Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 5215
CASS
Sentenza 28 ottobre 1999

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Nel reato previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione, senza autorizzazione, di opere nella "fascia di rispetto" del demanio marittimo), la permanenza cessa con la rimozione delle opere , ovvero con il rilascio della autorizzazione da parte della autorità competente. Detta permanenza infatti è correlata al volontario protrarsi dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, dal momento che la condotta dell'agente si configura come condotta a carattere misto, consistendo, non solo, nella esecuzione, ma anche nel mantenimento, del manufatto non autorizzato e coincide con la inosservanza dell'obbligo di munirsi di nulla osta per le opere realizzate nella fascia di rispetto demaniale.

Poiché l'esigenza cautelare prevista dalla legge per l'adozione del sequestro preventivo va ravvisata nel pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, essa è ipotizzabile anche con riferimento ai reati per i quali sia cessata la condotta dell'agente o per i quali risultino comunque perfezionati gli elementi costitutivi. (Fattispecie relativa a costruzione abusivamente realizzata, in violazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav. nella "fascia di rispetto" del demanio marittimo).

Il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav.(abusiva occupazione della "fascia di rispetto" del demanio marittimo) è reato di pericolo presunto o astratto, in quanto connesso alla mera possibilità che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalle opere eseguite a ridosso della zona demaniale come conseguenza del fatto che esse siano eseguite senza controllo della autorità marittima. Il pericolo per la sicurezza della navigazione non è quindi inserito tra i requisiti della fattispecie incriminatrice, ma viene presunto "iuris et de iure". Pertanto, non solo non deve essere accertata la concreta esistenza dello stato di pericolo, ma neanche è ammessa prova contraria. (Nella fattispecie, la Corte, su ricorso del PM, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, confermativa del provvedimento del GIP, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un manufatto edilizio, realizzato -senza la prescritta autorizzazione- nella fascia di rispetto del demanio marittimo, motivando che, in concreto, alcun pericolo alla sicurezza della navigazione poteva derivarne).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 5215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5215
    Data del deposito : 28 ottobre 1999

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