Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 cod. proc. pen. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza ed attendibilità di tale fonte. (In applicazione del principio, la S.C. ha giudicato legittima la ritenuta utilizzabilità, a fini probatori, della testimonianza resa da appartenente alla polizia giudiziaria e relativa ad informazioni apprese da agenti di forza di polizia straniera, non identificati nominativamente).
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- 1. Lavoratore deve eseguire ordine illegittimo? (Cass. 3394/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2024
Lavoratore che segue una direttiva illegittima che realizza a un illecito penale deve rifiutarsi di adempiere, essendo altrimenti passibile di licenziamento (salvo che l'ordine arrivi dal vertice gerarchico senza altri sovraordinati). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE sentenza 24/01/2017 (data ud. 23/11/2016) , n. 3394 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio - Presidente - Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: T.A., nata a (OMISSIS); C.F.P., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 30-04-2015 della corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; …
Leggi di più… - 2. La testimonianza de relato è utilizzabile se il difensore non chiede l'esame del teste diretto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 marzo 2022
Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha chiarito che le dichiarazioni de relato (195 comma 1 cpp) sono utilizzabili, pur in assenza di esame dei testi di riferimento, nel caso in cui la parte interessata non abbia richiesto la loro escussione. Cassazione penale sez. II, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 23/02/2022), n.6580 Fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza resa il 23 maggio 2013 dal Tribunale di Ancona, che ha dichiarato la responsabilità di M.L. in ordine al reato di tentata rapina di una borsa, che tentava di sottrarre alla persona offesa strattonandola, facendola cadere e trascinandola per terra allo scopo di vincere la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2014, n. 37370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37370 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 14/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 804
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 50740/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RO AN ET, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 03/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Dott. LEO Guglielmo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il Difensore del ricorrente, avv. FERA Francesca, in sostituzione dell'avv. LIGOTTI Roberta, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza della Corte d'appello di Milano del 3/10/2013, con la quale è stata confermata la sentenza del locale Tribunale, in data 18/07/2012, di affermazione della responsabilità di RO AN ET per i delitti di simulazione di reato, nonché di falso ex art. 490 ed ex artt. 482 e 476 c.p.. I fatti attengono ad una vettura Mercedes appartenente ad una società di leasing ed in uso all'odierno ricorrente, il quale ne aveva denunciato il furto l'8/06/2008, come avvenuto dopo le 23.30 del giorno precedente. Tuttavia, secondo la ricostruzione accusatoria, la stessa vettura era stata condotta in Spagna, ed imbarcata per Tangeri, a cura di tale IK ME, fin dal 2/05/2008. Il citato IK avrebbe presentato documenti falsificati agli agenti di frontiera spagnoli, che ne avevano fatto copia, in quanto apparivano sospetti per alcune anomalie grafiche. Tra i documenti in questione era compreso un permesso di condurre recante la sottoscrizione non autenticata di DI RO" (si tratta della società del ricorrente, controparte contrattuale della società di leasing). Comunque, sempre stando alla ricostruzione accusatoria, il veicolo era stato bene identificato, attraverso la verifica dell'assenza di contraffazioni del numero di telaio da parte degli agenti di confine spagnoli. La vettura risultava poi esportata nuovamente in Europa il 17/05/2008, ma non a cura del IK, rientrato in precedenza senza veicolo.
Il Tribunale e la Corte d'appello hanno desunto dalle circostanze indicate che RO avrebbe simulato il furto da lui denunciato, e che in precedenza avrebbe consegnato la vettura al IK perché fosse esportata a Tangeri. A conferma della circostanza il fatto che, richiesto dalla società assicuratrice di riconsegnare le chiavi dell'auto, ne aveva esibita una soltanto originale, accoppiandole un esemplare non proveniente dalla casa madre. Si è trovato sospetto anche il fatto che, in data 27/12/2007, lo stesso RO avesse denunziato la sottrazione dall'auto dei relativi documenti di circolazione.
