Sentenza 2 marzo 1990
Massime • 8
L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis cod. pen. spetta soltanto se vi sia una volontaria interruzione, da parte degli autori del reato, della condotta deliberata e posta in essere; non spetta invece quando l'avere l'ostaggio riacquistato la libertà è un dato di fatto da porre in relazione esclusivamente con l'avvenuto compimento dell'Azione programmata. (fattispecie nella quale dieci terroristi, fatta irruzione in una scuola di formazione aziendale Fiat, avevano sequestrato 200 persone, docenti e discenti, immobilizzandone e imbavagliandone alcune e comunque obbligandole tutte, mediante minaccia con armi, a stare raggruppate in alcuni locali dello stabile e ad ascoltare discorsi e slogans inneggianti alla lotta armata e alla organizzazione prima linea in particolare; quindi quattro studenti e sei docenti erano stati condotti in corridoio, immobilizzati e fatti sedere a terra e contro di loro erano stati sparati vari colpi di pistola agli arti inferiori; dopo circa cinquanta minuti di occupazione gli aggressori, esaurita l'Azione programmata, si erano allontanati).*
L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis cod. pen. è applicabile non solo quando uno dei concorrenti si dissoci e si adoperi per la liberazione dell'ostaggio, ma anche quando detta liberazione avvenga per decisione unanime di tutti i concorrenti.*
La qualità di latitante preclude la concessione dei benefici di cui alla legge 18 febbraio 1987 n. 34; ciò in quanto 1) il "permanente stato di ribellione all'ordine costituito" mantenuto dal latitante rende equivoco qualsiasi comportamento positivo risulti essere stato da lui posto in essere con esclusione, quindi, di quei "comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo" (da intendersi anche con riferimento a possibili tentativi di riallacciare il vincolo con gli associati oppure di costituire nuovi vincoli che ripropongano la violenza come metodo di lotta politica) imprescindibilmente richiesti dall'art. 1 della legge; 2) "l'ammissione delle attività svolte" (altro requisito di cui all'art. 1 legge 34/87) viene richiesta non (o non solo) quale collaborazione all'accertamento dei fatti ma quale atto di resipiscenza e di accettazione della giurisdizione dello stato nella sua completezza; 3) la sussistenza delle condotte di dissociazione di cui al citato art. 1 deve poter essere direttamente verificata dal giudice e tale diretta verifica non appare compatibile con la latitanza, anche se si tratta di latitanza all'estero con esatta conoscenza del luogo di residenza del latitante. Le "condotte di dissociazione" di cui all'art. 1 legge 34/87 debbono sussistere dalla data dell'entrata in vigore della legge, sicché è irrilevante, ai fini dell'ottenimento dei benefici in questione, la cessazione dello stato di latitanza successivo a tale data. ( contra mass n 181234).*
Secondo l'attuale normativa di cui all'art. 671 nuovo cod. proc. pen., deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile, successivamente alla pronuncia di quella contro la quale pende il ricorso per Cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l'altra, debba procedersi allo annullamento della sentenza ancora sub judice con rinvio al giudice di appello per l'esame del punto concernente la continuazione. Tanto doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa disposizione di legge, per non vanificare il diritto dell'imputato a fruire della più favorevole disciplina prevista dall'art. 81 cod. pen.; attualmente ciò non è più necessario in quanto la disciplina della continuazione può essere richiesta ed applicata in Sede di esecuzione. Ma, considerata anche la necessaria tutela dell'altra esigenza del principio della celerità del procedimento, deve escludersi l'annullamento anche nel caso che - come nella specie - l'applicazione della continuazione con indicazione ed esibizione della sentenza passata in giudicato sia stata richiesta nel giudizio di appello e il giudice non l'abbia presa in considerazione, unica preclusione prevista dall'art. 671 cod. proc. pen. essendo quella che la continuazione sia stata esclusa dal giudice della cognizione.*
La diminuzione (o commutazione) di pena prevista dall'art. 2 legge 18 febbraio 1987 n. 34 non costituisce "circostanza attenuante" del reato. Decisivo in proposito appare il disposto del terzo comma del menzionato articolo che prevede l'applicazione della diminuzione di pena dopo la completa valutazione del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo e dopo l'applicazione del concorso formale e della continuazione, con ciò evidenziando che detto "beneficio" (tale sempre qualificato dalla legge) è ontologicamente estraneo al reato. Ulteriori motivi per escludere la qualità di "circostanza" sono poi costituiti dal fatto che la diminuzione di pena è prevista anche nel caso di condanna definitiva (art. 3) e che mai per una circostanza attenuante viene prevista la revoca per comportamenti successivi, espressamente prevista, viceversa, per i "benefici" in questione. Conseguentemente (a differenza di quanto previsto per le circostanze attenuanti) detto beneficio è inidoneo ad influire sul termine della prescrizione ai sensi dell'art. 157 secondo e terzo comma cod. pen..*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 116 cod. pen. (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti) in relazione all'art. 59 cod. pen. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) con riferimento alla legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha sostituito il primo comma dell'art. 59 (in particolare al "nuovo secondo comma secondo il quale "le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa"), sollevata sul rilievo del diverso trattamento previsto dalle due Disposizioni del codice penale quanto all'elemento soggettivo. Infatti, l'art. 59 si riferisce a circostanze del reato mentre l'art. 116 riguarda una fattispecie autonoma di reato; inoltre, a seguito della modifica dell'art. 59 è stato valorizzato quell'elemento soggettivo che peraltro l'art. 116, nella interpretazione della costante giurisprudenza, già prevede.*
L'art. 192 terzo comma del nuovo cod. proc. pen., pur attribuendo sicuramente valore di prova alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (come si desume dal riferimento agli altri elementi di prova contenuti nell'ultima parte del comma), esige che tali dichiarazioni vengano valutate, appunto, "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; non è più consentita, quindi, l'affermazione di responsabilità sulla base di una chiamata di correo priva di riscontri esterni. Tali riscontri, peraltro, possono essere di qualsiasi tipo e natura e quindi anche dichiarazioni di altri coimputati dello stesso reato (o di imputati in procedimento connesso o nel caso previsto dall'art. 371 capoverso lett. B cod. proc. pen.). oggetto della valutazione di attendibilità da "riscontrare", è la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante. Conseguentemente, e previa adeguata valutazione, la dichiarazione di un imputato che, confessando un reato, indichi le persone che hanno agito con lui, può essere confermata nella sua complessiva attendibilità - e costituire quindi piena prova - dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limiti ad ammettere la propria responsabilità, senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri indicati dal primo.*
La diminuzione di pena prevista in relazione alla "dissociazione" ex legge 18 febbraio 1987, n. 34 può essere riconosciuta anche quando non ricorrano le condizioni per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 4 legge 6 febbraio 1980, n. 15, poiché diversi sono i presupposti. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, riconosciuta l'attenuante ex art. 2 legge n. 34 del 1987, è stata esclusa quella prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1980, sul rilievo che l'imputato, dopo una iniziale ammissione di responsabilità, aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni e detta ritrattazione appariva incompatibile con la "dissociazione" richiesta per il riconoscimento dell'attenuante (che esige anche una cospicua collaborazione con la giustizia, ovviamente neutralizzata dalla intervenuta ritrattazione).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/1990, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1990 |
Testo completo
4855 MAcetic 1 esfuerulat
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 2-3-1990 IN NOME DE POLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
5 SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 416Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. UI Guasco Presidente
1. Dott. IE Sabeone Consigliere REGISTRO GENERALE N.2484989 SE Ciufo 2.
SE Vincenzo Pandolfo 3. >>> CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE-
UFFICIO COPIE Bruno Foscarini 4.
->>>
Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente al-SIGI ANGELUCE per diritti L26000 SENTENZA
# 25 MAG. 1990 R IL CANCEERE sul ricorso proposto da CH NT nato Milano il
18-7-1954; 2) LD TO nato Alzano Lom-
bardo il 16-11-1953; 3) AR MA GRAZIA
nata San Martino diVenezze il 24-3-1958; 4) I-
CE GI nato Vilminore di Scalve il 27-9-
1948; 5) RA EL nato Agrate Brianza l'11
avverso la sentenza 8-1952; 6) RU RO nato
Castelletto Ticino 20-7-1952; 7) GN GI OL
RO nato Milano il 29-3-1955; 8) NE IO
NN nato Palermo 114-7--1950; 9) CO MA TERE
Visti gli atti la sentenza denunziata ed il rice SA nata
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consiglierex Mod. 82 A. Spinosi Roma
San NI il 2-11-1948; 11.) OSNTINI RL na xkditoxpexxla parte civilex lawxx to Milano il 31-3-1949;
(12) IP GI natoMilano il 30-9-1956; 13)D'
NG AL IA nata Roma il 6-5-1945; 14) DE
|xkditoikRubblico Ministono impersona del Sostituto:Procuratorex
xGeneralex FEO DOMENICO nato Venezia il 23-10-1943;
che ha conclusoper 15) DE GI TR nato Castel
lana Grotte 1'8-3-1940; 16) DE RO AN nato San
Martino al Tagliamento il 17-8-1947; 17) IC
NI IM nato Milano il 9-1-1951; 18) RS GUIDO
nato Napoli il 28-10-1958; 19) ND IO nato
Milano il 12-12-1955; 20) PP TR PA nato
Padova il 12-9-1954; 21) TA GA nato Monza
il 25-8-1948; 22) ZO PA nato Torino il 7-
4-1957; 23) SS TO nato Napoli il 25-2-1958;
Wditxxxxxdifensor 24) IN RG IO nato Code
vigo (PD) il 14-2-1955; 25) AI AB nato Tori
no 1'11-9-1958; 26) GI NG nato Locate Triul
zi il 10-3-1955; 27) GO GAINAN nato Bel
luno il 15-5-1950; 28) EC EM nato Sannican
dro Garganico il 12-2-1956; 29) OM ZI na to Bergamo il 21-5-1951; 30) AR ERMENEGILDO
nato IO il 25-9-1956; 31) ND IE
IN nato Naso il 20-1-1953; 32) LE GIORGIO nato Milano il 26-2-1951; 33) RE DR nato
Milano il 14-7-1947; 34) AG RL nato Milano
il 30-5-1943; 35) RO GI nato Lissone
il 18-10-1948; 36) NA NO nato Milano il
28-2-1949; 37) PI TO nato Soresina il 18-
1-1952; 38) LO GI nato Terrazzo il 30-8-1952;
139) VA IU nata Castano Primo il 10-8-1953; 40)
US IL nata Bologna il 29-5-1950; 41) DA
LO ER nato Torino il 7-6-1957; 42) IA
SC nato Milano il 5-1-1946; 43)ZZ LU nato
Napoli il 29-11-1943; 44) ER CL nato
Sesto San NI il 16-1-1958; 45) LC RI
NO nato Erba il 2-4-1952; 46) RD CO nato Naso (ME)
il 31-10-1943;
e su ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Appello di Milano nei confronti di LC RINO a RD CO;
avverso la sentenza della Corte di Assise di Ap-
pello di Milano dall'll Aprile al 27 Giugno 1988.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ri-
corso.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta
Idal Consigliere dott. Bruno Foscarini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sosti
tuto Procuratore Generale dott. Bruno Frangini che
B ha concluso per:
1) LL
2) CC
3) BI
4) LI
5) LL
6) NI
7) AM.
8) EV
9) ON
10) OS
(11) OSntini
(12) PA
(14) De EO
Rigetto
Rigetto
Rigetto
Non avere commesso il fatto sul capo assolutorio per int sufficienza di prove dall'o mididio in pregiudizio del
Dott. LO ET capo 163,
in applicazione dell'art. 538 C.P.P. - Rigetto del ri corso nel resto
Rigetto
Rigetto
Rigetto
Rigetto
A.s.r. relativamente ai ca pi 158/A e 158/H per inter
Venuta prescZIne - Riget
to nel resto
Rigetto
Rigetto
Rigetto
in applicazione dell'art. 538, sostituzione alla fort (15) DE GI
16) De OS
17) IC
18) AR
19) ER
20) PP
21) NZ
22) ON
mula assolutoria per insuffi-
cienza di prove sul capo 103
con la formula "non avere com-
messo il fatto" -Rigetto nel resto
in applicazione dell'art. 538
sostituzione della formula as solutoria per insuffieienza di
*prove per il capo 152 (omici-
dio Avv. Pedenovė) - Rigetto
nel resto.
Rigetto
in applicazione dell'art. 538,
sostituzione della formula du-
bitativa sul capo 103 (omici-
dio ET) con la formula
"non avere commesso il fatto"-
Rigetto nel resto.
Rigetto
Rigetto
Rigetto
Rigetto
Annullamento s.r. su capo 190/A
perché estinto il reato per pre oscZIne -Rigetto nel resto
B (23) GA
24) GA
25) GI
26) IO
27) RE
28) GR
29) BI
Annullamento con rinvio su capo concernente l'omesso computo della diminuente ex art. 116
relativamente all'omicidio Sca
lia (capo 224) -Rigetto nel re sto.
Rigetto
Ex art. 538, sostituzione alla formula dubitativa su capi 16ẞ
(omicidio ET) e HE
(capo 164), con la formula "per non avere commesso il fatto"-
Rigetto nel resto.
Rigetto
Rigetto
Ex art. 538, sostituzione della formula dubitativa sui capi 197
e 207, con quella "non avere commesso il fatto"
- Rigetto
nel resto.
Annullamento s.r. limitatamen te ai capi 275 e 277 perché e stinti i reati per prescZI
ne. Annullamento con rinvio su capo concernente la ritenuta continuazione con i
30 LI
31) ND
32) SI
33)MO
34) PA
35) RO
36) IN
37) AZ
38) LO
39) IV
40) RU
41) ND
42) FE
43) EZ
reati di cui alla sentenza 19–
1-79 della C.Appello di Milano
e sulle relative pene irrogate in aumento- Rigetto nel resto.
Rigetto
Rigetto
Ex art. 538, formula piena su capo 1 bis (art. 306/2) e ri-
getto ricorso.
Rigetto
Rigetto
Rigetto
Rigetto
Annullamento senza rinvio su capi 1 bis (art. 306 c.2°) e su capo 13 limitatamente alla tentata rapina ed al porto di armi, perché estinti per pre scZIne-Rigetto nel resto.
Rigetto
Rigetto
inammissibile
Rigetto
Rigetto
ex art. 538, sostituzione del fu la formula dubitativa con la La Coccula
formula "per non avere commes so il fatto", con rigetto del ricorso
44) NO Ex art. 538, sostituzione del la formula dubitativa su capo
133 con la formula "per non avere commesso il fatto". Ri
getto del ricorso avverso l'
ordinanza di inammissibilità
45) FA Inammissibile il ricorso del
FA (omessa presentazione dei motivi)
46) ND i Rigetto
In accoglimento del ricorso del P.G.
contro
Fal
cone e ND:
FA: annullamento senza rinvio su capo conces sivo della diminuente ex art. 2 L. 34/87
con computo della relativa pena in aumento.
annullamento s.r. su capo concernente la AR:
declaratoria di estinzione del reato per amnistia, con sostituzione ex art. 538:
della formula dubitativa con quella "per non avere commesso il fatto".
Uditi i difensori: avv.tí Stefano Martini, Ro dolfo Bettiol, Camillo Ravagli, Dino Bonzano, Gių
seppe Garista, IO Cherubini, NI Tortonese,
Agostino Viviani, Gaetano Pecorella,
IN. -In relazione a innumerevoli fatti delittuosi com messi in Lombardia (ma non solà in Lombardia) dalla fine dell'anno 1974 agli inizi del 1982, e che ebbe
1
ro come protagonisti i gruppi armati di Prim a Li-
mea e dei Comitati Comunisti Rivoluzionari (co.co.
RI.) e le associazioni sovversive denominate "Grup
po dei rapinatori" e "Gruppo DE GI" (dal nome del suo animatore ed elemento guida), si procedette con istruzione formate", al termine della quale ven hero rinviati a giudizio 207 imputati per risponde-
re di fatti suddivisi in 325 capi di imputazione,
la più parte dei quali articolati in plurime conte stazioni.
In primo grado il procedimento (LL AN
+ 206) si concludeva con la sentenza della III Se-
zione della Corte di Assise di Milano in data 22 Ot
tobre 1984.
Anan Proponevano appello 201 imputati e il giudizio di impugnazione si concludeva con sentenza della
Corte di Assise di Appello di Milano in data 8 Mar_
zo 1986.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso pome rosi imputati e tra i motivi dedotti (assorbente,
perché di natura procedurale ed attinente la nulli tà dell'intero giudizio di appello) veniva accolto
4 dalla Corte di Cassazione, con sentenza 3 Marzo 1987)
quello relativo alla nullità assoluta di cui all fart. 185 n.1 C.P.P.; conseguentemente veniva dichi rata la dedotta nullità nei confronti dei 96 ricor renti oltre che degli altri 16 imputati per i quali aveva ricorso per cassazione il Procuratore General
le.
Nel nuovo giudizio di appello, emesso dal Presi-
dente della Corte, decreto di citazione nei confronti di tutti gli imputati appellanti, fossero essi ricor renti o non ricorrenti per cassazione, numerosi im.
putati a suo tempo non impugnanti per cassazione la sentenza del giudizio annullato, espressamente rinun ciavano a fruire dell'affetto estensivo dell'annulla mento, operante anche in loro favore ai sensi dell'
art. 544 C.P.P.; nei confronti di detti imputati ve niva conseguente ordinanza dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza 8-3-86 e quindi, in limine al nuovo giudizio, veniva pronunciata declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 90 C.P.P.;
ovviamente non veniva assunta analoga decisione per alcuni degli imputati, appellanti ma non ricorrenti,
contro i quali era stato proposto ricorso per cassa zione da parte del Procuratore Generale. Per quanto sopra, al numero degli imputați nei confronti dei qualifsi svolgeva id nuovo giudizio di appello éral
Iridotto a 133.
Negli atti preliminari a detto giudizio veniva disposta la réunione, a quello principale, dei pro cedimenti n° 17/79 a carico di LL IO (e altri, che più non interessano) definito in primo grado con sentenza della Corte di Assise di Milano
21-2-80 e n° 14/87 a carico di GR AN (e altri, che più non interessano) definito in grado con sentenza della Corte di Assise di Milano
4-12-86.
Il nuovo giudizio di appello veniva definito con sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano
in data 27-6-88, nei termini di cui al lungo dispo per sitivo che si ha qui integralmente trascritto..
