Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
Sono utilizzabili, senza alcuna violazione dell'art.195, comma primo, cod. proc. pen., le dichiarazioni "de relato" qualora nel giudizio di primo grado la difesa non si sia avvalsa del diritto di esaminare la fonte della testimonianza indiretta; d'altra parte, la facoltà riconosciuta alla parte di richiedere nel giudizio di appello l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può valere a consentire l'esercizio tardivo del diritto di accesso alla fonte del testimone indiretto e, pertanto, detta richiesta deve essere valutata secondo i criteri posti dall'art. 603 cod. proc. pen.
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La massima Integra il delitto di cui all' art. 612 c.p. l'espressione, rivolta all'indirizzo di una persona, comunque non finisce qui, la quale, pur non avendo in sé una connotazione univocamente minacciosa, può intendersi come prospettazione di un'ulteriore attività aggressiva illegittima ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. (Nella specie, la frase era stata pronunziata dall'imputato mentre si allontanava, dopo aver aggredito e causato lesioni alla persona offesa - Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 9392). Fonte: Ced …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2014, n. 50346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50346 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
5 0 346/ 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3079 Dott. Giuliana FERRUA - Presidente- Dott. Alfredo GUARDIANO -UP 22/10/2014 - Consigliere - - Consigliere Relatore - R.G.N. 31140/2011 Dott. Luca PISTORELLI Dott. Gabriele POSITANO - Consigliere - Dott. Angelo CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: LA GI ET MA, nato a [...], il [...]; avverso la sentenza del 25/5/2010 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato l'avv. Vanna, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25 maggio 2010 la Corte d'appello di Milano confermava la condanna di LA GI ET MA per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e causazione del fallimento per effetto di operazioni dolose, commessi nella sua qualità di socio accomandatario della Classic Cars s.a.s. dichiarata fallita l'1 dicembre 1992, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso ai danni del curatore fallimentare, rilevandone l'estinzione per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la sentenza ricorrono tanto l'imputato personalmente che il suo difensore.
2.1 Il ricorso del difensore articola tre motivi.
2.2 Con il primo deduce la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell'art. 37 comma 2 c.p.p. conseguente alla decisione del gravame di merito in pendenza dell'incidente sull'istanza di ricusazione proposta dall'imputato nei confronti del Presidente del collegio d'appello. Istanza poi dichiarata inammissibile de plano con ordinanza del 31 maggio 2010, ma i cui effetti dovrebbero ritenersi sospesi in quanto la stessa è stata impugnata per violazione del contraddittorio. Né potrebbe ritenersi che la Corte territoriale abbia proceduto a ritenere essa stessa l'inammissibilità dell'istanza, considerando applicabile la sentenza n. 10/1997 della Corte Cost., atteso che tale pronunzia ha rimosso il vincolo posto dal secondo comma dell'art. 37 c.p.p. esclusivamente con riguardo alla fattispecie della riproposizione pedissequa di istanza già rigettata o dichiarata inammissibile che non ricorrerebbe nel caso di specie. Del resto i giudici del merito, disponendo la trasmissione dell'istanza al Presidente della Corte d'appello avrebbero dimostrato di non volersi arrogare il potere di valutare l'ammissibilità dell'istanza e di aver contraddittoriamente proceduto ad emettere la sentenza nella consapevolezza della pendenza dell'incidente di ricusazione.
2.3 Con il secondo motivo il difensore eccepisce vizi di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata con i motivi di gravame e in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Con riguardo al primo profilo il ricorrente denuncia il travisamento del contenuto dell'istanza ad oggetto l'audizione del teste OL, atteso che ciò che era stato richiesto non era, come si legge in sentenza, di rinnovare l'esame del medesimo, bensì di procedere per la prima volta al suo esame, trattandosi di teste mai sentito nel dibattimento di primo grado, mentre la sua audizione si era resa necessario per le ragioni indicate nei motivi di appello e comunque in ragione del fatto che la condanna del LA era stata pronunziata essenzialmente in forza delle dichiarazioni del teste La OC e di quelle attribuite de relato al citato OL dal curatore fallimentare e parte civile. Non di meno immotivatamente la Corte territoriale avrebbe respinto anche la richiesta di perizia contabile tesa all'accertamento dell'effettività del dissesto, ritenuto dal giudice di prime cure esclusivamente sulla base di prove orali, la cui carenza e parzialità pure era stata diffusamente illustrata con i motivi di gravame.
