Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 2
Nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali, sia che in dibattimento il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti sui quali aveva riferito in precedenza.
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilità di tale fonte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/03/2015, n. 13927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13927 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 04/03/2015
Dott. DIOTALLEVI AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 477
Dott. PELLEGRINO A. - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. M. - Consigliere - N. 51418/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD IU, n. a Catania il 03.08.1962, rappresentato e assistito dall'avv. AN Avila e avv. OR Pace;
ON OR, n. ad Aci S. Antonio il 08.07.1967, rappresentato e assistito dall'avv. Paolo Curro;
ME ON, n. ad Acireale il 25.06.1956, ricorrente in proprio rappresentato e assistito dall'avv. Cinzia Passero, d'ufficio;
RO IU, n. a Catania il 02.10.1969, rappresentato e assistito dall'avv. Sante Foresta;
TT OR EL, n. a Catania il 14.01.1965, rappresentato e assistito dall'avv. NC Merlino;
SI LO, n. a Catania il 12.05.1957, rappresentato e assistito dall'avv. Alessandro Vecchio;
AN AR, n. a Catania il 22.08.1959, rappresentato e assistito dall'avv. Francesco Antille;
SI ON, n. a Catania il 08.03.1965, rappresentato e assistito dall'avv. IU Ragazzo;
AB AN, n. ad Acicastello (CT) il 02.08.1950, rappresentato e assistito dall'avv. Armando Veneto e dall'avv. OR Leotta;
ST EL, n. a Catania il 11.03.1961, rappresentato e assistito dall'avv. Agata Coppola;
RR OR, n. ad Aci S. Antonio il 25.06.1962, rappresentato e assistito dall'avv. Alessandro Vecchio;
ricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, terza sezione penale, n. 642/2010 in data 21.11.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
letta la memoria difensiva presentata in data 10.02.2015 nell'interesse di RO IU;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, il quale ha concluso chiedendo:
per AD IU: l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato;
per ON OR: l'inammissibilità del ricorso;
per ME ON: l'inammissibilità del ricorso;
per RO IU: l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato;
per TT OR EL: l'inammissibilità del ricorso;
per SI LO: il rigetto del ricorso;
per AN AR: il rigetto del ricorso;
per SI ON: l'inammissibilità del ricorso;
per AB AN: il rigetto del ricorso;
per ST EL: l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
per RR OR: il rigetto del ricorso;
sentita la discussione:
- dell'avv. Sante Foresta per RO IU;
- dell'avv. AN Avila per AD IU;
- dell'avv. OR Leotta per AB AN e, quale sostituto processuale dell'avv. NC Merlino, per TT OR EL;
- dell'avv. Armando Veneto per AB AN;
- dell'avv. Francesco Antille per AN AR;
- dell'avv. IU Ragazzo per SI ON;
che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 25.05.2009, il Tribunale di Catania pronunciava sentenza di condanna nei confronti dei succitati ricorrenti ed altri coimputati per diverse ipotesi di estorsione aggravata e rapina aggravata.
1.1. Avverso tale decisione venivano proposti diversi atti di gravame.
1.2. Con sentenza in data 21.11.2013, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, disponeva quanto segue:
a) dichiarava non doversi procedere nei confronti di AD IU in relazione ai capi E4) e D4);
ON OR in relazione ai capi P3) e Q3);
RO IU in relazione al capo CC);
TT OR EL in relazione ai capi Q3, R4);
RR OR in relazione al capo R4);
ME ON in relazione al capo Q3);
per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione;
b) determinava la pena nei confronti di AD IU, ritenuta la continuazione tra il capo C4) e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 26.11.2002, considerato più grave il delitto di cui al capo DDD) di quest'ultima sentenza, in anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa e, per l'effetto rideterminava la pena complessiva in anni dieci, mesi sei di reclusione ed Euro 2.859,24 di multa;
c) determinava la pena nei confronti di ON OR, ritenuta la continuazione tra i capi E2), L2), O2), P2) e O3) e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 14.04.2003, considerato più grave il delitto di omicidio di quest'ultima sentenza, in anni due e mesi quattro di reclusione e, per l'effetto rideterminava la pena complessiva in anni quattordici e mesi otto di reclusione;
d) nei confronti di ME ON, ritenuta la continuazione tra i capi O3), P3), S4) e T4) e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 14.05.2001, considerato più grave il delitto di cui al capo S4), rideterminava la pena complessiva in anni dodici, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
e) determinava la pena nei confronti di RO IU, ritenuta la continuazione tra i capi AA) e BB) e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 23.11.2002, considerato più grave il delitto di omicidio di quest'ultima sentenza, in anni due e mesi quattro di reclusione e, per l'effetto rideterminava la pena complessiva in anni quindici e mesi quattro di reclusione;
f) rideterminava la pena nei confronti di TT OR EL in relazione ai residui reati di cui ai capi O3), P3), P4), Q4) e R4) in anni dieci, mesi quattro di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
g) confermava nei confronti di SI LO in relazione ai reati di cui ai capi S4) e T4) la pena di anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.350,00 di multa inflitta dal giudice di primo grado;
h) nei confronti di AN AR, ritenuta la continuazione tra il capo I1) e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 29.10.2001, considerato più grave il delitto di cui al capo I1), rideterminava la pena complessiva in anni quattordici, mesi dieci di reclusione ed Euro 1.850,00 di multa;
i) rideterminava nei confronti di SI ON in relazione al capo L1), esclusa l'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, in anni dieci, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.450,00 di multa;
I) rideterminava la pena nei confronti di AB AN in relazione al capo D3), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti di cui all'art. 629 c.p., comma 2 in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 62 c.p., n. 7, in anni quattro, mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
m) determinava la pena nei confronti di ST EL, concessa l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 ed escluso l'aumento per la L. n. 203 del 1991, art. 7 ritenuta la continuazione tra il capo I1) e quelli oggetto della sentenza della Corte d'assise d'appello di Catania del 05.04.2005, considerato più grave il delitto di omicidio di quest'ultima sentenza, in anni due e mesi quattro di reclusione e, per l'effetto rideterminava la pena complessiva in anni sedici e mesi quattro di reclusione;
n) rideterminava la pena nei confronti di RR OR in relazione ai capi E2), P4), e Q4), in anni dodici, mesi due di reclusione ed Euro 2.050,00 di multa;
o) revocava la pena accessoria dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici disposta nei confronti di SI IO e AB AN, disponendo nei confronti dei medesimi l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
p) confermava nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, propongono ricorso per cassazione, tramite difensore, AD IU, ON OR, ME ON (con ricorso sottoscritto in proprio), RO IU, TT OR EL, SI LO, AN AR, SI ON, AB AN, ST EL e RR OR chiedendo, per vari motivi, l'annullamento (in taluni casi con rinvio, in altri senza rinvio) della sentenza impugnata.
3. Ricorso di AD IU.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza degli artt. 157 e 159 c.p., artt. 129 e 529 c.p.p. (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. (secondo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, dopo aver premesso che la sentenza d'appello era intervenuta in data 21.11.2013 e non in data 18.10.2013 (come erroneamente riportato con l'iniziale indicazione sull'originale dell'atto), si osserva come in relazione al capo C4), commesso in data 18.11.1989, risulta essere maturata la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, ma prima del giudizio di appello. In particolare, il termine andava così calcolato: previa applicazione della normativa previgente in quanto più favorevole al reo, il termine ordinario di anni quindici previsto per il reato in contestazione (art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, nn. 1 e 3), andava aumentato di anni sette e mesi sei per gli eventi interruttivi, fissandosi in anni ventidue e mesi sei, termine in scadenza il 18.05.2012. A questa data occorreva aggiungere i periodi di sospensione della prescrizione, erroneamente calcolati dalla Corte d'appello in complessivi anni uno e mesi otto (con consequenziale spostamento della prescrizione alla data del 18.01.2014). Il termine prorogato indicato dalla Corte territoriale è in realtà errato, in quanto va calcolato nella minor durata di anni uno, mesi quattro e giorni quindici, con conseguente "slittamento" dello stesso alla data finale del 03.10.2013, calcolato come segue.