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la maggior parte degli imputati nonché
il Procuratore Generale nei confronti di alcuni di essi;
peraltro, a seguito di rinuncia o mancata pre sentazione dei motivi da parte di imputati e di ri nuncia da parte del Procuratore Generale (con conse guenti dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi,
emesse con vari provvedimenti dalla Corte di Assisþ
di Appello di Milano), la fase attuale del procedi mento riguarda i ricorsi dei 46 imputati sopraindis
के cationonché quelli del Procuratore Generale nei con fronti di AR NO e FA IA.
ACHILLL: VE tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 bis (art. 306 cpv. C.P. rela tivamente allarbanda armata Prima LI) 172 (art;
306 cpv. C.P. relativamente alla banda armata CO.CO.
RI.) e 278 lett. a-b (detenzione qualificata di fudi leve ricettazione).
La Corte di Assise di I grado riteneva la causa di non punibilità del recesso (art. 309 n°2 C.P.)
quanto a Prima LI e, in relazione agli altri reati unificati per continuazione, condannava l'imputato alla pena di anni tre mesi sei di reclusione Lire
700.000 di multa.
In accoglimento dell'impugnazione del P.M., la Cor
te di Assise di Appello escludeva la causa di non punibilità concessa per Prima LI e, previe altre declaratorie, determinava la pena in anni due mesi tre di reclusione Lire 100.000 di multa, che riduce va di un terzo per la dissociazione ai sensi dell'
art. 1 L.34/87.
In sintesi la Corte riteneva insussistenti gli estremi della causa di non punibilità quanto a Prima
.LI in quanto l'LL era subito dopo entrato a far parte di altra banda armata (CO.CO.RI.) ed i noltre anche successivamente aveva mantenuto rappor ti con Prima LI;
e che non potesse trovare appli cazione, per mancanza dei presupposti, la normativa dircui alla L. 304/82 in quanto non vi era stato ri tiro ma passaggioėdauna ad altra banda armata, né
collaborazione idonea a determinare la cattura degli aderenti alla banda e ad individuare le strutture:
della stessa.
Nel ricorso per cassazione l'LL denuncia
1) travisamento dei fatti ed erronea applicazione della Legge penale. in relazione al mancato riconosci mento della causa di non punibilità prevista dall'
art. 309 n°2 C.P. in relazione ai capi 1 bis e 172
2) erronea applicazione della Legge penale per manca to riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 1 lett.b L. 304/82.
Tran Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, deve escludersi vi sia stato travisamento dei fatti, denunciato sotto il profilo che l'LL era passato da CO.CO.RI. a Pri
ma LI (come ritenuto dalla sentenza di Irgrado).
le non da Prima LI a CO.CO.RI.; ed infatti, per quanto riguarda la partecipazione à Prima LI, la sentenza impugnata (pag. 672) ha richiamato precise dichiarazioni dell'imputato rese nel dibattimento di II grado e dalle stesse correttamente ha desunto che l'LL partecipò prima a Prima LI e poi a
CO.CO.RI. Comunque la sentenza in punto di fatto ha accertato con motivazione adeguata che l'LL pas sò da una all'altra banda armata e che, anche succes al 1978, epoca dell'asserito recesso, sivamente (addirittura ancora nel 1980 come rilevato dall'appello del P.M. che veniva accolto) mantenne rapporti con elementi di Prima LI;
da tanto corret tamente desumendo che non vi era stata quella totale recisione di qualsiasi legame con banda armata, asso lutamente necessario per integrare gli estremi del re cesso ex art. 309 n° 2 C.P.. :
Nessuna violazione, poi, dell'art. art. 309 C.P.
(relativamente alla banda armata lasciata per passare all'altra) in quanto, contrariamente a quanto sostenuto www.
nel motivo di ricorso, per integrare la causa di non punibilità non è sufficiente il distacco da una parti colare formazione armata essendo altresì necessario l'abbandono totale, inequivoco, definitivo di ogni forma di contestazione politica che si estrinsechi in lotta armata contro i poteri statuali, abbandono.
che manifestamente non si ha quando si passi da una banda armata all'altra.
Quanto al secondo motivo;
del tutto correttamente la sentenzacha escluso la sussistenza della câusal
di non punibilità di cui all'art. 1 L. 304/82.
Non viene denunciato vizio di motivazione in ordi ne all'affermazione della sentenza secondo la quale
"
l'LL non aveva fornito collaborazione idonea ad individuare le strutture della banda e quindi tan to è sufficiente per escludere la sussistenza degli estremi di cui all'art. 1 n°2 L. 304/82,2, secondo il quale ad integrare la causa di non punibilità non è
sufficiente il solo recesso dalla banda essendo al-
tresì necessario che venga fornita "ogni informazione sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione o della banda"; comunque, contrariamente a quanto af fermato nel ricorso, non può parlarsi di quella colla borazione di cui si è testé parlato se l'imputato si astenga dal fornire elementi che consentano la cat tura degli aderenti alla banda, collaborazione che
'LL ammette di non aver dato "per scelta mora le".
LD AR RA AG NA, con dannati a pene varie per numerosi reati unificati dal vincolo della continuazione commessi nell'ambito della lotta armata, a mezzo dello stesso difensore denuncia con unico motivo di ricorso violazione dell'art. 524 n°1. C.Pooper erronea, applicazione del la Legge penale deducendo (testualmente) che i Gi
dici di merito hanno basato il loro convincimentor soltanto su dichiarazioni di imputati chiamati (re ctius: chiamanti) in correità o addirittura ricevute
"de relata" da terzi, senza che vi sia alcun riscontro obbiettivo. Pertanto queste dichiarazioni, come in-s segnato dalla Suprema Corte, non sono sufficientia costituire prove della responsabilità degli imputati e pertanto la sentenza deve essere cassata sul;
punto.
Per CC il discorso deve essere limitato alle imputazioni per le quali lo stesso ha negato le pro prie responsabilità".
Poiché effettivamente la responsabilità dei men zionati imputati è stata affermata sulla base delle dichiarazioni rese da coimputati, in molti casi, co stituenti chiamate in correità, è necessario stabilire se e in quale misura, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, possa essere attribuito valore di prova alla chiamata di correo
La Corte osserva che, in base all'art. 192 III com ma del nuovo C.P.P. (disposizione applicabilesai sensi dell'art. 245 D.L. 28 Luglio 1989 n°271 anche ai pro cedimenti che, come il presente, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti, ed anche in sede di1
legittimità; S.U. 3-2-1990 n°2447, Belli) none i
C consentito sostenere quanto sulla base dell'abrogato
C.C.P. veniva affermato da buona parte della Giuri
sprudenza di questa Corte Suprema (tra cui S.U. 18-
2-1988 n° 3592, Rabita e altri, e, successivamente
Sez. VI 25-2-89, Ausero e altri in Foro It. 1989
II, 525 sgg., citata in quanto, tra l'altro, contiene ampi especifici riferimenti allo svolgimento della
Giurisprudenza sul tema), e cioè che il GI di merito può attribuire piena efficacia probatoria alla chiamata di correo, e solo eventualmente può
ritenere di dover integrare il giudizio di attendi bilità attraverso la ricerca di elementi esterni.
Il menzionato art. 192 III comma C.P.P., infatti,
(pur attribuendo sicuramente valore di prova alle di chiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato
(come si desume dal riferimento agli altri elementi di prova contenute nell'ultima parte del comma) esige che tali dichiarazioni vengano valutate, appunto,
"unitamente agli altri elementi di prova che ne con
fermano l'attendibilità"; non è più consentita,
quindi, l'affermazione di responsabilità sulla base di una chiamata di correo priva di riscontri.
Tali riscontri, peraltro, non sono predeterminati nella specie e qualità, e di conseguenza possono es sere, in via generale, di qualsiasi tippe e natural |(S.U. 3-2-90, Belli, sopra citate) e quindi anche »
dichiarazioni di coimputato dello stesso reato (00)
di imputato in procedimento connesso o nel caso, pre visto dall'art. 371 cpy, lett.B C.P.P.; art. 192
III eu.c. C.P.P.).
Va poi precisato che oggetto della valutazione di attendibilità da "riscontrare" è la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un de terminato episodio criminoso nelle sue componenti og gettive e soggettive, e non ciascuno dei punti (o anche soggetti) riferiti dal dichiarante;
conseguen temente la dichiarazione di un imputato che, confes sando un reato, indichi le persone che hanno agito in concorso con lui, può essere confermata nella sua e costituire, quindi,complessiva attendibilità
-
piena prova dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limiti ad ammettere la propria responsabilità senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri indicati dal primo.
I criteri ora richiamati sono stati applicati dalla sentenza impugnata che, come dalle premesse contenute nella parte generale pagg. 667 sgg.), ha ritenuto a responsabilità solo dopo avere, caso, per caso, "ri
scontrato" l'attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati sulla base quantomeno delle confessioni venute da altri chiamati in correità di altri
Lidonei elementi esterni di riscontro.
Stante la genericità del motivo sopra trascritto,
quanto sopra esposto, esclude la necessità di ulte riori approfondimenti,
BONICE: Venne tratto a giudizio per rispondere di numerosi e gravi reati (rapine, detenzione-porto
A armi ed esplosivi, banda armata, furti, lesioni, etc.)
tra i quali capo 163 (attentato per finalità terrori stiche;
art. 280 C.P. e reati satelliti).
La Corte di Assise di Iigrado assolveva l'impu tato per insufficienza di prove dai reati contestati sub 163/a e 163/b e,previa derubricazione del fatto di cui al capo 154 da tentato omicidio a lesioni aggravate, lo condannava per i rimanenti reati uni per ficati dakiæ continuazione alla pena di anni quindici di reclusione Lire 3.000.000 di multa. c
La Corte di Assise di Appello concedeva attenuanti generiche e dichiarava quindi prescritti numerosi reati, confermando l'assoluzione per insufficienza di prove quanto all'omicidio ET.
Nel ricorso per cassazione il LI denuncia
}) motivazione carente e/o contradittoria e viola zione dell'art. 81 C.Pd in relazione alla negata con- tinuazione sulla penahond inflitt H22 18.con la sentsentenza
7-85 della Corte di Assise di Appello di Brescia nel
2) proc. 10/84 acquisito agli atti motivazione ca-
rente e/o contradittoria in ordine ai reati per i Aquali è intervenuta condanna.0520
Con il motivo sub 2), che va logicamente esaminato per primo, premesse che la responsabilità era stata affermata sulla base della: chiamata in correità del
IS, si deduce che le dichiarazioni del IS,
giustamente ritenute inaffidabili in ordine all'omi cidio ET, inspiegabilmente erano state ritenute sufficienti persl'affermazione di responsabilità
in ordine a tutti gli altri capi di imputazione.5.
Il motivo è infondato. Ed infatti, quanto all'omi cidio ET le dichiarazioni del IS non!
sono state ritenute sufficienti, e non per inattendi o bilità del dichiarante, ma soltanto perché, sul punto,
egli si limitò a riferire una sua impressione (sul fatto che il LI, fornendo le vetture usate per l'omicidio del gruppo degli esecutori materiali,
era al corrente della destinazione dei mezzi procu rati alla "squadra"); negli altri casi, invece, (in particolare le rapine di cui ai capi 99-156-157-159+
161-162) con le sue dichiarazioni, il IS ha riferito fatti a sua diretta e sicura conoscenza ne tali dichiarazioni sono state adeguatamente "riscon trate" nei termini in precedenza riferiti, in parti colare dalle confessioni di altri complici da lui in dicati;
quanto all'episodio relativo al ferimento
ER (capo 154) non è vero che le dichiarazioni del
+
IS siano contraddette dalla parte lesa, e sul punto la sentenza ha adeguatamente motivato eviden ziando che la contraddizione era soltanto apparente
(e, sempre su questo episodio, la sentenza di I gra do pagg.929, 930 - aveva evidenziato idonei ele-
menti di riscontro delle dichiarazioni del IS
che aveva riferito di avere appreso direttamente dal
LI della sua partecipazione all'azione in que stione).
Va peraltro rilevato che i reati di cui ai capi
154/A (lesioni ER artt. 582-585-577 C.P.) e 170/b
(propaganda sovversiva;
art. 272 C.P.), essendo state concesse attenuanti generiche, sono prescritti, essendo ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e mezzo previsto dagli artt. 157 sgg. C.P.; conseguen temente viene eliminata la pena inflitta per tali reati, pena che, rientrante nell'aumento per conti muazione, in applicazione del IIIcomma dell'art. 538
C.P.P. può equitativamente essere determinata in mesi quattro di reclusione.
B E, poiché "nel caso di ricorso per cassazione J
contro una sentenza di assoluzione per insufficienza J 34
di prove la Corte di Cassazione deve fare applicazione dell'art. 254 delle norme transitorie relative al nuovo codice di procedura penale e, a norma dell'
art. 538 u.c. del 1930, deve provvedere alla retti ficazione sostituendo la formula dubitativa con la formula piena che il GI di merito avrebbe adot tato se avesse ritenuto la prova mancante anziché
insufficiente" (S.UK 3-2-1990; AV + 1), in re lazione ai capi 163 A-B-C deve procedersi alla retti fica della formula di assoluzione in quella "per non aver commesso il fatto"%3B non rilevando che il Boni
celli abbia presentato motivi solo in relazione all'
affermazione di responsabilità, posto che il ricorso per cassazione genericamente investiva ogni pronuncia,
e quindi anche l'assoluzione per insufficienza di prove con conseguente obbligo di provvedere alla rettifica della formula non essendo ancora la sentenza divenuta, sul punto, irrevocabile.
Passando al motivo relativo alla mancata applica zione della continuazione espressamente richiesta con la sentenza della Corte di Assise di Appello di
Brescia del 18-7-85 divenuta irrevocabile per, Cass.
16-10-86 ed acquisita agli atti, la Corte rileva che effettivamente l'impugnata sentenza ha del tutto omesso di prendere in considerazione il punto.
Deve peraltro rilevarsi che con il nuovo codice di procedura penale la normativa sulla concreta appli cazione dell'istituto della continuazione è statal bradicalmente modificato, o comunque integrata, posto che in base all'art. 671 del nuovo C.P.P. "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronun ciati in procedimenti distinti contro la stessa per sona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al GI dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal GI della cognizione".
Tale essendo attualmentenla normativa, deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile successivamente alla pronuncia di quella contro la
Twan quale pende il ricorso per cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l'altra, debba procedersi allannullamento della sentenza ancora sub Judice con rinvio al Giudice di appello per l' esame del punto concernente la continuazione. Tanto
doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa disposizione di Legge, per non vanificare il diritto dell'imputato a fruire della più favorevole disciplina
上 prevista dall'art. 81 C.P. (ed ara poi possibile che.
mel successivo giudizio di cassazione si riparlasse:
di continuazione con altra sentenza che fosse divenuta.
irrevocabile dopo la pronuncia di quella di rinvio).
_ Attualmente, peraltro, ciò non è più necessario in quanto, some sopra detto, la disciplina della con tinuazione può essere richiesta ed applicata in sede di esecuzione.
Ma, co nsiderata anche la necessaria tutela dell'
altra esigenza (anch'essa fondamentale e certamente già sussistente nel nostro ordinamento ma assunta ·
a cardine del sistema processuale italiano in conse operata guenza della esecutività della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e del patto internazionale sui diritti politici e civili) del principio della cele rità del procedimento, perché è anche attraverso tale principio che si realizza quel fine di giustizia so stanziale che costituisce lo scopo primario ed essen
£1ziale di un "A processo giusto" (Cass. 19 Gennaio 1985;
Fiorini), deve escludersi l'annullamento anche nel caso che, come quello del LI, l'applicazione della continuazione con indicazione ed esibizione della sentenza passata in giudicato, sia stata richie sta nel giudizio di appello e il GI non l'abbia . unica) presa in considerazione, una preclusione prevista dall' art, 671 C.P.P. essendo quella che la continuazione sia stata (expresssementer esclusa dal giudice della cognizione.
RU: venne tratto a giudizio per rispondere di numerosi e gravi addebiti, peraltro tutti ammessi nel dibattimento di appello nel quale, prescritti alcuni reati, venne condannato alla pena di anni 15
di reclusione Lire 200.000 di multa, ridotta di un terzo per la dissociazione ai sensi della L. 34/87
e quindi ad anni 11 mesi 3 di reclusione Lire 1.500.000 di multa fatta eccezione per i fatti di cui ai capi 1 (art. 306 C.P.; banda armata Prima LI,
organizzatore) e 62 (omicidio premeditato di GI
DI), reato quest'ultimo ritenuto "violazione più grave" ai fini della continuazione.
Quanto alla banda armata, la sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità provata dalle ammissioni
- di avere svolto mansioni di coordinatore del NI
Jean delle "squadre" e di avere avuto, in tale qualità,
rapporti anche "consistenti" con Prima LI e di avere effettivamente praticato la Tlotta armata" - e.
dalle dichiarazioni di ER (che aveva riferito subla natura delle "squadre" e sui rapporti delle stesse con Prima LI), NA TI (secondo 11
quale il NI avrebbe fatto parte del Comando mila A mese di Prima LI), e di BA (che aveva indicato.
il NI come colui che per conto di Prima LI
aveva tenuto. rapporti con altre formazioni armate).
La sentenza escludeva la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 309 n°2 C.P. in ritirandosi dalla lotta armata) quanto il NI non aveva consegnato (né si era atti vato perché venissero da altri abbandonate ovvero potessero essere recuperate) le armi di cui disponevać
poteva disporre o delle quali conoscevasesistenza ed ubicazione.
Quanto all'omicidio dello spacciatore DI la
1). responsabilità è stata ritenuta sulla base del
Дla partecipazione del NI alla campagna contro gli spacciatori posta in essere dal gruppo NI-ER-
FE-Rotaris con modalità di sempre crescente violenza e culminata, appunto, nella decisione dell'
omicidio, materialmente attuato da due giovani, che spararono (uno dei due) con un fucile caricato a pallettoni contro il DI che stava entrando nel portone dello stabile dove abitavano, e di poi fuggi rono a bordo di una SIMCA, guidata da un terzo complice
2) dalle precise dichiarazioni del ER che aveva fornito una esatta ricostruzione dei fatti e in parti colare riferito che subito dopo l'omicidio il gruppo si era ritrovato in una pizzeria dove il FE aveva fatto il racconto della vicenda e il NI aveva sollecitato il EL a fare la telefonata di ri
› Vendicazione dell'omicidio 3.) dalle dichiarazioni di SI OT circa l'attribuibilità dell'omicidio
4) al gruppo NI-ER-FE-Rotaris dalle dichiarazioni di NA TI aveva appreso proprio dal NI che quell'omicidio era stato attuato dal suo gruppo. GAD I
La sentenza, poi, escludeva l'esistenza dei pre supposti per la concergione dell'attenuante di cui all'art. 62 n°1 C.P..
