Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Aula B 0 15 3 1 /0 1 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. 3 FEB 2001 REPUBBLICA ITALIANA CCCECE IL CANCELLIERE In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.7877/98 ..3289 Dott. Paolino Dell'Anno - Presidente -Cron. -Rep. Battimiello Rel.- Consigliere " Bruno Florindo Minichiello -Ud.13 11.2000 " " Stefano M. Evangelista " -Oggetto: " OV "Amoroso Lavoro LIRE 000 ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da CG408353 CI LO, quale erede di PR EP, rappresenta- to e difeso dall'avv. Luciano Pascucci con domicilio eletto in Roma alla via Bruxelles n. 20 presso l'avv. OV Pa- trizi, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- 4634 feso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PATRICI per dirittipe t FEB. 2001 IL CANCELLIERE lo e LL Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso 1'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Orvieto in data 19 maggio 1997 (R.G. 71/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per la declaratoria di nullità del ricorso. Svolgimento del processo MI LO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza (collegiale) del Tribunale di Orvieto in data 19 maggio 1997 (che per il carattere decisorio e definitivo ha natura di sentenza) dolendosi che con tale provvedimento il Tribunale, ai sensi dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato estinto, con compensazione delle spese, il giudizio concernente il diritto di PR EP alla percezione della pensione di reversibilità nella misura del 60% del trattamento minimo spettante al de cuius (Corte Cost., sent. n. 495/1993). L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, parte ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ritenuto l'illegittimità costituzio- nale delle norme alla stregua delle quali è stata emessa la contestata pronuncia di estinzione. Sicuramente violato l'art. 24 Cost., perché viene vanificata l'azione giudizia- ria, anche attraverso la previsione di compensazione delle spese. Violato è anche l'art. 3 Cost., ove alla previsione della determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non conseguono interessi e rivalutazione. Inoltre, il pagamento del dovuto attraverso titoli di stato costituisce un illegittimo depauperamento del diritto dei pensionati, ingiustificatamente discriminati rispetto ad altre categorie sociali. Il ricorso non può essere accolto. Premesso che la materia è ora regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza dell'eccezione di inco- stituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integra- bilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle que- stioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centot- tantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla da- ta del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazio- ne ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla 2 legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situa- zione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soc- combenza virtuale." (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicem- bre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Principio analo- go è da valere per la controversia in esame, attinente anch'essa a questione di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996. Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). Il ricorso va dunque rigettato, con compensazione delle spe- se di questo giudizio di legittimità (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, cit.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore вито волостьем 3 0 3 I 1 A Shillie S 5 D . S , T . A O R T N L , A L ' A L 3 O S IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA L 7 B E - E I P 8 D Depositata in Cancelleria S - D I I 1 S A N 1 T N G - 3 FEB. 2001 S E E O S O oggi, G P A I G IL COLLABORATORE D M A I S E E M O DI CANCELLERIA , L E A R T O P D T R A I E T L R S I T L I N D E G E E D S O R E