Articolo 26 del Codice penale
Articolo 25Articolo 27
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8 agosto 2009
Art. 26.

(Ammenda)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000))
Entrata in vigore il 8 agosto 2009
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