1) Nel ricorso il NI denuncia difetto di moti-
vazione ed erronea applicazione della Legge penale sostanziale in ordine all'affermata responsabilità
in relazione al capo 1 (organizzazione di banda armata)
e in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 309 C.P. deducendo, quanto al primo punto, l'omesso esame di dichiarazioni dello stesso NI e di tanti altri (BA, OT,
ER, Villa, Forestieri) dalle quali emergeva la grossa distinzione e l'autonomia esistente fra le di verse realtà dell'eve rsione, e che avrebbero dovuto portare a ritenere che il NI non aveva praticato la lotta armata organizzata;
quanto al secondo punto
:che il NI, comunque, era receduto dalla lotta ar
ঈ mata nel 1979 e quindi si sarebbe dovuto procedere all'applicazione della causa di non punibilità per il ritiro dalla banda armata prevista dall'art. 309
n°2 C.P.
2) difetto di motivazione in ordine all'affermata responsabilità per l'omicidio DI (capo 62) dedu cendo, in sintesi, l'inattendibilità intrinseca del
ER, stante il suo interesse ad accentrare 1'
attenzione sul NI e stanti le contraddizioni in
Ca proposito cui lo stesso era caduto della riunione in pizzeria avvenuta poco dopo il delitto, e l'inconsistenza.
di effettivi riscontri di attendibilità delle dichia
3) razioni del ER e di riscontri oggettivi. 11
erronea applicazione della Legge penale sostanziale per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n°1 in relazione all'omicidio DI
sul; rilievo che il NI voleva eliminare una situa zione da lui sentita come fortemente immorale e anti sociale, e soddisfare l'esigenza di svolgere, in concreto, attività contro gli spacciatori, esigenza recepita e fatta propria dall'intero tessuto sociale
4) nullità della sentenza per omesso esame dei capi
A-B sub 45; A-B sub 47; C sub 62; B sub 66; A-B sub
139; A-B sub 170 dell'imputazione, nonostante gli stessi fossero stati fatti oggetto dell'impugnazione 5) dell'imputato mancata applicazione della conti-
nuazione tra i reati oggetto del presente procedi mento e quelli giudicati con sentenza 26-5-87 della
Corte di Assise di Appello di Brescia divenuta irre vocabile per Cass. 8-11-88. Rideterminazione della pena in questa sede di legittimità.
Il ricorso è infondato.
I motivo: rilevato incidentalmente che, circa 1'
addebito di banda armata, il motivo di ricorso tra-
scura completamente quanto affermato nella sentenza a proposito del fatto riferito dal Donat Cattin
- -
che il NI faceva parte del Comando Milanese di
Prima LI, "carica" di per sé comprovante la parte cipazio re alla banda armata e in qualità di organiz zatore, la Corte comunque osserva che la sentenza ha ampiamente motivato evidenziando la natura delle
"squadre" quali "organismi clandestini che per la natura dei rapporti che c'erano, vivono di un contatto con Prima LI" secondo le dichiarazioni proprio di quel ER (f.781 trascZIni dib.appello annul late)delle quali secondo il ricorso non si sarebbe tenuto conto%; che "si trattava pertanto di struttura di base cui vanno riferite innumerevoli azioni terro ristiche collegate con Prima LI e di questa per seguenti le finalità"; ella sentenza ha fatto fiferi
B mento ad analoghe posizioni di altri imputati.
le quali ha richiamato le dichiarazioni di m putati a proposito dei rapporti e legami internit le "squadre" e Prima LI (per tutti, pag: 100921
le dichiarazioni del Gelmozzi). Così come sotto al ro profilo, la sentenza ha correttamente riconfermato la costante valutazione della Giurisprudenza secondo
|la quale la banda armata non è in alcun modo assimi-
labile ad un esercito regolare, con le sue rigide strutture;
gerarchie e attribuzioni;
e che, ai fini di stabilire se un determinato soggetto faccia o meno parte della banda è necessario fare riferimento alla specifica e concreta attività svolta da quel cog getto per rilevare se quella attività corrisponda alle finalità proprie della banda e sia ad esse ri-
collegabile; giungendo alla conclusione che, stanti
i rapporti esistenti tra le "squadre" e Prima LI,
e l'attività concretamente svolta dal NI, lo stesso doveva ritenersi far parte di Prima LI e con fun
zioni "organizzative". Superfluo, a questo punto,
rilevare che quanto dedotto nel primo motivo di ricorso non propone nulla di decisivo ai fini di una diversa valutazione circa la responsabilità del NI in ordine al reato di banda armata;
B ed inoltre che, ef fettuando le proprie valutazioni, la Corte di merito ha avuto ben presenti le "puntualizzazioni" indicate nel motivo.
Quanto alla causa di non punibilità di cui all'
art. 309 n°2 C.P., è sufficiente rilevare che nulla deduce il motivo a proposito della mancata consegna delle armi da parte del NI all'epoca dell'abbandono della lotta armata e cioè proprio alla circostanza correttamente ritenuta dalla Corte di merito preclusiva aal riconoscimento della causa di non punibilità,
stante il disposto dell'ultima parte del n°2 dell'
art. 309 C.P. II motivo: richiamati i principi in tema di valu tazione della chiamata di correo (o comunque delle dichiarazioni del coimputato) sopra affermati nella trattazione della posizione CC e altri, la
Corte osserva che l'impugnata sentenza ha ampiamente e correttamente motivato l'affermazione di responsabi lità del NI in relazione all'omicidio DI.
Quanto dedotto nel motivo di ricorso non appare deci sivo ai fini di una valutazione dell'attendibilità
intrinseca del ER diversa da quella, positiva,
fatta dalla sentenza, e comunque è stata ben tenute presente dai Giudici di merito (Sent. I grado pag. 785)
il cui convincimento, logicamente motivato, è incensu rabile in questa sede di legittimità.
B 1 Amplissimi e sicuramente idonei sotto il profilo logico gli elementi di riscontro, tutti evidenziati dalla Corte di merito e, in pratica, anche nei passi delle dichiarazioni rese da NA TI riportati nel motivo di ricorso.
•
III motivo: in ordine alla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n°1. C.P., corretta mente la sentenza ha affermato che il fine propostosi dal gruppo che programmò ed attuò l'omicidio non puòfar ritenere in qualche modo attenuato un crimine del tutto estraneo e sproporzionato alle finalità
della "lotta" intrapresa, non rientrante comunque in quei comportamenti illeciti che trovano quanto meno comprensione nel comune modo di sentire.
IV motivo: effettivamente i fatti di cui ai capi di imputazione indicati nel motivo furono oggetto di specifico motivo di appello. Peraltro la sentenza ha dado atto che nel dibattimento di appello il NI
aveva ammesso tutti gli addebiti, fatta eccezione per i capi 1 e 62, e quindi correttamente la motivazione
è stata limitata ai capi in relazione ai quali perma neva la contestazione.
V motivo: rilevato che la Corte di Cassazione, non può direttamente effettuare gli accertamenti di merito relativi all'esistenza dell'identità del disegno cri minoso e alla determinazione della pena (tale è la richiesta contenuta nel motivo), vengono richiamate le consi derazioni fatte nella trattazione della posi zione LI circa il rinvio alla fase esecutiva di ogni valutazione sull'esistenza della continua zione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 26-5-87 della Corte di
Assise di Appello di Brescia, divenuta irrevocabile
(per Cass. 8-11-88) successivamente alla pronuncia impugnata.
GN: condannato allapena di anni tre mesi tre di reclusione Lire 1.900.000 di multa, tra l'altro per il delitto di banda armata di cui al capo 1
(reato compreso tra quelli per i quali è stato de terminato l'aumento ex art. 81 C.P.), ha proposto ri corso esclusivamente per denunciare erronea appli-
cazione della Legge penale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 309 n° 2 C.P. esclusa dalla sentenza per il fatto che l'imputato che aveva svolto attività di or ganizzatore, non consonsegne, né indusse altri a farlo,
le armi costituenti la dotazione della banda".
1) Nel motivo di ricorso si deduce che il AM
2】 non aveva l'effettiva disponibilità delle armi
è giuridicamente erroneo ritenere che per l'art. 309
n° 2 C.P. si debbano consegnare tutte le armi, l'intera dotazione della banda. Il ricorso è infondato.
Ed infatti la sentenza ha ampiamente motivato da disponibilità delle armi da parte del AM mettendo in evidenza che egli era organizzatore della banda an mata con ruolo di assoluto rilievo, e che il suo ruolo primario era proprio quello di approntare le armin
$
e in particolare gli ordigni esplosivi.
Non sussiste, poi, il denunciato errore giuridicol)
posto che, per la qualità sopra indicata, il AM
aveva la possibilità di consegnare, o di indurre altri a farlo, le armi costituenti l'intera dotazione della banda. Si rileva comunque che l'imputato non che la dotazione della banda, non consegnò nessuna arma, e quindi in nessun caso potevano essere riconosciuti gli estremi della causa di non punibilità previsti dall'art. 309 n°2.C.P.
NE: condannato, per partecipazione associa zione sovversiva gruppo dei rapinatori, per dieci rapine tra cui quella di cui al capo 254 (alla filiale di
Porcia della Banca del Friuli) e di altri reati, alla pena di anni sette di reclusione Lire 2.000.000 di multa ridotta di un terzo per la dissociazione ai sensi della L. 34/87, ha proposto ricorso per denunciare violazione degli artt. 475 n°3 e 474 n°4 per insuffi-
ciente motivazione sulla rapina di cui al capo 254. Il ricorso è infondato.
Premesso che per il riferimento all'art. 475 n°3
.C.P.P.ce per il contenuto del ricorso, in effetti la sentenza viene censurata per mancanza e non per in-
A sufficienza della motivazione (solo la mancanza co-
stituisce motivo di nullità della sentenza;
artt.
475 n°3-476 C.P.P.), la Corte rileva che la sentenza ha espressamente affermato che "il EV, sia nel precedente che nell'attuale giudizio di appello ha senz'altro ammesso tutti gli addebiti con piena assunzione delle proprie responsabilità".
Tale affermazione non viene esplicitamente conte stata dall'imputato che nel motivo unico di ricorso si limita ad affermare genericamente di non avere mai ammesso la rapina in questione. Comunque, ancorché
per quanto sopra detto non sia stato denunciato un travisamento della prova, si rileva che dalla verba
Tron lizzazione dell'interrogatorio reso dal EV
nel secondo giudizio di appello (f.426 delle trascri zioni) risulta la specifica contestazione da parte del Presidente della Corte di tutti i reati, tra i quali la rapina alla filiale di Porcia della Banca
del Friuli, a la "conferma" da parte dell'imputato.
CO: venne tratta a giudizio per rispondere dei fatti di cui al capo 158 (a-b-c-d-e-f-g-h-i-1-m) tra
:
方 i quali quello di cui all'art. 289 bis C.P. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). Inla
In estrema sintesi 1'11 dicembre 1979 numerose per do sone, tra cui la ON, fecero irruzione nella scuola di formazione aziendale di Via Ventimiglia 115 Torinoo
dove si tenevano i corsi "Master" per i quadri FIAT,
sequestrarono circa 200 Persone (docenti o studenti)
immobilizzandone ea imbavagliandone alcune e comunque obbligandole tutte, mediante minaccia commessa con armi, a stare raggruppate in alcuni locali della scuola e ad ascoltare discorsi e slogans inneggianti alla lotta armata e alla organizzazione Prima LI in par ticolare;
quindi quattro studenti e sei docenti ve-
nivano condotti in un corridoio della scuola, immo bilizzati e fatti sedere a terra e contro di loro ve nivano sparati vari colpi di pistola agli arti infe riori (con conseguenti lesioni gravi per tutti)%;B dopo circa cinquanta minuti di occupazione gli aggressori di allontanavano.
La Corte di Assise di I grado, dichiarata prescritta la contravvenzione di cui al capo M, condannava la
ON per i delitti, unificati per continuazione,
alla pena di anni venti di reclusione Lirė 5.000.000
di multa.... " ། ! །,
La Corte di II grado dichiarava prescritti anche i delitti di cui ai capi d-i-l, riteneva la conti-
nuazione anche con i fatti di cui alla sentenza della
Corte di Assise di Appello, di Torino del 25-6-82, e determinava la pena in anni diciotto di reclusione
(base per il 289 bis: anni 25 - 1/3 per le generiche +
continuazione), ulteriormente ridotta di un terzo e portata quindi ad anni dodici di reclusione per la dissociazione ai sensi della L. 34/87.
うLa ON ha proposto ricorso per cassazione arti colata su cinque motivi (ed ha poi depositato, quali ficandola come motivi aggiunti una istanza di riunione del ricorso di cui al presente procedimento a quello da lei presentato contro la sentenza della Corte di
Assise di Appello di Torino emessa in data 19-4-89.
o comunque di trattazione dei due ricorsi nella stessa udienza davanti allo stesso Collegio, istanza nella quale, peraltro, non ha più insistito).
Va premesso che la sentenza impugnata ha escluso gli estremi per la concessione dell'attenuante di cui al IV comma dell'art. 289 bis C.P. sul rilievo che l'
avere gli ostaggi riacquistato la libertà era un dato di fatto da porre in relazione esclusivamente con avvenuto compimento dell'azione programmata e non già
con un ravvedimento operoso dei sequestratori.
Con il I motivo si denuncia erronea æpalicazione
ऊ dell'art. 289 bis IV comma C.P. sui seguenti rilievi,
1) erroneo parlare di ravvedimento operoso che è
previsto dall'art. 56 C.P. come opposizione impeditiva dell'evento e quindi anteriore a questo mentre la particolare diminuente del IV comma dell'art. 289 bis
C.P. concerne un comportamento successivo alla consu
2) posto che nell'ipotesi dell'mazione del reato;
art. 289 bis il conseguimento della finalità terrori stica è implicito nella realizzazione stessa del seque stro e quindi l'inserimento di un inciso tipo "prima s del conseguimento della finalità terroristica" avrebbe reso praticamente inapplicabile il IV comma, l'appli cazione di detto IV comma è subordinata all'unica con dizione che la liberazione dell'ostaggio avvenga per decisione spontanea dei sequestratori;
l'inciso "disso ciandosi etc.etc." non può essere inteso come una sorta di ravvedimento maturato nel corso del sequestro giacché non avrebbe alcun senso garantire un tratta mento di favore ai sequestratori che, in ipotesi,
avessero deciso di concludere il sequestro con la uccisione dell'ostaggio e solo in un secondo momento avessero mutato il loro proposito liberando l'ostaggio,
e per contro negare il medesimo beneficio ai seque stratori che fin dall'inizio avessero deciso di ri
3) mettere, comunque, in libertà gli ostaggi;
l'evi dente intenzione del, Legislatore è stata quella di faccia assicurare una rilevante riduzione di pena a chi a coloro che facciano riacquistare la libertà allo o agli ostaggi in un momento anteriore al diffondersi
"di quello sgomento: collettivo, di quella sfiducia nelle istituzioni che realizza lo stato di terrore,
situazione (liberazione degli ostaggi in momento an alteriore etc.etc.) che si era verificata nella fatti specie nella quale in sequestro aveva avuto breve durata e gli ostaggi erano stati rilasciati prima che si ingenerasse, appunto, quello stato di ansia,
paura, sfiducia nella Legge e nelle istituzioni che qualificano il terrore e la finalità del terrorismo -
Sin d'ora può rilevarsi che analogni a quello sub 31
e al rilievo di cui all'ultima parte del punto sub 2
Sono
i motivi del RO anche egli condannato per il capo 158 e ricorrente sul punto. ban Il motivo è infondato. Rilevata preliminarmente l'erroneità dell'affermazione sub 1) in quanto, par-
lando di ravvedimento operoso, la sentenza non intendeva certamente fare riferimento all'ipotesi tecnicamente prevista dall'ultimo comma dell'art. 561 C.P. bensì a quella condotta di resipiscenza che si concretizza nel ridurre il periodo di consumazione del reato per manente, la Corte osserva che con il motivo sopra ri ferito si sostengono due tesi, sostanzialmente diverse,diverses e che né l'una né l'altra possono essere condivised
- Pur dandosi atto che il IV comma dell'art. 289 bis
C.P. è concretizzabile anche nel caso di unanime o decisione di tutti i concorrenti di dissociarsi dal disegno criminoso liberando il æquestrato (incidental mente peraltro osservandosi che la sentenza della Corte
Costituzionale 16 Maggio 1984 n° 143, da tutti citata,
sembra limitare tale ampia interpretazione al sequestro a scopo di estorsione previsto dall'art. 1630 C.P.),
non vi è dubbio che all'espressione "dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che è necessario 11.
| dare un senso, che non può essere che quello del rav-
vedimento intervenuto, nel corso del sequestro. E la tesi secondo la quale l'attenuante del IV comma è
subordinata all'unica condizione che la liberazione degli ostaggi avvenga per decisione spontanea dei sequestratori, anche se nell'attuazione di un progetto criminoso che sin dall'inizio prevedeva detta libera zione (in altri termini, senza che sia necessario un ripensamento in itinere), è costretta a non dare alcun significato alla menzionata espressione. Il 4
punto sembra insuperabile.
Non è poi vero quanto sostenuto con detta tesi,
e cioè che, in caso contrario, l'attenuante non tro-4 se il sequestro viene interrotto a seguito di ripensa mento, di ravvedimento, l'attenuante trova piena appli cazione indipendentemente dal fatto che il fine di ter rorismo sia stato già conseguito con la realizzazione stessa del sequestro;
ad es. il piano prevede di tenere equestrati gli ostaggi fino a che non vengano fatte certe concessioni o comunque per un determinato periodo minimo di tempo;
durante il sequestro gli autori si
"ravvedono" e rilasciano gli ostaggi.
