Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 1631
CASS
Sentenza 11 novembre 1999

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In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la prova logica costituisce il fondamento della prova dell'esistenza del vincolo associativo. Ed invero, occorre procedere all'esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del vincolo associativo: sicché solo attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituisce espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.

Ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto imputato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che egli abbia personalmente posto in essere attività di tal genere, essendo sufficiente la sua aggregazione ad una organizzazione che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 416 bis cod. pen., in quanto in tal modo diventa organico alla stessa e si rende partecipe delle iniziative criminose poste in essere dai suoi membri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 1631
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1631
    Data del deposito : 11 novembre 1999

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