Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2012, n. 49821
CASS
Sentenza 23 novembre 2012

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In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino in conseguenza della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva condannato il responsabile del servizio senza individuare quali fossero le attività di segnalazione e stimolo ai fini della rimozione dei rischi da costui omesse, con riferimento ad un evento letale verificatosi in ambito aziendale).

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    Con la sentenza n. 49821 del 23 novembre 2012, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione torna sulla tematica dell'individuazione dei soggetti responsabili nel caso di infortunio sul lavoro. La sentenza si segnala perché, partendo dal concetto di rischio, individua stringenti criteri di delimitazione delle diverse posizioni di garanzia, individuandone i reciproci confini interni (ai fini della distinzione tra datore, dirigente, preposto e responsabile del servizio prevenzione e protezione), ma anche il limite esterno con riferimento alla delicatissima questione dell'efficienza causale del comportamento abnorme del lavoratore ex art. 41, 2 comma, cod. pen. 1. Il fatto, le decisioni …

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  • 5Art. 40 - Rapporto di causalità
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/11/2012, n. 49821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49821
Data del deposito : 23 novembre 2012

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