Sentenza 6 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, è legittima la condanna dell'imputato alle spese processuali, nel caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, anche quando, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione il pubblico ministero, in quanto la disposizione di cui all'art. 592 cod. proc. pen. - per la quale con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento - non prevede al riguardo alcuna eccezione; d'altro canto, l'art. 67 della legge n. 69 del 2009 - abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto nel caso di condanna dall'art. 535, comma secondo, cod. proc. pen. - ha reso obbligatoria la ripartizione delle spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2011, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 06/10/2011
Dott. OLDI Paolo rel. Consigliere SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana Consigliere N. 2323
Dott. VESSICHELLI Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 44793/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN NN N. IL 26/10/1962;
avverso la sentenza n. 1114/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Sangiovanni Sergio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 21 settembre 2010 la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato l'assoluzione, statuita dal Tribunale di Castrovillari e impugnata dal pubblico ministero e dall'imputato, di OV NC dall'imputazione di diffamazione in danno di OL NC. Con la stessa sentenza ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali del grado, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso denuncia l'illegittimità della condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, di cui evidenzia l'incompatibilità con la pronuncia assolutoria;
lamenta, altresì, che siano state poste a suo carico le spese processuali, sebbene l'appello non fosse stato proposto soltanto dall'imputato, ma anche del pubblico ministero. Il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ciò non è a dirsi della parte in cui il NC si duole della condanna, emessa nei suoi confronti, al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello. In proposito la norma di riferimento è da ricercare nell'art. 592 c.p.p., comma 1 a tenore del quale "con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento". La citata disposizione non prevede alcuna eccezione per il caso in cui, oltre alla parte privata, abbia proposto impugnazione anche il pubblico ministero;
ne' si ritiene condivisibile quanto statuito da Cass. 13 marzo 2002 n. 14406, sul presupposto - addotto a motivazione - che nel processo penale non sia possibile la ripartizione delle spese tra le parti per inesistenza di qualsiasi criterio idoneo a disciplinarla;
quest'ultima affermazione, invero, ha trovato un'implicita confutazione nel disposto del sopravvenuto L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 67, comma 2: il quale, abrogando il vincolo di solidarietà tra coimputati precedentemente imposto per il caso di condanna dall'art. 535 c.p.p., comma 2, ha reso obbligatoria quella ripartizione delle spese della quale il precedente giurisprudenziale dianzi citato aveva affermato l'inattuabilità per carenza di criteri normativamente fissati. Fondata è, invece, la censura con cui si denuncia l'illegittimità della disposta condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di secondo grado. Il criterio-guida da seguire in argomento è quello della soccombenza nell'ambito del rapporto contenzioso instauratosi fra la parte civile e l'imputato, avente riguardo agli interessi civili: sicché, ove la sentenza di appello rechi conferma della pronuncia assolutoria emessa in primo grado e della conseguente esclusione di una condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, non configurandosi alcuna soccombenza di questi nei confronti della parte civile non vi è alcuna ragione per cui egli debba essere gravato delle spese sostenute nel grado dalla controparte.
La sentenza impugnata deve, per quanto sopra, essere annullata in parte qua senza rinvio, ferma restando ogni altra statuizione.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, condanna che elimina;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012