Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 2
In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la prova logica costituisce il fondamento della prova dell'esistenza del vincolo associativo. Ed invero, occorre procedere all'esame delle condotte criminose, ciascuna delle quali può non essere dimostrativa del vincolo associativo: sicché solo attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituisce espressione del programma delinquenziale, oggetto della stessa associazione.
Ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto imputato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non è necessario che egli abbia personalmente posto in essere attività di tal genere, essendo sufficiente la sua aggregazione ad una organizzazione che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 416 bis cod. pen., in quanto in tal modo diventa organico alla stessa e si rende partecipe delle iniziative criminose poste in essere dai suoi membri.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GI Consoli Presidente del 11/11/1999
1. Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
2. Dott. GI Sica Consigliere N.1954
3. Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N.45859/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO EN, nato il S. NO, l'8/10/1950;
2) IA RI, nato il S. NO il 13/1/1969;
3) EC PP, nato il Vibo Valentia il 12/12/1953;
4) DI EO RU, nato il S. NO il 12/8/1953;
5) IA IO, nato il S. NO il 4/10/1957. Avverso la sentenza in data 21/10/1999 della Corte di Appello di CATANIA. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. PP SICA.
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di TA e OP, e inammissibile per LI, GR e Di LE.
Uditi i difensori avv.ti P. Chiodo, F. Coppi, A. Managò e A. Veneto. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 13/1/1996 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava BO EN, IA RI, EC PP, DI EO RU e IA IO, nonché RO LV, IN ON, IN EL, OL IC e AR LI, responsabili di partecipazione ad associazione armata di tipo mafioso, diretta e organizzata dal BO;
questi, anche in continuazione di duplice tentativo di estorsione con uso di armi, nonché di porto illegale di una pistola.
Il BO veniva condannato ad anni sette e mesi sei di reclusione e gli altri ad anni sei di reclusione ciascuno per tutti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena. Libertà vigilata per anni uno.
Con sentenza in data 14/12/1996, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del Tribunale, mentre la Corte di Cassazione, in data 7/10/1997, annullava con rinvio la sentenza di appello, limitatamente alla ritenuta utilizzabilità delle disposte intercettazioni telefoniche, in relazione al delitto di cui all'art.416-bis C.P.. Con la sentenza impugnata, in data 27/5/1998 la Corte di Appello di Catanzaro, in sede di rinvio, assolveva i FI, il OL e il AR e confermava la decisione del Tribunale di Vibo Valentia del 13/1/1996, nei confronti degli altri imputati, condannandoli alle ulteriori spese processuali.
Ricorrono per cassazione direttamente o il mezzo dei propri difensori, tutti gli imputati.
BO EN prospetta cinque motivi di annullamento. Con il primo, deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite il pena di inutilizzabilità (artt. 63.2, 191 e 526 cpp.), con riferimento alle dichiarazioni rese dallo AN, che risultava sin dall'inizio imputato in un procedimento connesso e il quelle rese da AR PA ai Carabinieri di Vibo Valentia il 16/1/1991 e acquisite al fascicolo del dibattimento, in quanto irripetibili il seguito della sua morte. Il RB, infatti, aveva confessato il proprio coinvolgimento in azioni furtive insieme al BO, per cui il suo esame doveva essere interrotto e invitato il nominarsi un difensore.
Con il secondo motivo, lamenta poi il ricorrente, l'inosservanza delle norme processuali stabilite il pena di inutilizzabilità (art 195.7, 191 e 526 cpp.) sempre con riferimento alle dichiarazioni rese dal RB, in ordine alla fattispecie associativa di cui all'art.416-bis C.P., in quanto non erano frutto di conoscenza diretta e non ne indicavano la fonte di cognizione.
Con il terzo motivo, deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme integrative della legge penale in relazione ai criteri di valutazione della prova indicati dall'art. 192 cpp., in quanto la sentenza impugnata si riportava per relationem alle motivazioni della sentenza del Tribunale, senza fornire prova alcuna del c.d. programma associativo, ne' di facta concludentia. Secondo il ricorrente, i giudici dell'appello avevano desunto l'esistenza di due contrapposte conserterie mafiose, denominate TR e TA dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore CH, senza valutarne l'attendibilità intrinseca sotto l'aspetto soggettivo (appartenenza alla consorteria TR diversa da quella del TA) e oggettivo. Erroneamente, poi, erano state assunte come riscontri le dichiarazioni dello AN (generiche e indeterminate) e del RB (neutre), mentre non erano state valutate le argomentazioni della difesa volte il dimostrare l'insussistenza della ritenuta guerra di mafia, ne' la partecipazione del ricorrente il tale guerra.
