Sentenza 28 ottobre 1999
Massime • 3
Nel reato previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav. (esecuzione, senza autorizzazione, di opere nella "fascia di rispetto" del demanio marittimo), la permanenza cessa con la rimozione delle opere , ovvero con il rilascio della autorizzazione da parte della autorità competente. Detta permanenza infatti è correlata al volontario protrarsi dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato, dal momento che la condotta dell'agente si configura come condotta a carattere misto, consistendo, non solo, nella esecuzione, ma anche nel mantenimento, del manufatto non autorizzato e coincide con la inosservanza dell'obbligo di munirsi di nulla osta per le opere realizzate nella fascia di rispetto demaniale.
Poiché l'esigenza cautelare prevista dalla legge per l'adozione del sequestro preventivo va ravvisata nel pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, essa è ipotizzabile anche con riferimento ai reati per i quali sia cessata la condotta dell'agente o per i quali risultino comunque perfezionati gli elementi costitutivi. (Fattispecie relativa a costruzione abusivamente realizzata, in violazione degli artt. 55 e 1161 cod. nav. nella "fascia di rispetto" del demanio marittimo).
Il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 cod. nav.(abusiva occupazione della "fascia di rispetto" del demanio marittimo) è reato di pericolo presunto o astratto, in quanto connesso alla mera possibilità che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalle opere eseguite a ridosso della zona demaniale come conseguenza del fatto che esse siano eseguite senza controllo della autorità marittima. Il pericolo per la sicurezza della navigazione non è quindi inserito tra i requisiti della fattispecie incriminatrice, ma viene presunto "iuris et de iure". Pertanto, non solo non deve essere accertata la concreta esistenza dello stato di pericolo, ma neanche è ammessa prova contraria. (Nella fattispecie, la Corte, su ricorso del PM, ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, confermativa del provvedimento del GIP, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di un manufatto edilizio, realizzato -senza la prescritta autorizzazione- nella fascia di rispetto del demanio marittimo, motivando che, in concreto, alcun pericolo alla sicurezza della navigazione poteva derivarne).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/1999, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 28.10.1999
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. Calabrese " N.5215
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N.22652/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone nel proc.
contro
RI CO, nata a [...] il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone, emessa in data 20 maggio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
Con l'impugnata ordinanza è stato confermato l'analogo provvedimento del g.i.p. presso la Pretura di Crotone che aveva, respinto le. richiesta di sequestro preventivo delle opere edili eseguite da LO CO (in agro del Comune di Isola di Capo Rizzuto) in violazione degli artt. 55 e 1161 codice navigazione. Ha osservato al riguardo il giudice di merito che - a differenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav, la cui permanenza cessa con l'effettivo sgombero dell'area demaniale occupata - quello previsto e punito dagli artt. 55 e 1161 cod. nav., consistente nella esecuzione delle opere nella fascia di rispetto senza la prescritta autorizzazione della competente autorità marittima, configurandosi come reato commissivo, cessa con la ultimazione delle opere stesse, sicché per il reato contestato alla TE, dacché l'ultimazione delle opere risaliva all'anno 1986, non poteva configurarsi la esigenza cautelare di evitarne le ulteriori conseguenze.
Non senza aggiungere che il pericolo per la sicurezza della navigazione è ipotizzabile, anche se in astratto, solo per le opere ricadenti sul demanio marittimo e non per quelle insistenti in zona ricompresa nella c.d. fascia di rispetto;
e che, comunque, la valutazione in ordine alla sussistenza d'un pericolo siffatto deve essere effettuata in concreto, e nel caso in esame nessun elemento significativo era stato offerto in proposito.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Crotone, deducendo erronea applicazione delle norme incriminatrici di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. e vizi motivazionali. Sostiene che il giudice del riesame ha errato laddove ha ritenuto cessata la permanenza del reato previsto da queste norme, e quindi inesistenti le esigenze cautelari.
Il ricorso è fondato.
Questo collegio ritiene che la permanenza che caratterizza il reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. cessi con la rimozione delle opere costruite senza autorizzazione a distanza illegale dal demanio marittimo o con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del capo del compartimento marittimo.
Nel senso qui accolto è, invero, orientata la giurisprudenza prevalente (Cass. Sez. III, n.0 713, CC. 19.2.1999, mass. 213280, P.M. in proc. Agrifoglio;
idem, n. 02286, Ud. 10.12.1998, mass. 213005, Sciortino;
idem, n. 00884, UD. 17.12.1998, mass. 213479, La Rosa;
idem, n. 08588, UD. 29.5.1998, mass. 211678, D'Artibale; idem, n. 10514, UD. 5.7.1985, mass. 171015, Paesano).