2.4 Con il terzo ed ultimo motivo lamenta ulteriori vizi motivazionali e l'errata applicazione dell'art. 133 c.p. in ordine alla dosimetria della pena, avendo i giudici d'appello fatto apodittico riferimento alla gravità del fatto e al comportamento processuale dell'imputato, quest'ultimo non considerato dall'art. 133 comma 2 c.p., che altrimenti si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost.
3. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato articola dieci motivi.
3.1 Con il primo motivo il ricorrente ribadisce l'eccezione di nullità della sentenza proposta con il primo motivo del ricorso del difensore, puntualizzando come l'istanza di ricusazione fosse stata proposta in ragione dell'illegittimità e pretestuosità della sua espulsione dall'aula nel corso del dibattimento d'appello e mentre stava rendendo dichiarazioni spontanee che di fatto gli sarebbe stato impedito di svolgere compiutamente e che sarebbero state illegittimamente verbalizzate in maniera solo riassuntiva.
3.2 Con il secondo motivo il LA eccepisce l'inosservanza degli artt. 41 comma 2 e 127 c.p.p. e la conseguente nullità dell'ordinanza con cui altra sezione della Corte d'appello di Milano ha dichiarato, in assenza di contraddittorio e in difetto delle condizioni per procedere de plano, inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti del Presidente del collegio che ha pronunziato la sentenza impugnata. Nullità che secondo il ricorrente si rifletterebbe sulla decisione di merito travolgendo l'intero procedimento di secondo grado.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l'omessa notifica al pubblico ministero e alle parti private ai sensi dell'art. 584 c.p.p. dell'istanza di rimessione proposta con l'atto d'appello e comunque vizi di motivazione della medesima sentenza in merito alla ritenuta validità della pronunzia di primo grado in relazione all'avvenuto rigetto di tutte le istanze di rimessione proposte in precedenza dall'imputato, rilevando l'infondatezza della circostanza assunta alla base di tale affermazione.
3.4 Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali in ordine alla accordata prevalenza all'intervenuta prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale rispetto all'assoluzione nel merito dell'imputato e nonostante l'assoluta insufficienza della prova della responsabilità dello stesso per il suddetto reato.
3.5 Con il quinto motivo vengono eccepiti molteplici difetti motivazionali della sentenza in merito alla mancata trasmissione da parte del Tribunale delle plurime istanze di ricusazione e di rimessione proposte nel corso del giudizio di primo grado, alle omissioni investigative sugli esposti presentati dall'imputato alla Procura di Brescia in merito al comportamento dei giudici che avevano dichiarato il fallimento della Classic Cars, nonchè in ordine alla mancata notifica all'imputato dell'invito a rendere interrogatorio ex art. 375 comma 3 c.p.p. ed alla eccepita nullità ex art. 555 c.p.p. Con lo stesso motivo, poi, l'imputato ribadisce le censure avanzate con il secondo motivo del ricorso del difensore in merito al rigetto da parte della Corte territoriale delle richieste di integrazione dell'istruttoria dibattimentale, evidenziando come la disposizione della perizia contabile fosse adempimento ineludibile ai fini dell'affermazione di penale responsabilità per i reati di bancarotta, mentre l'assunzione dell'esame dell'Ademoli risultasse parimenti necessario alla luce dell'inattendibilità del teste La OC e del contrasto tra le dichiarazioni attribuite de relato dal curatore al suddetto Ademoli con quelle del padre dell'imputato in merito all'effettività dell'intestazione a quest'ultimo delle quote della Classic Cars s.r.l., ritenuta invece fittizia nell'impostazione accusatoria accolta dai giudici d'appello.
