Sentenza 18 marzo 2010
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. (Fattispecie in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento siderurgico non aveva individuato il rischio di prevedibile contatto del lavoratore con schizzi di metallo fuso incandescente durante l'operazione di foratura del bocchello di un forno rotativo, sicché costui, privo di abbigliamento ignifugo, riportava lesioni personali gravi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2010, n. 16134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16134 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 18/03/2010
Dott. ZECCA Gaetanino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 533
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 14171/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO UL N. IL 25/02/1974;
avverso la sentenza n. 13572/2006 CORTE APPELLO di TORINO, del 06/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA;
Sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Volpe il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentito l'Avvocato Franco Coppi in sostituzione dell'Avvocato Zariani il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Torino con sentenza del 6/10/2008, in parziale riforma della sentenza di condanna resa nei confronti di OT RA e TO UL, eliminava per entrambi gli imputati, come da loro richiesto, il beneficio della sospensione condizionale della pena e applicava ad entrambi il condono di cui alla L. n. 241 del 2006. TO UL ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l'annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All'udienza pubblica del 18/3/2010 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito. RITENUTO IN DIRITTO
TO UL è stato ritenuto responsabile del delitto p. e p. dall'art. 40 c.p., comma 2, art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3, perché, il 13/9/2003 in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 8 dello stabilimento di Pieve Vergante della spa Sitindustrie International, per negligenza, imprudenza, imperizia e comunque non provvedendo ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 9 ad individuare il rischio di prevedibile contatto con schizzi di metallo fuso incandescente, rischio determinato per l'operatore addetto alla foratura mediante impiego di una lancia termica ad ossigeno del bocchello di travaso del forno rotativo, e non provvedendo a dotare i lavoratori addetti a tale operazione di adeguati efficaci dispositivi di protezione individuale (abbigliamento ignifugo) D.Lgs. n. 626 del 1994, ex artt. 40, 41, 42 e 43 contribuiva a cagionare per colpa, al lavoratore BA IZ una lesione personale dettagliatamente descritta nel capo di imputazione con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni. Il BA durante la detta foratura del bocchello del forno rotativo veniva infatti attinto da alcuni schizzi di metallo fuso. TO UL è stato condannato in primo grado alla pena di giorni trenta di reclusione con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e ha ottenuto la sostituzione della pena detentiva inflitta, con la corrispondente pena pecuniaria (Euro 1140 di multa). La sospensione e la non menzione stabilite in primo grado sono state eliminate in appello ma la pena è stata condonata. L'appello proposto dal TO aveva denunziato la mancanza di nesso di causalità tra l'infortunio e gli addebiti mossi. La decisione di appello rileva la assenza nel piano di sicurezza della previsione dello specifico rischio di ustioni prodotte dalla proiezione di metallo fuso o da scintille nel corso della operazione di foratura del bocchello con uso di lancia termica, e della prescrizione di utilizzo di presidi necessari a fronteggiare quel pericolo, rileva la inefficacia ignifuga di un grembiule in crosta di cuoio (che secondo talune testimonianze prenderebbe fuoco), utilizzato da alcuni dipendenti ma non da tutti, rileva la mancanza di sottoscrizione dell'infortunato sulla attestazione della formazione in data 8/5/2001, registra la assenza di qualsiasi attitudine ignifuga del grembiule che sarebbe stato fornito con il prezzo di acquisto documentato in ragione di Euro 3,62 per capo, e individua espressamente una responsabilità dell'imputato per causa di tutte le circostanze così individuate in relazione alle specifiche responsabilità incombenti sull'imputato. Il ricorso per cassazione del TO denunzia:
1. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 366 c.p.p., nullità della sentenza di primo e di secondo grado per difetto della condizione di procedibilità (querela) richiesta dal 590 per le lesioni colpose, e rileva ancora la mancanza di una posizione di garanzia del responsabile del servizio prevenzione e protezione che è investito solo di un potere consultivo mentre nessuna sanzione è prevista a suo carico per il caso di inosservanza delle norme, a tutela della salute e della sicurezza.
2 violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 590 c.p., D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 40, 41, 42 e 43 e comunque carenza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente assume che la censurata violazione di legge derivi da una erronea applicazione della normativa antinfortunistica assunta come violata nel capo di imputazione e da un mancato accertamento in ordine alla efficacia protettiva del grembiule in crosta di cuoio e alla condotta del lavoratore che non indossava i presidi forniti. Questa Corte rileva che il reato addebitato al ricorrente e ritenuto dai due giudici di merito è punibile a iniziativa di ufficio ex art.590 c.p., comma 5, nel testo modificato dalla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 92 sicché diversamente da quanto asserito in ricorso non
è ravvisabile alcun difetto di procedibilità.
Deve essere tenuto ben fermo che il D.Lgs. 19 settembre 1994, art. 8 e art. 9, n. 626 costituiscono un pilastro del sistema ordinamentale antinfortunistico che affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutele della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 8 bis per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, (poi del loro diritto alla salute), che si è andato perfezionando a partire dalla regolazione dell'art. 2087 c.c., poi della L. n. 300 del 1970, art. 9 e art. 32 Cost., poi della L. n.833 del 1978 (artt 1, 2, 20 e in particolare art. 24), e si completa col sistema attualmente positivo di D.Lgs. 9 agosto 2008, n. 81, che qui si menziona al solo scopo di sottolineare la continuità della linea di sistema, in materia di tutela della salute e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (si considerino gli artt. 8, 9, 10, 15 e 28 con riguardo alla funzione della valutazione dei rischi e all'oggetto di tale valutazione, 36). Se dunque risulta stabile nelle diverse stagioni legislative, la configurazione della mappazione dei rischi come strumento essenziale dell'intero sistema antinfortunistico, l'omissione di condotte doverose in relazione alla funzione di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione (Cass. Pen. Sez. 4^ 15/2/2007 n. 15226) realizza la violazione dell'intero sistema antinfortunistico, senza che abbia alcuna rilevanza il mancato apprestamento di una specifica sanzione penale per la violazione di sistema. Invero ove da tale violazione discendano lesioni o morte non solo sarà configurabile un concorso in quei delitti-, ma sarà configurabile la specifica aggravante della loro commissione configurata all'art. 590 c.p., comma 5 e art.589 c.p., comma 2, i norme. È quanto è stato contestato e quanto è
stato motivatamente e compiutamente accertato nel caso che ne occupa. Infatti la mancata previsione del rischio e dei mezzi per contenerlo è stata individuata come causa incidente sulla mancata adozione di adeguati presidi personali, di adeguata informazione e in definitiva come causa concorrente nella determinazione dell'evento reato (in proposito Cass. Pen. Sez. 4^ 26/10/2007 n. 39567). Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010