Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2010, n. 32195
CASS
Sentenza 15 luglio 2010

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Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

Il sequestro preventivo delle quote di una società a responsabilità limitata, con conseguente nomina di un custode giudiziario, non priva di efficacia l'atto con cui il presidente del consiglio di amministrazione si era designato come responsabile del servizio di prevenzione e protezione per le attività di impresa svolte dalla società.

Commentari2

  • 1Cass. Pen., sez. IV, 12 novembre 2018, n. 51321
    https://www.iusinitinere.it/

    Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …

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  • 2La colpa omissiva nell’ambito della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
    Nadia Laface · https://www.filodiritto.com/ · 29 gennaio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2010, n. 32195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32195
Data del deposito : 15 luglio 2010

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