2. Ricorre il Difensore lamentando in primo luogo - a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), - la violazione dell'art. 191 c.p.p. e art. 195 c.p.p., comma 7. La questione gravità sulla testimonianza resa da un funzionario di polizia italiano, MO Guglielmo, che ha riferito quanto appreso da non meglio precisate fonti della polizia di frontiera spagnola, e cioè che il numero di telaio del veicolo era stato verificato, senza risultare contraffatto.
La Corte territoriale ha notato che la Difesa non poteva eccepire la violazione dell'art. 195 c.p.p., comma 1, non avendo chiesto l'escussione del teste di riferimento. Il ricorrente assume che deve intendersi violata la disposizione del comma 7 dello stesso articolo, nessuno avendo mai indicato le generalità dell'operante spagnolo che avrebbe effettuato l'accertamento, e non risultando le stesse certificate in alcun documento.
In ogni caso varrebbe la previsione dell'art. 191 c.p.p., quando l'attività investigativa sia rappresentata da persona non partecipe della medesima e non posta in posizione di superiorità gerarchica rispetto al partecipe. Nella specie, lo stesso MO avrebbe confermato che non erano state seguite le ordinarie procedure di collaborazione tra polizie.
Con un secondo coacervo di motivi - dedotti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 110 c.p., ed all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), - si deducono vizi della motivazione ed erronea applicazione dei criteri di prova in ordine a vari profili del costrutto accusatorio recepito dalla Corte territoriale.
Quest'ultima ha disatteso la tesi difensiva circa la diversa identità dell'auto condotta dal IK rispetto a quella poi rubata al RO in base all'assunto che la polizia spagnola avrebbe verificato la genuinità del numero di telaio. Ma ciò sarebbe stato (arbitrariamente) desunto dal solo fatto che quella polizia avrebbe maturato dei sospetti (tali appunto da indurre la verifica). Tale ultima circostanza, a sua volta, sarebbe stata (arbitrariamente) desunta dal solo fatto che era stata trattenuta una copia dei documenti di circolazione del veicolo. I citati sospetti, per altro, non sarebbero comunque sfociati in controlli accurati (come invece preteso dai Giudici di merito), visto che l'auto aveva superato la linea di confine per quanto munita di documentazione palesemente contraffatta, e che un semplice controllo telefonico sul numero della carta di circolazione (diverso da quello originale) abbinata alla targa avrebbe posto in evidenza un diverso titolare del veicolo (la società di leasing).
Non vi sarebbe alcuna prova della contraffazione della seconda chiave consegnata alla società assicuratrice.
Non sarebbe stata data risposta alcuna all'obiezione logica fondamentale sviluppata dalla Difesa, e cioè che, se RO fosse stato complice di IK, i documenti falsi non sarebbero stati così malamente contraffatti, fino ad immaginare un inesistente signor "RO AN (ciò che si nota a proposito dei presupposti per una sua responsabilità concorsuale in ordine ai delitti di falso). Nè potrebbe ipotizzarsi una parziale e volontaria schermatura dei dati effettivi, che non collimerebbe con la ricostruzione degli avvenimenti operata dalla Corte (a partire dalla spiegazione data per la denuncia per furto successiva alla reimportazione del mezzo). Infine, sarebbe mancata risposta al rilievo difensivo della contraddizione tra le dichiarazioni del citato MO, secondo il quale un controllo diretto presso le autorità italiane richiederebbe alcuni giorni (così che la polizia spagnola preferirebbe soprassedere), e le dichiarazioni di altro investigatore, che invece avrebbe ammesso la possibilità di contatti telefonici al fine indicato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, perché in parte fondato su erronee affermazioni in punto di diritto, e per il resto proposto in base a motivi diversi da quelli consentiti, in particolare a motivi concernenti il giudizio di fatto maturato dai Giudici del merito, che non può essere ammissibilmente contestato innanzi alla Corte di legittimità. Dal rigetto del ricorso consegue la necessaria condanna dell'interessato al pagamento delle spese processuali.