1. Giudizio di primo grado;
- rinvio dal 18.07.2006 al 10.10.2006 (mesi due e giorni venti);
- rinvio dal 23.01.2008 al 20.02.2008 (giorni ventotto);
per un totale di mesi tre e giorni diciotto.
2. Giudizio di secondo grado:
- rinvio dal 07.03.2012 al 18.09.2012 (mesi sei e giorni tredici;
in sentenza la Corte prevede erroneamente un periodo sospensivo dal 07.03.2012 al 30.11.2012 (mesi sei e giorni ventitre);
- rinvio dal 29.05.2013 al 18.10.2013 (mesi quattro e giorni diciannove);
- rinvio dal 30.01.2013 al 27.03.2013 (mesi uno e giorni venticinque);
per un totale di anni uno e giorni ventisei.
Il periodo complessivo di sospensione della prescrizione per i due gradi di giudizio è pari ad anni uno, mesi quattro e giorni quindici: la prescrizione del reato in contestazione, quindi, calcolati gli eventi sospensivi e quelli interruttivi, risulta maturata alla data del 03.10.2013, antecedente alla pronuncia di secondo grado, ove illegittimamente era stato omesso di dichiararne l'avvenuto compimento.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha inopinatamente negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e non applicato un trattamento sanzionatorio più mite.
4. Ricorso di ON OR.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 62 bis c.p., eccessività della pena (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (secondo motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per la lacunosità dell'apparato motivazionale che non consente di comprendere in maniera chiara l'iter logico-giuridico adottato per la relativa pronuncia.
5. Ricorso di ME ON.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3: erronea applicazione della legge penale (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 (secondo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 533 c.p.p., comma 1: erronea applicazione della legge penale (terzo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione agli artt. 62 bis, 133, 81 cpv. c.p.: erronea applicazione della legge penale (quarto motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di procedere alla valutazione frazionata delle chiamate in reità o correità e di indicare i riscontri esterni "individualizzanti" a conferma dell'attendibilità e della concludenza del succitato mezzo di prova.
5.2. In relazione al secondo motivo, il ricorrente, consapevole di non poter invocare in questa sede una diversa e più favorevole ricostruzione nel merito, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato una motivazione solo apparente e contraddittoria: la stessa, infatti, anziché fornire esauriente risposta alla carenza di riscontri esterni individualizzanti, si limita a ribadire l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti senza fornire alcuna spiegazione dell'assoluta carenza di riscontri indicizzanti nei confronti del ricorrente, quale correo.
5.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che non pare conforme al principio che consente declaratoria di colpevolezza solo "al di là di ogni ragionevole dubbio", fondandosi la stessa su una valutazione parziale ed incompleta delle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
5.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ha omesso di indicare sia la pena base statuita per il reato di rapina che l'aumento di pena in relazione all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 6. Ricorso di RO IU.
Lamenta il ricorrente:
- mancato riconoscimento della prescrizione anche con riferimento ai capi AA) e BB) (primo motivo);
- mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo);
- mancata maggiore estensione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 ovvero mancata riduzione massima prevista dalle legge (terzo motivo).
6.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della prescrizione anche per i capi AA) e BB), non ha tenuto conto della speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 espressamente dichiarata prevalente su tutte le contestate aggravanti: invero, per effetto dell'attenuante de qua, pur con la riduzione minima di un terzo, la pena massima per entrambi i reati in contestazione finisce per essere inferiore ad anni dieci. Ne consegue che per il reato di rapina di cui al capo BB (commesso in data 11.02.1992), il termine prescrizionale di anni dieci (con applicazione della previgente normativa) aumentato di anni cinque per effetto dell'interruzione, consente di fissare il termine finale alla data del 11.02.2007;
similmente per il reato di estorsione di cui al capo AA (commesso in data 15.10.1996, in realtà per il RO IU commesso fino in data 14.07.1997), si è prescritto al massimo il 15.10.2011 (in realtà, il 14.07.2012).
6.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'inopinata decisione della Corte territoriale di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
6.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sostanziale omessa pronuncia della Corte territoriale che, a fronte della richiesta difensiva di concessione dell'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 nella misura massima a ragione della collaborazione massima offerta dall'imputato, aveva motivato il diniego richiamandosi alla gravità dei reati e ai precedenti penali del reo.
7. Ricorso di TT OR EL.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
7.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che, nel ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente, ha assunto come prova le testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia (RR AR e ON OR) senza considerare che altri collaboratori, assunti sul punto, mai menzionarono la presenza o la partecipazione del TT OR EL all'evento delittuoso di cui ai capi O3), P3) e Q3). Anche in relazione ai capi P4), Q4) ed R4) vale il medesimo motivo argomentativo atteso che la presenza del TT OR EL mai venne confermata da alcuno dei collaboratori, basandosi l'assunto di colpevolezza su una presunzione logico-giuridica non ammessa dal nostro ordinamento.
7.2. In relazione al secondo motivo, si censura la motivazione apparente in merito al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
8. Ricorso di SI LO.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g) (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (secondo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per mancanza ed illogicità della motivazione anche in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 (terzo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in tema di determinazione della pena e concessione delle circostanze attenuanti generiche (quarto motivo).
8.1. In relazione al primo motivo, si censura l'indicazione contenuta in sentenza, al termine della parte dispositiva e prima della sottoscrizione del giudice, della data del 18.10.2013, non corrispondente a quella della decisione (intervenuta solo nella successiva data del 21.11.2013) bensì alla data di celebrazione della terzultima udienza.
8.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come il SI LO viene indicato come soggetto "dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi S4) e T4) dell'imputazione, A2), O3), P3), Q3), M4), N4), O4), S4) e T4), unificati dal vincolo della continuazione, ritenute tutte le aggravanti contestate, condannato alla pena di anni quindici, mesi due di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa". Nella parte dispositiva della sentenza, rideterminata la pena per alcuni degli imputati (diversi dal SI LO), la Corte concludeva affermando "conferma nel resto l'impugnata sentenza". Orbene, SI LO non è mai stato imputato dei reati indicati ai capi A2), O3), P3), Q3), M4), N4), O4) della rubrica e non è mai stato condannato alla pena di anni quindici, mesi due di reclusione ed Euro 3.200,00 di multa, bensì alla pena di anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.350,00 di multa unicamente per i reati contestati ai capi S4) e T4). Se è vero che la corretta contestazione e la pena irrogata in primo grado possono trarsi dall'esame del testo della sentenza emessa dal Tribunale, è altrettanto vero che le indicazioni contenute nella sentenza impugnata non consentono di comprendere se la Corte abbia valutato correttamente il compendio accusatorio a carico dell'appellante e la stessa connotazione soggettiva dell'imputato: l'indicazione inesatta dell'imputazione mossa al SI LO e della stessa pena irrogata in primo grado incide sui requisiti essenziali della sentenza e costituisce motivo di nullità della stessa.
8.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata la cui motivazione appare assolutamente carente ed illogica in punto valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti. Il numero elevato di partecipanti al fatto delittuoso e la corretta indicazione delle circostanze di realizzazione dello stesso non giustificano le contraddizioni emerse e non consentono di acquisire i necessari elementi individualizzanti a sostegno dell'accusa mossa nei confronti del SI LO.
8.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta subordinata di riduzione della pena richiamando i "precedenti" del reo: in realtà, nella fattispecie, non vi sono precedenti in quanto le ulteriori condanne risultano essere state pronunciate per fatti successivi.
