Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2848
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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Secondo la regola generale di cui all'art. 330 cod. proc. civ., per il quale l'atto di appello deve essere notificato presso il procuratore costituito in primo grado, ove l'Avvocatura dello Stato sia costituita ritualmente per l'Ente Ferrovie dello Stato nel giudizio di primo grado (nella specie la legge 24 marzo 1993 n. 75, intervenuta nel corso di quel giudizio, aveva determinato la persistenza del patrocinio dell'Avvocatura per lo stesso grado), l'atto di appello deve essere notificato presso la stessa Avvocatura, restando irrilevante che questa non abbia lo ius postulandi per il grado d'appello; infatti la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato (verificatasi in virtù della delibera del Cipe del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D. L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D. L. 5 dicembre 1991 n. 386 convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35) non configura un caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 cod. proc. civ., in quanto l'Avvocatura dello Stato continua a sussistere e ad operare , e perde solo lo ius postulandi dell'ente privatizzato per il grado successivo.

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  • 1Ordinanze di necessità ed urgenza e responsabilità dell’amministratoreAccesso limitato
    Francesco Barracca · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2848
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2848
Data del deposito : 25 marzo 1999

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