3.6 Con il sesto motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione delle norme fallimentari, eccependo la mancanza in capo all'imputato dei requisiti soggettivi necessari per essere sottoposto a fallimento e dunque la carenza del presupposto per la configurabilità dei reati di bancarotta contestati. In proposito il ricorso rileva che ben prima della dichiarazione di fallimento la Classic Cars s.a.s. era stata trasformata in ditta individuale per l'intervenuto difetto del requisito della pluralità dei soci. Ditta che aveva carattere artigianale e comunque un capitale investito inferiore a quello previsto per i piccoli imprenditori. Non di meno nel caso di specie difettavano anche i requisiti oggettivi per pronunziare il fallimento della società, attesa l'esiguità del debito di cui si assumeva l'inadempimento e la consistenza patrimoniale della Classic Cars e l'affidamento bancario di cui godeva. Tutte circostanze di cui la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, rendendo peraltro una motivazione del tutto insufficiente in merito alla prova delle contestate distrazioni, nonché delle presunte irregolarità contabili, anche in questo caso senza considerare come i libri della fallita siano risultati regolari in occasione di ben due controlli operati dalla Guardia di Finanza.
3.7 Con il settimo e l'ottavo motivo il ricorrente riprende il tema della mancata assunzione della testimonianza dell'Ademoli, rilevando come la stessa sarebbe stata invece necessaria anche ai sensi dell'art. 195 c.p.p., atteso che il teste era la fonte diretta di quanto riferito de relato da altri e che dunque, a fronte della richiesta dell'imputato, il suo esame non poteva essere rifiutato pena l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste indiretto. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta poi che non avrebbero avuto ingresso le prove della difesa idonee a smentire le dichiarazioni del curatore fallimentare, mentre sarebbero state utilizzate quelle d'accusa assunte nel dibattimento di primo grado dinanzi ad un collegio in diversa composizione e nonostante l'imputato (come risulterebbe dal verbale del 24 marzo 1997) avesse espressamente dissentito dal proprio difensore, che aveva invece consentito all'acquisizione delle suddette prove.
3.8 Con l'ottavo motivo si deduce altresì la violazione del diritto dell'imputato di procedere personalmente ad interrogare i testi d'accusa e la conseguente illegittimità dell'istruttoria svolta nel dibattimento di primo grado e, ancora una volta, la denegata rinnovazione di tale istruttoria in grado d'appello con riguardo al teste OL.
3.9 Con il nono motivo il ricorrente eccepisce nuovamente di non aver mai ricevuto l'invito a rendere interrogatorio ex art. 375 comma 3 c.p.p. prima dell'esercizio dell'azione penale, con conseguente illegittimità, ai sensi dell'art. 555 del codice di rito, del successivo procedimento.
3.10 Con il decimo ed ultimo motivo viene dedotto il compimento della prescrizione dei reati di bancarotta, dovendosi applicare i più favorevoli termini introdotti all'art. 157 c.p. dalla I. n. 251/2005, sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 10 comma 3 della menzionata legge nella parte in cui preclude la retroattività delle nuove disposizioni ai procedimenti già pendenti al momento della loro entrata in vigore. Peraltro secondo il ricorrente, anche applicando l'art. 157 c.p. nella sua previgente formulazione, comunque i suddetti reati dovrebbero essere ritenuti prescritti, atteso che immotivatamente la Corte territoriale avrebbe negato all'imputato le attenuanti generiche e quella della tenuità del danno con giudizio di prevalenza (o anche solo di equivalenza) sulla contestata aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta. E non meno immotivatamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto la capacità a delinquere dell'imputato per fondarvi la propria valutazione sulla correttezza del trattamento sanzionatorio irrogato nel primo grado di giudizio. Inconferente e comunque illegittimo sarebbe poi il riferimento della sentenza impugnata al comportamento processuale del ricorrente, atteso che tutte le iniziative processuali adottate dallo stesso costituirebbero null'altro che il legittimo esercizio del diritto di difesa presidiato dall'art. 24 Cost.
4. Con memoria depositata il 2 dicembre 2013 il ricorrente ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo del procedimento in attesa della decisione del ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione, nonché ha proposto quelli che sostanzialmente risultano essere motivi nuovi. In tal senso ha eccepito l'inconfigurabilità dei reati di bancarotta in forza dell'intervenuta modifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la pronunzia della sentenza di fallimento, retroattivamente rilevanti in quanto incidenti su di un elemento costitutivo dei suddetti reati ed ha poi ribadito l'intervenuta prescrizione dei medesimi in forza dell'impossibilità di tenere conto nel calcolo dei relativi termini dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. e della necessità di applicare all'imputato le attenuanti generiche ingiustamente negate dai giudici di merito.
