Sentenza 29 settembre 1997
Massime • 3
In materia di "condono edilizio", il termine ultimo per la sospensione dichiarata dal giudice, di cui all'art. 38 l. n. 47 del 1985, va individuato nel 31 marzo 1997, stabilito dalla legge n. 662 del 1996 all'art. 2, commi 37, 38 e 40, per integrare la documentazione richiesta prima della entrata in vigore di tali disposizioni e per procedere al versamento della oblazione non corrisposta con il pagamento degli interessi legali. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).
In tema di "condono edilizio", la omessa sospensione del procedimento in virtù dell'art. 38 l. n. 47 del 1985 non costituisce un vizio della decisione eventualmente presa, in quanto non produce alcuna nullità o inutilizzabilità, mentre la parte conserva la possibilità di chiedere la sospensione finché siano aperti i termini previsti dalla legge. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).
In materia di "condono edilizio", l'art. 44 della legge n. 47 del 1985 prevede una sospensione automatica del processo applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico o commessa una violazione di detta normazione, da calcolare in giorni 223; mentre l'art. 38 della medesima legge prevede una sospensione obbligatoria ma dichiarata dal giudice a seguito dell'accertamento dei presupposti, da rinvenire soltanto nella presentazione di una domanda di condono, dichiarata afferente all'immobile abusivo in processo, e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata. Pertanto, tenuto conto di queste due sospensioni "ex lege", la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 e, nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso, può essere dichiarata anche dalla Corte di cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata di oblazione. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1997, n. 11334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11334 |
| Data del deposito : | 29 settembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pioletti Giovanni Presidente del 29/9/97
1. Dott. De Maio Guido Consigliere SENTENZA
2. " GI TO " N. 2189
3. " TO FE " REGISTRO GENERALE
4. " VA CE " N. 17569/96
ha pronunciato seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ED SA n. a Messina 23 luglio 1921;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 27
febbraio 1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. F.
VA.
Udito il Pubblico Ministeri in persona del Dott. Siniscalchi che ha
Concluso per A.S.R. per prescrizione capo B); rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
DE LV ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina. emessa in data 27
febbraio 1996, con la quale veniva condannato per i reati di costruzione abusiva in contrasto con la normativa sulle opere in zona sismica, deducendo quali motivi l'omessa rinnovazione del dibattimento. che avrebbe impedito alla difesa di Produrre le istanze di condono e l'omessa motivazione sulla dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche.
Disposta la sospensione del procedimento penale, lo stesso veniva fissato all'odierna udienza.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che il Comune di Messina ha certificato la non congruità dell'oblazione versata con atto pervenuto il 31 ottobre 1996.
Inoltre l'omessa sospensione del procedimento in virtù dell'art.38
l. n. 47 del 1985. secondo giurisprudenza costante di questa Corte
(cfr. Cass. sez.III 20 giugno 1995 n.7021, Spettro rv. 202055), non produce alcuna nullità per il principio di tassatività delle stesse, ne' inesistenza della decisione, vizio derivante da fattispecie del tutto eccezionali, ne' una inutilizzabilità,
poiché non sussistono le condizioni stabilite dall'art.191 c.p.p. e neppure un'incompetenza funzionale, categoria delimitata in dottrina, ovvero un'incapacità del giudice, concernente la mancanza dei requisiti richiesti per l'esercizio della funzione giurisdizionale e non di quelli stabiliti in un procedimento, mentre la parte conserva la possibilità di chiedere la sospensione finché
siano aperti i termini previsti dalla legge, ma la mancata adozione del provvedimento non costituisce un vizio della decisione eventualmente presa.
Ciò posto, bisogna soffermarsi sul sistema normativo delineato dalla legge 23 dicembre 1996 n.662, la quale all'art.2 comma 37
lett. d) ha previsto un termine perentorio per integrare la documentazione con la conseguente sanzione dell'improcedibilità
della domanda e del diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria ed al successivo comma 38 ha stabilito che il termine di tre mesi contemplato dalla citata norma si applica, Per la mancata presentazione dei documenti, richiesti prima dell'emanazione della legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (1
gennaio 1997), mentre al comma 40 ha sancito che "il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724...comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", sicché veniva a scadere il 31 marzo 1997.
Tale quadro normativo deve essere correlato con la natura giuridica della sospensione ex art.38 l. n. 47 del 1985. con i differenti arresti giurisprudenziali riguardo ai requisiti necessari per procedere a detta sospensione come mutuati sotto il vigore del vecchio e del nuovo condono, con precedenti esegesi della legge n.
