitetici e perciò tra loro incompatibili;
segnala che, in ogni caso, la Corte di appello ha applicato la recidiva limitandosi ad evocare la precedente sentenza di condanna relativa, peraltro, a segmenti di reato permanente;
3.12.2 lo stesso VE AN, con un secondo ricorso a firma dell'Avv. RO Bertone, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.: segnala che, secondo la contestazione, il ricorrente sarebbe stato partecipe (in tal senso essendo stato riqualificato il fatto) della locale di Palizzi Superiore e che, tuttavia, l'imputazione è formulata in termini che non consentono di individuare una condotta di effettiva partecipazione al sodalizio integrante un quid pluris rispetto alla mera qualifica di uomo d'onore; rileva che la Corte di appello si è limitata ad accertare la circostanza del presunto conferimento della dote, considerato sufficiente senza che il ricorrente, estraneo a qualsiasi contesto associativo dopo la definizione del processo "AR" del 2001, risultasse aver fornito alcun contributo concreto al sodalizio e, in definitiva, fondando la propria decisione su una sorta di presunzione di continuità nella adesione che non poteva essere giustificata dalla sua mera appartenenza ad una famiglia notoriamente 'ndranghetista in quanto figlio di FI AN, già capo della locale di Palizzi Superiore;
osserva che le due intercettazioni, del 17 e del 18.3.2010, su cui si fonda l'impianto probatorio, sono del tutto inconferenti rispetto all'obiettivo di dimostrare la intraneità al sodalizio persino con ruolo apicale;
evidenzia che si tratta, infatti, di conversazioni temporalmente distanti sia dalla vicenda processuale che dalla definizione del processo "AR" e, in ogni caso, intercorrenti tra terzi e con contenuto eteroaccusatorio, perciò inidonee, in assenza di riscontri, a fondare il giudizio di responsabilità; aggiunge che è stata proprio la sentenza impugnata a spiegare che lo stesso IU EL aveva confessato di rispettare il AN per la sua antica amicizia criminale con il padre FI;
segnala che il dato della permanente 26 affiliazione era stato fondato sulla contestazione mossa al ricorrente nel procedimento penale "Morsa sugli appalti" (n. 7144/2011 RGRN DD) da cui era scaturita una sentenza di condanna in primo grado che, tuttavia, in data 18.2.2018, la Corte di appello ha integralmente riformato assolvendo l'imputato per insussistenza del fatto;
3.13 AN ME OI, con ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni, deducendo:
3.13.1 violazione di legge con riguardo all'art. 416-bis cod. pen.: rileva che il OI è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui al capo A con riguardo alla partecipazione alla OS di FR in posizione apicale, quale braccio destro di OC MO;
segnala che, tuttavia, nel caso in esame difettano gli elementi costitutivi del delitto in esame poiché il ruolo assunto dal ricorrente non integra gli estremi della condotta associativa;
richiamati gli elementi posti dalla Corte di appello a fondamento della conferma della condanna, rileva che la motivazione, che ricalca quella di primo grado, si risolve nella riproposizione dei dialoghi intercettati tra il OI e OC MO aventi ad oggetto la apologia delle realtà associative ovvero commenti giornalistici non consentendo, tuttavia, di cogliere l'esistenza di condotte concretamente funzionali al sodalizio e, quindi, lo specifico contributo fornito al gruppo;
segnala che la sentenza impugnata ha ritenuto che le conversazioni intercettate riscontrerebbero le dichiarazioni del collaboratore GL senza, tuttavia, indicare le fonti di prova riferibili alla condotta di partecipazione;
osserva che dalla sentenza impugnata non emerge quella messa a disposizione del sodalizio finalizzata al perseguimento dei fini comuni, con condotta causalmente efficiente rispetto a tale risultato;
3.13.2 violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio e con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen.: riporta la motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la aggravante sostenendo che, tuttavia, essa confligge con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità; segnala, in primo luogo, che il ricorrente non è mai stato condannato per il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. e non vi sono elementi per ritenere che egli abbia incaricato il GL (che pure è stato condannato ma per fatti non connessi con il sodalizio) di commettere furti di armi;
sottolinea come in alcun modo la aggravante possa essere automaticamente legata alla partecipazione ad una delle mafie storiche dovendosi inoltre ribadire che la disponibilità di armi deve comunque essere funzionale agli scopi del sodalizio e non legata a finalità di natura personale ed individualistica degli affiliati;
3.13.3 con riferimento al capo A;
mancata riqualificazione del ruolo apicale contestato al OI in quello di mero partecipe: rileva che la Corte di appello ha 27 confermato il ruolo apicale del OI in tal modo violando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto sempre necessario che esso debba risultare in concreto esercitato mentre, nel caso di specie, non risultano indicati comportamenti che ne siano espressione essendosi la sentenza limitata a riportare le parole del collaboratore GL, che ha indicato il OI come "braccio destro" di OC MO;
richiama, a tal proposito, le intercettazioni del 26.9.2011, con tale RS AN, quelle del 15.12.2011 e del 2.2.2012 nonché quella intercorsa con OC MO all'indomani della sentenza che aveva definito il processo scaturito dalla "Operazione Crimine"; segnala che, in ogni caso, il OI, qualificato come "braccio destro", non poteva essere considerato come "capo" ai sensi del comma 1 dell'art. 416-bis cod. pen. ribadendo, inoltre, come la qualifica deve comunque corrispondere ad una funzione di vertice effettivamente esercitata;
3.13.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 416-bis, 2, comma 1, cod. pen.: rileva che, non essendosi la condotta contestata protratta oltre la entrata in vigore della legge 69 del 2015, doveva trovare applicazione il regime sanzionatorio antecedente e più favorevole di cui alla legge 125 del 2008; richiama la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la sollecitazione avanzata da molte difese pervenendo ad una soluzione diversa da quella, invece condivisibile, cui è approdato il Tribunale di LO nel troncone principale del processo dove ha trovato applicazione un meccanismo flessibile che ha dato rilievo ad evenienze fattuali dimostrative della intervenuta dissociazione ovvero alla (in)esistenza di elementi comprovanti il protrarsi della condotta criminosa, rispetto alla data di emissione della sentenza di primo grado;
segnala che il Tribunale di LO aveva in effetti evidenziato che tali considerazioni escludevano la locale di LO per la quale le condotte si sarebbero protratte anche successivamente al 2015, ma che tuttavia, nel caso in esame difettano condotte successive all'anno 2013; 3.13.5 violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.: rileva che, sul punto, la decisione della Corte di appello risulta motivata in termini incongrui, pur a fronte di una dettagliata ed argomentata richiesta avanzata con l'atto di appello ed in contrasto con le finalità insite nell'istituto; ribadisce come gli elementi già evidenziati con l'atto di gravame, ovvero la non più giovane età del ricorrente, gravemente malato e, inoltre, incensurato, chiamato a rispondere di fatti risalenti nel tempo, e che avrebbero dovuto trovare positivo riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato;
3.14 IU MO, con ricorso a firma dell'Avv. Carlo Autru Ryolo, deducendo: 28 3.14.1 violazione di norma sostanziale (art. 416-bis cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione: rileva che, a fronte dell'atto di appello, la Corte si è limitata a riportare interi stralci della informativa di reato ignorando il tema devoluto e consistente nel ritenere, alla luce degli elementi acquisiti, la condotta di partecipazione ascritta al ricorrente;
segnala, a tal proposito, che il contenuto delle intercettazioni evocate dai giudici di merito dà conto della conoscenza, da parte del MO, delle dinamiche associative sul territorio, dovuta a vincoli di natura familiare e dalla conoscenza dei luoghi, ma mai emblematiche di una sua adesione ed un contributo stabilmente prestato al sodalizio;
segnala come la stessa Corte di appello abbia dato conto della personalità del MO e della psicosi da cui egli era affetto, tuttavia escludendo, con motivazione apodittica, che le sue roboanti ed esagerate considerazioni potessero essere frutto di fantasia o di millanteria omettendo, però, di indicare condotte concretamente partecipative e, in particolare, il compito a lui in tesi attribuito che sarebbe stato quello di occuparsi delle armi a disposizione del sodalizio e di attività estorsive rispetto alle quali, infatti, non sono emersi elementi probatori;
evidenzia che lo stesso collaboratore GL, pur vicino all'imputato, non aveva riferito di alcuna particolare condotta del predetto aggiungendo che la Corte ha acquisito il verbale del 28.3.2018 (prodotto dal PG per "comodità espositiva") senza, tuttavia, riscontrare la obiezione difensiva relativa alla sua originaria mancanza nell'incarto processuale e senza, inoltre, tener conto che in altra sede (nel proc. "Banco Nuovo") il collaboratore era stato giudicato inattendibile quanto alle propalazioni relative al MO il quale non è mai stato condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso avendo i giudici di merito di fatto avallato l'assunto della identificazione della appartenenza ad un nucleo familiare con quella della partecipazione al sodalizio;
3.14.2 violazione di legge in relazione agli artt. 629 e 393 cod. pen. e vizio di motivazione: segnala che la Corte ha reiterato l'errore in cui era incorso il giudice di prime cure qualificando come estorsione una richiesta di denaro avanzata dal MO e legata ad un suo credito personale, non avendo inoltre considerato che, negli anni 2011 e 2012, la ditta ME non avrebbe eseguito alcun lavoro, con ciò venendo meno il collegamento, arbitrariamente affermato dai giudici di merito, con la richiesta pretesamente estorsiva ma, invece, legata ad una fornitura di inerti da parte del ricorrente;
segnala il carattere apodittico delle considerazioni svolte dalla Corte circa la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dallo Stilo e che, invece, come quelle del MO, trovano conforto proprio nel contenuto delle intercettazioni;
aggiunge che la persona offesa non è mai stata sentita come i giudici avrebbero dovuto e potuto ai sensi dell'art. 441 comma 5, cod. proc. pen.; 29 3.14.3 quanto al capo C: violazione di legge con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991 e difetto di motivazione sul punto: rileva il carattere generico della motivazione con cui la Corte ha ritenuto che ricorresse l'aggravante che, tuttavia, non poteva sussistere laddove il reato era stato commesso da un appartenente al sodalizio;
3.14.5 violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 416-bis cod. pen. con riferimento alla legge 69 del 2015: richiama gli opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza dello ius superveniens nei reati permanenti e, in particolare, nel delitto in esame e segnala come quello cui ha aderito il Tribunale nella sentenza concernente il parallelo procedimento definito nelle forme ordinarie, sia più aderente al dettato costituzionale ponendo a carico della pubblica accusa l'onere di dimostrare la sussistenza del contestato delitto per l'intero arco di tempo oggetto della contestazione;
3.15 OC MO, con ricorso a firma dell'Avv. AN Managò, deducendo:
3.15.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 72- bis, 546, comma 1, lett. e) e 228, comma 2, cod. proc. pen.: osserva, infatti, che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere alla luce delle gravi ed irreversibili condizioni di salute mentale dell'imputato, oggetto di accertamento peritale già in primo grado reiterato in appello;
richiama, a tal fine, anche la relazione sanitaria dell'8.11.2018 della Casa Circondariale di Terni ed il ricovero presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di LO AL1.2.2021 al 6.2.2021; segnala che, tuttavia, la Corte ha ritenuto di disporre una ulteriore perizia affidandola ad un criminologo che ha nominato, come ausiliari, una psicologa ed uno psicoterapeuta procedendo alla somministrazione al ricorrente di sei test (allegati al ricorso) sulla base dei quali i giudici di appello hanno stimato la seconda perizia più attendibile rispetto alla prima tanto da averla recepita senza alcun commento o alcuna motivazione che desse conto delle ragioni della scelta;
aggiunge che il perito, dr. Di Mizio, anziché esprimere una sua valutazione, ha rassegnato un giudizio di natura collegiale condiviso con i due ausiliari che non erano stati nominati periti e non erano perciò autorizzati ad esprimere valutazioni, a loro precluse ai sensi dell'art. 228, comma 2, cod. proc. pen., come sottolineato dalla difesa nella memoria prodotta in appello (con il corredo di documentazione medica) ed allegata al ricorso su cui la Corte è silente;
segnala che la Corte ha immotivatamente ritenuto di non escutere, quale teste, il dr. AN Bombara, che ha assistito per oltre un ventennio l'imputato presso il servizio psichiatrico dell'ospedale di LO ed il cui contributo sarebbe stato certamente decisivo;
segnala, ancora, che al MO è stata riconosciuta la 30 pensione di invalidità per infermità psichiatrica;
sottolinea che, rispetto a tutti i periti ed i sanitari che avevano avuto in cura il MO, soltanto il dr. Di Mizio, che non è uno psichiatra ma un criminologo, ha espresso un giudizio positivo sulla sua capacità psichica;
3.15.2 violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis cod. pen.: richiama i motivi di appello articolati in punto di esistenza del "locale" di FR (e della appartenenza del MO) ed alla valenza probatoria delle sentenze passate in giudicato ed acquisite ai sensi dell'art. 238- bis cod. proc. pen., nonché i due episodi (del 21.8.2009 e del 3.4.2010) richiamati dal GUP di cui si era censurata la idoneità probatoria, e rileva come la Corte di appello si sia in realtà limitata a ripercorrere l'impianto accusatorio delineato nella sentenza di primo grado;
ribadisce, quindi, come il contenuto dell'incontro intervenuto presso la lavanderia "Ape Green" del 21.2.2010 sarebbe stato ricostruito sulla scorta di una intercettazione del giorno successivo ed in forza di una mera congettura e che nessuna prova era stata acquisita del contenuto dell'incontro del 3.4.2010; richiama, quindi, la intercettazione del colloquio tra IU MO e tale "Melo" che suggerisce, invece, il disinteresse del ricorrente sulla vicenda e segnala, infine, la genericità delle dichiarazioni rese dal collaboratore GL osservando che le conversazioni intercettate dopo l'inizio della collaborazione comprendono alcuni colloqui in cui OC MO e ME AN OI sostenevano che il predetto non poteva certamente dire nulla nei loro confronti preoccupandosi, semmai, del fatto che al GL fossero stati fatti firmare verbali "in bianco";
3.15.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen.: rileva che la Corte di appello ha disatteso i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità omettendo di dar conto delle ragioni per le quali al ricorrente avrebbe dovuto riconoscersi la qualifica di "capo";
3.15.4 vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.: segnala che la Corte ha totalmente omesso di motivare sul motivo di appello con cui la difesa aveva invocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'età e delle documentate patologie dell'imputato;
3.16 ME RA, con ricorso a firma dell'Avv. MA Santambrogio, deducendo:
3.16.1 violazione di legge, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., quanto ai presupposti per ritenere la intraneità del RA ad un sodalizio di stampo mafioso;
vizio di motivazione in ordine agli elementi valorizzati a carico 31 dell'imputato ed omessa motivazione sulle deduzioni difensive contenute nella memoria: rileva, infatti, che la sentenza impugnata si risolve nel riepilogo descrittivo delle emergenze di cause, nemmeno oggetto di rinnovata lettura, spesso travisate, e senza tener conto dei rilievi contenuti nell'atto di impugnazione e nella memoria difensiva;
segnala, a tal proposito, come, nel dar conto dei motivi di impugnazione, la Corte abbia omesso di considerare la memoria prodotta dalla difesa e, perciò, di rispondere alle critiche mosse alla ricostruzione operata dal primo giudice;
segnala che la motivazione della sentenza è deficitaria anche con riguardo alla prospettazione di un quadro probatorio idoneo a riempire di contenuti la condotta associativa ascritta al ricorrente;
riassume gli elementi valorizzati dalla Corte di appello a carico del RA non avvedendosi che taluni erano già stati espunti dal primo giudice (quanto alla procedura di "riattivazione" ed alla genericità delle propalazioni del collaboratore IO) tanto da non essere stati oggetto di censure nell'atto di appello;
osserva che, pur non essendo precluso al giudice di appello di recuperare elementi trascurati o esclusi dal primo giudice, tale operazione avrebbe dovuto essere motivata in ordine alle ragioni per le quali le osservazioni difensive, accolte dal primo giudice, non fossero condivisibili;
aggiunge che la Corte non ha riscontrato le considerazioni svolte dalla difesa nella memoria depositata all'udienza del 15.10.2021 ove si evidenziava come nel proc. "Ultima Spiaggia", relativo alla locale di San Lorenzo ed utilizzata dalla Corte di appello per riscontrare la credibilità del collaboratore IU IO, le dichiarazioni del collaboratore non avessero minimamente attinto l'odierno ricorrente che non era stato nemmeno indagato, con la conseguente illogicità della motivazione con cui la Corte, trascrivendo il decreto di fermo, ha ritenuto di individuare in ME RA un esponente della OS Paviglianiti ed affiliato alla locale di San Lorenzo;
segnala che gli altri elementi, pur valorizzati dalla Corte, non sono idonei a delineare una condotta di partecipazione associativa;
osserva che alcun riscontro ha ricevuto la prima parte della contestazione, relativa all'esser il RA un esponente di rango della locale di San Lorenzo e possessore di doti di 'ndrangheta, con conseguente necessità di una diversa lettura dell'unica vicenda che lo aveva visto protagonista unitamente a IU EL con cui discuteva di bollette del gas risultando inoltre assente dalle indagini prima del 28.2.2010 e dopo il 16.3.2010; evidenzia il travisamento in cui è incorsa la Corte di appello (come il PM nel decreto di fermo) in ordine alla conversazione del 15.3.2010 laddove già il GUP aveva ritenuto che essa non si riferisse a procedure di affiliazione, come reso palese dal complessivo tenore del colloquio (allegato al ricorso); segnala come le argomentazioni difensive abbiano posto delle problematiche non risolte dalla sentenza impugnata che, come quella di primo grado, non è riuscita ad evidenziare alcun ruolo o contributo stabile del ricorrente 32 al sodalizio;
rileva come la Corte abbia valorizzato la condotta di convocazione del summit e, dunque, una attività meramente esecutiva a fronte del ruolo ritenuto non secondario, che pure mal si concilia con la incensuratezza e la assenza di carichi pendenti del RA;
ribadisce la unicità del contatto con il EL, la irrilevanza del contributo per il fallito summit del 16 marzo e la esclusione del ricorrente dalla organizzazione del successivo incontro del 24 marzo;
sottolinea come, per il coimputato IN ME, a fronte di condotte identiche, la Corte di appello ha ravvisato il solo delitto di favoreggiamento laddove la sentenza non consente di apprezzare quale sia il quid pluris che ha giustificato, in questo caso, una diversa soluzione;
3.16.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.: rileva il carattere apparente della motivazione con cui la Corte ha ritenuto non ravvisabili le circostanze attenuanti generiche;
evidenzia che il paventato interesse al summit coincide, in definitiva, con l'elemento psicologico del reato laddove la esclusione dalla organizzazione del successivo stride con il valorizzato rapporto fiduciario;
segnala che, perciò, la motivazione è fondata su elementi aspecifici e contraddittori non avendo tenuto conto della posizione assolutamente marginale del RA e della brevità temporale della sua presenza nella operatività della organizzazione;
3.17 ES AN, con ricorso a firma dell'Avv. IU Mazzetti, deducendo:
3.17.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nella applicazione della legge penale;
inosservanza degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.: rileva che i giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento esclusivamente sul dato intercettivo, in realtà carente e parziale, omettendo di verificare se, oltre alle affermazioni, ai propositi, alle prospettive, ed a quant'altro ivi palesato, quel dato fosse idoneo ad integrare i requisiti del delitto contestato;
richiama gli arresti delle SS.UU. quanto ai presupposti costitutivi del reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso e segnala che nelle tre conversazioni valorizzate erano stati trattati argomenti variegati, ovvero informazioni afferenti varie operazioni di polizia giudiziaria tali da poter interessare esponenti e personaggi collegati a famiglie mafiose del territorio reggino, ma anche questioni legate a problematiche condominiali, progetti di realizzazione di un covo-bunker, richieste di sostegno elettorale, attività commerciali da avviare nel nord Italia ed altro ancora;
sottolinea che, in questo quadro, il AN è colui che aveva accompagnato NN CA nella abitazione di IU EL avendo preso così parte incidentale alle varie discussioni ivi dipanatesi non potendo, da ciò, assumersi 33 dimostrata la sua adesione al sodalizio potendo al più configurarsi come spunti investigativi funzionali alla acquisizione di dati fattuali certi dimostrativi della stabilità del legame con il sodalizio mafioso;
3.17.2 manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla commisurazione della pena, in ragione della applicazione di parametri sanzionatori riferiti alla legge 69 del 2015: rileva la illogicità della motivazione che ha ritenuto applicabile il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 69 del 2015 piuttosto che quello previgente nel cui ambito temporale erano state sviluppate le indagini e, ALaltro, ha escluso il ruolo di promotore e la pur contestata recidiva;
segnala, in particolare, che la dilatazione del tempus commissi delicti sino alla data del fermo non trova giustificazione in assenza di elementi concreti e convergenti con la tipologia del reato;
3.17.3 vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della associazione armata: rileva che la Corte di appello ha confermato la aggravante della associazione armata prendendo spunto da una espressione, utilizzata da NN CA in altro procedimento, in cui costui escludeva che a Milano potesse giungersi ad uno scontro armato dando così, per scontata, la configurabilità della ipotesi opposta;
segnala, tuttavia, il carattere ipotetico e congetturale del ragionamento desunto dalle parole del CA;
3.17.4 mancanza di motivazione con riguardo alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche: rileva la mancanza di motivazione che caratterizza la sentenza impugnata laddove, avendo escluso il ruolo di promotore e la recidiva, ha omesso di vagliare la possibilità di riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche;
3.18 EN DU, con ricorso a firma dell'Avv. AN Russo, deducendo:
3.18.1 violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., 14 e 15 Cost. relativamente alla legittimità delle operazioni di intercettazione delle comunicazioni tra presenti in luoghi di privata dimora, la validità del relativo decreto di autorizzazione e la conseguente utilizzabilità dei risultati: richiama, in primo luogo, l'esigenza che le operazioni siano autorizzate in forza di un decreto motivato, a pena di nullità, con specifico riferimento all'esigenza che l'attività sia eseguita all'interno di luoghi adibiti a privata dimora;
tanto premesso, segnala che i decreti autorizzativi le operazioni di intercettazione emessi nel presente procedimento non rispondono ai canoni sopra richiamati con conseguente loro nullità ed inutilizzabilità dei relativi risultati probatori;
riferisce l'eccezione al decreto autorizzativo la esecuzione di operazioni di intercettazione 34 da eseguirsi nella abitazione di EL IU in BOlino via Borello n. 20 emesso in data 7.8.2009, e ai due decreti di proroga dell'1.4.2010 e del 19.4.2010 (rit. DD 1626/09); rileva, in particolare, che il decreto del 7.8.2009 è caratterizzato da una motivazione sostanzialmente apparente che non dà conto delle ragioni per le quali l'intercettazione deve essere eseguita in un luogo di privata dimora e che giustificano il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova;
segnala che la motivazione risulta da una mera compilazione "a mano" degli spazi liberi del prestampato;
analoghe considerazioni sono svolte con riguardo ai due decreti di proroga di cui deduce la nullità;
3.18.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 416- bis cod. pen.: richiama la propria memoria del 22.11.2021 con cui la difesa aveva evocato le conversazioni ritenute indizianti dei fatti ascritti al ricorrente, evidenziandone la inadeguatezza e segnalando che il colloquiare di argomenti "mafiosi" e in contesti "mafiosi", pur integrando una condotta moralmente deprecabile, non poteva integrare la condotta di partecipazione al sodalizio e segnala che la Corte di appello non ne ha tenuto conto in alcun modo limitandosi a riportare i passaggi della sentenza di primo grado già oggetto di specifica censura;
eccepisce, quindi, la inutilizzabilità del contenuto della conversazione del 26.3.2010 per la nullità del decreto autorizzatorio e dei successivi decreti di proroga dell'1.4.2010 e del 19.4.2010; segnala che nella memoria, ignorata dalla Corte, la difesa aveva evidenziato che la conversazione non consentiva di enucleare alcuna "condotta" sintomatica di "partecipazione" al sodalizio discettando, i conversanti, di candidati alle elezioni (tra i quali il ricorrente accordava la propria preferenza ad un "dottore" nella speranza di poter ottenere delle buone cure e di effettuare esami diagnostici presso il suo centro) senza che potesse parlarsi di voto "di scambio" ovvero di una qualche forma di "accordo" con il politico di turno;
rileva che la stessa Corte di appello ha evidenziato come si trattasse di mera ipotesi avulsa dai risultati intercettivi acquisiti tanto da giustificare un rilievo di vero e proprio travisamento della prova;
ribadita l'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni captate in data 1.4.2010 e 5.4.2010, segnala la già evidenziata inidoneità delle stesse - aventi ad oggetto le vicende relative alla chiusura della 'ndrina di Schiavo e, perciò, nella prospettiva accusatoria, dimostrativa della conoscenza, da parte del ricorrente, delle dinamiche associative a dar conto di una condotta di partecipazione al sodalizio;
segnala come, con la memoria, totalmente ignorata dalla Corte, avesse evidenziato che, nel colloquio, il ricorrente abbia assunto un ruolo meramente passivo non dando conto di come la presunta conoscenza di fatti "di mafia" fosse dimostrativa della intraneità ed prova di condotte partecipative;
altrettanto rileva, sia in rito (con riferimento alla eccepita nullità dei decreti autorizzativo e di proroga 35 delle captazioni) che nel contenuto delle conversazioni, quanto alla vicenda relativa alla assegnazione di un nuovo ruolo al cognato NE RG nella struttura associativa, e che la Corte ha giudicato significative in quanto dimostravano la conoscenza di una problematica di natura criminale, prodigandosi per risolverla ovvero confidando nell'ausilio di IU EL cui aveva messo a disposizione la propria abitazione onde consentire al cognato di assumere un ruolo che non gli sarebbe spettato;
rileva che la questione posta dalla difesa è quella di verificare se tali circostanze siano tali da dimostrare l'esistenza di una condotta di partecipazione al sodalizio aderente al dettato normativo ed al principio di materialità ed effettività; osserva, a tal proposito, che il ricorrente non ha preso parte ad alcuna riunione e non ha conferito alcuna "dote", mirando semplicemente a favorire il proprio congiunto portatore di un interesse distonico rispetto alla associazione ed ai soggetti che ne facevano parte e la cui realizzazione, anzi, doveva passare per la violazione delle regole associative;
3.18.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 610 cod. pen. e 7 DL 152 del 1991: rileva come, con l'atto di appello, la difesa avesse dedotto che il ricorrente era stato riconosciuto responsabile di due fatti commessi dal medesimo autore, con la medesima condotta, in danno della stessa persona offesa ed in uno stesso contesto spaziale e temporale;
segnala che la Corte ha del tutto ignorato le deduzioni difensive suscettibili di dirette conseguenze sulla decisione finale tenuto conto della procedibilità a querela della ipotesi di violenza privata non aggravata ai sensi del comma 2 dell'art. 610 cod. pen.; aggiunge che la Corte ha confermato la sentenza di primo grado con riguardo ai capi J) e K) e alla aggravante di cui all'art. 7 DL 152 del 1991 sul solo presupposto fattuale della "mafiosità" del presunto autore e, pertanto, in forza di un non consentito automatismo e di un ragionamento tautologico;
3.18.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 133 cod. pen. e leggi 125 e 69 del 2015: richiama, anche sul punto, i rilievi difensivi articolati con l'atto di appello con riguardo, in particolare, alla collocazione temporale dei fatti accertati in data antecedente l'entrata in vigore della legge 69 del 2015 e, pertanto, alla necessità di far riferimento, quanto al termini edittali, alla disciplina di cui alla legge 125 del 2008 ma, per quanto riguarda in particolare la operatività della "locale" di BI, ancor prima;
richiama, quindi, la motivazione con cui la Corte ha invece ritenuto genericamente applicabile la disciplina vigente al momento della sentenza di primo grado evidenziando che, in quella sede, i giudici sembra abbiano fatto riferimento a coloro che avevano già maturato una condanna per delitto associativo in epoca precedente, tra i quali non vi è l'odierno ricorrente rispetto al quale, perciò, la censura è rimasta inevasa;
ribadisce che la 36 prova deve investire non soltanto il fatto e la condotta ma anche la loro collocazione temporale per l'intero arco di tempo considerato;
evidenzia che una diversa soluzione era stata invece percorsa dalla Corte di appello nel giudizio di secondo grado celebrato in sede dibattimentale confermando, sul punto, la decisione del Tribunale di LO;
3.19 OC RR, con ricorso a firma dell'Avv. EN D'Ascola, deducendo:
3.19.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 238-bis, 546, comma 1, lett. e), con riferimento all'art. 416-bis cod. pen.: premette che, nel caso di specie, non si è in presenza di una "doppia conforme" dal momento che la sentenza di secondo grado ha quasi integralmente accolto l'appello quanto ai reati che sarebbero stati oggetto del programma associativo;
aggiunge che la Corte di appello non è stata in grado di confrontarsi con le deduzioni difensive di cui, in realtà, non ha tenuto conto ignorando, in particolare, le censure (corredate da riscontri documentali) sulla credibilità soggettiva dei quattro collaboratori di giustizia su cui viene fondata la prova della militanza associativa del ricorrente;
sottolinea che il riferimento alla sentenza di primo grado deve comunque essere collegato alle censure difensive soprattutto laddove, come nel caso di specie, anche la prima decisione sia motivata con un costante richiamo alla ordinanza cautelare;
richiamati i principi in materia di valutazione delle dichiarazioni de relato dei collaboratori, segnala come la motivazione sia comunque illogica atteso che del presunto scambio collusivo tra la OS di PL e l'imprenditore "colluso", non emerge, dalla sentenza, il vantaggio conseguito dal sodalizio ALavere in tesi garantito al primo il monopolio del settore degli appalti pubblici, illogicità peraltro evidenziata dalla esclusione, all'esito del giudizio di appello, della aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 6, cod. pen.; segnala, peraltro, che la stessa impostazione dell'accusa, che suppone l'esistenza di un accordo "negoziale", si fonda sulla alterità di interessi tra l'imprenditore (titolare della MO sas di RR OC & C.) e la OS;
richiamati i tratti fattuali della ricostruzione proposta dalla pubblica accusa, con particolare riferimento alla acquisizione di appalti pubblici quale terreno di operatività della OS sia attraverso l'elusione della normativa di settore che con il ricorso a metodi sia pure larvatamente intimidatori, segnala che la responsabilità del RR è stata fondata, essenzialmente, sulle propalazioni di collaboratori di giustizia che avrebbero riferito sia in ordine alla esistenza della OS "RR" che alla partecipazione del ricorrente;
evidenzia che, quanto al collaboratore TO ME, la sentenza ha evocato dichiarazioni rese nel lontano 1996 e su cui il GUP di Reggio Calabria, con sentenza del 10.7.2006 (che aveva assolto il ricorrente dal 37 delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. come da quello di cui all'art. 323 cod. pen.), prodotta in appello ed ignorata dalla Corte, aveva formulato un giudizio di sostanziale irrilevanza;
segnala, inoltre, la inattendibilità soggettiva del collaborante alla luce delle dichiarazioni da lui rese in data 5.5.2015 quando aveva chiesto di poter soprassedere alla sua escussione per meglio valutare la propria posizione, richiesta cui non aveva fatto séguito alcun ulteriore passo collaborativo, essendosi anzi reso più volte responsabile di evasione nel corso del programma di protezione da ultimo revocato;
segnala che la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore OC AL nonostante costui, nell'interrogatorio del 30.1.2007, non fosse stato nemmeno in grado di indicare con esattezza il nome della famiglia di appartenenza del ricorrente ("RR" o "Perri") limitandosi, peraltro, a riferire de relato quanto appreso da tale RI UA ed ignorando la carica che il predetto avrebbe rivestito limitandosi a sostenere che non si trattava di un semplice "picciotto" in quanto affiliato da tempo e figlio di IU RR;
rileva, ancora, che il AL ha comunque riferito in ordine a fatti antecedenti la sua collaborazione, intrapresa nel 2006, lontani nel tempo da quelli di cui si discute e che, come il capo n), risalgono al 2009/2010; richiama la valutazione operata dalla S.C. in merito alla attendibilità del collaboratore in una diversa vicenda, ignorata dai giudici di appello che hanno fatto riferimento a quelle della sentenza di primo grado nel parallelo giudizio dibattimentale in cui, tuttavia, anche il Tribunale aveva invitato a vagliare l'esistenza di riscontri individualizzanti delle dichiarazioni;
evidenzia come la Corte abbia incongruamente valorizzato l'incertezza del AL sulla carica ricoperta dal RR come indice di genuinità delle sue dichiarazioni, formulando un giudizio distonico rispetto a quello che ha invece interessato il collaboratore TA, considerato attendibile proprio per la specificità delle dichiarazioni da costui rese sul punto;
richiamate, infine, le dichiarazioni dell'TA, rileva che anche su quest'ultimo la Corte si è astenuta dal formulare un autonomo vaglio di attendibilità preferendo affidarsi alle valutazioni del Tribunale di LO nel giudizio dibattimentale non considerando, tuttavia, che il collaboratore era stato detenuto praticamente senza soluzione di continuità sin dal 2008; riporta passi della sentenza della V Sezione (sent. 2940 del 2018) di questa Corte circa la valutazione, negativa, della attendibilità intrinseca dell'TA in altra vicenda, con giudizio ribadito anche in altra decisione della medesima S.C. (sent. V Sezione n. 57107 del 2018); rileva, ancora, che la Corte ha richiamato le dichiarazioni di OC DO il quale, tuttavia, non aveva fatto cenno alcuno al RR, non potendo avere avuto notizia diretta dei fatti di causa avendo iniziato la sua collaborazione nel 2009 e che, soprattutto, come documentalmente provato dalla difesa ed ignorato dalla Corte, nel 2017 aveva interrotto la sua collaborazione ritrattando tutte le precedenti dichiarazioni;
riporta 38 le valutazioni, comunque assai prudenti, svolte dal Tribunale di LO che aveva rimarcato la necessità di acquisire dei precisi riscontri, del tutto assenti, invece, con riguardo alla posizione del ricorrente;
richiamata la motivazione con cui la Corte di appello ha sbrigativamente ed in via congetturale validato la attendibilità dei collaboratori, segnala che, al di là della completa inaffidabilità soggettiva del ME e del DO, per il AL e l'TA i giudici di merito hanno considerato idonea la loro comune militanza associativa difettando, comunque, qualsiasi riscontro individualizzante rispondente ai canoni consolidati di convergenza, indipendenza, specificità ed autonomia genetica;
sottolinea, ancora, come il thema decidendum della partecipazione al sodalizio deve comunque ancorarsi a circostanze di fatto e non può sfumare in una sorta di responsabilità per tipo di autore dovendo invece avere ad oggetto la effettività del contributo fornito al sodalizio nell'arco di tempo considerato;
aggiunge che lo stesso episodio estorsivo di cui al capo N) è risultato sganciato da logiche associative tanto che la aggravante "mafiosa" è stata contestata sul solo versante del metodo e non già della agevolazione;
segnala, ancora, che la sentenza, con riguardo al presunto accordo intercorrente tra il RR e la articolazione della "locale" di Platì, sconta molteplici aspetti di illogicità dal momento che la sentenza ha ritenuto l'esistenza di una OS "RR" mai accertata ed anzi esclusa da sentenze irrevocabili, finendo con considerare il ricorrente intraneo per "traslazione paterna", inserendo le condotte incriminate negli scopi del sodalizio rivalutando a tal fine anche le condotte per le quali è intervenuta sentenza di assoluzione;
sottolinea che il carattere "aperto" della contestazione avrebbe dovuto misurarsi con la assoluzione del RR dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per fatti sino al 2006, epoca di riferimento delle dichiarazioni dei collaboratori;
rileva che la Corte ha presuntivamente affermato che i lavori commissionati alla ditta del RR erano il frutto di un previo accordo spartitorio elevato quindi a prova e riscontro della partecipazione del ricorrente e del contributo da lui fornito al sodalizio;
denunzia la inadeguatezza del percorso argomentativo della sentenza impugnata anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo non essendosi confrontata con le finalità egoistiche ed individualistiche dell'imprenditore che, infatti, avevano giustificato la esclusione della aggravante agevolativa sull'unica porzione di condotta del capo N) residuata all'esito della assoluzione per le altre;
3.19.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento alla aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen.: riporta il passaggio della sentenza impugnata con cui la Corte di appello ha motivato sulla aggravante suindicata;
rileva, in particolare, che l'ampio richiamo alle dichiarazioni di AU GL non contiene tuttavia alcun riferimento che consenta di giustificare i! 39 riconoscimento della aggravante nei confronti del RR al quale non era stato contestato alcun reato concernente armi, in quanto ritenuto espressione del sodalizio nel solo campo dell'imprenditoria; aggiunge che la Corte si è soffermata sulla struttura piramidale della 'ndrangheta così potendo aggirare il problema della prova della attribuibilità al ricorrente di condotte altrimenti non addebitabili;
segnala che la interpretazione seguita dalla Corte di appello finisce per utilizzare il notorio giudiziario in termini di presunzione iuris et de iure e trasformare un elemento circostanziale, su cui occorre fornire la prova autonoma, in elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e necessaria appendice di ogni associazione di tipo mafioso;
3.19.3 violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 cpv, 629, comma 2 (in rif. all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen.), 7 DL 152 del 1991 quanto al capo N): richiamati i termini fattuali dell'addebito contenuto nel capo N), segnala che la Corte di appello ha ritenuto decisiva la deposizione del teste RO RO, già capo cantiere della De.Mo. Ter. (capofila dell'ATI), il quale aveva riferito che la MO del RR era una delle ditte che aveva imposto l'approvvigionamento di calcestruzzo;
segnala che la Corte non ha vagliato la deposizione del RO alla luce della assoluzione del RR dal delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. e della assenza di ogni riferimento al presunto vantaggio conseguito dalla ditta del ricorrente ed al danno della presunta persona offesa;
aggiunge che nemmeno poteva farsi riferimento alle dichiarazioni del AL che, a prescindere dalla loro genericità, sono riferite ad un periodo temporale antecedente al 2006; richiama gli aspetti di illogicità già evidenziati con l'atto di appello circa l'incendio che aveva interessato il cantiere della De.Mo.Ter. nel giugno del 2009 quando, tuttavia, la ditta del RR aveva già concluso il contratto di fornitura avendo in realtà tutto l'interesse alla prosecuzione dei lavori e delle conseguenti forniture, argomenti che la Corte di appello ha liquidato con motivazione apparente;
rileva la inadeguatezza del richiamo operato alla conversazione del 22.10.2010 tra il RO ed un dipendente dell'ufficio acquisti della De.Mo.Ter. per riferire al RR la condotta estorsiva aggravata, peraltro, dal metodo mafioso;
aggiunge che lo stesso contenzioso giudiziario tra la MO e la De.Mo.Ter. contrasta con la natura mafiosa della imposizione dell'appalto e che le intercettazioni telefoniche si collocano nell'ottobre del 2010, successivamente ai fatti di causa;
3.19.4 violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen.: rileva che la aggravante, contestata sotto il duplice profilo dell'utilizzo del metodo e della agevolazione, non può, sul primo aspetto, essere fondata su un principio di 40 "territorialità" e su inammissibili automatismi probatori;
ribadisce, con riguardo al secondo aspetto, la natura soggettiva della aggravante agevolativa;
3.19.5 violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc., con riferimento agli artt. 25, comma 2, 11 disp. prel. cod. civ., 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.: rileva che la sentenza è rimasta totalmente silente sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non giustificata dalla presunta gravità del fatto già vagliata dal legislatore nella individuazione del trattamento sanzionatorio frustrando, in tal modo, l'esigenza di calibrare la risposta penale alla specificità della condotta anche di natura associativa;
rileva che la stessa Corte territoriale aveva escluso la recidiva dando tuttavia conto della scelta di una pena superiore alla media edittale con ricorso ad argomentazioni di stile e facendo riferimento al "range" introdotto dalla legge 69 del 2015; segnala, a tal proposito, come nel caso di contestazione "aperta" la permanenza sino alla sentenza di primo grado abbia valore meramente processuale non ricadendo, sull'imputato, l'onere di dimostrare la precedente dissociazione ma sulla pubblica accusa quello di provare la persistenza del vincolo;
sottolinea che nel caso di specie tale onere era imposto se non altro dalla assoluzione del ricorrente da tutti i presunti reati-scopo laddove l'unica condanna riguarda fatti del 2012; 3.19.6 violazione degli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 416-bis, comma 7, cod. pen. ed alla confisca della MO di RR OC & C. sas: richiama la motivazione con cui la Corte ha confermato la statuizione di confisca della MO sas omettendo in realtà qualsivoglia riferimento alle condizioni previste dal comma 7 dell'art. 416-bis cod. pen. per ritenere l'impresa frutto di attività illecite non dando séguito alcuno ai rilievi ed alle considerazioni svolte dalla difesa anche alla luce della consulenza tecnica depositata e nuovamente allegata al ricorso;
3.20 ES SC, con ricorso a firma degli Avv.ti Gianfranco TA e ES AL, deducendo:
3.20.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.: rileva che la Corte di appello si è limitata a richiamare, per relationem, la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le considerazioni critiche avanzata dalla difesa dando luogo, perciò, ad una decisione suscettibile di essere impugnata in questa sede di legittimità; segnala che i giudici di merito hanno operato una valutazione frammentata ed errata di singoli elementi indiziari che mai avrebbero potuto condurre ad una affermazione di responsabilità quanto al delitto contestato e concernente la intraneità del ricorrente alla "locale" di BI operante nel mandamento jonico della "provincia" di Reggio Calabria;
premesse considerazioni circa il travisamento della prova in ipotesi di doppia 41 conforme di merito, rileva come il GUP e la Corte di appello, nel vagliare la contestazione mossa a carico del ricorrente, abbiano fotografato, nelle sentenze, un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo;
segnala, infatti, che nessun elemento, nonostante le numerose sentenze acquisite, ha potuto documentare l'esistenza della "locale" di BI ovvero il suo riconoscimento da parte delle principali cosche insistenti sul territorio;
rileva che, per altro verso, non emergono, dagli elementi addotti dai giudici merito, il ruolo che il ricorrente vi avrebbe ricoperto e le condotte asseritamente poste in essere nell'interesse del gruppo;
premesso che la sentenza si diffonde sulla ricostruzione di una serie di condotte non del tutto limpide (e concernenti l'interesse di CA LO per la "dote" di esponenti di 'ndrangheta), osserva che, in ogni caso, nessun elemento è stato acquisito sulla operatività della "locale" di BI ovvero sulla persona del SC, e sulla scorta delle conversazioni captate tra terzi nella lavanderia "Ape Green" di IU CO;
osserva che l'ipotetico interessamento del ricorrente alle vicende associative non era elemento idoneo a radicare la prova della sua intraneità al sodalizio se non sulla scorta di salti logici ed indebiti automatismi;
ribadisce, quindi: che non vi era prova che il ricorrente avesse posto in essere alcuna condotta esplicativa della sua appartenenza al sodalizio;
segnala altre criticità nell'impianto logico e motivazionale della sentenza impugnata quanto, ad esempio, alle difficoltà, riscontrate dalle conversazioni intercettate nei confronti di terzi quanto alla conoscenza delle iniziative riferibili al ricorrente;
sottolinea come, in ogni caso, se non in forza di un ragionamento congetturale, l'interessamento del ricorrente alle "cariche" potesse fornire la prova della sua intraneità;
3.20.2 vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e 416-bis, comma 2, cod. pen.: rileva come la sentenza impugnata sia censurabile quanto alle motivazioni per le quali la Corte territoriale ha disatteso il motivo di appello articolato sul ruolo direttivo contestato al ricorrente e ritenuto sulla scorta delle scarne risultanze derivanti dal compendio intercettivo;
segnala, infatti, che i giudici di merito hanno richiamato un orientamento della giurisprudenza ma non vi hanno dato séguito omettendo ogni indicazione sugli elementi fattuali che, nel caso di specie, avrebbero dovuto corroborare le proprie conclusioni, formulate sulla scorta di un giudizio assertivo e congetturale;
aggiunge che proprio il compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale dava conto della mancanza di autonomia decisionale del ricorrente il quale si rapportava sempre a personaggi quali CO, MO o EL, con inevitabile e sicura distorsione interpretativa dei dati offerti o restituiti dalla istruttoria;
42 3.20.3 vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.: segnala l'incongruità logica della motivazione con cui la Corte di appello ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche addivenendo, perciò, ad un trattamento sanzionatorio severo motivato con le stesse considerazioni che hanno giustificato il riconoscimento della responsabilità; evidenzia che, invece, non si è tenuto conto dell'età avanzata del ricorrente e della sua leale e limpida condotta processuale;
