Sentenza 14 novembre 2002
Massime • 2
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 cod. pen.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 cod. pen. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo).
In tema di responsabilità per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi esclusa la configurabilità della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 cod. pen., mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, essendosi in presenza di un'unica condotta dalla quale sono scaturiti due eventi diversi.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2002, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli IlNTmi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE
Dott. MARCHESE ANTONIO "
Dott. SILVESTRI GIOVANNI "
Dott. GIORDANO UMBERTO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL IO N. IL 20/12/1952;
2) NT ME N. IL 01/10/1953;
avverso SENTENZA del 03/01/2001 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. M. Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'omesso riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p., con effetto estensivo della sentenza;
rigetto nel resto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3.1.2001, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione emessa il 22.12.1998 dal GUP presso il Tribunale di Brindisi, riduceva la pena inflitta a NT ME e a OL IO, rispettivamente a tre anni, otto mesi di reclusione e lire 600.000 di multa per il primo ed a quattro anni, sei mesi di reclusione e lire 800.000 di multa per il secondo, confermando la responsabilità degli imputati per i reati di detenzione e porto illegali di tre bombe a mano (capi A e B), di ricettazione di detti ordigni (capo C), di danneggiamento delle risorse biologiche delle acque marine per avere lanciato in mare e fatto esplodere due dei predetti ordigni (capo D) e, infine, del reato di cui all'art. 586 c.p. per avere cagionato, quale conseguenza non voluta, la morte di UC EO, subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale era state lanciate le bombe poi esplose (capo E). Dopo avere rilevato che non era controverso che la morte dello UC era stata causata da arresto cardiocircolatorio da lesività polmonare conseguente ad esplosione sottomarina delle bombe lanciate dagli imputati per praticare la pesca di frodo, la Corte territoriale riteneva inattendibile la versione del OL, secondo cui gli ordigni erano stati trovati sulla scogliera, ove erano stati abbandonati da clandestini albanesi, precisando che dovevano considerarsi provati gli elementi costitutivi della ricettazione, identificabili nell'avere ricevuto le bombe provenienti dal delitto di introduzione o cessione di armi da guerra nel territorio dello Stato. La Corte di merito osservava altresì che il giudice di primo grado aveva correttamente escluso che nella continuazione potesse ricondursi il delitto contestato al capo E), in quanto, data la natura della fattispecie prevista dall'art. 586 c.p., non era configurabile ne' il concorso formale ex art. 81, comma 1, c.p. ne' la figura del reato continuato di cui al primo capoverso del medesimo art. 81:
aggiungeva che il nesso causale tra il lancio in mare delle bombe e la morte del subacqueo non poteva considerarsi interrotto per il fatto che la presenza di quest'ultimo non era segnalata da apposite boe. Infine, venivano reputate infondate le doglianze degli imputati vertenti sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche e sull'applicazione della pena nei minimi edittali.
I difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.
Nell'interesse del NT veniva denunciata la nullità della decisione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 114, 116, comma 2, c.p., sul rilievo che nella sentenza impugnata non erano state adeguatamente valutate le differenti condotte degli imputati e che tale omissione aveva condotto all'esclusione dell'attenuante ex art. 114 c.p. a favore del NT, il cui apporto causale doveva considerarsi minimo:
deduceva altresì che erroneamente erano state negate la diminuzione di pena ex art. 116, comma 2, c.p. e la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Nell'interesse del OL era denunciata la violazione dell'art. 81 c.p. conseguente all'asserita incompatibilità del concorso formale e della continuazione con la struttura del reato ex art. 586 c.p.:
in particolare, il ricorrente deduceva che, in presenza del contrasto di giurisprudenza, era condivisibile la soluzione interpretativa favorevole all'applicazione della disciplina dell'art. 81 c.p., aggiungendo che un'ulteriore causa di nullità della sentenza derivava dalla violazione dell'art. 133 c.p. e dalla mancanza di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve esaminarsi, anzitutto, il primo motivo del ricorso proposto dal OL a mezzo del quale è spata formulata la doglianza relativa alla mancata applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione rispetto al delitto previsto dall'art. 586 c.p. -La censura è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che risultano irretrattabilmente accertati il porto e la detenzione delle bombe a mano (capi A e B), l'impiego di tali armi da guerra per l'esercizio della pesca mediante lancio ed esplosione in mare, nonché il rapporto di derivazione causale da tali condotte della morte dello RO, che stava praticando la pesca subacquea sotto l'imbarcazione degli imputati o nei pressi della stessa.
Ciò posto, per la soluzione del tema dedotto col motivo in esame, occorre individuare quale sia la precisa struttura della figura di reato di cui all'art. 586 c.p. e quali ne siano gli elementi costitutivi, osservando, anzitutto, che tale norma incriminatrice è stata perspicuamente qualificata in dottrina come disposizione di chiusura e di rafforzamento del sistema di tutela dei beni della vita e dell'incolumità fisica, con carattere di specialità rispetto alla previsione dell'art. 83, comma 2, c.p., espressamente richiamato dall'art. 586. Invero, col punire il fatto preveduto come delitto doloso da cui sia derivata, quale conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, il legislatore ha configurato una particolare specie di "aberratio delicti" con pluralità di eventi (oggetto, appunto, della disposizione contenuta del capoverso dell'art. 83), che strutturalmente è connotata da un delitto - base doloso al quale è eziologicamente legato un evento ulteriore e diverso da quello voluto.