724 del 1994, con gli oneri incombenti sul ricorrente, con la possibilità del Comune di rimettere in termini chi ha presentato a domanda di condono edilizio e con la natura di queste disposizioni.
Per quanto attiene al regime delle sospensioni in tema di c.d.
condono edilizio, sotto il vigore della pregressa normativa, la dottrina e la giurisprudenza di questa Corte prevalenti (Cass.
sez.VI 16 marzo 1988, D'Ambrosio, cui adde Cass. sez.III 21 novembre
1989, Paparo e Cass. sez. VI 10 febbraio 1990, Minciotti), hanno operata una netta distinzione tra la sospensione stabilita dall'art.44 l.n.47 del 1985 e quella contemplata dall'art.38 l.ult.
cit..
Ed invero le predette hanno diverse funzioni, in quanto la prima mira a consentire agli interessati di presentare la domanda di condono edilizio e, quindi, è prevista per ragioni di economia processuale, mentre l'altra è finalizzata all'ottenimento di detta concessione ed all'estinzione dei reati, indicati al secondo comma dell'art.38 l.cit.. mediante il pagamento dell'oblazione, sicché
soltanto in quest'ultima ipotesi si riteneva necessario accertare se sussistessero i presupposti soggettivi. Quantitativi, qualitativi e temporali affinché, l'opera abusiva potesse essere ammessa al condono.
Tale ultimo arresto è stato affinato e sottoposto ad una rilettura alla luce delle precedenti esperienze dei vari provvedimenti di condono.
Infatti si devono distinguere i requisiti necessari affinché la speciale causa estintiva operi e l'ambito di applicazione del c.d.
nuovo condono edilizio dai presupposti richiesti per dichiarare la predetta sospensione, in modo da non confondere il giudizio nel merito e l'accertamento preliminare demandato al giudice in sede di sospensione.
Pertanto, a differenza di quanto deciso da questa Corte sotto il vigore del precedente condono edilizio e traendo spunto anche da alcune vicende normative, verificatesi nell'applicazione della pregressa normativa, le modifiche introdotte con i DD.LL. n.146 del
1985 e n. 2 del 1988 convertiti rispettivamente in legne n. 29S del
1985 e n. 68 del 1938 relative all'estensione della speciale causa di estinzione al comproprietario ed ai reati contemplati dalla legge n. 64 del 1974), si è affermato che la presentazione di una qualsiasi domanda di condono ed il versamento della prima rata dell'oblazione autodeterminata consente la sospensione, poiché
l'art.38 l. cit. si riferisce solamente a detti due dati.
Nè vale obiettare che la norma in esame riguarda la domanda "di cui all'art.31" e risponde alla finalità di consentire di usufruire dell'oblazione ed a ragioni di economia processuale, giacché
l'inciso così generico non può ricomprendere tutto l'ambito di applicabilità del condono e lo scopo della sospensione è più
limitato, in quanto è teso solo ad evitare di giudicare durante il periodo in cui sia stata presentata una domanda di condono e versata la prima rata di oblazione, demandando ad un'epoca successiva l'accertamento dei requisiti per godere della causa estintiva.
Del resto il significato letterale della disposizione, la possibilità di interazioni e conguagli da ritenere, comunque,
ammissibili in virtù di principi generali di diritto amministrativo ed ora temporalmente delimitati dall'art.2 commi 37.38 e 40 1. n.
662 del 1996, e gli inconvenienti riscontrati nel precedente condono militano a favore dell'esegesi accolta, evitando un'anticipazione del giudizio sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi,
qualitativi e quantitativi della causa estintiva ed esaltando la funzione dichiarativa ed accertativa del provvedimento di sospensione nella fattispecie.
Detta soluzione è stata confortata da alcune situazioni fattuali ed ha trovato riscontro nelle note vicende sul limite quantitativo introdotto dal nuovo condono per le nuove costruzioni (750 mc),
rimasto applicabile solo agli insediamenti residenziali ed alle singole unità immobiliari, e sui requisiti soggettivi richiesti con riferimento ad alcuni reati collegati alla criminalità organizzata,
variamente ampliati fino alla legge n. 662 del 1996: e sull'esclusione dal condono di quelle opere edilizie "che creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime..." (art.39
secondo comma l. n.724 del 1994), abrogato dalla legge n.662 del
1996 (art.2 comma 37),nonché nella disciplina dei beni individuati dall'art.1 quinquies l. n. 431 del 1985, il cui vincolo di immodificabilità e di inedificabilità, ai limitati effetti del condono edilizio, è stato ritenuto relativo e non assoluto e,
quindi, non rientrante nelle fattispecie contemplate dall'art.33 l.