Il BO lamenta anche la mancata e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del travisamento dei fatti, nel punto in cui si sosteneva apoditticamente l'esistenza di due gruppi contrapposti in lotta per l'egemonia del territorio. Infatti, gli stessi collaboratori facevano riferimento il scontri originati da fini vendicativi e non a motivi di supremazia mafiosa. Inoltre, la motivazione era illogica e carente nella parte in cui affermava che in carcere erano continuati i contatti, si svolgevano trattative e proseguiva l'attività dei gruppi.
Nessun collaboratore di giustizia aveva mai riferito di un'attività intramuraria del BO, rimasto in carcere dal 1990 al 1997, lontano dalla propria residenza.
Infine, si contesta la manifesta illogicità della motivazione, inosservanza dei criteri di cui all'art. 192 cpp., in relazione alla negata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis C.P.), basata sui precedenti penali dell'imputato e senza tener conto degli altri elementi di cui all'art. 133 C.P., quali le condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
IA RI.
Lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 606.1, lett. b) ed e) cpp., in relazione all'articolo 192 cpp., con riferimento all'attendibilità intrinseca ed estrinseca del CH, AR e AN. Dalle loro dichiarazioni non emerge nessuna prova il suo carico, ne' risulta in qualche modo che abbia fatto parte di uno dei due gruppi contrapposti, ne' viene indicato quale comportamento delittuoso di carattere mafioso abbia tenuto.
La sentenza di annullamento, che ha ritenuto inutilizzabili le intercettazioni telefoniche, illegittimamente acquisite, aveva rinviato alla Corte di Appello di Catanzaro, perché riesaminasse il residuo quadro probatorio, mentre questa si è limitata il rendere una motivazione per relationem.
La sua responsabilità è stata ritenuta sulla base di un'imputazione di omicidio errata, che non lo riguarda;
del trasporto di un'arma (un fucile il canne mozze), riferito dal RB, ammessa dal ricorrente, ma che non costituisce certamente indice di appartenenza al clan TA;
del trasporto di varie armi con un'auto rubata, sulla quale è stato sorpreso in compagnia di EC GI e Di LE Bruno;
delle dichiarazioni de relato, rese dallo AN circa la destinazione omicidiaria di tali armi.
Con un secondo motivo, con riferimento all'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso, sostiene che nessuno dei collaboratori ha fornito elementi idonei il ritenere la sussistenza dell'organizzazione mafiosa, ne' la frequentazione del BO era sintomatica in tal senso, essendo cognati. Infatti, mancava qualsiasi prova in ordine alla effettiva sussistenza di una struttura qualificata ex art. 416-bis C.P., ne' la commissione di reati - fine è riportabile ai componenti della societas sceleris. Insiste poi il ricorrente nell'affermazione della mancanza di qualsiasi elemento il suo carico, sia come partecipe dell'associazione, sia in ordine il condotte funzionali all'attuazione del programma delinquenziale, precisando che la Corte di merito ha fatto un uso scorretto e distorto delle regole di giudizio, pervenendo alla sua condanna sulla base di congetture. Infine, contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla base di un giudizio cumulativo - gravità dei fatti e dei precedenti penali - coinvolgente tutti gli imputati, senza le singole posizioni.
Egli aveva un unico precedente penale, relativo alla violazione della disciplina sulle armi. Invece, la Corte avrebbe dovuto valutare altri elementi, quali la giovane età al momento dei fatti, nonché le condizioni familiari, sociali e di cultura.
EC PP e DI EO RU
Prospettano un triplice motivo di annullamento.
Con il primo, denunciano la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp, in relazione all'art. 416-bis C.P., in quanto la Corte si è limitata il richiamare la motivazione del giudice di primo grado, ritenendo apoditticamente che, pur mancando elementi probatori in ordine al singoli episodi criminosi, è ragionevole ritenere che gli stessi siano stati consumati dagli appartenenti alla societas sceleris.
