Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2010, n. 2814
CASS
Sentenza 21 dicembre 2010

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Massime1

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.

Commentario1

  • 1Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321
    https://www.iusinitinere.it/

    Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2010, n. 2814
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2814
Data del deposito : 21 dicembre 2010

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