Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 45506
CASS
Sentenza 27 aprile 2023

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Ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di commissione del reato.

In caso di assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica, il contemperamento tra l'inviolabilità della Sede in cui è esercitata la funzione di Capo dello Stato, garantita dalla Costituzione, e il diritto fondamentale dell'imputato alla partecipazione al proprio processo è realizzato, esclusivamente, attraverso la leale collaborazione tra poteri dello Stato. (In motivazione la Corte ha precisato che non si configura alcuna nullità qualora, nell'esercizio delle prerogative Presidenziali, non sia consentito all'imputato di assistere all'assunzione ai sensi dell'art. 205 cod. proc. pen. della testimonianza del Presidente della Repubblica).

Il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica. (Fattispecie in tema di minaccia a corpo politico, in cui la Corte ha annullato la decisione impugnata in quanto la "veicolazione" della minaccia mafiosa era stata motivata sulla base di assunti descritti come "fondati sulla mera possibilità, pur qualificata, del loro accadimento", in mancanza della prova positiva del fatto medesimo).

Il reato di cui all'art. 338 cod. pen. è configurabile anche quando la minaccia o la violenza sono rivolte ai danni di un singolo componente del corpo politico, amministrativo o giudiziario, qualora la condotta sia sorretta dalla finalità di impedimento o di turbativa dell'attività dell'intero collegio. (Vedi: Sez. 6, n. 2810 del 15/10/1994, Rv. 201076-01).

Il Governo della Repubblica, in quanto organo collegiale che svolge funzioni politiche nell'assetto costituzionale, è ricompreso nella nozione di «corpo politico» di cui all'art. 338 cod. pen.

La circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 339 cod. pen. non si applica al delitto tentato di violenza o minaccia a un corpo dello Stato di cui all'art. 338 cod. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che, quando il legislatore, nel prevedere un'aggravante speciale, indica nominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo alla fattispecie consumata, mentre, ove richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia a quelli consumati che a quelli tentati).

E' configurabile il tentativo del delitto di minaccia ad un corpo politico quando il reato sia stato commesso mediante un processo esecutivo frazionabile. (Fattispecie nella quale la minaccia da parte dei vertici dell'organizzazione mafiosa ai danni del Governo, consistita nel prospettare l'ottenimento di benefici di varia natura quale condizione ineludibile per porre fine alla strategia «stragista» era, poi, destinata ad essere trasmessa da terzi ad esponenti del Governo, per condizionarne l'attività).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2023, n. 45506
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45506
Data del deposito : 27 aprile 2023

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