5. Con memoria depositata all'udienza del 17 dicembre 2013 l'imputato, nel ribadire il sesto motivo del proprio ricorso, ha eccepito in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 150 d. lgs. n. 5/2006 per violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 7 CEDU nella parte in cui non sottrae il giudice penale all'obbligo di attenersi agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento e in ulteriore subordine ha chiesto la remissione alle Sezioni Unite della quaestio iuris relativa all'applicazione retroattiva anche agli effetti penali delle nuove disposizioni concernenti i presupposti di fallibilità.
6. Va infine ricordato che all'udienza del 17 dicembre 2013 l'imputato proponeva istanza di ricusazione nei confronti del presidente del collegio e del relatore, dichiarata inammissibile dalla Prima Sezione di questa Corte con decisione del 3 luglio 2014. Istanza proposta all'odierna udienza anche nei confronti di altri due componenti del collegio e parimenti dichiarata inammissibile, sempre dalla Prima Sezione, con decisione adottata in pari data prima della deliberazione della presente sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono infondati e per molti aspetti inammissibili.
2. Infondati sono innanzi tutto il primo motivo del ricorso proposto dal difensore e il corrispondente motivo del ricorso dell'imputato.
2.1 In proposito deve ricordarsi che il divieto, per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza ex art. 37 comma secondo, c.p.p., opera sino alla pronuncia di inammissibilità o di rigetto, anche non definitiva, dell'organo competente a decidere sulla ricusazione, essendo, tuttavia, la successiva decisione del giudice ricusato, affetta da nullità qualora la pronuncia di inammissibilità o di rigetto sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio. In ogni caso, la violazione del suddetto divieto comporta la nullità della sentenza solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile (Sez. Un., n. 23122 del 27 gennaio 2011, Tanzi, Rv. 249735 e 249734).
2.2 In tal senso deve allora osservarsi come la Corte d'appello non abbia pronunziato la sentenza impugnata prima che il giudice della ricusazione si fosse pronunziato nel senso della sua inammissibilità e che il ricorso avverso tale ultima decisione è stato in ogni caso rigettato dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza del 22 settembre 2011, mentre con sentenza della Quinta Sezione in data 20 gennaio 2014 è stato altresì dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato in merito all'adozione da parte dello stesso giudice della ricusazione della procedura de plano di cui al primo comma dell'art. 41 c.p.p. Circostanza quest'ultima che, a prescindere da ulteriori profili, comporta l'inammissibilità del secondo motivo proposto con il ricorso personale dell'imputato.
3. Infondati e per certi versi inammissibili sono poi il secondo motivo del ricorso del difensore, nonché il quinto motivo del ricorso del LA nella parte in cui attiene ai medesimi profili. -3.1 Dall'esame degli atti cui il collegio ha accesso attesa la natura processuale delle questioni proposte - emerge come la testimonianza dell'OL non risulta essere stata richiesta ai sensi dell'art. 468 c.p.p. dalla difesa dell'imputato (cfr. la lista testimoniale aff. da 86 a 89 del fascicolo del dibattimento in atti). Comunque dai verbali del dibattimento di primo grado non risulta che, quando il Tribunale (all'udienza del 7 maggio 1999) ha revocato l'ordinanza di ammissione delle prove richieste dalla difesa non ancora assunte e comunque prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, il difensore dell'imputato abbia eccepito alcunché in proposito.
