Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2015, n. 33329
CASS
Sentenza 5 maggio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di responsabilità medica, il capo dell'equipe operatoria è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente in ragione della quale è tenuto a dirigere e a coordinare l'attività svolta dagli altri medici, sia pure specialisti in altre discipline, controllandone la correttezza e ponendo rimedio, ove necessario, ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza e, come tali, siano emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza di condanna nei confronti del chirurgo otorino capo equipe, il quale, in presenza di specifica questione anestesiologica di carattere interdisciplinare, da lui pure individuata, non aveva impedito all'anestesista di procedere con più tentativi all'anestesia con curaro, cui conseguiva il decesso del paziente).

È configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso il nesso causale tra l'errore nell'originaria diagnosi dell'entità della patologia, dovuta al mancato espletamento dei necessari accertamenti strumentali, ed il decesso del paziente, giacché l'evento letale era stato determinato da un gravissimo errore dell'anestesista, qualificato dalla Corte "rischio nuovo e drammaticamente incommensurabile", rispetto a quello innescato dalla prima condotta).

Commentari9

Mostra tutto (9)
  • 1Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [42] del Decreto Legislativo…
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 41 - Concorso di cause
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza In applicazione del principio della concretizzazione del rischio, va esclusa la responsabilità per colpa se l'evento non rientra nello spettro cautelare di quelli per evitare i quali è stata posta la regola violata, anche se l'evento è causalmente collegato alla condotta: si tratta di conclusione che consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento, con una non consentita estensione del rimprovero colposo (Sez. 4, 13714/2022). Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce …

     Leggi di più…

  • 3Art. 5 - Responsabilità dell’ente
    https://www.filodiritto.com/

  • 4Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

     Leggi di più…

  • 5Garza dimenticata nel sito chirurgico: punibile il medico che non procede personalmente alla conta.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 gennaio 2023

    Errore chirurgico Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata in un procedimento penale a carico di un primo operatore dell'equipe chirurgica e di un infermiere, accusati di aver cagionato colposamente una lesione personale ad un paziente (ascesso retroperitoneale fistolizzato al colon), dimenticando una garza laparotomica nell'addome, a seguito di intervento chirurgico di isteroannessiectomia radicale. Gli imputati (medico ed infermiere) venivano condannati sia in primo grado che nel giudizio di appello e proponevano un articolato ricorso per cassazione. Analizziamo nel dettaglio la decisione della corte di cassazione. Autorità giudiziaria: Quarta …

     Leggi di più…
Mostra tutto (9)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/05/2015, n. 33329
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33329
Data del deposito : 5 maggio 2015

Testo completo