Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
Nell'applicazione dell'indulto (nella specie, di quello elargito con legge 31 luglio 2006 n. 241), è illegittimo il frazionamento, all'interno dello stesso reato aggravato, della pena complessivamente inflitta per esso, al fine di scorporarne la parte imputabile alla circostanza aggravante e dichiararla condonata, a nulla rilevando che quest'ultima non sia ostativa all'elargizione del beneficio, quando lo sia il reato per cui è intervenuta condanna. (Fattispecie concernente il reato di cui all'art. 74, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, aggravato ai sensi del successivo comma terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2008, n. 6622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6622 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 23/01/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 138
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017521/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) RR AN N. IL 07/07/1965;
avverso ORDINANZA del 07/12/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI M. che ha richiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. Su istanza di DI NI la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza de plano 07.12.2006, applicava il condono di cui alla L. n. 241 del 2006 alla porzione di pena (mesi 8 di reclusione) di cui alla sentenza definitiva a carico del predetto emessa dalla stessa Corte d'appello in data 06.02.2002 corrispondente all'aggravante di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 74, comma 3, per cui egli aveva riportato la predetta condanna, sul rilievo che tale aggravante non era ostativa all'applicazione del beneficio.
1.1 Avendo il locale Procuratore generale proposto opposizione, deducendo come inammissibile la scissione dell'unitarietà della pena all'interno di un singolo reato, la Corte d'appello veneta, con ordinanza 02.03.2007, ribadiva il proprio convincimento di scindibilità della pena, anche nell'ambito di un singolo reato, nelle sue componenti interne, e quindi l'applicabilità del chiesto beneficio sulla porzione di pena ascrivibile ad un'aggravante non ostativa.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso l'anzidetta Corte territoriale che, chiedendo annullamento dell'impugnato provvedimento, motivava il gravame denunciando violazione di legge, così riproponendo il proprio assunto secondo il quale, ai fini dell'applicazione del condono, l'ostatività del titolo di reato e l'unitaria inscindibilità della pena non consentono la fruizione del beneficio in modo frazionato per la parte di pena ascrivibile ad un'aggravante.
2.1 Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria scritta con la quale, in adesione al ricorso, richiedeva annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata: rilevava il requirente come sia contraria ad ogni regola giuridica scissione di parte della pena, inflitta per un singolo reato, in funzione di un'aggravante, tale scissione essendo consentita unicamente per il caso diverso - e non assimilabile - di reati distinti ed autonomi e dunque per pene concorrenti unite in cumulo.
2.2 La difesa del DI depositava poi memoria con la quale - chiedendosi rigetto del ricorso - si sostiene che l'interpretazione dell'accusa finisce per disattendere il dettato normativo che, avendo escluso dal campo di operatività del condono solo le ipotesi di cui al citato art. 74, commi 1, 4 e 5, ha evidentemente inteso renderlo fruibile in relazione all'ipotesi contemplata dal comma 3, e che, diversamente opinando, si finirebbe per compiere un'operazione di inammissibile estensione analogica in malam partem. Argomenta poi la difesa che, se la volontà del legislatore fosse stata effettivamente quella di escludere dall'indulto l'intero D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non avrebbe avuto senso indicare espressamente quali ostativi i soli commi 1, 4 e 5, omettendo di indicare il comma 3, e che anche l'analisi storico-comparativa conduceva alla medesima conclusione, posto che i condoni elargiti con il D.P.R. n. 865 del 1986 e con il D.P.R. n. 394 del 1990 escludevano oggettivamente l'intero reato associativo in materia di stupefacenti (allora rubricato alla L. n. 685 del 1975, art. 75) che pur prevedeva la stessa aggravante del numero delle persone, di tal che appare ancor più evidente la diversa e differenziata volontà del legislatore del 2006.
3. Il ricorso del Procuratore Generale di Venezia è fondato. L'impugnata ordinanza, invero, deve essere annullata senza rinvio. Va premesso che DI NI è stato condannato in via definitiva, con l'anzidetta sentenza (Corte d'appello di Venezia in data 06.03.2002) anche per il reato - sul quale è stata pronunciata la controversa ordinanza - previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 1, con la riconosciuta aggravante di cui al 3 comma della stessa norma.
L'evidente equivoco, in cui è caduta la corte veneta, è quello di ritenere frazionabile, ai fini dell'applicazione dell'indulto, la pena inflitta per un singolo reato nelle sue componenti interne (pena base/aumento per l'aggravante), in violazione del principio dell'unitarietà della pena. Tale scissione è consentita solo nell'ipotesi, ben diversa, di cumulo di pene concorrenti (dunque per più reati) caso nel quale è legittimo recuperare il concetto di pena singola, ai fini di applicare il condono alle sole ipotesi consentite. Ma l'unitarietà del singolo reato, cui corrisponde la concettuale unitarietà della relativa pena, impedisce di trasferire l'operazione di scissione anche alle componenti interne (pena base/aggravanti) di un solo reato. L'ostatività del titolo (nel caso il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1) porta necessariamente con sè, pertanto, il divieto dell'applicazione dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 alla relativa pena nel suo complesso unitario.
Le prospettazioni difensive (sopra sintetizzate sub 2.2) non hanno pregio, essendo all'evidenza frutto di una lettura inesatta del combinato disposto del citato art. 74 e della legge concessiva dell'indulto. Il quadro interpretativo corretto prevede, infatti, che il beneficio sia escluso in ogni caso per l'ipotesi di cui al comma 1 (promotori, organizzatori, ecc.), e consentito per i semplici associati (comma 2), a meno che ricorra una delle aggravanti oggettive di cui al comma 4 (associazione armata) o comma 5 (che rimanda all'art. 80, comma 1, lett. e), casi nei quali (commi 4 e 5) l'indulto non è applicabile neppure per i semplici associati (per i promotori non lo è sempre, per il titolo). La mancata indicazione del D.P.R. n. 309, art. 74, comma 3, nella legge concessiva dell'indulto, appare dunque coerente a tale schema (ed alla ratio legis), in quanto il numero degli associati (dieci o più) non è ritenuto dal legislatore indulgenziale del 2006 circostanza ostativa per l'ipotesi condonabile della semplice partecipazione, mentre diventa irrilevante per i promotori, esclusi ex se dal campo di applicazione del beneficio.
Tanto ritenuto, consegue che DI NI, condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, non ha diritto al condono, sulla relativa intera pena, aggravante ex comma 3 compresa. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008