3.21 IN ME (cl. '84), con ricorso a firma dell'Avv. IN Curatola, deducendo:
3.21.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, 530 e 546 cod. proc. pen., 418 cod. pen.: richiamata l'imputazione elevata a carico del ricorrente, segnala che la motivazione della sentenza impugnata non ha dato conto degli elementi costitutivi (né sul piano oggettivo né su quello soggettivo) del delitto in esame;
rileva, infatti, che il delitto di cui all'art. 418 cod. pen. sarebbe stato ravvisabile soltanto qualora il EL non avesse potuto partecipare al summit senza il "passaggio" fornitogli dal ME e che la Corte di appello, per superare l'obiezione difensiva, ha fatto ricorso ad una vera e propria "invenzione" probatoria in quanto, nella conversazione prog. 3727, intercorsa tra il RA ("se viene lui non vengo io") ed il EL, non risulta alcun cenno al ME;
sotto il profilo soggettivo, segnala come, con l'atto di appello, la difesa avesse fatto presente l'illogicità della impostazione secondo cui il ME, estraneo al sodalizio, sarebbe stato messo a parte di un summit che era la reale ragione per la quale il EL avrebbe dovuto essere accompagnato presso l'ospedale di Melito Porto LV e che soltanto gli associati potevano avere il compito di organizzare, come chiarito dalla stessa sentenza di appello;
denunzia il grossolano travisamento in cui è incorsa la Corte territoriale nel fondare la consapevolezza, in capo al ME, delle reali ragioni della visita in ospedale, sul colloquio intercorso tra il EL ed il RA cui egli sarebbe stato presente ma che, in realtà, si era svolto il giorno 15.3.2010 quando il ME, come attestato nel provvedimento di fermo, non poteva essere insieme ai due;
sottolinea che detta circostanza è resa evidente dalle stesse parole del RA il quale, rivolgendosi al EL, gli aveva fatto presente che avrebbe provveduto lui a spiegare (al ME) l'ingresso da utilizzare;
richiama, quale ulteriore elemento di contraddizione, il contenuto della conversazione del 17.3.2010, pure riportata nella sentenza, in cui il EL aveva sostenuto che alcuni argomenti dovevano rimanere riservati anche ai sodali;
3.21.2 violazione di legge in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: premesse considerazioni di carattere generale sul reato di assistenza agli associati, segnala che, sul piano soggettivo, il delitto in esame richiede il dolo 43 generico, la aggravante della agevolazione impone, invece, la verifica del dolo specifico ovvero la prova che la condotta sia preordinata ad agevolare non il singolo ma la OS nella sua interezza, secondo le direttive riaffermate dalle SS.UU. "Chioccini"; richiama, quindi, la motivazione resa, sul punto, dalla sentenza impugnata evidenziando come, in realtà, essa confonda due momenti volitivi diversi, quello del dolo generico concernente il reato e quello della aggravante "agevolativa" che non può, come preteso dalla Corte territoriale, farsi derivare automaticamente dal primo;
3.21.3 violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen.: segnala come la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche non possa coincidere con la affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto cui accedono;
aggiunge che il riferimento alla "gravità" della condotta è del tutto generico atteso che il ME, laddove ritenuto responsabile, avrebbe tenuto non altro che la condotta tipica del delitto in esame;
3.21.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., 27 Cost.: ribadita la pluralità delle funzioni cui è preordinata la sanzione penale, sia nella Costituzione che nelle fonti sovranazionali, rileva che nel caso di specie la Corte avrebbe dovuto dar conto delle ragioni per le quali la pena è stata fissata in tre anni di reclusione, ovvero in misura prossima al massimo edittale evocando, a tal fine, la personalità del soggetto presuntivamente "favorito" ma, in tal modo, facendo riferimento ad evenienza fattuale diversa dai criteri indicati ALart. 133 cod. pen.; 3.22 AN EO ME, con ricorso a firma degli Avv.ti IU EM e IU BE, deducendo:
3.22.1 violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.: segnala che la prova della responsabilità del ricorrente risulterebbe da alcune intercettazioni aventi ad oggetto dialoghi relativi ad un episodio estorsivo con protagonisti ME CO e, come vittima, ES RI il quale, all'esito della richiesta del primo, avrebbe in realtà propalato l'accaduto a terzi, tra cui il ricorrente, il quale sarebbe stato accomunato ad altri interlocutori del predetto RI quali il MA, il AP e BR CO, uniti dalla comune militanza mafiosa;
richiama, quindi, la giurisprudenza di legittimità in punto di tipicità della condotta di partecipazione evidenziando che, nel caso in esame, la Corte di appello ha fatto riferimento ad elementi che non consentono di indentificare un visibile apporto del singolo alla attività del gruppo con l'inevitabile rischio di legittimare la sanzione penale per una mera adesione morale al consorzio illecito;
segnala che, sul tema degli elementi propri del delitto in esame, si innesta quello della prova 44 laddove, come nel caso di specie, affidata ad intercettazioni che interessino, per l'appunto, reati a forma libera rispetto ai quali è necessario verificare, alla luce del capo di imputazione, il rapporto di inferenza tra la condotta provata (ovvero le conversazioni) e la condotta da provare che, secondo la difesa, è stato individuato, dai giudici di merito, sulla scorta di una serie di illazioni o congetture tali da affermare non soltanto ciò che la prova non dice ma anche ciò che la prova risulta aver negato;
segnala, a tal proposito, che una parte della motivazione della sentenza è dedicata, in coerenza con il complessivo ragionamento operato dalla Corte, alla prova della “mafiosità" degli altri interlocutori del RI assumendo, in maniera del tutto apodittica, che la scelta operata da costui "non è affatto casuale", affermazione che poteva integrare al più la premessa e non già l'esito di una verifica da operare;
osserva che la sentenza non spiega quale sarebbe la rilevanza probatoria, sul piano della partecipazione al sodalizio o dell'affectio societitis, del fatto che il ME sarebbe stato il primo con il quale il RI si sarebbe lamentato delle condotte degli CO, trascurando, peraltro, il rapporto di risalente amicizia che, in via alternativa, ne avrebbe offerto una appagante spiegazione;
rileva, ancora, il travisamento "per invenzione" sul fatto che il RI avrebbe invocato l'aiuto e la intercessione del ME non potendosi, in ogni caso, desumere tale circostanza dalla richiesta che era stata fatta al MA e, in tal modo, per proprietà "transitiva", attribuire al ME la medesima qualifica;
sottolinea che, dando per pacifiche le circostanze riportate nella sentenza, tuttavia esse sono ben poco rilevanti ed utili ai fini della condanna alla stregua dei presupposti fattuali richiesti dalla norma incriminatrice ed alla luce del capo di imputazione;
osserva che anche il ritenuto intervento "pacificatore" del ME nei confronti del RI non ha alcuna attitudine dimostrativa della sua partecipazione ad un sodalizio di stampo mafioso che, semmai, avrebbe suggerito una reazione diversa da quella di un amico dotato di buon senso;
segnala, ancora, che la Corte di appello muove dal contenuto del dialogo tra il RI ed il MA (non con il ME) per collocare l'accaduto al primo in un contesto 'ndranghetistico ed affermare, con una frattura logica non sanabile, che anche i soggetti investiti in sequenza della medesima questione non potevano non appartenere al sodalizio;
richiama, ancora, dato, valorizzato dalla Corte di appello, consistente nel dialogo tra il RI ed il padre in cui quest'ultimo riferisce di un approccio avuto con BR CO il quale avrebbe riferito al primo di "prendere le parole di ME" confermativo del fatto che questi avrebbe riferito al predetto CO della conversazione con ES RI e che le sue parole erano in linea con quanto voluto dallo stesso CO;
rileva che, tuttavia, anche in tal caso il dato non consente di approdare al risultato di dimostrare la partecipazione del ME limitandosi a provare la conoscenza tra costui e lo CO;
aggiunge che il RI padre, alle parole dello CO, aveva 45 chiesto se anche il ME fosse affiliato, dimostrando in tal modo di non saperlo nonostante la "vicinanza” dei RI al sodalizio;
segnala che lo CO non aveva alcun bisogno di far leva sulla persuasività della parole di chi, come il ME, si assume essere suo sottoposto;
evidenzia, inoltre, un'ulteriore frattura logica della sentenza laddove i giudici reggini hanno valorizzato lo stupore del RI (ES) rispetto al richiamo operato dallo CO alle parole del ME, segnalando che o il RI conosceva la militanza mafiosa del ME, ed allora non poteva ignorare che egli non poteva intervenire su CO o, al contrario, non la conosceva affatto tanto da manifestare il suo stupore proprio per la ipotesi che il ricorrente fosse un affiliato, il che esclude che potesse essersi rivolto a lui per intercedere in questa veste;
3.22.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen.: segnala la illogicità ed apoditticità della motivazione resa sul punto dalla Corte di appello avendo omesso di dar conto della disponibilità di armi da parte della "locale" di LA e men che mai della relazione funzionale tra queste e gli scopi perseguiti dalla associazione criminosa laddove, sul versante soggettivo, il riferimento al notorio finisce per porre nel nulla il dato normativo di cui al comma 2 dell'art. 59 cod. pen.; 3.22.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 133 e 416-bis, comma 4, cod. pen.: segnala che la Corte di appello ha confermato la applicazione della disciplina sanzionatoria introdotta dalla legge 69 del 2015 e richiama quanto già dedotto in appello sulla fictio iuris della cessazione della permanenza alla data della sentenza di primo grado laddove, in realtà, l'unico criterio utilizzabile è quello del "tempo della prova" a fronte del quale la Corte territoriale ha invocato invece la prova della dissociazione;
denunzia il carattere autoreferenziale e sostanzialmente apparente della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche negate sul rilievo della elevata qualificazione della locale di LA, ovvero con argomento eccentrico rispetto all'oggetto della valutazione;
3.23 ST ME, con ricorso a firma dell'Avv. Luca Cianferoni, deducendo:
3.23.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 192, 530 e 546 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen.: rileva che il ricorrente è stato riconosciuto responsabile del delitto di cui al capo A in quanto partecipe della "locale" di BO sulla scorta di una unica intercettazione ambientale captata in data 25.3.2010 all'interno della abitazione di IU EL e relativa all'incontro tra costui, ST ME e IU ME;
esamina le 46 conversazioni intercettate evidenziando che: nella progr. 5597 a parlare è IU EL senza alcun intervento del ricorrente;
nelle progr. 5597 e 5598 vengono riportate conversazioni inerenti a lavori di pittura da eseguirsi a cura di ST ME;
nelle progr. 5598 e 5599 si riscontra un dialogo tra IU EL e IU ME senza alcun intervento del ricorrente;
nelle progr. 5600, 5601 e 5602 si riscontra uno sfogo di ST ME avente ad oggetto questioni di natura personale o familiare;
segnala come la difesa avesse sollecitato una valutazione che tenesse conto del complessivo tenore del colloquio nel corso del quale l'intervento del ricorrente era stato del tutto episodico ed occasionale tanto che la stessa Corte di appello ha affermare che i suoi commenti erano stati scarni;
né, aggiunge, i dissidi di ordine familiare potevano essere valorizzati in termini di dissidi tra appartenenti alla locale di BO, dal momento che lo stesso QU EN (unitamente a EO LA LL e LV VA) era stato assolto dal delitto di cui al capo A e, prima ancora, destinatario di misura cautelare annullata dalla S.C. in cui era stata stigmatizzata la inattendibilità di ST ME;
aggiunge che nelle sentenze "Bellulavuru", "Crimine" e "Reale" (in cui era stata valutata la medesima captazione ambientale), nonché dalle indicazioni degli 11 collaboratori, il ME, incensurato, non risulta mai quale partecipe;
sottolinea, ancora, che la Corte non ha potuto valorizzare alcun elemento descrittivo di condotte concretamente orientate al funzionamento del sodalizio (cui, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non apparteneva il cognato LA AN, la cui condanna nel processo "Crimine" era stata annullata, senza rinvio, dalla S.C.); rileva che gli elementi valorizzati non sono in grado di dimostrare una reale messa a disposizione che, in ogni caso, non sarebbe circostanza idonea, di per sé, a fondare la sua responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso secondo le direttive delineate dalle SS.UU. "Modaffari";
3.23.2 violazione di legge con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen.: richiama la motivazione spesa dalla Corte di appello e ne denunzia la contrarietà con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla inadeguatezza ed insufficienza del solo riferimento alla notoria dotazione di armi in capo ad un sodalizio storico determinandosi, altrimenti, un inammissibile automatismo tra condotta partecipativa ed attribuzione dell'aggravante; aggiunge come la norma incriminatrice imponga di tener conto del vincolo finalistico tra disponibilità di armi e conseguimento degli obiettivi associativi restando perciò estranea ogni condotta di detenzione per finalità esclusivamente personali;
sottolinea che la natura oggettiva dell'aggravante non esime dalla verifica, in concreto, del dato della consapevolezza o della colpevole ignoranza in capo al singolo;
47 3.23.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 416-bis, cod. pen.: rileva che, non essendosi la condotta contestata protratta oltre la entrata in vigore della legge 69 del 2015, doveva trovare applicazione il regime sanzionatorio antecedente e più favorevole di cui alla legge 125 del 2008; richiama la motivazione con cui la Corte territoriale ha respinto la richiesta avanzata da molteplici difese pervenendo ad una soluzione diversa da quella, invece condivisibile, cui è approdato il Tribunale di LO nel troncone principale del processo dove ha trovato applicazione un meccanismo flessibile che ha dato rilievo ad evenienze fattuali dimostrative della intervenuta dissociazione ovvero alla (in) esistenza di elementi comprovanti il protrarsi della condotta criminosa rispetto alla data di emissione della sentenza di primo grado;
segnala che il Tribunale di LO aveva in effetti evidenziato che tali considerazioni escludevano la locale di LO per la quale le condotte si sarebbero protratte anche successivamente al 2015, ma che tuttavia, anche per il ricorrente, non è stato acquisito alcun elemento successivo al 2013 dimostrativo della sua partecipazione al sodalizio oltre questa data e successivamente al 2015; 3.23.4 violazione di legge con riguardo all'art. 62-bis cod. pen.: rileva che, sul punto, la decisione della Corte di appello risulta del tutto immotivata, pur a fronte di una dettagliata ed argomentata richiesta avanzata con l'atto di appello, ed in contrasto con le finalità insite nell'istituto; ribadisce come gli elementi già evidenziati con l'atto di gravame, ovvero l'incensuratezza del ricorrente ed il suo leale comportamento processuale, avrebbero dovuto trovare positivo riscontro nella motivazione del provvedimento impugnato;
3.24 ES MB, con ricorso sottoscritto ALAvv. Gianfranco TA, deducendo:
3.24.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), 192 e 390 cod. proc. pen.: premesse considerazioni generali sulle regole dettate dal codice di rito in punto di completezza della motivazione e, per contro, sui termini del controllo di legittimità, rileva che la Corte di appello ha rinviato alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e motivando perciò in maniera apparente quanto alle censure articolate dalla difesa;
riassume gli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito ma che, ad avviso della difesa, non sono dotati di capacità dimostrativa idonea a sorreggere il ragionamento conclusivo compendiato alle pagg. 88 e segg. secondo cui le utenze erano riferibili al "circuito" illecito del latitante senza, peraltro, poterne dimostrare l'utilizzo da parte del ricorrente non essendo a tal fine sufficiente il rinvenimento della scheda sulla sua persona all'atto della perquisizione;
segnala, inoltre, la illogicità della motivazione quanto alla valutazione di idoneità delle 48 condotte al mantenimento dello stato di latitanza del genitore e ad una reale alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le ricerche o le investigazioni siano già in corso o potrebbero essere attivate;
3.24.2 vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.: rileva che la pena è stata quantificata in misura non prossima al minimo edittale evidenziando, inoltre, la illogicità della considerazione secondo cui il contesto ambientale del padre era riconducibile anche alla associazione delineata ALart. 74 DPR 309 del 1990 non potendo essa refluire sui contatti occorsi a distanza di anni con il figlio;
segnala che la Corte ha positivamente apprezzato la condotta di vita del ricorrente al fine di ridimensionare la pena rispetto a quella individuata dal primo giudice finendo tuttavia, incomprensibilmente, per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche peraltro coerenti con la natura estemporanea della condotta ascritta al ricorrente e con tutta evidenza occasionata dal rapporto con il di lui genitore;
3.25 EO NO, con ricorso a firma dell'Avv. NN Scarfò, deducendo:
3.25.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva, infatti, che né nei singoli passaggi motivazionali e nemmeno nella organica e complessiva valutazione della sentenza è possibile cogliere la ragione per cui i giudici di merito sono pervenuti alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato; segnala che la sentenza impugnata non ha vagliato tutti gli elementi probatori acquisiti e non ha fornito risposta alle deduzioni difensive in cui si era sostenuto che la lite con l'Isp. AT era intervenuta il 27.11.2012, ovvero tredici giorni dopo l'incendio dell'autovettura di costei, circostanza invece presa in esame dal Tribunale di LO che ha assolto il coimputato GI ST NO dalla medesima imputazione;
sottolinea, ancora, che la compagna del ricorrente, AN RI OI, aveva tenuto dei colloqui, con il ricorrente, sia il 13.11.2012 che il giorno 20.11.2012, non avendovi potuto avere accesso soltanto il giorno 27.11.2012 quando era intervenuto il litigio con la AT;
osserva che non si è in presenza di una lettura difforme delle prove ma della omessa valutazione di un dato istruttorio essenziale nella ricostruzione della vicenda;
riporta le dichiarazioni della Stoica evidenziando che esse si riferiscono sempre all'episodio del 27.11.2012 e che la figlia sarebbe rientrata in Italia soltanto a Natale;
aggiunge che la AT, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, non aveva alcun potere di trasferire l'NO, come pure attestato nella sentenza del Tribunale e considerato il fatto che il trasferimento sarebbe intervenuto su iniziativa di altri;
segnala, ancora, il travisamento della prova quanto alle dichiarazioni che 49 sarebbero state rese da NC TA ma, in realtà, insussistenti, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata a pag. 723; 3.26 LV NO, con ricorso a firma dell'Avv. AN Alvaro, deducendo:
3.26.1 violazione di legge con riferimento all'art. 416-bis cod. pen. in punto di configurabilità della partecipazione ed anche in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; illogicità della motivazione sul punto: rileva che la sentenza impugnata ha violato i principi ermeneutici dettati dalla giurisprudenza della S.C. in punto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso;
osserva, in particolare, che la Corte ha giudicato pienamente attendibili le dichiarazioni del collaboratore LA e del testimone di giustizia PE, entrambi dichiaratamente non appartenenti alla 'ndrangheta, nonostante la loro palese genericità sia quanto al contenuto che alla provenienza (de relato) che alla loro collocazione temporale;
richiama un passo della motivazione in cui la Corte ha validato le dichiarazioni del LA sottolineando che, pur sentito nel 2014, questi aveva riferito di fatti appresi prima del 2006, quando era iniziata la sua collaborazione e mentre la "locale" di LO era stata chiusa già a far data dal 1997; aggiunge che non risulta in alcun modo che il gruppo del LA fosse stato utilizzato dalla OS per danneggiamenti a scopo intimidatorio e compiti logistici e che, in ogni caso, la notizia della affiliazione dell'NO alla 'ndrangheta non era riscontrabile non soltanto per mancanza della fonte diretta ma anche per la genericità del riferimento alla organizzazione;
analoghe censure articola quanto alle dichiarazioni dell'PE il quale aveva riferito di circostanze lontanissime nel tempo e senza essere in grado di indicare la fonte delle notizie acquisite;
ribadisce come il LA avesse riferito di aver avuto conoscenza della affiliazione dell'NO "all'interno dell'organizzazione", espressione generica e probatoriamente irrilevante stante la estraneità del LA alla 'ndrangheta; sottolinea, quanto all'PE, che costui aveva mostrato di non conoscere il ricorrente tanto da confondere il fratello con il padre;
evidenzia, dunque, come la Corte abbia omesso di prendere in esame la doglianza difensiva incentrata non già sulla attendibilità dei due dichiaranti ma sulla genericità delle loro propalazioni;
sottolinea che la generica affermazione secondo cui il ricorrente "... stava con i TA ..." nulla dimostra circa il ruolo dinamico e funzionale rivestito all'interno del gruppo cui lo stesso PE si era dichiarato estraneo;
segnala il carattere apodittico della motivazione laddove la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori siano di mero corredo a quelle, dal valore confessorio, dello stesso NO, dando luogo, in tal modo, ad un ragionamento "circolare"; rileva che la sentenza presenta profili di illogicità quanto alle intercettazioni effettuate nel "pergolato di preghiera” del 050 5 20.2.2013 (progr. 1145) e 13.7.2013 (progr. 5850) ed alle dichiarazioni di AN TA, giudicato non credibile nel momento in cui ribadisce la estraneità dalla 'ndrangheta nel periodo successivo al suo ingresso;
segnala, infatti, che, sia alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori che delle sentenze in atti (Primavera, AR, Crimine e LO Unita), risulta che la locale di LO era stata chiusa già nel 1997 e nel 2013 era ancora tale;
aggiunge che il collaboratore AN TA, di fronte ad altra sezione della Corte di appello, aveva riferito di aver saputo che NO, prima del suo ingresso, era stato attivo nella 'ndrangheta ma che si era "distaccato"; osserva che i giudici di secondo grado hanno affermato, travisando il dato probatorio, che non era possibile accedere alla tesi della chiusura della locale nel 1997; analogamente rileva con riguardo alla argomentazione secondo cui non era pensabile un "distacco" dal sodalizio di 'ndrangheta; ribadisce che il dato restituito è quello secondo cui l'NO, nel 2014, epoca delle intercettazioni, non era attivo così come AN TA cl. '64 laddove contenuto dei dialoghi intercettati si risolve nel commento di notizie apprese senza alcuno spunto che consenta di indurre una effettiva partecipazione associativa;
richiama le considerazioni svolte dalla Corte di appello a pag. 709 della sentenza a suo avviso direttamente smentite dalle risultanze processuali con riguardo al prog. 1145 rit. 210/13 da cui trapela che il ricorrente era stato messo a conoscenza della pace intervenuta soltanto "per conoscenza"; sottolinea, ancora, la incongruenza dell'iter logico seguito dalla sentenza laddove afferma la credibilità del TA AN e, al contrario, non lo ritiene tale in ordine al "distacco" del ricorrente ed alla persistente chiusura della locale di LO nel 2014; riporta stralci delle intercettazioni tra il TA e l'NO da cui emergerebbe che era stato il primo a notiziare il secondo degli accordi di spartizione appresi dal GI oltre che dei partecipanti alla riunione riferitigli dal OC EN;
evidenzia, ancora, la illogicità della motivazione, in contrasto con il tenore della conversazione (prog. 1145) da cui emerge la estraneità dell'NO alle riunioni ed alle decisioni che avevano interessato le cosche rivali;
richiama, ancora, la motivazione con cui la Corte aveva sorretto il proprio ragionamento in termini tuttavia a suo avviso del tutto disancorati rispetto al dato intercettivo ovvero laddove ha tentato di qualificare l'NO come "buon soldato di 'ndrangheta", facendo riferimento al Brusaferri definendolo "infame" con riguardo ad una vicenda del tutto sganciata da logiche mafiose;
richiama le circostanze emergenti dalla conversazione progr. 1145 con cui la Corte avrebbe omesso di confrontarsi;
evidenzia la illogicità della affermazione contenuta a pag. 709 della sentenza con riguardo alla conoscenza del CO mentre il riferimento agli accordi spartitori è riferito a tutto l'arco della propria vita e non già alle implicazioni degli accordi di pace;
segnala che altrettanto illogica è la affermazione secondo cui i due reagirono in maniera 51 spropositata alla notizia che l'operazione avrebbe toccato la OS TA e riporta il passo della conversazione interessato sostenendo che, semmai, esso andava letto in un'ottica opposta poiché la notizia avrebbe dovuto essere veicolata a tutti gli associati;
evidenzia, in definitiva, che i dati valorizzati dalla Corte non riescono ad assumere valore indiziante quanto alla condotta di partecipazione per come delineata dalla giurisprudenza;
richiama, ancora, la conversazione progr. 2613 in cui il TA e l'NO affermano di voler stare alla larga ALambiente 'ndranghetista;
3.26.2 violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione: richiamata la motivazione spesa dalla Corte di appello sul punto, segnala come con l'atto di gravame la difesa avesse argomentato sulla inapplicabilità al caso di specie delle considerazioni svolte dai giudici di merito che non ne hanno tenuto conto ignorando il dato della inesistenza di una presunta "locale" di LO e di una "OS TA" ed il mancato rinvenimento di armi;
3.26.3 violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 133, 114 e 62-bis cod. pen. e l. 69 del 2015 e vizio di motivazione: rileva la inadeguatezza della motivazione spesa dalla Corte di appello rispetto alle doglianze difensive in punto di tradizionale "disapplicazione" dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; segnala la illogicità della motivazione quanto alla invece incontestabile marginalità della posizione dell'NO che non ha mai preso parte ad alcuna decisione, nutrito propositi di vendetta per gli omicidi del fratello e del nipote, mai citato nel processo Primavera e collaborante nel processo Bacinella;
osserva che non poteva in ogni caso applicarsi la disciplina, in punto di pena, introdotta dalla legge 69 del 2015 in quanto alcun elemento è emerso ed è stato considerato dalla Corte di appello successivamente al 2013-2014 ribadendo, ancora, la chiusura e mancata riapertura della "locale" di LO, a quella data;
3.27.1 BR CO, ME CO e EO CO, con un primo ricorso a firma dell'Avv. Dario AN, deducendo:
3.27.1.1 violazione di legge (artt. 110 e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al capo A della rubrica con riguardo alla posizione di ME CO: rileva, in primo luogo, che ME CO, fratello di BR e EO, è estraneo a logiche 'ndranghetiste essendo un geometra cinquantacinquenne, con un unico banale e risalente precedente penale e, nell'ambito della complessiva indagine, si sarebbe reso protagonista di una unica condotta materiale consistente nell'aver percosso ES RI dopo che costui, non avendo pagato una bolletta dell'energia elettrica del bar "La Torre", aveva causato la interruzione della somministrazione nel predetto locale, gestito 52 dalla nipote OS NO;
rileva che con l'atto di appello la difesa aveva evocato la conversazione n. 944 del 2012 che, tuttavia, la Corte ha valutato in termini manifestamente contraddittori ed illogici laddove, inoltre, il ricorrente era rimasto del tutto estraneo alla vicenda della cessione del bar come, anche, inesistente era stato il suo contributo quanto al delitto di cui al capo F4; segnala, dunque, come la marginalità del ricorrente rispetto alle vicende di cui ai capi F4 e G4 non consentiva di trarne argomento per supportare la diagnosi di partecipazione al sodalizio;
rileva che gli elementi capitativi valorizzati dalla Corte risultano evidentemente ininfluenti, essendo errato quanto si desume dalla conversazione intercettata in casa di EL tra costui e BR CO e, in generale, illogico ricavare la responsabilità del ricorrente dal fatto che terzi (IN EO ME e MA) non avevano condiviso le iniziative che il RI aveva in animo di assumere nei confronti del ricorrente dopo l'episodio delle percosse;
né, aggiunge, il gergo utilizzato nella conversazione poteva essere qualificato come 'ndranghetista e, comunque, l'espressione era stata utilizzata da terzi;
sottolinea che, in ogni caso, la prova del delitto associativo non può automaticamente coincidere con quella relativa ai reati-fine; segnala che, delle condotte evocate nella imputazione, nessuna ha trovato conferma nella istruttoria difettando ogni elemento idoneo a dimostrare l'elemento della stabilità del contributo al sodalizio ed essendo egli anche estraneo alle conversazioni pur valorizzate dai giudici di merito ed intercorrenti tra terzi;
sottolinea che, in presenza di elementi analoghi indiziari, il PM non aveva ritenuto di elevare l'imputazione associativa nei confronti di EO CO che parimenti avrebbe alzato le mani nei confronti del RI;
3.27.1.2 violazione di legge con riferimento all'art. 512-bis cod. pen. ed omessa motivazione rispetto al devoluto in ordine alla posizione di ME CO: segnala che la ricostruzione della vicenda, come operata dai giudici di merito, non avrebbe consentito di ritenere gli estremi della partecipazione del ricorrente al delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. dato che egli non aveva partecipato alla intestazione del 31.5.2012, non gestiva il bar, non si occupava degli incassi e non vi era stato presente nei mesi antecedenti la formalizzazione dell'atto di cessione;
osserva, dunque, che la prova della intestazione fittizia (perfezionatasi sei mesi prima dell'episodio di dicembre) era stata fatta derivare ALepisodio di cui al capo G4 che, in tal modo, finiva per "duplicare" l'unica condotta in due imputazioni e, anzi, "triplicarla" desumendone la prova del delitto associativo;
segnala, ancora, il carattere congetturale della motivazione concernente l'elemento soggettivo del reato;
53 3.27.1.3 violazione di legge con riguardo agli artt. 62-bis, 63, comma 4, 132 e 133 cod. pen. ed omessa motivazione rispetto al devoluto;
manifesta illogicità e contraddittorietà interna della motivazione: richiama le censure articolate con l'atto di appello con cui si era evidenziato che, in definitiva, una sola ed unica condotta materiale aveva meritato al ricorrente una condanna a 15 anni di reclusione ridotti a 10 solo per il rito, essendosi perciò chiesta la riduzione della pena con la eliminazione del secondo aumento ex art. 63, comma 4 cod. pen., il riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella della partecipazione di minima entità, ed un aumento minimo ex art. 81 cod. pen.; segnala che la Corte di appello, rispetto a tali censure, ha esaminato soltanto quella relativa alla richiesta di attenuanti generiche che ha tuttavia respinto con motivazione del tutto congetturale ed astratta;
3.27.1.4 con riferimento a tutti i ricorrenti (ME, BR e EO CO) violazione dell'art. 629 cod. pen. e dell'art. 393 cod. pen.; travisamento per omissione, contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.: rileva che, con riguardo al delitto di estorsione, la Corte di appello ha omesso di considerare che la stessa persona offesa, RI, al momento della decisione era stato condannato per una estorsione di mafia con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria acquisita dalla Corte territoriale;
aggiunge che il Tribunale del Riesame aveva a sua volta ritenuto la inattendibilità e la natura millantatoria delle parole del RI con riguardo ad altro episodio estorsivo contestato a BR CO;
rileva che nessuna valutazione ha invece operato la Corte di appello circa gli elementi devoluti sul punto;
quanto alla qualificazione del fatto, segnala che la stessa sentenza di appello aveva ammesso che BR CO aveva finanziato i lavori di ristrutturazione del bar e che, alla data del 2.4.2012, quando il RI aveva reso le sue dichiarazioni, il debito non era ancora saldato ed era anzi aumentato, per poi eludere il problema della riconducibilità del fatto nello schema della estorsione o, altrimenti, in quelli della violenza privata ovvero dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni dando per scontato ciò che, come l'ingiustizia del profitto ed il danno altrui, che avrebbe invece dovuto essere oggetto di prova;
segnala che la stessa Corte di appello aveva fatto presente che gli accordi con il RI erano intervenuti "di concerto" e, perciò, senza ricorso a violenza o minacce;
3.27.1.5 relativamente a tutti i ricorrenti (BR, ME e EO CO), violazione di legge con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991 ed omessa motivazione rispetto al devoluto: segnala il carattere apodittico della scarna motivazione resa dalla Corte sul punto evocando, peraltro, l'episodio di cui si era reso protagonista ME CO e le minacce di EO CO laddove la 54 stessa sentenza impugnata ha affermato che i danneggiamenti alle autovetture non erano con certezza da attribuire ai ricorrenti;
sottolinea, d'altra parte, che la stessa intenzione del RI di porre in essere una ritorsione doveva portare ad escludere l'utilizzo del metodo mafioso da parte degli CO;
evidenzia che, quanto all'aspetto agevolativo, la sentenza non ha potuto dar conto, se non attraverso fugaci ed incidentali cenni contenuti in altre decisioni, alla esistenza di una "locale" in LA la cui esistenza ed i cui connotati di mafiosità avrebbero invece dovuto essere oggetto di prova;
richiama la natura soggettiva dell'aggravante su cui, pure, deve incidere la prova che non può essere affidata a presunzioni ovvero ad una sorta di principio di "territorialità"; aggiunge che nulla risulta in merito ai vantaggi conseguiti al sodalizio dalla ritenuta interposizione fittizia nella titolarità del bar "La Torre";
3.27.1.6 relativamente al trattamento sanzionatorio riservato a EO CO: violazione degli artt. 62-bis, 63, comma 4, 132 e 133 cod. pen.; omessa motivazione sul devoluto: rileva che, con l'atto di appello, erano stati evidenziati una serie di elementi deponenti per il riconoscimento, a EO CO, delle attenuanti generiche da applicarsi sul minimo edittale, per il contenimento al minimo dell'aumento per la continuazione, il riconoscimento della attenuante della partecipazione di minima importanza e la esclusione del secondo aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen.; ciò non di meno, i giudici di appello considerando il solo dato della incensuratezza ed omettendo di vagliare gli altri elementi addotti, hanno ritenuto di escludere le attenuanti generiche, allontanarsi dal minimo edittale e dal minimo dell'aumento per la continuazione, disporre il secondo aumento per la seconda aggravante ad effetto speciale confermando, altresì, la aggravante del n. 3, comma 3, dell'art. 628 cod. pen. nonostante la estraneità di EO CO rispetto al sodalizio;
evidenzia come la motivazione sul punto, eludendo le richieste diverse da quella relativa alle attenuanti generiche, si chiuda con una vera e propria congettura, compendiata nella affermazione secondo cui il ricorrente sarebbe "intriso di logiche delinquenziali”, in contrasto con i dati oggettivi relativi alla personalità del predetto;
3.27.1.7 relativamente al trattamento sanzionatorio riservato a BR CO: violazione degli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.; omessa motivazione sul devoluto: richiamate anche in tal caso le circostanze evidenziate nell'atto di appello ai fini della rivisitazione del trattamento sanzionatorio con quantificazione in prossimità del minimo edittale, della esclusione del secondo aumento ex art. 63, comma 4, cod. pen. e del riconoscimento delle attenuanti generiche oltre che di quella di cui all'art. 114 cod. pen. e del minimo aumento per la continuazione, evidenzia che nessuna motivazione è stata resa dalla Corte di appello laddove 55 quella relativa alle attenuanti generiche risulta manifestamente illogica facendo riferimento alla continuità della condotta che è caratteristica propria del delitto associativo;
3.28.2 ME CO, EO CO e BR CO, con un secondo ricorso, pure a firma dell'Avv. Dario AN, deducendo:
3.28.2.1 in relazione al capo A della rubrica rispetto alla posizione di BR CO (e ME CO): violazione degli artt. 110 e 416-bis cod. pen.; omessa motivazione sul devoluto: rileva che, esclusa la partecipazione materiale di BR CO ai reati-fine in danno del RI, l'unico elemento a suo carico è una intercettazione (del 3.4.2010) relativa ad una conversazione in casa di EL che risulta tuttavia travisata;
segnala, infatti, che il conferimento della dote a BR CO è collegata alla discussione avente ad oggetto le condizioni di salute di EO LO risultando, perciò, un progetto peraltro confliggente con le aspirazioni di altri;
sottolinea che processo avrebbe dovuto restituire la prova della continuità e stabilità del contributo fornito da BR CO laddove la sporadica intercettazione sopra richiamata, unitamente alle vicende legate al MI (rispetto alle quali, peraltro, la Corte ha omesso di vagliare la intercettazione del 19.12.2012 da cui emerge che i fratelli avevano litigato e che del bar BR CO non sapeva nulla), in difetto, tuttavia, di prova circa la attività materiale posta in essere in favore del sodalizio;
richiama, quindi, l'arresto delle SS.UU. n. 36958 del 2021 oggetto di articolata memoria difensiva di cui la Corte di appello non ha tenuto conto, omettendo di considerare che, in assenza di una rituale affiliazione, la prova della partecipazione avrebbe dovuto avere ad oggetto concrete condotte idonee ad arrecare un contributo al sodalizio;
analoghe considerazioni svolge con riguardo a ME CO;
3.28.2.2 relativamente alla motivazione sul concorso di BR CO alla estorsione di cui al capo G4: violazione di legge e motivazione apparente: richiamato il contenuto del primo ricorso sulla insussistenza del delitto di estorsione, rileva che gli elementi acquisiti (le dichiarazioni del RI e le conversazioni intercettate) non consentivano di ritenere acquisita la prova del concorso di BR CO il quale non ha posto in essere alcuna condotta in danno della persona offesa né ha assunto un ruolo nelle iniziative di ME e di EO CO;
3.28.2.3 relativamente al concorso di EO CO alla estorsione di cui al capo G4: violazione di legge e motivazione apparente: rileva che la aggressione del RI è stata attribuita a EO CO sulla scorta di una intercettazione dove a parlare dell'episodio è proprio il RI, già ritenuto dal Tribunale del Riesame, con riguardo al capo H4, incline a millantare, laddove, inoltre, il 56 riferimento a "Nardo" non era evidentemente idoneo ad individuare il ricorrente atteso che nella asserita locale di LA, come risulta dal capo di imputazione, figuravano altri due "EO";
3.28.2.4 relativamente a tutti i concorrenti in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen.: erronea applicazione di legge, omessa motivazione sul devoluto e mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen.: richiama le allegazioni difensive e la documentazione già versata agli atti nel giudizio di riesame a conforto della insussistenza del reato per la assenza del carattere fittizio della intestazione della minuscola attività commerciale di cui si discute acquistata dalla NO, nipote dei ricorrenti, ad un prezzo accessibile pagabile in rate da 300 euro mensili ed alla quale sono riferibili tutte le iniziative anche di natura amministrativa per l'avvio dell'attività e personalmente condotta con correlativa corresponsione dei canoni per l'affitto del locale;
segnala come la Corte di appello abbia omesso di motivare sulle allegazioni difensive non avendo inoltre acquisito la prova della illegittima provenienza del bene (di contro alla capacità reddituale della NO) quale presupposto per la sua confiscabilità e, dunque, del delitto in esame funzionale, proprio, ad eludere i provvedimenti ablativi adottati in sede di prevenzione;
aggiunge che la sentenza impugnata non ha considerato l'assenza di prova del dolo specifico quantomeno in capo a EO e ME CO, concorrenti nel reato cui, perciò, deve essere riferito il medesimo atteggiamento psicologico;
segnala che, all'epoca, i fratelli CO erano incensurati non potendosi perciò ipotizzare alcun timore dell'avvio di una procedura di prevenzione che, in ogni caso, non poteva essere ritenuta in via cumulativa ma che avrebbe dovuto formare oggetto di prova per ciascuno dei concorrenti, tale non potendosi ritenere la conoscenza, non provata, della intercettazione che aveva interessato BR CO in casa EL;
rileva che le difese avevano sottolineato come EO CO avesse mantenuto la titolarità della ditta ACME anche successivamente alle intercettazioni in casa EL non comprendendosi perciò per quale ragione avrebbe invece ritenuto di dover intestare a terzi un piccolo esercizio commerciale come i! bar della NO;
evidenzia, peraltro, che il rapporto di parentela con costei avrebbe comportato, secondo un orientamento, ed alla luce dell'art. 19 del D. Lgs.vo 159 del 2011, che si vertesse in una ipotesi di reato impossibile;
relativamente al ritenuto concorso di BR CO nella intestazione fittizia di cui al capo F4: richiama tutti gli elementi, desumibili dalla stessa sentenza impugnata (BR CO non aveva gestito il bar, non ne era stata registrata la presenza al suo interno prima dell'atto notarile, non si occupava degli incassi, non aveva partecipato all'atto del 31.5.2012, non era stato colui con cui il RI ha avuto problemi) che la Corte di appello non ha valutato finendo per concludere, in 57 maniera contraddittoria, nel senso che egli sarebbe stato il regista della operazione, ad onta di quanto da lui stesso affermato nella conversazione intercettata in data 19.12.2012; denunzia, ancora, la inadeguatezza degli elementi su cui la Corte di appello ha ritenuto di poter fondare la prova dell'elemento soggettivo;
relativamente al ritenuto concorso di EO CO nella intestazione fittizia di cui al capo F4: rileva che l'elemento fondante la responsabilità del ricorrente è la sua presenza, quale cassiere del bar, nel marzo del 2012, ovvero in un periodo antecedente la acquisizione dell'attività da parte della NO, avvenuto il 31.5.2012 ed aveva trovato, nelle allegazioni difensive, una alternativa legittima proprio nel verbale di sit del RI del 2.4.2012 ma su cui la Corte è rimasta silente;
3.29 EO CO, con ricorso a firma dell'Avv. AN Mittica, deducendo:
3.29.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 12-quinquies DL 306/92 in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen.: rileva che la doglianza difensiva avanzata in questa sede ha ad oggetto non soltanto la valutazione dei fatti ma il loro travisamento incidente sul significante e non sul significato della prova per effetto del quale è stata introdotta nel processo una informazione rilevante ma inesistente ovvero è stata omessa la valutazione di una prova decisiva;
segnala, perciò, come sia falso che i fatti contestati al capo G4 sarebbero occorsi sino all'aprile del 2013 laddove, invece, le percosse risalgono al 19.12.2012, ben sette mesi dopo la intestazione dell'attività alla NO, con evidente frattura cronologica del costrutto accusatorio;
richiama quindi i motivi di appello in cui si era evidenziata la episodicità delle occasioni in cui EO CO era stato visto all'interno del bar (il 13.3.2012 ed il 23.3.2012) per ragioni ben spiegate dallo stesso RI nelle sit del 2.4.2012 nonché gli accordi che prevedevano la divisione del pagamento delle bollette ancora uniche tra il bar e l'altra attività commerciale della presunta persona offesa, come risultante dalle stesse captazioni;
rileva che rispetto a siffatte specifiche deduzioni difensive la Corte di appello ha omesso del tutto di motivare;
aggiunge che una motivazione sommaria ha riguardato le allegazioni difensive dirette a dimostrare anche documentalmente l'assenza del carattere fittizio della intestazione dell'esercizio commerciale rilevando che la NO era stata assolta ALaddebito nel parallelo giudizio ordinario;
sottolinea, per altro verso, che il presupposto imprescindibile per la sussistenza del reato è la confiscabilità del bene oggetto di intestazione fittizia la cui prova compete alla pubblica accusa cui incombe anche l'onere di 58 dimostrare la idoneità della operazione al fine propostosi ALagente ed oggetto di dolo specifico;
3.29.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991: segnala il carattere apparente della motivazione con cui, a fronte delle puntuali censure articolate in appello, la Corte territoriale ha argomentato in ordine alla aggravante "mafiosa" sia sotto il profilo del metodo che sotto il profilo della "agevolazione" laddove gli elementi acquisiti consentivano serenamente di escludere che la intestazione dell'attività alla NO non aveva avuto alcun fine agevolativo del presunto sodalizio;
3.30 BR CO, con ricorso a firma dell'Avv. AN Mittica, deducendo:
3.30.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416- bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 cod. pen., 234, 238-bis e 438 cod. proc. pen.: richiamata la imputazione elevata a carico di BR CO, rileva che la ricostruzione del quadro probatorio operata dai giudici di merito si risolve in una motivazione elusiva della prospettazione difensiva oltre che fondata su un compendio indiziario scarno ed evanescente;
richiama, a tal proposito, l'arresto delle SS.UU. del 2021 segnalando che l'unico dato valorizzato nella sentenza impugnata riguarda una captazione avvenuta in casa di IU EL nell'aprile del 2010 pur a fronte di una contestazione "aperta" ed asseritamente cessata con la esecuzione del provvedimento di fermo del 4.7.2017; richiama la giurisprudenza di questa Corte circa il "tempo silente" e segnala che nessun dato indiziario o probatorio è intervenuto per il periodo successivo al 2010 salvo gli episodi del 2012, che hanno originato i capi G4 e F4, ma che nulla hanno a che fare con logiche associative;
segnala che, illegittimamente, la sentenza ha ritenuto di poter motivare sulla esistenza della "locale" di LA facendo riferimento alle risultanze del dibattimento nel processo celebratosi con rito ordinario nei confronti del coimputati dello CO e compendiate nella sentenza del Tribunale di LO acquisita al giudizio di appello ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e, dunque, esclusivamente come "documento"; segnala che, essendosi celebrato il processo nelle forme del giudizio abbreviato, non era consentito il riferimento ad ulteriori approfondimenti istruttori effettuati in altra sede;
3.30.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 12-quinquies del DL 306 del 1992, in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen., con argomentazioni letteralmente sovrapponibili al primo motivo del ricorso proposto dal medesimo difensore nell'interesse di EO CO;
59 3.30.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991, con argomentazioni anche in tal caso letteralmente sovrapponibili a quelle articolate con il secondo motivo del ricorso a firma dello stesso difensore nell'interesse del predetto germano;
3.31 ME CO, con ricorso anche in tal caso a firma dell'Avv. AN Mittica, deducendo:
3.31.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 416- bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 cod. pen., 234, 238-bis e 438 cod. proc. pen., 3.31.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 12-quinquies del DL 306 del 1992, in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen., 3.31.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991, in termini letteralmente sovrapponibili al ricorso proposto nell'interesse di BR e EO CO.