2. Si è visto nei paragrafi che precedono come la Difesa tecnica del RO abbia contestato in modo particolare l'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, rese dal funzionario di polizia MO Guglielmo, a proposito delle indagini che la polizia di frontiera spagnola avrebbe condotto in merito alla provenienza del veicolo ed alla genuinità della documentazione che lo accompagnava. Poiché le indicate dichiarazioni non potrebbero essere utilizzate, rimarrebbe del tutto sfornito di prova l'assunto che il veicolo esportato fosse quello appartenente alla società di leasing, e di conseguenza non vi sarebbero elementi utili a documentare il carattere simulato del furto in seguito denunciato dall'odierno ricorrente.
2.1. Va premesso che nel corso del giudizio sono state prospettate varie (presunte) ragioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni di MO. Tuttavia l'attenzione del ricorrente sembra ormai concentrata (anche alla luce della discussione orale) sulla violazione del dell'art. 195 c.p.p., comma 7, che i Giudici del merito avrebbero compiuto apprezzando la testimonianza in questione, sebbene la stessa, di carattere indiretto, sia stata resa senza indicazione, da parte del dichiarante, della persona dalla quale provenivano le informazioni riportate. In breve, secondo la Difesa, l'indicazione nominativa degli agenti di polizia spagnoli con i quali MO ed i suoi colleghi avevano interloquito sarebbe stata condizione imprescindibile di utilizzabilità delle informazioni riferite nel corso della testimonianza.
Deve essere precisato, per vero, che nel ricorso si prospetta, quale argomento di carattere assorbente, anche una presunta violazione dell'art. 191 c.p.p.. Se ben si comprende, quando si tratta di testimonianza in merito alle indagini di polizia, sarebbe ammissibile solo la deposizione dell'autore diretto dell'indagine medesima, oppure quella di un suo superiore gerarchico. D'altra parte - sempre se ben si comprende - sarebbe provato che nella specie non erano state seguite le ordinarie forme di collaborazione internazionale tra forze di polizia, e tale circostanza dimostrerebbe che MO aveva riferito di indagini non da lui personalmente eseguite. La concludenza dell'ultimo rilievo non è facilmente decifrabile. In ogni caso il principio generale del quale si chiede l'applicazione è sconosciuto al nostro ordinamento processuale. Non si vede in base a quale norma, in effetti, un funzionario di polizia non potrebbe riferire di quanto appreso, nell'esercizio delle proprie funzioni, circa indagini condotte da altri investigatori, non a lui subordinati in via gerarchica. Restano ferme naturalmente le regole generali in materia di testimonianza indiretta, ed altresì le regole che disciplinano la testimonianza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in merito alle dichiarazioni acquisite da testimoni. Ma dell'osservanza di queste norme non si discute (più) nel caso di specie, e comunque il ricorso non esprime alcuna specifica doglianza al proposito. Può aggiungersi, per completezza, come questa Corte abbia già stabilito che "il divieto di testimonianza indiretta previsto per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dall'art. 195 c.p.p., comma 4, non si applica nell'ipotesi in cui il verbalizzante riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo" (Sez. 2^, Sentenza n. 36286 del 21/09/2010, rv. 248536).
Non a caso la Difesa del ricorrente, chiamata ad indicare il parametro normativo che dovrebbe giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, ha evocato la norma sanzionatola (cioè l'art. 191 c.p.p.), ma non quella che porrebbe il precetto indicato.
Il fatto poi che le indagini delle quali ha riferito il testimone siano state svolte all'estero, da funzionari stranieri, non sembra assumere alcuna rilevanza. Il principio è già stato affermato da questa Corte, sia pure nell'ambito di un giudizio celebrato secondo il rito abbreviato, e dunque con riferimento alla utilizzabilità di relazioni di servizio. Dette relazioni, in quanto tali, non sarebbero (fisiologicamente) utilizzabili nel giudizio in forma ordinaria, ma resta fermo l'assunto della possibilità che funzionari di polizia italiana riferiscano, nelle forme ammissibili a seconda del modello processuale, in merito ad indagini condotte all'estero o comunque ad informazioni apprese da appartenenti a forze di polizia di altri Paesi (Sez. 6^, Sentenza n. 115 del 02/10/2012, rv. 254007). Resta insomma sul tappeto, in via esclusiva, la questione concernente l'omessa indicazione nominativa della fonte dalla quale il testimone avrebbe appreso dei controlli effettuati sul veicolo alla frontiera spagnola.
