Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2008, n. 25288
CASS
Sentenza 23 aprile 2008

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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è un mero ausiliario del datore di lavoro privo di autonomi poteri decisionali e non è dunque destinatario degli obblighi dettati dalla legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle sanzioni, penali e amministrative, previste per la loro violazione. Ciò non esclude peraltro la sua responsabilità per il reato di omicidio colposo conseguito alla mancata adozione di una misura prevenzionale, qualora si accerti che lo stesso abbia indotto il datore di lavoro all'omissione, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale.

Commentario1

  • 1RSPP e la nomina del datore di lavoro: è delega?
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 20 febbraio 2012

    SCARICA L'EBOOK Il nuovo apprendistato 1. Premessa Va considerato che, ai sensi del disposto di cui all'art. 8 del d.lgs. 626/1994, ora art. 31 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche, il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che i compiti di detto responsabile sono dettagliatamente elencati nell'art. 33 e, tra essi, rientra l'obbligo dell'individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione da adottare. Nel fare ciò, il responsabile del servizio opera per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poichè l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2008, n. 25288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25288
Data del deposito : 23 aprile 2008

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