Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro negli enti locali, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2013, n. 30214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30214 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 12/04/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 801
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 17534/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IA ER, N. IL 13/7/1959;
2) AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FRATTE ROSA, R.C.;
avverso la sentenza n. 651/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona il 4/10/2011;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili, avv. Cazzola Fabio, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alla rifusione alle parti civili delle spese processuali;
udite le conclusioni dell'avv. Cucchiaini Anna che, quale difensore dell'imputato e sostituto processuale del difensore del responsabile civile, ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. AR NO veniva tratto a giudizio - unitamente al Sindaco di Fratte Rosa, BE MA EL - per rispondere, in qualità di responsabile dell'area tecnica e titolare di un ufficio del Comune di Fratte Rosa avente autonomia gestionale, dell'infortunio mortale occorso al dipendente comunale RA OL mentre questi attendeva alla guida di un trattore decespugliatore alla pulizia di un prato adiacente ad una scarpata;
infortunio che l'accusa riconduceva alla violazione di regole prevenzionistiche.
Il Tribunale di Pesaro dichiarava la BE responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. e di talune delle contravvenzioni contestatele, mentre assolveva l'AR dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ribaltava la decisione di primo grado, mandando assolta la BE e giudicando responsabile l'AR che condannava, per il delitto, alla pena di mesi sei di reclusione, mentre rilevava l'estinzione delle contravvenzioni per decorso del termine prescrizionale. Condannava altresì l'AR ed il responsabile civile Comune di Fratte Rosa al risarcimento del danno in favore delle parti civili, nonché alla rifusione alle stesse delle spese processuali. Secondo la non controversa ricostruzione dell'accaduto, il RA, dipendente del Comune di Fratte Rosa, mentre stava eseguendo con l'ausilio e alla guida di un trattore rasaerba la pulizia di un'area verde posta ad un'altezza di circa quattro metri dalla sottostante strada, dalla quale era separata da una ripida scarpata, nel manovrare il mezzo meccanico innestava la retromarcia muovendolo verso la scarpata, sicché il veicolo dapprima si infossava nella terra morbida, quindi si ribaltava sul lato sinistro, sbalzando il RA dalla posizione di guida. Infine sia il lavoratore che il mezzo precipitavano sulla strada sottostante, ed il RA veniva colpito al capo dal veicolo riportando lesioni che ne cagionavano il decesso.
2.1. Quanto all'attribuzione del fatto, ad avviso del giudice di seconde cure il Tribunale aveva errato nell'escludere in capo all'AR la qualità di datore di lavoro, peraltro disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per valutarne i profili di responsabilità come dirigente, nonostante l'imputazione ne descrivesse proprio tal ultima qualità.
La Corte di Appello, per contro, riconosceva all'AR la posizione di garanzia del datore di lavoro ritenendo erroneo il convincimento espresso dal primo giudice in ordine alla necessità, a tal fine, di un formale atto di nomina, ritenuto mancante nella fattispecie. Ad avviso della Corte distrettuale, sulla scorta del combinato disposto al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b) e D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 30 il Sindaco deve provvedere alla nomina del dirigente e/o del funzionario cui spetta la responsabilità di un ufficio avente autonomia gestionale e con ciò quest'ultimo acquista la qualifica di datore di lavoro. Non occorre, pertanto, una specifica e formale delega, come d'altronde chiarito dalla circolare del Ministero dell'interno 17.12.1996, n.
3. Avendo considerato la Corte di Appello l'AR responsabile di un servizio dotato di autonomia gestionale, ha concluso che questi era datore di lavoro del lavoratore deceduto. Infatti, il Comune di Fratte Rosa aveva provveduto sin dal 9.6.1999 (nomina ratificata dalla giunta con Delib. 10 giugno 1999, n. 143) a conferire all'AR le funzioni previste dalla L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 3 con la nomina a Responsabile del settore tecnico, cui compete adottare atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, ed atti di amministrazione e gestione del personale.
Inoltre - ha rilevato ancora il Collegio territoriale - l'AR era individuato quale datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi della ditta Geco s.r.l., che egli stesso sottoscrisse;
svolgeva le proprie funzioni con autonomia gestionale e di spesa (la Corte ha giudicato erronee in fatto le diverse affermazioni formulate in primo grado); in ogni caso la condotta doverosa dell'imputato consisteva nell'omessa valutazione dei rischi intrinseci al lavoro da eseguire e nella specifica informazione della vittima sui medesimi, di modo che prescindeva da disponibilità finanziarie o dalla realizzazione di particolari presidi antinfortunistici.