2.2. In proposito, la Difesa del ricorrente propone una tesi infondata.
Come questa Corte ha già stabilito in altre occasioni, deve ritenersi che il divieto posto dell'art. 195 c.p.p., non operi, secondo un cieco automatismo, in tutti i casi nei quali il testimone non è in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite. La norma mira piuttosto a prevenire l'utilizzazione di informazioni attribuite dal teste a fonti della cui esistenza ed attendibilità, per effetto dell'omessa identificazione, non sia possibile discutere sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili. Se fosse decisiva l'impossibilità di procedere ad una escussione diretta della fonte richiamata, la norma in questione eccederebbe i limiti, del tutto ragionevoli, posti nell'ultima parte dello stesso art. 195 c.p.p., comma 3. In questo senso, come accennato, si è già notato da questa Corte, in un caso nel quale agenti di polizia avevano riferito di informazioni ottenute sul luogo dei fatti da persona non potuta identificare: "neppure può trovare applicazione il disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 7, poiché tale norma sanziona i casi in cui sussiste un reale dubbio circa l'esistenza della fonte primaria e non intende limitare i casi in cui la testimonianza indiretta è consentita per impossibilità di esame del teste diretto derivante da irreperibilità o da impossibilità di identificazione non riferibile a rifiuto o reticenza" (Sez. 1^, Sentenza n. 32963 del 11/05/2010, rv. 248235). Ancor più nettamente: "è insostenibile nel nostro ordinamento un principio che, in contrasto con quello del libero convincimento del giudice, preveda un meccanismo di preclusione di utilizzabilità della testimonianza indiretta, nonostante l'accertata impossibilità di esame del teste diretto, per sua irreperibilità o, a maggior ragione, per impossibilità della sua identificazione, non riferibile a rifiuto o reticenza del teste indiretto. Nè può ritenersi che la testimonianza indiretta sarebbe, comunque, inutilizzabile per il divieto contenuto nell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen., qualora il teste indiretto non sia in grado di indicare,
al di là del solo nome di battesimo, la persona da cui abbia appreso la notizia dei fatti illeciti, poiché tale "indicazione" non va, invero, intesa come informazione completa sui dati anagrafici e sull'indirizzo della persona, dalla quale la notizia proviene, bensì come dato oggettivo, in forza del quale risulti indubitabile la sua reale esistenza quale soggetto costituente fonte originaria e diretta della notizia"(Sez. 3^, Sentenza n. 8674 del 13/06/1997, rv. 209355;
nello stesso senso, successivamente, Sez. 3^, Sentenza n. 35426 del 03/07/2008, rv. 240758). Nella prospettiva in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non assume rilevanza diretta il contesto di straordinaria urgenza nel quale l'informazione viene acquisita dal teste indiretto. La relativa indicazione è stata formulata dalla giurisprudenza di legittimità (massime, dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 36747 del 28/05/2003, Torcasio, rv. 225469) quale limite all'operatività di un divieto diverso da quello previsto dell'art. 195 c.p.p., e precisamente della preclusione posta dal comma 4, che ha una ratio del tutto autonoma. Si trattava e si tratta, in tale ultima sede, di evitare che le dichiarazioni raccolte in fase investigativa confluiscano nella base cognitiva per il giudizio attraverso la "mediazione" della testimonianza resa al proposito dagli investigatori, e di "costringere" pertanto gli agenti di polizia a documentare nelle forme rituali le "testimonianze" ricevute. Logico dunque che dal divieto vengano esclusi (solo) i casi eccezionali nei quali, di fatto, venga per un verso a mancare il carattere propriamente "procedimentale" dello scambio comunicativo, e per l'altro difettino obiettivamente le condizioni utili ad una documentazione rituale dello scambio medesimo. La stessa logica non può riprodursi, per evidenti motivi, nella prospettiva segnata dell'art. 195, comma 7.