4. La Procura Generale ha trasmesso una ampia memoria difensiva con le proprie considerazioni per ciascuno degli odierni ricorrenti per i quali ha formulato le relative richieste e concludendo, quanto a: QU IG, per la infondatezza del ricorso: rileva, quanto al primo motivo, che la ricostruzione in fatto operata dalla Corte di appello (con particolare riguardo alla disponibilità ed all'attestato utilizzo di una scheda "riservata" alle comunicazioni con il latitante OC MB, alla programmazione di incontri, verifica di appuntamenti ed altro) ha consentito di fondare la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui all'art. 390 cod. pen. connotato, peraltro, da dolo generico;
segnala come, inoltre, la Corte abbia congruamente motivato in merito al diniego delle attenuanti generiche;
QU RB, per la infondatezza del ricorso: segnala che la vicenda, compiutamente ricostruita in fatto, non consente, diversamente da quanto opinato dalla difesa, di escludere gli estremi del tentativo punibile;
richiama, a tal proposito, le considerazioni sviluppate in sentenza circa le conversazioni tra il RB, il RR OC e la segretaria Giuseppina Panuccio, la predisposizione della fattura il cui mancato rinvenimento negli uffici della Regione non consentiva, tuttavia, di confinare la vicenda ad un mero accordo;
RO SI, per la infondatezza del ricorso: quanto al primo motivo del ricorso, rileva che la sentenza del Tribunale di LO è stata acquisita in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e su richiesta del PG e, trattandosi di 60 sentenza non irrevocabile, ai soli fini della prova dei fatti in essa documentati e rappresentati;
tanto premesso, segnala che la Corte di appello l'ha utilizzata per la ricostruzione del fatto comunque evincibile dalle relazioni di servizio e dalle intercettazioni confluite nel procedimento trattato con il rito abbreviato, per poi riportare le valutazioni del Tribunale che ha chiarito di aver pienamente condiviso non senza, tuttavia, considerazioni critiche sia in punto di ricostruzione in fatto che della sua valutazione;
tanto premesso, osserva che la Corte di appello ha fatto riferimento alla posizione del SI come capo della locale di OF, ruolo risultante dalla sentenza AK, postosi nei confronti degli imprenditori AL e RE FE come garante deila protezione da costoro sollecitata e frutto non certo di un atto di liberalità; aggiunge che la immedesimazione organica del SI nella organizzazione risulta dalle conversazioni intercettate con IU EL e che, in definitiva, il giudizio della Corte territoriale non è stato fondato esclusivamente sulla valutazione degli elementi di prova vagliati dal Tribunale di LO;
AN TA cl. '64, per l'annullamento della sentenza quanto al terzo motivo per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo H3; osserva che, invece, la Corte di appello ha adeguatamente motivato quanto alla entità della riduzione di pena riconosciuta per l'attenuante di cui all'art. 8 1. 203 del 1991 nonché alla entità della pena per il reato associativo;
nel corso della discussione, il rappresentante della Procura Generale ha corretto le proprie conclusioni insistendo per l'inammissibilità del ricorso;
ES TA, cl. '58, per la infondatezza del ricorso: segnala che la Corte ha dedicato ampia parte della motivazione all'esame degli elementi acquisiti a carico del ricorrente che hanno permesso di delinearne la posizione apicale ed il ruolo rivestito anche alla luce dei fatti delittuosi in danno di AN SI e della sua famiglia, il coinvolgimento nella estorsione in danno di BR GI, l'attività di gestione della "bacinella", tutte circostanza accuratamente ricostruite e valutate;
rileva come le doglianze relative al capo Y2 attengano, in realtà, a profili di merito inidonei a superare il risultato probatorio complessivamente acquisito;
segnala come la pena sia stata correttamente determinata alla luce del costante ed univoco orientamento della giurisprudenza;
DR OC, per la infondatezza del ricorso: rileva che la valutazione operata sulla posizione del ricorrente è stata puntuale e, comunque, autonoma rispetto a quella del padre EN, alla stregua delle conversazioni in cui egli, diretto protagonista, rivendicava, anzi, un ruolo più dinamico ed attivo tanto da indurre il GI ed AN TA a considerare la sua scarcerazione come elemento rafforzativo del potere del padre;
richiama, inoltre, la portata confessoria 61 delle conversazioni intercettate in cui il OC, unitamente al padre, aveva evidenziato l'operatività del suo gruppo all'indomani della pax mafiosa siglata tra i TA ed i OR;
aggiunge che la Corte ha vagliato anche le circostanze del trasferimento del OC nel nord Italia ed il periodo di carcerazione subito segnalando, da ultimo, come la permanenza del vincolo giustificasse l'applicazione della normativa del 2015 nonché, per altro verso, il riconoscimento dell'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. ed il diniego delle sollecitate attenuanti generiche;
EN OC, per la infondatezza del ricorso: rileva che la Corte di appello, nell'affermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio, non si è affatto limitata a recepire acriticamente la decisione del GUP motivando invece ampiamente sulla condivisione, da parte dell'imputato, delle dinamiche e delle regole proprie della associazione e valorizzando il suo coinvolgimento nell'episodio estorsivo di cui al capo X2 e la conversazione intercorsa con AN TA, quali idonei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori ME LA e BR IC;
osserva che la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed esaustiva anche con riguardo al riconoscimento della aggravante di cui al comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen. oltre che della aggravante "mafiosa" rilevante sia quanto al metodo che alla finalità; rileva, ancora, che, con riguardo alla aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 629, comma 2 e 628, comma 3, n. 3, cod. pen., la Corte ha correttamente applicato i consolidati principi dettati dalla giurisprudenza e che, quanto alla pena, ha coerentemente fatto riferimento alla normativa del 2015; IO RG, per la infondatezza del ricorso: rileva, quanto al primo motivo, che la Corte di appello ha rilevato come le dichiarazioni del LA fossero riscontrate e corroborate dagli altri elementi acquisiti da cui emerge il ruolo del RG come essenziale all'interno dell'organigramma della OS OR per conto della quale egli si occupava della gestione di attività economiche in un ambito pienamente inserito nel contesto del controllo mantenuto sul territorio dalla OS di riferimento;
sottolinea che anche con riguardo alla detenzione delle armi, la Corte ha puntualmente motivato con riferimento alla conversazione intercettate dando conto dei rilievi difensivi;
LB TE, per la infondatezza del ricorso: rileva, in primo luogo, la infondatezza del primo motivo del ricorso avendo la Corte di appello correttamente escluso la violazione del ne bis in idem avendo la contestazione avuto riguardo ad un periodo temporale successivo a quello oggetto del procedimento già definito con sentenza passata in giudicato e che, nell'operazione "Valanidi", aveva visto coinvolti soggetti diversi, attività criminose diverse e segmenti temporali diversi 62 esitando nella sentenza emessa in primo grado l'1.6.1998; richiama, in punto di partecipazione, la portata della conversazione intercorsa in data 20.3.2010 tra NN CA e IU EL congruamente valorizzata dalla Corte di appello in quanto vertente su dinamiche e rapporti tra realtà criminali operanti all'interno di un complesso di regole generalmente condivise;
sottolinea come la conversazione rappresenti anzi, una sorta di "manifesto" del metodo delle associazioni "federate" all'interno del mandamento, i rispettivi ambiti territoriali e le "autorizzazioni" necessarie per operare al di fuori di essi;
richiama, a tal proposito, lo sfogo di NN CA con IU EL in merito alla iniziativa adottata da EN TT, capo della OS Valanidi, che aveva intrapreso delle attività imprenditoriali nel territorio della OS avendone dato conto proprio al TE;
osserva che la Corte ha dunque congruamente desunto la persistente operatività della OS CA-TE ed il ruolo di vertice dell'odierno ricorrente in termini tutt'altro che assertivi;
segnala che altrettanto correttamente la Corte ha applicato il regime sanzionatorio introdotto dalla legge del 2015 e che inammissibili si palesano i motivi articolati in punto di dosimetria della pena;
IA AN, per la infondatezza del ricorso: rileva che la Corte di appello ha congruamente motivato in merito alla partecipazione del ricorrente alla OS TE-CA con riferimento, in particolare, alle conversazioni di cui era stato protagonista IU EL al cui cospetto il IA era stato ammesso a discutere di aspetti rilevanti ed essenziali per il sodalizio quali la eventuale latitanza dello stesso MB, gli orientamenti da assumere in occasione del voto, sicché l'aspetto relativo al traffico di stupefacenti non poteva essere considerato avulso dalla piena partecipazione alla vita del sodalizio;
segnala che altrettanto adeguata è la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio sia con riguardo alla entità della pena che al regime normativo applicabile;
RGo RI, per la inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso si limita a riproporre le medesime questioni già prospettate con l'atto di appello e che la Corte ha invece affrontato in maniera specifica sia quanto alla partecipazione alle vicende estorsive che quanto al dedotto bis in idem, motivando in merito alla estorsione c.d. "ambientale" ed al metodo mafioso;
segnala, inoltre, la completezza e congruità della motivazione con cui la Corte ha affrontato il trattamento sanzionatorio;
VE AN, per la infondatezza del ricorso a firma dell'Avv. Murolo: segnala come la interpretazione del linguaggio utilizzato nelle conversazioni intercettate sia questione di merito non censurabile in questa sede se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione aggiungendo che, comunque, nel caso di specie la Corte ha dato séguito alla richiesta difensiva disponendo la 63 rinnovazione della istruttoria dibattimentale con il conferimento di un incarico peritale ai fini della loro trascrizione avendo dato conto, infine, delle relative risultanze e delle implicazioni in termini di prova della intraneità al sodalizio;
segnala come la Corte abbia inoltre motivato congruamente in merito alla recidiva in adesione al consolidato orientamento concernente la sua compatibilità con la continuazione;
VE AN, per la infondatezza del ricorso a firma dell'Avv. Bertone: rileva che la Corte di appello si è soffermata sulla posizione di VE AN con particolare riferimento al conferimento della dota di 'ndrangheta a tale NE RG che aveva determinato una serie di questioni legate al mancato riconoscimento di tale iniziativa dando comunque conto della sua persistente adesione al sodalizio;
segnala, ancora, come le intercettazioni "inter alios" sono state correttamente valutate come prova indipendentemente dalla necessità di acquisire riscontri;
AN ME OI, per la infondatezza del ricorso: rileva, infatti, che la Corte di appello ha accuratamente motivato in ordine ai presupposti fattuali per ritenere il OI quale persona più vicina a OC MO, capo del gruppo mafioso, diagnosi confermata dal contenuto delle intercettazioni -concernenti circostanze essenziali nella vita del sodalizio e coerenti con le dichiarazioni del collaboratore GL;
segnala che la motivazione della Corte di appello è congruamente collegata alle risultanze fattuali anche con riguardo al ruolo apicale ascritto al ricorrente da intendersi riferito a colui al quale siano attribuiti compiti organizzativi e di responsabilità di gestione;
aggiunge che altrettanto corretta è la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio ed al regime normativo applicabile;
IU MO, per la infondatezza del ricorso: segnala che la Corte di appello ha attinto dal materiale probatorio la qualifica di partecipe del MO, alias "Ringo", figlio di OC MO e nipote di IU MO "Tiradritto", evidenziando una pluralità di intercettazioni dal contenuto particolarmente emblematico e francamente confessorio, escludendone, motivatamente, la natura millantatoria;
aggiunge che i giudici di merito hanno congruamente valorizzato anche l'episodio estorsivo in danno di AN ME, condotto con modalità tipicamente mafiose vagliando, anche, la prospettazione difensiva (concernente sia l'esistenza di crediti vantati nei confronti del ME che la contiguità di costui ad ambienti criminali) che ha motivatamente disatteso;
segnala che il PG aveva prodotto il verbale di interrogatorio di AU GL la cui inesistenza in atti è circostanza meramente dedotta dalla difesa e non comprovata;
conclude anche . . . 64 . per la correttezza della disciplina normativa applicata per il trattamento sanzionatorio;
OC MO, per la infondatezza del ricorso: segnala che il profilo della incapacità dell'imputato è stato affrontato dalla Corte di appello che ha disposto per una duplice perizia dando conto della adesione alle risultanze del secondo accertamento sui cui profili di ritenuta illegittimità ha motivato in conformità alla giurisprudenza;
aggiunge che congrua ed esaustiva è la motivazione con cui la Corte ha confermato il giudizio di responsabilità oltre che quello relativo al trattamento sanzionatorio;
nel corso della discussione, tuttavia, il rappresentante della Procura Generale ha preso atto dell'intervenuto decesso del MO concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per morte dell'imputato; ME RA, per la infondatezza del ricorso: segnala, con riguardo al motivo sulla responsabilità, che la Corte di appello ha congruamente motivato in merito alle condotte giudicate particolarmente emblematiche della sua piena e incondizionata partecipazione al sodalizio capeggiato da IU EL che a lui si era rivolto ed a lui si era affidato per disimpegnare compiti delicati quali la organizzazione di un "summit" in concomitanza con una visita medica artatamente fissata presso l'Ospedale di Melito Porto LV;
rileva, con riguardo alla questione relativa alla "riattivazione" di un sodale, che la Corte ben poteva attribuire rilievo ad un elemento invece giudicato non rilevante in primo grado come, anche, alle dichiarazioni del collaboratore IU IO;
aggiunge che l'omessa considerazione di una memoria difensiva non rileva quale causa di nullità della sentenza e che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è tutt'altro che di stile;
ES AN, per la infondatezza del ricorso: rileva, quanto al primo motivo, che la posizione del AN è stata oggetto di accurata valutazione da parte della Corte di appello che ha congruamente valorizzato la partecipazione del ricorrente ad incontri presso la abitazione di IU EL aventi ad oggetto problematiche proprie del sodalizio nelle quali, lungi ALassumere una posizione defilata, aveva titolo per interloquire sulle decisioni dell'esponente di vertice della Provincia;
segnala come congrua sia anche la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio che ha determinato applicando il regime normativo introdotto nel 2015 da ritenersi quello vigente nel corso della permanenza del reato;
conclude per la correttezza dell'approccio seguito dalla Corte anche con riguardo al carattere armato del sodalizio ed alla relativa aggravante nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
65 EN DU, per la infondatezza del ricorso: quanto al primo motivo del ricorso rileva, infatti, che proprio dalle copie sia dei provvedimenti di convalida della intercettazione disposta in via di urgenza nella abitazione di IU EL che di quelli di proroga, si evince la esistenza di una motivazione adeguatamente riferita alle informative di reato che ne rappresentano il presupposto;
segnala, ancora, come l'omesso esame di una memoria difensiva (quella, asseritamente pretermessa, del 22.11.2021) non integra una ipotesi di nullità della sentenza mentre la ricostruzione del tenore e della valenza delle conversazioni intercettate si risolve in una non consentita rivalutazione del fatto in termini alternativi a quanto congruamente ritenuto dai giudici di merito, sia per quanto concerne la questione dell'appoggio elettorale ad un determinato candidato che al "distacco" della locale di Ardore e sulla chiusura della 'ndrina di Schiavo;
sottolinea che proprio la condivisione di tali problematiche - ivi compresa quella del conferimento della dote al cognato NE RG - ha consentito alla Corte di dare conto della piena partecipazione del ricorrente al sodalizio;
sottolinea come l'aggravante mafiosa sia stata correttamente ritenuta sui due episodi di violenza privata e che, infine, il trattamento sanzionatorio è stato legittimamente parametrato sulla legge del 2015; OC RR, per la infondatezza del ricorso: rileva, quanto al primo motivo, come le doglianze non colgano nel segno in relazione al giudizio di attendibilità dei collaboratori che la Corte ha formulato dando conto dei rilievi formulati dalla difesa non rilevando il proscioglimento del ricorrente in altra vicenda giudiziaria caratterizzata dalla esistenza di analoghe propalazioni del medesimo collaboratore ME TO rivolte, in quel contesto, prevalentemente nei confronti del padre dell'odierno ricorrente;
analogamente osserva quanto al collaboratore AL sostenendo che, nel complesso, la sentenza impugnata ha affrontato congruamente l'aspetto della attendibilità dei collaboratori in termini infine confermativi del giudizio formulato dalla S.C. a definizione del processo Minotauro oltre che nel troncone dibattimentale del medesimo attuale procedimento "Mandamento" con decisione che, seppure non utilizzabile come elemento di prova, è certamente suscettibile di essere considerata ai fini della condivisione del percorso argomentativo;
osserva, ancora, come la Corte abbia motivato in termini congrui e giuridicamente corretti quanto alla aggravante della associazione armata;
aggiunge che il motivo articolato sul delitto di cui al capo N è ai limiti della ammissibilità essendo peraltro la vicenda strettamente legata alla questione della partecipazione senza alcun automatismo decisorio ma in forza di solide considerazioni di ordine logico e fattuale;
ritiene infine congrua la motivazione quanto al trattamento sanzionatorio;
66 ES SC, per la infondatezza del ricorso: segnala che il primo motivo è sostanzialmente reiterativo di censure di merito concernenti i dati intercettivi e generico quanto al dedotto travisamento ed alla pure dedotta omessa risposta ai rilievi formulati con l'atto di appello;
rileva che, invece, la Corte di appello ha valutato i motivi di impugnazione che ha disatteso con motivazione congrua ed appagante avendo dato conto del valore probatorio dei dati desumibili dalle intercettazioni cui ha attribuito, in termini logicamente lineari, un significato ed una valenza, circa la partecipazione del ricorrente con ruolo apicale nel sodalizio, rispetto ai quali il ricorso si pone in una posizione di mero dissenso;
segnala la genericità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio anche con riguardo al diniego delle attenuanti generiche;
IN ME, per la infondatezza del ricorso: segnala che il ricorso ripercorre le argomentazioni sviluppate con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua in fatto e corretta in diritto alla luce della fattispecie di reato contestata;
quanto al dedotto travisamento (circa la presenza del ME nel momento in cui IU EL avrebbe dato indicazioni a RA su come costui avrebbe dovuto far compilare il certificato medico dal sanitario compiacente), segnala che, in ogni caso, si tratterebbe di circostanza inessenziale nella generale economia della decisione alla luce delle conversazioni intercettate dal cui contenuto la Corte, con motivazione non illogica, ha potuto desumere la piena consapevolezza, in capo al ricorrente, della "qualifica" del EL e delle reali ragioni del suo spostamento in Melito Porto LV;
aggiunge che proprio lo spessore criminale del EL dava conto, in termini di elemento soggettivo, dei presupposti della ritenuta aggravante "mafiosa" sotto il profilo della agevolazione;
conclude, infine, per la correttezza delle valutazioni operate dalla Corte di merito in ordine agli elementi considerati ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio;
AN EO ME, per la infondatezza del ricorso: segnala che il ricorso tende a svalutare la portata significativa di una serie di elementi e circostanze di fatto invece congruamente valorizzate dai giudici di merito come emblematici della intraneità del ricorrente, non a caso interpellato, unitamente ad altri esponenti del medesimo sodalizio, per sollecitarne un intervento di mediazione nella vicenda che aveva visto il RI vittima dei fratelli CO;
osserva che correttamente la Corte di appello ha tenuto conto non soltanto delle scarne risposte fornite al RI ma, anche, e soprattutto, della circostanza che il ME si fosse a sua volta rivolto proprio a BR CO il quale, parlando con il padre del RI, aveva fatto presente di essersi adeguato a quanto dettogli dal ricorrente;
evidenzia come lo stesso ME fosse già a conoscenza delle vicende 67 che avevano interessato il RI che aveva invitato a dismettere ogni atteggiamento ritorsivo nei confronti di ME CO rivolgendosi, semmai, a BR CO le cui parole sono state congruamente apprezzate come sintomatiche del ruolo del ME all'interno del sodalizio;
osserva che, anche in tal caso, la Corte ha correttamente applicato il regime normativo introdotto dalla legge del 2015 ed ha, infine, motivato in termini non censurabili in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
ST ME, per la infondatezza del ricorso: rileva come il ricorso tenti invano di superare la valenza indiziante della partecipazione del ME ad un incontro con IU EL, che lo aveva accolto con palese cordialità, in rappresentanza della locale di BO, organizzato per scongiurare una faida;
sottolinea che, ad onta della sporadicità degli interventi del ME nel corso della discussione, la Corte ha congruamente valorizzato l'argomento trattato e la caratura del partecipanti per desumerne, con argomentazione lineare, la partecipazione del ME al sodalizio con condotte direttamente incidenti sulla sua vita ed il suo funzionamento;
aggiunge che lo stesso tenore delle considerazioni sviluppate nel corso della discussione intercettata, dava conto dei presupposti per ritenere la aggravante della natura armata del sodalizio e che, infine, correttamente la Corte ha applicato il regime normativo introdotto dalla legge del 2015; ES MB, per la infondatezza del ricorso: segnala che, analogamente a quanto già osservato con riguardo alla posizione di QU IG, la Corte ha dato conto in maniera adeguata dei presupposti fattuali per confermare la diagnosi di responsabilità del ricorrente quanto ai fatti riconducibili al paradigma disegnato ALart. 390 cod. pen.; EO NO, per la infondatezza del ricorso: segnala come la sentenza impugnata abbia dato conto, in maniera chiara, che l'incendio dell'autovettura della ispettrice ANmaria AT era avvenuto il 14.11.2012 e che il 27 successivo erano state trasmesse alla Stazione dei CC le annotazioni di servizio di costei del Comandante del reparto di appartenenza in cui rappresentava l'atteggiamento minatorio ed aggressivo del ricorrente quale causa del diniego opposto al colloquio con la di lui convivente;
aggiunge che, tuttavia, la prova della riconducibilità all'NO dell'attentato alla vettura della AT era emersa dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra AN TA e LV NO che la Corte ha congruamente valorizzato;
ritiene perciò insussistente il lamentato vizio di motivazione anche sotto il profilo del lamentato contrasto con la pronuncia assolutoria del Tribunale relativa a GI NO, ritenuto autore materiale dell'attentato; 68 NO LV, per la infondatezza del ricorso: segnala, quanto al primo motivo, che il ricorrente ha offerto una lettura parcellizzata ed atomistica degli elementi invece congruamente valorizzati dalla Corte di appello in una ottica di valutazione complessiva, partendo dal contenuto delle conversazioni intercettate nel "pergolato di preghiera" con AN TA che, secondo i giudici di merito, erano tali da rivelare una conoscenza di aspetti della vita del sodalizio riservati a chi vi fosse diretto ed attivo partecipe avendo riguardo alle vicende relative alla intervenuta "pax mafiosa", al "distacco" del TA ed alla sospensione della locale, aspetti sui quali, a partire dal primo, l'NO era stato interpellato e coinvolto;
aggiunge che le dichiarazioni dei collaboratori LA ed PE, dei quali la Corte ha vagliato la attendibilità, sono state considerate perfettamente congruenti con il materiale intercettivo;
conclude per la correttezza delle considerazioni svolte dalla Corte quanto alla aggravante del carattere armato del sodalizio e, infine, al regime normativo applicabile;
BR CO, per la infondatezza dei due ricorsi: segnala, con riguardo alle censure relative alla esistenza stessa della locale di LA, come la Corte di appello abbia congruamente evocato e correttamente valorizzato le conversazioni intercorse tra l'imputato e IU EL dal quale egli si era recato per reclamare il conferimento di una più elevata dote di 'ndrangheta, circostanza stimata emblematica della sua intraneità al gruppo;
quanto al rilievo, contenuto nel ricorso a firma dell'Avv. Mittica, dell'utilizzo, da parte della Corte, di una sentenza non definitiva, rileva che se da un lato essa è certamente utilizzabile solo nei limiti dei fatti documentali da essa desumibili, è pur vero che non è vietato al giudice ripercorrerne le argomentazioni purché alla luce degli elementi di prova legittimamente acquisiti;
rileva, ancora, la manifesta infondatezza dei motivi, contenuti nel ricorso a firma dell'Avv. Mittica, sui fatti di estorsione e di intestazione fraudolenta di beni su cui la Corte di appello ha, ad avviso del PG, motivato in termini ampi ed esaustivi mentre il ricorso finisce per proporre una lettura alternativa delle fonti di prova;
rileva che la Corte ha valorizzato le diverse circostanze di fatto evidenziando l'episodio del dicembre del 2012 che, pur successivo, ha tuttavia confermato una serie di iniziative in atto sin dal mese di gennaio di quello stesso anno;
rileva, ancora, la manifesta infondatezza del secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. AN, avendo la Corte dato conto del diretto rapporto instauratosi tra il RI e l'odierno ricorrente e del tenore delle conversazioni intercettate da cui ha potuto evincere il diretto coinvolgimento dei tre fratelli;
con riguardo al quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. Mittica, rileva infine la correttezza della motivazione riferita alla sussistenza della aggravante "mafiosa" sotto il duplice aspetto del metodo come della agevolazione;
69 ME CO, per la infondatezza del ricorso: rileva che in maniera congrua ed adeguata la Corte di appello ha potuto motivare in ordine alla partecipazione del ricorrente ad un sodalizio di 'ndrangheta; richiama le considerazioni spese con riguardo alla posizione di RO SI quanto alla censura concernente l'utilizzazione della sentenza resa in sede dibattimentale;
CO EO, per la infondatezza dei ricorsi: rileva che nella sentenza impugnata sono precisamente illustrati gli elementi fattuali da cui la Corte ha desunto la prova dei reati ascritti al ricorrente tra cui, in particolare, l'intercettazione di un colloquio in cui la vittima "asseriva di aver venduto il proprio bar agli CO senza aver ricevuto in cambio alcuna corresponsione" ed alle violenze subite nel corso del tempo dai fratelli CO;
osserva che, in definitiva, il ricorso parrebbe mirare ad una diversa lettura dei fatti, non consentita in questa sede;
richiama, ancora, l'episodio del dicembre del 2012 che, tuttavia, nella ricostruzione della vicenda, non era stato funzionale ad ottenere la intestazione del locale, già perfezionata in favore della nipote NO OS, ma il pagamento delle bollette essendosi tuttavia inserita in una serie di iniziative del medesimo tenore risalenti già al mese di gennaio;
segnala come la Corte abbia valorizzato la condotta del ricorrente, costantemente presente all'interno del bar, quand'anche non direttamente coinvolto nelle condotte violente ascrivibili al fratello ME;
5. la difesa di OC MO ha trasmesso motivi nuovi ricordando che la Corte Costituzionale, con sentenza del 23.02.2023 n. 65/23, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 72-bis, comma 1 cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo “stato mentale", anziché a quello "psicofisico" e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale ALart. 70, comma 1 cod. proc. pen, dell'art. 71, comma 1 cod. proc. pen., dell'art. 72, comma 1 cod. proc. pen, allo "stato di mente", anziché a quello "psicofisico" e, nel comma 2, laddove tali disposizioni si riferiscono, variamente, allo "stato mentale", anziché a quello "psicofisico"; rileva, perciò, che alla luce dell'intervento del giudice delle leggi, la sentenza impugnata vada annullata, al fine di espletare una nuova valutazione, non solo sullo stato mentale del ricorrente (per come richiesto nel primo motivo di ricorso), ma anche sullo stato psicofisico dello stesso;
ribadisce, infatti, come fosse stato documentato in ricorso che il MO è affetto da una serie importante di malattie, trattandosi di soggetto monorene, diabetico di tipo 2 da oltre trent'anni ed affetto da lombartrosi;
richiama, ancora, la relazione sanitaria effettuata dalla Casa Circondariale di Terni, allegata agli atti, e ribadisce che, ALanno 2010 all'anno 2022, è stato ricoverato presso l'Ospedale di LO ben 29 volte;
rileva che la situazione generale si è aggravata ulteriormente dal 23.02.2023, quando è stata 70 rilevata la "la presenza di un adenocarcinoma infiltrante, scarsamente differenziato del bronco inferiore destro" e, in data 07.04.2023, in occasione di un ricovero presso l'U.O. di Medicina Generale dell'Ospedale di LO, gli è stata riscontrata una gravissima insufficienza respiratoria con metastasi, sia polmonare, che cerebrale, tanto che egli si trova tuttora degente preso la detta struttura Sanitaria in condizioni gravissime;
6. la difesa di OC RR ha trasmesso motivi aggiunti deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: richiamato il contenuto del ricorso, sofferma la sua attenzione sul quinto motivo di censura ivi articolato e relativo all'applicazione, alla vicenda in esame, del trattamento sanzionatorio introdotto con la legge n. 69 del 2015; evidenzia come la stessa Corte di appello reggina, giudicando nel parallelo processo celebratosi con rito ordinario, abbia confermato la impostazione seguita dal Tribunale, e richiamata nella sentenza qui impugnata, che se ne è invece dichiaratamente discostata;
osserva che, tuttavia, seguendo la tesi contrastata, si finirebbe per violare tutti i principi, di rango nazionale e sovranazionale, in punto di irretroattività della legge penale sfavorevole e di prevedibilità della sanzione applicabile rispetto al tempo di consumazione delle condotte ritenute penalmente rilevanti;
segnala che, al RR, oltre alla contestazione associativa mossa senza alcun riferimento né alla data di decorrenza né a quella di cessazione, è stato addebitato un fatto asseritamente commesso all'interno del sodalizio tra l'agosto del 2008 e il marzo del 2012, ben anteriore alla entrata in vigore della novella del 2015; 7. la difesa di ST ME ha a sua volta trasmesso motivi nuovi sottolineando come l'esigenza di approfondimento sia legata alla necessità di valorizzare i principi affermati e ribaditi dalle SS.UU. "Modaffari"; segnala, a tal proposito, come non sia sostenibile che la condotta di partecipazione possa consistere nell'essere taluno considerato degno di partecipare a determinate conversazioni risultando tale affermazione inconciliabile con il principio di materialità che ha portato altri, in condizioni analoghe a quelle del ME, ad essere assolti ALaddebito associativo;
ribadisce che in altri processi (BELLULAVURU, REALE, RI), il ricorrente non era mai stato indicato come partecipe del sodalizio e che la sentenza impugnata non si è posta il problema della verifica di concrete ed effettive condotte partecipative di cui non vi è traccia nelle conversazioni intercettate;
richiama, a tal fine, anche la sentenza "SC" ed i principi in essa affermati oltre che la nozione di partecipazione punibile come intesa in ambito sovranazionale;
sottolinea, ancora, la sovrapposizione, manifestatasi nella motivazione della sentenza impugnata, tra tipo legale e prova della responsabilità e come la disponibilità del singolo non sia sufficiente ad 71 integrare una condotta di partecipazione che deve proiettarsi ed esprimersi in condotte dinamiche e funzionali di condivisione e perseguimento dei fini illeciti perseguiti dal sodalizio;
8. la difesa di LV NO ha trasmesso motivi nuovi deducendo:
8.1 violazione di legge con riguardo all'art. 416-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione per omesso esame dei motivi di appello e travisamento della prova: rileva che, con il primo motivo del ricorso principale, la difesa ha censurato la erronea valutazione della prova dichiarativa consistente nei dialoghi intercettati nel cd. "pergolato di preghiera” che integra elementi inidonei ad integrare i parametri richiesti dalla giurisprudenza per dimostrare la stabile adesione al sodalizio secondo i principi di recente affermati dalle SS.UU. "Modaffari"; richiama, quindi, i rilievi operati nel ricorso quanto al dato, incontrovertibile, della intervenuta chiusura della locale di LO sin dal 1997 desumibile dalla sentenza "Primavera" sino alla sentenza "LO Unita" oltre che dalle stesse parole di AN TA;
ribadisce che la circostanza secondo cui NC TA avesse messo NO a parte dell'accordo già intervenuto con i OR non può essere prova di una condotta partecipativa e che, in ogni caso, i dialoghi intercettati hanno ad oggetto null'altro che commenti a quanto accaduto e desunto da notizie giornalistiche;
ribadisce, ancora, la genericità delle propalazioni dei collaboratori LA ed PE che la Corte ha inutilmente tentato di adattare ai criteri interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità; osserva che la Corte di appello è ricorsa ad un presunto placet delle famiglie satellite dei TA ovvero ad una comunicazione postuma laddove dalle sentenze definitive risulta che nemmeno la famiglia DA aveva partecipato alla faida e che NC TA neanche salutava i cognati DA;
segnala la contraddittorietà ed apoditticità della sentenza che, prima afferma e poi nega la intervenuta chiusura della locale di LO laddove la sua riapertura non può essere confusa con l'accordo di pace oltre che risultante da un dato notorio in ordine al funzionamento ed alle regole di 'ndrangheta che voleva non soltanto la cessazione della faida ma anche, come avvenuto per la locale di Monticella, l'assenso delle altre cinque locali e del Crimine di Polsi;
8.2 inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen. oltre che della legge 69 del 2015; illogicità della motivazione per mancato esame del motivo di appello: richiama, anche in tal caso, quanto evidenziato con il ricorso principale laddove le parole del ricorrente, intercettate nel "pergolato di preghiera”, erano evocative di un suo passato di adesione al sodalizio ma della sua attuale estraneità confermata dalla conclamata volontà di non aderire alla locale laddove fosse stata riaperta;
sottolinea, pertanto, come 72 dalle stesse parole dell'NO era possibile ricavare il suo avvenuto recesso in temi certamente antecedenti la novella del 2015; 9. la difesa di DR OC ha trasmesso motivi nuovi deducendo, con riguardo al capo A), violazione di legge penale sostanziale con riguardo all'art. 416-bis cod. pen.: richiama il motivo di appello articolato in punto di ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio e ribadisce come la censura abbia ad oggetto la violazione della norma penale sostanziale ed i principi di materialità ed offensività che trovano fondamento nell'art. 25 della Costituzione;
sottolinea, infatti, come tali principi escludano che la responsabilità penale possa essere affermata sulla scorta di un atteggiamento di adesione che non si estrinsechi in condotte suscettibili di arrecare un contributo concreto e di esternalizzazione del ruolo associativo ascritto all'imputato; richiama, a tal fine, le considerazioni sviluppate dalle SS.UU. "Modaffari" segnalando come la stessa Corte di appello non abbia potuto chiarire quale fosse stato il ruolo ricoperto dal OC risultando d'altra parte erroneo il riferimento operato al capo T2 relativo alla condotta ascritta a EO NO e nella quale è pacifico che egli non abbia avuto parte alcuna;
aggiunge che, ad ogni modo, il OC non è stato imputato di alcuna condotta estorsiva, ciò non di meno evocata dalla sentenza impugnata attraverso una mera ed errata deduzione;
ribadisce come la responsabilità del OC sia stata confermata sulla scorta di elementi evanescenti e inidonei alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità, in assenza di prova dei requisiti strutturali richiesti per ritenere gli estremi di una condotta partecipativa;
ribadisce, anche in questa sede, come non sussista alcuna 'ndrina OC tanto che NI e IL OC sono stati assolti nel parallelo giudizio dibattimentale dal delitto di cui al capo A) per non aver commesso il fatto;
sottolinea la neutralità della conoscenza di circostanze relative a fatti di criminalità organizzata diffusa in ambienti ad alta densità mafiosa;
10. la difesa di RO SI ha trasmesso una memoria difensiva replicando alle considerazioni sviluppate dalla Procura Generale nella memoria e nelle conclusioni rassegnate da quell'Ufficio; ribadisce, quindi, come illegittimamente la Corte di appello abbia valorizzato elementi desunti dalla sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di LO nel giudizio definito in primo grado con rito ordinario nonché, sotto altro profilo, il travisamento circa la figura di capo della locale di OF essendo stato il SI condannato nel processo AK come mero "partecipe" e, dunque, sprovvisto di quella autorità che la Corte territoriale gli ha arbitrariamente attribuito al fine di giustificarne la posizione di "garante" nei confronti degli imprenditori AL e RE FE;
insiste, inoltre, sulla sporadicità ed equivocità della espressione che il ricorrente avrebbe 73 utilizzato con costoro, comunque inidonea a fondare una affermazione di responsabilità per il delitto ascrittogli. CONSIDERATO IN DIRITTO Considerazioni generali Molti ricorsi sono articolati insistendo, in primo luogo, sul vizio di violazione di legge con riguardo alle fattispecie incriminatrici di cui i giudici di merito hanno di volta in volta ritenuto integrati, in punto di fatto, gli elementi costitutivi;
in secondo luogo, sul vizio di motivazione in punto di responsabilità o di sussistenza delle pur contestate circostanze aggravanti. Quanto al primo profilo, della violazione di legge, è allora opportuno rilevare che i ricorrenti, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finiscono molto spesso per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione per la maggior parte dei casi conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Vale la pena, allora, ribadire che il vizio di violazione di legge va dedotto contestando la riconducibilità del fatto come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore;
altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale, operazione, questa, che è, invece, propria del giudizio di merito. Con riguardo, poi, al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è inutile ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, 74 n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. LO, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo;
sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965; Sez. 2 -, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti ALart. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De IS ed altro, Rv. 266924; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153). E, d'altra parte, è pacifico che è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 -, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148, in cui la Corte ha affermato che il controllo del giudice di legittimità, pur dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo e di una correlata pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale "esistenza" della motivazione ed alla "resistenza" logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a 75 fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti). Va anche considerato che l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 46566 del 21/02/2017, M. ed altri Rv. 271227). Tanto premesso va ad ogni modo ribadito che, nel caso di specie, si è in presenza di una "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, cosicché vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2-, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Vero, poi, che tra i vizi riconducibili al novero di quelli denunziabili ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vi è quello del "travisamento" che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, ovvero ALerrore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato ALatto istruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, Grancini, Rv. 272406; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/Borriello, Rv. 276567). In altri termini, come si è chiarito, il "travisamento" deve avere ad oggetto una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo 76 "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" oltre che idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr., Cass. Pen., 5, 4.12.2017 n. 8.188, Grancini;
cfr., Cass. Pen., 2, 12.6.2019 n. 27.929, PG in proc. Borriello;
cfr., anche, Sez, 5, Sentenza n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 277758, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata ALart. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si può estendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, si tratti di una prova decisiva;
si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l'errore per l'appunto "revocatorio", in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito;
ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (cfr., tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 9923 del 05/12/2011, S., Rv. 252349; Sez. 5, Sentenza n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540 in cui la Corte,; in tal senso, anche Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 77 Questioni comuni I ricorsi propongono alcune questioni che, anche per ragioni di sintesi (ovvero per evitare di reiterarne l'esame vagliando di volta in volta la posizione di ciascun imputato che le abbia sollevate), meritano una trattazione generale e, al contempo, un vaglio adeguato.
1. La partecipazione al sodalizio di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Molte difese hanno variamente insistito sul fatto che gli elementi acquisiti al processo non avrebbero consentito di ritenere raggiunta la prova della "partecipazione" al sodalizio di stampo mafioso che, come è stato autorevolmente ribadito, deve manifestarsi in una condotta "dinamica e funzionale" e non può risolversi in atteggiamenti di mera "connivenza", di pura "vicinanza" o, anche, di intima condivisione qualora, per l'appunto, essi non si risolvano in condotte tali da arrecare un visibile e concreto contributo alla vita ed alla attività della associazione. Sotto altro profilo, poi, in più ricorsi si è evidenziato che la "prova" della partecipazione è stata desunta, dai giudici di merito, dal contenuto di conversazioni intercettate dagli investigatori che, per un verso, non hanno mai consentito di enucleare condotte materialmente rilevanti sulla attività e la vita del sodalizio ma che, per altro verso, erano spesso limitate a singoli e sporadici colloqui, non di rado anche tra terzi, limitate nel tempo e, anzi, risalenti ad anni addietro rispetto alla formulazione delle imputazioni con la adozione del decreto di fermo, seguito dalle relative misure cautelari e, infine, ALesercizio dell'azione penale con il rinvio a giudizio ed il processo. Quanto al primo aspetto, rileva il collegio come sia necessario ripercorrere i principi di recente riaffermati dalle SS.UU. nella nota (e da molte difese evocata) sentenza "Modaffari". In quella occasione, infatti, i giudici della nomofilachia hanno passato in rassegna le diverse impostazioni diffuse nella dottrina e, soprattutto, nella giurisprudenza: a partire dalla teoria c.d. "organizzatoria" che, tuttavia, a loro avviso". mostra tutti i suoi limiti nel momento in cui collega la fattispecie criminosa all'acquisizione della qualifica formale di associato, ritenendo sufficiente ai fini dell'integrazione del reato l'ingresso nel sodalizio e finendo per ritenere irrilevante l'attivazione o meno del partecipe a favore della consorteria" (cfr., pag. 34 della sentenza). Si è segnalato, tuttavia, che anche la teoria c.d. "causale" non può essere nella sua assolutezza condivisa: in particolare, le SS.UU. Modaffari hanno spiegato che " la maggiore criticità involge necessariamente la riconosciuta teorica 78 possibilità di sovrapposizione di due categorie dogmatiche (concorso esterno e partecipazione) del tutto autonome e con profonde caratterizzazioni differenziali" mentre" la aprioristica svalutazione della condotta di messa a disposizione delle energie del singolo a favore del gruppo non tiene conto della possibile autonoma rilevanza probatoria del fatto in sé considerato alla stregua degli indicatori evidenziati dalla sentenza AN" ma, anche, "... con riferimento al rilievo operato dalla sentenza SC in relazione al riconosciuto effetto di attivazione in favore dell'associazione conseguente all'acquisizione della «qualità di uomo d'onore», al pari della dimostrata progressione nelle doti, introducendo una conoscenza appartenente al piano storico ed esperienziale, finisce per elevare a massima d'esperienza generalizzata una specifica realtà processuale" (cfr., ivi, pagg. 34-35). Ed è proprio con riguardo alla teoria "causale" che, alla luce dei rilievi e delle considerazioni sviluppate dalle SS.UU. "Modaffari", occorre confrontarsi in quanto, come accennato, molti ricorsi tendono a sottolineare come le captazioni e gli elementi acquisiti al processo non siano stati in grado di dimostrare l'esistenza di condotte dei singoli imputati dotate di reale e concreta efficienza causale sulla vita e sulla attività del sodalizio. In tal modo, tuttavia, come acutamente osservato dalle SS.UU., il rischio è quello di confondere la condotta di "partecipazione" vera e propria al sodalizio di stampo mafioso rispetto a quella di concorso esterno atteso che, come è noto, solo per quest'ultima rappresenta un elemento essenziale (come ribadito nelle sentenze RY e AN) un reale ed effettivo apporto causale alla organizzazione che, peraltro, non necessariamente, come si era affermato dalle SS.UU. RY, deve intervenire in momenti di fibrillazione del sodalizio ma che, invece, come avrebbero chiarito le SS.UU., AN, ben può essere essenziale per la vita "ordinaria" della associazione. Proprio le SS.UU. AN hanno spiegato che risponde di concorso esterno 11 il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr., per l'appunto, Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, AN, Rv. 231671). 79 Tenendo ferme queste coordinate, allora, se la mera "affiliazione" non è di per sé sufficiente ad integrare il paradigma della "partecipazione" alla associazione, quel che occorre verificare è che l'agente abbia tenuto comportamenti espressivi ed emblematici di militanza attiva;
non è necessario, cioè, che il partecipe si prodighi attivamente ed in termini causalmente efficienti sull'attività e lo sviluppo dell'associazione nei propri campi di operatività, atteso che il proprium del reato risiede proprio e, allo stesso tempo, essenzialmente - - nella "compenetrazione" con il sodalizio che è l'oggetto delle condotte esteriori che lo manifestino. In tal senso, le SS.UU. Modaffari hanno richiamato le conclusioni della "1 AN secondo cui va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che prende parte attiva al fenomeno associativo" tenendo conto che "... la partecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale né in una affermazione di status" ma che "... implica un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel prendere parte;
in quest'ottica, si è chiarito che "... l'opera di concretizzazione giurisprudenziale del significato della locuzione normativa fa parte di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi di identificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica di un contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche in via indiziaria e ben potrà concretizzarsi solo in un momento successivo (allorquando l'affiliato darà concreto corso alla messa a disposizione) rispetto al formale ingresso nell'associazione" assumendo "... assoluta decisività ai fini della valutazione di "appartenenza" ad un gruppo criminale avente le caratteristiche sin qui illustrate, la possibilità di attribuire al soggetto la realizzazione di un qualsivoglia apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva". In definitiva, rileva il collegio che, alla luce delle coordinate offerte dalla elaborazione delle SS.UU., il contributo del singolo "partecipe" deve essere riferito ad aspetti che attengano alla vita dell'associazione, ben potendo a tal fine rilevare anche condotte che si esauriscano all'interno del sodalizio ovvero nelle sue dinamiche organizzative non richiedendosi, al contrario, un apporto causale che riguardi la sua concreta operatività e la sua proiezione esterna, ovvero, in particolare, il compimento di reati-fine essendo sufficienti, ad integrare il delitto in 80 esame, comportamenti emblematici del fatto che l'agente faccia "parte" del sodalizio operando al suo interno e nella piena consapevolezza della natura della associazione e del legame fideistico e di reciproco riconoscimento che rappresenta, invero, il proprium della fattispecie. Non a caso, sono state ancora una volta le SS.UU. Modaffari a chiarire che la condotta penalmente rilevante (di "messa a disposizione") come quelle "... di conservazione e di potenziale rafforzamento dell'associazione" non necessariamente devono tradursi in un "evento" oggettivamente rilevabile alla luce della sua connotazione di immaterialità, sicché “... ai fini della sua valutazione non potrà utilizzarsi il "parametro" della causalità e si dovrà invece ricorrere a quello della rilevanza in concreto". Ed in tal senso, le SS.UU. hanno osservato che "... potranno venire in rilievo, oltre all'accertamento della comprovata mafiosità del gruppo associante, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali anche con riferimento all'accertamento dei poteri di chi sceglie, di chi presenta e di chi officia il rito dei nuovi adepti, la tipologia del reciproco impegno preso, la misura della disponibilità pretesa e/o offerta ed ogni altro elemento di fatto che, sulla base di tutte le fonti di prova utilizzabili e di comprovate massime di esperienza, costituisca circostanza concreta, capace di rendere inequivoco e certo il contributo attuale dell'associato a favore della consorteria mafiosa" (cfr., pag. 36 della sentenza). Di assoluto interesse, inoltre, è il passaggio in cui le SS.UU., in coerenza con le premesse ricostruttive di cui hanno dato ampiamente conto, hanno chiarito che, ai fini della prova della "partecipazione", rilevano "... i comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione ... e di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura" aggiungendo che "... la messa a disposizione non solo costituisce l'effetto dell'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico, che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile, sotto il profilo dinamico della partecipazione, non potendo questo effetto condizionarsi in negativo e legarsi esclusivamente alla successiva e, a volte, solo eventuale - chiamata per l'esecuzione di un incarico specifico, essendo l'adepto già inglobato nel gruppo e pronto per le necessità attuali o future della consorteria" (cfr., pag. 41 della sentenza). 81 In altri termini, le SS.UU. hanno insistito sulla necessità di appuntare la attenzione sulla esistenza di fatti e condotte che siano emblematici e rappresentativi della partecipazione al sodalizio, quand'anche non necessariamente manifestatasi nel compimento di reati-fine o di fatti funzionali alla sua attività esterna, ma che siano espressione certa della militanza nella associazione di cui il soggetto è parte manifestando tale partecipazione nel collaborare al suo funzionamento, alla sua organizzazione, alla conservazione della sua integrità. Una volta chiarita la dimensione oggettiva della fattispecie, si potrà quindi passare all'esame delle singole posizioni alla luce degli elementi di prova acquisiti al processo (anche per effetto della opzione per il rito abbreviato) per valutarne la "significatività" ai fini della dimostrazione della esistenza di un vincolo associativo tra il singolo ed il sodalizio, con caratteristiche di serietà e di reciproco riconoscimento. Molti ricorsi, come accennato, si sono poi soffermati sulla "quantità" della prova dell'affiliazione che, si è segnalato, è stata desunta per lo più da conversazioni intercorse, di volta in volta, anche tra (soli) terzi e, comunque, in singole e sporadiche occasioni, talvolta della durata di pochi minuti o con una interlocuzione dell'agente talvolta limitata a poche battute;
in definitiva, si sarebbe trattato di colloqui sporadici, "puntuali" ed episodici, colti dagli investigatori in maniera estemporanea e tali, perciò, da non poter fornire la prova della partecipazione al sodalizio in quanto reato di natura permanente che richiede, secondo le difese, una ben diversa e consistente dimostrazione da parte della pubblica accusa. Rileva il collegio che il problema posto dalle difese attinge, in realtà, un profilo che riguarda il contenuto della prova ovvero la idoneità dimostrativa degli elementi (anche di natura intercettiva) rispetto alla finalità di comprovare l'esistenza di un rapporto di affiliazione connotato dalle caratteristiche di cui si è detto in precedenza;
questa capacità dimostrativa non dipende, allora, dalla "quantità" di prova disponibile ma dalla sua "qualità" che, pur riguardando momenti "singoli" e episodi specifici, deve essere in grado di dimostrare lo stabile inserimento del soggetto nel gruppo anche alla luce delle massime di esperienza intese quali "... strumenti di interpretazione dei risultati probatori nell'interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche, con un costante invito al prudente apprezzamento e alla rigida osservanza del dovere di motivazione da parte del giudice" (cfr., ancora, pag. 38 della sentenza delle SS.UU. che, d'altra parte, non ha mancato di rilevare come "... la stessa fattispecie prevista ALart. 416-bis cod. pen. è stata costruita dalla legge n. 646 del 1982 82 proprio facendo ricorso all'acquisizione di dati cognitivi delle modalità di funzionamento delle mafie, prima fra tutte quella denominata Cosa Nostra" autorizzando perciò il ricorso a massime di esperienza ricavabili anche dalla prassi giudiziaria per ricostruire il funzionamento del sodalizio o la natura del vincolo intercorrente con il singolo affiliato). Tornando, dunque, alla questione posta dalle difese, si deve ribadire come essa riguardi, come detto, la "qualità" della prova dovendosi evitare ogni equivoco ed ogni indebita confusione tra la "prova del reato permanente" (che ben può derivare da episodi singoli e sporadici purché chiaramente emblematici e dimostrativi della esistenza e della "serietà" del vincolo) rispetto a quella che, con una battuta, si potrebbe indicare come una (nella esperienza giudiziaria, una pressoché impossibile) "prova permanente del reato". Per quanto concerne, poi, le intercettazioni di conversazioni intercorrenti "inter alios" e, in particolare, tra soggetti intranei all'associazione, relativi a fatti direttamente attinenti a settori vitali della OS, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che esse sono utilizzabili in modo diretto e non come mere dichiarazioni "de relato" soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria, perché espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interesse comune agli associati (cfr., Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-02; sulla natura di fonte di prova diretta degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, v. Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-02; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509- 43 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu, Rv. 224962-01, tutte richiamate in motivazione dalle SS.UU. Modaffari che ha ricordato che "... i contenuti etero-accusatori delle dichiarazioni registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretati e valutati, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti ALart. 192, comma 3, cod. proc. pen." dal momento che "... la spontaneità che ordinariamente connota il libero scambio di informazioni tra soggetti che confidano nella segretezza della conversazione esclude, infatti, qualsiasi equiparabilità con le dichiarazioni accusatorie rilasciate in sede di interrogatorio, nella piena consapevolezza ... - in questo secondo caso - della loro utilizzabilità processuale a carico dei soggetti chiamati in correità o in reità"). 83 Un aspetto "vicino" a quello da ultimo esaminato cui, per ragioni di ordine logico, è opportuno accennare, è quello dell'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, dovendosi ancora una volta ribadire che si tratta di una questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle - massime di esperienza utilizzate (cfr., tra le tante, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, R.v. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'DR, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv 254439).