n. 47 del 1985, ed in altre modificazioni intervenute nel corso del tempo durante la reiterazione dei DD.LL. e l'emanazione delle c.d.
leggi finanziarie, sicché, in definitiva, attendendo il dispiegarsi degli effetti, che potrebbero conseguire dalla presentazione della domanda di condono e dal versamento di almeno la prima rata dell'oblazione, si è evitato di rendere definitive sentenze in base a situazioni successivamente ritenute dal legislatore non ostative per accedere al condono edilizio. Non vale contro dedurre che le conseguenze pratiche su evidenziate sono riscontrabili in ogni ipotesi di successioni di leggi nel tempo, giacché il dato testuale dell'art.38 l. cit., forzato dal precedente orientamento giurisprudenziale di questa Corte nel vigore del vecchio condono edilizio, non consente diverse esegesi, essendo suffragato dalle svolte argomentazioni.
La struttura della sospensione del processo penale in materia urbanistica in base all'accertamento dei soli presupposti formali per accedere ad una determinata causa estintiva trova del resto positivo riscontro anche negli artt.13 e 22 l. n. 47 del 1985, in cui la sospensione obbligatoria ex lege di giorni sessanta discende soltanto dalla presentazione della domanda di rilascio di una concessione in sanatoria, mentre l'accertamento della sussistenza dei requisiti conformi al paradigma legislativo delineato dall'art.13 l. cit. per ritenere applicabile la causa estintiva stabilita al successivo art.22 è demandata ad un periodo successivo al decorso di detto termine.
Pertanto è legittima la sospensione effettuata senza controllare i requisiti, oggettivi, soggettivi, qualitativi e quantitativi della domanda di condono.
Non sembra invocabile una decisione di queste sezioni unite (Cass.
sez.un. 7 aprile 1992 n. 4154, Passerotti rv. 190245 peraltro riferentesi alla disciplina della sospensione sotto il vigore dell'abrogato codice di rito del 1930, sicché è più pertinente l'altra pronuncia (Cass. sez.un. 28 ottobre 1991 n.10849, Mapelli
rv.188579) emessa con riguardo al nuovo codice), i cui principi possono assumere significato generale, giacché risultano perfettamente compatibili e si pongono nell'alveo dell'esegesi accolta, in quanto si sostiene che, in tema di sospensione obbligatoria ex lege, non può protrarsi la stessa oltre i termini stabiliti dalla normativa di riferimento.
Ed invero la predetta pronuncia afferma che quando, come nella fattispecie in esame, la sospensione "è direttamente imposta dalla legge" (art.159 c.p.), "il provvedimento del giudice ha solo carattere dichiarativo", sicché detto atto non può svolgere alcun ruolo preclusivo ai fini della prescrizione;
così come non può
rilevare una sospensione disposta in mancanza delle condizioni stabilite come non può rilevare un periodo di sospensione superiore a quello fissato dalla legge" ed ex adverso, l'omessa erronea sospensione del procedimento.
Pertanto occorre aver presente la nota distinzione tra natura processuale della sospensione del procedimento e sostanziale di quella della prescrizione, sicché la stessa si verifica automaticamente ogni volta che quest'ultima sia correlata "ad una particolare disposizione di legge".
Inoltre la pressoché unanime dottrina distingue tra sospensione automatica, obbligatoria e facoltativa ed individua i connotati peculiari di ciascuna di esse, la diversità tra sospensione ex lege e quella relativa alle c.d. pregiudiziali ed i differenti profili delle stesse, anche ai fini impugnatori, giacché in detta ultima ipotesi ha vigore l'art.479 c.p.p., ed i difformi effetti in tema di prescrizione, automatici per le prime due e conseguenti alla ordinanza di sospensione emessa dal giudice la terza.
Peraltro è possibile rinunciare alla sospensione di cui all'art.38
l. n. 47 del 1985 prima del decorso del termine prescrizionale ordinario sia in via fattuale, non producendo l'istanza di condono ed il versamento dell'oblazione sia in modo espresso, giacché
l'imputato può scegliere di far valere una possibile causa di estinzione ovvero di prestare acquiescenza alla decisione emessa
(cfr. Cass. sez.III 7 settembre 1995 n. 9479, Valente ed altra rv.203540).
Orbene da quanto detto deriva che la durata di detta sospensione è
di anni due (dal 31 marzo 1985 al 31 marzo 19971) ex artt.38 comma primo l. n. 47 del 1985 e 2 comma 40 l. n. 662 del 1996 e si applica anche nell'ipotesi in cui il giudizio di merito sia proseguito ma sussistano un'impugnazione un'istanza di condono e la ricevuta del versamento effettuato dell'oblazione, discendendo tali conseguenze dalla natura obbligatoria della sospensione.