La sentenza è poi illogica, in quanto da una parte afferma la sussistenza di due gruppi mafiosi in lotta spietata per l'egemonia del territorio e dall'altro, in aderenza alle risultanze processuali, parla di apparente modestia di interessi economici nella zona. Di conseguenza, la Corte avrebbe dovuto verificare l'eventuale ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 416 C.P.. Lamentano anche i ricorrenti la violazione dell'art. 606, lett. b), in relazione all'art. 192 cpp, in quanto non e comprensibile il ragionamento seguito dalla Corte, la quale dall'episodio del 26/4/1991 (arresto del ricorrente, insieme al IA RI e DI EO RU, per porto e detenzione di anni) è pervenuta all'affermazione di una strategia associativa senza che ricorressero i relativi elementi.
Per di più la Corte, in violazione dell'art. 192 cpp, ha dato credito ai collaboratori che hanno rivolto accuse generiche, non supportate da alcun elemento di riscontro.
IA IO.
Il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 606. 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 192.2.3 cpp., per inosservanza dei criteri che presiedono alla valutazione della prova, nonché in relazione agli art. 194.3, 129 e 651 cpp.. Mancanza o illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo della sentenza ex art. 606, lett. e) cpp..
Infatti, la sentenza annullata, in relazione alla condanna di primo grado, ha ritenuto la sua responsabilità sulla base del quadro indiziario, costituito dalla chiamata in correità del CH, ritenuta riscontrata dal fatto che egli è rimasto ferito in un attentato (2/8/1990), nonché degli elementi tratti dalle intercettazioni telefoniche.
In sede di rinvio, pertanto, la Corte di Appello di Catanzaro, venute meno le intercettazioni telefoniche, ritenute inutilizzabili ex art. 268.3 c.p.p., avrebbe dovuto dedurne che le dichiarazioni del collaborante erano rimaste prive di riscontri e non più sufficienti il ritenere la sua responsabilità penale.
Al contrario, ha ricercato i riscontri in risultanze istruttorie non prese mai in considerazione, e cioè, nelle dichiarazioni di RB PA, in un precedente penale del ricorrente, per detenzione di sei cartucce da guerra, nello scontro armato con TR OS, nessuna però, confermativa delle dichiarazioni rese dal CH. Con un secondo motivo, lamenta carenza e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla mancata concessione delle circostanza attenuanti generiche, senza alcuna motivazione e sulla base del rilievo che è stato sottoposto alla misura della prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, non valutando che la misura viene applicata sulla base di semplici indizi di appartenenza ad un'associazione mafiosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Con la sentenza in data 7/10/1997, la Corte Suprema di Cassazione ha respinto la pregiudiziale di nullità del giudizio di primo grado per genericità ed insufficienza della contestazione;
ha dichiarato infondata la questione relativa alla deposizione testimoniale di AN HE, ritenendo utilizzabili le relative dichiarazioni, il contenuto indiziante, rese nei confronti dei soggetti terzi, diversi dal dichiarante;
ha ritenuto inutilizzabili in giudizio, nel confronti di tutti gli imputati, gli elementi probatori ricavati dalle intercettazioni telefoniche eseguite presso impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica, che ha curato le indagini, in totale mancanza di specifico provvedimento autorizzativo del P.M., ai sensi dell'art. 268.3 c.p.p.; ha quindi annullato la sentenza 14/12/1996 della Corte di appello di Catanzaro, limitatamente al reato di cui all'art. 416-bis C.P., nei confronti di tutti gli imputati, essendo stato per ciascuno utilizzato, ai fini della decisione, materiale probatorio ricavato dalle illegittime intercettazioni, insieme ad altro legittimamente acquisito. La Corte Suprema, nel rinviare ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, ha disposto il riesame del residuo quadro probatorio e la pronuncia nel merito ed ha confermato la responsabilità del TA per i reati concorrenti di detenzione e porto illegale di arma e duplice tentativo di estorsione.
2. Il giudizio di rinvio è, quindi, limitato all'esame dei motivi di impugnazione ulteriori rispetto il quelli esaminati dalla Corte Suprema.
