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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 22/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R.G. n. 1533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona del Dott.
IU RS GI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. recante il numero R.G. 1533/2025 , in materia di Diritti della cittadinanza, promosso da:
, di nazionalità argentina, nato il [...] CF.: a Parte_1 C.F._1 residente in CORDOBA ESTADOS UNIDOS 2481- SAN VICENTE, dimorante per motivi di Per_1 studio, in Urbino via E.Zeppi n.8/4, delega l'Avv. Baccio Paolo Fiaccarini del foro di Urbino c.f.
pec.: , con studio in Urbino Via Colonna n. 15 - 61029 C.F._2 Email_1
- ricorrente -
contro
(c.f.: PEC: , in Controparte_1 P.IVA_1 Email_2 persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.:
; PEC: ), domiciliataria P.IVA_2 Email_3
- resistente –
Conclusioni delle parti
Ricorrente Aderisce all'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte ricorrente (cfr. p.v. del 21 ottobre 2025
Resistente Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Ancora. In subordine ed in via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle formulate dalla parte attrice, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il di gestire il caso di cui si tratta in Controparte_1 sede amministrativa, a causa dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: il signor Persona_2
- avo del ricorrente - risultava essere nato nel Comune di Valenza (AL) il 18.01.1876, ed era quindi cittadino italiano, come peraltro anche la consorte sig.ra . Persona_3
Da questa unione era nato il signor il 12/09/1907, il cui figlio Persona_4 Persona_5
(14.11.1936) coniugato con aveva generato il cui figlio Controparte_2 Persona_6
è l'attuale ricorrente. Parte_1
Il papà di aveva sempre coltivato nella sua famiglia, l'origine italiana dei suoi antenati Parte_1 Per_ tanto che ha indirizzato nel loro percorso formativo, tutti i suoi figli (dapprima poi ) ad Per_7 intraprendere una carriera lavorativa in Italia o in base a successivi sviluppi nei paesi europei. Nel 2022 le due sorelle e di avevano avviato tramite il Comune di Persona_9 Per_7 Parte_1
Olbia ove si erano trasferite le pratiche per ottenere la Cittadinanza Italiana, come la normativa prevedeva fornendo tutta la documentazione riguardante i propri antenati;
a tal fine erano stati recuperati i documenti che comprovano la discendenza dei RA dal loro avo ,. Pt_1 Per_2
Era inteso che anche seguisse la medesima strada in quanto motivi di studio lo portavano ad Parte_1 immaginare di lavorare in Italia. Infatti ancor prima di laurearsi (conseguita in data 3 ottobre 2024 la laurea in Scienze Biologiche), il 30/7/24, e disponendo di numerose altre specializzazioni ha presentato la domanda di Dottorato di ricerca in Italia presso l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, in RESEARCH 8 A B C Controparte_3
Esponeva parte ricorrente che dopo aver superato brillantemente la selezione, nel mese di ottobre 2024 ha ottenuto il Visto ed il Permesso di soggiorno per iniziare il suo percorso formativo. Nei primi mesi del 2025, munito anche di certificato di residenza ha interloquito con l'Anagrafe del Comune di Urbino per attivare l'iter relativo al riconoscimento del suo diritto di cittadinanza, tuttavia le difficoltà oggettive poste dalla referente del Comune stesso (che ha fatto attendere di essere effettivamente in possesso del permesso di soggiorno), hanno determinato il trascorso di un tempo più lungo, tanto che si è entrati nel regime della nuova legge.
Sulla scorta di tali premesso il ricorrente chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si costituiva nel giudizio il , rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1 Nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2025 parte ricorrente aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Ancona, sollevata da parte resistente.
Il GI si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
Motivi della decisione L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte dell'Avvocatura dello Stato è fondata, in quanto il ricorrente ha dichiarato di dimorare in Urbino, ove ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio. Parte ricorrente ha aderito all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, e sussistono pertanto, i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di Ancona. Spese compensate
Indica il termine di giorni trenta per la riassunzione avanti al GI competente.
Alessandria, 25 ottobre 2025.
Il GI
Dott. IU RS
R.G. n. 1533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona del Dott.