2.2. Quanto alla condotta tipica, la Corte di Appello la individua nell'omessa elaborazione della valutazione dei rischi e nella mancata formazione del lavoratore. L'effettuazione della valutazione avrebbe consentito di individuare il rischio di caduta L'alto connesso allo svolgimento delle operazioni di sfalcio dell'erba con un trattore in un'area di nove metri per quattro metri, avente un lato prospiciente il vuoto e posta ad un'altezza di circa 4 metri dal piano inferiore;
di conseguenza di adottare le misure necessarie ad eliminare il rischio di caduta, misure puntualmente elencate dalla Corte territoriale, tra le quali segnalazioni e transenne sul lato della scarpata. La formazione del lavoratore avrebbe reso edotto questi dei rischi connessi all'operare alla guida di un trattore su un'area avente le caratteristiche fisiche sopra descritte. La violazione di tali regole è stata riconosciuta come avente efficienza causale rispetto all'evento verificatosi, perché l'adozione delle menzionate misure lo avrebbe certamente evitato.
3.1. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato AR NO il difensore di fiducia avv. Anna Cucchiaini. Con un primo motivo si deduce violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b) e D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 30. Ad avviso dell'esponente, da tali norme discende che la nomina a dirigente non equivale a quella di datore di lavoro, per la quale è necessaria una formale delega, di talché la nomina deve essere espressa. A conforto della tesi espressa si richiama la giurisprudenza di legittimità, segnatamente Cass. n. 38840/2005 e Cass. n. 35137/2007.
3.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale: la Corte di Appello individua una pluralità di datori di lavoro nei tre responsabili rispettivamente dell'area contabile, dell'area amministrativa e dell'area tecnica;
ma poi individua l'AR quale datore di lavoro del RA nonostante questi fosse alle dipendenze dell'area amministrativa. Neppure tiene conto, la motivazione impugnata, del fatto che l'AR non aveva capacità gestionali per l'assenza di risorse economiche, come peraltro espressamente puntualizzato nella contestazione redatta dal P.m.. 3.3. Con un terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, comma 1, lett. b) e D.P.C.M. 23 gennaio 2009. La previsione per la quale in caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri indicati il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice dell'ente pubblico dimostra la irrilevanza dell'eventuale sussistenza di un datore di lavoro di fatto.
3.4. Con un quarto motivo si deduce vizio motivazionale, lamentando che la Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto dei documenti acquisiti che indicano nella BE il datore di lavoro.
3.5. Con un quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2. Non competeva all'AR, in quanto non datore di lavoro, la elaborazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento, posto peraltro a capo della Geco s.r.l. per scelta della P.A..
3.6. Con un sesto motivo si deduce vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 38, comma 1, lett. a). Si assume che le modalità di svolgimento del lavoro erano corrette e che quando dopo il fatto venne elaborata la valutazione dei rischi, questa previde di eseguire le attività dell'area in questione proprio con le modalità osservate in occasione del sinistro occorso al RA. Conclude l'esponente che tanto dimostra l'irrilevanza causale della "carenza cartacea".
3.7. Con un settimo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 41 e 43 cod. pen.. La morte del lavoratore non è riconducibile alle condotte omissive imputate all'AR. La Corte di Appello avrebbe individuato quale regola violata quella in realtà rispettata, sicché o l'imputato doveva essere assolto per tale motivo o la regola cautelare che si assume violata non ha avuto efficienza causale.
4, Ricorre per cassazione nell'interesse del responsabile civile Comune di Fratte Rosa il difensore di fiducia avv. Roberto Brunelli.
4.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 41 e 43 cod. pen.. La Corte di Appello ha esplicitato premesse teoriche non condivisibili, laddove ritiene che il requisito della cd. concretizzazione del rischio si aggiunge alla violazione di una regola cautelare e che esso risulta specificato dalla necessaria prevedibilità ex ante dell'evento in concreto. Si rileva, per contro, che se l'evento verificatosi non è riconducibile allo scopo della regola che si assume violata è manchevole non tanto il rapporto di causalità ma prima ancora la condotta tipica. Altri rilievi attengono al tema della colpevolezza.