9. Ricorso di AN AR.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 195 c.p.p., comma 7 (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p.: travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
9.1. In relazione al primo motivo, il ricorrente, dopo aver evidenziato come l'art. 195 c.p.p. sottoponga a due condizioni l'utilizzabilità della testimonianza indiretta (la prima, che il testimone indiretto indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia del fatto oggetto dell'esame al fine di valutarne la propria attendibilità; la seconda, che una delle parti chieda che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto), ha evidenziato come nella fattispecie due collaboranti (SI IO e ST LA), con riferimento alla condotta contestata al AN AR, avessero riferito notizie e circostanze apprese da terze persone, senza essere in grado di riferire l'identità della fonte di riferimento, con conseguente mancata osservanza della prima condizione fissata dall'art. 195 c.p.p.. 9.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per carenza ed illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione complessiva del materiale probatorio: l'impianto motivazionale si basa, da un lato, su un riconoscimento fotografico a carico dell'imputato svolto in sede di indagini confermato in dibattimento dalla persona offesa, RI OR e, dall'altro, sulle propalazioni di tre collaboranti, giungendo a conclusioni che non appaiono aderenti alle risultanze processuali, avendo ignorato i margini di dubbio ed incertezza che caratterizzano il riconoscimento, spingendosi sino a travisare il contenuto delle propalazioni dei collaboratori.
A tal fine si evidenzia come la novella normativa circa l'indispensabilità del superamento di ogni ragionevole dubbio, impone l'ipotesi assolutoria rispetto a quella censurativa, attribuendo all'esistenza del dubbio fondato, la caratterizzazione non solo dell'insufficienza probatoria ma anche dell'impossibilità della formazione della prova univoca.
10. Ricorso di SI ON.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 629 c.p., art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 125 c.p.p., comma 3 (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 125 c.p.p., comma 3 (secondo motivo). 10.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come la sentenza, soffermandosi in via generale su quanto elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di art. 192 c.p.p., comma 3, fa eccessivo e fuorviante ricorso alla teorizzazione dei temi di causa, rimanendo nell'ambito di tesi squisitamente teoriche che non riescono ad esplicitare chiari criteri di collegamento con la specifica posizione processuale dell'imputato. Nello specifico, le dichiarazioni dell'unico collaboratore di giustizia (ON OR) che ha reso dichiarazioni in ordine all'estorsione in danno della macelleria Balsamo, sono state dalla Corte erroneamente ritenute sorrette dal riscontro delle stesse vittime. Peraltro, se il riscontro può essere di qualsiasi tipo e natura, è altrettanto vero che lo stesso deve poter escludere ogni margine di dubbio e tanto non sembra si possa affermare nel caso concreto per il valore che il nostro sistema processuale assegna all'individuazione fotografica. 10.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata per la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 affidata alle propalazioni di un solo collaboratore di giustizia. 11. Ricorso di AB AN.
Lamenta il ricorrente:
- inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) (primo motivo);
- mancata assunzione di una prova decisiva a discarico dell'imputato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (secondo motivo); - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (terzo motivo);
- mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione (quarto motivo);
- mancanza della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione al motivo di gravame relativo alla esclusione delle aggravanti contestate (quinto motivo).
11.1. In relazione al primo motivo, il ricorrente, dopo aver premesso come il compendio probatorio posto a carico di AB AN si fonda solo sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RR AR IU nonché sulla deposizione della persona offesa MA OR, evidenzia come entrambe le deposizioni risultino inutilizzabili. Invero, le dichiarazioni del RR, oltre ad essere generiche, hanno una chiara natura de relato, essendo state apprese da tale IL Nino, mai escusso;
a loro volta, le dichiarazioni di MA OR sono il frutto di continue e reiterate contestazioni mosse dal pubblico ministero: nell'occorso, il MA OR, lungi dal confermare le dichiarazioni precedentemente rese o dall'affermarne la sicura veridicità, ha insistito nel disconoscere le circostanze oggetto di contestazione, di tal che, le dichiarazioni precedentemente rese, permanendo la difformità, secondo la previsione dell'art. 500 c.p.p., comma 2, possono essere utilizzate solo per valutare la credibilità del teste e non ai fini della decisione.
11.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso l'assunzione di una prova decisiva a discarico dell'imputato (testimonianza maresciallo Guastella): prova che, oltre ad essere finalizzata a dimostrare che i fatti contestati al AB AN non sono avvenuti ovvero si sono verificati in modo diverso da come riferito dal MA OR, è tale da inficiare le argomentazioni svolte dal giudicante e determinare una decisione diversa da quella riportata in sentenza.
11.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del AB AN per il reato di cui al capo D3): invero, il giudicante, oltre a trascurare la palese inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato del RR e delle contestazioni mosse al MA OR, prescinde da qualsivoglia motivazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca dei propalanti, incorrendo in un vistoso travisamento probatorio.
11.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto discendere la penale responsabilità dell'imputato dall'avere quest'ultimo ricoperto il ruolo di "amico buono" e di materiale "riscossore" della somma estorta alla persona offesa. Detta conclusione impone, tuttavia, l'individuazione di un momento in cui è l'intermediario che si "propone" alla vittima come colui che può sistemare il problema, mostrando di conoscere la situazione e attribuendosi un ruolo di mediatore: cosa diversa è quella dell'amico della vittima, che si interessa per conto della medesima al fine di individuare i soggetti da cui proviene la minaccia e di perorare (non mediare) la soluzione del problema. In quest'ultimo caso - come avvenuto nella fattispecie - tale soggetto è posto sullo stesso piano della vittima e non può assumere il ruolo di concorrente nel reato, mancando l'intenzione di ottenere un profitto o un vantaggio, per sè o per altri, e viene meno anche il collegamento causale dell'attività del mediatore con l'attività intimidatoria posta in essere da altri, entrambe finalizzate ad ottenere un ingiusto profitto.
11.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza impugnata per aver omesso di motivare in merito all'omessa esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3. 12. Ricorso di ST EL.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 62 bis c.p., per violazione di legge e motivazione illogica (motivo unico).
12.1. In relazione all'unico motivo proposto, il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale che ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche sull'erronea considerazione della supposta identità dei motivi che sottenderebbero alla concessione dell'altra attenuante, quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8. 13. Ricorso di RR OR.
Lamenta il ricorrente:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g) (primo motivo);
- violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per mancanza ed illogicità della motivazione anche in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 (secondo motivo).
13.1. In relazione al primo motivo, si censura l'indicazione contenuta in sentenza, al termine della parte dispositiva e prima della sottoscrizione del giudice, della data del 18.10.2013, non corrispondente a quella della decisione (intervenuta solo nella successiva data del 21.11.2013) bensì alla data di celebrazione della terz'ultima udienza.
13.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che, dopo aver affrontato, in via generale, il tema dell'attendibilità soggettiva dei singoli collaboranti, nel valutare il quadro probatorio per il fatto di cui al capo E2), ha del tutto omesso di tenere conto del rilievo difensivo secondo cui le generiche indicazioni forniti dai due collaboranti (RO OR e ON OR) sono state smentite in maniera categorica dalla persona offesa, SE AN, che ha escluso di aver mai subito richieste estorsive. Anche con riferimento ai capi P4) e Q4), la sentenza è assolutamente lacunosa e, in parte, contraddittoria. I collaboranti escussi sull'episodio hanno riferito che la rapina venne organizzata in considerazione del fatto che un familiare del RR OR avrebbe effettuato, proprio in quella giornata, un versamento considerevole: la circostanza non è risultata riscontrata ed infatti la rapina fruttò un bottino ben inferiore alle attese. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondati risultano i ricorsi di AD IU e di RO IU, il cui accoglimento determina nei loro confronti l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione.
1.1. Infondati e, come tali, da rigettare sono i ricorsi di AB AN e di ST EL.
1.2. Manifestamente infondati e, come tali, inammissibili sono i ricorsi di ON OR, ME ON, TT OR EL, SI LO, AN AR, SI ON e RR OR.
2. Alla luce del tenore delle doglianze sollevate dai ricorrenti, si rende necessario premettere - con riguardo innanzitutto ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006 - che, a parere del Collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
2.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
2.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte. Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione: "... 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio";
la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "... 5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "... 6. la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr., Cass. civ. Sez. 2^, sent. n. 26234 del 02/12/2005, Rv. 585217; Cass., Sez. lav., sent. n. 14561 del 17/08/2012, Rv. 623618).