Soltanto suggestiva l'osservazione sulla illogicità
di un trattamento deteriore per coloro che sin dall'
inizio avessero deciso di rilasciare gli ostaggi. I1
confronto fa fatto tra situazioni omogenee: quindi
زناناحد se è vero che il fatto chi programma un sequestro con il proposito di uccidere il sequestrato è più grave di quello di chi programma un sequestro con l'inten-
zione di liberare l'ostaggio dopo un certo tempo,
è altresì vero che se nel primo caso l'ostaggio non viene ucciso e viene liberato ciò avviene a seguito di ravvedimento operoso , inesistente nel secondo caso nel quale il fatto progettato ancorché meno grave dell'
altro, viene consumato per intero.
Ciò porterà come conseguenza che nel I caso sarà
applicato anche eventualmente nel massimo la pena per il sequestro semplice, nel secondo caso potrà essere
Part applicato il minimo del 289 bis. B Quello che rileva quindi, è che nel caso dellamisso ciazione c'è sempre una perpetrazione di reato "minore"
rispetto a quella progettata. E l'attenuante ha propri lo scopo di "invogliare" gli autori del sequestro a
"ridurre" la loro condotta delittuosa;
e ciò sempre -
nell'interesse dei sequestrati affinché la limitazione della loro libertà duri il meno possibile e vengano scongiuratè più gravi conseguenze, come la morte del sequestrato o dei sequestrati.
La necessità di dare un senso all'espressione
"dissociandosi etc.etc." è viceversa presente nell'al tra prospettazione (quella sempre sub 3) in ordine
1) alla quale peraltro, si osserva che: la finalità
di terrorismo si sostanzia nel far valere istanze poli tiche attraverso atti di violenza (Cass. 21 Ottobre
1983 n°1753; PP); con la tesi sopra riferita non rientrerebbero tra i reati con finalità di terro rismo tanti reati in cui non vi è nessuna intenzione di creare sgomento, terrore, sfiducia nelle istituzioni,
(ad es. rapine per autofinanziamento commesse da un gruppo terroristico;
Cass. 9 Luglio 1984 n°1342;
2) seguendo la menzionata tesi, in casi DEla Corte)
in cui, a seguito di ravvedimento nel corso del seque stro, venga posta in essere la (anticipata) liberazione degli ostaggi quando già si è creato lo sgimento etc. (ad es. dieci giorni dopo un sequestro, quando lo
"sgomento" può essere al massimo) l'attenuante dovrebbe
3) essere esclusa, il che è assai poco ragionevole il parallelismo e la logica imporrebbero, in ogni caso,
Hi ritenere concedibile l'attenuante non se la libera zione degli ostaggi avviene prima che si sia creato flo sgomento collettivo ma senza che si sia creata detta sensazione. Se, come nella fattispecie, si compie un'azione che inevitabilmente verrà a conoscenza di tutti e che inevitabilmente creerà quello sgomento collettivo, quella sensazione di impotenza dello Stato
e di potenza dei terroristi (come è avvenuto nel caso in esame;
sentenza impugnata f.662), nulla rileva che la liberazione sia avvenuta prima quando èecerto e previsto e voluto l'effetto sgomento chessi avrà appena la notizia sarà conosciuta.
In conclusione l'attenuante in questione spetta sol tanto se la liberazione degli ostaggi consegua ad una volontaria interruzione da parte degli autori del reato,
della condotta deliberata e posta in essere%;B non spetta invece quando l'avere gli ostaggi riacquistata la li.
-
bertà è un dato di fatto da porre in relazione esclusi vamente con l'avvenuto compimento dell'azione program.
mata-
Con il II motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della Legge penale in relazione all'ant
81 C.P. in punto determinazione della violazione più
grave sul rilievo che "sul punto... l'affermazione del
Giudici di merito è recisamente apodittica, carente di qualsivoglia motivazione circa le ragioni in base alle quali il delitto ex art. 289 bis C.P. ..; sarebbe più grave rispetto al delitto ex art. 306. C.P. (par-
tecipazione a banda armata con funzioni organizzative protrattasi per un notevole periodo di tempo), ulte riormente precisandosi che "per individuare la viola zione più grave nonndevesi fare riferimento astratto alla misura delle pene edittali bensì, con valutazione discrezionale della fattispecie concreta, devesi accertare, in conformità ai canoni interpretativi fissati dall'art. 133 C.P., quale fatto criminoso sia di maggiore gravità".
Con il III motivon che può essere trattato congiun tamente al II, si denuncia inosservanza della Legge pe-
nale in relazione all'art 81 C.P. in punto determina-
zione degli inasprimenti di pena per i reati satelliti sul rilievo che "dovevano essere individuati i distinti aumenti per ogni singola violazione allo scopo di ren dere possibile l'applicazione di diversi istituti che
Vanno determinati con riferimento alle singolę viola-ne coozioni ed alle pene ad esse ricollegate Sed altresì. allo scopo di escludere che, nel caso concreto, non ricorra la violazione del III comma dell'art. 81 C.P.".
Entrambi i motivi sono infondati.
1) Ed infatti "violazione più grave" ai sensi dell'
art. 81 non poteva che essere quella relativa all'art. 289 bis C.P. per la quale, pure, con la concessione delle attenuanti generiche, il minimo in astratto e in concreto non poteva essere inferiore ad anni 16
mesi 8 di reclusione, pena che è superiore addirittura al massimo previsto per il delitto di banda armata
(quale che sia la durata e l'intensità della parteci pazione) che, ai sensi dell'art. 306 I comma, è quello
di 15 anni di reclusione%;B dovendosi ad abundantiam osservare che per la banda armata la Corte di Torino
con la sentenza 25-6-82 determinò la pena in anni 11
a i reclusione, e quindi "violazione più grave" non poteva essere che quella di cui all'art. 289 bis;
2) nessuna nullità: consegue alla mancata determinazione dei singoli aumenti di pena in violazione ai singoli fatti in continuazione%; e, in proposito, la costante
Giurisprudenza (per tutte Cass. 2 Marzo 1988; Giolo) Ta si limota ad affermare la facoltatività e semplice opportunità di determinare l'aumento ex art. 81 C.P.
con riferimento ai singoli reati. Non si vede poi,
come l'eventuale violazione del III comma dell'art. 81 C.P. potrebbe essere rilevata con la (sola) indivi duazione dei singoli aumenti per i singoli fatti in continuazione. ·
Con il IV motivo di denuncia violazione di Legge
in relazione agli artt. 157-69 C.P. con riferimento all'art. 62 bis C.P. 152 C.P.P. quanto alle imputa+
zioni di lesioni volontarie sub 158 e propaganda e apo.
logia sovversiva sub 158 H in sintesi deducendosi 2
l'intervenuta prescZIne dei menzionati reati.
Il motivo merita accoglimento considerato che, a seguito della concessione delle attenuanti generiche,
per entrambi i reati la pena "stabilita dalla Legge"
mei termini di cui all'art. 157 C.P. risulta essere inferiore ai cinque anni di reclusione, con la conse-
guenza che il periodo massimo di prescZIne, computato ai sensi degli artt. 157- 158 e 160 C.P., è quello di sette anni e mezzo, abbondantemente trascorso.
Va quindi eliminata la pena inflitta per tali reati che, ai sensi dell'art. 538 C.P.P., questa Corte equi tativamente determina in mesi quattro di reclusione.
Con il V motivo si denuncia analoga violazione di
Legge con riferimento al delitto di porto illegale di armi comuni e da guerra di cui al capo 158 E, sul rilievo che oltre alle attenuanti generiche la Corte
di merito aveva, riconosciuto la diminuente ex art. " 2 L. 18 2 87 n°34; conseguentemente anche per tale reato la pena massima veniva, ad essere inferiore ai cinque anni e il periodo di prescZIne quello di sette anni
De mezzo, anche questo decorso.
Take richiesta sarebbe da accoglieré se la diminu-
zione della pena prevista dall'art.
2. L. 34/87 inte-
grasse una circostanza attenuante. Ciò peraltro non è;
ed infatti, a parte che mai il testo dell' articolo
(e anzi dell'intera Legge) qualifica la diminuzione come circostanza attenuante (rilevante, altresì, che tale qualificazione, normalmente presente nell'intesta zione degli articoli relativi alle attenuanti vedansi
-
ad es. gli artt. 2 e 3 L. 304/82 manchi in quella del menzionato art. 2 L. 34/87, che parla di commuta- 11
zione e diminuzione di pena") usando viceversa il termine "beneficio", va rilevato che decisivo in propo-
sito appare il disposto del III comma del citato art. 2
che prevede l'applicazione della diminuzione di pena dopo la completa Valutazione del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo e dopo l'applicazione del com-
corso formale e della continuazione%; con ciò eviden-
ziando che detto "beneficio" è ontologicamente estraneo al reato e quindi inidoneo ad influire sul tempo delle ai scur prescZIne dell'art. 157 commi II e III C.P. Ulteriore
motivo per escludere la qualità di circostanza" del reato è pois costituito dal fatto che la diminuzione, R di pena prevista anche nel caso di condanna definitiva
:(art. 3 citata Legge) ed infine il rilievo che mai pert (per comportamenti successive una circostanza attenuante viene prevista la revoca,
espressamente prevista, viceversa, per i "benefici"
in questione (art. 5 L. 34/87).
· OS: Verne tratto a giudizio per rispondere di numerosissimi reati articolati in molti capi di impu tazione tra i quali il 163 (attentato ex art. 280
C.P. con morte di ET LO) 164 (omicidio di
WI HE) 224 (omicidio della guardia giurata
LI); i motivi del ricorso per cassazione riguar dano soltanto questi ultimi due capi.
La sentenza di I grado condannava l'imputato all'
ergastolo.
La sentenza di II grado, dichiarata la prescZIne
di alcuni reati, e riconosciuta oltre alle attenuanti generiche prevalenti la diminuente di cui all'art. 116 C.P. in relazione all'omicidio LI, determinava la pena in anni ventiquattro di reclusione (base per l'attentato ex art. 280 C.P. anni ventuno + 81) Life
2.800.000 di multa, ulteriormente ridotta di un quarto e quindi ad anni diciotto di reclusione Lire 2.100.000
di multa per la dissociazione ai sensi della L. 34/87.
Omicidio LI: in estrema sintesi, verga le ore
12,50 del 23-2779 RO GI e HE Ro- sario entrarono nella Banca Agricola Milanese di Mar-
Zamo per commettere rapina;
fuori attendeva FO
ER alla guida di una macchina e, più lontano,
LI LD alla guida di altra macchina "pulita";
mell'entrare nella banca il RO, fece cadere una pianta ornamentale e tale circostanza attirò l'atten-
zione della guardia giurata LI che, rendendosi conto di quanto stava accadendo, estrasse la pistola dalla quale, durante 12 breve colluttazione tra lo LI
e il RO, vennero esplosi due colpi;
RO a sua
volta esplose quattro colpi che raggiunsero lo LI
al torace, alla spalla, alla mano e al piede, uccidendolo;
il RO e do HE) dopodiché tutti Tuggirono a bordo della vettura condotta dal SS e quindi con quella a bordo della quale stava aspettando il LI.
Si procedeva anche a agrico del OS per avere egli partecipato alla decisione e preparazione della rapina.
L'impugnata sentenza ha ritenuto il pieno coinvolgi mento del OS nella rapina -e quindi, ai sensi dell'
art. 116 C.P., anche nell'omicidio
-- rilevando che la stessa era stata decisa dal gruppo di cui il OS
faceva parte e del quale, anzi, era il capo, e che il suo concorso era provato dalle dichiarazioni del RO
le del SS dalle quali si evinceva con certezza che l'azione era stata decisa da tutti e addirittura, al momento della decisione, il OS aveva fatto presente al RO che la principale delle armi (mitra MAB '
con la quale doveva essere effettuata la rapina,
non funzionava.
1) Con il I motivo il OS denuncia. violazione dell'art. 475 n°3 C.P.P., contraddittorietà della motivazione;
omesso esame di elementi, decisivi in relazione al ritenuto consapevole concorso di esso OS
alla decisione diiquella rapina in particolare deducendo che sussiste travisamento dei fatti là dove si è rite
-
nuto congruo elemento di prova a carico il rilievo circa la inutilizzabilità del Mitra MAB e che a far ritenere la responsabilità in ordine a uno specifico fatto delittuoso non è sufficiente 10 "status" di diri gente della organizzazione criminosa né che il OS
abbia ammesso di essersi trovato d'accordo sulla neces sità di consumare rapine quali fonti di autofinanzia-
mento; le rapine, anzi, in quella particolare fase erano le uniche azioni poste in essere dal gruppo
(ɗormato da cinque persone), e la consumazione di una rapina era un fatto assolutamente ordi rario e quindi il OS non aveva alcuna ragione specifica per parteci pare ad una discussione preparatoria.
Rilevato preliminarmente che, ancorché formalmente denunci vizio di motivazione, in effetti in motivo sopra riassunto prospetta una diversa valutazione dei fatti, preclusa in questa sede di legittimità, la Corte
comunque osserva che l'impugnata sentenza ha ampiamente e correttamente motivato mettendo in evidenza quanto del tutto trascurato nel motivo di ricorso, e cioè che secondo quanto riferito dal SS e dal RO il
OS partecipò alla decisione di quella rapina e l'osservazione ciro il non funzionamento del Mitra
MAB venne effettuata quando venne decisa quella rapina
(del tutto generica la denuncia di travisamento dei fatti in relazione a quest'ultimo punto).
Con altro motivo il III, in quanto il II riguarda l'omicidio HE, si denuncia vizio di motivazione
in ordine all'esistenza della volontà omicida nell'autore materiale del fatto -ritenuta soltanto con riferimento alla micidialità del revolver cal. 38 usato dal RO
-
deducendosi che la sentenza aveva omesso di considerare una serie di elementi che avrebbero portato a ritenere l'omicidio preterintenzionale.
Anche tale motivo è infondato.
Ad evidenziare il dolo di omicidio la sentenza na messo in rilievo non solo la micidialità del revolver
Ical. 38 ma altresì che RO esplose i colpi in di rezione dello LI e a, brevissima distanza (inferiore ai due metri) e, per il riferimento alle modalità,
dell'azione, anche che il RO esplose quattrone
-1colpi tutti andati a segno (torace, spalla, mano, piede).
_ La sentenza ha anche preso in considerazione le deduzioni a sostegno della tesi dell'omicidio prete rin tenzionale (che nel ricorso vengono riproposte sotto il profilo dell'omessa esame di elementi decisivi)
mettendone in evidenza la totale inconsistenza. nu
La motivazione sopra riassunta è ampia, adeguata e priva di vizi logioi o giuridici, come tale non sinda cabile in sede di legittimità.
Con altro motivo si denuncia erronea applicazione dell'aggravante ex art. 546 n°1; mancanza di motivazione;
insussistenza del nessot teleologico;
travisamento del fatto per sostenere la tesi che l'omicidio venne posto in essere non per agevolare la consumazione della rapina ma per fermare l'azione, per contrastare gli spari della guardia LI.
Anche tale motivo è infondato.
Rilevato che la motivazione sul punto è stata nella svolta in relazione alle posizioni del coim sentenza putato SS (espressamente richiamata a pag. 874),
si osserva che la Corte di merito ha adeguatamente moti
" vato sul punto evidenziando che il RO sparò non solo per la reazione dello LI ma anche soprattutto per evitare il completo fallimento dell'azione, evitare la cattura e ottenere l'impunità per sé e per gli altri complici "in relazione al tentativo di rapina posto in essere" il che integra gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 61 n°2 C.P. richiamata nell'art. 576 n°1
oggetto del motivo di ricorso.
In udienza il difensore, con riferimento alla L.
7 Febbraio 1990 n° 19 che ha sostituito il I comma dell'
art. 59 C.P., in particolare al "nuovo" II comma secondo il quale "le circostanze che aggravano la pena song valu tate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa", ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 116 C.P. in rela zione all'art. 59 C.P. con riguardo all'art. 3 Costitu-
zione sul rilievo del diverso trattamento previsto dalle due disposizioni del C.P. quanto all'elemento soggettivo.
La questione è manifestamente infondata considerato che l'art. 59 si riferisce a circostanze del reato mentre,
\'art. 116 riguarda una fattispecie autonoma di reato,
e considerato inoltre che a seguito della modifica dell'
art. 59 è stato valorizzato quell'elemento soggettivo che peraltro l'art. 116, nell'interpretazione della co-
stante Giurisprudenza, già prevede.
Omicidio HE: la mattina del 7-2-80 tre persone
B ✓ armate affrontavano WI HE, appena uscito dalla sua abitazione, e gli esplodevano contro vari col pi di revolver o quindi gli sparavano dei "colpi di zia". Gli assassini fuggivano a bordo di una vettura,
Trisultata rubata, alla cui guida li attendeva un com plice. L'omicidio venne rivendicato da "un gruppo di
[fuoco del comando nazionale di Prima LI". L'omicidion
(venne commesso (materialmente ad opera di Bignami,
Ronconi, SO e EG) essendosi ritenuto, a seguito di un "processo" all'interno di Prima LI, che il
HE, appartenente all'organizzazione, fosse un delatore.
L'impugnata sentenza ha ritenuto il concorso morale del OS rilevando che: di detto omicidio, definito da
BI "un vero dramma" e deciso nell'ambito della c.d. "Commissione Controguerriglia" e del Comando Na-
zionale di Prima LI si parlava sicuramente almeno dal 26-1-1980 data dell'ultima riunione della "Commis-
sione controguerriglia"; in qual periodo il OS
faceva parte oltre che del Comando milanese, Manche
del comando nazionale e della commissione controguerri glia e non si vede , quindi, come egli, con i ruoli rive stiti e che si stava interessando attivamente all'omici dio ET (commesso il 5-2-80), non fosse stato infor mato di cosa si stava preparando per il HE;
hulla rileva che in quei giorni a suo dire si trovasse a Parma, essendo stato incaricato di seguire la situa-
zione di Prima LI in Toscana;
e ciò in quanto egli
· stesso ammetteva di avere sempre mantenuto contatti con il comando milanese e di essersi incontrato a Milano
【nella LItana) con il Laronga per definire gli ultimi particolari dell'omicidio di ET;
ad esclu dere il suo concorso morale non poteva bastare la sua mancata partecipazione alla riunione finale, quella in cui si erano stabilite le modalità dell'azione operativa;
egli aveva partecipato al dibattito e non risultava in alcun modo una sua opposizione al progetto, anche perché opposizione non vi era stata come era confermato
dall'essersi dichiarato d'accordo sulla necessità di quell'azione; quanto sopra trovava puntuale riscontro nelle dichiarzioni dello stesso imputato nonché in quelle della RU, della Ronconi, del Bignami e del Laronga.