Le condizioni di acquisizione dell'informazione riferita dal teste possono semmai assumere una rilevanza indiretta, o meglio critica, per la loro idoneità ad illuminare le ragioni per le quali il teste medesimo postula la propria incapacità di pervenire ad una piena ed immediata identificazione della fonte di riferimento. Tornando allora al caso di specie, non resta che rilevare come neppure il ricorrente faccia questioni circa l'effettività dei colloqui tra gli investigatori italiani e quelli spagnoli, e comunque sulle ragioni dell'omessa specificazione di identità dell'agente che aveva fornito le informazioni riportate dal funzionario italiano in sede di testimonianza. Certo, si contestano l'affidabilità delle informazioni ricevute e, soprattutto, la loro concludenza, la loro idoneità a sorreggere le deduzioni che ne hanno tratto i Giudici di merito. Ma si tratta, appunto, di questioni inerenti al ragionamento probatorio, ed estranee al profilo d'una pretesa violazione di legge per il fatto stesso dell'utilizzazione dei dati introdotti nella base cognitiva per il giudizio.
3. Del ragionamento probatorio sotteso alle deliberazioni di condanna, e dei pretesi vizi motivazionali che segnano le relative sentenze, si occupa il secondo gruppo dei motivi proposti con ricorso.
Già dalla sintesi che ne è stata compiuta in apertura, tuttavia, emerge con chiarezza come, pur assumendo la veste formale di critiche all'applicazione delle regole di valutazione delle prova, od alle prescrizioni di coerenza e completezza poste dalla legge riguardo alla motivazione delle sentenze, le censure difensive tendano in realtà a contrastare il giudizio sul fatto, e per tale ragione non possano essere accolte.
Il ricorso propone argomenti di prova che la Corte territoriale ha valutato espressamente, per quanto in modo assai sintetico, senza incongruenze che possano rilevare nella prospettiva dell'art. 606 c.p.p.. Si è ritenuto che l'estrazione di copia della documentazione di corredo al veicolo esportato confermi un'attenzione particolare per il veicolo medesimo, ed in effetti la considerazione non è illogica, visto appunto che non risulta trattarsi di una prassi corrente. Si è negato che la testimonianza dell'agente PO contraddica quella del già citato MO, ed in effetti la contraria allegazione della Difesa, reiterata nel ricorso, non risulta facilmente perscrutabile (il primo teste ha riferito delle procedure standard, senza dunque introdurre elementi di contrasto riguardo alle comunicazioni informali evocate dall'altro inquirente). Si è preso in esplicita considerazione - nonostante il contrario assunto della Difesa - quello che la stessa Difesa considera il proprio argomento logico principale, e cioè che, se RO fosse stato partecipe dell'operazione ipotizzata dall'accusa, i documenti dell'auto sarebbero stati contraffatti assai meglio di quanto non fossero, e così non sarebbe stata attirata l'attenzione della polizia di frontiera spagnola. In effetti la circostanza è sorprendente, ma la Corte territoriale ne ha data una spiegazione (l'incuria del falsario), e non è compito di questa Corte sostituirne un'altra, poiché si tratta di una giustificazione non palesemente irrazionale. Il rilievo è anzi accettabile più di quanto non sia la deduzione che il ricorrente vorrebbe trarre dalla circostanza. A parte la curiosa coincidenza del preteso furto della documentazione originale (che, se non fosse tale, avrebbe messo nelle mani del falsario lo strumento più agevole per una credibile riproduzione), l'approssimazione del falso resterebbe inspiegabile (se non appunto con riferimento all'incuria o all'imperizia) quand'anche fosse mancata la possibilità di copiare gli originali, per lo meno con riguardo ai profili standard dei documenti rilasciati per le vetture come quella in uso al RO.
Insomma, e come anticipato, la valutazione degli elementi di prova disponibili è stata condotta secondo criteri di completezza e ragionevolezza, il che preclude ogni ulteriore valutazione nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2014