2. La disciplina sanzionatoria applicabile. Un ulteriore profilo su cui molte difese hanno insistito è quello relativo alla normativa concernente il trattamento sanzionatorio applicabile "ratione temporis" ai fatti per cui è processo: molti ricorsi, infatti, hanno sottolineato che le condotte emerse dalle risultanze investigative e che, come si vedrà, sono state ritenute per la maggior parte dei casi idonee a fornire la prova della "intraneità" al sodalizio, sono riferite a periodi antecedenti la entrata in vigore della legge 27.5.2015 n. 69 che, all'art. 5, comma 1, lett. a), ha elevato le pene previste ALart. 416-bis cod. pen. per quanto riguarda le ipotesi contemplate dal primo e dal secondo comma (con diretto riflesso, ovviamente, sulle fattispecie aggravate di cui ai commi successivi); nonostante che il provvedimento di fermo sia intervenuto nel 2017 e pur nella consapevolezza della natura permanente del reato (che, in caso di contestazione "aperta" perdura, come è noto, sino alla sentenza di primo grado), si è sostenuto che non poteva trovare applicazione la normativa introdotta nel 2015 poiché la prova della "intraneità" al sodalizio era collegata ad episodi e condotte antecedenti, risalenti al 2009, 2010 e, comunque, non successivi all'entrata in vigore della novella. La questione, peraltro, ha ricevuto, nel presente procedimento, delle soluzioni difformi avendo la Corte di appello dichiaratamente e consapevolmente sposato il più rigido orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, deve applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto al momento della sentenza di primo grado, a meno che la condotta non risulti cessata in precedenza per effetto dell'estinzione della consorteria criminale o dell'accertato recesso o esclusione dell'imputato dal sodalizio, che, in ogni caso, non conseguono automaticamente al sopravvenuto stato detentivo (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2 -, n. 2709 del 13/07/2018, 84 Suarino, Rv. 274893 01, resa in un caso nel quale la Corte, in assenza della prova di cessazione anteriore della condotta, ha ritenuto esattamente individuato il trattamento sanzionatorio in quello previsto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, vigente al momento della sentenza di primo grado, anziché quello più mite previsto dal DL 23 maggio 2008, n. 92, vigente alla data dell'arresto dell'imputato; conf., Sez. 2, n. 34615 del 10/06/2021, Desio, Rv. 281961 01, secondo cui, in - presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione da parte dell'accusa che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso;
cfr., anche, Sez.
2 - n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516 03, in cui la - I Corte ha ribadito che, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 -, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato ab externo sottolineando come l'offesa al bene giuridico tutelato ALart. 416-bis cod. pen. si protrae finché permane l'offerta di contribuzione del singolo partecipe, posto che è l'esistenza stessa del sodalizio a porre in pericolo l'ordine pubblico). A fronte di questo orientamento si è, invece, sostenuto che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267080 - 01, in cui la S.C. ha - precisato che il principio deve trovare rigorosa applicazione, soprattutto nelle ipotesi, quale quella di specie, in cui una successione di leggi abbia determinato effetti modificativi in peius del trattamento sanzionatorio;
conf., 85 Sez. 1 , n. 14823 del 28/02/2020, Balivo, Rv. 279061 - 01, secondo cui, in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica in peius del trattamento sanzionatorio - nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69 -, è specifico onere dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute;
Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511 - 01, in cui si era affermato che, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale;
Sez. 1, n. 37335 del 26/09/2007, Cannella, Rv. 237506 - 01; Sez. 5, n. 25578 del 15/05/2007, Sinagra, Rv. 237707 - 01; cfr., anche, Sez. 2 n. 15551 del 04/11/2021, Gallace, Rv. 283384 01, in cui la Corte ha - - ribadito che, in tema di associazione di tipo mafioso, qualora il reato sia stato contestato senza specificazione del termine finale della condotta, ma con indicazione della sola data di accertamento, il giudice del dibattimento deve verificare in concreto se la fattispecie decritta nell'imputazione si sia già esaurita prima, dopo o contestualmente a tale accertamento o sia ancora in atto, poiché, in tale ultimo caso, deve ritenersi che la contestazione comprenda anche l'ulteriore eventuale permanenza e se ne può tenere conto a ogni effetto penale, senza la necessità di un'ulteriore contestazione da parte del pubblico ministero). Ritiene il collegio che l'orientamento più rigoroso non sia, nella sua assolutezza, condivisibile;
in particolare, che non possa ritenersi (nel caso di contestazione in forma "aperta") una presunzione "assoluta" di permanenza del reato sino alla sentenza di primo grado che non consenta alcun margine di valutazione circa la effettività della persistenza del vincolo associativo dalla data dell'accertamento dei fatti sintomatici della intraneità dell'imputato sino a quella (convenzionalmente individuata) della sentenza di primo grado, esonerando del tutto la pubblica accusa ALonere di fornire elementi, anche di natura meramente indiziaria o indiretta, a sostegno di siffatta ricostruzione. Molti ricorsi, invero, richiamando la giurisprudenza da ultimo evocata, si soffermano sulla natura "fittizia" o "convenzionale" della permanenza del reato associativo, in caso di contestazione "aperta", sino alla sentenza di primo grado, 86 evidenziando come, nel caso di specie, lo "iato" temporale tra le condotte accertate e la data della sentenza di primo grado sia più che decennale. Ebbene, va allora segnalato che, ai fini della individuazione del trattamento sanzionatorio applicabile ratione temporis, quel che rileva non è la data della sentenza di primo grado ma, semmai, quella di entrata in vigore della disciplina del 2015 e, perciò, la distanza temporale esistente tra quella data e quella delle condotte oggetto di accertamento nel corso del indagini;
ecco, allora, che lo "iato" temporale (rispetto alle condotte accertate) si riduce sensibilmente in quanto, rispetto al maggio del 2015, le indagini hanno vagliato condotte risalenti di volta in volta al 2010 ovvero al 2013 o, anche, come si vedrà con riguardo alla locale di LO, successive. Ciò non di meno, e nonostante questa precisazione (rispetto non solo alla impostazione dei ricorsi ma, a ben guardare, anche della sentenza di primo grado nel parallelo giudizio dibattimentale), il collegio ritiene che il principio affermato dalla sentenza "Ariano" di questa stessa sezione debba trovare applicazione, soprattutto in considerazione degli effetti negativi dello ius superveniens quanto alla modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio che finirebbe per essere applicato sulla base di una presunzione di permanenza slegata da ogni onere probatorio in capo alla pubblica accusa, che non può operare nella fase di merito dove non sono invocabili i meccanismi di semplificazione probatoria vigenti in sede cautelare e che trovano una copertura normativa positiva nel comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen.. Detto questo, e sotto altro profilo, va precisato che la questione della legge applicabile, pur involgendo una chiara ed inequívoca opzione in diritto, riposa, tuttavia, su premesse "di merito" destinate, peraltro, a riflettersi direttamente sulla sua operatività. Il profilo "di diritto", infatti, riguarda la distribuzione dell'onere probatorio sulla permanenza della affiliazione al sodalizio ma, proprio per questo, attenendo al profilo della prova del fatto, essa rileva soltanto nel momento in cui questo sia controverso;
qualora, infatti, il "fatto" della persistenza del vincolo non sia contestato, non vi è ragione di interrogarsi su chi sia onerato di fornire la prova diretta (della persistenza della affiliazione) o contraria (della recisione del vincolo o della dissoluzione del sodalizio). In definitiva, poiché - tornando nel caso di specie - il primo giudice aveva (a torto o a ragione) ritenuto sussistente e comprovata la permanenza del reato associativo sino alla sentenza di primo grado, la difesa aveva il preciso ed inderogabile onere di impugnare la sentenza sul punto contestando, nel merito ed in punto di fatto, la conclusione cui era approdato il GUP laddove aveva ritenuto 87 che la pubblica accusa fosse riuscita a dimostrare la continuità del vincolo associativo sino a quella data. In difetto di impugnazione su questo profilo, la Corte di appello - così come ora, vieppiù, questa Corte non poteva rilevare di ufficio la questione dello ius - superveniens che riguarda pur sempre un profilo concernente la dimostrazione del fatto-reato come contestato e che doveva essere oggetto di puntuale e specifica censura perché potesse, successivamente, rilevare questione di diritto - relativa alla individuazione di colui cui spetta l'onere della prova (diretta o contraria) della permanenza della affiliazione. E' per questa ragione, perciò, che, come si vedrà esaminando le singole posizioni, la questione è stata vagliata dal collegio soltanto ove aveva formato oggetto di contestazione in appello non potendo essere oggetto di un rilievo ufficioso ai sensi dell'art. 609 comma 3 cod. proc. pen.. 3. Altra questione che è stata affrontata in diversi ricorsi e che, pertanto, merita una considerazione preliminare e "comune", è quella delle aggravanti del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e, in particolare, quella della natura armata del sodalizio e della sua "imputazione soggettiva" ai singoli imputati;
la Corte di appello, peraltro, ha escluso sia la aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. sia quella della transnazionalità confermando, invece, quella della natura armata del sodalizio con motivazione che sfugge ai rilievi difensivi. I giudici reggini, infatti, hanno in primo luogo richiamato la notorietà del carattere armato della 'ndrangheta e la natura unitaria della organizzazione (cfr., pagg. 54 e segg. della sentenza impugnata); più in particolare, con argomentazioni in fatto con cui le difese (che hanno sollevato la questione) non si sono confrontate, hanno evocato il ruolo di GL, ritenuto armiere per conto del sodalizio sia con riguardo alla locale di FR che per locali diverse, le cui dichiarazioni sono state giudicate riscontrate dalle condanne per rapine con l'utilizzo di armi di un gran numero delle quali ha consentito il rinvenimento;
hanno operato una minuziosa analisi dei riscontri (cfr., in particolare, pagg. 54-56), riportando le considerazioni del Tribunale di Palmi e la correlativa valutazione di affidabilità delle dichiarazioni del collaboratore. Tanto premesso, sul punto questo Collegio reputa di dover ribadire il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen., presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse (cfr., tra le diverse, Sez. 5, n. 88 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258956; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229769; conf. anche Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677, che nel confermare il principio per cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416-bis cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino, ha considerato la fattispecie relativa alla riconosciuta esistenza di una associazione unitaria, costituita da una federazione di "locali" di 'ndrangheta, in cui per la ravvisabilità dell'aggravante in esame si è ritenuto necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica "locale" abbia la concreta disponibilità delle armi;
conf., Sez. 2 , n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010 - 01; Iaria, 01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254 - 01; tra le non Sez. 6 n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 - ' massimate, Sez. 2, n. 11287 del 3.2.2023, Di Noto, Sez. 2, n. 14697 del 13.1.2022, Ierace). Per altro verso, la Corte di appello non ha mancato di motivare (cfr., pag. 57 della sentenza) sul profilo specifico della funzionalità della dotazione di armi rispetto alle attività proprie del sodalizio laddove i ricorsi si sono limitati ad evocare il principio di diritto senza prendere in esame la motivazione con cui i giudici del gravame di merito hanno puntualmente affrontato anche questo ulteriore e specifico aspetto. I singoli ricorsi 1. QU IG 1.1 Il ricorso proposto nell'interesse di QU IG è inammissibile perché articolato su doglianze manifestamente infondate o non consentite in questa sede di legittimità. QU IG è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, dei reati di cui ai capi M2 (art. 378 cod. pen.) e N2 (art. 390 cod. pen.), in quanto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avrebbe aiutato OC MB a sottrarsi alle ricerche dell'autorità in vista dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari ivi indicati ed all'esecuzione della pena contenuta nell'ordine di carcerazione del 31.5.2010 della Corte di appello di Torino ed alla ordinanza cautelare del GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. 89 La Corte di appello (cfr., pagg. 75-92 in cui ha infatti trattato la posizione del ricorrente unitamente a quella di ES MB) ha escluso la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (sul rilievo secondo cui OC MB non sarebbe stato un esponente di spicco della compagine criminale sicché favorire il predetto non comportava automaticamente agire nell'interesse del sodalizio) ed ha rideterminato la pena in mesi 9 e giorni 10 di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale. Con il primo motivo la difesa introduce censure estranee al perimetro disegnato ALart. 606 cod. proc. pen. sostenendo che gli elementi acquisiti, e congruamente valorizzati dalla Corte di appello anche con il richiamo alla sentenza di primo grado, non sarebbero in grado di dimostrare alcuna condotta concretamente idonea a sviare le indagini ovvero a favorire il mantenimento dello stato di latitanza;
ciò in quanto le comunicazioni intercorse avrebbero dovuto essere lette nell'ottica di rapporti di natura amicale e non già sotto altro e non condiviso profilo. I giudici di secondo grado, nell'affrontare la censura articolata con il primo motivo di appello (di cui il primo motivo del ricorso è la sostanziale replica), hanno correttamente evidenziato, quale elemento a carico del ricorrente, l'utilizzo, da parte sua, di utenze "chiuse" (ovvero destinate ad essere utilizzate in via esclusiva per i contatti con il latitante) a lui riferibili (in quanto rilevate sul corrispondente telefono in uso a OC MB e memorizzate con la sigla "Pas" che, con argomentazione non illogica e, oltretutto, non contrastata dalla difesa, si è ritenuto di riferire a "QU"). La Corte ha inoltre vagliato in maniera minuziosa, ed in termini non censurabili in questa sede, i movimenti dell'IG come ricostruiti attraverso l'aggancio ai vari ripetitori (cfr., pagg. 82 e segg.) e, con argomentazioni in fatto con cui la difesa non ha nemmeno tentato di confrontarsi, ha anche richiamato le conversazioni ed i messaggi SMS attraverso i quali egli entrava ripetutamente in contatto ed incontrava il latitante. Non ha mancato di tener conto della segnalazione difensiva circa gli interventi al cuore subiti ALIG ma, all'esito della complessiva valutazione degli elementi, con una considerazione finale tipicamente di merito, ha potuto concludere nel senso della impossibilità di attribuire alle conversazioni intercorse con il MB una patente di neutralità "... laddove è evidente che la programmazione di incontri, la verifica degli appuntamenti, il riportare ambasciate ai familiari, che ovviamente, come nel caso del MB ES, devono tenere una posizione maggiormente defilata (...) e servirsi di ambasciatori più estranei al nucleo familiare, come l'IG, la conferma del raggiungimento del luogo sicuro mediante squilli o chiamate convenzionali, sono tutti elementi che fanno parte del 90 codice comunicativo del ricercato e che gli hanno consentito, per lungo tempo, di non allontanarsi dai luoghi di vita abituali per ivi rimanere nascosto e non raggiungibile dalle forze dell'ordine, nonostante avesse mantenuto ogni suo legame affettivo e delinquenziale" (cfr., pag. 89). La Corte non ha omesso, inoltre, di prendere in esame l'argomentazione, replicata in questa sede "sub specie" di travisamento della prova, della distanza tra le celle agganciate dalla utenza riferibile al ricorrente (cfr., pag. 88); d'altra parte, è sufficiente l'esame della mappa allegata al ricorso per rendersi conto che non si è in presenza di alcun travisamento atteso che la distanza tra LA e Sant'AR dello Jonio è, in linea d'aria, brevissima, irrilevante essendo, a tal fine, la lunghezza del tratto di strada tortuoso che collega le due località. Manifestamente infondato è il rilievo "in diritto" sollevato dalla difesa circa la necessaria idoneità e concreta efficacia decettiva delle condotte del ricorrente, atteso che, nel caso di specie, il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. è stato contestato con riguardo alla condotta di agevolazione del MB a sottrarsi alle ricerche (e non già ad eludere le investigazioni) come, del resto, per quanto concerne quello di cui all'art. 390 cod. pen.. È consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui i delitti di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza della pena, in quanto reati di pericolo a forma libera, sono integrati da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, idonea a realizzare l'effetto di fornire ausilio a taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o di sottrarre il condannato all'esecuzione della pena, a prescindere ALeffettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, salvo restando, sotto un primo profilo, che l'agente abbia fornito un contributo materiale idoneo alla realizzazione delle anzidette finalità e, sotto un secondo, che si sia rappresentato la portata del proprio agire e abbia effettivamente voluto apportare, con la propria condotta, siffatti aiuti (cfr., così, ad esempio, Sez. 6 n. 43548 del 15/05/2019, Alvaro, Rv. 277202 03; conf., - ' Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Sorrentino Rv. 267276 - 01; cfr., anche, più recentemente, Sez. 6 -, n. 13143 del 01/03/2022, O., Rv. 283109 - 01, in cui la Corte ha ribadito che la condotta del delitto di favoreggiamento personale, che è reato di pericolo, deve consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, provocando quindi una negativa alterazione del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere, essendo irrilevante, una volta accertata la sussistenza obiettiva del fatto materiale integrante il reato presupposto, l'applicazione di una causa di non punibilità ovvero il dubbio sulla concreta individuazione del suo autore). 91 1.2 Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha escluso la possibilità di riconoscere, all'IG, le circostanze attenuanti generiche facendo leva, in sostanza, sulla oggettiva gravità della condotta di favoreggiamento (cfr., pag. 92 della sentenza), essendo appena il caso di ricordare che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez.
2 - n. 23903 del 15/07/2020, I 03; Rv. 275509 Sez. 3 n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, ' 01; Rv. 271269 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01).
2. QU RB Il ricorso proposto nell'interesse di QU RB è inammissibile perché generico e, comunque, per carenza di interesse. Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei fatti di cui al capo A (associazione a delinquere di stampo mafioso), A2 (concorso in abuso di ufficio e truffa in danno della ACEA, aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), B2 (intestazione fittizia aggravata ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen.) e condannato alla pena complessiva di anni 16 di reclusione. In appello, il RB è stato assolto dal delitto di cui al capo A, dai fatti di abuso di ufficio di cui al capo A2 e dal delitto di cui al capo B2, mentre, per quelli di tentata truffa aggravata, la Corte di appello, esclusa la aggravante "mafiosa", ha dichiarato la intervenuta prescrizione. Con l'unico motivo di ricorso la difesa del RB lamenta la mancata assoluzione "nel merito" per i fatti di tentata truffa proponendo, in questa sede, una alternativa ricostruzione della vicenda tale da ricondurre la condotta del ricorrente nell'alveo degli atti meramente preparatori ed antecedenti la soglia del tentativo punibile. A prescindere da ogni considerazione sulla persistente possibilità di distinguere tra atti "preparatori" ed atti "esecutivi" (rilevante nella vigenza del codice Zanardelli ma superata con il codice tuttora vigente), è sufficiente ribadire che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della prescrizione del reato, con cui sia dedotta la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen. senza prospettare l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata, in conformità alla previsione dell'art. 129, comma 2, cod. 92 proc. pen. (cfr., Sez. 3 -, n. 18069 del 20/01/2022, Grosso, Rv. 283131 01; conf., Sez.
4- n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 01, in cui la Corte I ha chiarito che l'imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata). Queste decisioni sono espressione del principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento sicché non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).
3. RO SI Il ricorso proposto nell'interesse di RO SI è fondato (con riguardo, in particolare, ai rilievi contenuti nel secondo motivo) per le ragioni di séguito esposte. Il ricorrente, all'esito della parziale riforma della sentenza di primo grado ad opera della Corte di appello (cha assolto il SI per gli altri episodi) è stato riconosciuto responsabile dell'episodio estorsivo in danno dei due imprenditori BI AL e GI RE FE su cui si tornerà più diffusamente esaminando la posizione di RGo CR. La Corte di appello ha in ogni caso spiegato che il RI, i EL ed il SI, facendosi forza della loro appartenenza alla 'ndrangheta, sarebbero intervenuti fattivamente nella spartizione dei lavori relativi alla esecuzione del contrato di 93 appalto intercorso tra RFI e ATI, analiticamente descritti nella imputazione, e, in particolare, sulla gestione dei rapporti tra appaltatori e subappaltatori. In questo contesto era accaduto che gli imprenditori BI AL e GI RE FE, cui era riconducibile la Mediterranea Costruzioni RL, appaltatrice di lavori per conto dell'ATI, si erano rivolti loro per "resistere" alle pressioni dei fornitori e, in particolare, di tali EO OC e AS IC, nei cui confronti erano debitori per 35.000 euro. Tale circostanza era emersa dalle conversazioni intercettate nella abitazione di IU EL MB: il RI, nella conversazione dell'11.3.2010, aveva infatti raccontato al EL che i due imprenditori erano andati da lui e dal SI per riferire delle minacce ricevute ALOC e dal IC, i quali si erano presentati armati di pistola, per reclamare il proprio credito;
nell'occasione, lo zio, RO SI, avrebbe loro detto di non dare niente ai due fornitori e, anzi, di dare qualcosa a "qualche padre di famiglia" (cfr., pag. 290); la Corte di appello ha ben spiegato, a questo punto, come il AL ed il RE FE erano ben consapevoli, anche in forza di quanto era già accaduto, di esporsi a dei rischi nel non pagare i loro fornitori essendosi per questa ragione risolti a rivolgersi al EL per chiedere "protezione" rispetto ad una loro eventuale reazione. Come risulta dalle motivazioni delle due sentenze di merito, dalle conversazioni captate nella abitazione del EL era emerso che il CR aveva rassicurato i due sul fatto "se la sarebbero vista loro" anche perché IC era un "infame" che lo aveva fatto arrestare;
la "soluzione" proposta da IU EL e prospettata a AL era stata quella di non dare nulla ai due creditori stornando parte di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la "protezione" in tal modo garantita (cfr., pag. 294 della sentenza). Ebbene, rileva il collegio che, alla luce e proprio considerando la ricostruzione operata dalle due sentenze di merito, non siano stati evidenziati elementi idonei a radicare il concorso del SI nella estorsione in danno di AL e RE FE. La responsabilità del ricorrente è stata fondata sulla conversazione dell'11.3.2010 in cui era stato il CR a confidare a IU EL della "visita" dei due imprenditori e, alla domanda del EL se costoro avessero parlato con RO SI, il RI aveva replicato nel senso che l'odierno ricorrente si era limitato ad invitare i due a "lasciarlo stare" (con riferimento ad OC) e di "non dare una lira" aggiungendo che "... ce la vediamo noi, i soldi li date a qualche padre di famiglia". In quel momento, perciò, e proprio seguendo la ricostruzione operata nelle due sentenze di merito, non era stata avanzata alcuna chiara pretesa di natura 94 estorsiva che, come è pacifico, sarebbe stata "esplicitata" proprio dal CR, il quale, sempre nella medesima conversazione con il EL, aveva fatto presente di aver chiarito ai due che "... quale padre di famiglia ... non pensate a quello che vi ha detto mio zio. perché qua c'è più di un padre di famiglia"; ed allora il EL, approvata la condotta del CR, aveva dato indicazioni nel senso che "poi li porti qua" (cfr., pag. 289). Ed in effetti, come pure si vedrà esaminando la posizione del CR, quello stesso pomeriggio il AL ed il RE FE si sarebbero recati a casa del EL ribadendo l'esigenza di una "protezione" e, anzi, scusandosi con il capo del mandamento per non essersi presentati all'inizio dei lavori per essere tutelati come era accaduto in precedenti occasioni. Era stato in quel momento che si era perfezionata la richiesta estorsiva compiutamente rivolta ai due imprenditori e che, per la verità, si sarebbe ulteriormente "concretizzata" (quanto all'entità del "prezzo" della protezione) soltanto successivamente (cfr., pag. 204 in cui la Corte di appello ha chiarito che "... dopo si attivavano le trattative per fissare il prezzo di quella protezione ...") tanto che l'importo quantificato come "corrispettivo" venne comunicato ai due solo successivamente. Riferire, perciò, la iniziativa della richiesta estorsiva all'iniziale "contatto" con il SI è frutto di un ragionamento non sorretto da solide premesse fattuali: la Corte di appello, infatti, con una argomentazione francamente congetturale, ha sostenuto che il prezzo della protezione era "già nella mente del SI" (cfr., pag. 304) sorreggendo il proprio convincimento con il fatto che il ricorrente era stato interpellato ed aveva interloquito con i due imprenditori in qualità di capo della locale di OF. E, tuttavia, è stata la stessa Corte di appello (cfr., pag. 339) a dare atto che la condanna del SI nel processo AK gli era stata inflitta come (mero) "partecipe", in tal modo depotenziando il proprio ragionamento che, comunque fondato su un dato congetturale, ne risulta privato di un elemento essenziale per poter riferire all'odierno imputato la iniziativa estorsiva in danno dei due imprenditori. La sentenza impugnata va dunque annullata, con riguardo alla posizione del SI, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame. Tutti gli altri motivi sono assorbiti.
4. AN TA Il ricorso proposto nell'interesse di AN TA è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate. 95 AN TA era stato condannato, in primo grado, per i fatti di cui al capo A e per le condotte di cui al capo H3, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; era stato condannato, perciò, alla pena finale di anni 8 di reclusione;
la Corte di appello, preso atto della rinuncia del ricorrente ai motivi di censura articolati in punto di responsabilità, ha riconosciuto all'imputato la attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen., ed ha rideterminato la pena in quella finale di anni 3 e mesi 10 di reclusione.
4.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza che, nel formulare un giudizio positivo sulla condotta collaborativa da lui tenuta, aveva tuttavia applicato la attenuante speciale sopra indicata non nella misura massima "dovendosi ancora approfondire molte delle sue propalazioni" (cfr., la sentenza, a pag. 343). Il motivo è, come detto, manifestamente infondato in quanto la "contraddizione" rilevata dalla difesa non è affatto tale avuto riguardo, ad esempio, ai rilievi critici mossi dalla stessa Corte di appello in ordine alle dichiarazioni rese da AN TA sulla figura di LV NO (cfr., pag. 711 della sentenza impugnata).
4.2 Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la Corte di appello congruamente motivato il (peraltro non certo sensibile) distacco dal minimo edittale stabilito per il delitto di cui al capo A, con la risalenza della partecipazione al sodalizio e, dunque, con un elemento oggettivo della condotta criminosa certamente in grado di giustificare la scelta operata in punto di trattamento sanzionatorio comunque individuato in termini di gran lunga inferiori alla media edittale.
4.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo (concernente la asserita maturazione del termine di prescrizione per il capo H3). È vero, infatti, che non può tenersi conto, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già art. 7 DL n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991) una volta che sia stata riconosciuta all'imputato l'attenuante del comma 3 della predetta disposizione (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 26826 del 05/05/2011, Greco, Rv. 250795 01, in cui, infatti, la Corte ha ritenuto che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 DL n. 152 del 1991 avesse prodotto, come effetto, l'elisione automatica della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del medesimo DL;
conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 20436 del 22.4.2022, Riccio;
Sez. 1, n. 51862 del 18.7.2018, Letizia). E, tuttavia, la difesa trascura quanto puntualmente rilevato dalla Corte di appello (cfr., pagg. 33 e segg. della sentenza) che ha minuziosamente e specificamente indicato i periodi di sospensione del corso della prescrizione in 1612 96 giorni (cfr., in particolare, pag. 34) che consentivano di ritenere, a tutt'oggi, ancora non maturato il termine massimo.
5. ES TA Il ricorso proposto nell'interesse di ES TA è fondato limitatamente al motivo il trattamento sanzionatorio, con concernente conseguente annullamento senza rinvio - della sentenza impugnata: e, tuttavia, è inammissibile per il resto in quanto articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. ES TA era stato riconosciuto responsabile e condannato, in primo grado, per i reati di cui ai capi A, U2, V2, W2, Y2, G3, J3, L3, T3, U3, V3, X3 e Z3 e condannato alla pena finale di anni 20 di reclusione. In appello, il ricorrente è stato assolto dalle imputazioni elevate ai capi T3, U3 e Z3, dal delitto di cui all'art. 495 cod. pen contestato nel capo X3, perché il fatto non sussiste;
la Corte di appello ha escluso la aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. già in primo grado ritenuta sui capi J3 e X3, ha ricondotto nella ipotesi del tentativo la condotta di truffa contestata nel W3; i giudici reggini, perciò, ritenuta la continuazione tra i fatti per cui si procede con quelli giudicati nelle sentenze della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 9.11.2002 e del 20.6.2008, ha rideterminato la pena complessiva in quella di anni 25 e mesi 2 di reclusione.
5.1 Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono manifestamente infondati e, comunque, articolati su censure estranee al perimetro dei vizi suscettibili di essere dedotti in sede di legittimità. La difesa, infatti, contesta l'approdo decisorio cui sono pervenuti i giudici di merito, sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze investigative, circa la affermazione della persistente partecipazione del TA al sodalizio pur dopo la condanna subita nel processo "DEAD"; contesta la fondatezza della ricostruzione operata dai giudici di merito circa la riferibilità, al ricorrente, degli accordi siglati con i OR e la conseguente "pax mafiosa" che si era in tal modo realizzata dopo anni di sanguinose faide, sostenendo che, in realtà, il protagonista di quelle intese era stato "EP" TA, ancora in piena salute ed in grado di gestire i rapporti con le altre cosche;
e, ancora, mette in dubbio la rilevanza delle conversazioni intercettate nel "pergolato di preghiera" che, anzi, avrebbero piuttosto contribuito a disegnare la figura di ES TA come quella di colui che, lungi ALinteressarsi di fatti associativi, pensa piuttosto a farsi "... i c. suoi ...". Quanto al ruolo apicale ascritto al TA, la difesa segnala che il ricorrente era stato sempre condannato quale "partecipe" e che la Corte avrebbe 97 indebitamente valorizzato taluni elementi (quali le dichiarazioni del collaboratore AN EN) ignorandone altri (le dichiarazioni, invece, di ME PE e di AN TA). Il ricorso, oltre ad operare una sostanziale rivisitazione del fatto, è inoltre del tutto generico a fronte, va detto, della minuziosa, puntuale ed articolata ricostruzione operata dai giudici di merito (cfr., pagg. 526 e segg. della sentenza impugnata). La Corte di appello ha infatti passato in rassegna le dinamiche associative della locale di LO, come ricostruite nel processo RI E' NI, ed i relativi accordi intercorsi con i OR tra il 2008 ed il 2010 mentre IU TA (Don EP) era malato e sarebbe deceduto nel maggio del 2011 (cfr., pag. 527) mentre AN TA AP (fratello dell'odierno ricorrente) era detenuto cosicché le redini del sodalizio erano state prese in mano da ES TA detto "Il professore", già condannato, con il fratello, nei processi PRIMAVERA e DEAD. I giudici reggini hanno quindi specificamente illustrato tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini e, in una loro "lettura" complessiva e coordinata, convergenti nel senso della conferma della ipotesi formulata dalla pubblica accusa e già positivamente vagliata dal GUP. Era infatti emerso che il TA, che esercitava una attività commerciale su un terreno che non aveva alcun titolo per utilizzare, monitorato sia presso l'esercizio che presso la sua abitazione a partire dal 2014, si incontrava quotidianamente con pregiudicati di LO e dintorni (cfr., pag. 528) interpellato ed impegnato nella risoluzione di conflitti e tensioni ovvero in una attività che rappresenta il tipico esercizio della autorità del vertice apicale del sodalizio e punto di riferimento per i sodali i quali a lui si rivolgevano per presentare le proprie rivendicazioni, le proprie lamentale e richieste. In questo contesto, perciò, la Corte di appello ha collocato l'episodio del 10.12.2014 quando i fratelli IU e CO DA - appartenenti ad una OS "satellite" dei TA - si erano recati dal ricorrente per rivendicare la assegnazione dei lavori di scavo per conto della SO.RI.CAL e che stava invece eseguendo tale AN RB, esponente dei -N (pagg. 548 e segg.); dalle conversazioni intercettate si era potuto apprendere che gli DA avevano chiesto conto al TA del fatto che i RB avrebbero ricevuto da lui la autorizzazione ad eseguire quei lavori e che, dal canto suo, il ricorrente aveva replicato di aver dato il suo consenso insieme ai OR, affermazione cui la Corte ha, congruamente, attribuito valore confessorio non soltanto della persistente intraneità del TA al sodalizio ma, anche, del suo ruolo apicale di cui quel genere di condotte era emblematica. 98 Il TA, come evidenziato dalla Corte, non mancava, poi, di essere sollecitato anche per questioni di diversa natura (cfr., pagg. 550 e segg. quanto alla richiesta di MA IL di intervenire a séguito del patito furto del furgone di cui asseriva di conoscere l'autore), in termini congruamente giudicati significativi della riconosciuta e generalmente percepita autorevolezza derivante dalla sua posizione e dal ruolo rivestito nel sodalizio;
del pari significativo, tra gli episodi che vedevano il TA collettore di richieste di protezione da parte di pregiudicati del posto, è quello relativo a tale UC EN (cfr., pagg. 585- 588). Ulteriore episodio sintomatico in tal senso è quello riportato dal decreto di fermo e riprodotto nella sentenza impugnata (cfr., pagg. 556 e segg.), e desunto da una intercettazione del 7.2.2015, relativo alle lamentele di tale LV BR circa il comportamento dei due fratelli ME e LV CO (figli di IU CO schieratosi a fianco dei TA nella faida contro i OR), e nei confronti dei quali il BR si aspettava che il TA intervenisse con il padre dei due giovani una volta uscito dal carcere. La Corte di appello ha inoltre sottolineato la attenzione con cui il TA, anche a mezzo di vedette, tentava di eludere i controlli ed i monitoraggi delle forze dell'ordine (cfr., pagg. 563-575). In questo quadro, pertanto, i giudici reggini hanno inserito le dichiarazioni di AN EN (cfr., pag. 529) e quelle dei collaboratori TI e ST TO (cfr., pagg. 530-548) con il cui contenuto e la cui portata, ancora una volta, il ricorso omette di confrontarsi limitandosi a segnalare la presenza di dichiarazioni di segno (asseritamente) diverso senza, tuttavia, nemmeno ventilare il ricorrere di un travisamento della prova risolvendosi, perciò, il rilievo difensivo, nella contestazione del "peso" probatorio che, legittimamente e, in ogni caso, sempre e comunque motivatamente, i giudici di merito hanno assegnato ai vari elementi acquisiti. Altro fattore correttamente valorizzato nella sentenza impugnata in ordine alla posizione ed al ruolo del TA è stato individuato negli accordi di pace con i OR sfociati nella spartizione dei proventi delle estorsioni, secondo lo schema desumibile dal contenuto delle conversazioni intercorse tra AN TA cl. '64 e LV NO nel "pergolato di preghiera” su cui si avrà modo di tornare esaminando la posizione dello stesso NO. Quanto alla posizione apicale, non è inutile in primo luogo, ribadire, nell'occasione, che l'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della 99 partecipazione all'associazione medesima (cfr., Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444 Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, - 01; Castaldo, 01; cfr., tra le non massimate, Sez. 1, n. 25962 del 2.3.2023, Rv. 258304 - Alvaro;
Sez. 2, n. 22019 del 18.1.2023, Acampa;
Sez. 2, n. 11287 del 3.2.2023, Di Noto;
Sez. 1, n. 8413 del 25.2.2022, SC). Detto questo, è fermo e consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione propositi delinquenziali realizzati (cfr.,ai -Sez. 2 , n. 7839 del 12/02/2021, 01; Serio, Rv. 280890 Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464 01, in cui è stata - ritenuta esente da censure la decisione impugnata che aveva riconosciuto l'ipotesi di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. per l'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi;
conf., Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, IL, Rv. 255915 - 01; cfr., ancora, più recentemente, Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284389 - 04, e Sez. 2 -, n. 4822 del 15/11/2022, Cristiano, Rv. 284389 - 04, in cui la Corte ha ribadito che risponde del più grave delitto di cui all'art. 416-bis, comma secondo, cod. pen. il reggente di una OS di 'ndrangheta nominato sostituto dal capo OS detenuto e da questi incaricato delle trattative con gli esponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare a termine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comando proprie del capo, nonché quelle dell'organizzatore che provvede ad assicurare il funzionamento e l'operatività del sodalizio criminale). Né, a ben guardare, la Corte ha inteso far coincidere la assunzione della carica di "reggente" con la investitura formale avendo invece correttamente insistito non già sul dato di un più o meno rituale passaggio di poteri quanto, in coerenza con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla "concretezza" ed "effettività" del ruolo e dei compiti disimpegnati nell'interesse del sodalizio (cfr., d'altra parte, Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Stanganelli, Rv. 255132 01; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Terracchio, Rv. 262487 - 01; Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482 - 01, in cui la Corte ha ripetutamente ribadito che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che 100 nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno). A tal fine, perciò, sono stati congruamente valorizzati il ruolo egemone del TA all'interno della famiglia in coincidenza con il periodo di detenzione del fratello AN quanto, ad esempio, alla gestione della "bacinella", compito su cui i giudici reggini hanno insistito nel suo valore significativo del ruolo di vertice, alla luce delle risultanze del processo PRIMAVERA che aveva consentito di ricostruire la organizzazione del sodalizio e la funzione del contabile nella gestione della cassa per la distribuzione delle quote alle famiglie ed in favore dei detenuti (cfr., pag. 625 della sentenza). La Corte di appello ha puntigliosamente motivato sul fatto che tale ruolo, che, prima della sua carcerazione, era appannaggio di AN AP TA, e sulla cui riassegnazione gli stessi OR avevano inizialmente sollevato delle rivendicazioni, fosse infine divenuto prerogativa dell'odierno ricorrente che lo esercitava in termini e con modalità che non avevano mancato di suscitare riserve e mugugni da parte dei familiari, partire dalla moglie e dalla figlia di AP (cfr., pagg. 627 e segg.). Conclusivamente, i giudici reggini hanno dato ampio conto delle ragioni per le quali non soltanto il TA dovesse ritenersi "intraneo" ad un sodalizio di stampo mafioso ma, anche, degli elementi in forza dei quali doveva ritenersi fondata la contestazione relativa al suo ruolo apicale.
5.3 Il terzo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato e, in realtà, formulato in termini non consentiti in questa sede. Anche in tal caso, infatti, la difesa, lungi ALevidenziare degli effettivi profili di violazione di legge o reali vizi di motivazione, ha contestato l'approdo decisorio cui, all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, sono approdati i giudici dei due gradi di merito in ordine ai fatti di estorsione in danno di BR GI di cui al capo Y2 nonché, poi, di quelli in danno della SC sri di cui al capo L3. Quanto al primo dei due fatti, in relazione al quale il Tribunale di LO, in sede dibattimentale, aveva riconosciuto la responsabilità di BR OR per avere agito in concorso con l'odierno ricorrente, la ricostruzione della Corte di appello è stata affidata, in termini con i quali, invero, la difesa omette di confrontarsi, sul contenuto delle intercettazioni svolte nel proc. AG NE e sulle conversazioni captate nella autovettura in uso alla vittima oltre che su quella in uso a LE PO (cfr., pag. 474) oltre che, naturalmente, sulle deposizioni della persona offesa. La vicenda, perciò, è stata compiutamente tratteggiata nella sentenza impugnata come una estorsione perpetrata in danno della EO RL (società 101 riferibile a BR GI) in relazione ai lavori che a questa ditta erano stati affidati dalla Diocesi di LO-Gerace per un importo di oltre un milione e trecentomila euro. La vicenda, peraltro, non era sfuggita ai colloqui captati nel "pergolato di preghiera" dove AN TA (cfr., pagg. 475 e segg.) ne aveva discusso con LV NO cui aveva rivelato che il GI aveva corrisposto del denaro a ES TA quale "corrispettivo" per i lavori affidatigli suscitando anche (come pure si vedrà appresso) le lamentele di EN OC per essere stato escluso dalla tangente imposta all'imprenditore; il TA avrebbe parlato degli accordi spartitori tra ES TA ed i OR anche nella conversazione del 22.2.2013, pure puntualmente richiamata dalla Corte, intercorsa con EN RO (cfr., in particolare, pag. 477). D'altra parte, la sentenza impugnata (cfr., pagg. 478 e segg.) ha dato conto delle lamentele del GI che aveva segnalato al ricorrente la "scorrettezza" del OC (su cui AN TA avrebbe discusso anche con EN AP e DR OC) il quale gli aveva chiesto il pagamento di una tangente nonostante egli avesse "sistemato" la propria posizione con il TA ed i OR. I giudici reggini, inoltre, hanno puntualmente richiamato anche il contenuto delle conversazioni, di indubbia rilevanza, tra BR GI e la figlia IS (che sarebbero stati sentiti in dibattimento nel parallelo procedimento a carico del OR alle udienze del 16.9.2018 e del 15.7.2019) e che erano state captate il giorno 15.6.2015 quando costoro erano di ritorno dalla sede della Procura Distrettuale dove il primo aveva formalizzato le proprie dichiarazioni il cui contenuto la donna si affannava a cercare di capire rimproverando infine il padre una volta avvedutasi che costui non aveva detto la verità agli inquirenti (cfr., pagg., 485-487). Alla luce di tutti gli elementi acquisiti, perciò, la Corte di appello ha congruamente ed in maniera ineccepibile potuto concludere nel senso del carattere estorsivo della richiesta avanzata nei confronti del GI, avente ad oggetto il pagamento di una somma che sarebbe stata poi suddivisa tra ES TA ed i OR nella misura del 50% a testa (corrispondente al 3% del valore dell'appalto) nell'ambito di un sistema ormai consolidato di imposizione di percentuali sui lavori eseguiti dalle ditte operanti sul territorio e che era in grado di raggiungere il risultato anche in assenza di espliciti e manifesti atti di violenza o di minaccia. Quanto al capo L3, ovvero alla estorsione perpetrata in danno della SC RL (cfr., pagg. 500-502), la Corte di appello ha puntualmente richiamato (anche esaminando la posizione assunta nella vicenda da parte di AN TA cl. '56), 102 gli elementi proposti ALaccusa con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate dagli investigatori e puntualmente richiamate nella sentenza impugnata che ha dato conto, inoltre, della neutralità del fatto che la verifica ispettiva eseguita sui lavori di costruzione dell'ostello non aveva evidenziato irregolarità. Ha potuto perciò concludere nel senso dell'esistenza di una estorsione caratterizzata dal metodo mafioso "... posto che la stessa dimostra come al TA ES risulti addirittura più facile agire con il solito metodo mafioso dell'azionamento della pretesa estorsiva anche finalizzato a fare comprendere che non si costruisce impunemente sul terreno confiscato ai TA, che adire le vie legali per ottenerne la restituzione" (cfr., ivi, pag. 501). Né, infine, può rappresentare un elemento di illogicità la assoluzione di AN TA cl. '56 che, come pure si rileva dalla sentenza impugnata, era intervenuta "per non aver commesso il fatto" che, secondo i giudici di merito, era risultato ascrivibile esclusivamente al fratello ES "Il Professore" (cfr., pag. 386).
5.4 Il quarto motivo è a sua volta manifestamente infondato: al di là e, comunque, richiamate le considerazioni sviluppate nella parte dedicata alle questioni di carattere generale, è sufficiente rilevare come il TA si fosse reso protagonista della "pax mafiosa" tra la sua famiglia ed i OR i cui rapporti erano stati caratterizzati da una lunga e sanguinosa faida con omicidi da entrambe le parti, il che rende del tutto "fisiologica" la consapevolezza della esistenza di armi funzionali alla operatività e tutela del sodalizio.
