Art. 261. Rimozione e riapposizione dei sigilli 1. L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identita' e l'integrita' con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si e' resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorita' giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Art. 180 c.p.p. - Regime delle altre nullità di ordine generale.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 91.70649
[…] VI , 06/10/2022 , n. 49114 L'inosservanza delle prescrizioni in tema di rimozione ed apposizione dei sigilli di cui all' art. 261 c.p.p. , relative alla verifica della identità ed integrità dei reperti, non determina alcuna nullità di tali atti né del provvedimento di sequestro, salvo il caso in cui vengano dedotti specifici inconvenienti significativi di alterazione, modifica o sostituzione dei beni coerciti. […]
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Giurisprudenza • 52
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/12/2022, n. 49114Provvedimento: […] 2.1 Violazione dell'art. 261 cod. proc. pen. e mancanza o insufficienza della motivazione al riguardo. Si deduce, infatti, che la polizia giudiziaria avrebbe aperto il plico sigillato contenente la sostanza in sequestro senza osservare le formalità di cui all'art. 261 cod. proc. pen. e che ciò avrebbe comportato, oltra ad una probabile contaminazione della sostanza, la nullità del verbale di sequestro.Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 261 cod. proc. pen·
- nullità·
- sequestri·
- prove·
- apposizione di sigilli·
- rimozione·
- mezzi di ricerca della prova