3. Ai fini del giudizio, occorre ricordare che le sentenze di merito hanno ritenuto accertato, sulla base dell'istruttoria dibattimentale, che nel territori di Sant'NO e Stefanaconi, comuni il ridosso della provincia vibonese, nel periodo compreso tra la metà degli anni ottanta e i primi anni novanta, l'antagonismo di due gruppi delinquenziali (clan TR e clan TA), aventi i connotati di veri e propri sodalizi criminali, coinvolse le popolazioni di tali comuni in numerosi episodi di sangue culminati nella c.d. strage dell'Epifania del 1991, quando un gruppo armato di quattro persone, il bordo di un'autovettura giunse nella piazza centrale di Sant'NO, compiendo un vero e proprio raid punitivo all'indirizzo di persone tra le quali avrebbero dovuto essere componenti del clan rivale, provocando dopo una cruenta sparatoria la morte di due persone e il ferimento di altre undici.
L'autovettura utilizzata dal commando omicida venne intercettata dal carabinieri e, il conducente che era solo, identificato per CH OS.
Quest'ultimo decideva di collaborare ed indicava i nomi degli altri componenti del gruppo, addebitava la strage al clan TR, individuava la causale del crimine nell'uccisione di CA IC ad opera del clan rivale del TA ed indicava in IA RI e IA IO le vittime designate e che sarebbero stati presenti nella piazza, nel giorno dell'Epifania.
I giudici di merito ritenevano che gli elementi dibattimentali raccolti, erano rivelatori di una realtà criminale tipizzata, quale quella mafiosa di tipo "ndrangheta".
Le questioni da esaminare, comuni il tutti gli imputati, riguardano la valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., la ricorrenza o meno dell'ipotesi delittuosa dell'art. 416-bis C.P. e il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
A tal fine, va precisato anche che il BO ha riproposto la censura (Primo motivo) relativa alla violazione degli art. 63.2, 191 e 526 c.p.p. E della conseguente sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AN e da RB ed acquisite al fascicolo del dibattimento (quelle di RB irripetibili per il suo decesso).
Trattasi di censure inammissibili, in quanto, con riferimento allo AN, questa Corte, con la sentenza 7/10/1997 ha già ritenuto la questione infondata e l'utilizzabilità delle dichiarazioni che sono state rese dallo AN - riguardando terzi - quale testimone, in quanto soltanto nel contraddittorio delle parti sarebbero emersi indizi circa la sua appartenenza al clan BO.
Allo stesso modo, è inammissibile la stessa censura di inutilizzabilità sollevata per la prima volta in questa sede, relativa al RB PA, che aveva aderito al clan TA, insieme ad altri giovanissimi, così come il secondo motivo di ricorso (violazione degli artt. 195.7, 191 e 526 c.p.p.) riguardante le dichiarazioni rese ai Carabinieri il 16/1/1991, di chiamata in reità del ricorrente ex art. 416-bis C.P., non essendo frutto di conoscenza diretta e non indicando la fonte di cognizione, in quanto non hanno formato oggetto di impugnazione in appello.
6. Le diverse censure mosse alla sentenza impugnata riguardano l'inosservanza dei criteri che presiedono alla valutazione della prova, e precisamente, la mancanza di motivazione, svolta per relationem con la sentenza di primo grado, l'inattendibilità del CH, del RB e dello AN (sollevate da BO e IA), la mancanza di elementi probatori in ordine ai singoli episodi criminosi ed eventuale ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 416-bis C.P. (GR e Di LE), una volta venuti meno gli elementi ricavabili dalle intercettazioni telefoniche. Certamente infondata è la censura secondo la quale i presunti riscontri sarebbero stati discutibilmente tratti da risultanze istruttorie non prese in considerazione ne' in primo grado ne' nella prima sentenza di appello, perché ritenuti privi di alcun valore indiziano (LOPRELATO).
Infatti, i giudici di merito hanno doverosamente utilizzato - una volta venuto meno il materiale probatorio rilevato dalle ritenute illegittime intercettazioni telefoniche - l'altro materiale "legittimamente acquisito", come ritenuto dalla sentenza di annullamento.
Nè può censurarsi, sul punto, la sentenza ritenendo che tali elementi non siano stati presi in considerazione in quanto sprovvisti di ogni valido significato indiziano.