2.3. Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Suprema Corte ha ritenuto ed affermato che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, ... a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1^, sent. n. 16706 del 18/03/2008, dep. 22/04/2008, Falcone, Rv. 240123; Sez. 1^, sent. n. 6112 del 22/01/2009, dep. 12/02/2009, Bouyahia, Rv. 243225; Sez. 5^, sent. n. 11910 del 22/01/2010, dep. 26/03/2010, Casucci, Rv. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6^, sent. n. 29263 del 08/07/2010, dep. 26/07/2010, Cavanna e altro, Rv. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2^, sent. n. 25315 del 20/03/2012, dep. 27/06/2012, Ndreko e altri, Rv. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
2.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
2.5. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074).
2.6. Deve tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di procedere ad un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi (Sez. 6^, sent. n. 14624 del 20/03/2006, dep. 27/04/2006, Vecchio, Rv. 233621; Sez. 2^, sent. n. 18163 del 22/04/2008, dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789), e ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6^, sent. n. 27429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6^, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito).
2.7. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Sez. 6^, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622; Sez. 3^, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5^, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6^, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
2.8. Va inoltre evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto. Invero, come più volte chiarito dalla medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 2^, sent. n. 3706 del 21/01/2009, dep. 27/01/2009, PG in proc. Haggag, Rv. 242634, e Sez. 2^, sent. n. 19696 del 20/05/2010, dep. 25/05/2010, Maugeri e altri, Rv. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sent. n. 6243 del 07/03/1988, dep. 24/05/1988, Tummarello, Rv. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sent. n. 4173 del 22/02/1994, dep. 13/04/1994, Marzola e altri, Rv. 197993). Al riguardo, va quindi ribadito il principio di diritto secondo cui "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta".
3. Ulteriore doverosa evocazione della giurisprudenza di legittimità afferisce al ricorso considerato aspecifico, situazione che si verifica allorquando il medesimo, prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, enunci i motivi in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sent. n. 32227 del 16/07/2010, dep. 23/08/2010, T., Rv. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sent. n. 800 del 06/12/2011, dep. 12/01/2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528).
3.1. Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata.
Il principio è stato accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sent. n. 31811 del 08/05/2012, dep. 06/08/2012, Sardo e altro, Rv. 254329). Per tali ragioni, la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
3.2. Inoltre, secondo altro consolidato ed altrettanto condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4^, sent. n. 15497 del 22/02/2002, dep. 24/04/2002, Palma, Rv. 221693; Sez. 6^, sent. n. 34521 del 27/06/2013, dep. 08/08/2013, Ninivaggi, Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6^, sent. n. 8700 del 21/01/2013, dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)".
3.3. Invero, il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. c) (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6^, n. 8700/2013, cit). Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6^, n. 8700/2013, cit.).
4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (cfr., per tutte, Sez. 6^, sent. n. 1307 del 26/09/2002, dep. 14/01/2003, Delvai, Rv. 223061).
4.1. Inoltre, in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 2^, sent. n. 1309 del 22/11/1993, dep. 04/02/1994, Albergamo ed altri, Rv. 197250;
Sez. 3^, sent. n. 13926 del 10/12/2011, dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615).
5. Per quel che concerne poi il significato da attribuire alla locuzione, più volte evocata, dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. U, sent. n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222139 - e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.); secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2^, sent. n. 19575 del 21/04/2006, dep. 07/06/2006, Serino ed altro, Rv. 233785; Sez. 2^, sent. n. 16357 del 02/04/2008, dep. 18/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795).
5.1. In argomento, si è affermato (Sez. 2^, sent. n. 7035 del 09/11/2012, dep. 13/02/2013, De Bartolomei e altro, Rv. 254025) che <<La previsione normativa della regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato".
Alla luce degli esposti principi vanno esaminati gli odierni ricorsi.
6. Ricorso di AD IU.
6.1. Il consentito, per non dire imposto, accesso agli atti del fascicolo permette di accertare la scansione cronologica delle udienze celebrate in primo e in secondo grado e di verificare le cause dei concessi rinvii e la durata dei periodi sospensivi.
6.1.1. Mentre per il primo grado, la sospensione è stata pari a complessivi mesi tre e giorni venti (giusti i rinvii d'udienza dal 18.07.2006 al 10.10.2006 e dal 23.01.2008 al 20.02.2008), per il secondo grado il calcolo è più complesso ed induce a ritenere come il tempo complessivo di sospensione della prescrizione, giusto il recente insegnamento di legittimità (Sez. U, sent. n. 29562 del 18/12/2014, dep. 02/02/2015, Torchio, secondo cui ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento integra un caso di "impedimento", con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione), sia addirittura inferiore a quello indicato dal ricorrente. Vengono in rilievo i seguenti rinvii:
a) udienza del 7.3.2012 rinvio all'udienza 18.5.2012 per impegni professionali del difensore (sospensione della prescrizione per complessivi sessanta giorni);
b) udienza del 18.5.2012 rinvio all'udienza 5.10.2012 per malattia di un difensore (sospensione della prescrizione per complessivi sessanta giorni);
c) udienza del 30.11.2012 rinvio all'udienza del 30.1.2013 per legittimo impedimento di un difensore (sospensione della prescrizione per complessivi sessanta giorni);
d) udienza del 8.5.2013 rinvio all'udienza del 29.5.2013 per sciopero avvocati (sospensione della prescrizione per complessivi ventuno giorni);
e) udienza del 29.5.2013 rinvio all'udienza del 18.10.2013 per legittimo impedimento difensore (sospensione della prescrizione per complessivi sessanta giorni);
f) udienza del 18.10.2013 rinvio all'udienza del 13.11.2013 per legittimo impedimento difensore (sospensione della prescrizione per complessivi ventisei giorni).
6.1.2. In appello, la sospensione della prescrizione ha così avuto una durata di mesi nove e giorni diciassette. Per i due gradi di giudizio, si ha pertanto un periodo sospensivo complessivo pari ad anni uno, mesi uno e giorni sette.
6.1.3. A detto periodo, in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 2^, sent. n. 677 del 10/10/2014, dep. 12/01/2015, Di NC, Rv. 261557, secondo cui il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare), è possibile aggiungere l'ulteriore periodo di novanta giorni (tre mesi) corrispondente al termine che il giudice di primo grado si era assegnato in dispositivo, a norma dell'art. 544 c.p.p., comma 3, per il deposito della motivazione.
Il periodo si fissa così in complessivi anni uno, mesi quattro e giorni sette.
6.1.4. Tenuto conto della data di commissione del fatto sub C4 (18.11.1989) ed applicata la disciplina ex art. 157 c.p. più favorevole al reo, la prescrizione del reato in parola, quindi, calcolati gli eventi sospensivi e quelli interattivi, risulta pertanto maturata alla data del 25.09.2013, antecedente alla pronuncia di secondo grado, ove illegittimamente era stato omesso di dichiararne l'avvenuto compimento: da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AD IU per essere il reato a lui ascritto estinto per intervenuta prescrizione.
6.2. Il secondo motivo di doglianza rimane assorbito nel primo con conseguente doverosa omissione di ogni pronuncia in merito.
7. Ricorso di ON OR.
7.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. Invero, la motivazione della Corte in ordine all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche non può subire alcun sindacato di legittimità alla luce della congrua giustificazione argomentativa resa.
7.1.1. Riconosce la Corte territoriale come da un lato "l'imputato non risulta meritevole di tale beneficio (ndr., le circostanze attenuanti generiche) in considerazione dei suoi gravissimi precedenti penali" e, dall'altro, come non sia consentito "... utilizzare gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante a d effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa" ... una seconda volta anche per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché ciò condurrebbe ad una inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi (in tal senso, ex multis, Sez. 5^, sent. n. 34574 del 13/07/2010).
