Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2011, n. 17057
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Sentenza 14 aprile 2011

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Nel giudizio di legittimità non competono le spese processuali alla parte civile che, dopo avere depositato memorie, non intervenga nella discussione in pubblica udienza, stante il rinvio disposto dall'art. 168 disp. att. cod. proc. pen. alle norme che disciplinano la condanna dell'imputato soccombente alle spese in favore della parte civile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/04/2011, n. 17057
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17057
    Data del deposito : 14 aprile 2011

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