Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2015, n. 13927
CASS
Sentenza 4 marzo 2015

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Nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali, sia che in dibattimento il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti sui quali aveva riferito in precedenza.

In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte.

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025

    Va riconosciuto valore probatorio alla conferma del testimone immemore di quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari nel corso della deposizione dibattimentale ed a seguito di contestazione. E ciò sia quando il teste rimandi al più vivido ricordo dei fatti in occasione delle informazioni rese in fase di indagini, sia quando si limiti all'affermazione che quanto in precedenza dichiarato risponda al vero, giacchè la risposta alla contestazione per difetto di ricordo veicola nel dibattimento quanto già dichiarato in precedenza. Quando il testimone manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni debbano …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2015, n. 13927
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13927
Data del deposito : 4 marzo 2015

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