Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1997, n. 11334
CASS
Sentenza 29 settembre 1997

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In materia di "condono edilizio", il termine ultimo per la sospensione dichiarata dal giudice, di cui all'art. 38 l. n. 47 del 1985, va individuato nel 31 marzo 1997, stabilito dalla legge n. 662 del 1996 all'art. 2, commi 37, 38 e 40, per integrare la documentazione richiesta prima della entrata in vigore di tali disposizioni e per procedere al versamento della oblazione non corrisposta con il pagamento degli interessi legali. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).

In tema di "condono edilizio", la omessa sospensione del procedimento in virtù dell'art. 38 l. n. 47 del 1985 non costituisce un vizio della decisione eventualmente presa, in quanto non produce alcuna nullità o inutilizzabilità, mentre la parte conserva la possibilità di chiedere la sospensione finché siano aperti i termini previsti dalla legge. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).

In materia di "condono edilizio", l'art. 44 della legge n. 47 del 1985 prevede una sospensione automatica del processo applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico o commessa una violazione di detta normazione, da calcolare in giorni 223; mentre l'art. 38 della medesima legge prevede una sospensione obbligatoria ma dichiarata dal giudice a seguito dell'accertamento dei presupposti, da rinvenire soltanto nella presentazione di una domanda di condono, dichiarata afferente all'immobile abusivo in processo, e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata. Pertanto, tenuto conto di queste due sospensioni "ex lege", la prescrizione rimane sospesa per anni due e giorni 223 e, nel caso in cui il giudice di merito abbia erroneamente deciso, può essere dichiarata anche dalla Corte di cassazione in conseguenza della produzione di una domanda di condono con il versamento della prima rata di oblazione. (Conforme, Cass., sez. III, sent. n. 02205, u.p. 29 settembre 1997, ric. Onolfo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/1997, n. 11334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11334
    Data del deposito : 29 settembre 1997

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