5.5 Il quinto motivo è fondato ed impone, come premesso, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 620 lett. I. cod. proc. pen.. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli per i quali era intervenuta la sentenza di condanna nel procedimento PRIMAVERA e nel procedimento DEAD. In particolare, i giudici reggini hanno inflitto al ricorrente la pena di anni 19 di reclusione per il capo A, aumentati di anni 2 di reclusione per la contestata e ritenuta recidiva;
di un anno per il capo U2, di un anno, complessivamente, per i capi V2 e W2; di un anno per il capo Y2; di un anno per il capo G3; di mesi sei per il capo J3; di mesi sei per il capo L3; di un ulteriore anno per il capo V3 e di mesi sei [,] ciascuno per i capi W3 e X;
sono così pervenuti alla pena di 29 anni ridotti, per il rito abbreviato, a 19 anni e 4 mesi cui hanno aggiunto 2 anni e 10 mesi - in aumento per la continuazione - per il processo DEAD e 3 anni - sempre in aumento per la continuazione per il processo PRIMAVERA giungendo così alla pena- complessiva e finale di anni 25 e mesi 2 di reclusione. 103 Il procedimento seguito è tuttavia evidentemente errato, anche a prescindere dal rilievo, comunque fondato, secondo cui anche il processo PRIMAVERA era stato definito con il rito abbreviato. Ed infatti, come chiarito dalle SS.UU. "Volpe", la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (cfr., Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692 - 01; conf., Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino Rv. 257325 01; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv. 268332 - 01, che, esaminando un caso esattamente sovrapponibile a quello che ci occupa, ha ulteriormente specificato come il principio valga anche nella ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reato per il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile: conf., ancora, Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017; Scavone, Rv. 271751 – 01).- Nel nostro caso, prima della riduzione per il rito, la pena complessiva è stata, come si è visto, determinata in anni 29 di reclusione e, sommando gli aumenti operati per le due sentenze irrevocabili, erano stati abbondantemente superati i trenta anni di reclusione, scattando, a quel punto, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. che avrebbe imposto di contenere la pena in trenta anni di reclusione da ridurre, infine, ad anni venti di reclusione.
6. DR OC Il ricorso proposto nell'interesse di DR OC è, complessivamente, infondato. DR OC è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui al capo A (quale partecipe della OS di LO e, in particolare, della 'ndrina di OS) ed era stato condannato, dal GUP, alla pena di anni 14 di reclusione che la Corte di appello, previa esclusione della recidiva, ha ridotto ad anni 8 di reclusione.
6.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di DR OC è manifestamente infondato e, in realtà, articolato su censure non consentite e che omettono di confrontarsi con le argomentazioni in fatto e con gli elementi valorizzati dai giudici di merito e, in particolare, dalla Corte di appello che ne ha esaminato la posizione unitamente a quella del padre EN (cfr., pagg. 639-687 della sentenza impugnata). 104 Come si vedrà vagliando il ricorso di quest'ultimo, anche per DR OC gli elementi fondanti la responsabilità per il delitto di cui al capo A sono stati puntualmente esposti dalla Corte di appello che ha richiamato, in particolare, le conversazioni intercorse tra il giovane e AN TA cl. 64 nel "pergolato di preghiera", videoriprese dagli investigatori, nel corso delle quali il ricorrente aveva dimostrato di essere ben consapevole degli accordi intervenuti tra i TA ed i OR (che avevano siglato la pax mafiosa di cui si è detto a proposito di ES TA) che, anche in carcere, aveva dovuto rispettare pur non esimendosi dal criticare i OR. Nella stessa occasione, peraltro, i due avevano parlato della vicenda "GI", anch'essa nota al ricorrente e che, anche nella sua percezione, aveva dato la misura di come gli accordi di pace con i OR si fossero risolti in una vera e propria "girata di spalle" dei TA nei confronti della 'ndrina di OS, tradizionalmente vicina ed alleata. I giudici reggini hanno spiegato come nei colloqui intercettati, DR OC fosse perciò "intraneo" alle vicende associative essendo perfettamente a conoscenza delle relative dinamiche e frizioni tra vari gruppi (cfr., pag. 686, in relazione al conflitto tra i OC e LA Alì, culminato con la esplosione di colpi di arma da fuoco all'indirizzo della abitazione di EN OC ma che DR attribuiva ai OR). In tal modo, dunque, risulta coerente e priva di frizioni sul piano logico la conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, attribuendo alle parole del ricorrente valore sostanzialmente confessorio, nel ritenere che "... anche DR OC è immerso dentro le questioni associative, dimostrando di conoscere anche le vicende più delicate e segrete ..." (cfr., pag. 686) e, anzi, rivendicando un ruolo più attivo;
nel contempo, la sentenza non ha mancato di prendere in esame la argomentazione difensiva, già proposta in appello e replicata in questa sede, concernente la "lontananza" fisica di DR OC che si era trasferito per un triennio (dal 2005 al 2008) a Novara e, successivamente, era stato ristretto in carcere (dal 2010 al 2013), giudicando tale circostanza assolutamente irrilevante a fronte della conclamata compenetrazione del giovane nel sodalizio (cfr., pag. 685). In definitiva, secondo il puntuale e motivato giudizio della Corte "... non vi sono dubbi sulla intraneità di OC DR alla 'ndrangheta, in quanto dagli elementi sopra riportati sono emersi sia l'affectio societatis, sia il suo ruolo nell'ambito delle vicende estorsive" sicché "... le intercettazioni presso il pergolato di preghiera non sono solo chiacchiere da cortile, alla luce dei particolari immessi nella conoscenza degli inquirenti e dello stesso TA AN per bocca dei due OC..." (cfr., ivi, pag. 687). 105 6.2 Il secondo motivo merita qualche più articolata considerazione ma, infine, deve ritenersi infondato. Si è spiegato, nella parte della presente sentenza dedicata alle questioni di interesse e portata generale, come il collegio ritenga non condivisibile la tesi, seguita dalla Corte di appello (e dal GUP) secondo cui, nel caso di contestazione in forma "aperta", vige una presunzione "assoluta" di permanenza del reato sino alla sentenza di primo grado che non consente alcun margine di valutazione circa la effettività della persistenza del vincolo associativo a decorrere (quantomeno) dalla data dell'accertamento dei fatti sintomatici della intraneità dell'imputato sino a quella (convenzionalmente individuata) della sentenza di primo grado, esonerando del tutto la pubblica accusa ALonere di fornire elementi, anche di natura meramente indiziaria o indiretta. Detto questo, va ribadito, in primo luogo, come, ai fini della individuazione della disciplina sul trattamento sanzionatorio applicabile "ratione temporis", quel che rileva non è, certamente, la data della sentenza di primo grado quanto, piuttosto, quella di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, in tal caso di quella del 2015; con la conseguenza per cui, con riguardo alla posizione di DR OC (ma, invero, anche del padre EN), gli elementi acquisiti a suo carico risalgono ai primi mesi del 2013 e, pertanto, in data non così lontana (come in altri casi pure qui esaminati) da quella del giugno 2015, in tal modo "assottigliandosi" i margini di percorribilità di eventi che abbiano, nel frattempo, potuto incidere o sulla persistenza del sodalizio ovvero, anche, sulla continuità della partecipazione dell'imputato. Sotto il primo profilo, va detto, l'esame della posizione di ES TA ha consentito di rilevare come i giudici di merito abbiano avuto a disposizione ed abbiano evidenziato l'esistenza di elementi investigativi (fra i quali captazioni e servizi di OCP) acquisiti ben oltre i primi mesi del 2015 sino, pressoché, alla data di entrata in vigore della novella di quell'anno avendo perciò potuto comprovare la operatività di quella OS sino a quel periodo. Tanto premesso, allora, ed affrontando il problema in un'ottica di distribuzione dell'onere della prova, si può concludere nel senso che la pubblica accusa abbia assolto a quello relativo alla persistenza del sodalizio su cui è possibile radicare un giudizio concernente la continuità della condotta di partecipazione del singolo sodale. In questa situazione, infatti, quando possa ritenersi provata la persistente operatività del sodalizio sino alla data di entrata in vigore della novella, si può affermare che, fermo il principio secondo cui l'onere della prova della partecipazione del singolo rimane a carico della pubblica accusa, è tuttavia ben possibile che essa sia affidata ad elementi di natura indiretta o indiziaria e che, 106 per altro verso, quanto più la prova "diretta" della persistenza del sodalizio sia temporalmente "vicina" alla data di entrata in vigore della novella, quanto più sia esigibile, ALimputato, quantomeno un onere di allegazione (non di prova) dell'avvenuta previa dissociazione dal sodalizio di cui sia certa ed acquisita la persistente operatività. Questa Corte ha avuto modo di affermare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2-, Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284-01). Il ricorso, invero, è da questo punto di vista generico in quanto si limita a porre la questione "di diritto" senza minimamente considerare gli elementi fattuali sopra richiamati e suscettibili di acquisire valenza dimostrativa in assenza di allegazioni in senso contrario.
6.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte nella parte dedicata alle questioni di carattere generale non dovendosi tuttavia trascurare che, nel caso di specie, la Corte di appello ha specificamente motivato pag. 683 sulla acclarata disponibilità di armi da parte della OS TA (cfr., della sentenza).
6.4 Il quarto motivo è, a sua volta manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivato, sia pure indirettamente, sulla personalità del giovane, già gravato da precedenti che, ritenuti non rilevanti ai fini della recidiva, che è stata esclusa, ben possono essere considerati ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr., sulla diversità dei due giudizi, ad esempio, Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 01; conf., Sez.
3 - n. 34947 del 03/11/2020, S. Rv. 280444 - 01, secondo cui l'esistenza 1 di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della 107 recidiva;
nello stesso senso, anche Sez. 6, n. 38780 del 17/06/2014, MO, -Rv. 260460 01).
7. EN OC Il ricorso proposto nell'interesse di EN OC è, complessivamente, infondato. EN OC è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo A (quale componente, in posizione apicale, della locale di LO) e di quello di cui al capo X2; il GUP lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 20 di reclusione che la Corte di appello, escludendo il ruolo di promotore come, anche, la recidiva, ha rideterminato la pena in anni 11 di reclusione.
7.1 Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato ma, prima ancora, generico: la difesa, infatti, insiste sull'erronea valorizzazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore ME LA e sulla erroneità della impostazione dei giudici di merito che hanno ritenuto di poter desumere la responsabilità del ricorrente per la partecipazione al sodalizio dalla commissione del delitto di cui al capo X2; in ogni caso, assume la difesa, gli elementi acquisiti non sarebbero idonei a far ritenere integrata la fattispecie incriminatrice di cui al capo A, alla luce delle direttive della giurisprudenza e, in particolare, delle SS.UU. "Modaffari". Rileva il collegio che la motivazione articolata dalla Corte di appello in punto di responsabilità del ricorrente quale partecipe del sodalizio non possa essere censurata in questa sede. I giudici reggini hanno in primo luogo richiamato il passo di una intercettazione effettuata nel procedimento RI E' NI (avente ad oggetto una conversazione tra AR VE e IU CO) relativa alla intervenuta pax mafiosa tra i TA ed i OR (cfr., pagg. 658-660, in nota) ed in cui si fa esplicito riferimento alle 'ndrine satellite di OS (ricadente, tradizionalmente, nel predominio criminale della famiglia OC "migrata" dai OR ai TA) e ER, che rischiavano di essere estromesse ALaccordo spartitorio. Hanno spiegato che la 'ndrina risulta anche dal procedimento OPERAZIONE LA e, infine, dalle dichiarazioni del collaboratore ME LA (cfr., pagg. 678 e segg.) la cui portata, in definitiva, è stata giudicata null'altro che sostanzialmente confermativa di elementi già acquisiti, dovendosi perciò ritenere il ricorso generico avendo trascurato la valutazione della essenzialità dell'apporto conoscitivo derivante dalle dichiarazioni del predetto LA la cui particolarmente 108 attenta ponderazione aveva portato comunque alla assoluzione di NI e IL OC (i quali, ha segnalato la sentenza impugnata, erano stati assolti "per non aver commesso il fatto" a causa della assenza di riscontri nei loro confronti e non già per la inattendibilità del collaboratore). Per altro verso la Corte di appello ha congruamente e puntualmente valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate nel "pergolato di preghiera” nel cui contesto AN TA aveva affrontato, proprio con EN OC, la questione della pax mafiosa (cfr., pagg. 663-664 della sentenza) che, come si è accennato trattando della posizione di ES TA, aveva visto protagonisti costui e IN EN e che, come precisato dallo stesso EN OC, era stata siglata alla presenza di IU CO (ovvero "il mastro"). La sentenza ha richiamato, quindi, la conversazione del 24.2.2013 intercorsa tra AN TA e DR OC, videoripresa dagli investigatori, il quale ultimo era dal canto suo perfettamente consapevole della portata degli accordi che, anche in carcere, aveva dovuto rispettare pur non esimendosi dal criticare i OR e che il suo interlocutore aveva inteso come una vera e propria "unione" tra le due famiglie tanto da indurre DR OC ad affermare di aver percepito gli accordi con i OR come una vera e propria "girata di spalle" dei TA alle famiglie che erano state loro vicine ed alleate. Ed è proprio in quest'ottica che, in termini incensurabili sul piano logico, la Corte di appello ha valorizzato la reazione di EN OC alle intese con i OR di cui egli era venuto a conoscenza (come si è visto assolutamente approfondita anche quanto ai protagonisti) in quanto "intraneo" al gruppo ma, al contempo, non interpellato, e di cui, pertanto, era andato a chiedere conto direttamente a ES TA con cui era rimasto inteso che se ne sarebbe parlato all'uscita dal carcere di AN TA AP (cfr., pag. 671 e la intercettazione del 16.3.2013 tra AN TA e LE SS). Ed è in questo quadro che assume rilievo non certo esclusivo come vorrebbe la difesa la vicenda estorsiva in danno dell'imprenditore BR - GI rinviando per una più analitica trattazione allo specifico motivo di ricorso, è sufficiente, qui, segnalare come la Corte di appello abbia dato rilievo all'episodio perché emblematico di come EN OC ritenesse di avere "diritto" ad una parte della tangente che, invece, si erano divisa equamente ES TA ed i OR, estromettendo le altre famiglie (cfr., pag. 676 della sentenza). In definitiva, ritiene la Corte che i giudici di merito abbiano congruamente e correttamente motivato sulla partecipazione del OC al sodalizio esponendo 109 una serie di elementi fattuali emblematici e rivelatori della rivendicata e proclamata intraneità del ricorrente.
7.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni esposte nella parte dedicata alle questioni di carattere generale non dovendosi tuttavia trascurare che, nel caso di specie, la Corte di appello ha specificamente motivato sia sulla esistenza di un precedente specifico a carico del OC sia, anche, sulla acclarata disponibilità di armi da parte della OS TA (cfr., pag. 683 delia sentenza).
7.3 Il terzo motivo del ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato e, in realtà, pur articolato in termini di violazione di legge, finisce per proporre, in questa sede, una alternativa interpretazione delle risultanze istruttorie che, tuttavia, la Corte di appello ha valorizzato in termini non censurabili in questa sede. La Corte territoriale, infatti, ha richiamato il contenuto delle conversazioni intercorse tra AN TA cl. '64 e BR GI e captate in data 22.3.2013 segnalando che, nell'occasione, il GI aveva riferito al suo interlocutore che EN OC gli aveva chiesto conto dei soldi versati a ES TA, e su cui il ricorrente riteneva di poter vantare una propria pretesa in quanto appartenente al sodalizio operante sul territorio (cfr., pag. 646); il GI, come accennato parlando della posizione del TA virgola aveva tuttavia replicato al OC di aver pagato e di essersi "messo a posto" con "il Professore" (cfr., pag. 647). Rilevanti, nella ricostruzione operata dai giudici di merito, anche le conversazioni intercettate tra AN TA cl. '64 e LV NO (cfr., pag. 649) e le dichiarazioni rese dallo stesso TA nel proc. 1147/14 il 7.10.2014 e nel proc. 3524/14 (cfr., pagg. 650-652). -di evidente e chiara matrice estorsiva in quanto legata ad La richiesta una sorta di "tassa" per i lavori svolti ALimprenditore nel territorio di competenza della OS era stata anche oggetto, come segnalato dalla Corte di appello, della - conversazione (già richiamata trattando della posizione di ES TA) tra BR GI e la di lui figlia (cfr., pag. 654). I giudici reggini hanno chiarito, in definitiva, come il GI avesse perfettamente percepito il tenore della richiesta e, sentendosi minacciato dal OC (cfr., pag. 683), si era rivolto direttamente a ES TA al quale aveva fatto presente che, avendo comunque pagato, della questione non voleva più occuparsi tirandosi fuori da eventuali controversie tra sodali ("vedetevela voi ...").
7.4 L'esame del quarto motivo è precluso ai sensi dell'art. 609 comma 3 cod. proc. pen.: la difesa, infatti, pur avendo "intitolato" il quarto motivo 110 dell'appello a firma dell'Avv. Cianferoni (cfr., pagg. 30-35, laddove nulla sul punto era stato dedotto nell'appello a firma dell'Avv. Scarfò) alla sussistenza della aggravante "mafiosa", sotto il duplice profilo della "agevolazione" e del "metodo", ha poi sviluppato le proprie considerazioni critiche esclusivamente su questo secondo versante omettendo ogni argomentazione sulla assenza dei presupposti della aggravante sotto il profilo soggettivo. La Corte di appello ha, tuttavia, congruamente motivato (cfr., pag. 657 della sentenza).
7.5 Il quinto motivo è, a sua volta, manifestamente infondato: la ricostruzione della vicenda relativa alla richiesta estorsiva avanzata dal OC nei confronti dell'imprenditore GI è emblematica di una estorsione cd. "ambientale" per la quale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e la sua tutte, appartenenza ad un determinato (cfr., per clan RO,Sez.
2 - n. 21707 del 17/04/2019, Rv. 276115 01; Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 – 01).
7.6 Altrettanto dicasi con riguardo al sesto motivo, concernente la aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen., atteso che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della sua configurabilità, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (cfr., in tal senso, e tra le altre, - 01; Rv. 267850Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, BI, Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Rv. 252084 - 01; Santapaola, Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096 -01).
7.7 Il settimo motivo è infondato. Oltre alle considerazioni di carattere generale sviluppate nella prima parte della motivazione, è sufficiente - stante la identità di posizioni richiamare quelle che sono state articolate esaminando la posizione di DR OC (cfr., par. 6.2). Anche in tal caso va ribadito che, ai fini della individuazione della disciplina sul trattamento sanzionatorio applicabile, quel che rileva è la data di entrata in vigore della legge del 2015 e quella di risalenza degli elementi fattuali giudicati 111 significativi della sua intraneità al sodalizio: come per DR OC, questi ultimi risalgono ai primi mesi del 2013 e, pertanto, non sono temporalmente così lontani dal giugno 2015, rendendo progressivamente più difficile immaginare eventi che abbiano, nel frattempo, potuto incidere o sulla persistenza del sodalizio ovvero, anche, sulla continuità della partecipazione. Posto che, come pure si è detto, l'esame della posizione di ES TA ha restituito la esistenza di elementi investigativi acquisiti ben oltre i primi mesi del 2015 sino, pressoché, alla data di entrata in vigore della novella di quell'anno, ed essendo perciò comprovata la operatività di quella OS sino a quel periodo, si può condividere la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito nel ritenere il sodalizio operante alla data di entrata in vigore della novella che aveva inciso elevando le pene per il delitto in esame. Ecco, perciò, che - ribadito il principio secondo cui l'onere della prova della partecipazione del singolo rimane a carico della pubblica accusa è tuttavia ben - possibile che essa sia affidata ad elementi di natura indiretta o indiziaria e che, per altro verso, quanto più la prova "diretta" sia temporalmente "vicina" alla data di entrata in vigore della novella, quanto più sia esigibile, ALimputato, quantomeno un onere di aliegazione (non di prova) dell'avvenuta previa dissociazione. Tale conclusione, d'altra parte, è tanto più ragionevole laddove si tenga conto della posizione del OC cui è stata riconosciuta una posizione apicale e di direzione della 'ndrina. Ed anche in tal caso il ricorso risulta da questo punto di vista generico in quanto si limita a porre la questione "di diritto" senza minimamente considerare gli elementi fattuali sopra richiamati e suscettibili di acquisire valenza dimostrativa in assenza di allegazioni in senso contrario.
7.8 L'ottavo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evocando, sia pure in maniera sintetica, la personalità del ricorrente, segnata da un grave precedente giudiziario, e la gravità dei fatti, sottolineando a tal proposito le parole di BR GI che lo aveva indicato come uno che vive di estorsioni trascinando dietro sé anche il figlio.
8. IO RG Il ricorso proposto nell'interesse di IO RG è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di cui al capo A (quale appartenente alla locale di LO) nonché della intestazione 112 fittizia di cui al capo Q2 e della detenzione di armi di cui al capo R2 e condannato, dal GUP, alla pena complessiva di anni 16 di reclusione;
la Corte di appello ha assolto il RG dal delitto di cui al capo Q2 ed ha rideterminato la pena in anni 11 di reclusione.
8.1 Il primo motivo del ricorso si risolve, invero, nella contestazione, da parte della difesa, della ricostruzione in fatto operata, conformemente, dai giudici di merito, sulla scorta di elementi che, diversamente da quanto opinato nel ricorso, la Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica o viziata da travisamenti del fatto o della prova, ha apprezzato nella loro complessità e reciproca integrazione. In particolare, i giudici reggini hanno richiamato la conversazione del 19.2.2013 tra AN TA cl. '64 e EN AP sulla intenzione del primo di avviare una attività commerciale avendo appreso che il suo interlocutore era in società con il RG in diverse iniziative tanto che il TA, nell'interrogatorio del 12.6.2014, era stato in grado di collocare il ricorrente in una posizione centrale nel sistema dei finanziamenti, effettuati con risorse riferibili al sodalizio ed investite in attività lecite con la successiva spartizione dei proventi (cfr., pag. 735). La Corte di appello ha congruamente collegato queste emergenze alle dichiarazioni di ME LA sulla affiliazione del RG dalla parte dei OR e sul ruolo rivestito dal ricorrente nell'organigramma della organizzazione (cfr., ivi, pag. 739). I giudici reggini, d'altra parte, hanno puntualmente sottolineato che la assoluzione del RG dal delitto di cui al capo Q2 è stata motivata (cfr., pagg. 740 e segg.) dalla assenza di prova del dolo specifico della finalità di elusione e non già, a ben guardare, dalla mancanza materiale della condotta di intestazione fittizia.
8.2 Il secondo motivo del ricorso è, a sua volta, articolato sulla premessa di una difforme ricostruzione del fatto veicolata "sub specie" del travisamento della prova che, tuttavia, la Corte di appello (cfr., pagg. 747-753) ha congruamente ritenuto di poter evincere dalla conversazione intercettata il giorno 8.10.2012 all'interno della SA.GI.CAF. del RG in cui questi discuteva, con EN OR, dell'acquisto e dell'occultamento di armi oltre che degli accorgimenti necessari ad evitare che esse, ove non adeguatamente protette, potessero rovinarsi о danneggiarsi (cfr., pag. 758). La difesa, con l'atto di appello, e nuovamente in questa sede, aveva contestato la presenza stessa del OR sul posto nel momento in cui la conversazione era stata captata ma, sul punto, i giudici reggini hanno fornito una motivazione del tutto appagante (cfr., ivi, pag. 750), rilevando come la informativa 113 di PG avesse segnalato un disallineamento di 10 minuti e 15 secondi con l'orario indicato nel filmato registrato dalla videocamera e, in ogni caso, facendo leva anche sul riconoscimento vocale del OR da parte degli operanti (cfr., Sez. 5 , n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265 - 02, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze quali i contenuti delle conversazioni intercettate;
il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria;
le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario). Altrettanto adeguata è, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata quanto alla funzionalità delle armi rispetto al sodalizio (cfr., pagg. 750-751) e, ancora, alla aggravante "agevolativa" di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. "... stante l'evidente finalità di una detenzione non tanto esclusivamente di tipo personale, quanto per il rafforzamento della OS di appartenenza sotto il profilo prettamente militare..." (cfr., ivi).
9. LB TE Il ricorso proposto nell'interesse di LB TE è fondato limitatamente al quinto motivo: complessivamente infondato, nel resto. LB TE è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo A (quale esponente della OS CA- TE) ed era stato condannato, dal GUP, alla pena di anni 20 di reclusione;
la Corte di appello ha escluso la pur contestata qualifica di promotore ed ha ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 9.5.2001 rideterminando la pena in complessivi anni 12 e mesi 4 di reclusione.
9.1 Il primo motivo del ricorso è infondato. La difesa, infatti, deduce violazione di legge con riguardo all'art. 649 cod. proc. pen. poiché la sentenza qui impugnata avrebbe dichiarato la responsabilità del TE per i medesimi fatti per i quali il ricorrente era stato giudicato condannato con sentenza definitiva resa dalla Corte di assise di Reggio Calabria dell'1.6.1998. Questa Corte ha avuto modo di chiarire, in più occasioni, che, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data 114 finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2 n. 680 del 19/11/2019, D'SS, Rv. 277788 01 - ' che, in motivazione, ha ribadito che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo non presuppone soltanto che il sodalizio oggetto dei diversi procedimenti sia identico sotto il profilo storico-naturalistico, occorrendo anche la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato e la perdurante operatività dell'organizzazione; conf., Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371). Nel caso in esame, perciò, correttamente è stata esclusa la violazione del divieto di bis in idem, dal momento che la contestazione oggetto del presente processo ha riguardo ad un segmento temporale successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento, già definito con sentenza irrevocabile, e si fondava su fatti nuovi, indicativi della persistente intraneità del ricorrente;
per altro verso, come ha puntualmente osservato la Corte di appello (cfr., pagg. 1293- 1294), il processo "Valanidi" aveva riguardato soggetti diversi, attività criminose diversamente localizzate e, infine, segmenti temporali differenti tanto che la sentenza di primo grado era stata pronunciata nel giugno del 1998 e, perciò, aveva "coperto" condotte ampiamente antecedenti a quelle per le quali si è proceduto in questa occasione.
9.2 Il secondo motivo, nella misura in cui la difesa adombra la insussistenza del carattere mafioso del sodalizio, è precluso non avendo la questione formato oggetto di censura contro la sentenza di primo grado che era stata impugnata, in punto di responsabilità, con riguardo al difetto di prova della condotta idonea ad integrare una "partecipazione" al sodalizio della cui natura (di stampo mafioso o "semplice") non si era discusso in alcun modo (cfr., infatti, pagg.
1-33 dell'atto di appello).
9.3 Il terzo motivo del ricorso è infondato: la difesa, infatti, censura la sentenza impugnata evocando il vizio di violazione di legge ma, in realtà, contestando la idoneità degli elementi valorizzati dai giudici di merito ad integrare la prova della condotta partecipativa. Rileva il collegio che la Corte di appello (che ha esaminato la posizione del ricorrente da pag. 1254 a pag. 1294) ha motivato sulla partecipazione del TE al sodalizio in termini che non sono sindacabili in questa sede dando rilievo al contenuto di conversazioni intercettate cui, con argomentazione non illogica ed anzi linearmente coerente con le risultanze processuali, ha attribuito un rilievo ed 115 una portata rappresentativa di condotte espressive della partecipazione alla vita ed alla attività della associazione ovvero, in definitiva, di effettiva e concreta "militanza". Partendo dalla attestata esistenza della costa CA-TE (certificata dalla sentenza emessa all'esito del proc. NI ma, anche, dei processi RI e NF) con le sue varie articolazioni, i giudici reggini hanno spiegato che al suo interno era rinvenibile uno schieramento "cordelliano" ed uno schieramento "distefaniano” cui appartenevano i TE/CA la cui "mafiosità" hanno illustrato richiamando numerosissimi episodi accertati già nel processo NI, con il progressivo affermarsi della OS TE di Croce Valanidi nella zona sud di Reggio Calabria e la alleanza (siglata dal matrimonio tra NN CA "il gioielliere" e RI ON TE) con la relativa spartizione del territorio. È dunque in questo quadro generale che la Corte di appello ha richiamato la conversazione del 20.3.2010 cui ha attribuito una concreta portata - eteroaccusatoria - intercorsa tra NN CA e IU EL durante un incontro monitorato dalla PG;
nella occasione, infatti, NN CA (condannato con sentenza definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso) si lamentava con EL della avidità e del controllo pressante di alcune famiglie anche a scapito di altri sodali;
il riferimento riguardava una vicenda che aveva interessato tale EN TT con cui aveva avuto un chiarimento a proposito del fatto che quest'ultimo aveva intrapreso la costruzione di un palazzo a Saracinello, nel territorio CA/TE, senza chiedere il permesso a nessun'altro se non ad LB TE (cfr., pag. 1272), cognato del CA per averne sposato la sorella AN RI. La Corte ha in effetti ammesso che, a carico del TE, è stato acquisito soltanto il contenuto della conversazione cui si è fatto cenno ma, nel contempo, ha sostenuto, a ragione, che non si tratta di un "indizio" ma di una vera e propria prova che, come è accennato nella parte generale, in quanto promanante da conversazioni di terzi dalla valenza eteroaccusatoria, non necessita dei riscontri richiesti ALart. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr., ancora, -Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414 – 01). Tanto premesso in diritto, rileva il collegio che la Corte territoriale, nel momento in cui non omettendo di valutare le considerazioni difensive, - corroborate dalla acquisizione delle dichiarazioni del TT acquisite ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen. (cfr., pag. 12 dell'atto di appello) - ha attribuito a quell'elemento una valenza dimostrativa della persistente intraneità del ricorrente alla OS, ha espresso un giudizio di merito non sindacabile in questa sede sostenendo che "... la portata accusatoria del richiamo al TE LB (...) resiste 116 alla prova di affidabilità invocata dalla difesa ed a cui lo stesso appellante si dà la risposta, allorché sottolinea la posizione di già condannato per mafia del TT che rende ancora più credibile il dire del CA rispetto a quanto verificatosi nell'episodio narrato al EL" (cfr., pag. 1279). Ed è ancora alla luce dell'episodio su cui i giudici reggini hanno insistito che la sentenza impugnata ha potuto gettare una luce diversa sulle emergenze del processo RA CE che non aveva consentito di elevare una contestazione associativa a carico dell'odierno ricorrente ma nel quale era stata richiamata una conversazione tra EN TE (fratello di LB) e tale GA ST TI IU a proposito di un accordo di distribuzione dei lavori che aveva suscitato le lamentele dell'odierno ricorrente (cfr., pagg. 1282 e segg.). In definitiva, rileva il collegio come, anche per il TE, la sia pur "singola" intercettazione abbia consentito di acclarare la persistente "partecipazione" del ricorrente alla vita ed alla operatività del sodalizio nei termini di cui si è dato conto in premessa, tanto da essere considerato un esponente al quale rivolgersi per questioni legate, per l'appunto, al controllo del territorio da parte della OS di appartenenza, 9.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato per le ragioni di cui si è dato conto nella parte generale della sentenza.
9.5 Il quinto motivo è, invece, fondato alla luce delle considerazioni anche in tal caso sviluppate nella parte generale della motivazione, tenuto conto che l'elemento fondante la responsabilità del ricorrente, in quanto rappresentativo di una condotta di "partecipazione", risale a data antecedente la conversazione intercettata nel marzo del 2010 e, perciò, ad oltre cinque anni di distanza dalla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2015. 9.6 Il sesto motivo ha ad oggetto l'omessa motivazione sulla mancata esclusione della recidiva che non era stata oggetto di censura nell'atto di appello degli Avvocati Delfino e Russo ma sulla cui mancata esclusione, tuttavia, aveva invece insistito l'appello a firma del solo Avvocato Fortunato EN Russo (cfr., pagg. 24-27). La Corte di appello ha, sul punto specifico, fornito una motivazione sintetica ma certamente non di stile avendo sottolineato la portata della "ricaduta" del TE nel medesimo illecito per il quale aveva già riportato una precedente condanna.
9.7 Il settimo motivo è precluso stante la genericità del corrispondente motivo di appello e, in ogni caso, la implicita motivazione della Corte che ha sottolineato la gravità della condotta del ricorrente nel momento in cui ha confermato la applicazione della recidiva specifica. 117 Ed è pacifico che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., Sez. 4 -, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy Rv. 284096 – 01; - conf., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotis, Rv. 265826 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità).
9.8 L'ottavo motivo è manifestamente infondato e, in realtà, prima ancora, generico: è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo piuttosto che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza ed integra una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto;
invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). Per contro, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati ALart. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (cfr., ancora, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497). Le SS.UU. di questa Corte, nella sentenza "Pizzone", hanno spiegato che principi non dissimili sono mutuabili anche con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, in relazione ai reati "satellite"; i giudici del supremo collegio hanno infatti richiamato e condiviso Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato che «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena 118 base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato». In definitiva, la associazione di una pena base determinata nella misura minima edittale ed un aumento per la continuazione di entità esigua esclude l'abuso del potere discrezionale conferito ALart. 132 cod. pen. e dimostra, per implicito, che è stata operata la valutazione degli elementi obiettivi e subiettivi del reato risultanti dal contesto complessivo della decisione. Qualora, per contro, la pena per il reato più grave sia stata quantificata in termini prossimi o coincidenti con il minimo edittale ma quella fissata in aumento per la continuazione sia tale da configurare, sia pure in astratto, una ipotesi di cumulo materiale dei reati, l'obbligo motivazionale del giudice si fa più stringente, dovendo egli specificare dettagliatamente le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione. Nel caso in esame, l'aumento per la continuazione relativamente alla condanna subita dal TE nel processo NI è stato individuato in un anno e la pena per i partecipi, all'epoca (ovvero in data antecedente la legge n. 251 del 2005), era da tre a sei anni di reclusione, di talché l'aumento è stato operato nella misura di un terzo rispetto al minimo. 10. AN IA Il ricorso proposto nell'interesse di AN IA è fondato quanto al secondo motivo ed inammissibile quanto al primo motivo perché articolato su censure non consentite in questa sede. Il ricorrente era stato giudicato responsabile, nei due gradi di merito, per il delitto di cui al capo A (quale appartenente alla OS Laletta-CA) e condannato, dal GUP, alla pena di 14 anni di reclusione ridotta, in appello, a 9 anni. 10.1 Il primo motivo del ricorso, come accennato, propone censure non consentite in sede di legittimità rilevando come la responsabilità del IA sia stata affermata sulla scorta di una sola conversazione captata dagli investigatori in data 20.3.2010 all'interno della abitazione di IU EL e che, secondo la difesa, finirebbe per rappresentare un indizio isolato e, perciò, di per sé insufficiente, alla stregua dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per fondare un giudizio di condanna. In realtà, la Corte di appello ha dato ampiamente conto della esistenza di una pluralità di elementi di prova (non già meramente indiziari) a carico del ricorrente il quale, peraltro, era stato individuato (incontrovertibilmente) tra i 119 presenti a discussioni vertenti su argomenti assolutamente delicati e nevralgici nella vita del sodalizio (cfr., in tal senso, pag. 1326). In particolare, il 13.3.2010, all'esito di notizie recate da ES AN il quale aveva appreso, da proprie fonti interne alle forze dell'ordine, che entro il fine settimana ci sarebbe stata una operazione dei Carabinieri e della esistenza di indagini in corso che, su domanda di EL, aveva spiegato avrebbero interessato tutta la zona di Reggio "... fino a PE ..." (cfr., ivi, pagg. 1310-1311 in cui la Corte precisa che tali notizie erano state riscontrate dalla operazione dei CC di LO del 18.3.2010 e dalla esecuzione di misure custodiali il 5.4.2010 oltre che nella operazione REALE del 21.4.2010), il predetto AN aveva manifestato l'intenzione di darsi alla macchia;
era in questo contesto che il AN ed il IA, alla presenza di IU EL, avevano discusso della costruzione di un bunker sotterraneo analogo a quello in cui era stato arrestato VE MB (cfr., ivi, pag. 1327); il EL aveva spiegato a ES CA come realizzarlo nel luogo che al CA era stato suggerito proprio da AN IA ma sul quale ES AN aveva obiettato che l'escavatore non era in grado di accedere e che si sarebbe dovuto scavare a mano con la gettata di cemento che non poteva essere fatta con la pompa "che si vede da lontano" ma a mano (cfr., ancora, ivi, pag. 1328). E, come puntualmente ha evidenziato la Corte di appello, era ancora nell'ambito di questo discorso che il CA aveva concordato con il EL di incontrarsi con il "mastro" presso il distributore di benzina del fratello dello stesso CA avendo il IA suggerito un meccanismo per concordare l'incontro senza rischi di intercettazione (cfr., ivi, pagg. 1330-1331) e spiegato dove si trovava il distributore AGIP. I giudici reggini hanno richiamato, ancora, la conversazione del 13.3.2010 in cui, sempre presente il IA, il EL aveva cercato di saperne di più sul confidente de! CA (cfr., ivi, pagg. 1334-1335). Altre conversazioni specificamente e congruamente evocate e riportate dalla Corte di appello sono quelle in cui il IA emerge e viene identificato come punto di riferimento per il traffico degli stupefacenti al nord: a tal proposito, ed in particolare, è rilevante la conversazione del 9.3.2010 intercorsa tra EL IU e ES AN in cui quest'ultimo accennava al primo di essere andato a cercarlo giorni prima insieme a "quel ragazzo" (cfr., pag. 1242 della sentenza) che gli operanti, impegnati nei servizi di OCP presso l'abitazione di MB, avevano identificato proprio in AN IA;
lo stesso EL aveva chiesto inoltre di incontrare il IA prima che questi tornasse a Torino e, effettivamente, lo avrebbe incontrato il 13.3.2010 dandogli istruzioni per contattare il capo della locale nel 120 torinese (cfr., pag. 1344) oltre che indicazioni su dove rivolgersi per acquistare lo stupefacente a prezzo di costo (cfr., ivi). In definitiva, quindi, la Corte di appello ha potuto fondare il giudizio di "appartenenza" del IA al sodalizio in forza di elementi di prova plurimi ed univocamente deponenti per la diretta partecipazione del ricorrente alla vita ed alla attività della associazione e, perciò, in linea con le coordinate dettate dalla giurisprudenza di questa Corte e di cui si è trattato nella prima parte della sentenza. 10.2 Il secondo motivo del ricorso è fondato: le captazioni su cui, come si è visto, è stato radicato il giudizio di responsabilità risalgono al marzo-aprile del 2010 e, dunque, a cinque anni prima della entrata in vigore della novella che, nel 2015, ha (tra gli altri numerosi interventi) inasprito le pene per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Nella prima parte della sentenza (al punto 2) si è dato conto delle ragioni per cui, a fronte di un motivo di appello e di un motivo di ricorso puntualmente articolati su questa specifica questione, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. 11. RGo CR Il ricorso proposto nell'interesse di RGo CR è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in sede di legittimità. RGo CR è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di giudizio ed alla luce di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui al capo F (in concorso con IU EL, ME EL, TI EL, AN EL e RO SI) e condannato, in primo grado, alla pena di anni 8 di reclusione di reclusione ed euro 6.000 di multa;