7.1.2. Invero, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3^, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
7.2. Del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, è il secondo motivo di doglianza.
Invero, la linea argomentativa sviluppata dal giudice di merito è immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica, evidenziabile dal testo del provvedimento, mentre il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve, per l'appunto, nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
8. Ricorso di ME ON.
8.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza con il quale si censura l'omessa valutazione frazionata delle chiamate in reità o correità e l'altrettanta omessa indicazione dei riscontri esterni "individualizzanti" a conferma dell'attendibilità e della concludenza del succitato mezzo di prova.
8.1.1. Il richiamo alla cd. valutazione frazionata appare, nella fattispecie, del tutto improprio alla luce dell'operata ricostruzione degli accadimenti effettuata dai giudici di merito. Pienamente condiviso dal Collegio è il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate;
il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre parti esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra: ciò in quanto, nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno;
sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica, un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante (cfr., ex multis, Sez. 6^, sent. n. 20037 del 19/03/2014, dep. 14/05/2014, L, Rv. 260160; Sez. 6^, sent. n. 35327 del 18/07/2013, dep. 22/08/2013, Arena e altri, Rv. 256097; Sez. 1^, sent. n. 40000 del 10/07/2013, dep. 26/09/2013, Pompita e altro, Rv. 256917; Sez. 1^, sent. n. 35561 del 08/05/2013, dep. 27/08/2013, Plaku e altri, Rv. 256753). Sta di fatto, tuttavia, che, nella fattispecie, escluso un - nemmeno prospettato - travisamento dei fatti, sia con riferimento al primo episodio di rapina (capo O3) che con riferimento al secondo (capo P3), abbiamo dichiarazioni di collaboratori valutate come pienamente attendibili pur in presenza di minime, ed ampiamente giustificate, discordanze, anche perché confermate da altre emergenze probatorie.
8.1.2. Si legge in sentenza: "... quanto al primo episodio ... le dichiarazioni del collaboratore ON OR circa la partecipazione del ME ON sono state ampiamente confermate dalla deposizione di RR AR IU, il quale ha fornito diversi particolari relativi alla rapina, comuni alla deposizione dell'ON OR, e ciò riguardo ai lavori di ristrutturazione la facciata, al passaggio casuale di una macchina dei vigili urbani, all'avvenuto pestaggio della vittima: la mancata specificazione da parte del RR del ruolo esatto tenuto dal ME ON nel delitto (e cioè quello di accompagnatore di TT OR EL e Di IC, su una Fiat Uno di colore giallino, come dichiarato dall'ON OR, a bordo della quale i predetti erano fuggiti dopo la commissione del delitto) non comporta certamente una carenza del quadro probatorio formatosi a carico dell'imputato, e si giustifica ampiamente con il lungo tempo trascorso tra i fatti in contestazione e la deposizione del RR, comunque precisa in ordine a diversi particolari della rapina;
giova rilevare che, in relazione alla partecipazione dell'imputato, ulteriore riscontro è stato fornito dalla deposizione della vittima ZA DO, il quale ha dichiarato di avere visto fuggire i rapinatori proprio a bordo di una Fiat Uno di colore beige, analoga, quindi, a quella che l'ON OR aveva indicato come utilizzata dal ME ON per accompagnare i due complici presso la gioielleria. Priva di significato ... risulta la circostanza che la vittima abbia indicato quattro o cinque soggetti come partecipanti alla rapina. Il sicuro possesso di armi da parte di taluni partecipanti alla rapina comporta il concorso morale del ME ON, il cui ruolo fondamentale di autista dei rapinatori, e quindi il suo pieno coinvolgimento, anche in fase organizzativa, nel delitto, comportava necessariamente la sua conoscenza delle modalità di esecuzione materiale del reato, e quindi la consapevolezza dell'uso di armi da parte di alcuni dei complici. Ritiene la Corte che vada inoltre confermato il giudizio di penale responsabilità dell'imputato anche in ordine alla sua partecipazione alla rapina al supermercato Aligros: ben cinque collaboratori (RO OR, Di AN OR, RR AR, LE AR RI e STi AR) ritenuti attendibili dal Tribunale con giudizio condiviso dalla Corte, hanno indicato l'imputato come partecipante alla rapina: la condotta materialmente tenuta dall'imputato è stata specificata dal STi AR, il quale ha riferito che il ME ON era fra i soggetti che erano entrati nel supermercato ed avevano aiutato a caricare la merce;
sia Di AN OR che RR e LE AR RI lo hanno indicato come soggetto partecipante alla rapina per conto del gruppo di Acireale;
il RO OR ha precisato, altresì, che fu il ME ON a guidare uno dei camion coinvolti nella rapina, circostanza che non scredita la deposizione del Di AN OR (il quale si ricordava che alla guida del camion c'era un altro rapinatore), e ciò in quanto gli automezzi coinvolti nella rapina erano due. La deposizione dei collaboratori di giustizia - i quali hanno rappresentato chiaramente gli elementi salienti del gravissimo episodio criminoso, e di cui le minime discordanze si giustificavano ampiamente in considerazione del lungo tempo trascorso tra la rapina e la loro deposizione in dibattimento - è stata altresì riscontrata da quella resa in primo grado dal testimone NG NC, il quale ha confermato la partecipazione alla rapina da parte di una decina di persone e che i camion sui quali era stata caricata la merce erano due. A fronte di tale ampio quadro accusatorio scarsa rilevanza assume l'indicazione del nome dell'imputato da parte del LE AR RI sollecitazione del pubblico ministero. Per quanto concerne la detenzione e il porto d'armi utilizzati durante la rapina, ci si richiama a quanto sopra esposto in relazione alla rapina ai danni del gioielliere ZA DO, con riguardo alla piena consapevolezza dell'uso delle armi da parte del ME ON".
8.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Ferme le considerazioni che precedono, rileva il Collegio come le osservazioni critiche articolate nella doglianza si risolvano nella introduzione di temi in fatto diversi da quelli emergenti dalla ricostruzione - vincolante perché esente da vuoti logici - resa nel doppio giudizio di conformità operato dai giudici del merito, assumendo i toni tipici ed altrettanto inammissibili, delle valutazioni alternative rispetto a quelle segnalate in sentenza non adeguatamente supportate dall'indicazione dei profili di manifesta illogicità del motivare della Corte destinati ad inficiarne il portato.
8.3. Conclusioni e considerazioni analoghe rispetto a quelle testè svolte nel paragrafo 8.2., si possono ripetere anche con riferimento al terzo motivo di censura che, rispetto al precedente, sconta un inaccettabile livello di genericità ed astrattezza, di per sè solo, conducente alla sanzione dell'inammissibilità.
8.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di censura. Con riferimento al profilo del diniego delle circostanze attenuanti generiche si possono ripetere le medesime argomentazioni spese nel precedente paragrafo 7.1.2.; con riferimento, invece, al calcolo della pena finale applicata, rileva il Collegio come la Corte territoriale, difformemente da quanto sostenuto dal ricorrente, abbia legittimamente individuato il reato più grave (S4 del presente procedimento) e la relativa pena base (anni dieci, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa) già considerando nella stessa - in applicazione del cd. metodo diretto o sintetico in analogia con quanto consentito per il delitto tentato - il calcolo dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per poi aumentare la pena stessa, fissandola all'interno dei parametri legali, a norma dell'art. 81 cpv. c.p.. 9. Ricorso di RO IU.
9.1. Pienamente fondato è il primo motivo di censura. La Corte d'appello, nel confermare la condanna del RO IU per i reati di estorsione e rapina pluriaggravati (capi AA e BB), commessi rispettivamente in data 14.07.1997 e in data 11.02.1992 ha errato nel non pronunciare sentenza di non doversi procedere per essere i reati ascritti estinti per prescrizione in conseguenza della riconosciuta speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 che il giudice di primo grado aveva ritenuto prevalente.
