Sentenza 3 maggio 2023
Massime • 2
Concorre nel reato di intestazione fraudolenta di beni di cui all'art. 512-bis cod. pen. il soggetto "extraneus", diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, che si presti a svolgere funzioni di amministratore di fatto di società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo con l'"intraneus", tale da agevolare l'intestazione fittizia.
In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti agisca con tale intenzione e che della medesima il primo sia consapevole. (In motivazione, la Corte ha precisato che il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione).
Commentario • 1
- 1. Contestazioni Su Immobili Intestati A Prestanome: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 2 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza perché un immobile risulta intestato a un prestanome? In molti casi il Fisco ritiene che l'intestazione a terzi sia stata fatta solo per sottrarre il bene a pignoramenti, sequestri o accertamenti fiscali. Si tratta di una contestazione delicata che può avere conseguenze sia patrimoniali che penali, ma esistono strategie di difesa efficaci. Chi è il prestanome e perché viene usato Il prestanome è una persona a cui vengono intestati beni o società, pur non essendone il reale proprietario o gestore. L'intestazione fittizia può essere utilizzata per: – Evitare l'aggressione dei beni da parte del Fisco o dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/2023, n. 27123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27123 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico PEDICINI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Francesco CALABRESE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 novembre 2022 il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di NT CA contro l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la Penale Sent. Sez. 2 Num. 27123 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 03/05/2023 misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio ed estorsione nonché per quattro reati fine, contestati ai capi 4), 4-bis), 4-ter) e 5) dell'imputazione provvisoria. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per i reati ex art. 512-bis cod. pen. di cui ai capi 4) e 5). Il Tribunale, dato atto che il ricorrente non era affiliato a una cosca mafiosa e non era il proprietario delle quote sociali, erroneamente lo ha ritenuto gravemente indiziato di detti delitti solo in quanto egli aveva la gestione delle aziende fittiziamente intestate, in assenza altresì della prova circa la finalità di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. 2.2. Violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria per i reati di bancarotta contestati ai capi 4-bis) e 4-ter). L'ordinanza non ha dettagliatamente spiegato in quali termini il ricorrente avrebbe svolto il ruolo di amministratore di fatto della Forno Imolese s.r.I., società poi fallita. 2.3. Violazione della legge penale e mancanza della motivazione sull'affermata gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al capo 1). CA avrebbe avuto la proprietà o gestione della Forno Imolese s.r.l. per tre mesi, secondo quanto dichiarato dalla curatrice fallimentare, e per questo solo fatto egli è stato ritenuto partecipe di un sodalizio che fu operativo per quattro anni. 2.4. Violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorrente è incensurato ed estraneo a sodalizi mafiosi;
ciononostante, l'ordinanza impugnata lo ha definito "soggetto che gode di inossidabile fedeltà alle associazioni criminali". La cessazione del pericolo di reiterazione è evidente se si considera che la Forno Imolese s.r.l. è fallita e la Dolciaria Italiana s.r.l. di fatto non può operare dopo l'esecuzione delle misure cautelari. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti o infondati. 2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 17651 del 28/03/2023, Simone, non mass.). Nel caso di specie, in tema di gravità indiziaria, il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di una ricostruzione molto precisa e dettagliata della vicenda contenuta nell'ampia ordinanza impugnata. Il Tribunale ha puntualmente richiamato le risultanze delle conversazioni intercettate e delle prove dichiarative (dal § 2.2 al § 2.5), dando conto coerentemente del ruolo di NT CA quale gestore di fatto delle due società, senza incorrere in alcuno dei vizi motivazionali denunciati là dove ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria per i reati di bancarotta (§ 2.8) e di partecipazione all'associazione per delinquere (§ 2.9). 