Minoritario è l'indirizzo contrario (Cass. Sez. III, n. 0 1721, CC. 16.4.1997, mass. 208053, P.M. in proc. Sciarrino, richiamata nell'impugnato provvedimento;
idem, n. 171O, CC. 15.4.1997, P.M. in proc. Meli), il quale sostiene che, nel reato 'de quo', la permanenza cessa invece con la ultimazione delle opere abusive. Quest'ultima tesi non può però essere condivisa, nonostante si fondi sulla formulazione letterale del precetto dell'art. 55, secondo cui sottoposta alla necessità dell'autorizzazione è la "esecuzione" di opere nuove entro trenta metri dal demanio marittimo, sicché la permanenza, del reato cesserebbe con la ultimazione dei lavori di esecuzione.
È stato, infatti, correttamente osservato quanto segue:
- In realtà, nella fattispecie 'de qua', il contenuto del precetto penale non è dato solo dal tenore letterale dell'art. 55, ma dal combinato disposto degli artt. 55 e 1161, ult. periodo, cod. nav., secondo cui è punito con l'arresto o con l'ammenda "chiunque non osserva le disposizioni dell'art. 55", ovverosia chiunque esegue nuove opere nella fascia di rispetto demaniale senza la prescritta autorizzazione del capo del compartimento, il quale - com'è pacifico - può rilasciarla in sanatoria 'ex post' o può ingiungere al contravventore di rimuovere le opere abusive, ex artt. 54 e 55 ult. comma;
ne deriva che la condotta incriminata ha carattere misto, consistendo non solo nella esecuzione (aspetto commissivo), ma anche nel mantenimento di opere abusive non autorizzate (aspetto omissivo):
altri menti detto, la condotta non si riduce alla esecuzione materiale delle opere, ma coincide con la inosservanza dell'obbligo normativo di munirsi del nulla osta per le opere realizzate nella fascia di rispetto demaniale.
- Comunque, la permanenza del reato è correlata non tanto al perdurare della condotta tipica, quanto al protrarsi (volontario) dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato. La dottrina più autorevole non sembra lasciar dubbi in proposito. Basti citare quella che definisce reati per manenti i reati "nei quali il fatto che li costituisce dà luogo a una situazione dannosa o pericolosa, che si pro trae nel tempo a causa del perdurare della condotta del soggetto" o quella più recente che ancor più icasticamente definisce come permanenti "questi reati in cui il protrar si dell'offesa dipende dalla volontà dell'autore".
- Nella fattispecie di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. non v'è dubbio che il bene penalmente tutelato è quello della sicurezza della navigazione marittima. Che questo sia l'oggetto giuridico del reato è confermato dall'accostamento operato dall'art. 1161 tra la inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 55 e l'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt.714 e 716 cod. nav., che ancor più chiaramente assoggettano a limitazioni e vincoli ogni opera che pub "costituire ostacolo alla navigazione aerea", realizzata in vicinanza degli aeroporti, dei campi di fortuna e dei campi di volo. - Avuto riguardo al bene penalmente tutelato, ne consegue che il reato in esame permane sino a quando perdura per volontà dell'agente la offesa alla sicurezza della navigazione marittima derivante dalla esistenza delle opere non autorizzate, e cioè sino a quando il contravventore non rimuove le opere o non ottiene il rilascio della autorizzazione da parte del capo del compartimento. Concludendo, deve ritenersi errata la decisione impugnata che afferma che la permanenza del reato ipotizzato a carico della TE è cessata dal momento in cui fu terminata la costruzione abusivamente realizzata nella fascia di rispetto demaniale.
Ma sono da considerare errati anche gli ulteriori assunti del tribunale.
Va qui ribadito il principio per il quale la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo - che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze, del reato o agevola re la commissione di altri reati ipotizzabile anche per i reati per i quali sia cessata la condotta o in gene re siano perfezionati gli elementi costitutivi (cfr. Cass. Sez. V;
n. 01101, CC. 15.4.1992, mass. 190822, Marsiglia). Si è, poi, già detto che, diversamente da quanto il giudice di merito sembra opinare, anche le disposizioni di cui agli artt.55 e 1161 cod. nav. sono dirette a tutelare il bene giuridico della sicurezza della navigazione marittima.
Deve aggiungersi che la contravvenzione prevista e punita da dette disposizioni è un tipico reato di pericolo presunto o astratto, in quanto connesso alla mera "possibilità" che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalle opere eseguite a ridosso della zona demaniale come conseguenza del fatto che esse siano eseguite senza controllo dell'autorità marittima. Il pericolo per la sicurezza della navigazione non è quindi inserito fra i requisiti espliciti della fattispecie incriminatrice (che si limita a tipizzare una condotta, al cui compimento "tipicamente" o "generalmente" si accompagna la messa in pericolo del bene tutelato), ma viene presunto 'iuris et de iure'.
Conseguendone che non se ne deve accertare in ciascun caso la. concreta esistenza, e che anzi non è neppure ammessa prova contraria della sua concreta inesistenza.
Si rende - così - palese perché l'impugnata ordinanza debba, sotto ogni aspetto, essere annullata, con rinvio allo stesso tribunale, che dovrà rivalutare i presupposti del sequestro preventivo in conformità ai principi sopra affermati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Crotone.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999