Al contrario, il quadro probatorio che emergeva dalle intercettazioni telefoniche era talmente pregnante, in ordina alla responsabilità degli imputati, che qualsiasi riferimento ad ulteriori elementi sarebbe stato ripetitivo e non rafforzativo e, quindi, ultroneo.
7. Ritiene questa Corte che l'attento esame della sentenza 7/10/1997 porti il ritenere che sia stata ritenuta, dai precedenti giudici di legittimità, l'esistenza dell'associazione armata di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis 1.2.3.4.5. C.P., così come contestata, in quanto l'annullamento ha riguardato esclusivamente le singole posizioni degli imputati con riguardo alla partecipazione il tale organizzazione "essendo stato utilizzato, ai fini della decisione, materiale probatorio ricavato dalle illegittime intercettazioni.
8. Tuttavia, le doglianze difensive in ordine all'esistenza, di due gruppi mafiosi (clan TR e clan TA), contrapposti in una lotta spietata per l'egemonia sul territorio sono infondate essendo corretta la motivazione della Corte che richiama - e non contraddittoriamente la modestia degli interessi economici perseguiti, in quanto proprio essi, in una società atavicamente povera come quella in cui operavano, hanno costituito la spinta necessaria ai due gruppi malavitosi per perseguire la supremazia nella zona e, quindi, sono la conferma della scelta criminale operata dagli agenti.
9. Da tale lotta è scaturita la commissione di una serie di episodi criminosi (reati - fine), quali furti, danneggiamenti, estorsioni in danno di imprenditori e commercianti e amministratori comunali, omicidi, ferimenti ed altro elencati nel capo di imputazione e, nella specie, solamente richiamati - per cui più difficoltosa è apparsa la ricostruzione - in quanto il procedimento de quo ha avuto ad oggetto la sola partecipazione all'associazione ex art. 416 bis C.P. (con l'unica esclusione della tentata estorsione continuata e dei reati concernenti le armi ritenuti definitivamente il carico, del BO EN) e non anche l'esame dei reati - fine commessi. Nè può negarsi, come confermato anche dalle sentenze passate in giudicato e richiamate dalla decisione impugnata, che l'attività di tale tipo di associazione abbia coinvolto tutti gli interessi di un dato territori, avendo in sè la potenzialità di commettere una serie indefinita di delitti avvalendosi dello strumento intimidatorio.
10. Adeguatamente motivata e priva di vizi logici è la ricostruzione dei giudici di merito, i quali hanno accertato che, dalle acquisizioni istruttorie, emerge l'esistenza di due entità criminose contrapposte (quella del TR giudizialmente accertata e qualificata) e quella dei TA, entrambe nate da un originario nucleo criminoso, sotto la spinta di ottenere il dominio esclusivo e finalizzate allo sfruttamento, con ogni mezzo, delle limitate risorse economiche, all'abuso dell'altrui proprietà, utilizzando metodi intimidatori, accaniti nel salvaguardare l'equilibrio interno ai gruppi e spietati nell'affermazione della propria superiorità sull'altro gruppo.
11. La conferma dell'esistenza del clan TA, sorto in contrapposizione il quella del TR, trova ampia conferma in fonti dichiarative di diversa natura, provenienti dal contributo fornito da correi e da testimoni.
A tal fine, le contestazioni relative alla valutazione della prova ex art. 192 cpp. sono infondate.
Invero, nel caso di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la prova logica costituisce il fondamento della prova dell'esistenza del vincolo associativo. Infatti occorre procedere all'esame globale delle condotte criminose, ciascuna delle quali può o non essere dimostrativa del vincolo associativo. Quindi solamente attraverso un ragionamento logico può desumersi correttamente che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituisce espressione del programma delinquenziale, oggetto dell'associazione stessa (Cass. 21/7/1997, 1525). Nella specie, una volta acquisite, ex art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili nei limiti degli artt. 187 e 192.3 cpp. ed il giudice deve procedere ricercando conferma di quanto in esso accertato.
12. Pertanto, dall'acquisizione della sentenza 4/7/1995, correttamente i giudici di merito hanno ricavato la sussistenza dei due clan contrapposti, nonché la verifica positiva della sussistenza del dato storico di uno scontro armato tra gli stessi, manifestatosi e concretizzatosi attraverso l'eliminazione di persone appartenenti ai due sodalizi.
