Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2005, n. 38840
CASS
Sentenza 22 giugno 2005

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Nelle amministrazioni pubbliche, sono gli organi di direzione politica che, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, devono procedere (e dovevano farlo, comunque, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto) alla individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma primo, lettera b), del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 (nelle persone del dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero del funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei solo casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale). La mancata indicazione non può che avere la conseguenza che è l'organo di direzione politica a conservare la qualità di datore di lavoro, e ciò anche ai fini dell'eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (da queste premesse, è stata confermata la sentenza di condanna per un infortunio sul lavoro subito da un operaio del comune pronunciata a carico del sindaco, sul rilievo che questi doveva considerarsi "datore di lavoro", in difetto di un'esplicita designazione del dirigente o del funzionario cui tale qualità dovesse attribuirsi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2005, n. 38840
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38840
    Data del deposito : 22 giugno 2005

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