Infatti, ove si ritenesse necessaria per l'operare della sospensione obbligatoria un'espressa ordinanza in presenza dei presupposti per attuarla, si determinerebbe un'evidente disparità di trattamento derivante soltanto dalla più o meno tempestiva pronuncia del provvedimento sospensivo in contrasto con l'art.3 Cost. per l'aleatorietà della scelta, sicché anche un'interpretazione adeguatrice milita a favore di quanto sostenuto.
Nè in conseguenza dell'inquadramento dogmatico di detta sospensione assume rilievo la suggestiva considerazione, fondata sul computo, ai fini della sospensione del periodo prescrizionale, di una fase in cui il processo è stato trattato.. giacché detta affermazione non tiene conto dell'esistenza di alcune ipotesi (conflitti, ricusazione etc..), neppure speciali o particolari, in cui la sospensione del procedimento principale è esclusa e dell'esonero, stabilito, in via generale per gli atti urgenti dall'art.3 c.p.p..
In conclusione sul punto deve affermarsi che l'art.44 della legge 28
febbraio 1985 n. 47 prevede una sospensione automatica del processo,
finalizzata all'esercizio delle facoltà previste dal c.d. nuovo condono edilizio ed applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico oppure configurabile come commessa una violazione di detta normazione.
Tale sospensione va calcolata in giorni 223 (duecentoventitrè),
giacché il D.L. 26 luglio 1994 n. 468, pubblicato sulla G.U. 23
luglio 1994 n.175, espressamente dispone all'art.10 la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
Il computo della maturazione del termine prescrizionale viene effettuato con riferimento ai giorni e non anche con la distinzione in mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172
c.p., in applicazione del principio del "favor rei", giacché le modalità di calcolo, così eseguite, consentono di stabilire una data più prossima e, quindi, più favorevole per l'imputato.
L'art.38 della legge 28 febbraio 1935 n. 47, quindi, prevede una sospensione obbligatoria ex lege, in cui il provvedimento del giudice ha natura dichiarativa ed accertativa dei presupposti per procedere alla stessa da rinvenire soltanto nella presentazione di una domanda di condono dichiarata afferente all'immobile abusivo in processo, e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata, giacché, la norma in parola si riferisce solamente a detti due dati ed ogni altro accertamento costituirebbe un'anticipazione del giudizio nel quale si deve verificare la sussistenza dei requisiti attinenti all'applicazione della speciale causa estintiva dell'oblazione.
Pertanto, tenuto conto delle due sospensioni ex lege n. 47 del 1985,
la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 anche nelle ipotesi in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso e la sospensione sia stata o debba essere dichiarata da questa Corte in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata dell'oblazione, giacché l'omessa sospensione del procedimento non determina, secondo quanto già
illustrato, alcuna inesistenza, inutilizzabilità o nullità della sentenza o incompetenza funzionale del giudice, ma un vizio in procedendo, che, una volta, riscontrato esistente da questa Corte
sulla base delle considerazioni su svolte e nei limiti tracciati,
rende possibile valutare il tempo stabilito dalla sospensione obbligatoria, poiché dello stesso si avvale il ricorrente per ottenere prima il provvedimento sospensivo e dopo eventualmente l'effetto estintivo stabilito dalla normativa sul nuovo condono edilizio (nella fattispecie, l'erronea omessa sospensione, rilevata da questa Corte, ha comportato la sospensione del processo fino al decorso del termine del 31 marzo 1997).
Tale tesi è confortata da un'interpretazione logico-sistematica di varie disposizioni dall'art.3 c.p.p. all'art.159 c.p., dalla normativa sul c.d. condono fiscale, nella cui applicazione non si è
mai fatta questione circa il computo ai fini della prescrizione della sospensione obbligatoria ex lege nonostante la prosecuzione del processi durante detto periodo ed alla quale si deve l'orientamento giurisprudenziale elaborato in tema di vizi deducibili in sede di legittimità qualora non venga disposta la predetta sospensione (cfr. Cass. sez.V 24 febbraio 1994, Piccioni).