3.2 Pacifico dunque che il teste OL non sia stato escusso nel dibattimento di primo grado senza alcuna lesione del diritto di difesa dell'imputato, è certamente errato il riferimento compiuto dalla Corte territoriale alla superfluità di esaminare "nuovamente" il menzionato teste (espressione forse imputabile al fatto che il curatore non ha mai ricevuto le dichiarazioni del teste, ma ha riferito sul contenuto di una missiva inviatagli dal medesimo), ma ciò non vizia di per sé il rigetto dell'istanza proposta ex art. 603 c.p.p. con il gravame di merito al fine di ottenere l'audizione dell'Ademoli. In proposito deve infatti ricordarsi che, non trattandosi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, il giudice d'appello aveva l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, volendo respingerla, poteva anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 3, n. 24294 del 7 aprile 2010, D. S. B., Rv. 247872). -3.3 Ed in tal senso nella sentenza impugnata come anche in quella di primo grado è adeguatamente evidenziato come la questione relativa all'effettiva titolarità delle quote societarie della fallita non abbia rivestito un particolare rilievo nell'economia della decisione, atteso che il dato invece rilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato era quello relativo all'assunzione da parte del medesimo della gestione della società, circostanza non contestata nei ricorsi ed invero ammessa anche dallo stesso LA nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel giudizio di primo grado. Va anzi evidenziato come sia stato lo stesso imputato in quella sede ad ammettere che "feci con l'ingegnere OL una società in accomandita semplice" (v. dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 19 gennaio 2000, p. 23 della trascrizione).
3.4 Manifestamente infondate sono poi le censure contenute nel settimo motivo del ricorso dell'imputato in merito alla presunta violazione del primo comma dell'art. 195 c.p.p. Ribadito che in nessuna forma la testimonianza dell'OL è stata invocata dalla difesa nel corso del dibattimento di primo grado, è dunque evidente che l'imputato ha rinunziato ad avvalersi della facoltà di esaminare la fonte della testimonianza de relato, legittimandone l'utilizzazione e dunque alcun dovere gravava sulla Corte territoriale, ai sensi della menzionata disposizione, nel giudizio d'appello in ordine all'audizione del citato teste, posto che la facoltà, riconosciuta alla parte, di richiedere l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale non può tradursi, sul piano degli effetti, nell'esercizio tradivo del proprio diritto di accedere alla fonte del testimone indiretto. La richiesta proposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p. deve dunque essere valutata secondo le regole poste dallo stesso articolo e non comporta una riviviscenza del diritto della parte e del correlativo - obbligo del giudice di assumere in ogni caso il testimone diretto, cui la stessa - abbia anche solo implicitamente rinunziato nel corso del dibattimento di primo grado.
3.5 Quanto al mancato accoglimento della richiesta di disporre una perizia contabile, lamentato sempre nel secondo motivo del ricorso del difensore, la doglianza si rivela anch'essa manifestamente infondata, atteso che la prova era, nella prospettazione difensiva, tesa ad acclarare il difetto dei presupposti della dichiarazione del fallimento, che, come si ribadirà al punto successivo, è accertamento sottratto al giudice penale, con la conseguenza che non rileva l'eventuale difetto di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
3.6 Manifestamente infondata è infatti la doglianza contenuta nel sesto motivo del ricorso dell'imputato e nei motivi nuovi del 2 dicembre 2013 e relativa alla mancata applicazione retroattiva delle nuove norme che determinano i requisiti soggettivi ed oggettivi di fallibilità. Ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito come il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento la quale - nella struttura dei reati di bancarotta assume rilevanza nella sua natura di -provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso (Sez. Un., n. 19601 del 28 febbraio 2008, Niccoli, Rv. 239398). Principio che il collegio condivide e a cui si è correttamente attenuta la Corte distrettuale, mentre alcuna influenza sulla sua tenuta riveste il dictum di Sez. Un., n. 24468 del 26 febbraio 2009, Rizzoli, Rv. 243585-243586 (evocata in discussione dal difensore), che riguarda fattispecie affatto diversa che non involgeva la tematica della modifica "mediata" della fattispecie penale e ciò perché l'art. 147 del d.lgs. n. 5/2006 non si è limitato ad intervenire sulla normativa "esterna" relativa all'amministrazione controllata, ma ha eliminato ogni riferimento a questo presente nella disposizione incriminatrice, risultata, quindi, amputata di un suo elemento strutturale.