Nel motivo di ricorso si denuncia mancanza di moti-
Jone vazione per travisamento di fatti ed omessa disamina di elementi decisivi per un convincimento diverso dedu cendosi che la sentenza non aveva tenuto conto della di chiarazioni di AN (sull'estraneità del OS alla raunione nella quale era stato deciso l'omicidio e sul fatto che tale decisione era stata presa dall'esecutivo nazionale, di cui non faceva parte il OS, e non dal
तऊ Comando nazionale), di IS (secondo il quale la deci sione organizzativa dell'omicidio era riconducibile co agli stessi autori materiali), di EG (che aveva rife rito circa il vero e proprio "colpo di mano" posto in essere dall'esecutivo nazionale nella decisione dell'
omicidio); era poi mera congettura che il Laronga,
nell'incontro presso la LItana milanese, avesseio informato il OS del progetto;
in ogni caso, consi f. derato lo svolgimento dei fatti, lo status del OS
non poteva supplire, sul piano della prova, alla necessità
che venisse dimostrato un suo volontario apporto causale.
Il ricorso è infondato.
Rilevato incidentalmente che gli elementi indicati nella prima parte del motivo vennero specificamente presi in esame e adeguatamente confutati nell'ampia motivazione della sentenza di I grado (pagg. 983-984)
che, non essendovi difformità di decisione, integra quell d'appello, si osserva comunque che gli elementi in que-
stione non hanno alcuna "decisività", considerato che le circostanze messe in evidenza nelle sentenze di merito a proposito dell'enorme importanza della questione rela tiva alla "delazione" del HE, oggetto di dibattiti drammatici ai più alti livelli dell'organizzazioneį
sono logicamente idonee a fare escludere che alla deci-
sione dell'omicidio siano stati estranei il Comando nazionale (che rivendicò 1(omicidio!), il Comando mi-
lanese e la Commissione Controguerriglia, organismi tutti nell'ambito dei quali era "nata" ed era stata trattata la questione e dei quali faceva parte il OS;
ed organismi composti ciascuno da pochissimi elementi,
come pure evidenziato nella sentenza, circostanza questa che unitamente alle altre esposte dalla Corte di merito in particolare a proposito dei rapporti mantenuti dal OS con il Comando milanese anche durante il per riodo dell'omicidio Poaletti, fa logicamente escludere che ad una decisione di quella importanza possa essere
[restato estraneo un membro dell'importanza del OS;
a nulla rilevando, come affermato nella sentenza,
che egli non abbia partecipato alla riunione finale,
quella nella quale si stabilirono le modalità operative dell'azione (a questa si riferisce il IS nella dichiarazione indicata nel motivo, nella quale parla di decisione organizzativa dell'omicidio). for La motivazione dell'impugnata sentenza e quindi cor retta e logica e come tale insindacabile in questa sede di legittimità.
Quanto all'ultimo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 31 C.P. in relazione a sentenze passate in giudicato, si richiamano le considerazioni
[fatte in relazione ad analogo motivo proposto dal Boni-
B celli. Va dichiarata la prescZIne del delitto di cui am capo 170 B (apologia sovversiva art. 272 C.P.) in quanto, con le attenuanti generiche, la pena stabilita per detto reato secondo i criteri di cui all'art. 157
inferiore ai cinque anni e il termine massimo della prescZIne è quello di sette anni e mezzo, ormai trascorso. Viene quindi eliminata la pena inflitta per tale reato equamente determinata, ai sensi del II
comma dell'art. 538 C.P.P., in mesi due di reclusione.
GOSTANTINI: condannato alla pena di anni tre mesi dieci di reclusione Lire 3.000.000 di multa per i reati di cui ai capi 171 (banda armata art. 306 I comma)
173 (associazione sovversiva "Gruppo DE GI"
art. 270 C.P.) 177 (associazione sovversiva "Gruppo
dei rapinatori" art. 270 C.P.) oltre numerose rapine ed altri reati, ha proposto ricorso per denunciare erronea applicazione della Legge penale in punto aumento della pena per la continuazione (così almeno si interpreta il confuso motivo di ricorso, anche alla luce del correlat motivo di appello che riguardava,
appunto, l'eccessività dell'aumento en art. 81 C.P.
Il ricorso è infondato.
Ed infatti del tutto correttamente, nel determinare l'aumento per la continuazione, la sentenza ha fatto riferimento al numero rilevantissimo dei reati (oltre che alla gravità particolare di alcuni di essi, circo stanza questa taciuta nel motivo).
IP: condannate, previa concessione dell'attenuante di cui al cpy. dell'art. 3 L. 304/82 e delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni tre mesi otto di reclusione Lire 1.500.000 di multa per numerosi fatti delittuosi (che più non interessano;
si tratta comunque di banda armata, rapine, attentati dinamitardi etc.)
fra i quali quelli di cui al capo 35 (art. 419 C.P.:
devastazione stabilimenti Magneti Marelli e Siemens
commessi il 19-6-77), ha proposto ricorso per denunciare
1) violazione dell'art. 524 n°1 C.P.P. in relazione agli artt. 419-635 C.P.-81 cpv. C.P.-157 sgg. C.P.
erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 35 A sul rilievo che tale fatto ha integrato gli estremi del danneggiamento (estinto per prescZIne)
e non della devastazione, ad integrare la quale é ne cessario che l'azione di danneggiamento sia caratteriz 2) zata dalla indeterminatezza dell'oggetto Violazione dell'art. 524 n° 1 in relazione agli artt. 132-133 C.P.
81 cpv. C.P. sul rilievo che "più equo sarebbe stato ridurre la pena ai minimi di Legge, viste le circostanze dei fatti in questione e soprattutto il comportamento processuale dell'imputato"
Il ricorso è infondato.
B 1) Ed infatti secondo il motivato e non contestato accertamento dei Giudici di merito, l'azione consistette in gravissimi attacchi agli stabilimenti Magneti Mareli
le SIT Siemens, esplosione di vari ordigni incendiari?
incendi di grandi dimensioni, danni per miliardi di
Lire; ed inoltre "la volontà degli esecutori non era limitata ad arrecare un danno determinato ad un oggetto o a strutture determinate bensì a distruggere tutto quanto rientrante nel raggio d'azione loro e dei mezzi impiegati".
Tale fatto integra senz'altro il delitto di deva stazione previsto dall'art. 419 C.P., che è caratte-
rizzato dal danneggiamento complessivo, indiscrimi nato vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili e immobili (Cass. 25-1-1973; Azzaretto
e altri, citata anche nel motivo di ricorso) e, sotto il profilo soggettivo, dal dolo generico che consiste nella vo zione di tali conseguenze.
2) nel motivo sulla pena nen vengono dedotte censure di legittimità e anche come censura di merito il motivo
è piuttosto generico;
si rileva comunque che la pena per la "violazione più grave" ex art. 81 è stata deter minata nella misura minima e l'aumento per la conti-
nuazione è stato ampiamente motivato con riferimento ai criteri di equità ed al numero dei reati commessi dal PA. D'NG: è stato condannata, per detenzione qua lificata di armi e porto illegale di armi usate per ferire ("gambizzare") il medico-ginecologo RI a Milano,
11 31-3-1976 (capo 11 lett.B; altri reati previsti in questo capo estinti per amnistia -le lesioni-
þ per prescZIne -la violazione di domicilio-),
alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione.
1) In sintesi, la sentenza ha ritenuto la respon-
sabilità provata dalle dichiarazioni della coimputata
CC nonché da quelle di AR e LA, e della stessa LI che aveva eseguito materialmente il
2) che "di fronte a così conclamata finalità ferimento
Certamente di tipo terroristico" la detenzione di armi doveva essere inquadrata nella specifica qualifica-
zione di cui all'art. 21 L. 110/75.
1) Nei motivi di ricorso la D'GE denuncia violazione degli artt. 21 1.110/75 e 1 L.15/80 in ordine alla ritenutaffinalitàgj vio lazione delle norme sul contracttorio Sar t rrorismo
che "gli elementi di fatto utilizzati dalla sentenza per definire le motivazioni e provare l'adesione alla finalità contestata, non sempre attengono a circostanze
3) effettivamente e validamente addebitate" violazione delle norme e dei principi in tema di prova essendosi fondata la sentenza su dichiarazioni dei cosiddetti
"pentiti" prive di riscontri o biettivi" 4) violazione dell'art. 81 C.P. in quanto non era stata riconosciuta
R |la continuazione con i fatti di cui alle sentenze della Corte di Assise di Roma in data 24-11-88 passata in giudicato.
Il ricorso va rigettato.
Sul punto di cui al terzo motivo: - che per ordine
- vengono richiamate le logico va trattato per primo considerazioni fatte in relazione alla valutazione delle dichiarazioni di coimputati nello stesso reato trattando la posizione CC e altri.
Quanto ai motivi primo e secondo, entrambi riferen tisi all'inquadramento del fatto di detenzione nell'
1) ipotesi di cui all'art. 21 L. 110/75, non sussiste nessuna violazione di Legge in quanto, posto che la finalità di terrorismo (o di sovversione dell'ordina mento dello Stato) si sostanzia nel proposito di far valere istanze politiche con atti di violenza: (Cass.
21-10-83 n°1753; PP), l'azione commessa dalla
D'GE in concorso con altri secondo la ricostruzione effettuata con adeguata motivazione dai Giudici di merito non può che essere inquadrata nella menzionata finalità
2) del tutto generico il riferimento di cui al secondo motivo, sugli elementi di fatto utilizzati dalla sen-
tenza per "definire le motivazioni e plotare l'adesione alla finalità contestata" e quant'altro.
Quanto all'ultimo motivo, vengono richiamate le [considerazioni fatte in tema di continuazione con-
sentenze divenute irrevocabili (nella fattispecie la sentenza della Corte di Assise di Roma sarebbe passata in giudicato il 24-11-88, successivamente alla pronuncia di quella impugnata) trattando la posi-
zione LI.
DE FEO: venne tratto a giudizio per rispondere·
dei reati di cui ai capi 103 (partecipazione con fun-
zioni organizzative costituzione della banda armata
CO.CO.RI. LI) 125 (detenzione qualificata e porto illegale di armi contituenti la dotazione della banda armata di cui sopra) 126 (ricettazione di denaro e cioè della somma di Lire 10 milioni, provento di varie rapine, quale prezzo di una promessa Vendita
di armi).
La Corte di I grado condannava il De EO alla pena di anni dieci di reclusione L.
2.000.000 di multa.
Quella di appello lo assolveva per insufficienza
☐ di prove dall'imputazione di cui al capo 103, Kimitata
mente alla partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata CO.CO.RI. e modificava la definizione giuridica del fatto, limitatamente alla banda LI,
in associazione sovversiva con funzioni organizzative ai sensi dell'art. 270 bis C.P.; concedeva attenuanti generiche;
determinava la pena complessiva in anni sei n mesi otto di reclusione Lire 1.000.000 di multayo ferma la già ritenuta continuazione tra tutti i reati ascritti.
In sintesi la sentenza rilevava: quanto al capo 103
non potersi affermare che l'appartenenza al gruppo e facente capo alla rivista LI del quale sile curamente faceva parte il De EO e che senz'altro in a :
tegrava gli estremi dell'associazione sovversiva ex art. 270 bis C.P. - comportasse automaticamente 1
appartenenza alla banda armata CO.CO.RI.;. e le prove della partecipazione del De EO a quest'ultima non erano sufficienti per una pronuncia di condanna;
quanto al capo 125 l'imputato era stato indicato da
BA, US, NI e PA AT come parte-
cipante alla gestione di quelle armi, importate dal medio oriente e che venivano ad integrare la dotazione della banda armata CO.CO.RI.;
quanto al capo 126 non potevano essere messe in dubbio le dichiarazioni di chi materialmente aveva eseguito la consegna della somma (US) e di chi, a conoscenza del fatto, aveva indicato il De EO e il Minervini
come esponenti del gruppo LI (NI-PA
AT). BA, poi, aveva dato piena conferma con ricostruzione dei fatti e indicazione delle persone;
nessun dubbio poteva sorgere sulla credibilità del BA che era stata più volte verificata e che, anche nel caso in questione, aveva trovato conferma nelle di chiarazioni di altri coimputati.
Il ricorso contiene la complessiva denuncia violazione dell'art. 524 n°3 C.P.P. in relazione agli artt. 444-475 n°3 C.P.P. Condanna pronunciata per un fatto nuovo risultante dal dibattimento. Travisamento
dei fatti in ordine alle risultanze processuali. Omessa
valutazione di circostanze essenziali. Mancata utilizza-
zione dei criteri stabiliti per la configurazione della chiamata di correo quale elemento di prova. Aumento
della pena base con riguardo a ragioni inerenti allo stesso reato più grave. Omessa motivazione;
articolata, nello svolgimento dei motivi, nei termini
1) che così possono riassumersi: quanto a LI,
la Corte aveva condannato per un'imputazione mai conte-
stata; avrebbe invece dovuto prosciogliere per il capo 103 rimettendo gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 2) 444 C.P.P. del tutto omessa la motivazione sulla partecipazione del De EO a LI%;B in effetti il
De EO era stato indicato da ZA e GR come responsabile delle questioni burocratiche e redattore
3) della rivista peraltro per integrare gli estremi dell'art. 270 bis C.P. non è sufficiente una mera ela borazione di teorie sovversive o la formulazione di n tesi politiche di natura eversiva, compatibili con 10
4) attività giornalistica quanto agli altri reati la
Corte si era limitata ad affermare che le dichiarazioni del BA avevano trovato conferma in quelle di altri senza citare, sia pure sinteticamente, queste ultime;
in effetti NI e PA AT nullas avevano detto riguardo a De EO per la semplice ragione che non lo avevano mai conosciuto;
il PA AT, poi,
riguardo alla circostanza della consegna al De EO
di Lire 5.000.000 per l'acquisto di armi, sostiene letteralmente l'opposto di quanto assunto dal BA;
analogo discorso poteva farsi in ordine ai (diversi)
5.000.000 di Lire in possesso di AR TT che
BA da una parte e la sentenza della Corte di Assise
di Appello di Milano 8-6-83 ricostruiscono, anche qui,
in modo diametralmente opposto e in ordine ad altre contrastanti versioni relative alla restituzione delle
5) armi alle B.R. da parte del gruppo Marucci;
1'
aumento di pena da anni 4 mesi 8 ad anni 6 mesi 8
di reclusione Lire 1.000.000 di multa non era aumento determinato dalla continuazione, peraltro mai menzionata dato che secondo la sentenza "trovava ragione nel ruolo
(di rilievo assunto dall'imputato nell'ambito del sodali zio di cui si è trattato"%; in tal modo si determinata una duplice, inammissibile valutazione di gravità del fatto associativo sia ai fini della pena base che del successivo, non previsto, aumento di pena..
Il ricorso è infondato.
1) Ed infatti la contestazione di cui al capo 103.
_ riguardava LI considerata come banda armata in stretta relazione e come inserita nella banda armata.
CO.CO.RI.; la sentenza ha viceversa ritenuto (pagg.
619 sgg.) che detta organizzazione non costituiva parte integrante der CO.CO.RI. e, di per sé, non aveva he strutture di una banda armata ma "soltanto "quelle dell'associazione sovversiva, ed ha quindi affermato la responsabilità per tale reato;
considerato che
le associazioni previste dagli artt. 270-270 bis C.P.P.
sono state ritenute e sono un "minus" rispetto alla banda armata prevista dall'art. 306, non si vede come possa sostenersi che vi è stata condanna per un fatto mai contestato.
2) 3) Sulla partecipazione del De FE a LI (come associazione sovversiva) e sulle caratteristiche di associazione sovversiva di LI, che non si limitava ad elaborare "teorie" sovversive ed a formulare tesi politiche,la Corte di merito ha motivato ampiamente con riferimento quanto al secondo punto non solo al fatto che la rivista LI "teorizzava esaltava
è divulgava la guerra, nel senso più comune e pro-
del termine, ma altresì ai rapporti che legarono LI e i suoi adepti a gruppi eversivi come quello "dei rapinatori" quelli dei fratelli ND
e del BI, e si concretizzarono nei fatti di cui ai capi 125-126; quanto al primo punto entrambe le sentenze di merito, integrantisi a vicenda, eviden-
ziano l'attività del De EO quale elemento di spicco del "gruppo "LI (è sufficiente richiamare le considerazioni fatte a pagg. 1449 sgg. della sentenza di I grado); del tutto irrilevante il richiamo delle dichiarazioni rese da ZA e GR secondo le quali il De EO era responsabile delle questioni buro cratiche e redattore della rivista, circostanze, queste,
che certamente non escludono l'ulteriore "non ufficiale"
attività svolta dall'imputato.
(4) in questo punto -relativo ai capi 125 e 126 ma,
come sopra detto, riflettentesi anche sul capo 1034
si sostiene una specie di travisamento delle prove ope rato dal GI di merito a proposito dei "riscontri"
delle dichiarazioni del BA%3B la Corte rileva che con trariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso,le dichiarazioni del BA hanno trovato i "riscontri"
indicati nella sentenza%;B e, in relazione ai passi tra scritti nel menzionato motivo, è sufficicnte richiamare quanto dettagliatamente affermato dal PA AT
melle pagine 70 e 90 dell'interrogatorio reso al P.M. (peraltro indicate a pagg. 858 e 863 della sentenza di I grado) a proposito del pieno coinvolgimento del
De EO, qualificato (pag.90) "pezzo grossissimo di
LI", e sulla rapina dei 5.000.000 (riferita
-pag.90- nei termini esatti nei quali ne aveva parlato il BA a pag.-130 del suo interrogatorio del
15-10-80); nessuna decisività, ai fini di far ritenere vizio di motivazione sull'inattendibilità del BA,
hanno poi gli asseriti (e di difficile individuazione)
contrasti tra dichiarazioni di BA e quelle di
IA o le risultanze della sentenza C.C.A. Mi-
lano 8-6-83;---
5) l'aumento di pena da 4 anni 8 mesi a 6 anni 8 mesi chiaramente riferibile alla continuazione%3B corretta appare la motivazione di tale aumento con il riferi-
|mento al "ruolo di rilievo assunto dall'imputato nell'ambito del sodalizio di cui si è trattato", che
certamente non comporta una"duplice inammissibile valu tazione di gravità del fatto associativo".
In applicazione dell'art. 254 norme transitorie del nuovo C.C.P. e a norma dell'art. 538 u.c. C.P.P.
la formula di assoluzione dalla banda armata CO.CO.RI.