4.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale e violazione di legge. Si formulano le osservazioni già espresse nel ricorso dell'imputato, quale settimo motivo;
si assume, quindi, che la regola cautelare individuata in sede di valutazione dei rischi descrive ed impone un comportamento che è proprio quello tenuto in occasione dell'infortunio del RA, sì che questo deve essere ricondotto ad altra causa. Si censura poi l'affermazione della Corte di Appello per la quale sarebbe stato inosservato l'obbligo di informazione del lavoratore circa il rischio intrinseco a manovre di guida in prossimità di scarpata, per la genericità di un siffatto obbligo, che invece deve avere ad oggetto rischi tipici. Ancora, quanto alla rilevanza causale del comportamento trasgressivo, si osserva che a fronte di un trattore che, per aver il conducente innestato la marcia indietro e impresso velocità al veicolo, si muove alla massima velocità verso la scarpata, l'osservanza delle prescrizioni ritenute violate non avrebbe evitato l'evento. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. I ricorsi sono infondati, nei termini di seguito precisati.
5.1. I motivi da uno a cinque del ricorso a firma dell'avv. Cucchiaini convergono nella critica della attribuzione all'AR della posizione di garanzia datoriale.
Sotto tale profilo essi colgono il segno.
Mette conto ricordare che, prima dell'entrata in vigore dell'art. D.Lgs. n. 81 del 2008, e quindi all'epoca del fatto per cui si procede, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b) (come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 2) precisava che "per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale".
La previsione è stata variamente interpretata;
non solo si sono formulate tesi diverse da parte di dottrina e giurisprudenza;
ma anche tra le pronunce del giudice di legittimità si rinvengono soluzioni contrastanti. Il dubbio attiene in primo luogo alla necessità di uno specifico atto di individuazione del dirigente o del funzionario quale datore di lavoro;
necessità che per alcuni non ricorre,
risultando sufficiente la titolarità dei poteri indicati dalla norma e che peraltro è indispensabile, altrimenti rimanendo quella posizione in capo al vertice politico dell'ente. Detto altrimenti, la disputa è intorno al carattere costitutivo o meramente ricognitivo di un atto (dell'organo di vertice dell'ente) che attribuisca ad altri la qualità di datore di lavoro. E ciò in ragione del fatto che alla formula utilizzata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b) (nella quale il "si intende" lasciava oggettivamente ipotizzare che fosse operata un'attribuzione ex lege della qualifica datoriale ai dirigenti ed ai funzionari titolari dei poteri indicati) è presto seguita la previsione del D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 30, comma 1 per la quale entro sessanta giorni L'entrata in vigore del medesimo decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.
Espresso ancora con altra nomenclatura, l'oscillazione era tra natura originaria oppure derivata della posizione datoriale del dirigente e del funzionario descritto dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b). Secondo una prima interpretazione adottata da questa Corte, l'individuazione del dirì gente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro risulta demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l'attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale. Si escludeva quindi che fosse sufficiente la collocazione nell'ambito dell'organigramma per ritenere operata l'individuazione valevole ai sensi del combinato disposto al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. b) e D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 30, comma 1:
"proprio per la rilevanza dei compiti e per la responsabilità che deriva dal conferimento della qualità in esame non può ritenersi che la qualità di datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626, art. 2 possa essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico. L'attribuzione della qualità di datore di lavoro non può che essere espressa anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza".
Erano dunque gli "organi di direzione politica" che dovevano procedere all'individuazione; è stato puntualmente rilevato che si tratta di una valutazione ricollegata alle caratteristiche specifiche della pubblica amministrazione che viene in considerazione, dovendosi tenere conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici. Anche tale rilievo è stato ritenuto argomento che da conferma dell'impossibilità di una scelta non espressa e non accompagnata dai ricordati poteri di gestione alla persona fisica.
La conseguenza della mancata indicazione è stata ravvisata nella conservazione in capo all'organo di direzione politica della qualità di datore di lavoro, quanto meno nel periodo successivo alla scadenza dei sessanta giorni indicati dalla legge e fino all'individuazione del datore di lavoro da parte dell'organo obbligato a questo adempimento.