in appello, la Corte reggina ha ritenuto la continuazione tra il fatto per cui si procede e quello già giudicato con sentenza della medesima Corte del 26.2.2013 ed ha di conseguenza rideterminato il complessivo trattamento sanzionatorio in anni 9 di reclusione ed euro 1.300 di multa. 11.1 Il primo motivo, formulato in punto di responsabilità quanto ai quattro episodi estorsivi in cui è articolato il capo di imputazione, si risolve in censure non consentite in questa sede: la difesa, infatti, con particolare riguardo all'episodio sub a), pur ventilando un travisamento del fatto, finisce in realtà per proporre una diversa ricostruzione della vicenda funzionale a mettere in discussione l'impianto accusatorio invece confermato dai giudici di merito sulla scorta di una minuziosa e puntuale ricostruzione del fatto. 121 In particolare, la Corte di appello ha spiegato che il CR, unitamente ai EL ed al SI, facendosi forza della loro appartenenza alla 'ndrangheta, si erano arrogati il potere di intervenire nella spartizione dei lavori relativi alla esecuzione del contrato di appalto intercorso tra RFI e ATI, analiticamente descritti nella imputazione, e, in particolare, sulla gestione dei rapporti tra appaltatori e subappaltatori. Ed era stato proprio in questo contesto, hanno spiegato i giudici reggini (cfr., pagg. 289 e ssgg. della sentenza impugnata), che, come si era appreso dal tenore delle conversazioni intercorse tra IU EL e l'odierno ricorrente all'interno della abitazione del primo, gli imprenditori BI AL e GI RE FE, cui era riconducibile la Mediterranea Costruzioni RL, appaltatrice di lavori per conto dell'ATI, si erano rivolti loro per "resistere" alle pressioni dei fornitori e, in particolare, di tali EO OC e AS IC, nei cui confronti erano debitori per 35.000 euro. Come accennato vagliando la posizione del SI, il CR, nella conversazione dell'11.3.2010, aveva raccontato a IU EL che i due imprenditori erano andati da lui e dallo stesso SI per riferire delle minacce ricevute ALOC e dal IC, che si erano presentati armati di pistola per reclamare il proprio credito;
nell'occasione, lo zio, RO SI, avrebbe detto ai due di non dare niente ai due fornitori e, anzi, di dare qualcosa a "qualche padre di famiglia" (cfr., pag. 290). La Corte di appello, quindi, ha linearmente ricostruito l'episodio evidenziando come AL e RE FE fossero ben consapevoli di esporsi a dei rischi nel non pagare i loro fornitori (cfr., pag. 292) avendo allora deciso di rivolgersi al EL per chiedere "protezione" rispetto ad una loro eventuale reazione. Ha spiegato che il CR, lungi dal declinare la richiesta, aveva fatto presente che se la sarebbero vista loro anche perché IC era un "infame" che lo aveva fatto arrestare (cfr., ancora, pag. 293) ed il AL, ben consapevole della caratura di coloro cui si era rivolto, si era scusato per non essersi presentato all'inizio dei lavori tanto che IU EL aveva ricordato gli altri lavori eseguiti da AL per i quali costui non aveva avuto problemi perché, evidentemente, aveva attivato per tempo la dovuta protezione (cfr., pag. 293). Nel caso di specie, come ha dato atto la sentenza impugnata, la "soluzione" proposta da IU EL e prospettata a AL era stata quella di non dare nulla ai due creditori stornando parte di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la "protezione" che, in tal modo, sarebbe stata loro garantita ed assicurata (cfr., pag. 294). 122 Così puntualmente ricostruita la vicenda, correttamente la Corte di appello ha potuto confermare la ipotesi accusatoria già validata dal primo giudice e che vede i due imprenditori destinatari della richiesta del gruppo criminale, di evidente matrice estorsiva, avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro per essere "garantiti" da eventuali reazioni da parte dei fornitori che già in precedenza avevano mostrato di poter ricorrere a metodi poco ortodossi per reclamare il proprio credito. Nel contempo, come i giudici di merito hanno dato conto in maniera analitica e puntuale, gli imprenditori si erano anche resi disponibili a veicolare il messaggio estorsivo proveniente dal gruppo criminale nei confronti di terzi: in tal senso, è stata evocata la conversazione del 22.3.2010, intercorsa tra IU EL e RGo CR (cfr., pagg. 296-297) in cui i due facevano un resoconto di quanto dovevano ricevere avere dai due imprenditori sia come prezzo della protezione loro assicurata che quali esattori delle richieste estorsive avanzate nei confronti di terzi. Ed era stato in quella occasione che era emerso il "prezzo" della protezione assicurata a AL ed a RE FE in euro 20.000 (cfr., pag. 297 della sentenza). La Corte di appello ha congruamente ed esaustivamente affrontato la questione del "ne bis in idem" sollevata nel ricorso dalla difesa del CR ma, invero, già dedotta con l'atto di appello e, prima ancora, affrontata e risolta dal GUP. Benché la questione non sia stata posta nel ricorso, è utile rilevare che, a conforto della diversità dei fatti oggetto della presente imputazione rispetto a quello relativo alla tentata estorsione in danno di tale PP U' Bumbulottu", oggetto del processo REALE, la Corte di appello (cfr., pag. 327) ha richiamato il tenore della deposizione del M.llo Passafaro, resa in sede dibattimentale e, perciò, di per sé non utilizzabile nel giudizio abbreviato celebrato sulla scorta delle risultanze investigative;
va detto che, tuttavia, dalla stessa sentenza impugnata risulta che la deposizione del sottufficiale non fa altro che riepilogare dati documentali relativi agli appalti e già acquisiti. 11.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso: è proprio la ricostruzione delle vicende, correttamente riportate, dai giudici di merito, nel contesto della spartizione e del controllo degli appalti per i lavori commissionati da RFI sul territorio, che dà conto della configurabilità della aggravante mafiosa sotto il profilo del "metodo". D'altra parte, questa Corte più volte ha ribadito che, in tema di estorsione cd. "ambientale", integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 123 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro per assicurarle protezione, in un territorio notoriamente soggetto all'influsso di consorterie mafiose, senza che sia necessario che la vittima conosca l'estorsore e (cfr., un clan determinato la sua appartenenza ad Rv. 276115 -Sez. 2 n. 21707 del 17/04/2019, 01; RO, -Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175 – 01). 11.3 Altrettanto dicasi per il terzo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, determinato dalla Corte tenendo conto che si tratta di una estorsione pluriaggravata (anche dal metodo mafioso) e che, ciò non di meno, la pena base (prima della riduzione per il rito) è stata quantificata in termini ancora inferiori alla media edittale, comunque sulla scorta di una motivazione che ha tenuto conto sia della gravità oggettiva del fatto che della propensione a delinquere dell'imputato, giudicato inoltre non meritevole di attenuanti di alcun genere. 12. VE AN I ricorsi proposti nell'interesse di VE AN sono, complessivamente, infondati. VE AN è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui al capo A, quale appartenente alla locale di Palizzi, e condannato, in primo grado, alla pena di anni 20 di reclusione che la Corte di appello ha, dal canto suo, rideterminato in complessivi anni 11 di reclusione escludendo la qualifica di promotore e riconoscendo il vincolo della continuazione tra il fatto qui giudicato e quelli per i quali era intervenuta sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria dell'11.7.2002 (che lo aveva condannato alla pena di anni 3 di reclusione). 12.1 Il primo motivo del primo ricorso (a firma dell'Avv. Giancarlo Murolo) e l'unico motivo del secondo ricorso (a firma dell'Avv. RO Bertone) pongono l'accento sulla "sporadicità" delle captazioni su cui i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità e sulla risalenza della vicenda oggetto del colloquio intercorso tra IU EL e TI RG, circostanze tali da non consentire, secondo le difese, la possibilità di ritenere la persistente appartenenza del ricorrente al sodalizio. La Corte di appello (cfr., pagg. 1164 e segg. della sentenza) ha preso in esame la posizione del ricorrente richiamando, in primo luogo, le considerazioni svolte trattando della posizione di EN DU;
per altro verso, ha vagliato la contestazione difensiva (non replicata nei due ricorsi per cassazione) circa la 124 genuinità della trascrizione ed avanzata, nell'atto di gravame, con il conforto di una consulenza tecnica di parte, tanto da aver conferito un incarico peritale per una nuova trascrizione della intercettazione che aveva consentito di acclarare la identità del ricorrente come colui al quale i conversanti facevano certamente riferimento ("compare Saverino"). Il giudizio di responsabilità, tuttavia, è stato congruamente ed esaustivamente fondato, dai giudici di merito, sulla vicenda relativa al conferimento, da parte del AN, della dota di 'ndrangheta a tale NE RG, avvenuto in carcere, soprattutto, violando (secondo quanto ancora rimproveratogli da IU EL) la necessaria procedura, ovvero senza aver curato la previa ambasciata alla locale di IL di ER, passaggio indispensabile come accertato nei processi "AR" e "Crimine". La Corte di appello, in definitiva, con argomentazioni che non si prestano a rilievi in sede di legittimità, ha potuto concludere nel senso che il AN "... non si sia mai distaccato dalla sua partecipazione alla 'ndrangheta, anche dopo la sentenza AR ... e dopo la detenzione carceraria ..." tanto da "... conferire in carcere la predetta dote al RG e da risponderne ancora, al EL, ben oltre dieci anni dopo, chiarendo di avere investito il RG dell'ambasciata presso il paese suo" (cfr., pagg. 1172-1173 della sentenza); il AN, secondo la Corte, aveva dunque "... confermato di avere dato una elevata dote di 'ndrangheta al RG, lagnandosi della sua irriconoscenza con la quale adesso pretendeva di averne il riconoscimento gettando la colpa della omessa ambasciata al IL proprio ai due suoi sponsor (prima AN che gliela aveva conferita e poi EL, che continuando a violare le regole territoriali, gliela aveva confermata)" (cfr., ivi). In altri termini, se per un verso la "partecipazione" del AN al sodalizio doveva ritenersi conclamata dal fatto che costui aveva potuto conferire una dote di 'ndrangheta mentre era in carcere, per altro verso proprio le vicende documentate dalle captazioni del 2010 avevano consentito ai giudici di merito, con argomentazione non manifestamente illogica ed anzi del tutto lineare, di ritenere la persistenza della affiliazione dal momento che il AN era stato ancora dopo anni chiamato a rispondere della propria iniziativa (non unanimemente condivisa all'interno del sodalizio) non essendosi sottratto alla richiesta di spiegazioni ed alle sue responsabilità e, anzi, proclamando la correttezza del proprio operato rispetto alle condivise regole della compagine associativa. 12.2 Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Murolo è infondato: è pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, che non sussiste incompatibilità alcuna tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti 125 dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "ictio iuris a fini di temperamento del trattamento penale (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 3 , n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 - 01; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745 -01). 13. AN ME OI Il ricorso proposto nell'interesse di AN ME OI è fondato limitatamente al ruolo apicale a costui attribuito nonché al trattamento sanzionatorio;
infondato nel resto. Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di giudizio, del delitto di cui al capo A (in relazione alla locale di FR), con ruolo apicale, e condannato, dal GUP, alla pena di anni 20 di reclusione ridotta, in appello, ad anni 11 e mesi 4 di reclusione (cfr., pag. 1369). 13.1 Con il primo motivo del ricorso la difesa del OI deduce violazione di legge con riguardo all'art. 416-bis cod. pen. di fatto, tuttavia, contestando la idoneità degli elementi probatori acquisiti e valorizzati dai giudici di merito ad integrare la condotta descritta nella fattispecie incriminatrice;
in tal modo, come si è cercato di spiegare nelle premesse generali, il ricorso finisce per proporre una contestazione di merito piuttosto che una questione di legittimità riconducibile al vizio di cui alla lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen.. Ad ogni modo, la Corte di appello, esaminando la posizione del OI (pagg. 958 e segg. della sentenza), ha dato ampiamente conto dei plurimi e variegati elementi di prova dimostrativi della appartenenza del ricorrente al sodalizio, quale "braccio destro" di OC MO: a partire dalle dichiarazioni del collaboratore AU GL (cfr., pag. 962) sino alle numerosissime intercettazioni aventi ad oggetto le conversazioni tra presenti eseguite all'interno della autovettura del ricorrente e sulle sue utenze. I giudici reggini hanno peraltro congruamente evidenziato come proprio l'inizio della collaborazione di AU GL, avvenuta nel novembre del 2011, aveva suscitato una serie di commenti illuminanti circa la appartenenza del OI al sodalizio: nella conversazione del 16.12.2011, infatti, il OI commentava con un soggetto non identificato il rinvenimento di un bunker come frutto delle propalazioni del GL;
lo stesso ricorrente era tornato a parlare del medesimo argomento il giorno successivo con tale GE IE e con la moglie ma, anche, il giorno 22.12.2011 (cfr., pag. 974), con OC MO, con il quale aveva vagliato quanto il GL avrebbe potuto rivelare agli inquirenti, affermando (conversazione del 28.12.2011) che il GL era un "ladro" e che gli avrebbero fatto firmare qualsiasi cosa. 126 Di rilievo è stata congruamente valutata la circostanza secondo cui era stato proprio il OI sostituendo OC MO che non aveva potuto presenziare per un malore (cfr., pag. 989) a conferire al GL la dote di - 'ndrangheta, vedendosi così costretto, all'esito del "pentimento" di costui, a prendere le distanze (cfr., pag. 975, la conversazione con tale EN RT al quale il OI diceva di non aver "fatto niente"). Ed ancora, ha segnalato la Corte, il OI era stato indotto a giustificarsi per aver "battezzato" il GL (cfr., pagg. 978 e ssgg.) cui erano state conferite doti sempre più elevate anche per non aver reagito al suo ferimento ad opera di IU MO ("Ringo"), figlio di OC;
nella conversazione del 3.1.2012, intercorsa tra il OI e BR ST (cfr., pagg. 989-990), il ricorrente commentava ancora la collaborazione del GL che, a suo dire, non aveva mai avuto un ruolo importante (cfr., "sempre ladro è rimasto, pag. 989) e che aveva potuto scalare le doti di 'ndrangheta solo per le insistenze dell'ex suocero, CA IC. Anche questo colloquio, captato dagli investigatori, è stato dunque congruamente valorizzato dai giudici di merito come emblematico della "intraneità" del OI al sodalizio delle cui articolazioni, evoluzioni, composizioni, è perfettamente al corrente e delle cui sorti si preoccupa all'esito dell'avvio della collaborazione del GL da cui cerca di prendere le distanze (cfr., ancora, pagg. 992 e segg. e la conversazione del 7.1.2012 con tale QU, del 26.1.2012, quella con un soggetto non identificato, in cui il OI prendeva spunto dalla trasmissione REPORT del 15.1.2012 sui collaboratori di giustizia e, in particolare, dalla figura di OC AL, accennava al GL affermando che TE aveva detto di non dover dare credito "ai ladri"; ma, ancora, la conversazione del 7.3.2012 intercorsa con tale CO SA;
quella del 24.1.2012 con OC MO sugli arresti originati dalla collaborazione di AN TA ed ancora su GL dal cui contenuto è evidente il tentativo del ricorrente di minimizzare il suo ruolo nella affiliazione del collaboratore). 13.2 Il secondo motivo del ricorso è a sua volta infondato: richiamate le considerazioni sviluppate nelle premesse di carattere generale, va rilevato che la Corte ha in tal caso puntualmente fatto riferimento al rinvenimento di numerose armi avvenuto su indicazione del GL ed a disposizione del sodalizio, come immediatamente percepito dai conversanti. 13.3 Il terzo motivo è, invece, fondato. Ribadito che la ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 416-bis cod. pen. configura una autonoma fattispecie delittuosa e non già una aggravante di quella contemplata al comma primo, è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo 127 esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno essendo necessario che un ruolo apicale o una posizione dirigenziale risultino, in ogni caso, in concreto esercitati (cfr., Rv. 271482 Abbinante, 01; Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, 01; Stanganelli, Rv. 255132 Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013, Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Terracchio, Rv. 262487 - 01). Nel caso di specie, la affermazione del GL, secondo cui il OI sarebbe stato il "capo della locale di FR" (cfr., pag. 962 della sentenza), a prescindere dalla attendibilità del collaboratore, non rinviene alcun riscontro negli elementi di cui la Corte di appello ha dato atto e, in particolare, nelle pur numerose conversazioni intercettate (cfr., quella del 26.9.2011 con tale AN RS;
quelle del 15.12.2011 e del 2.2.2012 in cui il ricorrente spiegava ad un ignoto interlocutore che tali compare CI e "BR" erano stati "spogliati"; quella del 9.3.2012 con OC MO in cui i due commentavano le condanne inflitte nel processo RI e, in generale, quelle attestanti lo stretto rapporto tra il OI e lo stesso OC MO). Si tratta, in tutti i casi, di conversazioni che non possono certamente ritenersi emblematiche dell'esercizio di funzioni proprie di una posizione apicale dando conto, certamente, di una conoscenza approfondita e capillare, da parte del OI, delle dinamiche e degli avvenimenti interni al sodalizio e, per contro, del suo legame quasi familiare con il capo della OS, accompagnato dal ricorrente nelle visite alle famiglie dei carcerati seguendo, peraltro, le indicazioni di volta in volta ricevute e che ben si attagliano alla figura del "braccio destro" (cfr., pagg. 1006 e segg.); ma che, tuttavia, non esprimono una autonomia decisionale in alcun campo, tanto che la stessa Corte di appello ha dovuto precisare come la posizione apicale del OI andasse in realtà ricondotta a quella dell'organizzatore" (cfr., pag. 1012). Se non che, anche il ruolo di "organizzatore", alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta solo a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (cfr., Sez. 3 , n. 2039 del 02/02/2018, Papini, Rv. 274816 03; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317 01; cfr., anche, Sez. 2 n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 - 03, in cui la Corte ha - precisato che il ruolo direttivo e la funzione di capo di cui all'art. 416-bis, comma 128 secondo, cod. pen. vanno riconosciuti solo a chi risulti al vertice di una entità criminale autonoma, sia essa famiglia, OS o "clan", dotata di propri membri e regole, mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi ed in cui è stata esclusa la qualifica di organizzatore al "braccio destro" di un capo-clan camorristico, che, nonostante operasse quale interfaccia con gli esecutori materiali delle estorsioni, non risultava aver in concreto svolto attività volta ad apprestare la struttura operativa di quel settore criminale, individuando le vittime, fissando le somme da richiedere, distribuendo i compiti esecutivi tra gli associati e ricevendo sistematicamente i profitti illeciti realizzati). La sentenza impugnata va dunque annullata sotto questo profilo con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame. 13.4 Il quarto motivo è, a sua volta, fondato: richiamate le considerazioni sviluppate nella prima parte della motivazione, va rilevato che, nel caso in esame, gli elementi acquisiti a carico del ricorrente, pur emblematici e pienamente dimostrativi della sua intraneità al sodalizio, non superano tuttavia i primi mesi del 2012. La sentenza va dunque annullata anche sotto questo profilo e sarà compito del giudice del rinvio vagliare il materiale investigativo per verificare se vi siano elementi, anche indiretti, dimostrativi della persistente affiliazione del ricorrente (o la persistenza della articolazione del sodalizio) oltre la data di entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria. L'annullamento sotto questo profilo assorbe, evidentemente, il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 14. IU MO Il ricorso proposto nell'interesse di IU MO è fondato limitatamente al motivo articolato in punto di trattamento sanzionatorio e, complessivamente, infondato nel resto. IU MO è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo A (con riguardo alla locale di FR, essendo figlio di OC) e della tentata estorsione di cui al capo C e condannato, dal GUP, alla pena complessiva di anni 16 di reclusione ridotta, dalla Corte di appello (che ha trattato la posizione del ricorrente da pag. 1013 a pag. 1066), ad anni 12 di reclusione. 14.1 Il primo motivo del ricorso è infondato e, in realtà, anche in tal caso ai limiti della ammissibilità denunziando violazione di legge e vizio di motivazione 129 ma, di fatto, contestando la valutazione operata dai giudici di merito sulla idoneità e concludenza degli elementi acquisiti in ordine alla prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio. In realtà, la Corte di appello ha dato conto, in maniera del tutto esaustiva e puntuale, della valenza dimostrativa di quanto emerso nel corso delle indagini a partire, in particolare, dal contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate per molti mesi (quasi un anno) anche all'interno della autovettura in uso al MO tra cui, in particolare, quella correttamente reputata di sostanziale valore confessorio (su cui, peraltro, il ricorso evita di soffermarsi) - riportata a pag. 1020. I giudici reggini hanno richiamato, a tal proposito, quelle in cui "Ringo", arrivato ad FR, aveva iniziato a trattare dei cugini IC lamentandosi che lui, quando era andato in galera, non aveva ricevuto nulla dal cugino cui, invece, nella medesima situazione, aveva inviato soldi (cfr., pag. 1023); altro argomento che la Corte di appello ha ritenuto correttamente emblematica della intraneità del ricorrente al sodalizio, è quello relativo alla condotta di tale LE IA (coinvolto nella riapertura della locale di Motticella, già condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) e della insoddisfazione di ES IC per i criteri di spartizione del denaro operata dal primo (cfr., pag. 1024), questione di cui l'interlocutore del ricorrente aveva osservato che sarebbe stato opportuno se ne occupasse qualcuno "di più grande", come, in particolare, OC MO (cfr., ivi). La Corte reggina ha dunque congruamente e linearmente potuto concludere nel senso che IU MO si occupa e discetta di cose di 'ndrangheta non soltanto nella piena padronanza delle questioni affrontate ma, per altro verso, ALinterno" e, comunque, replicando alla considerazione difensiva reiterata in questa sede, senza sfasamenti dalla realtà: a tal proposito, infatti, con valutazione prettamente di merito, ha osservato che "... IU MO mostra certamente una personalità eccentrica rispetto ai reati commessi, vantandosi in più punti della forma mafiosa e del potere di intimidazione esercitato dalla sua dinastia (...), con dei picchi di onnipotenza che sono del tutto compatibili con la psicosi rilevata" spiegando, tuttavia, che "... tali prese di posizioni esageratamente maniacali possano solo essere frutto di una fantasia del soggetto appare impossibile da sostenersi" poiché "... i suoi interlocutori, non solo non lo sbugiardano, ma sebbene tentino di ricondurre a ragionevolezza le sue espressioni verbali (...) si comprende che non lo sconfessano e non si limitano ad adeguarsi alle sue posizioni (...) ma, anzi, interloquiscono sugli avvenimenti da lui analizzati, gli dicono la loro opinione, gli riportano in risposta particolari di quegli stessi episodi commentati dal loro punto di vista (...) dimostrando che tali eventi o accadimenti sono realmente 130 accaduti e non sono affatto il frutto della dispercezione della realtà del MO che, a torto o a ragione, in quelle situazioni si è compenetrato interagendo con i suoi pari" (cfr., pagg. 1020-1021). Sono stati perciò congruamente ritenuti significativi il fatto che IU MO avesse rivendicato, in più occasioni, che nella sua famiglia - "altro che corleonesi" non ci sono stati mai pentiti" (cfr., pag. 1032) ovvero la sua dimestichezza nel distinguere tra le diverse famiglia di 'ndrangheta ed i rispettivi legami parentali con la relativa esaltazione del gruppo MO-Laré che aveva costituito il "gruppo di fuoco" (cfr., ivi, ancora, pag. 1034). La Corte, su tale premessa, ha potuto coerentemente attribuire rilievo dimostrativo a varie conversazioni tra cui, ad esempio, quella dell'1.4.2012 con tale GI BO e che, ad onta della natura modestissima del suo oggetto, stata considerata emblematica dell'atteggiamento remissivo dell'interlocutore del ricorrente, il quale aveva insistito sul fatto che a casa sua lui era "padrone" (cfr., ivi, pag. 1029), oltre che della disponibilità di armi da parte del BO il quale aveva cercato consiglio dal MO in quanto esperto della materia (cfr., ivi, pagg. 1029-1030). Altrettanto rilevanti sono state giudicate le conversazioni del 21.2.2012 tra MO, IC NN, GO SA e DR IC (cfr., ivi, 1060) sulle implicazioni della collaborazione di GL ed i rischi che essi stessi correrebbero per le rivelazioni di costui, sul cui pentimento il MO lamentava una diretta responsabilità del IC (cfr., pag. 1062) che, dal canto suo, ascriveva ai MO la "colpa" di aver affiliato il pentito (cfr., ivi), che, tuttavia, il ricorrente aveva prontamente respinto sostenendo che il GL era stato "battezzato" per le insistenze dell'ex suocero IC. Quanto alla pur segnalata (dalla difesa) inattendibilità del GL nel procedimento "Banco Nuovo", la Corte non ha mancato di rilevare che le dichiarazioni del collaboratore erano state in quella occasione giudicate non già inattendibili ma generiche (cfr., ivi, pagg. 1064-1065). Il rilievo concernente la produzione, operata dal PG "per comodità", del (in tesi inesistente in atti) verbale delle dichiarazioni del GL, è generico essendo appena il caso di ribadire che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01; Sez. 2, n. 30271 del 131 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218 - 01; Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Arena, Rv. 260678 - 01). 14.2 Il secondo motivo del ricorso è infondato: la Corte di appello ha puntualmente e minuziosamente ricostruito le condotte estorsive poste in essere dal MO in danno di ME AN, titolare della ditta IL Sud, sita in BI, ed a sua volta appartenente ad una famiglia di 'ndrangheta cui, tuttavia, come riportato nella sentenza impugnata, l'odierno ricorrente non aveva mancato di far presente che "qui, nel nostro, non ci dovete pagare?" (cfr., pag. 1039 della sentenza), aggiungendo di sapere che il suo interlocutore aveva incassato, per lavori eseguiti, 100.000 euro, insistendo sul fatto che "i soldi li avete presi" avendolo saputo da uno di Reggio e pretendendo la sua quota (cfr., pag. 1039) in quanto il denaro gli serviva per pagare "un sacco di avvocati" (cfr., ancora, pag. 1040 della sentenza). Ad ogni modo, i giudici reggini hanno motivato sul rilievo difensivo avanzato nell'atto di appello e ribadito in questa sede, argomentando sulla assenza di ogni elemento, nemmeno indiziario, sulla ragione di credito che potesse essere vantata da MO nei confronti di ME per fondare o anche solo ipotizzare un diverso inquadramento giuridico della condotta ascritta al ricorrente;
hanno sottolineato, anzi, che nemmeno ME o lo stesso MO ne hanno mai fanno cenno (cfr., ivi). Ed è, allora, con argomentazione tipicamente "di merito", non censurabile in questa sede, che la Corte di appello ha disatteso le dichiarazioni di ME Stilo, assunte ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. pen., secondo cui la rivendicazione del MO avrebbe avuto ad oggetto un suo credito da fornitura di inerti. 14.3 Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato essendo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la circostanza aggravante prevista ALart. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, Ariostini, Rv. 269642 - 01; Sez. 6 -, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca, Rv. 274280 - 02, in coerenza e continuità con Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377 - 01). 14.4 Il quarto motivo del ricorso è fondato per le ragioni esposte in premessa ed in considerazione del fatto che gli elementi acquisiti a carico del 132 ricorrente sono riferiti agli anni 2011-2012; la sentenza va dunque annullata su questo punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame. 15 OC MO La sentenza va annullata, senza rinvio, quanto alla posizione di OC MO, per intervenuta morte dell'imputato. Risulta documentalmente (cfr., il certificato di morte emesso in data 12.6.2023 dal Comune di FR) che OC MO è deceduto in LO il giorno 9.5.2023, ovvero in data successiva a quella della sentenza di appello che deve essere perciò annullata, senza rinvio, per estinzione del reato ascrittogli (cfr., Sez. 5, n. 29494 del 7.5.2018, Devito, secondo cui la sentenza della Corte di Cassazione che intervenisse dopo la morte dell'imputato sarebbe giuridicamente inesistente e dovrebbe essere revocata;
cfr., anche, Sez. 1, n. 24507 del 9.6.2010, Lombardo ovvero Sez. 3, n. 23906 del 12.5.2016, Patti, che hanno entrambe ribadito il principio secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.). 16. ME RA Il ricorso proposto nell'interesse di ME RA è, complessivamente, infondato. ME RA è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di giudizio, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo A e condannato, dal GUP, alla pena di anni 14 di reclusione poi ridotta, in appello, ad anni 8 di reclusione. 16.1 Il primo motivo del ricorso è, complessivamente, infondato. La Corte di appello ha fondato la diagnosi di "partecipazione" del RA al sodalizio sul contenuto delle conversazioni captate all'interno della abitazione di IU EL tra la fine del mese di febbraio ed il 16 marzo del 2010, che avevano avuto ad oggetto la organizzazione di un "summit" in quel di Melito Porto LV cui il EL avrebbe avuto la possibilità di partecipare allontanandosi dalla sua abitazione (ove era ristretto in forza di plurimi provvedimenti giudiziari) con il pretesto di una visita medica da svolgere presso il locale nosocomio (cfr., pagg. 1207 e segg.). 133 In questa prospettiva, quindi, la Corte ha richiamato gli incontri del 26.2.2010 tra IU EL e IN ME, quello del successivo giorno 28 in cui, presente il RA, era stata fissata la data del 26 marzo per la quale il ricorrente si sarebbe occupato di prenotare la visita medica nel nosocomio di Melito. Correttamente, i giudici reggini hanno valorizzato la conversazione del giorno 15 marzo in cui il capo del mandamento interpellava il RA, visto entrare alle ore 9.59 in casa del EL, su chi sarebbe stato presente alla riunione ottenendo la rassicurazione del ricorrente di aver provveduto a tutte le necessarie ambasciate;
dopo aver discusso di dinamiche interne al sodalizio (comunque emblematiche della intraneità del RA ai suoi meccanismi, alle sue regole ed alla sua composizione), il ricorrente suggeriva al EL di "salire sopra" (ovvero di recarsi di persona sul posto piuttosto che incontrare i responsabili in ospedale), ricevendo un netto rifiuto da parte del suo interlocutore ("... ci arrestano tutti ...") cui replicava dichiarandosi disponibile lui stesso a recarsi in sua vece personalmente sul posto (cfr., ivi, pag. 1213). Vero, allora, che il RA era stato il tramite attraverso il quale il EL aveva organizzato il "summit", tanto da essersi occupato di indicare al medico ciò che costui avrebbe dovuto scrivere sul certificato medico necessario per autorizzare l'allontanamento del boss dalla sua abitazione;
per altro verso, come sostenuto dalla Corte di appello con argomentazione non manifestamente illogica o frutto di travisamento della prova o del fatto, proprio la delicatezza del compito assegnatogli, in uno con l'essere il tramite dei contatti del EL con i responsabili delle varie 'ndrine e, persino, disponibile a recarsi presso costoro al posto del capo, ha consentito alla Corte reggina di affermare una completa compenetrazione (il "prender parte" con reciproco riconoscimento) del RA con il sodalizio criminoso. D'altra parte, è ancora la stessa sentenza impugnata che, nelle pagine successive, consente di apprezzare la essenzialità della posizione del RA anche alla luce di quelli che sarebbero stati gli argomenti che il "summit" (saltato a causa di disguidi organizzativi e, dunque, un ritardo nella effettuazione della visita medica che avevano portato a ritenere pericolosa la prolungata presenza di numerosi esponenti delle cosche in attesa del EL all'interno del nosocomio) e che riguardavano la 'ndrina di SE, il capo della locale di Roghudi ed altro, potendo perciò concludere, con valutazione non censurabile in questa sede, nel senso che " il comportamento concludente del RA non lascia adito a dubbi su quanto egli fosse consapevole che il suo contributo non era limitato all'assistenza del EL nella sortita criminosa, ma come egli fosse proprio la sua 134 longa manus nella organizzazione del summit, che a causa del suo fallimento, verrà ritentata per data successiva ed organizzato da altri sodali ..." pacificamente inseriti e parte del sodalizio (cfr., pag. 1235). In quest'ottica, il richiamo alla "riattivazione" ed alle dichiarazioni di IU IO, su cui ha insistito la difesa segnalando che si trattava di elementi già espunti dal primo giudice tra quelli valorizzabili ai fini della affermazione di responsabilità, è certamente recessivo e secondario tanto da indurre la stessa Corte di appello a chiarire che, nel caso di specie, le dichiarazioni del collaboratore in termini opposti a quanto di solito accade - si pongono come riscontro a quanto direttamente percepito dagli inquirenti e dagli investigatori attraverso le indagini tecniche e che, di per sé, integra la prova della responsabilità per il reato ascritto al ricorrente. 16.2 Il secondo motivo è infondato: la Corte di appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in termini assolutamente incensurabili in questa sede, avendo valorizzato il rapporto fiduciario esistente con il EL e l'interesse e la rilevanza del summit che il RA aveva il compito di organizzare e, in tal modo, fatto leva sulla oggettiva gravità del fatto. 17. ES AN Il ricorso proposto nell'interesse di ES AN è fondato limitatamente al motivo sul trattamento sanzionatorio e complessivamente infondato nel resto. ES AN era stato riconosciuto in primo grado responsabile dei delitti di cui ai capi A (con riguardo alla OS TE-CA e con il ruolo di promotore) e B (art. 326 cod. pen.) aggravato, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 416- bis. 1 cod. pen. e, di conseguenza, condannato alla pena complessiva e finale di anni 20 di reclusione. La Corte di appello (che ha trattato la posizione di ES AN da pag. 1294 a pag. 1365 della sentenza, unitamente a quella di AN IA) ha escluso il ruolo apicale e la recidiva contestata e ritenuta in primo grado rideterminando la pena finale in anni 11 e mesi 4 di reclusione. 17.1 Il primo motivo del ricorso è chiaramente infondato e, in realtà, ai limiti della ammissibilità in quanto la difesa, denunziando violazione di legge con riguardo all'art. 416-bis cod. pen. finisce, in definitiva, e come spesso accade, per contestare la idoneità degli elementi valorizzati dai giudici di merito a realizzare gli elementi costitutivi della fattispecie. 135 In realtà, la Corte di appello ha passato in rassegna una pluralità di elementi fattuali dando conto, in maniera senz'altro esaustiva, del rapporto consolidato esistente tra il AN e IU EL e la assidua e continuativa frequentazione della abitazione di MB da parte dell'odierno ricorrente (cfr., in particolare, il riferimento alle risultanze dei servizi di OCP intrapresi successivamente alla attivazione delle intercettazioni presso la abitazione di quest'ultimo, in data 25.2.2010). È stato inoltre correttamente riconosciuta una univoca valenza probatoria al contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate all'interno della abitazione del EL (non risultando contestata la identificazione dei conversanti - pagg. 1301-1303) che, oltre a testimoniare la pregressa conoscenza e confidenza tra i due, avevano avuto ad oggetto diversi argomenti legati, tuttavia, sempre alla vita ed alla operatività del sodalizio, anche laddove apparentemente occasionate da questioni di poco rilievo come quella dell'autoclave installata da uno di Platì, tale QU RG, che stava infastidendo un loro amico, e di cui tuttavia, si era ritenuto di dover informare il capo del Mandamento ionico (che non avrebbe mancato di informarsi a proposito) proprio per la in considerazione del suo ruolo e prima di intervenire (cfr., pagg. 1307-1308). I giudici reggini hanno fatto presente, peraltro, che i colloqui con il AN (cui era stato presente anche AN IA) avevano avuto ad oggetto il dispiegamento di forze di polizia conseguenti ad un attentato a Reggio ed al rinvenimento di una vettura carica di armi in occasione della visita del Presidente della Repubblica (pagg. 1308-1309) mentre il AN aveva rivelato a EL che, da quanto avevano potuto apprendere, entro il fine settimana ci sarebbe stata una operazione dei Carabinieri e della esistenza di indagini in corso che, su domanda di EL, aveva spiegato avrebbero interessato tutta la zona di Reggio "... fino a PE...", circostanza riscontrata dalla operazione dei CC di LO del 18.3.2010 e dalla esecuzione di misure custodiali il 5.4.2010; [il] dalla operazione REALE del marzo del 2010 e da quella del 28.4.2010 sulla OS SC (cfr., pagg. 1310- 1311). Ed era stato proprio alla luce di queste notizie, ha segnalato la Corte di appello, che il EL aveva manifestato la sua preoccupazione sul coinvolgimento, nelle indagini, della zona di San Luca, ed il AN il timore di essere arrestato (cfr., pag. 1314). Altri colloqui e conversazioni inerenti a notizie riservate su indagini in corso, presente AN, sono state puntualmente indicati in quelli del 13.3.2010, del 16.3.2010, in cui altre notizie in merito erano state recate al boss da NN CA il quale aveva riferito della indagine dei ROS dipanatasi dalla Calabria a 136 Torino ed in Emilia Romagna (cfr., pag. 1315), e dallo "sbirro" (in realtà identificato in un sottufficiale dell'aeronautica in forza ai servizi) come la sua fonte, inducendo perciò i presenti ad organizzarsi per la eventuale e futura latitanza sino a pensare alla realizzazione di un bunker, argomento di cui si è già parlato a proposito di AN IA ma di cui anche in questa occasione è utile ribadire la valenza dimostrativa della intraneità ai conversanti alla vita ed alla attività del sodalizio di appartenenza;
da questo punto di vista, peraltro, la Corte ha spiegato che ES AN aveva partecipato alla riunione di Polsi del 2009 che aveva avuto ad oggetto il rinnovo delle cariche (cfr., pagg. 1351 e segg.), come attestato dai servizi di OCP del 31.8.2009 e del 2.9.2009. In quest'ottica, anzi, la sentenza ha ancora una volta congruamente richiamato le conversazioni (cfr., pagg. 1335 e segg.) intercettate nella abitazione di IU EL ed aventi ad oggetto gli orientamenti per il voto a partire dalla individuazione di un candidato su cui si ci potesse impegnare, individuato dal EL in un medico già indagato per aver favorito la latitanza del padre del capo del mandamento e che costui intendeva presentare ai suoi ospiti tra cui, per l'appunto, il AN il quale, dal canto suo, assumeva l'impegno di interessarsi alla zona indicatagli dal CA (cfr., pag. 1341). Da ultimo, la Corte ha puntualmente richiamato le conversazioni in cui il AN risulta coinvolto (con il IA), nel traffico di stupefacenti su cui, pure, il EL manteneva, come si è visto, il controllo. 17.2 Il secondo motivo del ricorso è fondato: analogamente a quanto già evidenziato per il IA, le captazioni su cui, come si è dato conto, è stato radicato il giudizio di responsabilità risalgono al marzo-aprile del 2010 e, dunque, a cinque anni prima della entrata in vigore della novella che, nel 2015, aveva (tra gli altri numerosi interventi) inasprito le pene per il delitto di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Nella prima parte della sentenza (al punto 2) si è dato conto delle ragioni per cui, a fronte di un motivo di appello e di un motivo di ricorso puntualmente articolati su questa specifica questione, la sentenza debba essere annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. L'annullamento sul punto preclude l'esame del quinto motivo del ricorso, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 17.3 Infondato, invece, è il terzo motivo in relazione al quale vanno in primo luogo richiamate le considerazioni sviluppate nelle premesse di carattere generale, osservandosi come lo stralcio di conversazione richiamato dalla difesa (con protagonista NN CA) sia stato, in realtà, correttamente messo in 137 evidenza dalla Corte di appello per dimostrare la esistenza di armi a disposizione del sodalizio. 18. EN DU I! ricorso proposto nell'interesse di EN DU è fondato limitatamente al quarto motivo, infondato nel resto. EN DU è stato riconosciuto responsabile, in primo grado, dei delitti di cui ai capi A, H, J, K sicché il GUP, escluso il ruolo apicale (erroneamente considerato una aggravante), lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 16 di reclusione;
la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricorrente dal delitto di cui al capo H per non aver commesso il fatto e, riqualificando i fatti di cui ai capi Je K nel delitto di cui all'art. 610 cod. pen., ha rideterminato la pena complessiva finale in anni 11 e mesi 8 di reclusione. 18.1 Il primo motivo del ricorso è infondato. La difesa del DU, infatti, eccepisce la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite in forza del decreto autorizzativo del 7.8.2009 e dei decreti di proroga dell'1.4.2010 e del 19.4.2010, per difetto di motivazione con riguardo, in particolare, alla esigenza che l'attività di captazione fosse eseguita all'interno di un luogo adibito a privata dimora che, nel caso di specie, era la abitazione di IU EL. Non è inutile ribadire, in punto di diritto, che l'inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga [e] che non sia stata eccepita dinanzi al tribunale del riesame, o nei precedenti gradi di giudizio, può essere dedotta dalle parti per la prima volta nel giudizio di cassazione e rilevata d'ufficio anche dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (cfr., 01; conf., 'Sez.
