Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione prevista dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro) non soltanto l'omessa redazione del documento di valutazione, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento. (Fattispecie nella quale la violazione, pur essendo stato redatto il documento di valutazione, è stata ugualmente ravvisata difettando nel documento l'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi).
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, integra il reato previsto dal combinato disposto degli artt. 89, comma primo e 22, comma primo, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (obbligo per il datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni) non solo l'assicurare una attività formativa insufficiente ed inadeguata, ma anche la mancanza di qualsiasi attività formativa. (Fattispecie nella quale la violazione è stata ravvisata nella mancanza dell'attività di istruzione ed informazione inerente ai rischi cui i lavoratori erano esposti).
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LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il Tribunale di Massa ha condannato il datore di lavoro alla pena della sola ammenda per i reati: a) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008 per non aver provveduto alla redazione del documento di valutazione del rischio; b) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto Legislativo, per non aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; c) di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera b), e all'articolo 55, comma 4, lettera a), per non aver provveduto alla designazione dei lavoratori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
4063 /08 SENTENZA N. 2326 Udienza pubblica del 4 ottobre 2007
REG. GENERALE n. 44333/2006 63
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente 1. Dott. Guido de Maio
2. Dott. Vincenzo Tardino Consigliere Consigliere
3. Dott.ssa Claudia Squassoni Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco (est.)
5. Dott. Antonio Ianniello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da FR LA, nata a [...] il 16 febbraio
1955; avverso la sentenza emessa il 26 maggio 2006 dal giudice del tribunale di
Brescia, sezione distaccata di Salò; udita nella pubblica udienza del 4 ottobre 2007 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo
FR LA venne rinviata a giudizio per rispondere: a) del reato di cui all'art. 4, comma 2, in relazione all'art. 89, comma 1, d. lgs. 19 settembre
1994, n. 626, per avere, quale titolare di un laboratorio di confezioni, omesso di effettuare una idonea valutazione dei rischi reali e specifici presenti nell'ambiente di lavoro e legati alla particolare situazione lavorativa;
omesso di adottare una collaborazione fattiva con il medico competente ed il responsabile dei lavoratori per la sicurezza per la redazione del documento;
per la mancanza di misure di prevenzione da adottare e di un programma temporale di realizza- zione;
b) del reato di cui all'art. 22, comma 1, in relazione all'art. 89, comma 1, lett. a), d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per non avere progettato ed attuato una adeguata attività formativa per tutti i lavoratori, contenente gli obiettivi specifi- ci, la definizione di moduli didattici, gli strumenti per la verifica di apprendi- mento.
Il giudice del tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, con la sen- tenza in epigrafe, ritenne che la documentazione inviata dalla ditta a seguito del- le prescrizioni di regolarizzazione era inappagante;
che i reati sono punibili an- che a titolo di colpa;
che non potevano avere valenza liberatoria adempimenti posti in essere solo dopo otto-nove anni dalla introduzione nel 1994 del precetto legislativo, specie perché questi tardivi adempimenti erano insufficienti rispetto
al portato normativo. Dichiarò pertanto l'imputata colpevole dei reati ascrittile e la condannò alla pena di € 1300,00 di ammenda.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 4, comma 2, e 22, comma 1, in relazione all'art. 89. d. lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626; erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; contraddit- torietà della motivazione sia interna che con le risultanze processuali, con parti- colare riferimento alla deposizione del teste FO. Osserva che il teste FO, l'unico dell'accusa, ha dichiarato di confermare gli atti a sua firma ma, trattandosi di accertamento di polizia giudiziaria, tali atti non avevano accesso al fascicolo processuale e non erano passibili di conferma. In ogni modo il teste è caduto in evidenti contraddizioni. Fra l'altro ha ammesso che il documento di cui alla legge 626 era stato redatto nel 1996, ma non era sta- to aggiornato di anno in anno. Eccepisce quindi la ricorrente che un mancato aggiornamento annuale del documento di valutazione dei rischi è fattispecie di- versa rispetto alla mancanza del documento stesso, contestata con il capo di im- putazione e ritenuta in sentenza. Anche per quanto riguarda il capo B), il teste ha solo evidenziato una «insufficiente» attività di formazione dei dipendenti e non la contestata mancanza attuazione di alcuna attività formativa. Vi è quindi una sostanziale mancanza di identità non solo tra il contestato e il ritenuto ma anche tra il contestato e quanto emerso dagli elementi probatori. Osserva poi che il FO ha dichiarato di essersi recato presso la ditta il 29.5.2002 ed il 3.6.2002 ed ha escluso di esservi ritornato in data successiva.