Con la precisazione che agli organi di direzione politica (sindaco e giunta comunale) sono attribuiti in via originaria anche i poteri di sovrintendere alle scelte di gestione e direzione amministrativa, con il conferimento di tutti i poteri conseguenti. Anche il potere di individuare il datore di lavoro conferma che all'organo di direzione politica compete un potere originario (in tal senso soprattutto, Sez. 4, n. 38840 del 22/06/2005 - dep. 21/10/2005, Ioriatti, Rv. 232418). A questa ricostruzione si sono accompagnate tesi di diverso segno. Qui è sufficiente ricordare l'affermazione per la quale "le funzioni espletate, secondo i principi già contenuti nel D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 4) e D.P.R. n. 303 del 1956 (art. 4) ampiamente richiamati anche in dettaglio nel D.Lgs. n. 626 del 1994, comportano di per sè obblighi di assunzione delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a prescindere anche da atti formali di individuazione dei singoli soggetti gravati dell'obbligo di garanzia, come peraltro previsto solo in via transitoria dal D.Lgs. n. 242 del 1996, art. 30" (Sez. 4, n. 34804 del 02/07/2010 - dep. 27/09/2010, Maniago, Rv. 248349).
Ritiene questa Corte che l'interpretazione più persuasiva sia quella formulata con la sentenza in causa Ioratti. Agli argomenti in essa ricordati si può aggiungere che appare priva di pregio l'obiezione secondo la quale si verrebbe a determinare una ingiustificata disparità di disciplina fra soggetti di diritto privato, per i quali vale la concreta titolarità dei poteri gestionali e l'autonomia tipici del datore di lavoro, e pubblica amministrazione, nella quale si rende necessaria la formalizzazione del ruolo datoriale. È agevole replicare che tra i due ambiti non vi è perfetta identità, risultando solo l'organizzazione dell'ente pubblico minutamente normata. E che, di conseguenza, l'obiettivo di meglio perseguire la tutela dei beni in gioco risulta più agevolmente conseguibile attraverso una previa e chiara individuazione del soggetto cui compete la qualifica di datore di lavoro. Nè con ciò si emargina il principio di effettività (oggi consacrato nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299): come già sostenuto nella sentenza Ioratti, ove alla attribuzione della qualifica non corrispondesse la dotazione dei correlati poteri, datore di lavoro sarebbe da ritenere ancora e sempre l'organo di vertice politico dell'ente.
Peraltro solo l'interpretazione che qui si patrocina permette da un canto di "esaltare", tra le diverse funzioni, quelle aventi proiezione prevenzionistica;
ed inoltre di evitare (evenienza che avrebbe potuto aversi anche nel caso in esame) la concorrenza del tutto teorica di più dirigenti, in concreto mai investiti delle specifiche responsabilità in materia di sicurezza del lavoro.
5.2. Una conferma a posteriori della correttezza della tesi qui condivisa viene dalla circostanza che essa è stata sostanzialmente fatta propria dal legislatore con il D.Lgs. n. 81 del 208, che al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, lett. b), con riferimento alle amministrazioni pubbliche evidenziate, recita: "per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato L'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".
6. La Corte di Appello erra, quindi, quando ritiene che la individuazione delle figure professionali cui sono state conferite le funzioni previste dalla L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 3 (atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
atti di amministrazione e gestione del personale), avvenuta in data 9.6.1999, con la nomina dell'AR a responsabile del settore, posizione organizzativa, sia stata sufficiente a costituirlo datore di lavoro, concludendo pertanto per l'equivalenza tra preposizione all'ufficio e trasferimento della posizione di garanzia tipica del datore di lavoro.
Nè si può ritenere diversamente in ragione del fatto che la valutazione dei rischi redatta il 30.4.2005 indicava l'AR come datore di lavoro, peraltro sottoscrittore del documento proprio in tale qualità. Pur prescindendo dalla circostanza, evidenziata dal primo giudice, secondo la quale il documento in parola venne portato a conoscenza dell'ente comunale solo dopo il sinistro, va rilevato che una volta attribuito valore costitutivo all'atto di individuazione del dirigente-datore di lavoro, sicché in assenza di esso la responsabilità apicale si conserva in capo agli organi di vertice politico dell'ente, è palese che la circostanza sopra ricordata è priva di rilievo sul piano giuridico.
7. Ciò posto, però, il ricorso risulta comunque infondato, dal momento che le violazioni imputate all'AR e ritenute dalla Corte di Appello sono tutte (eccezion fatta per la mancata valutazione dei rischi) riconducibili alla figura del dirigente, quale senz'altro è l'imputato.