3. Non sono fondate le pur articolate tesi difensive in ordine alla insussistenza dei reati ex art. 512-bis cod. pen., contestati ai capi 4) e 5), su due diverse questioni di diritto, scrutinabili in questa sede. 3.1. In primo luogo, ai fini della configurabilità del delitto di trasferimento di valori, va ribadita la necessità di non sovrapporre i piani del trasferimento fittizio di beni e quello della loro gestione occulta, evidenziata nella recente pronuncia invocata dal ricorrente (Sez. 2, n. 17035 del 10/03/2022, Frascati, Rv. 283193), 3 essendo necessaria l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità e risultando irrilevante, per contro, il trasferimento dei compiti di amministrazione di una società commerciale, anche nel caso in cui la condotta sia finalizzata alla elusione dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali (Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazazi, Rv. 276733; Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, M., Rv. 265904; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655; Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo, Rv. 253806). Tuttavia, questo principio fa «salva la rilevanza di quelle circostanze fattuali quali indici di una condotta concorsuale ad opera di terzi nella realizzazione dell'intestazione fraudolenta» (Sez. 2, n. 19649 del 03/02/2021, Amato, Rv. 281423) e ad esso l'ordinanza si è conformata là dove ha affermato che "il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. non esclude affatto che, sulla base del disposto di cui all'art. 110 c.p., possa concorrervi un extraneus, diverso dal titolare occulto del bene e dal prestanome, come ad esempio nel caso di chi si presti a svolgere le funzioni di amministratore di fatto pur non essendo il proprietario occulto delle quote sociali". Facendo una corretta applicazione del suddetto principio e sulla base di una incensurabile ricostruzione in fatto, il Tribunale ha affermato che CA ha concorso nel reato avendo agito quale gestore di fatto delle due società per conto dei proprietari effettivi, sulla base di un previo accordo, avendo cioè "almeno giocato il ruolo concorsuale (e realizzante un contributo fattivo non indifferente) di amministratore per conto dei soci PI, AM e RR che, diversamente, più difficilmente avrebbero potuto dar corso al loro progetto elusivo e fraudolento" (§ 2.7). 3.2. In secondo luogo, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, costituito dal dolo specifico, va ribadito che la finalità elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali può essere accompagnata da finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla impellente e urgente necessità di liberarsi dei beni in vista di una loro possibile ablazione (in questo senso v. Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, Fotia, Rv. 277598 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 30573 del 03/02/2023, Di Noto, non mass.). L'accertamento in ordine al dolo è peculiare quando si tratti dell'elemento psicologico richiesto affinché anche il soggetto interposto (o - come nel caso di specie - un terzo diverso dall'interponente e dall'interposto) possa essere ritenuto concorrente nel reato. Alcune pronunce di questa Corte hanno affermato che il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione 4 patrimoniale (Sez. 2, n. 45080 del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437 e Sez. 6, n. 34667 del 07/05/2016, Arduino, Rv. 267705); secondo un altro orientamento, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, Rv. 282202; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954; di recente v. Sez. 2, n. 18260 del 06/05/2022, Priolo, non mass.). Ritiene il Collegio di aderire a questo secondo orientamento, in quanto conforme al principio più generale statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, non mass. sul punto), secondo il quale, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, «la sussistenza del reato richiede che almeno uno dei concorrenti agisca per quella particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice;
occorre peraltro che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo». Nello stesso senso si sono poi pronunciate le Sezioni Unite in tema di concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 202904). Risulta quindi infondata la doglianza con la quale la difesa ha lamentato la mancanza del dolo specifico in capo a CA. 4. Anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari l'assai ampia motivazione dell'ordinanza è incensurabile, avuto riguardo sia alla sussistenza del pericolo concreto di recidiva specifica (§ 2.12) sia all'attualità di detto pericolo (§ 2.13), a proposito della quale va ribadito che il requisito sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). La eventuale cessazione delle attività delle due società interessate è circostanza, invocata dalla difesa, che di per sé è irrilevante per valutare l'insussistenza del pericolo di reiterazione dei reati. 5 Va ricordato, in proposito, che il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, Rv. 274403); inoltre, i delitti "della stessa specie" di cui all'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. sono non solo quelli che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche le fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392; Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031; da ultimo v. Sez. 2, n. 14913 del 08/03/2023, Alba, non mass.). 5. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 maggio 2023.