L'avvenuta produzione della documentazione sul condono esclude ogni rilevanza all'ulteriore questione circa la rilevabilità di ufficio di detta sospensione, qualora ne sussistano i presupposti, ove sia stato omesso uno specifico motivo, individuati i caratteri propri di queste due sospensioni bisogna, per prima, affrontare la tematica se, in virtù della precedente normativa ed in specie dell'art.39
quarto comma penultimo periodo della legge n.724 del 1994 fosse stato previsto un termine perentorio in cui non solo eseguire, ma anche integrare l'oblazione dovuta, sicché decorso detto termine non sarebbe stato più in facoltà dell'interessato effettuare il versamento del c.d. conguaglio, e se la nuova normativa abbia carattere innovativo.
Una simile impostazione potrebbe già essere superata, notando come la sospensione obbligatoria di cui all'art.38 l. n.47 del 1985
preveda ora un nuovo dies ad quem cioè il 1 aprile 1997, sicché
non rileva il precedente computo, fondato su una normativa modificata dall'art.2 comma 40 l. n. 662 del 1997, pur se potrebbe opporsi che sarebbe possibile calcolare ai fini della prescrizione solo il periodo di tempo (tre mesi) decorrente dalla data di entrata in vigore della disposizione da ultimo citata.
Peraltro non sembra condivisibile l'assunto secondo cui, in virtù
della pregressa normativa (l. n. 724 del 1994), fosse stabilito un termine perentorio per effettuare il versamento dell'oblazione dovuta coincidente con quello, varie volte prorogato da decreti-legge reiterati, stabilito per corrispondere l'ultima rata,
qualora si fosse scelta detta modalità di pagamento, nonostante l'autorevole affermazione di queste sezioni unite (Cass. sez.un. ud.
20 novembre 1996 dep. 3 febbraio 1997 n.714, Luongo rv. 106660), non relativa, però, al tema sottoposto al suo esame dall'ordinanza di rimessione, ma ad un'importante questione preliminare.
Ed Invero, diverso è il significato da attribuire ad un termine stabilito per il versamento di una rata dalla previsione di un dies ad quem in cui occorre tutta l'oblazione dovuta, incidente pure sulla c.d. sospensione obbligatoria ex art.38 l. n. 47 del 1985,
giacché la prima data indica soltanto il periodo di tempo entro il quale si può effettuare il pagamento dell'ultima rata senza incorrere nell'obbligo di corrispondere gli interessi legali, mentre una totale preclusione dovrebbe risultare chiaramente dalla legge.
A tal proposito la generica previsione della prima frase dell'ultimo periodo del quarto comma dell'art.39 della legge n. 724 del 1994,
secondo cui "se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero o palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o con concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985 n.47" non sembra che abbia potuto abrogare tacitamente il dettato dell'art.35
quindicesimo comma l. n.47 del 1985 in base al quale il sindaco
"invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione, quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, la concessione, in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.
Infatti la disposizione della legge del 1985 è espressione di alcuni principi generali di diritto amministrativo quali la facoltà
della pubblica amministrazione di richiedere l'integrazione della documentazione ed il conguaglio delle somme versate con la corresponsione delle c.d. penali.
Detti principi possono essere limitati entro ambiti temporali determinati ovvero con riferimento al numero ed alla modalità della richiesta con espressa norma di legge (ex.gr. art.4 quindicesimo comma del d.l. n.398 del 1993, convertito in legge n. 493 del 1993,
modificato dall'art.2 comma 60 della legge n. 662 del 1996, in tema di c.d. denuncia legittimante ed art.4 d.P.R. n. 425 del 1994
relativo alla formazione del certificato di abitabilità per silenzio- assenso), ma non sono passibili di una tacita abrogazione da rinvenire in una locuzione, non perspicua, polisensa e tendente soltanto a comminare sanzioni amministrative, tributarie e civili a chi non adempia tempestivamente ("nei termini prescritti", che possono essere fissati anche dal sindaco in sede di conguaglio) al versamento dell'oblazione dovuta cioè non autodeterminata, ma conforme a quanto richiesto dalla legge.
Peraltro, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. sent. n. 823 del 1988) e da dottrina pressoché unanime sotto il vigore del precedente condono edilizio,
il richiamo effettuato nell'art.40 l. n. 47 del 1985 alle sanzioni di cui al capo I concerne solo quelle civili, amministrative e tributarie e non le penali, giacché, altrimenti, all'epoca, si sarebbe potuto violare il principio dell'irretroattività della legge penale e, comunque, si sarebbe modificato quello contenuto nell'art.2 c.p., la cui forza, a livello delle fonti, viene intesa come particolare da vari studiosi.
