Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 9491
CASS
Sentenza 10 gennaio 2013

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito l'uso di un escavatore ribaltatosi per l'elevata pendenza dei luoghi).

Commentari2

  • 1Art. 5 - Responsabilità dell’ente
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  • 2Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [42] del Decreto Legislativo…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 9491
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9491
Data del deposito : 10 gennaio 2013

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