Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
Secondo la regola generale di cui all'art. 330 cod. proc. civ., per il quale l'atto di appello deve essere notificato presso il procuratore costituito in primo grado, ove l'Avvocatura dello Stato sia costituita ritualmente per l'Ente Ferrovie dello Stato nel giudizio di primo grado (nella specie la legge 24 marzo 1993 n. 75, intervenuta nel corso di quel giudizio, aveva determinato la persistenza del patrocinio dell'Avvocatura per lo stesso grado), l'atto di appello deve essere notificato presso la stessa Avvocatura, restando irrilevante che questa non abbia lo ius postulandi per il grado d'appello; infatti la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato (verificatasi in virtù della delibera del Cipe del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del D. L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del D. L. 5 dicembre 1991 n. 386 convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35) non configura un caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 cod. proc. civ., in quanto l'Avvocatura dello Stato continua a sussistere e ad operare , e perde solo lo ius postulandi dell'ente privatizzato per il grado successivo.
Commentario • 1
- 1. Ordinanze di necessità ed urgenza e responsabilità dell’amministratoreAccesso limitatoFrancesco Barracca · https://www.altalex.com/ · 14 febbraio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO Presidente
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. Maura LA TERZA Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ES LO, elettivamente domiciliato in Roma, via Stresa 60, presso lo studio dell'avv. Antonio Modica, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Martelli giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 172, presso lo studio dell'avv. Massimo Ozzola, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 728/95 del Tribunale di Messina depositata il 7/3/96 R.G. 738/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.11.98 dal Relatore Cons. Dott. La Terza Maura;
Udito l'avv. Scognamiglio Renato per delega Avv. Ozzola;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Messina, il Sig. CA ES, dipendente dell'allora Ente Ferrovie dello Stato con qualifica di macchinista, chiedeva dichiararsi il suo diritto all'inquadramento superiore di capo deposito, ed alle conseguenti differenze retributive, essendo stato adibito fin dal 1987 a tali superiori mansioni.
Istruita la causa nella contumacia di parte convenuta, il Pretore con sentenza 22 aprile-13 luglio 1993 rigettava la domanda. A seguito di impugnazione del ES, il Tribunale di Messina, con sentenza del 15 dicembre 1995/17 marzo 1996, dichiarava inammissibile l'appello e compensava le spese del grado.
Riteneva il Tribunale che l'atto di appello, depositato il 5 luglio 1994, era stato erroneamente notificata all' Avvocatura dello Stato, avendo questa perso lo ius postulandi a seguito della approvazione dello statuto delle Ferrovie detto Stato spa, e che non poteva applicarsi la norma di cui alla L. 24 marzo 1993 n. 175 che aveva prorogato il patrocinio, valendo detta proroga solo per il grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge, mentre nella specie il procedimento d'appello non era ancora in corso, essendo stato l'atto di appello depositato successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
Poiché la notificazione dell'atto di appello doveva considerarsi inesistente (e non nulla), la costituzione della spa Ferrovie dello Stato avvenuta dopo il decorso dell'anno - avendo efficacia sanante ex nunc - non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, essendo decorso, nel frattempo, il termine per l'impugnazione.
Avverso detta sentenza propone ricorso il ES affidato a cinque motivi.
Resiste la Ferrovie dello Stato S.p.A. di Trasporti e servizi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della L.24.3.93 n^ 75 e dell'art. 330 c.p.c. in relazione all'art. 360 n^3 dello stesso codice, per aver il Tribunale erroneamente escluso la validità della notifica dell'atto d'appello dell'Avvocatura dello Stato, poiché ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. l'impugnazione va notificata presso il procuratore costituito, ed una volta intervenuta la legge n. 75 del 1993 - che prorogava il patrocinio dell'Avvocatura per il giudizio di primo grado presso la stessa Avvocatura doveva essere notificato l'atto di appello. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 330, 435, 291 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro l'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria e la irregolare notifica della stesso è sanabile ex tunc per effetto della costituzione di controparte o della rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La fase di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza costituisce solo elemento esterno alla fattispecie introduttiva del giudizio di secondo grado attraverso il quale si realizza la vocatio in ius sicché i vizi che attengono alla notificazione non rendono invalida l'impugnazione, ma comportano solo l'esigenza della rinnovazione della notifica.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.156 c.p.c. in relazione all'art.360 n. 3 dello stesso codice, nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) per non avere il Tribunale sufficientemente motivato sulla affermata inesistenza della notifica, omettendo di considerare che l'atto era stato notificato proprio all'Ente Ferrovie, che lo scopo dell'atto era stato raggiunto e che la controparte si era costituita.
Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. dello stesso codice e per violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in ordine alla interpretazione dell'art. 41 del CCNL , avendo il Tribunale omesso di valutare nel merito i motivi di gravame, tenuta conta che emergeva dalla documentazione in atti la sistematicità e frequenza dello svolgimento delle mansioni superiori.
Con il quinto e ultima motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. perché l'appello avrebbe dovuto essere accolto con conseguente onere delle spese di entrambi i gradi a carica della controparte.
Il prima motivo è meritevole di accoglimento e determina l'assorbimento degli altri.
Poiché la legge n. 75 del 24 marzo 1993 è intervenuta durante il giudizio di primo grado ( giacché la sentenza fu emessa il 22 aprile 1993 e fu depositata il 13 luglio 1993) persisteva in quella fase di patrocinio della Avvocatura della Stato. Alla ritualità del patrocinio spiegato dall'Avvocatura in primo grado, consegue che l'atto d'appello andava notificato, secondo la regola generale di cui all'art. 330 c.p.c., pressa la stessa Avvocatura, in quanto procuratore costituito nel giudizio conclusosi con la sentenza da impugnare. Invero non ha alcuna rilevanza che la stessa Avvocatura avesse poi perduto la capacità di patrocinio per il giudizio d'appello non essendo affatto necessario che il procuratore cui viene notificata l'impugnazione sia anche il procuratore abilitato nel grado successivo;
ed infatti in quest'ultimo grado il mandato ben può essere conferito ad altro difensore puo, accadere che il procuratore della fase d'appello non sia abilitato al patrocinio in cassazione, eppure non si dubita che, anche in questi casi, il ricorso per cassazione debba essere notificato presso il procuratore costituito nel giudizio d'appello.
Contrariamente a quanto ritenuto dalle sentenze questa Corte 11281/97 e 9211/96, la privatizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato (verificatasi in virtù della delibera del Cipe del 12 agosto 1992 a norma dell'art. 18 del DL n. 333 del 1992, convertito in L. 359 del 1992 sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art.1 DL n. 386 convertito in L. n. 35 del 1992) non configura un caso di morte o impedimento del procuratore ex art. 301 c.p.c. e quindi non impedisce l'applicazione della regola generale per cui si notifica al procuratore costituito nel grado precedente, in quanto l'Avvocatura della Stato continua a sussistere e ad operare, ma perde sola la ius postulandi per il grado successivo.
Va quindi confermato l'orientamento già espresso dalle sentenze della Sez. lavoro 21 aprile 1995 n. 4526 e 23 ottobre 1995 n. 11016 nonché (in motivazione) dalla pronuncia delle Sez. un. 29 luglio 1996 n. 6841. Il Tribunale, stante la ritualità dell'appello, avrebbe dovuto procedere all'esame del merito e non avendolo fatto la sentenza va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nel Tribunale di Patti, il quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Patti.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999