Pertanto, non accedendosi alla ricostruzione effettuata nella citata pronuncia delle sezioni unite, deve ritenersi che, fino all'entrata in vigore della nuova normativa, il termine ad quem per versare l'oblazione dovuta era stabilito in sede di determinazione di quella definitiva da parte del sindaco a norma dell'art.35 quindicesimo comma I, cit. con tutte le conseguenze cui avevano tentato di fornire una risposta alcune decisioni delle sezioni unite di questa
Corte (Cass. sez.un. 8 febbraio 1991, Serione ed 8 febbraio 1991,
Landolfi) in materia di concessione in sanatoria tacita.
Il quadro normativo, invece, è stato espressamente modificato dalla legge n.662 del 1996, la quale all'art.2 comma 40 della legge n. 661
del 1996 ha stabilito un termine perentorio per effettuare il versamento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione versata,
giacché tale natura discende dalla formulazione della norma ed in particolare dall'inciso "da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e dalle caratteristiche della legge in cui sono inserite le disposizioni richiamate (art.1
commi; 37, 31) e 40) e dalle finalità delle stesse.
Infatti, possono essere riprodotte alcune osservazioni, svolte in un quadro normativo differente e meno imperativo ma senza dubbio più
puntuali con riferimento alla legge n. 662 del 1996, secondo le quali "proprio in vista della finalità di reperimento urgente di mezzi finanziari, il legislatore ha posto la norma impositiva dell'intero e puntuale adempimento dell'obbligazione oblatoria da parte dell'interessato" nei termini di legge, fra cui sono da includere quelli stabiliti dal sindaco nell'esercizio dei poteri conferitigli dal comma quindicesimo dell'art.35 l. n. 47 del 1985,
quando procedeva in via definitiva alla determinazione dell'oblazione. La natura finanziaria della legge in cui sono inserite le disposizioni in commento rende, quindi, conto della fissazione di un termine finale per versare il c.d. conguaglio in uno con gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di oblazione e della responsabilizzazione procedimentale dell'interessato pena l'esclusione dell'opera abusiva eseguita dal condono. Peraltro il legislatore, quando interveniva con la legge n.
662 del 1996, aveva presenti le numerose questioni sorte nel precedente condono edilizio per l'omessa fissazione di un termine finale entro cui adempiere al c.d. conguaglio, costituendo l'integrazione della documentazione e della somma versata un principio generale di diritto amministrativo, delimitabile con espressa disposizione legislativa. Inoltre erano, forse, noti gli orientamenti di questa Corte (Cass. sez.III 7 agosto 1996 n. 2885,
De Santis rv.206051) circa i nuovi requisiti richiesti per il formarsi di una concessione in sanatoria in base al capo IV della legge n.47 del 1935 sotto il vigore del condono edilizio del 1993,
in cui assume una specifica centralità il versamento dell'oblazione dovuta, sicché il legislatore ha voluto pure stabilire alcuni limiti ed adempimenti per definire rapidamente le pratiche di condono, sopperire, alla cronica inefficienza della pubblica amministrazione al riguardo ed evitare colpevoli inerzie.
Pertanto le disposizioni stabilite dai commi 37, 38, 40, 41 e 1412
dell'art.2 della n.662 del 1996 devono essere lette in modo coordinato tra loro ed assumono, nell'ambito dei differenti settori cui incide il c.d. condono edilizio, una particolare valenza acceleratoria e definitoria delle pratiche in considerazione della determinazione autoritativa ed imperativa di alcuni termini.
Ed invero l'onere di integrazione della documentazione entro un determinato tempo se incide principalmente sulla procedibilità
della domanda di condono e sul conseguente diniego della concessione in sanatoria assume rilevanza anche nel ramo penale, ove risulti contestato un reato attinente alla protezione di un vincolo ex legibus n.1089 e n.1497 del 1939 e n.431 del 1985, la cui estinzione
è stabilita dall'art.39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 in virtù
del rilascio della concessione in sanatoria, subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, e non al semplice versamento dell'oblazione dovuta, costituente, comunque, presupposto indefettibile per l'emissione della stessa.
Peraltro l'improcedibilità della domanda di condono ed il conseguente diniego della concessione in sanatoria ex capo IV l. n.
47 del 1985 rilevano, pure, sulla possibilità di ritenere congrua l'oblazione dovuta, in alcune ipotesi, e sulla possibilità del formarsi della concessione in sanatoria tacita, modificando in maniera incisiva il regime predisposto dall'art.35 l. n.47 del 1985
(cfr. Cass. sez.III 7 agosto 1996, De Santis cit. e Cass. sez.un. 3
febbraio 1997,Luongo cit., seppure pronunciate sotto il vigore della legge n.724 del 1994), sicché i diversi piani (amministrativo,
civile, finanziario e penale) del condono finiscono con l'interagire tra loro.