IU RS GI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. recante il numero R.G. 1533/2025 , in materia di Diritti della cittadinanza, promosso da:
, di nazionalità argentina, nato il [...] CF.: a Parte_1 C.F._1 residente in CORDOBA ESTADOS UNIDOS 2481- SAN VICENTE, dimorante per motivi di Per_1 studio, in Urbino via E.Zeppi n.8/4, delega l'Avv. Baccio Paolo Fiaccarini del foro di Urbino c.f.
pec.: , con studio in Urbino Via Colonna n. 15 - 61029 C.F._2 Email_1
- ricorrente -
contro
(c.f.: PEC: , in Controparte_1 P.IVA_1 Email_2 persona del Ministro pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (c.f.:
; PEC: ), domiciliataria P.IVA_2 Email_3
- resistente –
Conclusioni delle parti
Ricorrente Aderisce all'eccezione di incompetenza per territorio formulata da parte ricorrente (cfr. p.v. del 21 ottobre 2025
Resistente Dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore della Sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Ancora. In subordine ed in via preliminare: sospendersi il presente giudizio in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 bis della Legge n. 91/1992 sollevata dal Tribunale di Torino;
nel merito: pronunciarsi secondo giustizia sulle formulate dalla parte attrice, previa verifica dell'ammissibilità delle stesse alla luce del corredo documentale offerto in produzione. In ogni caso, compensarsi le spese processuali, in ragione dell'impossibilità per il di gestire il caso di cui si tratta in Controparte_1 sede amministrativa, a causa dell'elevato numero di analoghe richieste pendenti presso gli uffici consolari.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: il signor Persona_2
- avo del ricorrente - risultava essere nato nel Comune di Valenza (AL) il 18.01.1876, ed era quindi cittadino italiano, come peraltro anche la consorte sig.ra . Persona_3
Da questa unione era nato il signor il 12/09/1907, il cui figlio Persona_4 Persona_5
(14.11.1936) coniugato con aveva generato il cui figlio Controparte_2 Persona_6
è l'attuale ricorrente. Parte_1
Il papà di aveva sempre coltivato nella sua famiglia, l'origine italiana dei suoi antenati Parte_1 Per_ tanto che ha indirizzato nel loro percorso formativo, tutti i suoi figli (dapprima poi ) ad Per_7 intraprendere una carriera lavorativa in Italia o in base a successivi sviluppi nei paesi europei. Nel 2022 le due sorelle e di avevano avviato tramite il Comune di Persona_9 Per_7 Parte_1
Olbia ove si erano trasferite le pratiche per ottenere la Cittadinanza Italiana, come la normativa prevedeva fornendo tutta la documentazione riguardante i propri antenati;
a tal fine erano stati recuperati i documenti che comprovano la discendenza dei RA dal loro avo ,. Pt_1 Per_2
Era inteso che anche seguisse la medesima strada in quanto motivi di studio lo portavano ad Parte_1 immaginare di lavorare in Italia. Infatti ancor prima di laurearsi (conseguita in data 3 ottobre 2024 la laurea in Scienze Biologiche), il 30/7/24, e disponendo di numerose altre specializzazioni ha presentato la domanda di Dottorato di ricerca in Italia presso l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, in RESEARCH 8 A B C Controparte_3
Esponeva parte ricorrente che dopo aver superato brillantemente la selezione, nel mese di ottobre 2024 ha ottenuto il Visto ed il Permesso di soggiorno per iniziare il suo percorso formativo. Nei primi mesi del 2025, munito anche di certificato di residenza ha interloquito con l'Anagrafe del Comune di Urbino per attivare l'iter relativo al riconoscimento del suo diritto di cittadinanza, tuttavia le difficoltà oggettive poste dalla referente del Comune stesso (che ha fatto attendere di essere effettivamente in possesso del permesso di soggiorno), hanno determinato il trascorso di un tempo più lungo, tanto che si è entrati nel regime della nuova legge.
Sulla scorta di tali premesso il ricorrente chiedeva il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si costituiva nel giudizio il , rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Controparte_1 Nel corso dell'udienza del 21 ottobre 2025 parte ricorrente aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Ancona, sollevata da parte resistente.
Il GI si ritirava in camera di consiglio per la decisione.
Motivi della decisione L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte dell'Avvocatura dello Stato è fondata, in quanto il ricorrente ha dichiarato di dimorare in Urbino, ove ha eletto domicilio ai fini del presente giudizio. Parte ricorrente ha aderito all'eccezione dell'Avvocatura dello Stato, e sussistono pertanto, i presupposti per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente decidendo, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale di Ancona. Spese compensate
Indica il termine di giorni trenta per la riassunzione avanti al GI competente.
Alessandria, 25 ottobre 2025.
Il GI
Dott. IU RS