Provvedimento: […] Infatti, posto che l'art. 712 cod. pen. non prevede il massimo della pena pecuniaria, tale importo va determinato ai sensi dell'art. 26 cod. pen., che fissa appunto il limite massimo dell'ammenda nella somma di 10.000,00 euro. […] Con tale intervento normativo, infatti, le condizioni economiche del reo, originariamente contemplate nel quadro edittale dagli artt. 24 e 26 cod. pen. (i quali disponevano che, quando in relazione a tali condizioni la multa o l'ammenda stabilita dalla legge poteva presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice aveva la facoltà di aumentarla sino al triplo), sono state trasferite al momento giudiziale di determinazione della pena.
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