Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2010, n. 31679
CASS
Sentenza 8 giugno 2010

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Sussiste la penale responsabilità per colpa del datore di lavoro, in riferimento agli eventi lesivi occorsi ai lavoratori, ove ometta di indicare nel piano di sicurezza e coordinamento (cosiddetto P.S.C.) i rischi connessi ad una determinata attività (nella specie: montaggio dei parapetti) e non provveda alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza per la particolare tipologia di lavori, quali, nella specie, l'uso di cinture di sicurezza e l'uso di una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice. (In motivazione la Corte ha escluso che le direttive colposamente impartite dal preposto abbiano efficacia interruttiva del nesso causale, costituendo il consequenziale sviluppo dell'originaria condotta colposa del datore di lavoro).

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  • 1Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [42] del Decreto Legislativo…
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  • 2Art. 5 - Responsabilità dell’ente
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2010, n. 31679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31679
Data del deposito : 8 giugno 2010

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