9.1.1. Invero, con l'applicazione del regime prescrizione antecedente alla novella del 2005 in quanto più favorevole al reo, il riconoscimento dell'attenuante de qua ha necessariamente determinato l'applicazione di un termine prescrizionale comune, avuto riguardo alle pene edittalmente previste, pari ad anni quindici comprensivo del periodo interruttivo, con conseguente maturazione del termine prescrizionale in data 14.07.2012 per il capo AA e in data 11.02.2007 per il capo BB, termini che, in entrambi i casi, pur volendo considerare anche i periodi di sospensione del dibattimento precedentemente esposti con riferimento al primo motivo di doglianza del ricorrente AD IU, risultano ampiamente precedenti alla data di pronuncia della sentenza di secondo grado.
9.1.2. L'errore in cui è incorso il giudice di secondo grado è stato quello di parametrare i tempi di prescrizione al reato come contestato e non invece a quello ritenuto in sentenza, in violazione di una giurisprudenza di legittimità ormai consolidata sul punto (cfr., Sez. 1^, sent. n. 32781 del 22/05/2014, dep. 23/07/2014, Abbinante e altri;
Sez. 1^, sent. n. 35407 del 01/04/2014, dep. 11/08/2014, Fracapane;
Sez. 1^, sent. n. 42040 del 21/03/2014, dep. 09/10/2014, Pino a altri).
9.1.3. Il termine di prescrizione va invero computato non in riferimento alla sua contestazione originaria bensì in relazione alla specifica e concreta configurazione finale che del fatto il giudice abbia ritenuto in sentenza, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali riconosciuti.
Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RO IU per essere i reati a lui ascritti estinti per intervenuta prescrizione.
9.2. Il secondo motivo di doglianza rimane assorbito nel primo con conseguente doverosa omissione di ogni pronuncia in merito.
9.3. Anche il terzo motivo di doglianza rimane assorbito nel primo con conseguente doverosa omissione di ogni pronuncia in merito. 10. Ricorso di TT OR EL.
10.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura che, comunque, introduce temi in fatto non valutabili nella presente sede di legittimità.
10.1.1. La sentenza impugnata, invero, offre congrua e giustificata motivazione in punto riconoscimento della penale responsabilità del TT OR EL, affermando che "per quanto concerne la rapina alla gioielleria ZA DO (capi O3, P3 e Q3) ... la diretta partecipazione dell'appellante alla fase esecutiva - ed il ruolo dal medesimo assunto - è stata confermata dalle puntuali e concordanti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RR AR IU ed ON OR, a nulla rilevando il fatto che altri collaboranti (LE AR RI e Di AN OR), pur facendo presente che la rapina era stata compiuta da più soggetti, non abbiano menzionato espressamente il nome del TT OR EL ...; le deposizioni dei predetti collaboratori RR e ON OR hanno trovato poi un puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dalla vittima ZA DO, che ha descritto le fasi della rapina, ivi comprese le modalità di fuga dei malviventi, in maniera coincidente con quella resa dai collaboratori ...". Anche con riferimento alla rapina di cui ai capi P4, Q4 ed R4, rileva il Collegio come "entrambi i collaboratori che hanno accusato l'appellante avevano preso parte al delitto;
in particolare, DA AL IO riscontra pienamente la deposizione del RR, in quanto ha dichiarato di aver preso parte, seppur con la sola presenza in prossimità della banca nonché quale responsabile del gruppo mafioso, con conseguente funzione di controllo, alla rapina medesima: le modalità della rapina sono state inoltre riscontrate dalla deposizione del metronotte FI NC e, con riferimento al particolare del versamento che doveva essere effettuato da un parte di RR OR, dalle testimonianza del maresciallo PO RL ...".
10.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza. In merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche si possono ripetere le medesime argomentazioni spese nel precedente paragrafo 7.1.2. in presenza di motivazione ampiamente giustificata sul punto (ritenuta immeritevolezza in considerazione dei gravissimi precedenti penali).
11. Ricorso di SI LO.
11.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura in presenza di un mero errore materiale, emendato dalla stessa Corte territoriale, ed inidoneo a rendere incerta o dubbia la data nella quale, all'esito della camera di consiglio, venne resa pubblica la decisione finale.
11.2. Anche il secondo motivo appare manifestamente infondato dal momento che, come riconosce lo stesso ricorrente, si è in presenza di un mero errore materiale che non rende equivoca ne' può aver avuto influenza sul (confermato) trattamento sanzionatorio atteso che la corretta contestazione e la pena irrogata in primo grado (anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.350,00 di multa) possono trarsi dall'esame del testo della sentenza emessa dal Tribunale. 11.3. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il terzo motivo di doglianza.
Congrua, giustificata e per nulla contraddittoria (come invece erroneamente pretende il ricorrente) è la motivazione della Corte territoriale che riconosce come "nessun dubbio sussiste sull'individuazione dell'imputato quale partecipe della rapina: sotto tale profilo rileva, in primo luogo, la chiara indicazione del SI LO fornita da uno dei complici, collaboratore di giustizia, e cioè RO OR. Tali dichiarazioni accusatorie sono state riscontrate da quelle rese da RR AR, Di AN OR e LE AR RI, i quali hanno fatto riferimento all'imputato, utilizzando a volte il suo soprannome di Pisacane: che i collaboratori abbiano fatto riferimento, con tale appellativo, proprio al SI LO risulta in maniera inequivocabile non solo dall'indicazione del proprio nome (Melo, LO), ma anche dal riferimento alla sua provenienza da Viagrande, dove effettivamente risiedeva l'imputato all'epoca dei fatti. A fronte di tale quadro accusatorio, grave, preciso e concordante, considerata altresì la pacifica partecipazione al delitto da parte di un numero rilevante di persone, scarso rilievo assumono le ulteriori considerazioni ... in ordine al fatto che il RO OR, durante la deposizione testimoniale, non avesse in prima battuta ricompreso l'appellante nell'elenco dei partecipanti alla rapina, che il RR avesse inserito il nome dell'imputato in via dubitativa (altri tre collaboratori lo hanno invece accusato senza margini di dubbio), che il LE AR RI non avesse accusato l'imputato durante la fase delle indagini preliminari, che il RO OR avesse riferito che i partecipanti alla rapina erano a viso scoperto, mentre dalla denuncia e dall'esame del teste IA NC era emerso che i predetti rapinatori erano a volto coperto: in realtà, tutti i collaboranti hanno descritto le fasi salienti della rapina, ed in particolare il numero elevato dei partecipanti, dovuto anche alla presenza del gruppo mafioso di Acireale, l'uso di armi, il sequestro dei dipendenti dell'Aligros, il carico delle merci con l'ausilio dell'operaio che le riponeva con un muletto sui camion dei rapinatori ...".
11.4. Manifestamente infondato è anche il quarto motivo di doglianza sotto un duplice aspetto: il primo, perché non risulta essere stato proposto come precedente motivo di appello;
il secondo perché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non risulta essere stato in alcun modo documentato dal ricorrente il fondamento fattuale (esistenza di condanne per fatti di reato commessi successivamente a quelli oggetto del presente procedimento) dell'assunto che ne sta alla base.
12. Ricorso di AN AR.
12.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. 12.1.1. Come questa Corte ha già stabilito in altre occasioni (cfr., da ultimo, Sez. 6^, sent. n. 37370 del 14/05/2014, dep. 09/09/2014, Romeo, Rv. 260251), deve ritenersi che il divieto posto dell'art. 195 c.p.p., comma 7 non operi, secondo un cieco automatismo, in tutti i casi nei quali il testimone non sia in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite. La norma mira piuttosto a prevenire l'utilizzazione di informazioni attribuite dal teste a fonti della cui esistenza ed attendibilità, per effetto dell'omessa identificazione, non sia possibile discutere sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili. Se fosse decisiva - si è anche detto - l'impossibilità di procedere ad una escussione diretta della fonte richiamata, la norma in questione eccederebbe i limiti, del tutto ragionevoli, posti nell'ultima parte dello stesso art. 195 c.p.p., comma 3. 12.1.2. Nella fattispecie, peraltro, la Corte, vanifica di fatto il predetto limite di utilizzabilità, riconoscendo come del tutto irrilevante fosse conoscere l'identità dei soggetti che avevano riferito al collaboratore che i proventi dell'estorsione dovessero essere consegnati al AN AR, avendo lo stesso collaboratore ammesso di aver consegnato al AN AR stesso il pizzo in diverse occasioni.