Va rettificata in quella "per non aver commesso il fatto".
DE GI;
venne tratto a giudizio per rispon
3 dere di numerosissimi reati tra cui quelli di cui capi 1 (partecipazione con funzioni organizzative alla banda armata Prima LI e a quelle preesistenti)
103 (analoga partecipazione alla banda armata CO.CO.R
LI) 152 (concorso nell'omicidio Pedenovi) -
173 (costituzione e organizzazione dell'associazione dovversiva "gruppo del GI) oltre a rapine, reati sulle armi, lesioni volontarie, sequestro di persóna
ex art. 630 C.P. etc.
La sentenza di primo grado affermava la responsabi lità in ordine a tutti i reati ascritti (salvo quelli di cui ai capi 18 B e 152 C, estinti per prescZIne)
Minificati per continuazione e, con attenuanti generi che, condannava l'imputato alla pena di anni ventotto di reclusione Lire 6.000.000 di multa.
I Giudici di appello dichiaravno la prescZIne
di vari reati, assolvevarno per insufficienza di prove dal capo 152 (concorso nell'omicidio Pedenovi) e, previe altre declaratorie, determinavano la pena complessiva in anni dieci di reclusione Lire 1.500.000 di multa.
In particolare la sentenza, avendo il DE GI
negato ogni addebito, esaminava una per tutte le impu tazioni mettendo in evidenza, quale prova della re sponsabilità, le dichiarazioni di coimputati e i ni scontri di attendibilità delle stesse;
quanto ai reati associativi sottolineava che "la stessa parte cipazione, sia personale e diretta (in alcuni casi)
sia come ideatore ed organizzatore, ad azioni la cui riconducibilità a dette formazioni eversive (CO.CO.RI.
e "gruppo del GI") non è dubitabile, costituiscono inequivoco elemento di prova circa la partecipazione dell'imputato a quella banda armata e a quell'associa zione sovversiva con funzioni di organizzatore".
Nei motivi di ricorso che non indicano specifi camente le norme di diritto processuale o sostanziale
1) riguardo al violate - si deduce che in sintesi:
la natura di SE EG (Pre Prima LI) e dei 00.
CO.RI. la Corte del merito ha disapplicato i principi in tema di chiamata di correo, tralasciando di cercarne i riscontri;
"SE EG" non era una banda armata ma unicamente una confusa e scollegata area di dibattito,
2) di movimenti di segno diverso per molte contesta
zioni specifiche, solo il riconoscimento dell'esistenza di una struttura organizzata di banda e 'attribuzione al DE GI di un ruolo dirigente "supportavano affermazioni di responsabilità su chiamate di correo
3). generiche e indirette;
quanto all'omicidio Pedenovi,
mancava qualunque elemento di prova che, seppure dubita tivamente, potesse far ritenere l'adesione dell'impu
5) tato al fatto concretamente realizzato;
immotivato
3 era il punto relativo alla pena base;
quanto alle aumento ex art. 81 C.P. lo stesso avrebbe dovutores esere calcolato non cumulativamente ma specificamenter.
per ciascun reato.
Va preliminarmente rilevato che i reati di cui ai capi 102, 183 E, 187 D, 201 E, 201 H, 224 G, 236 Bine
sono prescritti essendo decorso il termine massimo dii sette anni e mezzo calcolati ai sensi degli artt. 157
sgg. C.P.; viene quindi eliminata la pena inflitta per tali reati che equamente viene determinata ai sensi dell'art. 538 u.c. C.P.P. in mesi sei di reclusione.
Così come all'assoluzione con formula dubitativa in ordine ai delitti di omicidio, detenzione e porto di armi e furti di cui ai capi 152 A-B-C, va sosti-
tuito, in applicazione dell'art. 254 delle disposizioni transitorie del nuovo C.P.P. ed a norma dell'art. 538 u.c. del codice abrogato, quella "per non aver
PINIO come affermato nella commesso il fatto", senza che più volte menzionata sentenza delle Sezioni Unite
3-2-1990; AV
- debba essere esaminato lo speci fico motivo di ricorso. Quant'altro dedotto nelle con clusioni depositate in data odierna a proposito della determinazione del reu o più grave ai fini della continuazione non viene preso in considerazione in quanto avrebbe dovuto formare oggetto di specifico 5: motivo di ricorso.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Bulla natura di banda armata dei CO.CO.RI. e di
SE EG (Pre Prima LI) la Corte di merito ba
Campiamente motivato nella c.d. parte generale ricot struendo tutti gli aspetti delle due organizzazioni con riferimento alle dichiarazioni dei numerosi impu
Itati che hanno ritenuto di collaborare all'afcerta mento ded fatti;
sul purito, il ricorso che, pur menzio nando CO.CO.RI., in effetti svolge la trattazione soltanto in relazione alla natura di SE EG,
non prospetta vizi di legittimità (se non con la generica affermazione circa la mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei coimputati che hanno collaborato con la Giustizia, dichiarazioni che viceversa, foss'altro che per il numero dei "dissociati", sono idonee a co stituire reciproco riscontro di attendibilità; questo a prescindere dalla copiosa documentazione alla quale la sentenza ha fatto riferimento) ma propone una diversa valutazione dei fatti, preclusa a questa Corte apparte nendo alla esclusiva competenza del GI di merito.
Quanto alla prova in ordine ai singoli episodi,
richiamate le considerazioni della recentissima S.I.
3-2-1990, Belli circa il valore di prova delle dichiara zioni rese dai coimputati, kancui attendibilità abbia trovato conferma in dati probatori di qualsiasi genera o natura, e richiamate le ulteriori considerazioni.
fatte in precedenza nella trattazione della posizione
CC e altri, sulla possibilità che il riscontro di attendibilità sia costituito dalle dichiarazioni di altri coimputati, la Corte rileva che l'impugnaça
sentenza (che viene integrata dagli specifici riferimenti e considerazioni di quella, conforme, di I grado.)
ha affermato la responsabilità sulla base di dichia razioni di coimputati che hanno sempre trovato riscon tri esterni di attendibilità di vario genere ma idonei sotto il profilo logico.
DE tutto corretta ed adeguata la motivazione in punto pena;
quella "base" (per il reato di cui al capo 269: illegale e clandestina importazione di armi da guerra e comuni da sparo), determinata in misura non lontana dal minimo edittale, è stata ampiamente giustificata con la gravità del fatto per il numero e
qualità delle armi importate;
analogo discorso per l'
entità della diminuzione per le attenuanti generiche;
quanto all'aumento ex art. 81 C.P. va riconfermata la praticamente costante Giurisprudenza (per tutte
Cass 2 Marzo 1983; Giolo) secondo la quale "il GI
ha la facoltà e non l'obbligo di determinare l'aumento di pena apportato a quella base per ciascun reato unificato dal vincolo della continuazione".
DE RO: tratto a giudizio per rispondere di nume rosi reati tra i quali quello di partecipazione a banda armata (capo 1), con sentenza della Corte di
Assise venne condannato previa concessione dell'atte nuante di cui all'art. 3 I comma L. 304/82 Te delle attenuanti generiche, alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione Lire 1.500.000 di multa.
La Corte di II grado, dichiarati prescritti alcuni reati e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza dela Tribunale di Torino in data
.
10-2-83, aumentava la pena inflitta da detta sentenza di mesi undici di reclusione Lire 400.000 di multa,
determinando quindi la pena complessiva in anni due mesi otto di reclusione Lire 400.000 di multa.
Nel ricorso il De OS denuncia mancanza e contra-
dittorietà della motivazione nonché travisamento dei fatti in ordine all'aumento della pena ex art. 81 C.P.
deducendo che "i Giudici di merito non hanno minima mente tenuto conto delle argomentazioni svolte sull' eccezionale contributo fornito dal De OS che prestò la più ampia collaborazione con gli organi inquirenti".
Il ricorso è infondato in quanto i Ciudici di merito hanno giustificato con riferimento a criteri di equità
ed al numero dei reati commessi, il modesto aumento
(11 mesi) da operare nella pena inflitta dal TrTribut nale di Torino.
ICNI: tratto a giudizio per rispondere di numerosi e gravi reati tra i quali banda armata (capo 1)
armi, rapine, attentato terroristico con morte.di.
AO ET e reati satelliti (capo 163), omicidio
HE (capo 164 A)etc., con la sentenza di I grado veniva condannato all'ergastolo,
La Corte di Assise di Appello, assolveva per in sufficienza di prove dalle imputazioni relative all'
attentato terroristico (capo 163 a+b+c), riteneva,
quanto al capo 164 a (omicidio HE) l'ipotesi di cui all'art. 378 C.P., dichiarava prescritti vari reati, riteneva la continuazione tra i restanti reati e quelli di cui alla sentenza della C.A.A. di Torino
in data 27-11-84 e determinava quindi la pena in anni dieci di reclusione (base per la banda armata di cui al capo 1 anni 5 + 81).
L'unico motivo di ricorso del IC denuncia violazione dell'art. 477 C.P.P. in relazione all'art. 378 C.P. sul rilievo che la Corte di merito, deru-
bricando a favoreggiamento personale la contesta-
zione di omicidio di cui al capo 164, aveva condannato
(per un reato diverso da quello contestato, con conse guente violazione del diritto di difesa.
Questa Corte osserva che, in relazione ai delitti di cui ai capi 163 A- 163 B- 163 C alla formula di assoluzione per insufficienza di prove in applicazione dell'art. 254 Disposizioni transitorie del nuovo C.C.P.
ed a norma dell'art. 538 u.c. C.P.P. del 1930, va sostituita quella "per non avere commesso il fatto".
Oserva altresì che l'unico reato oggetto del motivo di ricorso è prescritto essendo ampiamente decorso il termine di sette anni e mezzo computato ai sensi degli artt. 157 sgg. C,P.; conseguentemente va elimi-
nata la relativa pena che, ai sensi dell'art. 538 u.c.
C.P.P., viene equamente determinata nella misura di mesi due di reclusione.
RS: condannato allapena di anni cinque mesi dieci di reclusione Lire 1.800.000 di multa per una
Lunga serie di reati tra cui quelli di cui ai capi
171 (banda armata CO.CO.RO. organizzatore%; srt. 306
I comma C.P.) e 269 A (illegale importazione etc.
armi dal Libano;
artt. 9-12-14 L.497/74 e 21 L.110/75,
considerata la "violazione più grave" ex art. 81 C.P.),
1) insufficienza e contradittorietà delladenuncia motivazione in relazione all'affermato suo concorso hell'ppisodio di importazione armi dal Libano, dedu cendo che "fin dalla fase istruttoria, dalle confes-
sioni dei partecipanti sono emersi i nomi di tutti coloro che, per far parte degli organismi decisionali, T
erano al corrente dell'importazione e ne avevano ch rato la preparazione;
AR non è per questo" e che
"la qualità di organizzatore della banda armata non riguarda questo episodio. sia perché si riferisce ad una posizione ed attività successive, sia perché
la qualifica non è tale da investire tutta l'attività
dell'organizzazione eversiva";
2) mancanza e contradittorietà della motivazione in ordine alla mancata irrogazione delle attenuanti richieste e del minimo della pena sostenendo che la sua qualità di "dissociato" e la "lealissima e piena
11 confessione istruttoria giustificavano le attenuanţi
previste dalla L. 304/82 e dal D.L. 625/79 per i motivi esposti nel preposto motivo di appello.
Il ricorso va rigettato.
Il I motivo solo formalmente denuncia vizi di le gittimità mentre nella sostanza propone una nuova va lutazione dei fatti, sui quali comunque la sentenza ha motivato in maniera completa, corretta e logica,
affermando che la condotta del AR (il quale si era recato nei pressi di Otranto, dove era attesa la panca del IN in arrivo dal Libano, e quindi a
Ostia, dove le armi erano state effettivamente sbarcate,
di poi, aveva trasportato a Milano parte del grosso quantitativo sbarcato, valutata in relazione al ruolo di un certo rilievo (organizzatore) svolto dallo stesso nell'ambito della banda armata, portavano ragionevolmente ad escludere che il AR fosse all'oscuro della pro-
Venienza delle armi (e a ritenere, invece, che sin dall'
inizio della sua condotta, egli sapesse di inserirsi nell'attuazione della complessa operazione, a nulla rilevando che questa fosse stata progettata e posta in essere da altri della banda armata).
Quanto al II motivo, si rileva che l'attenuante di cui al D.L. 625/79 (art. 4 della Legge di conversione
15/80) è già stata riconosciuta dalla impugnata sentenza, ha Orretta la quale poi correttamente motivata l'esclusione dell'
attenuante di cui all'art. 3 L. 304/82 con la mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 di detta Legge (sul punto nulla, se non un generico riferimento ai motivi di appello, viene dedotto nel motivo di ricorso); ampia,
poi, la motivazione sulla quantificazione della pena base
- peraltro determinata in misura non molto supe riore al minimo con riferimento all'intrinseca gra vità del fatto, all'allarme insito nello stesso e alla
|potenzialità delle armi importate;
analogo discorso per l'aumento ex art. 81 C.P. per il riferimento a notevole numero dei reati commessi.
ND: è stato condannato previa concessione dell'
attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 3 L. 304/82 e delle attenuanti generiche alla pena di anni, cinque mesi undici di reclusiore Lire 1.900.000 di multa,
per i reati di cui ai capi 62 b-d (omicidio DI,
detenzione e porto illegale armi ed esplosivi) e 153 b-d a-e (reati sulle armi etc.)....
In particolare quanto all'omicidio DI (quello di cui si è parlato nella trattazione della posizione
NI) la sentenza ha affermato la responsabilità,
sotto il profilo del concorso nella decisione dell omi cidio ritenendo (sulla base delle ampie dichiarazioni dello stesso imputato) che il ER aveva attiva mente partecipato a tutte le fasi della "campagna con tro gli spacciatori", attuata appunto dal gruppo
NI-ER-FE-Rotaris e culminata nella decisione, poi attuata, di uccidere uno spacciatore,
individuato prima nella persona di tale Lagomarsino
quindi, essendo questi deceduto per morte naturale)
in quella del DI%;B e che tale comportamento comples sivo integrava il concorso nel reato, non rilevando che all'ultimo momento, a suo dire, il ER non si fosse assoggettato ad un "coinvolgimento pieno" e fosse
[riuscito a "sganciardi da ogni impegno operativo";
tanto è vero che, immediatamente dopo l'omicidio, s era trovato con i complici in una pizzeria a commentare il fatto e assistere alla telefonata di rivendicazione. Con motivo unico di ricorso si denuncia violazione dell'art. 524 n° 3 in relazione all'art. 475 n°3, 189
I comma C.P.P.; travisamento dei fatti;
sentenza fon-
data su dichiarazioni rese in grado di giudizio di cui è stata dichiarata la nullità, e con richiamo alle dichiarazioni rese dal ER, si sostiene (si rife risce con molta sintesi) che la Corte di merito ha completamente travisato il contenuto di tali dichiara zioni, utilizzandole inoltre anche per quella parte in cui erano state dichiarate nulle (e cioè quelle rese nel giudizio di appello di cui era stata dichia rata la nullità); non era vero, infatti, che il ER
avesse preso parte alla decisione di uccidere DI,
posto che il suo "disimpegno" era anteriore alla de cisione dell'omicidio.
Il ricorso è infondato.
Premesso che, se pure contiene un riferimento a dichiarazioni rese nel giudizio di appello dichiarato nullo, nella sostanza la prova del concorso del FE
randi è stata ritenuta sulla base delle dettagliatis sime dichiarazioni rese dall'imputato in precedenza e diligentemente riportate nella sentenza di I grado
(pagg. 782 sgg.), la Corte osserva che i Giudici di merito non hanno operato nessun "travisamento" delle dichiarazioni in questione ma le hanno valutate corret ++ tamente e secondo criteri di comune logica, giungendo alla motivata conclusione che l'asserito sganciamento del ER intervenne quando ormai era già stata presa la decisione di commettere l'omicidio e si trat tava di passare alla fase operativa, e riguardava ap- punto soltanto la partecipazione personale all'azione;
è sufficiente, in proposito, richiamare lo stesso passo riportato nel motivo di ricorso dove il "cercare.
di sottrarsi" da parte del ER è riferito al momento dello sbocco operativo, nonché la parte imme diatamente successiva di tale passo, sulla quale op-
portunamente il motivo di ricorso mette dei puntini
•), che dice testualmente (Sent. I grado, f.783)
"poi insiste che non è necessario il mio intervento per economia di organizzazione (era infatti sufficiente l'opera di tre persone) ma mi si risponde che è neces sario il mio coinvolgimento per ragioni politiche";
e prosegue poi con quanto riferito anche nel ricorso
"alla fine dico chiaramente a FE e NI
che non me la sento".
E la motivazione della sentenza è arricchita dal richiamo al fatto che, immediatamente dopo che l'omici dio era stato materialmente perpetrato da NI e
FE, il ER si incontrò con questi (e tale EL) in una pizzeria e qui il FE riferi sullo svolgimento del fatto e il ER assi stette alla telefonata di rivendicazione fatta eseguire dal EL.
In conclusione,la motivazione della sentenza appare ampia, adeguata, immune da vizi logici e giuridici,
come tale non sindacabile in sede di legittimità sotto il solo riflesso che non corrisponde alle aspettative del ricorrente, il quale in effetti, prospettando un diverso apprezzamento della prova, tende ad ottenere una rivalutazione, non consentita in questa sede.
PP: è stato condannato alla pena di anni uno mesi otto di reclusione Lire 270.000 di multa per i reati, unificati per continuazione, di detenzione e porto illegale di armi da guerra e comuni da sparo,
contestati al capo 283%; ciò sulla base delle dichiara zioni del GA che aveva indicato nel PP dome
colui che xaveva consegnato al ND (che xaveva confermato il fatto) due pistole.
Nell'unico motivo di ricorso si denuncia erronea applicazione della Legge penale con riferimento all'
art. 4 L. 895/67 deducendosi che il "porto" (che esige la detenzione dell'arma con possibilità di immediato utilizzo) è ben distinto dal "trasporto" (per il quale l'arma è detenuta come oggetto inerte), e già nei motivi di appello era stato rilevato come agli atti non vi
出 fosse alcuna indicazione per affermare che il PP
avesse recapitato a casa del ND le pistole,
portandole con sé, cioè detenendole in modo da averne l'immediata útilizzabilità; la valutazione in fatto del comportamento del PP era stata condivisa dai Giudici di secondo grado che peraltro avevano affer mato la responsabilità confondendo il concetto di porto con quello di trasporto.