6 - n. 22808 del 17/07/2020, Salamò, Rv. 279566 Sez, 3, n. 15828 del 26/11/2014, Solano Abreu, Rv. 263342 – 01). mancanzaÈ pacifico, infatti, che l'inutilizzabilità derivante dalla di motivazione dei decreti di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni, che attenga ai presupposti della attività (e non già al difetto di motivazione relativo all'utilizzo di apparati diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica) non può farsi rientrare tra quelle cosiddette "fisiologiche", la cui rilevanza viene giudizio abbreviato (cfr., neutralizzata nel caso 01; Sez. 4, n. 47803 del 09/10/2018, Rv. 274034 Sez. 6, n. 33750 del 11/05/2005, LOni, Rv. 232042 - 01). Tanto premesso, rileva il collegio che l'eccezione difensiva sia stata formulata senza considerare il quadro normativo in cui la attività di intercettazione 138 è stata richiesta, autorizzata ed eseguita: in particolare, la difesa lamenta l'omessa motivazione sull'esigenza di effettuare la captazione delle conversazioni tenute all'interno di un luogo adibito a privata dimora mentre, nel caso in esame, la richiesta e la autorizzazione erano state formulate e fornite non in forza della disciplina ordinaria di cui agli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. ma di quella derogatoria e "speciale" introdotta ALart. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 che, per un verso, richiede, quale presupposto generale, la esistenza non di "gravi" ma di "sufficienti" indizi di reità e, per altro verso, consente le intercettazioni di conversazioni intercorse tra presenti anche nei luoghi di privata dimora e, in particolare, "anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa". Ed è appena il caso di richiamare le SS.UU. "Scurato" che, come è noto, ebbero modo di precisare che, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista ALart. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato (cfr., Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Rv. 266906 - 01 in cui si precisò che "... per le indagini relative a delitti di criminalità organizzata è prevista una disciplina speciale. Ai sensi dell'art. 13 decreto-legge n. 152 del 1991 (convertito dalla legge n. 203/91), l'intercettazione domiciliare, deroga al limite di cui all'art. 266, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., è consentita «anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa»>" chiarendo che sono permesse, pertanto, intercettazioni domiciliari pur in "1 Why mancanza della gravità indiziaria dello svolgimento nell'ambiente, in quel momento, di attività criminosa" e che "... questa disposizione esprime una chiara scelta del legislatore volta a favorire l'operatività del mezzo di ricerca della prova in esame in relazione a fattispecie criminose per le quali risulti particolarmente difficile l'attività di indagine"; per altro verso, le SS.UU. precisarono che "... il riferimento al luogo non integra un presupposto dell'autorizzazione, ma rileva solo limitatamente alla motivazione del decreto nella quale il giudice deve indicare le situazioni ambientali oggetto della captazione, e ciò solo ai fini della determinazione delle modalità esecutive del mezzo di ricerca della prova, che avviene mediante la collocazione fisica di microspie ..."). In ogni caso, va rilevato che i decreti (di convalida e di proroga) allegati al ricorso (cfr., pagg. 7-11) contengono una motivazione adeguata avendo 139 richiamato le informative di PG allegate alla richiesta del PM cui, legittimamente, il giudice piò fare riferimento per indicare i presupposti richiesti dalla legge per autorizzare l'attività intrusiva (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 24661 del 11/12/2013, Adelfio, Rv. 259867 - 01, in cui la Corte, in un caso concernente intercettazioni disposte nell'ambito di indagini in materia di criminalità organizzata e presupponenti il requisito di "sufficienti indizi di reato", ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ha ribadito che è legittima la motivazione per relationem dei decreti autorizzativi quando in essi il giudice faccia richiamo alle richieste del P.M. ed alle relazioni di servizio della polizia giudiziaria, ponendo così in evidenza, per il fatto d'averle prese in esame e fatte proprie, ""iter" cognitivo e valutativo seguito per giustificare l'adozione del particolare mezzo di ricerca della prova). Si è anche chiarito che la motivazione dei decreti di proroga può essere ispirata a criteri di minore specificità rispetto alle motivazioni del decreto di autorizzazione, potendosi anche risolvere nel dare atto della plausibilità delle ragioni esposte nella richiesta del pubblico ministero (cfr., Sez. 6 , n. 22524 del 01/07/2020, Bertoldi, Rv. 279564 - 01, resa ancora una volta in una fattispecie in cui la Corte ha escluso la carenza motivazionale dei decreti di proroga, anche alla stregua dell'intervenuta modifica, per effetto del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, della disciplina delle intercettazioni in relazione a tale delitto, cui si applica l'art. 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203, lì dove richiede non "gravi", bensì "sufficienti" indizi di reità). L'eccezione, inoltre, per essere idoneamente vagliata, avrebbe dovuto essere accompagnata dalla produzione/allegazione del provvedimento del PM onde evidenziare la adeguatezza o meno della motivazione ritraibile anche da quell'atto (cfr., Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro Rv. 278123 - 01 in cui la Corte ha spiegato che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato). 18.2 Il secondo motivo del ricorso è articolato su censure che, in realtà, finiscono per contestare l'apprezzamento e la valutazione operati dai giudici di merito circa la idoneità degli elementi acquisiti a comprovare una condotta emblematica di effettiva "intraneità" al sodalizio, ovvero di "partecipazione" alla associazione delineata al capo A nella articolazione della locale di BI;
in tal 140 modo, dunque, il ricorso finisce per risolversi in considerazioni "di merito" non suscettibili di essere avanzate in questa sede. Ad ogni modo, la Corte (che ha vagliato la posizione del DU da pag. 1117 a pag. 1162 della sentenza) ha fornito una risposta del tutto adeguata alla medesima questione che era stata proposta con il primo motivo di appello formulato, per l'appunto, sulla prova della "appartenenza" in senso dinamico e funzionale. I giudici reggini hanno richiamato le considerazioni svolte per quanto riguarda la posizione del SC in merito alla esistenza della locale di BI ed alle conversazioni inerenti alle lamentele sulla gestione ad opera del predetto ricorrente. Hanno, poi, evocato una serie di conversazioni giudicate idonee a fornire la prova della "partecipazione" del ricorrente, a partire da quella del 14.4.2010 (per incidens, non compresa tra quelle coinvolte nella eccezione di inutilizzabilità), intercorsa tra EN DU, IU EL e ME NA, identificati sia attraverso l'individuazione delle voci dei conversanti che attraverso le immagini del sistema di sorveglianza installato presso la abitazione di IU MB (cfr., pagg. 1122-1123). La Corte ha evidenziato la rilevanza della conversazione, in quanto incentrata su questioni direttamente attinenti alla "vita" del sodalizio, nel corso della quale, peraltro, il DU faceva riferimento a "... noi di BI" (cfr., pag. 1121 della sentenza); l'argomento trattato era relativo alla figura ed al ruolo di ES SC, giudicato negativamente dal NA e che aveva provocato problemi nella attività della locale "composta da cinquanta, sessanta" componenti (cfr., ivi, pag. 1122) tanto da indurre il predetto a proporre una riunione per procedere alla riassegnazione degli incarichi, in questo frenato proprio dal DU che, "... conoscitore delle dinamiche interne al sodalizio, gli spiegava come sul punto le decisioni fossero affidate agli anziani" (cfr., ivi) attraverso il BANCO NUOVO. Altra conversazione, pure congruamente valorizzata dalla Corte di appello, è quella del 26.3.2010, intercorsa tra DU, IU RB, ME NA ed AN EL cl. '87 che parlavano delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale del 28 e 29 marzo 2010 e della mancanza di un referente serio (cfr., pag. 1124: "... uno buono, uno che sa parlare, che sa muoversi") concordando comunque per favorire un certo candidato, schierato con la lista già in precedenza sostenuta dal DU (cfr., ivi). Il valore probatorio di tale conversazione è stato compiutamente evidenziato laddove i protagonisti, proprio discutendo della necessità di reperire candidati in grado di essere eletti, facevano presente che "... è una cosa che ་་ 141 dobbiamo gestire noi in tutto il nostro LOCALE, nel paese nostro, dobbiamo gestircela noi ..." (cfr., pag. 1127). La Corte di appello ha evidenziato quindi la diretta "rivendicazione" di "appartenenza" del DU al contesto associativo laddove, discutendo della "macchia" che aveva caratterizzato la figura del padre del NA (il quale si sarebbe tirato indietro dalla vita del sodalizio perché aveva figli piccoli), aveva fatto presente che lui non si sarebbe mai comportato in tal modo perché "... io me ne fotto che muoio, io non mi interessa, una volta si muore ed una volta si campa" (cfr., pag. 1130 della sentenza) dando conto della sua reale ed effettiva "lealtà" nei confronti della associazione e delle sue regole di condotta;
ed era ancora lo stesso DU, che, facendo egli stesso riferimento alla locale di BI, si annoverava direttamente tra i suoi componenti (cfr., pag. 1133: "... siamo cinquanta, sessanta, tanti cristiani ..."). La sentenza impugnata ha anche richiamato la vicenda del conferimento della dote di 'ndrangheta al cognato, NE RG (di cui si è detto in ordine alla posizione di VE AN), e che aveva coinvolto TI RG e IU EL che si erano incontrati, in una occasione, per discutere della questione, nella abitazione di DU. Altrettanto significativa sono state correttamente ritenute, dalla Corte di appello, le conversazioni dell'1.4.2010 e del 5.4.2010, intercorse tra il DU e IU EL sul "distacco" dalla locale di Ardore, da parte del capo AL (cfr., pag. 1146). Richiamate, perciò, le premesse operate in apertura della motivazione circa la nozione di "partecipazione", rileva il collegio che, correttamente, i giudici di merito abbiano attribuito agli elementi così riassunti valenza univocamente significativa della militanza del ricorrente nel sodalizio, delle cui dinamiche non soltanto egli è profondo conoscitore ma alla cui "vita" fornisce il proprio contributo decisionale ed organizzativo. 18.3 Il terzo motivo è infondato: la Corte territoriale ha preso in esame (cfr., pagg. 1153 e segg.) la omologa censura che era stata avanzata con l'atto di appello spiegando come le condotte compendiate ai capi J e K (in cui era stata contestata la estorsione e che sono stati all'esito riqualificati in violenza privata) fossero distinte "... una, in concorso tra LZ CA - DU EN - RG EN, in cui i predetti ottenevano la restituzione della refurtiva dopo le minacce eseguite in concorso (capo J)" mentre "... il capo K è relativo ad un episodio specifico confessato dal DU relativo alla restituzione di un trattore, restituzione ottenuta sempre con l'uso della minaccia" (cfr., pag. 1155 della sentenza). 142 La Corte territoriale ha inoltre motivato in maniera appagante ed esaustiva sulla aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. "... avendo il DU esercitato quel rigido controllo sulle attività criminali della zona che da solo consentiva di imporsi sulla delinquenza c.d. comune, nel senso di costringere i predatori attraverso il ricorso alla minaccia ed alla forza di intimidazione promanante dal vincolo mafioso a non toccare i beni dei cristiani e ricevere l'assenso per impossessarsi della refurtiva non potendo rubare impunemente nei territori di Ardore e BI" (cfr., pagg. 1160-1161). Manifestamente infondata è la "eccezione" di improcedibilità dell'azione penale in relazione ai fatti come riqualificati ai sensi dell'art. 610 cod. pen. e su cui ha inciso il mutamento del regime di procedibilità a querela introdotto dal d. lgs. n. 150 del 2022 (cd. "riforma Cartabia"); è, infatti, sul presupposto della assenza della condizione di procedibilità della querela che la difesa ha sollevato la questione sul rilievo secondo cui, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 5 , n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01). Tanto premesso, le due condotte descritte ai capi ] e K, erano state descritte come commesse da più persone riunite giustificando così la contestazione della aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. che il giudice di primo grado aveva ritenuto senza che, sul punto, fosse stato proposto appello (cfr., pagg. 19-22 dell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado). L'aggravante delle "più persone riunite", pertanto, era idonea a radicare la procedibilità di ufficio dell'azione penale anche all'esito della riqualificazione del fatto come violenza privata;
e ciò in forza del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 610 cod. pen. e 339 cod. pen.. 18.4 Il quarto motivo è fondato alla luce delle considerazioni esposte nella parte generale della presente motivazione e del fatto che gli elementi sintomatici della intraneità del ricorrente al sodalizio risalgono al 2010, cinque anni prima della entrata in vigore della novella. 19. OC RR 143 Il ricorso proposto nell'interesse di OC RR è fondato con riferimento al motivo articolato in punto di responsabilità per il capo A della rubrica;
complessivamente infondato, nel resto. OC RR era stato giudicato responsabile, in primo grado, per i delitti di cui ai capi A (con riferimento alla locale di Platì), ai capi M (artt. 353, 513-bis cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), N (artt. 629, 513-bis cod. pen.), A1 (art. 640 cod. pen.), E1 (art. 353 cod. pen.) e F2 (artt. 323 e 640-bis cod. pen.) e condannato, dal GUP, alla pena complessiva e finale di anni 20 di reclusione. La Corte di appello ha assolto il ricorrente dal delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. perché il fatto non sussiste e dalle altre condotte contestate al capo M per non aver commesso il fatto;
lo ha inoltre assolto dalle imputazioni di cui ai capi A1, A2 e F2 (ad eccezione delle condotte di cui agli artt. 56-640-bis e 61 n. 7 cod. pen. per le quali ha dichiarato la intervenuta prescrizione), perché il fatto non sussiste;
ha dichiarato non doversi procedere per il capo E1 per intervenuta prescrizione e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena finale in anni 13 e mesi 2 di reclusione. 19.1 Il primo motivo del ricorso è fondato. La difesa lamenta che la Corte di appello non ha vagliato e non si è confrontata con le argomentazioni difensive sviluppate nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado con riguardo, in particolare, alla valutazione della credibilità soggettiva dei quattro collaboratori di giustizia su cui si sorregge la prova della militanza associativa del RR la cui assoluzione, intervenuta con sentenza del 10.7.2006 da parte del GUP del Tribunale di Reggio Calabria, non era stata affatto considerata;
aggiunge che i giudici reggini non avrebbero spiegato, e comunque la motivazione sarebbe illogica sul punto, il presunto scambio collusivo tra la OS di Platì e l'imprenditore "colluso", né quale sarebbe stato il vantaggio conseguito dal sodalizio ALavere garantito al primo il monopolio del settore degli appalti, soprattutto laddove si tenga conto che proprio la sentenza di appello ha escluso la aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen.; insiste, peraltro, sulla "alterità" degli interessi di cui sarebbe stato portatore il ricorrente e quelli della OS. Ebbene, la Corte di appello, dopo essersi dilungata (cfr., pagg. 117 e segg.) sulla locale di Platì, sui suoi componenti e sulle risultanze dei procedimenti RI, NF e IN che, a suo avviso, avrebbero riscontrato le dichiarazioni dei collaboratori TO ME, OC AL, OC DO e ME TA, è passata ad esaminare la posizione di OC RR alla luce, per l'appunto, di quanto da costoro riferito. 144 Il AL, ha segnalato la Corte (cfr., pagg. 136-137), negli interrogatori del 2014 e del 2017 resi in altri procedimenti, virgola aveva riconosciuto il RR in foto e riferito di avere appreso da UA RI che il ricorrente era un affiliato (non conoscendo tuttavia la carica ma precisando non si trattava di un semplice "picciotto"). Il DO, sempre secondo la ricostruzione della Corte di appello (cfr., pag. 137), aveva riferito del ricorrente nel corso dell'interrogatorio del 22.4.2009 reso di fronte ai magistrati della DD di Torino. ME TA (cfr., pagg. 137-138), nell'interrogatorio del 13.1.2017, aveva fatto presente di aver conosciuto personalmente il RR con cui si era complimentato per la sua affiliazione avendo appreso da IU RB, mentre era in carcere, che il ricorrente aveva assunto la direzione della locale dopo l'arresto di IU RR. La Corte ha perciò ritenuto sussistenti le condizioni per affermare la "convergenza del molteplice" che, unitamente al riscontro rappresentato dalle altre imputazioni, le ha consentito di confermare la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo A. Quanto alla attendibilità dei collaboratori, ha fatto presente che quella del AL era stata positivamente vagliata nei procedimenti OR MU (cfr., 152), MO UG AP (cfr., 153), ZZ (cfr., ivi), IN (cfr., pagg. 153-154), AI DI LA (cfr., pag. 154), IN-bis (cfr., pag. 154), IA TU + 2 in Cuorgnué (cfr., 155), IC EN +2 (cfr., pag. 155), IE NI + 4 (cfr., pag. 155), AR NI CL. 88 + 5 (cfr, pag. 156); ha minuziosamente ricostruito la genesi della collaborazione del dichiarante alla luce della sua storia personale e criminale e delle ragioni della sua dissociazione (cfr., pagg. 156 e segg.) sostenendo (cfr., pag. 170) che proprio la incertezza dimostrata dal medesimo sulla carica di 'ndrangheta di OC RR, finisce per corroborarne la attendibilità non avendo egli precostituito il contenuto della sua narrazione. Quanto al DO (cfr., pagg. 138-139), la Corte ha spiegato che le valutazioni negative sulla consistenza del narrato del collaboratore emerse in altri processi dipenderebbero non già dalla diagnosi negativa sulla sua attendibilità ma, piuttosto, dalla assenza di riscontri. I giudici reggini hanno richiamato anche per il DO i processi (ad esempio il proc. IN che gli aveva meritato la attenuante speciale di cui all'art. 8 DL 152 del 1991), MO DEGLI AP, ZZ, AI DI LA, IN-bis) in cui era stata vagliata la intervenuta ritrattazione (cfr., pagg. 139-152) condividendo, sul punto, la diagnosi positiva operata dal Tribunale in sede dibattimentale. 145 Quanto, poi al collaboratore ME TA (cfr., pagg. 170 e segg.), la Corte di appello ne ha tratteggiato la personalità e la carriera criminale nonché (in sostanza facendola propria) la valutazione positiva della attendibilità [del collaboratore] operata dal Tribunale che aveva indicato le sentenze in cui essa era stata positivamente vagliata (cfr., pagg. 174-175); ha richiamato le dichiarazioni rese ALTA sulla sua "carriera" all'interno del sodalizio sino ad ottenere la dote di "vangelo" (pag. 187) e, infine, quella di “padrino" (cfr., ivi) ed avendo tuttavia interrotto la sua militanza associativa nell'ottobre del 2016 dopo un percorso di studi intrapreso nel carcere di Saluzzo dove aveva conseguito il diploma liceale (cfr., ancora, pag. 191). E, tuttavia, la Corte non ha potuto superare il dato, obiettivo, relativo alla risalenza del patrimonio di conoscenze su cui i collaboratori potevano essere in grado di riferire direttamente tenuto conto che il ME, al di là della natura assolutamente marginale delle sue dichiarazioni, aveva riferito di fatti antecedenti addirittura al 1995; che il AL aveva intrapreso il suo percorso di collaborazione nel 2006 (cfr., pag. 134); che l'TA era stato arrestato il 22.10.2008 e che lo stesso DO era stato sentito, la prima volta, nel 2009 e, poi, aveva totalmente ritrattato tutto il suo percorso di collaborazione nel 2017 con la conseguente revoca del relativo programma. La Corte di appello, inoltre, ha totalmente ignorato il dato, puntualmente segnalato dalla difesa (cfr., pag. 7 dell'atto di appello), rappresentato dalla intervenuta assoluzione del RR con sentenza del GUP di Reggio Calabria con sentenza n. 60 del 2006 e, pertanto, in data prossima a quelle oltre le quali i collaboratori non potevano più riferire di circostanze di cui avessero diretta cognizione. A tal proposito, non è inutile segnalare come questa Corte abbia modo di chiarire che in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato ALimputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto giudicato assolutorio (cfr., Sez. 2 , n. 7870 del 28/01/2020, Caridi,dal Rv. 277962 - 01 che, in applicazione del principio, la Corte ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contestazione, rispetto al quale 146 vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future). Ebbene, al di là delle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte ha ritenuto di poter fondare il giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine al capo A sulla scorta e facendo leva anche sulla vicenda compendiata al capo M della rubrica, come ricostruita alla luce delle conversazioni intercettate ed aventi ad oggetto i contrasti insorti, tra i vari gruppi criminali, in conseguenza della assegnazione dell'appalto della Comunità Montana dell'Aspromonte orientale per i lavori di ripristino e sistemazione della rete idrica della frazione di IL S. del Comune di IL di ER e che erano stati aggiudicati alla COLMOTER di RR OC (cfr., pag. 197). Si tratta, ha spiegato la Corte, di un gruppo di conversazioni intercettate il 5.8.2009 presso la APE GREEN di IU CO (il "mastro") e di un secondo gruppo di colloqui, captati, questa volta, presso la abitazione di IU EL MB il quale, secondo la accurata ricostruzione proposta nella sentenza impugnata, era stato contattato da TI RG per intercedere in favore di NE RG il quale (così come in occasione del conferimento della dote di cui si è parlato vagliando la posizione di VE AN) aveva dimostrato di non essere perfettamente in linea con le regole della vita associativa avendo consentito che l'appalto, invece che a quelli di IL, come sarebbe stato naturale, finisse a OC RR, che, per l'appunto, se lo era aggiudicato in favore della sua ditta COLMOTER. Dal tenore della conversazione del 17.3.2010, anzi, per come riportata in sentenza (cfr., pagg. 207 e segg.), risulta che IU EL aveva riferito dell'incontro avuto con "quelli di IL" nella prospettiva dell'aggiudicazione del lavoro per verificare, con quelli del posto, la possibilità che fosse proprio lui (ovvero MB) ad aggiudicarselo ed eseguirlo;
nella stessa occasione, presente anche il RG, e come aveva spiegato il EL, si era tuttavia ed infine deciso che il lavoro lo avrebbero avuto e lo avrebbero fatto quelli del posto salvo, poi, apprendere che l'appalto era stato invece aggiudicato a OC RR, coinvolto proprio da NE RG, circostanza che aveva suscitato la irritazione dei "locali" ma, anche, dello stesso IU EL (cfr., pag. 208) che, come si è accennato, aveva nutrito inizialmente l'idea di eseguire lui stesso, con la sua ditta, i lavori messi a gara. La vicenda, riporta ancora la sentenza, era stata affrontata il 25.3.2010 a casa di EL da costui, NE RG, TI RG e EN DU (cfr., ivi, pag. 209), quando il RG aveva dovuto subire le rimostranze di MB per aver contravvenuto agli accordi intervenuti per pilotare l'appalto in favore di 147 quelli di IL (cfr., pag. 210 e, poi, pagg. 211-216 sulle modalità di presentazione delle offerte e sull'accordo collusivo sottostante). In questo contesto, il EL, a séguito della aggiudicazione dell'appalto alla COLMOTER, aveva perciò convocato OC RR alla presenza di IU TO, AN TO, AN RO TO, dei fratelli MA (cfr., pag. 221); come riportato in sentenza ne era scaturita una lite con toni anche aspri (cfr., ivi) che, secondo i giudici reggini, indussero il RR a chiedere al suocero SA RB di intercedere nei confronti di IU EL per verificare la possibilità di eseguire i lavori anche "pagando qualcosa per mettersi a posto" (cfr., pag. 222); sempre per quanto risulta dalle due sentenze di merito, il EL avrebbe in effetti convocato una nuova riunione con NE e IU e EN RG, lo stesso SA RB, OC RR, AN TO ed i fratelli MA in cui si era infine deciso che il lavoro lo avrebbe fatto RR (cfr., ivi, pag. 222). Ma, proprio alla luce della accurata ed analitica ricostruzione operata dalla Corte di appello, emerge la inadeguatezza (e, a ben guardare, la intrinseca contraddittorietà9 della motivazione con cui i giudici reggini hanno ritenuto di corroborare la diagnosi di intraneità del RR facendo leva sul metodo spartitorio di cui egli era parte solo come "outsider" (cfr., ivi, pag. 228 "per non aver partecipato ai preventivi accordi ..." e di cui aveva potuto beneficiare piuttosto "... grazie alla sua caratura mafiosa e di quella del di lui suocero che riescono a venire a patti con le famiglie mafiose di IL e ad ottenere il nulla osta del Capo Mandamento EL IU") (cfr., pag. 229). In realtà, il RR, che non aveva partecipato agli accordi per pilotare l'appalto (tanto da essere stato assolto dal delitto di cui all'art. 353 cod. pen. contestato sub N), ne aveva ottenuto l'aggiudicazione grazie all'intesa con RG suscitando, come si è detto, il risentimento dei "locali" oltre che dello stesso EL il quale si era speso personalmente per risolvere la questione alla presenza degli imprenditori di IL e dello stesso RR;
la Corte di appello ha sostenuto, quindi, che il RR sarebbe associato al sodalizio perché non sarebbe mai stato ammesso in un consesso di questo genere a "trattare" con esponenti di quel calibro (cfr., pag. 198). In tal modo, tuttavia, non soltanto la Corte di appello finisce con l'applicare una massima di esperienza tutt'altro che generale, indipendente dal caso concreto e, come richiesto dalla giurisprudenza, fondata su ripetute esperienze ancorché autonome da queste;
ma, per altro verso, non ha tenuto conto del fatto che, proprio in quella occasione, per come riportato in sentenza, il RR, per conservare l'appalto, si era dichiarato disponibile a "pagare qualcosa per mettersi a posto" e, dunque assumendo un atteggiamento semmai di vicinanza, connivenza, ma non in linea (e, comunque, non certamente deponente in maniera univoca) con la sua 148 affermata intraneità al gruppo con il quale, in tal modo, aveva dovuto venire "a patti". Nei confronti del RR, diversamente da quanto si è potuto rilevare per altri ricorrenti, i giudici di merito non hanno riscontrato condotte di "militanza associativa" avendo piuttosto fatto leva sulle dichiarazioni dei collaboratori (con le criticità evidenziate dalla difesa e non compiutamente risolte dalla sentenza impugnata) e sul ruolo di "imprenditore" di riferimento che, di per sé, non è un dato univocamente significativo di una condotta di partecipazione al sodalizio "favorito" sul piano economico. È appena il caso di richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, onde rafforzarne il potere economico sul territorio di riferimento (cfr., Sez. 6 , n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474 - 01; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683 – 01). A ben guardare, d'altra parte, le considerazioni appena richiamate vanno confrontate con la ricostruzione dei fatti che hanno portato alla conferma della responsabilità del EL in merito alle vicende delineate al capo N della rubrica (per il quale, come ha notato la difesa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è stata contestata esclusivamente sul versante del "metodo") in cui, ancora, si individua la figura del RR come imprenditore "favorito" nella spartizione degli appalti in un contesto territoriale in cui tale pratica risulta in sostanza imposta ma, tuttavia, non automaticamente grado di dimostrarne la diretta partecipazione al sodalizio. La sentenza impugnata va dunque annullata in punto di responsabilità per la partecipazione ad associazione di stampo mafioso con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto specifico. 19.2 L'esame del secondo motivo del ricorso è evidentemente precluso essendo la questione ivi posta "assorbita" dalla ritenuta fondatezza del primo motivo. 19.3 Il terzo motivo del ricorso è infondato: la difesa, infatti, deduce violazione di legge anche con riferimento agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e, dunque, a profili di inadeguatezza della motivazione quando, in realtà, le censure 149 articolate riguardano piuttosto il complessivo apprezzamento degli elementi emersi dalle risultanze investigative che i giudici di merito hanno esposto in maniera minuziosa e persino puntigliosa e su cui, con argomentazioni non censurabili in questa sede, hanno fondato il loro convincimento. La imputazione, invero, riguarda l'imposizione alla ER prima ed alla subentrante CUBO spa, poi, AL8.8.2008 sino al 12.3.2012 (data di interruzione dei lavori), aggiudicatarie dei lavori di adeguamento della SSL 112, delle ditte incaricate di eseguire commesse e lavori in subappalto o forniture, tra cui la CALMOTER, oltre che gli operai da assumere (cfr., pag. 230). Le risultanze investigative valorizzate dai giudici di merito (che hanno escluso il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. proprio perché si trattava di un accordo "spartitorio" che non aveva contemplato la presenza di ditte concorrenti) sono state molteplici e convergenti a partire dalla testimonianza di RO RO, teste nel processo dibattimentale la cui deposizione è stata acquisita su richiesta del PG (cfr., pag. 231). Costui, direttore dei lavori, aveva riferito che era stato necessario interessare cinque imprese per il nolo dei macchinari quando ne sarebbe stata sufficiente una (cfr., pag. 240) mentre la fornitura di calcestruzzo aveva dovuto essere equamente suddivisa tra la PLANET di AN RB e la CALMOTER di OC RR con la imposizione di prezzi fuori mercato (cfr., pag. 246 della sentenza). Sul punto, la Corte di appello ha richiamato una serie di conversazioni intercettate con cui la difesa omette di confrontarsi: quella del 22.10.2010, tra RO ed un dipendente dell'ufficio acquisti di ER (cfr., pagg. 246-247) sull'aumento di 5 euro al metro cubo del cemento che aveva indotto il RO ad incaricare il suo interlocutore di contattare OC RR, identificato come colui che seguiva da vicino la gestione della commessa (cfr., pag. 248); quella del 9.11.2009 tra il RO ed l'ing. IC ovvero quella, dello stesso giorno, tra il RO ed una dipendente dell'ufficio acquisti concernente i "turni" delle forniture tra le due ditte del RB e del RR e sulla "vincolatività" degli accordi imposti (cfr., ivi); ma, anche, quella del 27.9.2010 intercorsa tra il RO ed il IC sulle minacce subite per alcuni assegni della ER che erano stati protestati (cfr., ancora, pag. 250). Alle parole del RO la Corte ha aggiunto gli esiti della attività di intercettazione che aveva consentito di acclarare la "rigidità" della turnazione delle ditte sul cantiere (cfr., 242-243) per garantire a tutte di poter lavorare anche se il lavoro stava scemando;
ma anche, il timore del RO per le minacce subite ed il timore di ritorsioni evidenziato nei colloqui intercettati tra lo stesso RO ed il IC (cfr., ancora, pagg. 243-244). 150 Le indagini attraverso intercettazioni erano state peraltro attivate a séguito dell'incendio doloso dei mezzi che aveva interessato sia il cantiere del lotto D che quello del lotto E il giorno 8.6.2009 (cfr., pag. 235) ed aveva consentito di riscontrare il clima di complessiva intimidazione in cui la ditta aggiudicataria dell'appalto era costretta ad operare subendo pressioni sia per la assunzione di personale del posto (anche pregiudicati, cfr., pag. 238) sia, anche, per la scelta delle ditte per lavori specialistici come, scrive la Corte di appello, era accaduto per quelli di trivellazione per cui, il giorno successivo all'incendio, era stata recapitata una offerta da parte di una ditta di LO, riconducibile alla famiglia VE (richiamata nel processo RI NI), che era risultata operare sul cantiere;
era stato accertato, infatti, che la ER aveva affidato alla Trivel Jonica lavori estranei all'appalto di cui avrebbe assunto e mantenuto il costo (cfr., pag. 237); i lavori di movimento terra erano stati nel contempo affidati a ditte riconducibili agli TO ed ai RG (cfr., ancora, pagg. 239 e segg.). In definitiva, secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, "... le cosche di IL ... avevano imposto la loro presenza su quel cantiere, stipulando dei contratti di nolo tutti uguali, onde garantire l'equa spartizione di quei lavori" ma "... non era mancato l'accesso anche della ditta locale: la MO di RR OC" sicché "... l'azione corale posta in essere dalle imprese, che sin ALinizio aveva consentito loro di infiltrarsi nell'appalto assumendone il pieno controllo, aveva dunque disvelato l'esistenza di un vero e proprio cartello tra queste, in forza del quale le menzionate ditte si erano imposte in senso assoluto sulla ER anche nella fase relativa all'esecuzione stessa dei lavori, impartendo rigide turnazioni, imponendo l'assunzione di manovalanza locale ed obbligando la società ad avvalersi di forniture di materiali a prezzi obiettivamente fuori mercato" (cfr., pag. 241). 19.4 Il quarto motivo è infondato: la Corte di appello ha fornito, sulla aggravante "mafiosa", una motivazione del tutto congrua ed esaustiva (cfr., pagg. 250 e segg.) essendo ancora il caso di ribadire come, al di là delle pur puntuali circostanze evidenziate dai giudici di merito, la lettura complessiva della vicenda consente senz'altro di richiamare anche in tal caso quanto affermato da questa Corte in tema di estorsione "ambientale", per la quale si è precisato che integra la circostanza aggravante del metodo mafioso di cui all'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), la condotta di chi, pur senza fare uso di una esplicita minaccia, pretenda dalla persona offesa il pagamento di somme di denaro ovvero, come nel caso di specie, l'affidamento di appalti a condizioni fuori mercato, la assunzione di personale locale ancorché non necessario, in considerazione dell'ubicazione dell'attività e dei 151 lavori in un territorio sottoposto al controllo di una OS criminale (cfr., Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, Gallo, Rv. 268759 - 01). 19.5 L'esame del quinto e del sesto motivo è precluso ALaccoglimento del primo motivo e dalla necessità di riesaminare, nel merito, la responsabilità del ricorrente per il capo A. 20 ES SC Il ricorso proposto nell'interesse di ES SC è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. ES SC era stato riconosciuto responsabile, in primo grado, del delitto di cui al capo A della rubrica, con il ruolo apicale ed in relazione alla locale di BI, e condannato alla pena di anni 20 di reclusione ridotta, in appello, ad anni 12 di reclusione. 20.1 Il primo ed il secondo motivo del ricorso propongono censure non consentite in questa sede finendo la difesa, sia pure evocando (impropriamente) il "travisamento" della prova o del fatto, per contestare le valutazioni operate dai giudici di merito con argomentazioni che, di fatto, replicano i rilievi svolti con l'atto di appello quanto alla esistenza della locale di BI, alla intraneità del SC ed al suo ruolo apicale. Su questi aspetti, invero, la Corte ha fornito delle risposte del tutto appaganti e congruamente collegate con le emergenze investigative e con i dati già evidenziati nella sentenza di primo grado a partire dalla affermazione della esistenza della locale di BI (cfr., pagg. 1074-1075) su cui ha evocato il proc. RG 5213/2010 GN DD, il proc. 1988/2998 GN DD quanto al mancato conferimento di una carica a LO CA;
il proc. 1095/2010 GN DD (operazione REALE) con gli esiti delle intercettazioni a casa di IU EL;
il proc. 14/1998 GN DD (operazione ARMONIA in cui, peraltro, il SC era stato assolto). Oltre a questi dati di origine giudiziaria, inoltre, la Corte di appello ha richiamato gli esiti delle intercettazioni e, in particolare, il contenuto della conversazione del 20.4.2012 intercorsa tra ME AN OI e tale AN Pratticò, macellaio e "figlio di sangue", titolo attribuito ai figli "di padre" con l'auspicio che, in futuro, possano divenire uomini d'onore; nel colloquio tra i due, come ben ha evidenziato la Corte, si accenna al fatto che il OI avrebbe dovuto dire all'interlocutore del Pratticò che questi doveva entrare a BI o a FR " ..." (cfr., pag. 1078); ma, anche quello della conversazione del 16.5.2012, 152 intercorsa tra gli stessi interlocutori, in cui i due parlavano di un tale sul cui conto vi era una cattiva opinione ma a cui era stata data una dota elevata, commentando che solo a BI era possibile accadessero cose di quel genere (cfr., ivi, pag. 1080). Ulteriori elementi puntualmente valorizzati dalla Corte di appello sono le conversazioni captate il 17.9.2009 nella lavanderia APE GREEN di IU CO a proposito della richiesta di conferimento di dote da parte di tale CA LO, anch'essa, con quella del 10.4.2010, dimostrativa della esistenza della locale e del ruolo apicale ricoperto dal SC in quanto legittimato ad interloquire sulla decisione (cfr., pagg. 1081-1082). La sentenza impugnata ha dato conto della riunione tenutasi in occasione delle nozze di EL EL MB (figlia di IU PP" AZ) e nel corso della quale si era per l'appunto discusso del conferimento di doti di 'ndrangheta; nell'occasione, la richiesta del LO era stata respinta avendo il CO fatto presente che era stato proprio il SC ad opporsi nonostante il LO avesse "disturbato" il "mastro" (cfr., pag. 1090) e si fosse rivolto anche a OC MO, capo della locale di FR il quale, dal canto suo, ne aveva parlato proprio con SC che, tuttavia, aveva insistito nel mantenere la sua posizione dal momento che la nipote del LO era volontaria nei "Rangers" del Mediterraneo;
per questa ragione, hanno spiegato i giudici di merito, lo stesso CO, nonostante la sua posizione nella gerarchia e la sua autorevolezza, non aveva potuto far altro che adeguarsi alla decisione dell'odierno ricorrente il quale, anzi, con riferimento al LO, si era impegnato a "chiudergli la bocca" (cfr., pagg. 1093-1094). In temini assolutamente congrui, perciò, i giudici di merito hanno potuto desumere, da questa vicenda, non soltanto la "intraneità" del ricorrente ma la conferma della sua posizione apicale all'interno del sodalizio. I giudici reggini hanno inoltre richiamato le conversazioni captate nell'ambito del procedimento ARMONIA circa i contrasti tra tale MA LEne ed alcuni affiliati alla locale di BI tra cui, per l'appunto, il SC (cfr., ivi, pag. 1082) e sul conferimento di doti. delleIn particolare, hanno evidenziato la portata dimostrativa conversazioni del 25.3.2010 e del 26.3.2010 intercorse tra IU EL, EN DU, IU RB, ME NA, AN EL cl. '87; quella del 7.4.2010 tra IU EL e EN DU;
quella del 19.4.2010 tra EL IU e lo stesso ES SC;
quella del 12.3.2010 tra IU EL e IU AN AN VA relative agli assetti della 153 locale di BI (cfr., ivi, pagg. 1083 e segg.); e, ancora, la conversazione del 14.4.2010 tra EL IU, DU e ME NA con riferimento al SC che, nella già richiamata conversazione del 28.5.1998 tra FI AN FI e MA LEne, costoro indicano come in possesso della elevata dote di "Vangelo". La Corte territoriale ha ancora evidenziato come nei confronti del SC non mancavano aspre critiche da parte di altri affiliati (cfr., in particolare, pag. 1007) che, proprio in considerazione del ruolo apicale ricoperto dal ricorrente, finivano per riflettersi sulla operatività della locale di BI composta da cinquanta-sessanta componenti;
in tal senso ha congruamente richiamato quanto affermato, sempre nel corso di conversazioni intercettate, da EN DU il quale si era lamentato del fatto che il ricorrente lo aveva incaricato di risolvere un problema a IC commentando che aveva dovuto far ricorso al suo aiuto perché lui (SC) non era stato in grado (cfr., ivi, 1110); era stato ancora il DU, come pure evidenziato nella sentenza, a richiamare il ruolo apicale del SC quale responsabile della locale di BI, nell'ambito delle conversazioni intercorse in ordine alla vicenda del riconoscimento, in carcere, della dote a NE RG (cfr., ivi, pagg. 1113-1114). In definitiva, il ricorso non si confronta con l'ampia, dettagliata ed articolata ricostruzione operata nella sentenza della Corte di appello che, in termini non suscettibili di censura in questa sede, ha dato conto di tutti gli elementi su cui ha potuto confermare non soltanto la esistenza della locale di BI ma, anche, della partecipazione ad essa dell'odierno ricorrente con un ruolo apicale. Non è inutile, peraltro, ribadire, in questa occasione, che l'art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di carattere alternativo ed autonome, che hanno in comune tra loro il solo riferimento ad una associazione di tipo mafioso, per cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione -01; medesima (cfr., Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444 Sez. 5, n. 8430 del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304 01; cfr., tra le non massimate, Sez. 1, n. 25962 del 2.3.2023, Alvaro;
Sez. 2, n. 22019 del 18.1.2023, Acampa;
Sez. 2, n. 11287 del 3.2.2023, Di Noto;
Sez. 1, n. 8413 del 25.2.2022, SC). 20.2 Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato: la Corte di appello ha congruamente motivato (cfr., pag. 1117) sia sul trattamento sanzionatorio (peraltro contenuto in termini di gran lunga inferiori alla media edittale) che con riguardo alle ragioni del diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che ha escluso sulla scorta di elementi di 154 valutazione insindacabilmente giudicati in grado di prevalere su considerazioni concernenti l'età dell'imputato e la sua condotta processuale. 21. IN ME Il ricorso proposto nell'interesse di IN ME è, complessivamente, infondato. IN ME è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui all'art. 418 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., per aver aiutato - facendogli anche da autista IU - EL permettendogli di tenere un summit (poi sfumato) con altri esponenti della organizzazione, presso l'ospedale di Melito di Porto LV dove il capo mandamento si era recato con il pretesto di sottoporsi ad una visita medica, fissata in forza di una di una diagnosi compiacente. Non è inutile ribadire, ancora in questa occasione, che il delitto di cui all'art. 418 cod. pen. ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si dà rifugio o si fornisce vitto o mezzo di trasporto a taluna delle persone che partecipano all'associazione per delinquere;
il contributo dell'agente, cioè, non viene prestato a vantaggio dell'organizzazione nel suo complesso (perché in tal caso concreterebbe gli estremi di una condotta di partecipazione all'associazione) ma è rivolto nei confronti di un singolo associato, anche se può, di volta in volta, riguardare soggetti diversi della stessa organizzazione, la quale, d'altro canto, deve risultare attualmente operante, perché una volta consumato il reato associativo la medesima condotta configura il diverso delitto di favoreggiamento (cfr., Sez. 6, n. 1644 del 29/11/1995, Passaro, Rv. 203734 01; più recentemente, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259483 01). Tanto rilevato in diritto, si deve prendere atto che la Corte di appello ha congruamente ed esaustivamente fatto presente, con riguardo all'odierno ricorrente, che "... i suoi viaggi per raggiungere il figlio del EL e portare avanti indietro i documenti funzionali alla istanza dell'A.G., nonché la disponibilità ad accompagnarlo, nella piena consapevolezza che si tratti di prestazione sanitaria preordinata all'uscita del boss (EL IU infatti lo mette al corrente di tutti i disguidi giudiziari e della necessità di pilotare la prenotazione per mezzo dell'intervento di RA ...) unitamente al suo accompagnamento, presso l'Ospedale con specifiche disposizioni per gli ingressi da evitare, troppo presidiati dai Carabinieri, sono tutte circostanze che depongono per la consapevolezza dell'azione favoreggiatrice e di assistenza al boss che stava attuando" (cfr., pagg. 1240-1241). 155 La consapevolezza, in capo al ricorrente, delle implicazioni e delle premesse del compito affidatogli è stata inoltre congruamente e correttamente argomentata dai giudici di secondo grado alla luce delle giustificazioni fornite dal ME a RO SI sul fallimento del "summit" (cfr., pag. 1241) e che, anzi, avevano suscitato le lamentele di altri essendo emerso che il ricorrente era a conoscenza di troppe cose. Il collegio non può non convenire, con la difesa (e, va pur detto, con lo stesso PG), sul travisamento della prova in cui è incorsa la Corte di appello ritenendo che le indicazioni del EL al RA sul contenuto del falso certificato medico da far redigere al sanitario di fiducia fossero state impartite alla presenza del ME;
è pur vero che, nella complessiva ricostruzione della vicenda e degli elementi ripercorsi dalla Corte reggina, si tratta di un travisamento che finisce con l'incidere ed avere riguardo ad un aspetto inessenziale e non decisivo ai fini della conferma del giudizio di responsabilità (cfr., Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021 Rv. 281085-01). 21.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le SS.UU. "Chioccini", hanno spiegato che, in punto di dolo specifico, che "... la ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice" in quanto "... costituisce dato di comune esperienza che possano sussistere plurimi motivi che determinano all'azione che, ove accertati, non depotenziano la funzione intenzionale della condotta richiesta dalla norma specifica (per un'applicazione in tal senso cfr. Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, Di MA, Rv. 217032; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203770)"; secondo le SS.UU., perciò, è "... quindi possibile la presenza di una pluralità di motivi, mentre essenziale alla configurazione del dolo intenzionale è la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma (in fattispecie analoghe v. Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390; Sez. 6, n. 14038 del 02/10/2014, dep. 2015, De Felicis, Rv. 262950; Sez. 3, n. 13735 del 26/02/2013, Fabrizio, Rv. 254856; Sez. 6, n. 7384 del 19/12/2011, dep. 2012, Porcari, Rv. 252498)" (cfr., Sez. U -, n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01). Per altro verso, si è affermato che in tema di procurata inosservanza di pena (ma con argomentazione certamente mutuabile nel delitto in esame), ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prova raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto 156 favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento (cfr., Sez. 1 n. 44136 del 29/04/2019, Brizzi Rv. 277473 - 03). Questa Corte ha inoltre chiarito che la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, prevista ALart. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva e richiede la sussistenza del dolo specifico di agevolare l'organizzazione criminale di riferimento, finalità che non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate ALart.416-bis cod. pen. (cf., Sez. 6 -, n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615 01).- Alla luce di queste coordinate, si deve allora concludere nel senso della piena consapevolezza, in capo al ricorrente, non soltanto del ruolo e della posizione di IU EL ma, anche, della funzionalità della sua condotta agevolativa rispetto alle sorti del sodalizio che, in tal modo, non poteva non essere consapevole di voler agevolare. 21.3 Il terzo motivo è a sua volta manifestamente infondato avendo la Corte di appello negato le circostanze attenuanti generiche con argomentazioni che sfuggono ai rilievi spendibili in sede di legittimità, avendo i giudici reggini evocato la oggettiva gravità della condotta, finalizzata a consentire al EL di tenere una riunione con altri esponenti delle locali "ndrine" e risolvere problemi legati al sodalizio nel suo complesso. 21.4 Il quarto motivo è, a sua volta, infondato: la pena inflitta dal primo giudice e confermata dalla Corte di appello si è attestata, a ben guardare, ben al di sotto della media edittale tenuto conto che il delitto in esame è punito con la reclusione da due a quattro anni e che la riduzione per rito abbreviato è stata operata sull'entità della pena all'esito dell'aumento per la aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen.. 22. AN EO ME Il ricorso di AN EO ME è fondato nel primo motivo risultando precluso l'esame del secondo e del terzo motivo. AN EO ME è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui al capo A della rubrica (quale esponente della locale di 157 LA); il GUP lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione che la Corte di appello (che ha trattato della posizione del ricorrente da pag. 840 a pag. 856) ha ridotto ad anni 8 di reclusione. 22.1 Con il primo motivo del ricorso la difesa censura la sentenza impugnata per aver fondato la diagnosi di "partecipazione" del ricorrente al sodalizio su circostanze di fatto per nulla significative e, in realtà, per essere pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado in applicazione di una vera e propria congettura. Ed in effetti, rileva il collegio che i giudici di merito non hanno potuto individuare, nel caso di specie, ed a differenza di altre posizioni pure esaminate, condotte che fossero diretta manifestazione di "partecipazione" al sodalizio, tali da esprimere un contributo diretto alla "vita" ed alla organizzazione della associazione;
non sono stati acquisiti, infatti, elementi rappresentativi di comportamenti emblematici dell'essere il ricorrente "parte attiva" della consorteria anche sotto il profilo meramente "organizzativo" e della militanza. Ben diversamente, la conclusione secondo cui il ME sarebbe "intraneo" al sodalizio è, in tal caso, il frutto di un ragionamento inferenziale seguito dai giudici di merito i quali hanno a tal fine valorizzato la circostanza che il RI, vittima di condotte violente e minatorie da parte di BR, ME e EO CO (e su cui si avrà modo di tornare esaminando i ricorsi proposti nell'interesse di costoro), si sarebbe rivolto al ME e, poi, anche ad altri (quali il MA ed AP), pacificamente "intranei" al sodalizio, con i quali aveva lamentato i comportamenti degli CO e dai quali poteva attendersi un intervento su questi ultimi. La Corte di appello, in particolare, ha motivato sul fatto che quello del RI con il ME non poteva essere considerato lo "sfogo con un amico" (cfr., pag. 842) poiché il RI, dopo aver parlato con ME e con IU MA, con risultati non appaganti, si era rivolto anche al AP, altro personaggio dalla nota caratura criminale. In definitiva, i giudici reggini hanno valorizzato la "scelta selettiva" degli interlocutori cercati ed incontrati dal RI subito dopo l'episodio del 19.12.2012 (quando, come si vedrà, era stato picchiato da ME CO al culmine di una serie di condotte estorsive) e che, anzi, era stato cercato con ansia ed urgenza essendo, peraltro, consapevole - quando era stato rintracciato delle ragioni per - le quali il RI lo stava cercando (cfr., pag. 844). Sempre secondo la ricostruzione della Corte, una volta appreso del diretto coinvolgimento di BR CO nella vicenda, il ME avrebbe cercato di smorzare i toni e, in particolare, di calmare il proprio interlocutore facendogli presente (con riguardo alla aggressione ad opera di ME CO) che erano 158 "momenti" (si deve ritenere passeggeri) non riuscendo tuttavia a convincere il RI (cfr., ancora, pagg. 846-847 della sentenza in cui la Corte ha "fissato" le varie "tappe" della ricerca di RI, ritenendo di valorizzare il punto di vista "cronologico" per considerare la decisione del predetto RI di rivolgersi per primo proprio al ME come emblematica della posizione di costui nell'organigramma del sodalizio). Sempre sul piano "logico", la Corte ha giudicato non irrilevante che il RI, rivoltosi al MA, avesse fatto presente a costui di aver già messo a parte della vicenda proprio il ME (cfr., pag. 849) ritenendo che "... nell'ottica di RI, sia ME che MA rivestivano un ruolo di rilievo all'interno della locale di LA tant'è che dovevano essere informati delle possibili situazioni di attrito che potevano nascere in seno alla stessa e delle sue possibili reazione al potere degli CO" (cfr., pag. 849); ed infatti, sempre secondo la Corte, "... la problematica avuta dal RI con gli CO era necessariamente calata in un contesto di criminalità organizzata e doveva essere risolta secondo le regole dell'organizzazione criminosa" sicché "... i soggetti investiti in sequenza nella stessa giornata della questione non potevano non appartenere alla predetta comunità mafiosa" (cfr., ivi, pag. 850). Siffatta conclusione sarebbe corroborata, secondo il ragionamento della Corte territoriale, anche dal contenuto della conversazione intercettata tra ES RI ed il padre EO (cfr., pag. 851) da cui emerge che costui si era recato da BR CO a lamentarsi del trattamento ricevuto dal figlio avendo appreso che il suo interlocutore era già stato messo a parte del fatto che quello si era già lamentato con ME avaliando, a quel punto, i consigli di moderazione che quest'ultimo aveva dato al giovane. La Corte di appello, peraltro, ha precisato che lo stesso EO RI aveva manifestato al figlio ES tutto il suo stupore sul fatto che il ME fosse un affiliato (cfr., pag. 852: "... 'Ntoni ME pure 'ndranghetista lo avete fatto? ..."). Se non che, la affermazione della Corte, secondo cui BR CO gli avrebbe confidato la "intraneità" del ME alla 'ndrangheta non trova alcun riscontro negli elementi rappresentati in sentenza dove, invero, è stata riportata parte della conversazione intercorsa tra EO RI ed il figlio ES in cui il primo aveva riportato il contenuto del suo colloquio con lo CO in cui quest'ultimo, lungi dal precisare che il ricorrente era un sodale, si era limitato a "consigliare" al RI, anche tramite il padre, di "... prendere le parole di AN ME", ovvero di adeguarsi ai consigli di moderazione che questi aveva fornito in occasione dello "sfogo". 159 In definitiva, quindi, la "partecipazione" del ME alla locale è stata fondata sulla richiesta di "(inter)mediazione" che il RI aveva ritenuto di poter avanzare al ricorrente in relazione alla vicenda che lo vedeva contrapposto agli CO e culminata nella aggressione subita nel dicembre del 2012 e, per altro verso, sull'accostamento al MA ed al AP, pacificamente "intranei", e nei cui confronti lo stesso RI aveva analogamente chiesto (in tutti i casi, peraltro, senza alcun risultato) di intervenire in suo favore. Ebbene, ribadito che il processo non ha restituito condotte del ME che fossero espressione diretta di militanza associativa, rileva il collegio che la conclusione cui la Corte territoriale è approdata, validando l'approdo cui era pervenuto il giudice di primo grado, è fondata, a ben guardare, su una duplice inferenza: la prima, consistente nel ritenere che la richiesta di intervento avanzata dal RI al ME fosse stata avanzata nella convinzione che l'intervento di costui potesse incontrare il favore di BR CO per il rispetto che questi poteva nutrire nei confronti del ME;
la seconda, che tale rispetto fosse dovuto al fatto che ME era egli stesso un affiliato. Mentre, tuttavia, il primo passaggio è fondato su una considerazione di natura soggettiva, il secondo passaggio non può trovare riscontro e non può ritenersi fondato su una massima dotata di portata tendenzialmente generale e, perciò, suscettibile di sorreggere una conclusione che resista alla regola di giudizio compendiata all'art. 533 cod. proc. pen.. Questa Corte ha chiarito, più volte, che, in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (cfr., Sez. 1 -, n. 16523 del 04/12/2020, Romano, Rv. 281385 - 01; - 01; Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Rv. 261992Marturana, 01, secondo cui èSez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all'id quod 160 plerumque accidit ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica;
[,] conf., in tal senso, Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito, Rv. 254572 - 01). Né, per altro verso, i rapporti di conoscenza (e, magari, di stima) tra ME da un lato, BR CO, MA o altri partecipi al sodalizio, ALaltro, possono rappresentare, di per sé, prova della partecipazione del ricorrente al sodalizio di cui costoro siano parte. Si impone, perciò, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame della posizione del ricorrente. Gli altri due motivi sono assorbiti ed il loro esame precluso. 23. ST ME Il ricorso proposto nell'interesse di ST ME è fondato limitatamente al terzo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio;
