Sentenza 18 novembre 2010
Massime • 1
Sussiste il vizio del travisamento della prova nella forma della cosiddetta contraddittorietà processuale, denunciabile con il ricorso per cassazione, nell'ipotesi in cui il giudice prosciolga l'imputato ritenendo che questi al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere, fondando tale decisione sulle risultanze di una perizia psichiatrica che aveva invece affermato che i disturbi della personalità non erano tali da escludere l'imputabilità.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2010, n. 8342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8342 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/11/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1969
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25962/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma;
contro la sentenza del 10 novembre 2008 emessa dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento a carico di:
RE DO nato a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
sentito l'avvocato Martini Adriana, che ha aderito alla richiesta del procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ricorre contro la decisione del 10 novembre 2008 con cui la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza con cui il primo giudice aveva ritenuto DO RE responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni, ha assolto l'imputato perché non imputabile, avendo la perizia accertato che questi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Secondo il ricorrente i giudici d'appello avrebbero travisato il contenuto della perizia medico-legale, che segnalava disturbi della personalità riscontrati sull'imputato, ma che non escludeva affatto la sua capacità di intendere e volere nel momento in cui commise i reati contestati.
2. - In data 12 novembre 2010 il difensore di DO RE ha depositato una consulenza psichiatrica attestante la parziale incapacità di intendere e la totale capacità di volere dell'imputato.
3. - Il ricorso è fondato.
3.1. - La sentenza impugnata ha assolto l'imputato ritenendo che al momento del fatto non fosse capace di intendere e volere, pervenendo a tale conclusione sulla base dei risultati della perizia d'ufficio disposta, di cui ha dato atto.
Tali conclusioni, secondo il pubblico ministero ricorrente, sarebbero in palese contrasto con quanto effettivamente contenuto nella perizia medico-legale in questione, che, al contrario di quanto sostenuto dal giudice territoriale, avrebbe escluso che i disturbi da cui era affetto l'imputato potessero considerarsi malattia in senso medico, tale da escludere l'imputabilità.
Invero, dalla lettura della perizia - lettura che in questa sede è ammessa in quanto il ricorrente ha dedotto un vero e proprio travisamento della prova - emerge che effettivamente le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito non trovano alcuna giustificazione nel giudizio tecnico del perito medico, sicché la motivazione con cui si è pervenuti al proscioglimento dell'imputato, perché non imputabile, appare in rapporto conflittuale con le conclusioni peritali. Infatti, gli eventuali disturbi della personalità cui la perizia ha fatto riferimento avrebbero potuto, eventualmente, portare ad affermare una ridotta capacità di intendere e volere (Sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso), ma mai ad escluderla del tutto.
La riformulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), da parte della L. n. 46 del 2006, art. 8, consente oggi di dedurre il travisamento della prova, nella forma della c.d. contraddittorietà processuale, consistente nella mancata corrispondenza tra il risultato probatorio utilizzato nella motivazione della sentenza e l'atto probatorio stesso, senza il limite della rilevabilità testuale dalla motivazione del provvedimento impugnato, potendo essere desunto anche da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal ricorrente. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, in varie occasioni, come il vizio del travisamento della prova rileva solo quando l'errore disarticola l'intero ragionamento probatorio e rende quindi illogica la motivazione per l'evidente forza dimostrativa del dato probatorio travisato (v., ex plurimis, Sez. 6, 15 marzo 2006, Casula;
Sez. 6, 20 marzo Vecchio;
Sez. 1, 14 luglio 2006, Stojonovic). 3.2. - Sulla base dei principi ermeneutica sopra ricordati, il Collegio rileva che nella presente fattispecie la Corte d'appello ha affermato l'esistenza di una patologia, che invece non risulta contenuta nella relazione psichiatrica disposta nel processo e specificamente indicata nel ricorso.
Ne consegue che, alla stregua del novellato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che dovrà prendere in considerazione il contenuto della perizia psichiatrica in questione, palesemente travisato nel ragionamento giustificativo della decisione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011