Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2010, n. 21974
CASS
Sentenza 20 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di fornire la prova dello stato di non abbienza.

Commentario1

  • 1Precedenti penali non sono indizio sufficiente per negare patrocinio a spese dello stato (Cass. 3961/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2021

    In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali. Il diniego non può essere fondato esclusivamente sulla valutazione del certificato penale, derivandone che laddove si ritengano sussistenti fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia redditi, seppur non dichiarati e …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2010, n. 21974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21974
Data del deposito : 20 maggio 2010

Testo completo