Ed infatti, la Corte di Appello ascrive all'AR di aver omesso di assicurarsi che i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevessero una formazione adeguata sul loro uso (D.Lgs. n.626 del 1994, art. 38, comma 1, lett. a)); di non aver attuato sul luogo dell'incidente le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre il rischio relativo all'utilizzo del rasaerba e del decespugliatore da parte dell'addetto al taglio in prossimità della scarpata (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2); di aver violato la previsione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. i) ed l). Tutte prescrizioni che si indirizzano tanto al datore di lavoro che al dirigente (cfr. D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 89, comma 2, lett. a) e b)). Sicché i motivi tendenti a veder negata la posizione di garanzia in capo all'AR risultano infondati.
8. Il primo motivo enunciato nel ricorso a firma dell'avv. Brunelli prospetta considerazioni giuridiche condivisibili ma formulate in termini da non evitare al motivo di impugnazione la connotazione di aspecificità.
I restanti motivi dei due ricorsi attengono sia al profilo della insussistenza di una condotta colposa sia a quello del nesso causale. Le affermazioni svolte al riguardo dalla Corte di Appello vengono censurate tanto sotto il profilo motivazionale che sotto quello della errata applicazione della legge penale, ma si incentrano essenzialmente sulla ritenuta identificazione, quale condotta trasgressiva tenuta L'AR, proprio della condotta prescritta dalla legge. In altri termini si contesta che sussista una violazione alla regola cautelare, segnatamente a quella recata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 38, comma 1, lett. a) perché si assume che le modalità di svolgimento del lavoro erano corrette, come dimostrerebbe il fatto che quando venne elaborata la valutazione dei rischi, questa previde di eseguire le attività nell'area in questione proprio con le modalità osservate in occasione del sinistro occorso al RA. Si contesta, inoltre, la violazione dell'obbligo di informazione del lavoratore circa il rischio intrinseco a manovre di guida in prossimità di scarpata. Quanto alla rilevanza causale del comportamento trasgressivo, si ravvisa l'inevitabilità dell'evento pur nell'adozione delle misure ritenute necessarie, stante la condotta del lavoratore. Orbene, ritenere che le corrette modalità di lavoro fossero quelle ex post descritte nel documento di valutazione dei rischi, solo perché assunte in tale documento, manifesta un evidente errore metodologico.
La Corte di Appello ha esplicitato con motivazione non manifestamente illogica il percorso ricostruttivo che l'ha indotta ad asserire che in relazione all'attività lavorativa alla quale era addetto il RA dovevano essere osservate talune specifiche disposizioni di legge, tra le quali spiccano l'interdizione al lavoratore medesimo ad accedere con il mezzo ad una distanza (dal ciglio della scarpata) inferiore a quella di sicurezza, la predisposizione di misure sanzionatorie in funzione di rafforzamento del divieto, l'adozione di segnalazioni o transenne per evidenziare il limite della scarpata. Può anche aggiungersi che nella contestazione della violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2 vi è il richiamo all'obbligo di non fare ricorso al rasaerba in questione, siccome non adeguato alle condizioni di lavoro.
Regole pacificamente non osservate L'AR (e dal datore di lavoro).
Del tutto congrua è l'affermazione conclusiva della Corte distrettuale, per la quale se tali regole fossero state osservate il sinistro non si sarebbe verificato perché il dipendente "avrebbe avuto, in generale, un grado di attenzione maggiore;
... perché non avrebbe operato in prossimità della scarpata. Il che gli avrebbe consentito di evitare che la manovra errata (inserimento della retromarcia) potesse provocare così gravi conseguenze, potendo essere neutralizzata prima del precipizio".
Mette conto ricordare, al riguardo, che "in tema di reati colposi, la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l'evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno" (Sez. 4, n. 19512 del 14/02/2008 - dep. 15/05/2008, P.C. in proc. Aiana, Rv. 240172). Ora, non v'è alcun dubbio che la sollecitazione dell'attenzione del lavoratore sui rischi implicati L'uso del mezzo meccanico in un'area con le caratteristiche che si sono ricordate e più ancora la rinuncia all'uso dello stesso, a favore dell'utilizzo di decespugliatori manuali, ai quali non a caso si fece ricorso per lo sfalcio nella zona più prossima alla scarpata, avrebbe con certezza evitato che un qualche errore di manovra del lavoratore, di agevole previsione, potesse condurre alla perdita di controllo dello stesso e quindi alla precipitazione L'alto.
In conclusione, per il versante da ultimo esplorato, la motivazione resa dal giudice di seconde cure è immune dalle censure evidenziate dai ricorsi, i quali devono pertanto essere rigettati.
9. Segue al rigetto dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili. Spese che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre alla refusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre accessori di come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2013