Infatti se è vero che "i vizi procedimentali, relativi ad esempio alla mancata o inesatta alle azione della documentazione richiesta,
pur comportando l'improcedibilità della domanda ovvero il diniego della concessione in sanatoria, non sono pregiudizievoli all'effetto estintivo dei reati, conseguente al pagamento dell'oblazione
"dovuta" nel termine prescritto" (Cass. sez.un. 3 febbraio 1997
cit..), una tale affermazione non è più valida nelle ipotesi su evidenziate in cui improcedibilità della domanda e conseguente diniego della concessione in sanatoria assumono una rilevanza diretta o indiretta in ordine all'estinzione dei reati individuati dal nuovo condono (art.39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 e formazione della concessione in sanatoria per silenzio-assenso).
L'importanza di queste disposizioni, la loro perentorietà, le finalità delle stesse e della legge in cui sono inserite, il loro riverberarsi sulla disciplina della speciale causa estintiva dell'oblazione ed il carattere tassativo escludono la possibilità
di ritenere applicabile un principio generale del procedimento amministrativo qual è quello della facoltà della pubblica amministrazione di rimettere in termini l'inadempiente.
Ed invero il legislatore ha voluto sottrarre con la previsione di termini perentori alla discrezionalità amministrativa tale potere,
privilegiando differenti e fondamentali esigenze quali quelle della certezza dei rapporti, della rapida definizione del procedimento,
della correlazione di un effettivo incremento delle finanze pubbliche dinanzi ad un vulnus apportato a beni primari.
La struttura del periodo dell'art.2 comma 40 l. n. 662 del 1996 ed elementari considerazioni logiche escludono, poi, validità ad un'interpretazione, pure avanzata, secondo cui la norma riguarderebbe soltanto il termine entro cui effettuare la corresponsione degli interessi.
Infatti appare in contrasto con le finalità della legge e con ragioni logiche prevedere un termine perentorio per un adempimento il cui assolvimento non comporterebbe alcun vantaggio per l'onerato,
giacché, sin dal 15 dicembre 19951, gli sarebbe precluso di usufruire degli effetti penali ed, in via indiretta, pure di quelli amministrativi e civili, in quanto l'oblazione costituisce uno dei presupposti per il rilascio della concessione in sanatoria.
Lo stesso modulo strutturale del periodo, poi, è reiterato nel successivo comma 41, che concerne "il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall'art.39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994 n.724".
Tale ultima disposizione del 1994, relativa all'omesso versamento,
totale o parziale, dell'oblazione dovuta in virtù del precedente condono, a conforto di quanto sostenuto circa la necessità di un'esplicita opzione legislativa espressamente comportava l'improcedibilità della domanda.
Pertanto il legislatore del 1996, intervenendo pure su questa norma,
ha reso palese la sua volontà di modificare, in tal caso in senso innovativo, detto precetto, effettuando una remissione in termini legislativamente stabilita.
Peraltro la previsione sanzionatoria dell'improcedibilità della domanda, contenuta in maniera espressa nel sesto comma dell'art.39
l. n. 724 del 1994, mostrava una sua razionale giustificazione nel lungo periodo di tempo decorso, essendo attinente al precedente condono, e nel riferimento all'oblazione autodeterminata, giacché
"la disposizione...non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione (scilicet autodeterminata) sia dovuto unicamente il conguaglio", sicché contrasterebbe con l'art.3
della Costituzione cioè con il principio di ragionevolezza legislativa comminare una più grave sanzione con riflessi penali qual è la preclusione ad effettuare il conguaglio dell'oblazione dopo il 15 dicembre 1995 per una fattispecie similare, ma relativa all'omesso versamento di un'oblazione congrua da effettuare per adempiere agli oneri stabiliti per il nuovo condono edilizio, onde pure un'interpretazione adeguatrice della pregressa normativa,
stabilita nell'art.39 l. n. 724 del 1994, milita a favore dell'analisi ermeneutica svolta.
La locuzione "nei termini previsti" di cui ai commi 40 e 41
dell'art.2 l. n. 669 del 1996 convalida, poi, l'esegesi assunta in ordine a identica espressione rinvenibile nell'art.39 quarto comma ultimo periodo e sesto comma l. n.724 del 1994 con l'ulteriore osservazione, derivante dal noto brocardo "ubi lex voluti dixit..",
in base alla quale, solo nell'ultima disposizione, era espressamente comminata l'improcedibilità della domanda.