Determinante è stato il contributo fornito dal CH OS, la cui collaborazione è stata definita dalla suddetta sentenza soggettivamente ed oggettivamente attendibile e le cui dichiarazioni hanno permesso di ricostruire sia la costituzione del clan TA, la cui nascita va storicamente posta tra gli anni ottanta e i primi anni novanta sia della strage più volte citata, sia di ricostruire una serie di vicende ricollegabili allo scontro tra le due consorterie.
E gli elementi indicati dal CH, pur facendo egli parte dell'opposta consorteria sono da considerarsi egualmente puntuali, proprio perché correlati alla posizione che occupava in quest'ultima e dalla conoscenza che aveva dell'ambiente e dei fatti criminosi che opponevano i due gruppi.
La sua ricostruzione - accompagnata dal racconto delle intimidazioni e delle aggressioni che aveva subito da parte del clan TA - ha trovato forza ulteriore nelle confessioni fatte dal RB PA, affiliato ai TA, (che insieme ad altri giovanissimi eseguiva finti), dopo avere subito una serie di attentati, le cui dichiarazioni sono state confermate dalla sua morte, nonché dal padre RB ES che aveva cercato di allontanare il figlio dalla consorteria malavitosa e dalle risultanze delle indagini svolte.
Determinante e poi, la testimonianza dello AN HE (della cui attendibilità si è sopra detto), che aveva appreso particolari sull'organizzazione delle due cosche, in occasione di contatti avuti anche durante la codetenzione con il TA e il GR. In conclusione, emerge dagli elementi raccolti, la certezza della sussistenza dell'associazione mafiosa denominata clan TA e della quale il BO EN si era assunto "di prepotenza" il compito di dirigerla e di organizzarla. E la Corte di merito ne ha evidenziato gli elementi specializzanti ed essenziali, richiamando la forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo attraverso le indicazioni fornite dai collaboranti e dal testi;
la condizione di assoggettamento e l'omertà derivante, per cui le parti direttamente offese dalle iniziative del gruppo, non osavano denunciare le violenze ne' fornire e notizie utili alle indagini (vedi testi DO, GG, DO, LO, VA e Lo RE AN, lo stato di paura di RB ES). Trattasi di dati sintomatici dimostrativi dell'esistenza di un'organizzazione diretta il commettere più delitti (puntualmente ed estensivamente descritti nel capo di imputazione, la cui elencazione non ha trovato alcuna contestazione, indipendentemente dal fatto che non si procedeva per tali reati - fine).
Da quanto sopra esposto emerge de piano - a conferma della ricostruzione effettuata dal giudici di merito - la posizione di vertice occupata dal BO EN nella consorteria mafiosa portante il suo nome.
Una volta ritenuta attendibile la testimonianza dello AN, utilizzabili. le dichiarazioni del RB PA e la piena attendibilità del CH, i motivi di ricorso dell'imputato perdono di consistenza ed emerge piena la sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.P.. Infatti, tutti gli elementi raccolti indicano il BO al vertice dell'associazione criminosa, l'elemento che prende il potere con la forza, che gestisce in marniera crudele tutte le attività dell'organizzazione, sia all'interno che all'esterno del gruppo, che si fa consegnare direttamente il compendio dei furti ordinati, anche da parte del figlio, che anche in carcere - come ricordato dallo AN, continua l'attività del suo ruolo direttivo. Infatti, le funzioni esercitate dall'imputato consistono sostanzialmente nella sovraintendenza alla complessiva gestione del sodalizio, con assunzione esclusiva dei compiti decisionali. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso con il quale si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base di un giudizio prognostico negativo.
L'art. 62 bis C.P. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere sulla base di numerosi e diversificati elementi di cui all'art. 133 C.P., quelle situazioni che possono comportare l'opportunità di procedere ad una attenuazione della pena edittale.
Fermo restando che il giudice non deve richiamare tutti gli elementi indicati nella norma, ma soltanto quelli che ritiene utili ai fini dell'esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dalla norma, nella specie, nessuna censura puo essere mossa alla motivazione con la quale la Corte ha negato le circostanze attenuanti sulla base della personalità dell'imputato che depone negativamente per un ridimensionamento della sua attività, nonché per la gravità del reato e per i notevoli precedenti penali.
