a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 .
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al presente decreto e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonche' per l'elaborazione, da parte dell'UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio dell'INAIL. ((70)) 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai sensi dell'articolo 11.
----------- AGGIORNAMENTO (70)
La L. 11 marzo 2026, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 1, lettera a)) che "Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. In applicazione del principio di proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in relazione alla dimensione aziendale, e con l'obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, l'INAIL, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto: elabora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale; supporta le imprese nell'adozione dei modelli medesimi sul piano gestionale e applicativo. L'INAIL adotta le misure di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»".