Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 5934
CASS
Sentenza 6 ottobre 2011

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In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell'imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione; d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 5934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5934
    Data del deposito : 6 ottobre 2011

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