Il ricorso è infondato.
Non vi è dubbio che sussiste differenza tra "porto"
e "trasporto" di un'arma e che il criterio distintivo di carattere obbiettivo consiste nelle possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa, con la conseguenza che ricorre il trasporto soltanto nel caso che l'arma sia trasferita da un luogo ad unaaltro.
come oggetto inerte non suscettibile di uso (per tutte
Cass. 8 Aprile 1986 n°2778).
L'impugnata sentenza, peraltro, non ha affatto inte so contestare tale principio, ma soltanto escludere una differenza fondata sui "propositi" dell'agentes nel senso che nella fattispecie doveva essere ritenuto il "porto" anche se effettivamente il PP non aveva alcun progetto che prevedesse l'uso delle armi ma si limitava a portarle dal ND. Così come la medesima sentenza (che effettivamente avrebbe potuto chiarire meglio il suo pensiero) ha ritenuto, in fatto proprio la situazione obbiettiva della possibilità
di uso immediato delle armi (che per praticamente 11costante Giurisprudenza va intesa 'cum grano salis"
nel senso che sussiste, ad es. anche nel caso che 11
agente, porti una pistola in una valigia;
per tutte Cass.
14-6-83 n° 5995).
E correttamente e ragionevolmente è stata ritenuta una situazione di fatto del genere, considerato che la ipotesi del trasporto era stata prospettata solo come argomento giuridico e senza alcuna indicazione delle concrete modalità del trasferimento e della con segna delle pistole.
TA: tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 171 (banda armata 00/00.RI.; organizza tore art. 306 I comma C.P.) 176 (banda armata Prima
LI; partecipe art. 306 cpv. C.P.) 190 (a: danneggia menta, seguiti da incendio, di autovettura;
b: fabbri cazione, detenzione e porto illegale di ordigno incen a: for diario;
c: furto di autovettura) 215 (furto di autovet tura;
b: fabbricazione detenzione e porto di bottiglie
Incendiarie) 271 (detenzione qualificata di armi, porto illegale) 274 (detenzione e porto illegale di un'arma),
con la sentenza dill grado veniva ritenuto colpevole di tutti i reati, unificati per continuazione, e con :
dannato alla pena di anni quattro mesi sei di reclu sione Lire 600.000 di multa.
I Giudici di appello dichiaravano prescritti i reati di cui ai capi 190 C e 215 A e riducevano la pena ad anni tre mesi tre di reclusione Lire 390.000 di multa, ulteriormente ridotta di un terzo, e portata quindi ad anni due mesi due di reclusione Lire 260,000
di multa per la dissociazione ai sensi della L. 34/87.
Il ON ha proposto ricorso per denunciare:
1) erronea applicazione della Legge penale in relazione all'art. 306 II comma C.P. sulla ritenuta qualità
di organizzatore invece che semplice partecipe alla banda armata CO.CO.RI.;
(2) erronea applicazione della Legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art.
L. 304/82 della quale sussistevano tutti gli estremi di Legge essendosi egli ritirato dalla banda ed avendo fornito ogni informazione in suo possesso e dato la più ampia collaborazione;
++++
(3) erronea applicazione della Legge penale in relat zione alla mancata dichiarazione di prescZIne del reato di cui al capo 190 A;
-
(4) erronee applicazione della Legge penale in relat zione alla mancata riduzione della pena in ragione della metà ex art. 2 lett. B L. 34/87; motivo prospettato subordinatamente al mancato accoglimento del II motivo,
sul rilievo che, a seguito della prescZIne del reato di cui al capo 190 A, non vi erano reati che fossero di ostacolo all'applicazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 2 L. 34/87 nella misura della metà
invece che in quella di un terzo, applicata dalla
Corte di merito.
5) in ogni caso, difetto di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 2 L. 34/87 sulla scelta di applicare la diminuzione nella misura di un terzo invece che della metà come richiesto in sede di conclu sioni.
Il III motivo di ricorsommerita accoglimento in quanto il reato di danneggiamento seguito da incendio, previsto dall'art. 424 C.P., è punito con pena inferiore ai cin-
que anni e quindi il termine massimo di prescZIne,
calcolato ai sensi degli artt. 157 sgg. C.P., è quello di sette anni e mezzo, abbondantemente trascorso risa-
lendo all'ultimo dei fatti in continuazione (art. 158
I comma u.p. C.P.) ad epoca non successiva agli anni
79/80.
Va peraltro rilevato che, di fatto, l'impugnata sentenza non ha inflitto alcunaaumento di pena per la continuazione%3B ed infatti con applicazione delle atte nuanti generiche nella misura massima di un terzo calce lata sul minimo della pena per il reato cui all art. 21 L.110/75, e cioè seguendo i criteri e le indicazioni specificate nella sentenza, la pena era quella di anni 3 mesi 4 di reclusione, oltre multa,
che, ulteriormente ridotta di un terzo ai sensi della
L. 34/87, diveniva quella di anni 2 mesi 2 gg. 20 di reclusione, oltre multa;
è quindi evidente che in -
fliggendo la pena di anni 2 mesi 2 di reclusione,
oltre multa, la Corte di merito non ha operato alcun aumento per la continuazione;
dal che consegue che,
la dichiarata prescZIne del reato di cui al capp
190 A non determina alcuna eliminazione di pena.
Per il resto il ricorso è infondato.
1) Ed infatti quanto alla qualifica di "organizza tore" della banda armata, premesso che nessuna censura di vizio di motivazione viene portata all'accertamento dell'attività svolta dal ON e quindi deve rite nersi che egli svolgeva un "ruolo di collegamento rispetto alla rete bergamasca dell'organizzazione,
ruolo che ha senza dubbio comportato attività organizza tive di coordinamento e di indirizzo politico..."
(sentenza I gradopag.1501 cui specificamente fa riferi mento quella impugnata pag. 997, che poi amplia que sti concetti); stante quanto sopra, devendosi ritenere
"organizzatore" chi svolge attività essenziali per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione,
promuovendone anche l'incremento, sia pure limitata ad uno degli organi periferici o attinenti ad un ambito midotto rispetto alla struttura complessiva della banda armata (Giur. costante;
per tutte Cass. 11-3-1986,
n°1959; Dalla Cà), ne deriva che del tutto corretta-
mente il ON è stato ritenuto "organizzatore" e non semplice partecipante, che è colui che svolge atti vità fungibili tipicamente esecutive;
-
2) del tutto correttamente è stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 3 L. 304/82 non avendo il ON fornito quella totale" collaborazione che invece, per il ruolo avuto nell'organizzazione e per l'ammessa conoscenza di gravi episodi delittuosi (ad es. importazione di armi dal Libano), bene avrebbe potuto prestare" come
affermato nella impugnata sentenza che, sul punto, non viene censurata per vizio di motivazione e comunque appare adeguatamente motivata, non rilevando in contrario quanto dedotto nel motivo di ricorso in merito alla positiva condotta processuale dell'imputato e agli effetti di tale condotta.
3) pur dopo la dichiarata prescZIne del reato di pui al capo 190 A, preclusivo alla diminuzione di pena hella misura della metà invece che un terzo, residua il reato diicui al capo 215 b per la parte che attiene alla fabbricazione delle bottiglie incendiarie (la)
norma dell'art. 2 lett.b L. 34/87 considera non pre-
clusiva soltanto la detenzione e il porto di armin ed esplosivi).
ZO: venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 bis (banda armata Prima
LI) 49 (attentato dinamitardo allo stabilimento
A.C.N.A. di Cesano Maderno con contestazioni di reati sulle armi ed esplosivi e furto) 50 (mapina) 70 (irru zione nella sede del Comando dei Vigili Urbani di
Muggiò e successiva rapina di due pistole, danare in contanti e altro) e con sentenza di I grado condannato alla pena di anni otto di reclusione.
I Giudici di appello concedevano attenuanti gene riche (e dichiaravano quindi prescritti i reati di cui ai capi 49 b, 50 c, 70 a b c) ritenevano la conti nuazione con i reati giudicati con sentenza della
C.A.A. di Torino del 17-3-86 ed aumentavano quindi di un anno di reclusione Lire 2.500.000 di multa la pena inflitta con detta sentenza (anni sette di reclusione) fissando quindi lapena complessiva in anni otto di reclusione Lire 2.500.000 di multa...
In estrema sintesi, la responsabilità in ordine ai singoli episodi veniva ritenuta sulla base delle precise dichiarazioni accusatorie fatte dal coimputatio De CA, che avevano trovato conferma in quelle di altre chiamate in correità per i medesimi episodi
(NI, quanto ai primi due, Molteni, quanto al terzo cui si riferivano anche le dichiarazioni accu satorie del coimputato AT).
Quanto alla partecipazione alla banda armata, la stessa matrice terroristica dei reati commessi costi tuiva di per sé un grave indizio di colpevolezza;
a ciò andavano aggiunte le dichiarazioni accusatorie del AT, del De CA oltre quelle del Barbiera.
Non spettava la diminuente di cui all'art. 116 C.P.
in relazione alla rapina a danno dei Vigili Urbani
di Muggiò, non potendo ritenersi che la rapina fosse
(estranea alla iniziale previsione del NZ solo perché questi era rimasto fuori della sede del Comando
"di copertura"; lo sviluppo logico dell'azione contem-
plava anche la rapina.
1) Nei motivi di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 306 C.P. sul rilievo che le "squadre" anche in relazione al periodo preso in considerazione, erano momenti scarsamente organizzati ed autonomi da Prima LI, come ufaltava dalla di-
chiarazioni del BA e della NI;
il NZ.
inoltre, nenpure faceva parte del fantomatico sodalizio
2) I nullità della che sarebbe stato la squadra di IO sentenza per omessa e/o contradittoria e/o apparente motivazione in relazione agli, addebiti specififian
Omesso esame di elementi di decisiva importanza sul rilievo che la responsabilità era stata affermata sulla base di chiamate in correità inattendibili e senza riscontri obbiettivi;
le dichiarazioni accusa torie del De CA, non solo erano rimaste prive di riscontri obbiettivi, ma neppure avevano trovato conferma nelle dichiarazioni di altri partecipi, con fessi o pentiti;
nessun credito poteva essere dato al Molteni che tra l'altro non aveva precisato quale
3) ruolo i singoli correi avessero avuto nei fatti mancata applicazione della norma di cui all'art. 116
alla rapina al Comando Vigili Urbani di Muggiò. L'im possessamento delle pistole era stata iniziativa di taluno fra gli autori del reato che inizialmente prevedeva soltanto l'irruzione nel Comando dei Vigili
e la sua devastazione, cioè un'azione di propaganda armata.
Il ricorso è infondato.
1) Ed infatti quanto alla partecipazione alla banda armata va premesso che il motivo denuncia vio- lazione di Legge (1'art. 306 C.F.) //nor on pure vizio di motivazione in ordine agli accertamenti in punto di fatto riguardanti le "squadre" ed i rapporti tra queste e Prima LI (evidenziati anche in altre parti della sentenza, ad es. trattando la posizione NI, e , ampia mente, in quella di I grado) e l'attività svolta dal
NZ nell'ambito di quella di IO e IS.
Egl allora, perché, come rilevato nella sentenza (in
conformità alla costante Giurisprudenza) nessuna omolo gazione può farsi tra la banda armata e un esercito regolare, non potendosi necessariamente individuare nella prima quella rigida organizzazione gerarchica e quella struttura che invece sono presenti nel secondo,
così che la banda armata può essere considerata tale purché si manifesti come un insieme di persone facenti capo ad una medesima area, aventi in comune ideologia e programma criminoso, finalità omogenee (terroristiche
(nella specie), disponibilità di armi, e perseguano gini comuni alla banda stessa, deve ritenersi che "l'apparte nenza del NZ alla squadra di IO e Cinisello
e l'avere egli commesso reati tipici dell'organizzazione correttamente sono stati inquadrati nella fattispecie prevista dall'art. 306 cpv. C.P.; essendo irrilevante quanto dedotto nel motivo con riferimento alle dichia razioni del BA, sul presupposto (in sostanza)
che la banda armata debba avere una struttura organizzativa
(quasi burocratica) simile a quella di un esercito regolare;
--
ऊ 2) quanto alla prova dei singoli addebiti, richiamati i principi in tema di valutazione della chiamata di correo (o comunque delle dichiarazioni rese da imputati nei casi previsti dall'art. 192 nuovo C.C.P.) sopra affermati nella trattazione della posizione CC
e altri, la Corte osserva che tali principi sono statii oservati dall'impugnata sentenza che, da una parte ha ent congrua motivazione dell'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, dall'altra ha evidenziato, individuan doli nelle dichiarazioni di altri imputati, idonei riscontri di attendibilità delle chiamate di correo.
13) quanto alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 116 cpv. in ordine alla rapina al co-
mando Vigili Urbani di Muggiò, con adeguata motivazione la sentenza ha evidenziato che la rapina delle pistole,
danaro etc. non poteva considerarsi estranea alla ini ziale previs ione del NZ ma logicamente rientrava nell'ambito di quanto da tutti programmato non rilevando che lo scopo primo dell'irruzione fosse la "devasta zione"%;B del tutto correttamente, quindi, è stata esclusa la ricorrenza degli estremi di cui al menzionato XXX
art. 116 cpv. C.P. che presuppone la perpetrazione di un reato diverso da quello voluto da aluno dei concorrenti.
SS: tratto a giudizio per rispondere di moltis ✓ simi reati (banda armata, rapine, reati relativi alle armi etc.) tra i quali quelli di cui al capo 224 (omicidio della Guardia giurata LI durante il tentativo di rapina alla Banca Agricola Milanese di B and, del quale si è
parlato trattando la posizione OS), con sentenza di
I grado, previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 3 L. 304/82, veniva condannato alla pena di anni nove di reclusione Lire 3.000.000 di multa.
I Giudici di appello concedevano anche le attenuanti generiche (con conseguente prescZIne di vari reati)
monché, quanto all'omicidio, la diminuente dell'art. 116 C.P., e riducevano quindi la pena ad anni sette mesi tre di reclusione Lire 2.200.000 di multa (ricomprendendo mella continuazione i reati di cui alla sentenza C.A. Firenze
8+5-81).
Nei motivi di ricorso - che riguardato solo
1) omicidio LI il SS denuncia erronea appli-
cazione della Legge penale in ordine all'art. 576 °1
C.P. contestato in relazione al capo 224 "essendo impen sabile che RO abbia sparato per un motivo diverso da quello di non essere ucciso dalla guardia giurața
LI";
2) erronea applicazione della Legge penale in relatione alla mancata considerazione, nel calcoño della pena
* da infliggere della diminuente di cui all'art. 116
in relazione al capo 224, essendo state operate riduzione solo per le attenuanti.
Il I motivo è infondato e, sul punto, vengono ri-
chiamate le considerazioni svolte in relazione all'iden tico motivo proposto dal coimputato OS.
Il II motivo è invece fondato.
Ed infatti la sentenza ha calcolato la pena determi-
handola nella misura di anni nove di reclusione per effetto dell'attenuante di cui al cpv. dell'art. 3
L. 304/82 (che prevede un'ulteriore riduzione fino ad un terzo delle pene indicate nel comma precedente nel quale la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclu-
sione da dieci a dodici anni) riducendola poi ad anni sei per le attenuanti generiche ed infine aut mentandola per la continuazione ad anni sette mesi tre di reclusione (oltre multa).
Nessuna riduzione è stata quindi effettuata per la diminuente di cui all'art. 116%; conseguenza di ciò
è che la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di
Milano per nuovo esame.
IN: è stato condannato, tra l'altro, per delitto di omicidio a scopo di rapina di cui al capo 253 b, il solo al quale si riferisce il ricorso, per il quale è stata ritenuta la responsabilità anche di EN
IN e IV GI.
In sintesi, il 18-12-1980, in Zinasco Vecchio,
davanti alla sede della CA.RI.PLO. dove doveva essere commessa la rapina, il GA dopo aver incrociato la Guardia giurata LÀ si voltava e gli puntava la pistola alla schiena;
questi a sua volta si voltava estraendo da una tasca del giaccone una pistola;
ne scaturiva una colluttazione e il GA esplodeva due colpi, il secondo dei quali attingeva la PA 1
4
(entrando all'altezzaadel pomo d'Adamo e fuoriuscendo all'altezza della V vertebra) determinandone la morte.
Il GA quindi fuggiva a bordo della vettura guidata dal ND e, di poi, su quella "pulita" condotta da IV GI che aspettava qualche chilometro più
distante.
L'impugnata sentenza ha ritenuto la responsabilità
per omicidio volontario, escludendo le prospettate ipotesi di cui agli artt. 584 e 586 C.P., rilevando
(si riferisce veramente con estrema sintesi) non essere in alcun modo credibile la tesi del GA, secondo la quale i due colpi sarebbero partiti accidentalmente quando egli dette due strattoni nel tentativo di libe rarsi dalla Guardia LÀ con la quale era venuto a colluttazione;
a tutto concedere accidentale avrebbe
B potuto essere il primo dei due colpi ma non certamente
1il; secondo (si trattava di una pistola a tamburo e quindi occorreva esercitare una certa pressione sul grilletto, a differenza di quella necessaria per esplo dere il primo colpo, quando la pistola aveva il canse alzato); le ipotesi di omicidio preterintenzionale
(art. 584 C.P.) e di morte quale conseguenza di altro delitto doloso (art. 586 C.P.) venivano escluse dan fatto che il GA sparò intenzionalmente e le moda lità di fatto deponevano quanto meno per l'accettazione a priori del rischio di cagionare la morte.
Nel motivo unico di ricorso si denuncia violazione di Legge con riferimento agli artt. 586 e 584 C.P. in relazione all'art. 524 n°1 C.P.P. sui seguenti rilievi:
lo svolgimento dei fatti era pacifico;
a causa della improvvisa e imprevedebile condotta dello LÀ i due si trovarono temporaneamente a contatto fisico,
"trattenendo ciascuno con la propria mano il proprio braccio l'arma dell'altro"; GA, dopo il fatto,
si diede alla fuga, sconvolto e piangente, e ritenendo di avere esploso un solo colpo;
il tramite del colpo fu obliquo;
dagli atti non emerge alcun elemento che contrasti,con le affermazioni del GA riguardo ad un primo colpo e ad un secondo nel momento nel quale con uno strattone tentava, già giratosi, di liberare il braccio per fuggire, anzi la deposizione del teste
TI su questo: punto è perfettamente conforme".