La frase in esame, quindi, deve essere intesa come indicativa di un termine perentorio finale entro cui è effettuare tempestivamente
("nei termini di legge") il versamento dell'oblazione cioè senza incorrere nella corresponsione delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi legali su base annua e non quale Preclusione. stabilita dalla legge con finalità sanzionatoria, di eseguire il pagamento del c.d. conguaglio dell'oblazione autodeterminata.
Tale effetto deriva, invece, dalla coordinata lettura dei commi 37,
38, 40, 41 e 42 dell'art.2 l. n. 662 del 1996 in cui espressamente si chiarisce come "il rilascio della concessione in sanatoria
(sia)..subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli eventuali interessi sulle somme dovute.
Pertanto il termine apposto dalle citate norme finisce con l'influire sia sul versamento dell'intera oblazione dovuta, pur in assenza di una determinazione definitiva della stessa, da parte del
Sindaco, sia sulla corresponsione degli interessi relativi anche al fine di poter ottenere l'applicazione della speciale causa estintiva per i reati estinguibili poi il pagamento dell'oblazione, sia sul rilascio della concessione in sanatoria e, quindi, sull'estinzione dei reati di cui all'ottavo comma dell'art.39 l. n. 724 del 1994,
sia, infine, su tutti gli altri effetti amministrativi, civili e tributari correlati al condono edilizio, nella misura in cui l'emissione del provvedimento di sanatoria è anche subordinato al pagamento delle somme richieste per gli oneri concessori e dei relativi interessi legali, ove dovuti.
L'interpretazione sistematica di questi precetti palesa, quindi,
l'intenzione del legislatore di concludere rapidamente il lungo iter del c.d. nuovo condono edilizio, stabilendo un unico termine (31
marzo 1997) entro cui adempiere ad una serie di oneri
(dall'interazione documentale, richiesta prima dell'entrata in vigore della legge n.662 del 1996 al versamento dell'intera oblazione, dal pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine stabilito dal sesto comma dell'art.39 l. n. 724 del 1994 alla corresponsione degli interessi legali su tutta la somma), fatta salva la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di stabilire modalità, diverse in relazione ad alcuni specifici adempimenti.
In tal modo si potrà pretendere anche dopo il 31 marzo 1997
l'integrazione documentale non richiesta prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, sempreché non incida sulla determinazione dell'oblazione dovuta oppure il versamento degli oneri concessori ovvero altri adempimenti, che non intacchino le preclusioni espressamente comminate dai commi 37, 38, 40, 41 e 42 l.
n.662 del 1996, sicché la discrezionalità della pubblica amministrazione nel settore del condono edilizio appare notevolmente compressa rispetto a quanto previsto dalla pregressa normazione soprattutto riguardo ai poteri conferiti al sindaco in virtù del quindicesimo comma dell'art.35 l. n. 47 del 1985.
Svolte queste premesse generali ed adattate le stesse alla fattispecie in esame, solo in relazione alle contravvenzioni attinenti alla normativa per le zone sismiche si è verificata la prescrizione, mentre la predetta causa estintiva non può essere invocata per il reato di costruzione abusiva, punito con pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, sicché il termine massimo prescrizionale è di quattro anni e sei mesi.
Infatti per le prime contravvenzioni la prescrizione si sarebbe verificata in data 7 gennaio 1995, poiché i reati sono stati commessi il 7 gennaio 1992, alla quale occorre aggiungere giorni 223
di sospensione automatica ex art. 44 l. n. 41 del 1985 ed anni due per quella stabilita dall'art.38 l. ult. cit. in relazione all'art.39 l. n. 724 del 1994 in considerazione della possibilità
fino al 31 marzo 1997 di versare l'oblazione dovuta in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art.2 commi 37 lett. d),
38 e 40 l. n.661 del 1996 circa la interazione della documentazione e dell'oblazione dovuta, sicché la prescrizione si è verificata il
20 agosto 1997, mentre quella del reato urbanistico maturerà il 20
febbraio 1999.
Pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alle sole contravvenzioni di cui alla n. 64 del 1974,
perché estinte per prescrizione, e eliminandosi la relativa pena di lire un milione di ammenda e disponendo la trasmissione di copia della sentenza all'ufficio tecnico della regione siciliana, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
Infatti l'omessa rinnovazione del dibattimento non rileva nella fattispecie, poiché si è provveduto a sospendere il processo,
mentre nessun giudizio di prevalenza doveva essere effettuato dalla
Corte zanclea, non essendo stata contestata alcuna aggravante o recidiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente ai reati di cui alla legge n.64 del 1974, perché estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pera di lire un milione di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone che copia della sentenza sia comunicata all'ufficio tecnico della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 settembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 1997