12.2. Conclusioni reiettive non dissimili vanno tratte anche con riferimento al secondo motivo di doglianza.
Si tratta di un motivo inammissibile, in quanto manifestamente infondato per la parte in cui contesta l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentito, per la parte in cui pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
Come si è visto in premessa, esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
12.2.1. Il motivo in questione, in tutte le articolazioni proposte ivi comprese quella - del tutto pretestuosa - del ritenuto travisamento della prova, tende, appunto, ad ottenere in ultima analisi una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
13. Ricorso di SI ON.
13.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. Il giudice di merito ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione, come tale non sindacabile in questa sede.
13.1.1. Rileva il Collegio come la sentenza impugnata riconosca come le dichiarazioni del collaborante ON OR, di verificata attendibilità intrinseca ed estrinseca, abbiano ricevuto riscontro nelle concordanti deposizioni delle vittime le quali "hanno indicato chiaramente l'imputato come pluriennale esattore del pizzo presso il loro esercizio commerciale, specificando che del medesimo avevano conoscenza personale in quanto loro cliente abituale". 13.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza in presenza di censura in fatto avverso valutazione di merito adeguatamente motivata, avendo la Corte territoriale ritenuto la ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in considerazione del fatto che "l'estorsione in oggetto fu compiuta da appartenenti del clan UD al fine di agevolare l'attività dell'associazione: il collaborante ON OR ha infatti chiarito nella sua deposizione che il ricavato dell'estorsione veniva consegnato all'associato TT OR EL, il quale provvedeva così al mantenimento dei detenuti".
14. Ricorso di AB AN.
14.1. Infondato è il primo motivo di doglianza.
14.1.1. Ferme le considerazioni esposte in precedenza nel paragrafo 12.1.1. a cui si rimanda, osserva il Collegio come il primo profilo di censura (inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RR AR IU per mancata escussione del teste IL Nino) non possa trovare accoglimento sotto l'assorbente profilo della mancanza di prova in ordine all'avvenuta formalizzazione di esplicita richiesta di parte di audizione del teste di riferimento.
14.1.2. Insegna la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5^, sent. n. 50346 del 22/10/2014, dep. 02/12/2014, Palau Giovannetti, Rv. 261316) come debbano ritenersi utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 1 le dichiarazioni "de relato" qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta;
e, d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 c.p.p.: nella fattispecie, si aggiunga come il collaboratore non solo ha indicato una fonte di sicura esistenza ma ha altresì riferito - in modo completo e circostanziato - elementi di conoscenza appresi non solo in quel contesto rappresentando, altresì, come quei "temi" (vicende estorsive in danno del MA OR) fossero stati oggetto di discussione anche con la fonte.
14.1.3. Anche il secondo profilo di doglianza è immeritevole di accoglimento.
Assume il ricorrente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste, persona offesa, MA OR in ragione del continue e reiterate contestazioni fatte in sede di esame dibattimentale dalla stessa pubblica accusa.
Riconosce la Corte territoriale, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, come la deposizione della persona offesa, nonostante l'evidente reticenza dimostrata nel racconto dei fatti, abbia pienamente riscontrato la versione resa dal collaboratore di giustizia. Il MA OR ha infatti confermato " ... di aver subito il danneggiamento di alcune imbarcazioni, di aver ricevuto telefonate anonime di natura estorsiva, di aver deciso di "sistemare" la questione per "vivere più tranquillo" rivolgendosi al AB AN ... soggetto abitante ad Acitrezza e da lui conosciuto non approfonditamente ... come mobiliere di Paternò, al quale aveva poi consegnato l'importo di 15 milioni di lire, pagato mediante un assegno e dei contanti ...".
14.1.4. Le dichiarazioni rese da soggetto in un primo tempo reticente, pur se in qualche modo "sollecitate", non per questo debbono ritenersi sospette, inveritiere e, come tali, non utilizzabili, tanto più in presenza di contenuti di conferma rispetto a precedenti versioni rese dal medesimo. Anche qui soccorre l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel corso dell'esame dibattimentale del testimone e delle parti private può procedersi alla contestazione delle dichiarazioni rese in precedenza dai soggetti esaminati tutte le volte in cui queste ultime presentino difformità con le dichiarazioni dibattimentali, sia che in dibattimento il soggetto esaminato manifesti una conoscenza diversa, sia che riveli di non ricordare le vicende o i fatti sui quali aveva riferito in precedenza (Sez. 2^, sent. n. 10483 del 21/02/2012, dep. 19/03/2012, Russo, Rv, 252707, nella quale la Suprema Corte ha precisato che, nel caso in cui il teste dichiari di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato, ma, a seguito della contestazione, affermi che, pur non avendone attuale ricordo, quanto dichiarato in precedenza è sicuramente vero, non si applica la disciplina in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni acquisite a seguito di contestazioni, ma solo le regole generali in ordine alla valutazione dell'attendibilità del dichiarante). 14.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza. Congrua e giustificato è il diniego della Corte territoriale con riferimento alla richiesta di assunzione della testimonianza del maresciallo Guastella. Rileva il giudice di secondo grado come "... il MA OR, scegliendo di pagare il pizzo, ha dichiarato in dibattimento di non avere mai sporto formale denuncia ai Carabinieri, ragione per la quale risulta superflua la chiesta audizione, in sede di riapertura dibattimentale dell'allora comandante della stazione dei carabinieri di Acicastello (superflua risulterebbe inoltre la sua testimonianza in ordine ad eventuali colloqui avuti con il MA OR all'epoca dei fatti, risalenti a venti anni prima, e quindi difficilmente oggetto di ricordo: in ogni caso il quadro probatorio, giova ribadirlo, risulta cristallizzato dalle dichiarazioni accusatorie della vittima e del collaboratore di giustizia RR) ..." E - prosegue la Corte - la scelta della vittima di non presentare denuncia svalorizza anche " ... l'ulteriore circostanza ... relativa al fatto che il maresciallo Cava, successivamente nominato comandante della stazione dei carabinieri di Acicastello, aveva riferito di non essere a conoscenza di denunce presentate dalla vittima per il delitto di estorsione negli anni 1990-1992".
14.3. Infondato è il terzo motivo di doglianza.
Il motivo involge il dedotto vizio di travisamento della prova. 14.3.1. Ferme le valutazioni operate in premessa nel paragrafo 2.1. a cui si rimanda, ricorda il Collegio come il "travisamento della prova" si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tale ipotesi, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 5^, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
14.3.2. Siffatto vizio è comunque denunciabile con il ricorso per cassazione:
a) quando ricorra la cosiddetta "contraddittorietà processuale" come quando il giudice prosciolga l'imputato ritenendo che questi al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere, fondando tale decisione sulle risultanze di una perizia psichiatrica che aveva invece affermato che i disturbi della personalità non erano tali da escludere l'imputabilità (Sez. 6^, sent. n. 8342 del 18/11/2010, dep. 02/03/2011, PG in proc. Greco, Rv. 249583);
b) quando si tratti di "travisamento di una prova decisiva" acquisita al processo, che è integrato dall'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Sez. 3^, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623);
c) quando si prospetti il vizio di "travisamento della prova dichiarativa", e questo abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, con esclusione peraltro del detto vizio, laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5^, sent. n. 9338 del 12/12/2012, dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087; conformi, Sez. 4^, sent. n. 15556 del 12/02/2008, dep. 15/04/2008, Trivisonno, Rv. 239533; Sez. 3^, sent. n. 46451 del 07/10/2009, dep. 02/12/2009, Carella, Rv. 245611; Sez. 4^, sent. n. 14732 del 01/03/2011, dep. 12/04/2011, Molinario, Rv. 250133).
