Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 4063
CASS
Sentenza 4 ottobre 2007

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In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro) non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento. (Fattispecie nella quale la violazione, pur essendo stato redatto il documento di valutazione, è stata ugualmente ravvisata difettando nel documento l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 22, comma primo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni) non solo l'assicurare una attività formativa insufficiente ed inadeguata, ma anche la mancanza di qualsiasi attività formativa. (Fattispecie nella quale la violazione è stata ravvisata nella mancanza dell'attività di istruzione ed informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 4063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4063
Data del deposito : 4 ottobre 2007

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