3.7 Quanto illustrato consente altresì di far ritenere manifestamente infondata anche l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 150 d. lgs. n. 5/2006 sollevata con la memoria del 17 dicembre 2013 per violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 7 CEDU nella parte in cui non sottrae il giudice penale all'obbligo di attenersi agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, nonché di respingere la subordinata istanza di remissione alle Sezioni Unite della quaestio iuris relativa all'applicazione retroattiva anche agli effetti penali delle nuove disposizioni concernenti i presupposti di fallibilità. Come detto le Sezioni Unite già si sono pronunziate sul punto, mentre una volta chiarito come la sentenza di fallimento assuma rilevanza nelle fattispecie di bancarotta esclusivamente in funzione della sua adozione, non si registra alcuna violazione delle norme costituzionali e sovranazionali evocate dal ricorrente, atteso che le norme oggetto di novazione di cui si lamenta la mancata applicazione retroattiva in realtà non possono ritenersi integrative del precetto di quelle incriminatrici di cui è contestata la violazione.
4. Manifestamente infondata ed anche generica è anche l'eccezione sollevata dall'imputato con il settimo motivo del suo ricorso personale. Dagli atti risulta che il LA, all'udienza del 24 marzo 1997, si fosse opposto all'utilizzazione delle prove testimoniali assunte in primo grado dinanzi ad un collegio la cui composizione era diversa da quella con cui è stato poi proseguito il giudizio, vanificando legittimamente in tal modo l'iniziale consenso prestato invece dal suo difensore. Ma risulta altresì che, avendo registrato tale opposizione, il Tribunale nella rinnovata composizione abbia provveduto a riassumere i testi CA, La OC, D'RA, TI, ON ed Ognibene, né il ricorrente ha peraltro saputo indicare quali testi non sarebbero stati nuovamente sentiti e, soprattutto, quali dichiarazioni eventualmente non rinnovate abbiano fondato in maniera decisiva le pronunzie di merito.
5. Manifestamente infondata è l'ulteriore eccezione processuale sollevata con il nono motivo del ricorso personale dell'imputato (e già evocata nel quinto). Dagli atti risulta, infatti, come il decreto che dispone il giudizio nei confronti del LA sia stato emesso dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 21 gennaio 1994 e cioè assai prima dell'entrata in vigore della I. 16 luglio 1997, n. 234, la quale ha configurato l'obbligo per il pubblico ministero di far precedere la richiesta di rinvio a giudizio dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma terzo c.p.p. Va allora ricordato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, la novella non poteva trovare applicazione qualora come per l'appunto - avvenuto nel caso di specie il decreto di citazione fosse stato emesso anteriormente alla sua introduzione (Sez. 6, n. 715 del 22 febbraio 1999, P.m. in proc. Laganà C, Rv. 213583).
6. Manifestamente infondati o generici si rilevano altresì il quarto e l'ottavo motivo del ricorso personale dell'imputato.
6.1 Quanto al mancato proscioglimento nel merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale le doglianze del ricorrente si rivelano del tutto aspecifiche, soprattutto alla luce del consolidato insegnamento di questa Corte per cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento о di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274).
6.2 Con riguardo invece al fatto che all'imputato sarebbe stato impedito di esaminare direttamente i testi d'accusa, il ricorso non precisa nemmeno quando il LA avrebbe effettivamente formalizzato tale richiesta al Tribunale. Ad ogni buon conto in proposito è sufficiente ricordare come l'art. 498 comma 1 c.p.p. preveda espressamente che a rivolgere le domande ai testimoni nel corso del loro esame o controesame siano esclusivamente il pubblico ministero e i difensori delle parti private, escludendo quindi che tale facoltà possa essere concessa all'imputato (ex multis Sez. 1, n. 43474 del 27 ottobre 2010, Valentini, Rv. 249007). Norma che risulta peraltro in linea con il dettato sia dell'art. 111 comma 3 Cost., che dell'art. 6 comma 3 lett. d) della CEDU, i quali concordemente considerano giusto il processo anche qualora all'imputato sia concesso di far interrogare i testimoni a carico dal proprio difensore.