infondato nel resto salvo per quanto concerne il rilievo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche il cui esame è precluso. Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo A (quale esponente della locale di BO) e condannato, dal GUP, alla pena di anni 14 di reclusione che la Corte di appello, escludendo la recidiva, ha di conseguenza rideterminato in anni 8 e mesi 8 di reclusione. 23.1 Il primo motivo è infondato e, in realtà, articolato su censure in gran parte non consentite in questa sede laddove la difesa, premessa la unicità della intercettazione valorizzata dai giudici di merito, ritiene che la conversazione captata non fosse affatto significativa avendo avuto ad oggetto questioni di natura personale e familiare ovvero, comunque, estranee alla vita o operatività di associazioni o sodalizi di stampo mafioso. In tal modo, tuttavia, la difesa finisce per allontanarsi dal terreno delineato dalla tassativa elencazione dei vizi deducibili in sede di legittimità non essendo consentito reinterpretare o proporre una diversa valutazione delle emergenze istruttorie né attraverso il vizio di violazione di legge ma, nemmeno, con riguardo al vizio di motivazione i cui termini sono stati riassunti e ribaditi nella parte generale della motivazione. La Corte di appello ha invero dato conto degli elementi acquisiti e, in particolare, delle risultanze della attività di captazione eseguita all'interno della abitazione di IU EL da cui era emerso che, in data 25.3.2010 (dopo il fallito summit che si sarebbe dovuto tenere a Melito di Porto LV), vi si erano incontrati, con PE MB, IU ME e ST ME, il primo in 161 rappresentanza del locale di SE e, dal canto suo, ST ME per la locale di BO e la cui identificazione, nei soggetti a colloquio con il predetto EL, non è controversa. I giudici reggini hanno dato atto che, a riferire al capo del mandamento, era per lo più, IU ME (cfr., pagg. 1180-1181) il quale aveva segnalato che si erano presentati da lui esponenti di quattro locali per chiedergli di conferire la carica di mastro di giornata ad un soggetto distaccato;
e, come rilevabile dalla sentenza, era sempre IU ME a lamentarsi con il EL della condotta di altri soggetti per quanto riguarda sia il conferimento di doti che gli "sconfinamenti" dai rispettivi territori di "competenza". Lo stesso IU ME, tuttavia, come ha spiegato la Corte, coinvolgeva nelle sue segnalazioni anche ST ME cui si rivolgeva con espressione confidenziale e rispettosa ("compare ST ...") e che, dal canto suo, commentava che "così succedono le faide ..." (cfr., ivi, pag. 1184) e che per questa ragione si erano recati da IU EL come esponente di vertice della Provincia/Crimine. Il EL, dal canto suo, hanno segnalato i giudici reggini, assumeva un atteggiamento di prudenza e moderazione sottolineando la necessità di intervenire in maniera "diplomatica" e che vi era necessità di "equilibrio": era a quel punto che interveniva ST ME, tutt'altro che disinteressato ed estraneo al discorso, ribadendo che l'amicizia vale "come un battesimo" (cfr., pag. 1188), alludendo alla indissolubilità del vincolo associativo;
il ricorrente interloquiva nuovamente, a sostegno dell'atteggiamento prudente e misurato assunto dal EL, il quale tranquillizzava IU ME sul suo intervento diretto nei confronti degli interessati, senza ricorrere ad "ambasciate" che, osservava, comportano sempre il rischio di fraintendimenti. Correttamente e congruamente, pertanto, la Corte di appello (che non ha eluso la obiezione difensiva sulle ragioni di natura contingente o personale dell'incontro) ha potuto evincere, dal sia pur unico colloquio (caratterizzato, a sua volta, da interventi "scarni" - cfr., pag. 1197 della sentenza - da parte dell'odierno ricorrente), la certa compenetrazione del ME con il sodalizio avendo costui, unitamente a IU ME, sentito l'esigenza di invocare l'autorità del capo mandamento per segnalargli una serie di criticità nei rapporti tra sodali e, in tal modo, sollecitandolo ad intervenire tempestivamente al fine di scongiurare una possibile faida;
ma, nell'occasione, era stato anche messo a parte delle ragioni del fallimento del summit del 16.3.2010 (cfr., pagg. 1193-1194) ricevendo, anzi, dal EL, la promessa della prossima organizzazione di un nuovo incontro e, in tal modo, dimostrando di essere pienamente partecipe della vita e della attività del sodalizio in termini che consentono di ricondurre la condotta nel paradigma 162 delineato ALart. 416-bis cod. pen. alla luce delle coordinate giurisprudenziali di cui si è dato conto in premessa. Va inoltre rilevato come i giudici reggini abbiano avuto cura di spiegare che anche l'avere discusso con il EL di proprie questioni personali, andava letto in un'ottica "associativa", dal momento che la ragione per la quale il ME ne aveva fatto cenno al EL era quella di ribadire la sua assoluta "lealtà" al sodalizio escludendo che si potesse pensare che egli, o la sua famiglia, fossero degli "infami" e che mai avrebbero coinvolto le forze dell'ordine nel dissidio (pur caratterizzato da condotte intemperanti) tra la cognata (sorella della moglie) ed il marito (cfr., pag. 1198). 23.2 Il secondo motivo del ricorso è infondato per le ragioni sviluppate nella premessa generale della presente sentenza. 23.3 Il terzo motivo, invece, per quanto già detto in quella sede, è fondato: le captazioni fondanti la affermazione della penale responsabilità del ME risalgono al 2010 dovendo perciò accertarsi, in sede di rinvio, se sussistano elementi, anche indiretti, a conforto della permanenza del vincolo (o del sodalizio) anche in data successiva alla entrata in vigore della novella intervenuta nel maggio del 2015. 23.4 La fondatezza del terzo motivo impedisce di prendere in esame il motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 24 ES MB Il ricorso proposto nell'interesse di ES MB è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito ed in forza di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di cui al capo M2 (in concorso con QU IG ed altri non identificati) e condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione che la Corte di appello, nel confermare il giudizio di responsabilità, escludendo la aggravante della agevolazione del sodalizio di stampo mafioso, ha rideterminato in mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 24.1 Il primo motivo del ricorso, oltre a replicare le doglianze già avanzate con l'atto di appello, si risolve in censure concernenti l'apprezzamento della Corte sulle risultanze investigative rispetto alle quali i giudici di secondo grado (cfr., pagg. 78 e segg.) hanno congruamente motivato facendo riferimento, anche in tal 163 caso, alla riferibilità delle utenze "chiuse" all'odierno ricorrente (che era stato memorizzato, sulla rubrica del latitante contenuta nella utenza "corrispondente" con il nome di CI); hanno spiegato, infatti, che, all'esito delle perquisizioni eseguite al momento della cattura del latitante, erano state sequestrate diverse utenze nella disponibilità di OC MB e, l'altra, sul cellulare in uso al figlio ES e che, dai tabulati, erano risultate costantemente entrate tra loro in contatto. La riferibilità dell'utenza "mascherata" all'odierno ricorrente è stata argomentata dalla Corte di appello con riferimento ad elementi di fatto (cfr., pag. 87) con cui, invero, la difesa non ha inteso confrontarsi e da cui ha potuto, con inferenza logica non arbitraria e valutazione tipicamente di merito, dedurne l'utilizzo da parte di MB. Per quanto concerne le considerazioni circa la "idoneità" delle condotte ascritte all'imputato è sufficiente richiamare le considerazioni in diritto svolte con riguardo alla omologa posizione di QU IG. 24.2 Quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, va rilevato che la pena è stata commisurata ben al di sotto della media edittale e, anzi, in prossimità del minimo valendo, perciò, il principio secondo cui l'impegno motivazionale debba tener conto, quale parametro di riferimento, la media edittale;
si è affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo). Anche per quanto concerne il diniego delle attenuanti generiche, la motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta difensiva, facendo riferimento alla oggettiva gravità della condotta, è in questa sede incensurabile per le stesse ragioni già chiarite con riguardo alla posizione di QU IG. 25. EO NO Il ricorso proposto nell'interesse di EO NO è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità. 164 EO NO è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, e sulla scorta di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, per i delitti di cui al capo T2 (incendio e minaccia, aggravati dal metodo mafioso) in danno della ispettrice AN RI AT, in servizio presso la Casa Circondariale di LO ove egli era detenuto e che aveva rifiutato un colloquio con la sua convivente. Il ricorrente era stato condannato, in primo grado, alla pena finale di 4 anni e 8 mesi di reclusione ridotta, in appello, ad anni 4 di reclusione. La Corte di appello ha preso in esame la posizione dell'NO (cfr., pagg. 715 e segg. della sentenza in verifica) affrontando le deduzioni difensive (sostanzialmente replicate in questa sede) cui ha fornito una risposta del tutto congrua ed esaustiva (cfr., in particolare, pagg. 725-729 in cui i giudici di secondo grado hanno specificamente considerato le argomentazioni contenute nell'atto di gravame). In particolare, i giudici reggini hanno dato conto delle fonti di prova su cui era stata fondata la affermazione di responsabilità dell'NO, a partire dalle intercettazioni eseguite nel "pergolato di preghiera”, alle sommarie informazioni rese dalla AT e dalla di lei figlia sull'atteggiamento minaccioso del ricorrente e, ancora, alla relazione del direttore della Casa Circondariale. In realtà, a fronte della alternativa ricostruzione dei fatti proposta (inammissibilmente) anche in questa sede, la difesa del ricorrente non si confronta con quello che è stato ritenuto l'elemento fondante l'affermazione di responsabilità ovvero, in particolare, il contenuto delle conversazioni intercorse tra LV NO, zio del ricorrente, ed AN TA (cl. '64) in cui il primo si lamentava di essersi prodigato per raccomandare il nipote per non farlo trasferire in una diversa struttura penitenziaria laddove, invece, quello, invece di tenere una condotta tale da non compromettere i suoi sforzi, aveva fatto incendiare la vettura ad una ispettrice di polizia penitenziaria. I giudici reggini, fornendo una ricostruzione non arbitraria o illogica e, comunque, con valutazione tipicamente di merito, hanno spiegato che, dagli elementi acquisiti, era emerso che il risentimento dell'NO nei confronti della AT era risalente a ben prima dei colloqui con la compagna (cfr., in particolare, quanto risulta dal colloquio intercettato tra LV NO e AN TA cl. 64 del 30.5.2013) come, anche, la intenzione dello zio LV di cercare di non 165 farlo trasferire, intento che aveva trovato un terreno fertile a condizione che egli non si "atteggiasse". La ricostruzione ribadita dalla Corte di appello era stata riscontrata anche dalle conversazioni intercettate tra AN TA cl. '64 e LE SS, parente della AT, il quale aveva indicato nel ricorrente il mandante dell'incendio della autovettura materialmente appiccato dai cugini dell'NO risultando evidentemente irrilevante il diverso esito conclusivo della imputazione elevata nei confronti di GI ST NO nell'ambito del parallelo processo celebrato in sede dibattimentale. 26. LV NO Il ricorso proposto nell'interesse di LV NO è, complessivamente, infondato. LV NO è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo A (quale esponente della OS di LO) essendo stato condannato, dal GUP, alla pena di anni di anni 14 di reclusione che la Corte di appello ha ridotto ad anni 8 e mesi 8 di reclusione. 26.1 Il primo motivo del ricorso è articolato su censure solo apparentemente riconducibili nel novero di quelle delineate ALart. 606 cod. proc. pen.: la difesa, infatti, oltre a contestare la attendibilità e dedurre la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori LA ed PE, rileva come la Corte di appello abbia trascurato il dato fattuale della "chiusura" della locale di LO intervenuta sin dal 1997; come abbia attribuito in termini apodittici valenza confessoria alle conversazioni tenute dal ricorrente con AN TA cl. '64 di cui contesta la portata significativa della "intraneità" del ricorrente al sodalizio;
come abbia, inoltre, sottolineato la contraddittorietà tra le conclusioni cui sono approdati i giudici di merito rispetto alle dichiarazioni rese da AN TA in sede dibattimentale. In realtà, la difesa finisce, a ben guardare, per prospettare una valutazione diversa degli elementi acquisiti di cui la Corte di appello, alla luce delle doglianze articolate con l'atto di gravame, ha dato conto in maniera assolutamente congrua e puntuale argomentando, in termini coerenti con i dati fattuali e senza fratture sul piano logico inferenziale, sulla persistente partecipazione del ricorrente al sodalizio. I giudici reggini hanno, in particolare, ribadito la sostanziale affidabilità dei collaboratori LA e PE pur dando atto della loro estraneità al sodalizio e del fatto che, in particolare il secondo, aveva riferito su circostanze cui non 166 avrebbe dovuto avere accesso (cfr., pagg. 692-693) ma, nel contempo, ricostruendo minuziosamente la "storia" della collaborazione del dichiarando da cui ha tratto argomenti (su cui la difesa omette di confrontarsi) sulla sua finale attendibilità. In ogni caso, la Corte ha avuto cura di chiarire che le dichiarazioni dei collaboratori rappresentano un "mero corredo ad adiuvandum" (cfr., pag. 694) rispetto agli elementi acquisiti aliunde e, in particolare, quelli emersi attraverso le intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il ricorrente ed AN TA cl. 64 nel "pergolato di preghiera” del 20.2.2013, 7.3.2013, 10.3.2013, 12.3.2013, 17.5.2013, 30.5.2013, 5.7.2013, 13.7.2013, 5.9.2013. La Corte di appello non ha peraltro mancato di ponderare la valenza di tali conversazioni anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso TA in sede dibattimentale in data 9.2.2022 (cfr., pagg. 694-695) quando il dichiarante aveva riferito che LV NO era stato attivo in passato ma che successivamente si era "distaccato". I giudici reggini, con valutazione prettamente "di merito", hanno ritenuto di dare rilievo alla portata delle conversazioni intercettate piuttosto che alla dichiarazione del TA: hanno sottolineato come i due, nel corso di quegli incontri, avessero passato in rassegna diversi avvenimenti, direttamente interessanti la vita e la attività del sodalizio, a partire dalla pax mafiosa siglata tra i TA ed i OR;
e, come puntualmente sottolineato dalla Corte di appello, era proprio in quel contesto che il TA aveva riferito al suo interlocutore di quanto appreso da EN OC circa i partecipanti alla riunione che aveva sancito l'accordo tra le due famiglie, ribadendo la amarezza per il fatto che a tale risultato si era pervenuti trascurando di coinvolgere le famiglie appartenenti alla OS ma aggiungendo, significativamente, rivolto all'NO, che almeno lui era stato chiamato e gli era stata resa nota l'intesa. Dal contenuto della conversazione del 10.3.2013, come si legge in sentenza, era desumibile, anzi, che il ricorrente conoscesse l'intenzione di IU TA (don EP) di siglare la pace con i OR tanto da essere stato chiamato da ES TA per essere avvisato di quanto stava per accadere, come gesto di riguardo che "il professore" aveva avuto cura di manifestare nei confronti di coloro che, come gli NO, quali tradizionali alleati della famiglia TA, avevano subito delle perdite nel corso della sanguinosa faida con i OR (cfr., pag. 705). Questa accortezza, peraltro, non sarebbe stata seguita da ES TA che, come lamentato ALNO, non aveva invece messo a parte il ricorrente (e lo stesso AN TA) di una imminente operazione di polizia che avrebbe riguardato la OS (cfr., pagg. 713-714) suscitando la risentita reazione 167 dei due, anche in tal caso congruamente apprezzata dalla Corte di appello come sintomo di persistente intraneità del ricorrente che lamentava un atteggiamento "sleale" nei suoi confronti da parte del capoOS. Per altro verso, ha aggiunto la Corte, l'NO era consapevole, anche, delle implicazioni degli accordi di pace, in particolare, della spartizione al 50% dei proventi delle estorsioni e delle parallele e conseguenti lamentele di EN OC. In definitiva, i giudici reggini hanno potuto concludere linearmente nel senso che "... tali conversazioni costituiscono una fonte di conoscenza idonea, perché rivelata dalla stessa voce dell'NO, a considerare lo stesso un interno alla OS TA, sicché, al di là della possibilità che TA AN cl. '64, i cui percorsi tortuosi ed acerbi di collaborazione risultano ancora in itinere, lo voglia agevolare trattandosi di uno dei suoi più assidui interlocutori, con il quale mostra massimo accordo, dicendo che lo stesso si era autonomamente distaccato, quello che è certo che ancora nel 2013 allo stesso NO vengono riportate le novità ed egli stesso, da buon soldato di 'ndrangheta, non sfugge alla regola dell'obbedienza nel siglare gli accordi promossi dai suoi maggiorenti EP e NC TA" (cfr., pag. 711). La Corte di appello, infine, con argomentazione tipicamente di merito, ha ribadito come non fosse assolutamente percorribile la tesi secondo cui la locale di LO, nonostante la sua formale chiusura, non fosse più operativa (cfr., pag. 715); in tal senso, peraltro, i giudici di secondo grado hanno minuziosamente e puntigliosamente motivato nella parte della sentenza dedicata, per l'appunto, a siffatto argomento (cfr., pagg. 349 e segg.). 26.2 Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato: al di là e, comunque, richiamate le considerazioni sviluppate nella parte dedicata alle questioni di carattere generale, è sufficiente rilevare come l'NO e la sua famiglia fossero stati direttamente coinvolti nella faida sanguinosa tra i TA ed i OR sfociata nella più volte richiamata pax mafiosa di cui era stato messo a parte proprio per riguardo alle perdite subite nel corso della guerra di mafia tra le due famiglie, 26.3 Il terzo motivo del ricorso è infondato dovendosi mutuare, per la posizione dell'NO, le medesime considerazioni sviluppate per quanto riguarda le posizioni di DR e EN OC. Quanto al diniego della invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è appena il caso di ribadire, in questa sede, che la circostanza attenuante della minima partecipazione al fatto, di cui all'art. 114 cod. pen., non può trovare applicazione in fattispecie di partecipazionerelazione a ad associazioni delinquenziali, consistendo la detta partecipazione nell'adesione 168 del singolo al patto sociale, con il che si è al di fuori della figura del concorso di cui all'art. 110 cod. pen. e, conseguentemente, al di fuori della sfera di applicabilità della citata attenuante, posto che mediante quest'ultima è stata introdotta una correzione al principio generale della equivalenza delle cause e della unitarietà del reato concorsuale;
principio in forza del quale l'apporto di ciascuno alla realizzazione dell'illecito è considerato ad un tempo atto proprio e comune a tutti i concorrenti, con l'implicazione di una tendenziale equivalenza anche sul piano sanzionatorio;
il giudice può pertanto valutare la portata concreta della partecipazione di ciascuno all'associazione, graduando conseguentemente la pena e riconoscendo, eventualmente, le attenuanti generiche, ma non può riconoscere l'esistenza di una circostanza legata alla disciplina del concorso nel reato laddove concorso non c'è (cfr., in tal senso, già, Sez. 1, n. 8042 del 19/03/1992, IO, Rv. 191300 01; conf., più recentemente, e tra le non massimate, Sez. 6, n. 45795 del 27.10.2021, Bernardi;
Sez. 3, n. 40774 del 6.6.2019, Rigano). 27. BR CO I due ricorsi a firma dell'Avvocato Dario AN ed il ricorso a firma dell'Avvocato AN Mittica, proposti nell'interesse di BR CO sono, complessivamente, infondati. BR CO è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di giudizio, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze investigative, del delitto di cui al capo A (quale esponente, con ruolo apicale, della locale di LA) oltre che dei delitti di cui al capo F4 (ovvero la intestazione fittizia - aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. dell'attività commerciale "La - Torre" in favore della nipote OS GN, al fine di eludere le misure di prevenzione) ed al capo G4 (ovvero la estorsione continuata ed aggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen. in danno di ES RI, già proprietario del bar, e dopo aver finanziato i lavori di ristrutturazione, per subentrargli nella titolarità); il GUP lo aveva perciò condannato alla pena complessiva e finale di anni 20 di reclusione che la Corte di appello, in parziale riforma, ha ridotto ad anni 12 e mesi 8 di reclusione. 27.1 Il primo motivo del primo e del secondo ricorso a firma dell'Avvocato AN come il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. AN Mittica, relativi alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, sono infondati. La Corte di appello ha in primo luogo argomentato in merito alla esistenza ed operatività della locale di LA facendo riferimento anche alle considerazioni svolte dal Tribunale di LO nella sentenza emessa in sede 169 dibattimentale e, in particolare, alle dichiarazioni rese in quella sede dal M.llo Mineo. La difesa, pertanto, ha eccepito, sotto il profilo della violazione di legge processuale, la inutilizzabilità della sentenza dibattimentale come fonte di prova dei fatti poiché, trattandosi di decisione non definitiva, la sua acquisizione al processo poteva essere avvenire soltanto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (ovvero come prova della sua esistenza) e non già ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.. Il rilievo, corretto in diritto, è in concreto tuttavia infondato: è vero, infatti, che la Corte di appello ha richiamato le dichiarazioni del teste sentito in sede dibattimentale e, tuttavia, è pur vero che il sottufficiale, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., pag. 792), si è in realtà limitato ad illustrare il contenuto della informativa n. 81207 del 17.6.2017 certamente utilizzabile nel giudizio abbreviato senza, perciò, introdurre elementi conoscitivi nuovi in quanto novità emerse soltanto in quella sede;
per altro verso, la Corte ha evocato le risultanze della sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria del 18.11.2015 e del Tribunale di LO dell'11.4.1981. Sempre con riguardo alla esistenza della locale di LA, la Corte ha evocato le risultanze del procedimento PRIMA LUCE, le dichiarazioni dei collaboratori sentiti in quella sede (LE VI, UC IC e IU Panetta) e la intercettazione del 3.4.2010 relativa alla conversazione intercorsa tra IU EL e BR CO, tutto materiale già pacificamente presente nell'incarto processuale acquisito all'esito della richiesta di definizione del processo con rito abbreviato. Tanto premesso, la Corte di appello ha passato in rassegna una serie molteplice di elementi investigativi da cui, con argomentazione certamente non arbitraria e, anzi, del tutto lineare e logicamente ineccepibile, ha potuto desumere la prova della “militanza” di BR CO e, per altro verso, della sua posizione e del suo ruolo nel sodalizio. In tal senso ha congruamente richiamato (cfr., pagg. 796 e segg.) le conversazioni del 3 e del 4 aprile del 2010, intercorse tra lo CO, IU EL ma, anche, IU MA, aventi ad oggetto la "sponsorizzazione" di MB che si stava spendendo in suo favore per favorirne la successione a EO LO cui sarebbe dovuto subentrare come capo della locale di LA, con il conseguente conferimento di una elevata dote di 'ndrangheta; la sentenza ha richiamato lunghi passaggi della conversazione rilevando tuttavia, ed al di là di quello che sarebbe stato lo sviluppo della intesa (con le cautele di IU MB che cercava di evitare attriti con l'altro "aspirante", EO PO), il fatto che l'episodio è stato correttamente inteso come 170 emblematico della perfetta intraneità dello CO nel sodalizio, alle regole ed alle logiche interne al suo funzionamento. Ed è in questo contesto che la Corte ha richiamato la conversazione del 15.4.2010, intercorsa tra IU EL e IU MA il quale riferiva al suo interlocutore di essere andato a parlare con IU CO (il "mastro") che aveva espresso la sua intenzione di appoggiare il PO e di averla comunicata allo CO, inducendo così MB a far presente che occorreva temporeggiare prima di contattare entrambi i "contendenti" e comunicare loro la scelta dei vertici. Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sono perciò coerenti con le premesse esposte nella parte generale della presente motivazione (cfr., pag. 804: "... l'oggetto della conversazione era la concessione di una carica o dote ་ di 'ndrangheta a favore di BR CO e la sua successione nel ruolo direttivo di LO EO" e "il riferimento a criteri di anzianità, a cariche vitalizie, a regole e codici comportamentali il cui rispetto risulta necessario da parte di un gruppo di soggetti, nonché alla necessità per lo CO di recarsi presso EL per il conferimento della carica - alla luce del ruolo di capo Mandamento del EL - è tipico di un contesto di criminalità organizzata ed è talmente lapalissiano da risultare quasi didascalico nella sua declinazione di rispetto e di successione nel potere 'ndranghetista"). E, d'altra parte, la "storica" affiliazione del ricorrente è stata plasticamente rappresentata, dai giudici di merito, dando conto del prosieguo del dialogo tra i due che rievocavano fatti e situazioni analoghe verificatesi alla morte di AN CO, padre di BR, e, nuovamente, alla ineluttabile ed inderogabile applicazione di codici comportamentali interni al gruppo (cfr., pag. 805: "il principio è il principio ..."). 27.2 Infondati sono, anche, la seconda parte del primo motivo del primo ricorso a firma dell'Avv. AN, il terzo motivo del secondo ricorso a firma del medesimo legale ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. AN Mittica: la difesa deduce, infatti, violazione di legge con riferimento agli artt. 512-bis cod. pen. e 629 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla vicenda inerente alla intestazione del locale di ES RI a OS GN, nipote degli CO. E, tuttavia, le censure finiscono per risolversi in considerazioni di merito ed in fatto con cui, pur prospettando motivi di legittimità (non escluso il travisamento della prova), l'impugnazione contesta la valutazione delle prove e la loro complessiva lettura discutendone la idoneità ad integrare le ipotesi di reato oggetto di contestazione. 171 Tanto premesso, la Corte di appello (cfr., pagg. 808 e segg.) ha congruamente ed esaustivamente motivato sul punto, elencando le fonti di prova su cui, senza salti o fratture sul piano logico ed inferenziale, ha puntualmente argomentato il proprio convincimento: ha in particolare richiamato la denuncia sporta dal RI il giorno 13.1.2012 e relativa all'incendio della vettura della moglie;
le relazioni di servizio dei CC di LO del 13.3.2012, 29.3.2012 e del 19.12.2012; le sit del RI del 2.4.2012; le prove documentali tra cui, in particolare, il rogito del 31.5.2012; il contenuto delle intercettazioni delle conversazioni captate nella vettura del RI in date 19.12.2012, 6.1.2013, 16.1.2013, 22.2.2013. La Corte ha quindi ripercorso la cronologia dei fatti, con l'iniziale "finanziamento" dei lavori di ristrutturazione del bar di ES RI da parte di BR CO con la somma di 40.000 euro, che il predetto RI (cfr., pagg. 810-811) aveva spiegato non erano stati ancora restituiti, ed il successivo subentro, formalizzato con il rogito del maggio del 2012, della nipote degli CO nella titolarità dell'esercizio commerciale pur rimanendo, sino all'anno successivo, sia la utenza elettrica che l'affitto dei locali, a carico del RI, che era titolare anche di un'altra attività nei locali confinanti. I giudici reggini hanno dato conto, come accennato, degli elementi su cui hanno potuto confermare la diagnosi già validata dal GUP: hanno ricordato che, alla luce delle relazioni di servizio dei CC, in atti, era emerso che EO CO, pur senza averne alcun titolo formale, svolgeva stabilmente le mansioni di cassiere all'interno del bar prima ancora del passaggio alla GN: sul punto, la difesa reitera, in questa sede, una argomentazione difensiva (quella secondo cui EO CO avrebbe dato la sua disponibilità a sostituire saltuariamente la moglie del RI in un periodo limitato al marzo del 2012) che, tuttavia, si risolve nella prospettazione di una alternativa e difforme ricostruzione dei fatti frutto di una diversa "lettura" degli elementi acquisiti, operazione non consentita in sede di legittimità; nel contempo, tuttavia, fornendo una spiegazione in realtà inappagante perché, pur concedendo che la presenza di EO CO fosse dovuta alla assenza della moglie, non consente di comprendere perché proprio il predetto CO, e non altri, aveva dovuto sostituirla. Per altro verso, dagli stessi elementi, ha sottolineato la sentenza, è emerso che la GN non era mai stata vista all'interno dell'esercizio commerciale di cui non si era in realtà mai interessata (cfr., pag. 812). La vicenda è stata dunque sintetizzata dalla Corte di appello che ha fornito una lettura complessiva dei dati acquisiti: a partire ALincendio della autovettura della moglie del RI del gennaio del 2012 che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la sentenza ha dato conto del fatto che il RI, parlandone 172 con il MA, aveva con certezza attribuito agli CO (cfr., pagg. 822-823: ".. perché sono dei pezzi di merda, io ti sto dicendo, mi hanno messo fuoco alla macchina ..."); dal debito contratto e non saldato relativo ai 40.000 euro per la ristrutturazione del bar;
alla diretta gestione degli incassi da parte di EO CO già nel mese di marzo del 2012; alla cessione dell'attività commerciale, formalizzata il 31.5.2012 a OS GN che non ha mai avuto alcun ruolo attivo all'interno del locale (cfr., pag. 812). In questo contesto si era inserita la aggressione subita dal RI ad opera di ME CO il giorno 19.12.2012, dovuta al mancato pagamento di una bolletta dell'ENEL relativa alla utenza (ancora) in comune ed in violazione degli "accordi" intervenuti al momento della cessione del bar. Come accennato trattando la posizione di AN EO ME, e come puntualmente e minuziosamente ricostruito nella sentenza impugnata, proprio questa aggressione aveva scatenato la reazione del RI il quale si era affannato a contattare chi, nella sua mente, avrebbe potuto aiutarlo a sfuggire alla angherie degli CO;
senza, tuttavia, come emerge dalla ricostruzione operata dalla Corte di appello, ottenere nulla da costoro i quali lo avevano sostanzialmente invitato a non mettersi contro il ricorrente. Il "pellegrinaggio" del RI alla (infruttuosa) ricerca di "tutela" lo aveva peraltro portato a rivolgersi anche ad altri noti esponenti della criminalità organizzata come il AP (consuocero di IU CO "il mastro") e, persino, al PO, come accennato in precedenza "avversario" di BR CO nella geografia della locale di LA. Ma, riporta la sentenza, anche il AP (cfr., pag. 827), lo aveva invitato a soprassedere, consigliandogli, semmai, di rivolgersi a chi potesse "mediare" la vicenda ma, in sostanza, inducendolo ad accettare la situazione anche alla luce del fatto che BR CO era ormai divenuto il capo della locale (cfr., pag. 828). E, come osservato dalla Corte di appello, sono proprio le conversazioni captate in quel frangente che hanno consentito ai giudici di merito di gettare luce sulla vicenda in quanto, già parlando con il ME, il RI aveva fatto presente di essere stato costretto a vendere bar senza ottenere nulla in cambio e, anzi, ricevendo da BR CO istruzioni per la gestione del locale (cfr., pag. 815); al MA, il RI aveva riferito della aggressione subita ad opera di ME CO, di un'altra precedente aggressione ad opera di EO, dell'incendio della autovettura, della cessione del locale (cfr., pag. 819: "... mi hanno fatto capire che me ne devo andare dal bar e mollargli il bar senza soldi, chi, come e quando"); il MA, dal canto suo, si mostrava comprensivo ma, nel contempo, evitava di prendere le sue parti (cfr., ivi, pag. 820). 173 Letta ed inserita in questo quadro, la vicenda della aggressione del 19.12.2012 non può essere interpretata, come preteso dalla difesa, come una sia pure sproporzionata reazione di ME CO alla violazione di accordi legittimamente intercorsi al momento della cessione del bar;
al contrario, come congruamente argomentato dalla Corte, l'episodio è stato considerato la ulteriore conferma della ricostruzione operata dal RI che era stato oggetto di una vera e propria estorsione, costretto a cedere il bar (pur mantenendone la gestione "in nome e per conto" degli CO), senza alcuna controprestazione ed in forza degli atteggiamenti violenti e minatori degli CO. Tanto premesso, i ricorsi a firma dell'Avv. AN insistono, in particolare, sulla soggettiva responsabilità di BR CO in merito ai fatti di estorsione e di intestazione fittizia laddove le censure mosse nel ricorso a firma dell'Avv. Mittica hanno ad oggetto, prima ancora, la stessa configurabilità del delitto di intestazione fittizia in favore della GN che, si evidenzia, era stata assolta nel parallelo giudizio dibattimentale. Su questo secondo aspetto, peraltro, è sufficiente ribadire, in diritto, che il delitto previsto ALart. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992 n. 306 convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, oggi art. 512-bis cod. pen., integra una fattispecie a "concorso necessario", la cui struttura tuttavia non esclude che uno dei due concorrenti possa essere non punibile anche per mancanza di dolo, ferma restando la responsabilità dell'altro (cfr., Sez. 2, n. 28942 del 02/07/2009, Di Popolo, Rv. 244394 - 01; conf., sul punto, e più recentemente, Sez. 2 -, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202 01). Sul secondo profilo, la Corte di appello, come già accennato, ha motivato in maniera specifica in merito al fatto che gli "accordi" per la cessione del bar erano stati presi dal RI proprio con BR CO, il quale impartiva anche direttive sulla gestione dell'esercizio commerciale tant'è che, all'esito della aggressione subita ad opera di ME, lo stesso RI aveva cercato delle "sponde" per indurre il ricorrente ovvero proprio BR CO e non altri a trovare una - soluzione. La Corte di appello, inoltre, ha specificamente motivato (cfr., pagg. 832- 833) sulla esistenza dei presupposti fattuali che rendevano prevedibile la adozione di una misura di sicurezza patrimoniale che potesse coinvolgere i beni e le attività intestate allo CO facendo riferimento a precedenti vicende giudiziarie che avevano interessato il ricorrente (cfr., ivi: "... colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere... emessa dal Tribunale di LO in data 28.10.1995 per i reati di concorso in detenzione illegale di armi comuni da sparo;
concorso in detenzione illegale di armi comuni da sparo con matricola abrasa ...; concorso in ricettazione 174 delle armi di cui sopra ed altre") ed al fatto che egli si fosse recato a casa di IU EL che, pochi giorni dopo, in esecuzione della operazione REALE, sarebbe stato tratto in arresto proprio alla luce delle risultanze della attività di captazione e del contenuto delle conversazioni intercettate all'interno della sua abitazione (cfr., ivi, pag. 834). Altrettanto correttamente, e con riguardo alla contestata "inidoneità" della intestazione ad un familiare a scongiurare la confisca del bene (tanto da paventare la ipotesi di un reato "impossibile"), i giudici reggini hanno inoltre richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'applicabilità dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - che prevede presunzioni d'interposizione fittizia destinate a favorire l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali antimafia - non impedisce di configurare il delitto di cui all'art. 12-quinquies I. 7 agosto 1992, n. 356 (cfr., Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, De IS, Rv. 270087 01; cfr., anche, Sez. 2 n. 14981 del 09/01/2020, Cesarano, - - Rv. 279224 - 01, secondo cui ALart. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 deriva non già una presunzione di appartenenza in capo al proposto dei beni intestati ai familiari, bensì il riconoscimento del potere di indirizzare le indagini di prevenzione in modo speciale nei confronti del coniuge, dei figli e degli altri soggetti che abbiano convissuto con il proposto nell'ultimo quinquennio;
ne consegue che, al di fuori delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., il rapporto esistente tra il proposto e tali soggetti può costituire circostanza di fatto significativa della fittizietà della intestazione di beni di cui il primo non possa dimostrare la lecita provenienza, quando il terzo familiare convivente, che risulti formalmente titolare dei cespiti, sia sprovvisto di effettiva capacità economica). 27.3 Il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. AN Mittica ed il quinto motivo del primo ricorso (comune a tutti e tre i germani) a firma dell'Avv. Dario AN sono manifestamente infondati: la Corte di appello, infatti, ha congruamente ed esaustivamente motivato (cfr., pag. 836) sulla aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., sia nella sua declinazione oggettiva (quanto al metodo) che soggettiva (quanto alla finalità agevolativa), facendo riferimento, quanto al primo aspetto, alle condotte violente poste in essere nei confronti del RI ma, anche, alla consapevolezza, da parte di quest'ultimo, corroborata ALatteggiamento dei vari interlocutori con cui aveva cercato di sondare la percorribilità di una soluzione, della sostanziale ineluttabilità della situazione creatasi e della impossibilità di "mettersi contro" gli CO. 27.4 Manifestamente infondato è, infine, il settimo motivo del primo ricorso a firma dell'Avv. AN: la Corte di appello, infatti, ha motivato (cfr., pag. 839 della sentenza) in termini congrui ed in questa sede incensurabili sia sulla 175 entità della pena-base determinata dalla Corte quanto al delitto di cui al capo A che sulle ragioni (sostanzialmente ricondotte alla complessiva personalità del ricorrente) per cui non era possibile addivenire al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
non da ultimo, sulla entità degli aumenti di pena per la continuazione tra il delitto di cui al capo A e quelli di cui ai capi G4 e F4; a tal proposito, peraltro, è appena il caso di rilevare che, essendo stato il delitto di estorsione pluriaggravata sanzionato con un aumento di pena ex art. 81 cod. pen. non è alcuno spazio per discutere della corretta applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. su cui, invece, si avrà modo di tornare quanto alla posizione di EO CO. 28. ME CO L'impugnazione proposta nell'interesse di ME CO è fondata limitatamente ai rilievi concernenti il capo della rubrica;
infondata, invece, nel resto. ME CO è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui al capo A (quale partecipe della locale di LA) nonché, a sua volta, dei delitti di cui ai capi F4 e G4, negli stessi termini del germano BR, e condannato, dal GUP, alla pena complessiva e finale di anni 14 di reclusione che la Corte di appello ha ridotto ad anni 10. 28.1 Il primo motivo del primo ricorso a firma dell'Avv. Dario AN, come il primo motivo del ricorso a firma dell'Avv. AN Mittica sono fondati e comportano l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata con riguardo al delitto di partecipazione al sodalizio di stampo mafioso. Diversamente da quanto sopra rilevato con riguardo alla posizione di BR CO, per quanto riguarda invece ME CO gli elementi acquisiti e di cui i giudici di merito hanno dato conto non hanno potuto fornire la rappresentazione di condotte di "militanza" nel sodalizio che, come si è appena visto, per il germano hanno rappresentato il fondamento fattuale per ritenerne congruamente ed esaustivamente comprovata la "intraneità". Gli elementi su cui i giudici di merito e, in particolare, la Corte di appello, hanno ritenuto di poter fondare la responsabilità di ME CO per il capo A (quale partecipe) si risolvono, invero, in una frase pronunciata dal fratello BR nel corso della conversazione avuta in casa di IU EL quando "... dichiarava di aver dovuto lottare per difendere l'influenza e la posizione criminale della sua famiglia alla morte del proprio padre LV e di avere usato il pugno duro nonostante la sua giovane età, sempre accompagnato dal fratello, che è ragionevole, vista l'età (CO BR e CO ME sono quasi coetanei, 176 rispettivamente cl. '65 e '68, mentre CO EO è di molti distaccato cl. '80) essere stato proprio ME" (cfr., pag. 837). In realtà, il contenuto della conversazione, testualmente riportato nella sentenza, non consente di riferire il plurale ("... ci hanno fatto cugno ...") al "duo" composto da BR e dal fratello ME al quale il primo avrebbe accennato, col EL, sostenendo di aver dovuto, in quel frangente, contrastare le pretese di tale IC di DA detto 'u zianu, che aveva tentato di ridimensionare il potere degli CO a LA, ed al quale lo stesso BR, che era con il fratello, si era rivolto bruscamente tanto da aver fatto presente a ME che, ad un certo punto, era il momento di andarsene "... che questo stare non si corica nel letto" (cfr., ivi, pag. 890). Si tratta, evidentemente, di una motivazione insufficiente a dar conto della "intraneità" di ME CO al gruppo criminale e che, a quel punto, si fonderebbe sulla sua posizione di appartenente ad una famiglia di mafia da cui conseguirebbe più o meno automaticamente la affiliazione, conclusione che è in contrasto con i principi affermati dalle SS.UU. "Modaffari"; ma che, per altro verso, risulta contraddetta, nel presente processo, dalla diversa posizione di EO CO, altro fratello di BR, nei cui confronti non è stata elevata una analoga imputazione associativa. Né, a ben guardare, la partecipazione di ME al sodalizio poteva essere congruamente fondata sulla affannosa ricerca di protezione da parte del RI dopo essere stato aggredito da ME CO ovvero sul riferimento, operato dal MA il quale, parlando con il RI, aveva fatto presente che un "cristiano", quale ME CO, non avrebbe dovuto rendersi responsabile di un gesto del genere. Nessuna massima di esperienza consente, infatti, di riferire la nozione di "cristiano" alla qualità di affiliato mentre la reazione del RI è indice solo ed esclusivamente del fatto che costui fosse ormai esasperato dagli CO ma non certo della intraneità di ME. 28.2 Il secondo ed il terzo motivo del primo ricorso a firma dell'Avv. Dario AN come il quarto motivo del secondo ricorso a firma del medesimo difensore ed il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. AN Mittica sono, complessivamente, infondati. Richiamate le considerazioni svolte vagliando la posizione di BR CO quanto alla configurabilità, nella vicenda ricostruita dai giudici di merito, dei delitti di estorsione pluriaggravata e di intestazione fraudolenta di beni, va rilevato che la Corte di appello ha motivato in maniera congrua e complessivamente esaustiva circa la soggettiva responsabilità di ME CO in relazione ad entrambe le imputazioni. 177 In particolare (cfr., pag. 832), in termini non censurabili in questa sede perché riferibili a valutazioni di merito e sulla portata e complessiva "interpretazione" degli elementi investigativi acquisiti, i giudici reggini hanno fatto presente che era stato proprio ME ad attivarsi per risolvere i contrasti intercorsi nella gestione delle spese relative al bene fittiziamente intestato alla nipote OS GN ed in forza degli accordi imposti al RI di cui, proprio con il suo intervento, il ricorrente aveva mostrato di essere perfettamente a conoscenza e, dunque, che l'operazione (sviluppatasi vuoi sul piano della estorsione che sul piano della intestazione fraudolenta) si era realizzata con il concorso di tutti e tre i fratelli. 28.3 L'esame del terzo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato AN Mittica e del terzo motivo del primo ricorso a firma dell'Avvocato Dario AN è precluso dalla ritenuta fondatezza della censura concernente il reato associativo su cui è stata calibrata la pena-base. 29. EO CO L'impugnazione di EO CO è fondata limitatamente alla censura relativa all'omessa motivazione sul secondo aumento di pena operato ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.; infondata nel resto. EO CO è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di giudizio, dei delitti di cui ai capi F4 e G4, anche per lui pluriaggravati negli stessi termini dei due fratelli BR e ME, e condannato, dal GUP, alla pena di anni 12 di reclusione ed euro 8.000 di multa ridotta, dalla Corte di appello, ad anni 7 e mesi 1 di reclusione ed euro 4.000 di multa. 29.1 Il primo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato AN Mittica ed il terzo motivo del secondo ricorso a firma dell'Avvocato Dario AN sono, complessivamente, infondati. Anche in tal caso, come per ME CO, richiamate le considerazioni svolte vagliando la posizione di BR CO quanto alla configurabilità, nella vicenda ricostruita dai giudici di merito, dei delitti di estorsione pluriaggravata e di intestazione fraudolenta di beni, va rilevato che la Corte di appello ha motivato circa la soggettiva responsabilità di EO CO in relazione ad entrambe le imputazioni. In particolare (cfr., pag. 832), in termini non censurabili in questa sede perché riferibili a valutazioni di merito ed alla portata e complessiva "interpretazione" degli elementi investigativi acquisiti, i giudici reggini hanno ricordato come EO CO, durante il periodo di osservazione curato dalla PG, e prima ancora che l'esercizio fosse formalmente acquisito dalla nipote OS GN, era costantemente alla cassa del bar essendosi, inoltre, a sua 178 volta reso responsabile, secondo il racconto fornito dal RI, di atti di violenza nei confronti di costui. I giudici reggini hanno quindi collocato queste due circostanze in un contesto disegnato dalle dichiarazioni del RI e dal contenuto delle captazioni effettuate nel corso delle indagini dove, peraltro, ha notato la Corte, la vittima aveva sempre fatto riferimento agli CO "al plurale" attribuendo perciò le condotte violente e minatorie oltre che la cessione forzata del bar a tutti e tre i fratelli senza fare alcuna distinzione. 28.3 Il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato AN Mittica è infondato per le ragioni esposte trattando della medesima doglianza che era stata articolata nell'interesse di BR CO. 28.4 Il sesto motivo del primo ricorso a firma dell'Avvocato Dario AN è, invece, fondato quanto alla censura relativa all'omessa motivazione dell'ulteriore aumento operato ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.. La Corte di appello, pur riducendo la pena, ha determinato quella per il delitto di estorsione pluriaggravata partendo da quella di anni 8 di reclusione ed euro 5.200 di multa per la ipotesi aggravata di cui al capoverso dell'art. 629 cod. pen., aumentata, per la aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen., di anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa (oltre che ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo G4). In altri termini, la Corte è partita dalla estorsione aggravata ai sensi dell'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. che, come è noto, non richiede, per sua configurabilità ed attribuibilità soggettiva, che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole (cfr., Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Mancuso, Rv. 269365 01; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253807 01) e per la cui configurabilità, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si (cfr., in applica la citata aggravante tal senso, tra le altre, 01; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Rv. 267850 BI, Rv. 252084 Santapaola, 01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, -Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096 – 01). Oltre alla aggravante sopra indicata, i giudici di merito hanno ritenuto integrata anche la aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. contestata sia nella forma del "metodo" che in quella della "finalità agevolativa" essendo appena il caso di ribadire che quella in esame è certamente suscettibile di concorrere con quella di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. (cfr., 179 Sez.
1. n. 4088 del 06/02/2018, Poerio, Rv. 275131 - 02, secondo cui, nei ' delitti di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7, d.l. 13. maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203 può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3, richiamata ALart. 629, comma secondo, cod. pen., in quanto la prima presuppone l'accertamento che la condotta sia stata commessa con modalità di tipo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante ALappartenenza all'associazione mafiosa;
conf., Ariostini, Rv. 269642Sez. 2, n. 20935 del 07/04/2017, 01; Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, Accurso, Rv. 269717-01). Sia il GUP che la Corte di appello hanno perciò, correttamente, operato il secondo aumento consentito dal quarto comma dell'art. 63 cod. pen.: sul punto, peraltro, la difesa (cfr., pag. 39 dell'appello) aveva formulato uno specifico motivo di gravame in merito alla insussistenza delle condizioni per procedere in tal senso;
ciò non di meno, i giudici di secondo grado hanno confermato il secondo aumento senza in alcun modo motivare sulle ragioni della loro decisione essendo allora necessario ribadire che, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita ALart. 63, comma quarto, cod. pen. (cfr., Sez. 2 -, n. 22763 del 10/07/2020, Gaudino, Rv. 279478 – 01; Sez. 3, n. 40765 del 30/04/2015, Brutto, Rv. 264904 01; Sez. 6, n. 18748 del 05/02/2014, Prinno, Rv. 259447 - 01). Per completezza, il collegio deve dare atto dell'esistenza di una difformità di orientamenti circa la applicabilità della regola dettata dal quarto comma dell'art. 63 cod. pen. alla ipotesi in cui, tra le due aggravanti ad effetto speciale, vi sia quella "mafiosa". Secondo alcune decisioni, infatti, nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. deve essere esclusa dal giudizio di bilanciamento, in quanto, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, ad essa non si applica la regola generale prevista ALart. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 416-bis.1 cod. pen., ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (cfr., Sez. 2 , n. 9526 del 17/12/2021, BIviso, Rv. 282791 - 01; Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, Chianese, Rv. 269855 - 01); 180 altre decisioni hanno invece affermato che la regola del cumulo giuridico prevista ALart. 63, comma quarto, cod. pen., non attenendo all'istituto della comparazione tra circostanze eterogenee, ma, al contrario, regolando il concorso tra circostanze omogenee, si applica anche ove concorra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203, sottratta al bilanciamento con le circostanze attenuanti (cfr., in tal senso, Sez. 6 -, n. 52011 del 07/11/2019, Belgiorno, Rv. 278055 - 01; Sez.
5 - n. 47519 del 17/09/2018, P., Rv. 274181 ' -01). Quest'ultimo orientamento è certamente quello preferibile non sussistendo alcun elemento testuale che consenta di derogare alla regola di carattere generale di cui al quarto comma dell'art. 63 cod. pen. non essendo certamente possibile trarla dal fatto che la aggravante "mafiosa" è sottratta al giudizio di bilanciamento che riguarda tutt'altro aspetto della normativa dettata in materia di concorso di circostanze (ovvero alla impossibilità di "bilanciare" la aggravante laddove la regola in esame introduce un criterio "moderatore" proprio nel caso di applicazione di entrambe le aggravanti speciali). In ogni caso, la soluzione qui seguita ha ricevuto un avallo autorevole dalle SS.UU. che, nella sentenza "Ventrici", sia pure intervenuta in punto di determinazione della pena ai fini della applicazione di una misura cautelare personale e della individuazione dei termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito, ha tuttavia affermato che nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita per la circostanza più grave, anche dell'ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell'art. 63 comma quarto, cod. pen., per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi confermando tale regola proprio in un caso di concorso della aggravante "mafiosa". La sentenza impugnata va dunque annullata sul punto specifico con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo esame. 30. L'inammissibilità dei ricorsi di QU IG, QU RB, IO OR, RGo CR, ES SC, ES MB e EO NO comporta la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, della somma, che si stima equa, di euro 3.000 ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende. Il rigetto dei ricorsi di DR OC, EN OC, VE AN, ME RA, IN ME, LV NO e BR CO, comporta la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali. 181 ES TA, DR OC, EN OC, IO RG, LB TE, AN IA, VE AN, ME AN OI. IU MO, ME RA, ES AN, EN DU, ES SC, ST ME, LV NO e BR CO vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalle parti civili costituite Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di LA, liquidate in complessivi euro 6.000, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge. È appena il caso di precisare, a tal proposito, che l'accoglimento di alcuni ricorsi in punto di individuazione della legge applicabile sul trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al capo A, con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini della eventuale rideterminazione della pena di un reato in relazione al quale vi sia stato accoglimento della domanda della parte civile, comporta che il ricorrente deve essere comunque condannato alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti civili vittoriose, che potrebbero disinteressarsi del giudizio di rinvio, dal cui esito finale non potrebbe infatti conseguire per loro alcun pregiudizio (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4, n. 9208 del 15/01/2020, L., Rv. 278908 - 02). ES TA e EN OC vanno inoltre condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile BR GI liquidate in complessivi euro 4.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MO OC perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TA ES limitatamente alla quantificazione della pena inflitta che ridetermina in anni venti di reclusione;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SI RO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CO EO limitatamente all'aumento di pena ex art. 63, quarto comma, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME AN EO, RR OC e CO ME limitatamente al reato di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto i ricorsi di RR OC e CO ME. 182 Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OI ME AN limitatamente al ruolo apicale nonché al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MO IU limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME ST limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TE LB limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN ES limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulia la sentenza impugnata nei confronti di IA AN, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DU EN limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta il ricorso nel resto. Rigetta i ricorsi di OC DR, OC EN, AN VE, RA ME, ME IN, NO LV e CO BR, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IG QU, RB QU, TA AN, RG IO, CR RGo, SC ES, MB ES e NO EO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. DA TA ES, OC DR, OC EN, RG IO, TE LB, IA AN, AN VE, OI ME AN, MO IU, RA ME, AN ES, DU EN, SC ES, ME ST, NO LV e CO BR, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio 183 dalle parti civili città metropolitana di Reggio Calabria e Comune di LA, liquidate per ciascuna in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori di legge. DA altresì TA ES e OC EN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile GI BR che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13.6.2022 Il Presidente Il Consigliere estensore IG Cianfrocca PI Messini D'Agostini View Mem e Miptive DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 SET. 2023 IL IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. IL UD PI CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE La Corte di Cassazione - Secondo Sezione Penale. Con ordinanza 4245/24-depositate il 31/1/24: "Th'spone correfpera l'errore materiale contenuto heCha tententa n. 37104 del 2023, emessa all' exito dell'udienza del 13/6/2013, depositate in data 11/9/2023, nel tento che, & prof.
3. dopo le parole "uisito er Avv. Gianfranco Gienta, in difesa di ES CH · ES OL ehe 2 è riportato al ricozzo", leffaz : "uchito l'Avv. Luck Cianferoni, in difesa di HE CC EN CC, ME AU IO e ST ME, che si è riportato ai ricors insistendo per il loro accophimento"" Roma 14/2/24 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DR Di RO