In dottrina e in giurisprudenza esiste disparità di opinioni rispetto alla determinazione del criterio di imputazione dell'evento morte e dell'evento lesione, nel senso che mentre un primo indirizzo costruisce il rapporto tra delitto doloso di base ed evento non voluto in termini di pura e semplice causalità materiale (Cass., Sez. II, 15 febbraio 1996, Caso, rv. 205374; Cass., Sez. I, 14 febbraio 1990, Bevilacqua, rv. 184508), altre posizioni collegano la punibilità per il delitto ex art. 586 c.p. alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivate dal delitto doloso, cui inerisce il rischio di lesione di tali beni, e, su tale base, delineano una forma di responsabilità per colpa (Cass., Sez. I, 22 ottobre 1998, D'Agata, rv. 211611; Cass., Sez. I, 29 gennaio 1997, Sambataro, rv. 207274).
Il Collegio ritiene di dovere aderire a quest'ultima linea interpretativa, favorevole alla sussistenza di un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base, in quanto essa risulta sorretta da precisi ed univoci elementi di ordine logico e sistematico, individuabili principalmente nell'indefettibilità del principio di colpevolezza, in necessaria sintonia con la tendenza dell'ordinamento verso il superamento delle forme di responsabilità oggettiva, fondata sulla regola del "versari in re illicita", e verso l'eliminazione di qualsiasi deroga al principio "non c'è pena senza colpa" la cui matrice è identificabile nel precetto sancito dall'art. 27, comma 1, della Carta fondamentale (Corte cost., sent. n. 364 del 1988 e n. 1085 del 1988). Le precedenti considerazioni permettono di dare soluzione alla questione vertente sull'applicabilità della disciplina della continuazione o del concorso formale, negata nella sentenza impugnata.
Per quanto riguarda la continuazione, il Collegio è dell'avviso che non possa condividersi l'isolato precedente che ha riconosciuto la possibilità di unificare sotto il vincolo della continuazione il delitto doloso di base e quello di cui all'art. 586 c.p. (Cass., 20 ottobre 1998, P.M. in proc. Scurato, rv. 212265). L'infondatezza di tale posizione interpretativa risulta evidente quando si tiene presente che il delitto doloso e quello di cui a all'art. 586 c.p. non sono riconducibili all'interno di un medesimo disegno criminoso per l'ovvia ragione che la seconda fattispecie criminosa - la cui essenza è incompatibile con la volontà dell'evento, anche nella forma attenuata del dolo eventuale - non può essere oggetto, per sua natura, di una preventiva deliberazione, seppur generica, sulla quale possa radicarsi un unitario programma criminoso. Invece, la sentenza impugnata merita censura nel punto in cui è stata escluso il concorso formale tra delitto - base e delitto ex art. 586. Invero, considerato che la situazione in esame, quale forma di "aberractio delicti", è composta da un'unica condotta e dai due eventi da essa prodotti, l'uno voluto e l'altro no, deve motivatamente riconoscersi - in conformità dell'indirizzo prevalente nella giurisprudenza di legittimità - la configurabilità del concorso formale, nella forma del concorso improprio o eterogeneo, qualificato, alla stregua della disposizione di cui al primo comma dell'art. 81 c.p., dall'unicità della condotta da cui consegue la violazione di differenti norme incriminatrici (Cass., Sez. VI, 18 maggio 1999, Bornaghi, rv. 214197; Cass., Sez. I, 19 febbraio 1987, Faggion, rv. 175993). L'accoglimento del motivo di ricorso proposto dal OL e il conseguente annullamento della sentenza impugnata nel punto riguardante l'omesso riconoscimento del concorso formale tra reati giovano anche a favore del NT a norma dell'art. 587 c.p., in quanto l'effetto estensivo dell'impugnazione trova giustificazione nel fatto che nel caso in esame sussiste concorso degli imputati nei medesimi reati e il motivo di gravame accolto non ha carattere esclusivamente personale.
Infine, deve osservarsi che, sebbene risultino infondate le doglianze vertenti sui criteri seguiti dalla Corte di merito nella determinazione delle pene inflitte ai due imputati, i relativi motivi di ricorso - a parte quello di OL con cui si denuncia precisamente un inesistente difetto di motivazione - devono considerarsi assorbiti, in quanto il trattamento sanzionatorio dovrà essere rideterminato dal giudice di rinvio sia per il OL che per il NT Infine, risultano inconsistenti le censure formulate dal NT in ordine all'esito del giudizio di comparazione, giustificato col richiamo ai gravi, molteplici e specifici precedenti penali, e all'esclusione dell'attenuante ex art. 114 c.p., fondata sulla motivata non configurabilità della minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione dei reati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'omesso riconoscimento del concorso formale tra reati ex art. 81 c.p. ed ai punti consequenziali e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Lecce.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 GENNAIO 2003.