Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2010, n. 16134
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Sentenza 18 marzo 2010

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall'art. 9 D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. (Fattispecie in cui il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di uno stabilimento siderurgico non aveva individuato il rischio di prevedibile contatto del lavoratore con schizzi di metallo fuso incandescente durante l'operazione di foratura del bocchello di un forno rotativo, sicché costui, privo di abbigliamento ignifugo, riportava lesioni personali gravi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/03/2010, n. 16134
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16134
    Data del deposito : 18 marzo 2010

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