Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2015, n. 14167
CASS
Sentenza 12 marzo 2015

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Allorquando un cantiere temporaneo o mobile viene in essere all'interno del processo produttivo di un'impresa, il datore di lavoro committente, oltre che alla valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto: a) nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o ad un singolo lavoratore autonomo, a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma terzo, del D.Lgs. n. 81 del 2008; b) nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra loro, a nominare il coordinatore per la progettazione, il quale, ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs., deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento, che ha valore di documento di valutazione del rischio interferenziale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/03/2015, n. 14167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14167
Data del deposito : 12 marzo 2015

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