Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2002, n. 2595
CASS
Sentenza 14 novembre 2002

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In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 cod. pen.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 cod. pen. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo).

In tema di responsabilità per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi esclusa la configurabilità della continuazione fra quest'ultimo e quello del quale l'agente deve rispondere ai sensi dell'art. 586 cod. pen., mentre è possibile riconoscere la sussistenza del concorso formale di reati, essendosi in presenza di un'unica condotta dalla quale sono scaturiti due eventi diversi.

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  • 1Spacciatore, droga, sostanza stupefacente, morte, collegamento psicologicoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2009

  • 2Cassazione penale, sez. V, sentenza 21/04/2006 n° 14302Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2002, n. 2595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2595
Data del deposito : 14 novembre 2002

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