(Ammenda)
La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000))
L'ammenda è la pena pecuniaria che l'ordinamento italiano prevede per le contravvenzioni (art. 17 c.p.), diversa dalla multa che la si ritrova soltanto per i delitti. Ex art. 26 c.p., l'ammenda consiste nel versamento di una somma di denaro a favore dello Stato, che deve essere determinata sulla base delle condizioni economiche del condannato, ma che in ogni caso può andare da un minimo di 20 euro a un massimo di 10.000 euro. L'ammenda può essere prevista come sola sanzione per alcune fattispecie di contravvenzione oppure essere disposta in aggiunta o in alternativa all'arresto per altre.
Leggi di più…[…] Infatti, posto che l'art. 712 cod. pen. non prevede il massimo della pena pecuniaria, tale importo va determinato ai sensi dell'art. 26 cod. pen., che fissa appunto il limite massimo dell'ammenda nella somma di 10.000,00 euro. […] Queste ultime, d'altro canto, sono state espunte dall'ambito edittale della pena dopo la modifica apportata agli artt. 24 e 26 cod. pen. dall'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 4.3.- Vengono ancora smentite le illogicita' del sistema che il Tribunale di Cagliari allega a supporto delle proprie argomentazioni, […]
Leggi di più…[…] Ora è previsto che la multa non eseguita per insolvibilità del condannato si converte nella libertà controllata per un periodo massimo di un anno oppure, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo Art. 26 del codice penale prevede che: “ La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000”. […]
Leggi di più…[…] Contravvenzioni (forme meno gravidi illecito penale): 1. arresto; 2. ammenda; Le rispettive pene detentive e pecuniarie previste per le contravvenzioni e per i delitti hanno dei contenuti coincidenti: la reclusione (art 23 co.1 c.p.) e l'arresto (art 25 co.1c.p.) consistono entrambe nella privazione della libertà personale e vengono conseguite presso gli istituti penitenziari; la multa ( art 24 co.1 c.p.) e l'ammenda ( art 26 c.p.) consistono nel pagamento nei confronti dello Stato di una somma di denaro; La rilevanza della ripartizione tra delitti e contravvenzioni riguarda la disciplina sotto vari profili: l'elemento soggettivo del reato, il tentativo e la recidiva. […]
Leggi di più…[…] Definizione L'ammenda, ai sensi dell'art. 26 del codice penale, è una sanzione pecuniaria che si applica a seguito della commissione di contravvenzioni. […] Normativa di riferimento La disciplina di questa pena è contenuta in diverse disposizioni del codice penale, in particolare: art. 26 c.p. – definizione della pena; art. 133 e 133-bis c.p. – criteri per la determinazione della pena; art. 136 c.p. – conversione pene pecuniarie non eseguite; art. 460 c.p.p. – decreto penale di condanna, spesso applicabile alle contravvenzioni punite con ammenda. […]
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