Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il giudice deve tenere conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante, la cui esistenza può essere provata anche ricorrendo a presunzioni semplici, fatta comunque salva la possibilità per l'interessato di fornire la prova dello stato di non abbienza.
Commentario • 1
- 1. Precedenti penali non sono indizio sufficiente per negare patrocinio a spese dello stato (Cass. 3961/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 febbraio 2021
In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l'istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali. Il diniego non può essere fondato esclusivamente sulla valutazione del certificato penale, derivandone che laddove si ritengano sussistenti fondati motivi per ritenere che l'interessato abbia redditi, seppur non dichiarati e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2010, n. 21974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21974 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2010
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 968
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 45771/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di FA ME, n. in Catania il 23.4.1970;
avverso la sentenza della TE di Appello di Firenze in data 3.7.2009;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARZANO Francesco;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Non comparso il difensore del ricorrente.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 3 luglio 2009 la TE di Appello di Firenze confermava la sentenza in data 12 aprile 2006 del G.I.P. del Tribunale di Pisa, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, ME Di FA era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95. Si era contestato all'imputato di aver presentato, il 10 ottobre 2003, una istanza di ammissione al beneficio a spese dello Stato, ivi attestando di non aver percepito alcun reddito per l'anno 2002; l'istanza era stata accolta con Decreto del 21 ottobre 2003. Successivamente, tuttavia, la Direzione Nazionale Antimafia, con comunicazione del 29 settembre 2004, aveva rappresentato che l'istante era stabilmente inserito in pericolose organizzazioni della malavita siciliana di tipo mafioso ed era solito trarre cospicui proventi dalla serie di delitti commessi, che gli assicuravano il suo sostentamento, pure durante lo stato di detenzione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando vizi di violazione di legge e di motivazione. Rileva che "le valutazioni sulle quali si fonda la sentenza di condanna sono da incardinarsi nell'alveo delle ipotesi di eventuali redditi derivanti da attività illecite, redditi per i quali non è stata fornita alcuna prova da parte dell'accusa e dei quali nessun documento in atti attesta la effettiva sussistenza...";
il relativo accertamento, inoltre, avrebbe dovuto verificare anche l'eventuale superamento del limite previsto per l'ammissione al gratuito patrocinio...".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le proposte doglianze non si appalesano conclusivamente condivisibili.
La sentenza impugnata, difatti, ha richiamato la comunicazione in data 20 settembre 2004 della Direzione Nazionale Antimafia, nella quale si è evidenziato che il ricorrente è "inserito stabilmente in pericolose organizzazioni della malavita siciliana, di tipo mafioso" ed "era solito trarre cospicui proventi dalla serie di delitti commessi, che gli assicuravano il suo sostentamento, pure durante il periodo di detenzione"; ha ricordato che, "come risultava dalla sentenza della TE di Assise di Catania del 18.9.2000", egli, già "pregiudicato per i reati di associazione mafiosa e rapina", era "membro, a pieno titolo, della organizzazione mafiosa capeggiata da AN UI ed apparteneva al gruppo dei cursori milanesi per conto del quale aveva commesso gravissimi reati, tra cui estorsioni ripetute... ed inoltre continuava a ricevere denaro, di illecita provenienza, durante la detenzione...". Aveva annotato, dal canto suo, la integrativa sentenza di primo grado che il ricorrente aveva "commesso un'imponente serie di reati notoriamente di cospicua valenza economica e pertanto dimostrativi della circostanza che egli aveva disponibilità reddituali superiori ai limiti stabiliti dalla legge...", ritenendo, altresì, accertato "che egli, anche durante il periodo della detenzione, continuava a percepire, per il tramite dei propri familiari, la somma di L. 500.000 mensili quale provento dell'attività di estorsione da lui stesso iniziata quando si trovava in libertà".
Alla stregua di tali rappresentati elementi di giudizio, il divisamente dei giudici del merito non si appalesa inficiato da illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculi, tenuto conto che è consolidato principio affermato da questa UP TE (da epoca ben antecedente alla Legge di Conversione del 24 luglio 2008, n. 125, del D.L. 23 maggio 2008, che ha introdotto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 4-bis), che ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (ex ceteris, Sez. 6, 17 aprile 1998, n. 1390; Sez. 4, 4 ottobre 2005, n. 45159). Nella fattispecie in esame non rileva, quindi, la recente sentenza della TE Costituzionale del 14-16 aprile 2010, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del precitato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 4-bis, "nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria". Il Giudice delle leggi, difatti, ha ritenuto che "ciò che contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione", come introdotta da quel precitato comma, e che "la norma censurata sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui non ammette la prova contraria";
mentre "l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine". Nella fattispecie che occupa, come s'è visto, i giudici non sono pervenuti al divisamente espresso in virtù di una costituzionalmente censurata presunzione assoluta, ma hanno dato conto delle circostanze tutte evidenziate, da esse inferendo la insussistenza del requisito reddituale in base a presunzioni semplici del tutto logiche, non assolute e non inficiate o caducate da rinvenibili elementi di giudizio di prova contraria.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La TE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010