Ordinanza collegiale 26 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00021/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2025, proposto dai sig.ri IN NT, LE SU, TT SA, VA OR, AR IA SO, AN IL, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Giunta e Domenico Francesco Meduri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti RI Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza n. 1025/2024, pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione lavoro, in data 12/07/2024, notificata in data 15/07/2024 e passata in giudicato in data 21/08/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa TA UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 2.01.2025, i ricorrenti, attesa l’infruttuosità dei solleciti di pagamento inoltrati, da ultimo, in data 21.08.2024 e 29.10.2024, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1025 del 12.07.2024, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, ha condannato l’I.N.P.S. a corrispondere le somme appresso indicate, a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto (cd. T.F.R.):
«1 ) NT IN, di € 8.179,71;
2) UR LE, di € 8.578,67;
3) SA TT, di € 8.379,22;
4) OR VA IA, di € 8.379,22;
5) SO AR IA, di € 8.379,16;
6) IL AN, di € 8.379,16».
1.1 Il duplicato informatico della sentenza in questione - passata in giudicato come da attestazione depositata all’esito dell’incombente istruttorio di cui all’ordinanza collegiale n. 483 del 26.06.2025 - risulta essere stato notificato presso il domicilio digitale dell’I.N.P.S. in data 15.07.2024, sicché è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
2. L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio in data 10.10.2025, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere. Ciò, in quanto, in applicazione della normativa di riferimento (anche in relazione alla tempistica di pagamento delle varie rate, ex art. 12 comma 7 L. n. 122/2010 di conversione del D.L. maggio 2010, n. 78) avrebbe autonomamente rinnovato la liquidazione del T.F.R. in favore di tutti i ricorrenti, nei termini appresso indicati:
- avuto riguardo al ricorrente NT, parte dell’importo dovuto, superiore a quello liquidato in sentenza, sarebbe stato erogato in data 1.02.2025 (ovvero in epoca successiva al deposito del ricorso), con un residuo da saldare a febbraio del 2026, in fase di pagamento della terza rata;
- avuto riguardo alla ricorrente UR, l’importo dovuto, superiore a quello liquidato in sentenza, sarebbe già stato integralmente corrisposto in data 29.08.2024 (ovvero in epoca antecedente al deposito del ricorso);
- avuto riguardo alla posizione della sig.ra OR, la riliquidazione sarebbe avvenuta ed integralmente corrisposta in epoca antecedente alla pubblicazione della sentenza per cui è ottemperanza, ovvero in data 20.06.2023;
- avuto riguardo alla posizione della ricorrente SO, parte dell’importo dovuto, superiore a quello liquidato in sentenza, sarebbe stato erogato in data 1.07.2024 (ovvero in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza), ed il residuo sarebbe stato saldato in data 1.07.2025, ovvero nelle more dell’odierno giudizio;
- avuto riguardo alla posizione della ricorrente SA, l’importo dovuto, superiore a quello liquidato in sentenza, sarebbe stato integralmente corrisposto nelle more dell’odierno giudizio (14.01.2025);
- avuto riguardo alla posizione del ricorrente IL, dell’importo dovuto, inferiore a quello indicato in sentenza, sarebbe prevista la liquidazione entro il mese di novembre del 2025.
3. In occasione della camera di consiglio del 22.10.2025, a fronte dell’intempestiva costituzione e produzione documentale dell’istituto previdenziale, parte ricorrente ha chiesto termine per controdedurre.
4. Con memoria difensiva dell’1.12.2025, il difensore di parte ricorrente, quanto alla posizione dei sig.ri UR, SA e SO, ha concordato con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Avuto riguardo, invece, agli altri ricorrenti, dopo aver evidenziato che la pretesa di differire l’esecuzione del giudicato al 2026 ne costituirebbe, comunque, una violazione ed inoltre che, a prescindere dai calcoli autonomamente effettuati, l’I.N.P.S. sarebbe, comunque, tenuto al pagamento delle somme indicate in sentenza, il predetto difensore ha precisato la domanda di ottemperanza, richiedendo:
- quanto alla posizione del NT, il pagamento immediato del residuo saldo computato dall’INPS (€ 7.484,89);
- quanto alla posizione della sig.ra OR, il pagamento della minor somma, rispetto a quella indicata in sentenza, pari ad € 693,52, pari alla differenza tra l’importo liquidato in sentenza (€ 8.379,22) e quello già versato dall’INPS (€ 7.685,70);
- quanto alla posizione del sig. IL, il pagamento della residua somma di € 7.962,55.