7. Infondati sono il terzo motivo del ricorso proposto da difensore dell'imputato e il decimo motivo del ricorso di quest'ultimo nella parte che concerne gli stessi temi, atteso che dal complesso della motivazione della sentenza emergono in maniera sufficiente le ragioni del giudizio di gravità del fatto che ha supportato la decisione della Corte territoriale di confermare il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato in primo grado, rivelandosi dunque superflue, ai fini della tenuta argomentativa della sentenza sul punto, le ulteriori considerazioni sul comportamento processuale del LA. Meramente assertive e generiche risultano poi le lamentele dell'imputato sul mancato riconoscimento dell'attenuante della tenuità del danno, la cui applicazione peraltro non era stata sollecitata con il gravame di merito.
7.1 Non di meno deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 133 comma secondo n. 3 c.p., il giudice, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, debba tenere conto anche della condotta tenuta dall'imputato successivamente alla commissione del reato e, dunque, anche del suo comportamento nel corso del processo.
7.2 Se in linea di principio è indubbio che l'esercizio da parte dell'imputato di un diritto attribuitogli dalla legge non può legittimamente considerarsi come comportamento processuale negativo (Sez. 3, n. 3654/96 del 26 ottobre 1995, Flamini, Rv. 203941), deve ricordarsi che recentemente questa Corte ha avuto modo di precisare come la reiterazione di iniziative processuali tese ad ostacolare lo svolgimento del processo in tempi ragionevoli possa configurare un abuso, rivelando come tali iniziative vengano adottate per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento astrattamente riconosce alla parte la facoltà di intraprenderle (Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, Rv. 251496).
7.3 Non può dunque ritenersi illegittima la valutazione negativa del comportamento processuale dell'imputato ai fini che qui interessano qualora lo stesso si caratterizzi per l'abuso da parte del medesimo dei propri diritti nell'ottica evidenziata, in quanto tale atteggiamento può costituire sintomo della sua accentuata capacità a delinquere.
8. Manifestamente infondata è invece la restante parte del decimo motivo del ricorso personale del LA e il motivo nuovo proposto il 2 dicembre 2013, nella parte in cui viene eccepita l'intervenuta prescrizione dei reati per cui è intervenuta condanna.
8.1 Ed infatti all'imputato devono applicarsi i termini di prescrizione previsti dal previgente testo dell'art. 157 c.p., atteso che la sentenza di primo grado è stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della I. n. 251/2005 che ha modificato le disposizioni del richiamato articolo (Sez. Un., n. 15933/12 del 24 novembre 2011, P.G. in proc. Rancan, Rv. 252012).
8.2 Posto dunque che il fallimento della Classic Cars è stato dichiarato il 1° dicembre 1992 e che i giudici del merito hanno riconosciuto la contestata aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 legge fall., negando invece all'imputato le invocate attenuanti generiche, deve ritenersi che il termine di prescrizione di anni ventidue e mesi sei non si sia allo stato ancora compiuto, maturando al più presto solo il prossimo 1° giugno 2015. 8.3 E manifestamente infondata è anche la subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della citata I. n. 251/2005 sollevata dall'imputato con il medesimo motivo, trattandosi di questione già dichiarata infondata dal giudice delle leggi con sentenza n. 72/2008. 9. Inammissibili sono infine il secondo ed il terzo motivo del ricorso personale del LA, con i quali sono proposte doglianze relative alle procedure incidentali di rimessione e ricusazione attivate dall'imputato nel corso del processo e le cui eventuali irregolarità possono essere fatte valere esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che le hanno decise, atteso che il giudice della cognizione non ha alcun governo sulle medesime. Quanto poi alla eventuale inesattezza compiuta dalla Corte territoriale nel riportare l'esito delle istanze di rimessione, la stessa peraltro assertivamente affermata risulta in ogni caso - del tutto irrilevante ai fini della validità della sentenza impugnata. Inconferenti con l'odierna materia processuale risultano poi le doglianze contenute nel quinto motivo del ricorso del LA ad oggetto la mancata trasmissione da parte del Tribunale alla Procura di Brescia delle istanze di ricusazione e di rimessione e di quelle relative alle presunte omissioni investigative sugli esposti proposti dall'imputato.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale, rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/10/2014 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuliana Ferrua Luca Pistorelli Col DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi - 2 DIC 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise