Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2014, n. 32781
CASS
Sentenza 22 maggio 2014

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Massime1

Il delitto di omicidio aggravato commesso in epoca antecedente la riforma dell'art. 157 cod. pen. introdotta con la legge n. 251 del 2005, pur se astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, può essere estinto per prescrizione in conseguenza della specifica e concreta configurazione che al fatto è data all'esito del giudizio, e precisamente in caso di concessione di attenuanti prevalenti o equivalenti alle aggravanti, dovendo trovare applicazione la più favorevole disciplina vigente al tempo del commesso delitto, la quale attribuiva rilevanza anche alla sussistenza di elementi circostanziali di segno favorevole per l'imputato, in ragione della natura sostanziale della prescrizione.

Commentari2

  • 1In claris non fit interpretatio? Un discutibile caso di rimessione
    Irene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Alla base dell'ordinanza di rimessione in commento vi è la condanna del ricorrente per più omicidi commessi alla fine degli anni ottanta nell'ambito di una faida fra clan rivali della provincia di Gela. L'imputato, cui era stata riconosciuta l'attenuante prevista dal D.L. 152/1991 per la dissociazione, con conseguente sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione, lamentava, in particolare, l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati a lui ascritti. 2. Trattandosi di fatti commessi in epoca (di molto) precedente alla riforma introdotta nel 2005 con la c.d. legge ex-Cirielli - la cui disciplina transitoria richiama espressamente l'art. 2 c.p. - …

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  • 2Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite su prescrizione e reati
    Irene Gittardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite si sono pronunciate sul quesito di diritto - sollevato con ordinanza di rimessione n. 26859/2015, già pubblicata in questa Rivista[1] - relativo alla «(possibilità) della prescrizione dei delitti, sanzionabili in astratto con l'ergastolo, commessi anteriormente» alla data della entrata in vigore, con la legge 251/2005 (c.d. ex-Cirielli), dell'attuale formulazione dell'art. 157 c.p., «nella ipotesi che il concorso di circostanze attenuanti comporti [...] la previsione in concreto della potenziale irrogazione della reclusione». Come già segnalato in questa Rivista[2], la soluzione adottata dal Supremo Collegio è stata di segno negativo. 2. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2014, n. 32781
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32781
Data del deposito : 22 maggio 2014

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