5. Con memoria di replica del 6.12.2025, l’I.N.P.S. ha ribadito come nulla è dovuto agli odierni ricorrenti i quali hanno ricevuto, come comprovato, ovvero riceveranno a tempo debito, ossia secondo la citata disposizione normativa, quanto agli stessi ancora spettante.
Ha, quindi, precisato che:
«quanto a NT IN, lo stesso sarà soddisfatto di ogni pretesa a febbraio 2026 in fase di pagamento della terza rata.
Quanto a OR VA IA, l’importo alla stessa spettante per come rideterminato è pari ad € 10.388,45 lorde, già corrisposte prima della pronuncia de qua, giusta det. 31943 del 20/06/2023: è ovvio che il percepito, pari ad € 7.685,70, non può che essere il netto.
Quanto, infine, a IL AN, diversamente da quanto asserito, con valuta 4 Novembre, come indicato in sede di memoria di costituzione, l’Inps ha corrisposto allo stesso l’importo di € 8.764,22 comprensivo della differenza a titolo di riliquidazione in suo favore di € 7.692,55 di TFS ancora spettante (all. 1 alla presente memoria).
Pertanto, risulta evidente che quanto a ciascuno spettante, per come accertato nella sentenza n. 1025/2024 (in taluni casi anche in misura superiore), è stato corrisposto dall’Inps, anche in riferimento alla OR ed al IL.
Quanto al NT, l’importo spettante rideterminato e posto in liquidazione dall’Istituto è sufficiente a far ritenere cessata la materia del contendere atteso che la materiale erogazione delle somme non potrà che avvenire, come detto, alla data indicata dalla legge (febbraio 2026) e nella misura riconosciuta.
Tuttavia, per l’ipotesi in cui l’adito Tar non ritenesse di emettere declaratoria di cessata materia del contendere in riferimento alla posizione del ricorrente NT, si chiede sin d’ora un rinvio ad udienza successiva onde fornire prova dell’avvenuto effettivo pagamento».
6. In occasione della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, a fronte del rilievo officioso, da parte del Collegio, circa un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, il procuratore di parte ricorrente ha esposto le proprie ragioni, conclusivamente dichiarando che è cessata la materia del contendere anche avuto riguardo ai ricorrenti NT IN, OR VA e IL AN. L’istituto previdenziale si è riportato alle proprie difese.
6.1 La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, quanto alle difese dalla parte resistente, il Collegio ritiene necessario evidenziare, in linea di principio, il carattere vincolante delle statuizioni di accertamento e condanna rese, a carico dell’I.N.P.S., da parte del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1025 del 12.07.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Siffatte statuizioni di merito risultano, peraltro, assunte nel pieno contraddittorio dell’I.N.P.S. che, per come rilevato dal Giudice del Lavoro, ha omesso la trattazione di ogni aspetto legato al petitum della domanda, al punto da doversi ritenere integrato pienamente il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (così a pag. 4 della sentenza n. 1025/2024, penultimo capoverso).
In linea di principio, quindi, tenuto conto del carattere vincolante del giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile), l’I.N.P.S. è tenuta all’adempimento delle statuizioni di condanna di cui alla sentenza per cui è ottemperanza, non potendo far valere nell’odierna sede giurisdizionale fatti impeditivi, estintivi ovvero modificativi del rapporto di lavoro e del credito non dedotti nell’ambito del giudizio di merito che si è definito con il giudicato in questione (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 13/11/2023, n. 9730).
7.1 Ne consegue, quanto all’obbligo per l’I.N.P.S. di ottemperare, senza indugio – e giammai a tempo debito (così a pag. 2 della memoria di replica dell’istituto depositata in data 6.12.2025) - alle summenzionate statuizioni di condanna, l’assoluta irrilevanza della normativa di cui all’art. 12 comma 7 L. n. 122/2010, di conversione del D.L. maggio 2010, n. 78, laddove il Legislatore ha fissato una certa tempistica (in un’unica soluzione ovvero in più tranches ) nel pagamento del trattamento di fine rapporto, a seconda del relativo importo (e ciò a titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita ).