16. Ai fini della affermazione di soggetto imputato di partecipazione ad Ai fini della affermazione di responsabilità un associazione di stampo mafioso, non è necessario che egli abbia personalmente posto in essere attività di tale genere, essendo sufficiente la sua aggregazione ad una organizzazione che abbia le caratteristiche di cui all'art. 416 bis C.P., in quanto in tal modo diventa organico alla stessa e si rende partecipe delle iniziative criminose poste in essere dai suoi membri (Cass. Sez. VI, 4/8/98, n. 9104, Arena). 17. Passando all'esame delle posizioni degli altri imputati, la sentenza impugnata va annullata per difetto e/o illogicità della motivazione.
18. IA RI.
Ferma restando l'esistenza di una struttura qualificabile come associazione il delinquere di stampo mafioso, così come sopra esposto, è carente la motivazione con la quale la Corte ha ritenuto il IA partecipe e organicamente inserito nella stessa, tanto più che si è proceduto solamente per il reato base senza possibilità di valutare le eventuali condotte poste in essere in attuazione del programma delinquenziale.
Secondo la Corte di merito, la partecipazione all'associazione diretta dal TA emergeva dalle dichiarazioni rese dal RB PA, dal fatto di essere cognato del "capo", per essere stato coinvolto nell'attentato il TR ES, dal fatto di essere stato visto insieme al DI EO RU, il bordo di una moto armato da un fucile il canne mozze, nonché per essere stato fermato sempre in compagnia del Di LE e di GR GI il bordo una vettura nella quale erano state rinvenute numerose armi. Come si vede trattasi di elementi costituenti al massimo indizi, di contenuto non univoco e che non possono portare il ritenere sufficiente la motivazione con la quale i giudici hanno ritenuto che la condotta dell'imputato (e anche degli altri due correi) "è risultata certamente indicativa di una consapevole e convinta partecipazione al gruppo per il quale operavano senza scrupoli con metodo intimidatorio, anzi estremamente aggressivo, imponendone ulteriormente forza e volontà in dispregio delle regole del vivere civile".
Va ulteriormente precisato che il rapporto di parentela con il BO, in mancanza di ulteriori elementi specifici, non può costituire di per sè sintomo di partecipazione al consorzio criminale, e tantomeno apoditticamente dedursi che nello stesso il IA occupasse un ruolo di particolare fiducia. Quanto all'omicidio di TR, il parte l'assoluzione riportata con sentenza del 9/4/1992 dalla Corte di Assise di Catanzaro, va ricordato che l'ucciso - come riporta la stessa sentenza impugnata faceva parte dello stesso clan TA.
19. DI EO RU e EC PP.
Anche per tali imputati, la Cotte, riporta l'episodio del 26\4\1991 - come già valutato per il Cugliari - nel quale i predetti sono stati arrestati per porto e detenzione di armi, ad una partecipazione all'associazione del TA, senza che vi sia alcun riscontro obiettivo e concreto. Nemmeno i collaboratori di giustizia portano un contributo decisivo e la stessa sentenza impugnata (fg. 21) ritiene che la qualifica di "sgarro" attribuita al Di LE e quella si "santa" al GR, non è determinante ai fini del decidere perché non riscontrata diversamente, costituendo, perciò, un elemento di un certo rilievo indiziario, atteso che tali termini richiamano una terminologia solitamente adottata in qualificati consorzi illeciti, ma certamente non indicano l'appartenenza il quello per il quale è il presente giudizio.
20. IA IO.
In sede di rinvio - con la sentenza impugnata - la Corte di Catanzaro ha ritenuto che l'appartenenza dell'imputato, alla "societas scelerum" si ricavi da più elementi "nel loro complesso di un certo rilievo indiziario", costituiti dalle dichiarazioni dei ARi PA, che lo indica tra gli adepti di IN TA;
dalle dichiarazioni di CH OS che lo indica come obiettivo della strage di S. NO e dall'essere stato ferito il seguito di un attentato;
dalla circostanza, attestata dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Vibo Valentia del 15-1-1991, della detenzione illegale di sei cartucce da guerra in occasione della strage di cui sopra;
dal coinvolgimento nel 1989, insieme il TR ES, in uno scontro armato con TR OS.