Nessuna di queste situazioni risulta rilevabile nella motivazione della sentenza oggetto del presente ricorso.
14.3.3. Ma non solo. Il ricorso che intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Sez. 1^, sent. n. 20344 del 18/05/2006, dep. 14/06/2006, Salaj, Rv. 234115;
Sez. 6^, sent. n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è pertanto ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr., Sez. 6^, sent. n. 5146 del 16/01/2014, dep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). In ogni caso, nella fattispecie, nessun elemento è stato fornito in ordine alla - nemmeno indicata - "forza disarticolante" del preteso errore. 14.3.4. Lamenta, nello specifico, il ricorrente l'omessa motivazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca dei propalanti. 14.3.5. Sull'attendibilità della persona offesa si è già detto nel paragrafo 14.1.2. ai cui contenuti si rimanda.
14.3.6. Sull'attendibilità del collaborante, occorre ricordare come - anche sul punto - la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel riconoscere che, la dichiarazione resa da un collaborante di giustizia, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (cfr., Sez. 1^, sent. n. 1495 del 02/12/1998, dep. 05/02/1999, Archine e altri, Rv. 212275). Fermo quanto precede, rileva il Collegio come nella fattispecie la Corte territoriale abbia riconosciuto come non solo tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del collaborante RR non vi fossero divergenze, ma che tra le stesse vi fosse reciproco riscontro (reciprocità del riscontro sufficiente a fini probatori anche fra due "semplici" dichiarazioni rese dai collaboranti quando le stesse dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice": cfr., Sez. 1^, sent. n. 31695 del 23/06/2010, dep. 11/08/2010, Calabresi e altro, Rv. 248013).
14.4. Infondato è il quarto motivo di doglianza.
Come si è accennato in premessa, il controllo sulla motivazione esercitabile in sede di legittimità verte soltanto sulla consequenzialità logica della linea argomentativa adottata, per cui non è compito della Suprema Corte quello di stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' di condividerne la giustificazione, ma soltanto quello di limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5^, sent. n. 1004/00 del 30/11/1999, Moro, Rv. 215745). 14.4.1. Ciò è quanto si riscontra nella motivazione, assunta sulla questione addotta, dalla Corte d'appello di Catania, il quale ha preso le mosse da una ricostruzione dei fatti conforme all'assunto accusatorie sulla base degli elementi indiziari scaturiti dall'attività investigativa, e ne ha tratto il convincimento che il AB AN avesse consapevolmente contribuito all'estorsione perpetrata ai danni di MA OR, avendo assunto la posizione di intermediario e di materiale esattore del pizzo fra l'estorsore (il clan Vaudani, con il quale il AB AN, pur non essendo un associato, aveva stretti rapporti) e la vittima. La conclusione così raggiunta è scevra da vizi logici e conforme al diritto;
ed invero, ad integrare il concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, col proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
con la conseguenza che, anche l'intermediario nelle trattative per la determinazione della somma estorta risponde del reato ex art. 110 c.p., salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2^, sent. n. 26837 del 19/06/2008, Alfiere, Rv. 240701; Sez. 5^, sent. n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714): il che è stato motivatamente escluso dalla Corte d'appello nel caso di specie. A questo proposito, la Corte territoriale osserva come si fosse in presenza di " ... una grave estorsione senza "sconti", concretizzata mediante il contributo fondamentale del AB AN ..." e che "... nessun elemento probatorio lascia(sse) lontanamente immaginare che l'intervento dell'imputato (fosse) stato effettuato nell'esclusivo interesse della vittima per amicizia o solidarietà ...".
14.5. Infondato è il quinto motivo di doglianza.
Difformemente da quanto ritenuto dal ricorrente, i giudici di secondo grado hanno escluso l'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, riconoscendo la sussistenza delle sole aggravanti di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e art. 61 c.p., n. 7 (v. pag. 74 della sentenza impugnata) e ponendo le riconosciute circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7: il richiamo all'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3, contenuto in dispositivo deve pertanto considerarsi come un mero refuso di trascrizione. 15. Ricorso di ST EL.
15.1. Infondato è l'unico motivo di doglianza proposto. Il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dai giudici di merito avuto riguardo alla gravità dei fatti e dei precedenti penali: trattasi di una valutazione di merito, congruamente motivata che non si pone affatto in contrasto con il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 della che la Corte giustifica con "il valido contributo processuale offerto dal collaborante all'udienza del 17.12.2007".
15.1.1. L'autonomia dei rispettivi giudizi trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8, non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 6^, sent. n. 49820 del 05/12/2013, dep. 10/12/2013, Billizzi e altri, Rv. 258136).
16. Ricorso di RR OR.
16.1. Manifestamente infondata è la censura che reitera il primo motivo del ricorso di SI LO;
nei confronti del RR OR valgono le medesime considerazioni e valutazioni operate in relazione alla posizione del SI LO oggetto di trattazione nel paragrafo 11.1. che precede e qui espressamente richiamate.
16.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza. Si assiste ancora una volta ad una censura in fatto che propone una ricostruzione alternativa a quella operata, con valutazione ampiamente giustificata, dalla Corte territoriale che, ferma la valutazione di attendibilità - già operata - dei collaboratori, ha espressamente riconosciuto l'infondatezza delle censure mosse in ordine al delitto di cui al capo E2, affermando come: "... non può certo ritenersi sufficiente la mera negazione dei fatti da parte della persona offesa SE AN, il quale ha mantenuto durante l'esame testimoniale in primo grado un atteggiamento evidentemente omertoso ... che ha comportato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per procedere nei suoi confronti per il delitto di falsa testimonianza. L'impianto accusatorio ha invece trovato ampia conferma nelle dichiarazioni, credibili e concordanti intrinsecamente ed estrinsecamente, dei collaboratori di giustizia ON OR ... e RO OR. La sentenza va confermata anche in relazione ... alla rapina alla Banca Popolare Santa Venera. La suddetta rapina è stata analiticamente descritta nel suo svolgimento dai collaboratori RR, BU OR e DA AL IO oltre che dal direttore della filiale RE Nunzio, dalla dipendente IO IA IA e dalla guardia giurata FI NC ...: priva di fondamento risulta la contestazione del versamento effettuato presso la banca il giorno della rapina da un parente del RR OR, atteso che il maresciallo PO RL ha confermato tale circostanza, avendo acquisito la copia del versamento effettuato il 15 maggio 1995, giorno della rapina: il fatto che il bottino della rapina fu minore rispetto alle aspettative, come dichiarato dal collaboratore DA AL IO, ha trovato giustificazione in dibattimento dalle dichiarazioni, concordanti, dei collaboratori BU OR e RR AR IU, i quali hanno confermato che il versamento fu effettuato tardivamente. Il ruolo del RR OR nel contesto della rapina è stato specificato dal collaborante RR, il quale ha dichiarato che l'appellante aveva il compito di transitare con un camion dinnanzi alla banca per impedire che si notasse il sequestro del metronotte, oltre che di fare effettuare il versamento al proprio parente (circostanze non smentite dalle deposizioni degli altri collaboratori di giustizia)".
17. Alla pronuncia consegue:
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AD IU e di RO IU per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione;
- il rigetto dei ricorsi di AB AN e di ST EL che condanna al pagamento delle spese processuali;
- la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di ON OR, ME ON, TT OR EL, SI LO, AN AR, SI ON e RR OR che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AD IU e di RO IU per essere i reati loro ascritti estinti per intervenuta prescrizione.
Rigetta i ricorsi di AB AN e di ST EL che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ON OR, ME ON, TT OR EL, SI LO, AN AR, SI ON e RR OR che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, all'Udienza pubblica, il 4 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2015