Le prescrizioni complessivamente dettate dalla normativa in esame avrebbero potuto, semmai, essere dedotte dall’istituto previdenziale nell’ambito del giudizio di merito instaurato dagli odierni ricorrenti dinanzi al Giudice del Lavoro ma non già nell’odierna sede giurisdizionale, deputata a dare piena ed incondizionata esecuzione al giudicato.
8. In questa sede, rilevano, pertanto, esclusivamente i fatti impeditivi, estintivi ovvero modificativi del credito eventualmente verificatisi in epoca successiva alla formazione del giudicato.
9. Ciò posto, occorre analizzare le singole posizioni creditorie per cui è causa.
10. Quanto alla posizione della sig.ra LE UR, l’I.N.P.S. ha dedotto – all’uopo fornendo documentazione - di aver provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto, a titolo di FR, in data 29.08.2024. La tempistica del pagamento in parola (non contestato nell’ an ) non risulta specificamente smentita dalla ricorrente, con conseguente inammissibilità, in parte qua , del ricorso siccome introdotto il successivo 2.01.2025.
11. Quanto alla posizione della sig.ra TT SA, l’I.N.P.S. ha dedotto di avere corrisposto quanto dovuto (importo superiore a quanto indicato in sentenza), a titolo di FR, in data 14.01.2025, ovvero nelle more del presente giudizio, con conseguente declaratoria, in parte qua , di cessata materia del contendere.
12. Anche in relazione alla sig.ra AR IA SO, l’I.N.P.S. ha dedotto di avere corrisposto quanto dovuto (importo superiore a quanto indicato in sentenza), da ultimo mediante il versamento della rata dell’1.07.2025, con conseguente analoga declaratoria, in parte qua , di cessata materia del contendere.
13. Avuto riguardo alla posizione del ricorrente IN NT, a fronte di un credito, quantificato in sentenza, pari ad € 8.179,71, il difensore del ricorrente, con la memoria del 1.12.2025, ha insistito nell’esecuzione del giudicato, sia pure nella minor somma indicata dall’I.N.P.S., pari a € 7.484,89, salvo poi dichiarare, in occasione della camera di consiglio del 17.12.2025, la cessazione della materia del contendere.
Orbene, viepiù in ragione della dichiarata volontà, da parte dell’I.N.P.S. – sia pure violativa del giudicato, nei termini sopra precisati – di corrispondere la somma in questione nel corso del mese di febbraio del 2026 (ovvero tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 12 citato D.L.), rileva il Collegio come non vi sia prova, in atti dell’integrale soddisfazione della pretesa creditoria. Sicché la dichiarazione resa dal procuratore deve intendersi nel senso della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito, in parte qua , della domanda di ottemperanza.
14. Avuto riguardo alla posizione della sig.ra VA OR, il Giudice del Lavoro ha condannato l’I.N.P.S. al pagamento della somma di € 8.379,22. I pagamenti, ritenuti integralmente satisfattivi, che l’istituto sostiene di aver effettuato in data 20.06.2023 (€ 7.685,70), ovvero in epoca antecedente al giudicato, sono, in linea di principio, irrilevanti. Tuttavia, tenuto conto delle giustificazioni (trattenute fiscali) rese dall’I.N.P.S. in ordine alla differenza tra quanto corrisposto, nel 2023, e quanto statuito dal Tribunale (2024) e, soprattutto, della declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere resa dalla ricorrente, deve piuttosto ritenersi che questa abbia manifestato il suo sostanziale disinteresse alla definizione in parte qua , della domanda di ottemperanza.
15. Infine, avuto riguardo alla posizione del sig. AN IL, l’I.N.P.S. ha dichiarato e documentato di avere corrisposto in suo favore, in data 4.11.2025, la somma di € 8.764,22, comprensiva di quanto ancora dovuto a titolo di riliquidazione FR (€ 7.692,55 a fronte della maggior somma di € 8.379,16, indicata in sentenza). Dal canto suo, parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Sicché, anche in questo caso, stante la non chiarita discrepanza tra quanto ingiunto in sentenza e quanto fin qui corrisposto, deve ritenersi che sia sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione, in parte qua , della domanda.
16. In conclusione, il ricorso è inammissibile quanto alla domanda proposta dalla sig.ra LE UR ed improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, quanto alla domanda avanzata dai sig.ri NT, OR e IL. È, invece, cessata la materia del contendere avuto riguardo ai ricorrenti SO e SA.
17. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, in parte, improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse. Nella restante parte dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CR, Presidente
TA UL, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UL | RI CR |
IL SEGRETARIO