Fermo restando che la stessa sentenza impugnata qualifica tali elementi come indizi, per cui, ex art. 192.2 c.p.p., non essendo stato reso alcun giudizio in ordine alla loro gravità, precisione e concordanza, per cui essi possano essere assunti quale prova dell'appartenenza al clan TA, la motivazione della sentenza in ordine alla responsabile partecipazione del IA il tale organizzazione criminale si presenta illogica.
Invero, una volta escluso il riscontro costituito dalle intercettazioni telefoniche - per la dichiarata inutilizzabilità, in quanto eseguite in violazione dell'art. 268.3 c.p.p. - la Corte di merito ha ritenuto di dare rilievo alla chiamata di correità del CH, o meglio, riscontro, integrando semplicemente la decisione con una mera elencazione di elementi che, anziché rafforzare il quadro probatorio, lo rendono, invece, incerto.
Il CH - nel riferire in ordine alla c.d. strage dell'Epifania, organizzata dal clan TR al danni di presunti esponenti della famiglia rivale TA - indica il ricorrente come uno degli obiettivi dell'azione del 6-1-1991, ma i nuovi "indizi" indicati nella decisione non riescono ad assurgere il riscontro della chiamata stessa.
Infatti, la generica indicazione fatta dal RB si concretizza nel semplice riferimento di "voci correnti nel pubblico" di partecipazione alla suddetta cosca, ma senza indicare alcuna circostanza specifica ovvero episodi sintomatici, dai quali poter dedurre l'effettiva affiliazione, mentre, viceversa, avrebbe dovuto e potuto riferire elementi acquisiti attraverso una diretta e personale percezione.
Quindi, l'indizio perde evidentemente di rilevanza ai fini probatori. Anche la condanna per la detenzione illegale di sei cartucce da arma tipo guerra, delle quali il IA è stato trovato in possesso lo stesso giorno della famosa strage (6-1-1991) fortemente significativo della partecipazione associativa, non risultando ne' essendo stato indicato alcun dato dal quale poter ricavare con certezza che l'imputato vi sia stato in qualche modo coinvolto, non potendosi andare oltre una semplice coincidenza temporale tra la strage e il rinvenimento delle cartucce nell'auto dell'imputato. Inoltre, da tale fatto non è possibile individuare quale sia il nesso logico che legherebbe la condanna alla partecipazione all'indicato sodalizio criminale.
Infine, anche il coinvolgimento nel 1989, dell'imputato - in concorso con TR ES, in uno scontro armato con TR OS, rimane privo di qualsiasi collegamento logico con l'imputazione ex art. 416 bis C.P. e con la ritenuta responsabilità, essendosi la Corte limitata - così come anche per gli altri elementi indicati come sintomatici dell'appartenenza alla consorteria guidata dal TA - ad una mera elencazione ridotta in poche righe, senza alcuna indicazione in ordine alle logiche conclusioni che avrebbero dovuto trarsi da esse e che avrebbero dovuto supportare la decisione. Una chiara contraddittorietà e/o illogicità della motivazione emerge, poi, con riferimento all'ulteriore indicazione del CH, secondo la quale il ricorrente era stato ferito nell'attentato subito in data 2-8-1990, insieme ad RO LV e IN ON. Infatti, questi ultimi, coimputati con il IA per associazione di tipo mafioso, con la stessa sentenza impugnata sono stati assolti per non aver commesso il fatto, in quanto, in particolare per l'RO, pur essendo stato indicato dal RB anch'esso come appartenente al clan TA, malgrado la volontà dei mandanti riferita dal CH, di ucciderlo mentre era ricoverato in ospedale e le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine di Torino e di Vibo Valentia, circa la loro frequentazione di pregiudicati e di altri personaggi coinvolti nel contesto criminale, la Corte di merito ha ritenuto tali elementi privi "di uno sbocco probatoriamente rilevante", mentre nei confronti del ricorrente divengono elementi sufficienti e rilevanti per pervenire ad una sentenza di condanna. Nei confronti del IA e del IA, rimane assorbita la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
annullamento comporta ex art. 623 c.p.p. il rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria nuovo esame.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di BO EN, che condanna alle spese del procedimento.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GL RI, EC PP, DI EO RU e IA IO, con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2000