Non si vede quindi quale sia il fondamento della contestazione della permanen- za fino al 15.1.2003. Poiché il giudice ha ritenuto l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti, senza porre alcun diverso limite cronologico a quanto risultante dal capo di imputazione, ne deriva un ulteriore vizio di legittimità. Del resto, il giu- dice, ai fini della prescrizione, ha preso in esame sia la data del 15.1.2003 sia quella del 3.6.2002, dimostrando così di essersi reso conto che la data di com- missione del reato era assai dubbia, sicché vi sarebbe stato uno specifico onere motivazionale di precisare in quale data (e perché) la permanenza sarebbe ces- sata.
Motivi della decisione
La doglianza relativa alla inammissibilità delle risultanze del verbale di ac- certamento e di prescrizione è infondata perché tali risultanze sono state riferite e confermate dal teste FO, le cui dichiarazioni sono state regolarmente assunte in dibattimento e sono pienamente utilizzabili. D'altra parte, sia il verbale di prescrizioni del 5 giugno 2002 sia la nota della Asl del 15 gennaio 2003 sono state regolarmente acquisite perché diretti a provare la sussistenza o meno della causa di estinzione del reato.
La doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra contestazione e fatto accertato in sentenza è anch'essa infondata. Con il capo di imputazione sub a), infatti, è stato contestato all'imputata di «non avere effettuato una idonea valu- tazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo», il che comprendeva non solo l'ipotesi in cui il documento di valutazione non fosse stato redatto, ma an- che quelle in cui non fosse stato aggiornato o non fosse comunque adeguato. -3-
Analogamente, con il capo b) era stato contestata non solo la mancanza di attua- zione e progettazione di attività formativa, ma anche di non aver assicurato «a- deguata attività formativa», il che comprendeva pure le ipotesi di attività forma- tiva insufficiente ed inadeguata. Il giudice del merito, poi, ha ritenuto sussisten- te il reato di cui al capo a) appunto perché il documento di valutazione dei rischi (pur essendo stato redatto) non era sufficiente ed adeguato, in quanto non indi- viduava gli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte e non specificava quali misure di prevenzione dovevano essere adottate. Analogamente, il reato di cui al capo b) è stato ritenuto sussi- stente perché è stata accertata una insufficiente attività formativa, per la man- canza di una attività di istruzione e informazione inerente ai rischi cui i lavora- tori erano esposti, circostanza questa del resto nemmeno contestata nella sua oggettività. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio di correla- zione tra accusa e sentenza, anche perché non si è verificata alcuna violazione o limitazione del diritto di difesa, avendo l'imputata avuto ampia possibilità di di- fendersi in ordine al fatto accertato.
Il terzo motivo, infine, si risolve in una censura in punto di fatto della deci- sione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimità, ed è comunque infondato perché - trattandosi di reato per- esattamente il giudice a quo ha fissato la data di consumazione manente
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«quanto meno» alla data del 15 gennaio 2003, ossia alla data nella quale è stata 3
accertata la inadempienza alle prescrizioni imposte dalla Asl. Del resto, l'imputata non ha provato di aver posto fine alla permanenza adempiendo alle dette prescrizioni.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ri- corrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto delle sospensioni per il rinvio del processo dal 29.10.2004 al 4.3.2005, nonché di quello dal 5.7.2007 alla odierna udienza, la prescrizione non si è ancora maturata.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2007.
L'estensorestensore Il Presidente
Welllan DEPOSITATA IN SCELLERIA
28 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1
(Paold Mensurati)