Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 21588
CASS
Sentenza 23 marzo 2007

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Massime1

La revoca della costituzione di parte civile, prevista per il caso in cui l'azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi. (Nella fattispecie, relativa a colpa medica, la Corte ha ritenuto che l'azione proposta in sede civile contro l'azienda ospedaliera non rappresentasse duplicazione di giudizio rispetto alla costituzione in sede penale contro il sanitario).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 21588
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21588
Data del deposito : 23 marzo 2007

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