Yengono poi svolte tesi dottrinarie e giurispruden ziali sugli artt.84 e 586 C.P.
Il ricorso è infondato.
Va rilevato che, oltre che indicare come vizio della sentenza soltanto quello di violazione di Legge e non
pure la mancanza o contradittorietà della motivazione,
anche nel contenuto * motivo sostanzialmente si limita a proporre una nuova valutazione dei fatti preclusa in questa sede di legittimità, senza indicare vizi di motivazione, i soli sui quali in punto di fatto pub pronunciarsi la Corte di Cassazione.
Si osserva comunque che la sentenza ha congruamente motivato il suo accertamento circa la intenzionalità
quanto meno del secondo colpo che, esploso con quella pistola, a quella distanza, in quella posizione, non poteva non far prevedere addirittura come certa,e senz'
altro come probabile la causazione della morte dello
UA LÀ; e ciò ha fatto con corretto riferimento alle risultanze della perizia che portavano ad escludere con certezza l'accidentalità del secondo colpo.
Non è affatto vero, poi, che il teste TI abbia dato la versione riferita nei motivi, essendo anzi vero esattamente il contrario, risultando dalla dichiarazioni
33 (di detto teste (trascritte nella sentenza di I grado aveva pagg. 1170 sgg.) che praticamente il GA ha avuto sempre il braccio destro, quello con cui impugnava la pistola, libero (10. LÀ, con una mano impugnava la pistola e con l'altra aveva afferrato il bavero del giubbotto del GA).
In questa situazione, del tutto fuori luogo parlare di omicidio pretenrintenzionale (che presuppone il dolo di percosse e di lesioni e viene quindi vescluso dal dolo, diretto o eventuale, di omicidio) o del reato di cui all'art. 586 C.P. (che sempre presuppone come non voluto, neppure sotto il profilo del dolo eventuale,
l'evento morte).
AI: venne tratto a giudizio per rispondere di numerosi reati tra i quali quelli di cui ai capi 163
e 164 (relativi all'attentato ex art. 280 C.P. con morte di LO ET e WI HE).
I Giudici di II grado hanno assolto per insufficienza di prove dai reatidi cui ai capi 163 e 164, hanno escluso
l'attenuante di cui all'art. 4 L. 15/80 che era stata riconosciuta in primo grado e, previe altre declaratorie,
hanno determinato in anni diciotto di reclusione
Lire 2.000.000 di multa la pena ner i reati per i quali era stata pronunciata condanna, riducendola di un terzo e quindi ad anni dodici di reclusione Lire 1.350.000 di multa per la dissociazione dal terrorismo ai sensi della L. 34/87.
Nell'unico motivo di ricorso si denuncia contradit-
torietà della motivazione sull'attenuante di cui all'
art. 4 L. 15/80 sul rilievo che la Corte da una parte aveva escluso l'attenuante ex art. 4 L. 15/80 perché
e poi aveva rico- non vi sarebbe stata dissociazione nosciuto l'attenuante ex art. 2 L. 34/87 (meno favorevole dell'altra) riconoscendo la dissociazione.
Il ricorso è infondato.
E infatti, del tutto correttamente la Corte di merito ha escluso l'attenuante prevista dall'art. 4 L. 15/80
rilevando che il Gioi dopo una iniziale ammissione di responsabilità, aveva ritrattato le precedenti dichiara zioni e detta ritrattazione appariva incompatibile con la "dissociazione" richiesta per il riconoscimento dell'attenuante. (che esige anche una cospicua collabora zione con la giustizia, ovviamente neutralizzata dalla intervenuta ritrattazione). Diversi sono i presupposti
Tuan per la diminuzione di pena prevista in relazione alla
"dissociazione" ex L. 34/87, che quindi può essere ricono sciuta anche quando, come nella fattispecie, non ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 L. 15/80.
Anche per il GI ai sensi dell'art. 254 disposizioni transitorie del nuovo C.P.P. e a norma dell'art. 538 u.c. C.P.P. del 1930, la formula di assoluzione per insur cienza di prove in ordine ai delitti di attentato ten roristico di cui ai capi 163 A- 164 A e di detenzione -
e porto di armi di cui ai capi 163 B e 164 B va sosti tuita con quella "per non aver commesso il fatto".
GI: tratto a giudizio per rispondere dei reati.
di cui ai capi 136 (attentati dinamitardi) 137 (rapina)
140 (detenzione qualificata porto illegale di armi)
142 (rapina), con la sentenza di I grado veniva condan nato con attenuanti generiche prevalenti alla peha di di anni quattro di reclusione Lire 900.000 di multa.
I Giudici di appello riconoscevano la dissociazione dal terrorismo ai sensi della L. 34/87 e per l'affetto,
riducevano la menzionata pena di un terzo e quindi ad anni due mesi otto di reclusione L. 600.000 di multa.
Nell'unico motivo di ricorso io IO denuncia erronea applicazione dell'art. 3 L. 304/82; mancanza e
contradittorietà della motivazione;
in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della collabora zione di cui al I comma del menzionato art. 3 L.304/82,
1) in sintesi deducendo che egli aveva tenuto uno
dei comportamenti previsti dall'art. 1 della Legge
(recesso autonomo, attuale e non equivoco dalla
2) lotta armata) reso piena confessione di tutti i
3) reati commessi aiutato l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione di uno o più autori di reati e comunque fornito elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso;
e in relazione a quanto sub 3) il motivo prende in esame i sirgoli capi di imputazione per mettere in evidenza il comporta mento processuale di totale collaborazione tenuto dall'imputato.
Il motivo è infondató.
Ed infatti la sentenza impugnata, in applicazione della norma di cui agli artt. 1 e 3 L. 304/82, pur rico noscendo l'ampia confessione di tutti i fatti resal dal IO, e che questi aveva indicato in nome dei com plici nei singoli episodi criminosi, ha correttamente escluso la concedibilità dell'attenuante per mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 1 della Legge
e cioè per non avere il IO esteso la propria dichia razione agli aspetti organizzativi ed operativi della formazione cui faceva capo la sua attività criminosa
Trave e quella dei complici;
requisito, questo, che deve accompagnare l'altro previsto dall'art. 1 lett.b, con cretizzatosi nella fattispecie con il ritiro dalla lotta armata.
In effetti i motivi non prendono specificamente in esame tale punto, limitandosi ad insistere su quanto n in sostanza è stato riconosciuto dalla sentenza e su fermazione (peraltro anche questa correlata, per il riferimento all'ultima parte del I comma dell'art. 3 *
L. 304/82, ai singoli fatti confessati) che "IO
ha detto tutto quanto era a sua conoscenza".
GO: denuncia inosservanza di norme del C.P.P.
stabilite a pena di nullità; mancata contestazione dei reati di cui al capo 267 (detenzione e porto illegal e..
delle armi costituenti la dotazione dei CO.CO.RI.)
sul rilievo che tale specifico reato non è stato mai contestato prima del rinvio a giudizio e quindi, in istruttoria, egli non ha mai avuto la possibilità di difendersi.
Il ricorso è infondato.
A tal fine è suffciente rilevare che l'eventuale nullità avrebbe dovuto essere eccepita prima del compi mento delle formalità di apertura del dibattimento di I grado (art. 185 III comma C.P.P.), cosa che non stata fatta.
EC: venne tratto a giudizio per rispondere tra
'altro dei capi 199 (rapina banca Vigevano) 207 (rapina banca Scannable) 297 (detenzione qualificata e porto illegale di armi anche clandestine e munizioni. Nel
giudizio di appello è stato assolto per insufficienza di prove dalle rapine di cui ai capi 199 e 207 mentre è stata mantenuta la pronuncia di condannatin ordine ai reati di cui al capo 297 A-B÷D.
In particolare, quanto al capo 297 la sentenza,
premesso che sulla base delle concordi dichiarazioni di ND, NA, EV RO e GA
"l'arsenale di armi" rinvenuto nei pressi dell'abitazione di AR NO in Buccinasco costituivano la dotazione del "Gruppo dei rapinatori", ha ritenuto la responsa-
bilità del GR sul rilievo che questi, per sua stessa ammissione, aveva fatto parte di quel gruppo -composto
da appena una decina di persone- tranne che per una breve parentesi coincisa con il suo momentaneo ritorno in Puglia;
doveva quindi ritenersi che egli, non solo fosse a conoscenza dell'esistenza ed ubicazione di dette armi, ma che ne disponesse e quindi le detenesse come altri componenti del gruppo.
Nel motivo unico di ricorso si denuncia motivazione omessa e/o contradittoria e/o apparente. Omesso esame
di elementi decisivi, deducendosi la contraddizione del la sentenza che da una parte riteneva il GR credibile quando contestava le rapine di cui ai capi 199 e 207
(tanto da assolverlo, sia pure per insufficienza di prove, sulla sola scorta delle sue dichiarazioni), dall'
altro lo riteneva non credibile quando contestava la responsabilità in ordine alla ricettazione e alla deten
ऊ zione delle armi rinvenute presso AR NO (capó 297)
Il ricorso è infondato.
Rilevato incidentalmente che la ricettazione di armi nel capo 297 (lett.e) è stata contestata eritenuta sol-
tanto per AR NO, si osserva che la motivazione della sentenza sopra riassunta- è completa, corretta,
immune da vizi logico-giuridici, come tale non sindaca bile in questa sede di legittimità. Si può aggiungere che, quanto ai fatti di cui ai capi 199 e 207 la prova era costituita soltanto dalle dichiarazioni del ND
che inoltre non aveva indicato i nomi dei complici ma si era limitato a dire che le rapina erano state decise dal gruppo al completo ed eseguite da solo tre persone,
mentre pou corposo appariva il complesso probatorio in relazione ai fatti di cui al capo 297; ed è per questa
-e non tanto per la credibilità dell'imputatotagione
-
che nel primo caso vi è stata assoluzione con la formula del dubbio, nell'altro la pronuncia di condanna.
Come e per le stesse considerazioni già svolte nella trattazione di altre posizioni, alla formula assolutoria dubitativa in ordine ai delitti di cui ai capi 199 e
207 va sostituita quella "per non aver commesso il fatto".
OM: venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 275 (detenzione qualificata e porto illegale di armi comuni da sparo) e 277 (ricettazione di documenti).
La sentenza di I grado affermava la responsabilità, e riconosceva l'attenuante speciale di cui al cov. dell'
art. 3 L. 304/82, e condannava quindi l'imputato alla pena di anni uno mesi tre di reclusione Lire 700.000
di multa.
La Corte di II grado, confermato quanto deciso dai primi Giudici, riteneva la continuazione tra i reati In esame e quelli di chi alla sentenza della Corte di
Appello di Milano in data 19-1-79 (condanna per il reato di associazione sovversiva, art. 270 C.P.) ed aumentava di un mese di reclusione Lire 100.000 ai multa la pena inflitta, determinandola quindi in anni uno mesi quattro di reclusione Lire 800.000 di multa.
1) Nei motivi di ricorso il BI rileva che dove
va essere dichiarata la prescZIne dei reati di porto illegale di arma comune da sparo (capo 275) e quello di
2) ricettazione di documenti (capo 277) è stata ritenuta
la continuazione con una sentenza che non riguardava l' frow imputato;
la sentenza quindi doveva essere annullata con rinvio (e in tale sede in base alla situazione pro cessuale esistente al momento del giudizio di rinvio, si
sarebbe disposto in merito alla continuazione con i fatti già oggetto della sentenza C.A.A. Brescia 1-3-85 annullata da Cass. 16-10-86 per i quali pendeva ancora giudizio). 110
La Corte di merito non si era pronunciata sul III moti-
अ vo di appello che aveva lamentato la mancata esplicita concessione delle attenuanti generiche, anche se in realtà il calcolo della pena era stato effettuato dai primi Giudici considerando una ulteriore diminu zione di un terzo;
la sentenza quindi doveva essere annullata con rinvio per difetto di motivazione.
1) La Corte osserva: effettivamente, a seguito del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 3 L. 304/82, la pena per i reati di sporto illegale di arma comune da sparo (capo 275)
e ricettazione documenti (capo 277), calcolata nei termini di cui all'art. 157 C.P., viene ad essere inferiore ai cinque anni di reclusione e il termine massimo della prescZIne (computato ai sensi degli artt. 158 e 160 C.P.) quello di sette anni e mezzo;
tale termine è abbondantemente decorso essendo stati i reati commessi alla fine del 1978; conseguenza di quanto sopra è che deve essere eliminata la pena in flitta per tali reati e cioè l'intero aumento ex art. 81 C.P. determinato dalla sentenza impugnata nella mi sura di mesi uno gg. venti di reclusione Lire 700.000
di multa;
2) effettivamente i Giudici di merito hanno ritenuto la continuazione con una sentenza che non riguarda il
BI (sul cui certificato penale non risulta tale pronuncia)%;B da ciò deriva che la sentenza va annullata senza rinvio in ordine all'aumento per xx continuazione applicata, con eliminazione della pena di mesi und di reclusione Lire 100.000 di multa corrispondente a detto aumento.
3) effettivamente il computo della pena effettuato dai Giudici di II grado evidenzia una ulteriore ridu zione di un terzo che ragionevolmente va attribuita alla concessione delle attenuanti generiche;
non appare peraltro necessario l'annullamento con rinvio essendo sufficiente che la presente motivazione dia atto dell'
avvenuta concessione di dette attenuanti.
AR: venne tratto a giudizio per rispondere di numerosi reati tra i quali (rapine, attentati dina mitardi, reati sulle armi etc.) quelli di cui ai capi
171 (banda armata CO.CO.RI., organizzatore) 224 (tent tata rapina con omicidio della Guardia giurata LI)
269 (importazione clandestina di armi dal Libano)
La sentenza di I grado, ERKEEX X X XXя иEN Í
ŒEMEXŻEMEX modificata la qualificazione giuridica bau dei fatti di cui ai capi 313 e 217 da devastazione a danneggiamento e concesse attenuanti generiche,
condannava l'imputato alla pena di anni ventisette di reclusione Lire 5.000.000 di multa.
I Giudici di II grado, dichiarata la prescZIne di reati minori, riconoscevano O quanto all'omicidio LI
국 anche la diminuente di cui all'art. 116 C.P. e riduce la pena ad anni diciannove mesi otto di reclusione
Lire 3.300.000 di multa.
1) In particolare la sentenza considerava che non poteva dubitarsi che l'omicidio LI costituì uno sviluppo prevedibile e tutt'altro che anomalo dell'
azione concordata;
peraltro andava riconosciuta la
2) diminuente di cui all'art. 116 C.P. non poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114
C.P. richiesta in ordine all'omicidio LI in quanto la mansione affidata all'imputato non poteva considerarsi
3) andava confermata la responsabi di "minima" entità
lità per tutti i reati sussistendo precise ed attendi-
bili dichiarazioni di coimputati, che avevano trovato conferma nelle confessioni rese da alcuni dei chiamati in correità, e quant'altro evidenziato nella sentenza di I grado;
4) quanto al capo 269 (importazione illegale di armi dal Libano), il LI avrebbe dovuto essere consi derato concorrente anche se si fosse limitato al tra sporto da Fiumicino. (dove le armi erano state sbarcate)
a Milano;
comunque, l'operazione era stata compiuta ella banda CO.CO.RI. della quale il LI era orga nizzatore e rivestiva un ruolo di sicuro rilievo come componente del "nucleo militare" e non poteva certa- mente ritenersi che tale nucleo fosse rimasto estraneo.
all'importazione in questione;
--
5) _considerato il ruolo di autonomia del menzionato
"nucleo militare", quantomeno per le rapine di autofinan ziamento, il ruolo rivestito dal LI nell'ambito della banda armata era quello di "organizzatore" e non semplice partecipe;
6) non poteva essere riconosciuta la causa di non puni bilità ex art. 309 C.P. non avendo il LI, all'
atto del distacco dalla formazione armata, consegnato le armi di cui certamente, per la sua qualità poteva disporre.
Nei motivi di ricorso principali e aggiunti si denuncia:
1) a) violazione dei principi "fissati" dalla Giuri-
sprudenza e dalla dottrina in tema di chiamata di correo
(b) violazione dell'art. 524 n°3 in relazione all'art. 475
n° 3 C.P.P., sul rilievo che la prova delle numerose reapine bra stata ritenuta esclusivamente sulla base di chiamate in correità non soltanto prive di riscontri obbiettivi ma esse stesse, il più delle volte, "de relata";
2) violazione dell'art. 306 C.P.; quantomeno violazione della'art. 475 n°3.in relazione all'art. 306 C.P. per motivazione manca illogica sulla ritenuta qualità
di "organizzatore", tale qualità non potendo derivare per il semplice fatto di partecipare al cosiddetto "nucleo militare" anche nel caso che detto nucleo goda di un certo grado di autonomia;
inoltre----
violazione dell'art. 309 C.P.; quantomeno vizio di moti vazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità; in ordine alla non avvenuta consegna stesa delle armi la sentenza era stata in forma certamente dubitativa e, in ogni caso, la causa di non punibilità
di cui all'art. 309 C.P. non è certamente imperniata sulla consegna delle armi.
3) violazione dell'art. 110 C.P. in relazione all'art.9
L. 497/74; quantomeno vizio di motivazione sul☛ritenuto concorso nel delitto di importazione illegale delle armi dal Libano;
concorso che er oneamente era stato ritenuto sulla base di un'attività -quella del tra successivasporto delle armi da Fiumicino a Milano
alla consumazione del reato.
4a violazione dell'art. 116 C.P. in relazione agli artt.
628– 575 C.P.; quantomeno vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità per l'omicidio
LI, che costituì un evento del tutto atipico,
fuori da ogni prevedibilità per il marinelli;
5) violazione dell'art. 114 C.P. in relazione all'art. 528 C.P.; quantomeno vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'
art. 114 C.P., che viceversa andava concessa in quanto, dalle circostanze del fatto, risultava chiaramente che il LI non aveva prestato alcuna opera nella preparazione o nella esecuzione della rapina durante la quale morì la Guardia giurata LI.
6) vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 n°1 C.P. in rela zione all'omicidio LI, mancando il rapporto finali stico preveduto dall'art. 61 n°2 C.P. perché non rientrava nell'intenzione del RO di commettere un omicidio per realizzare il reato di rapina.
7) Mancanza di motivazione nella determinazione della pena.
Il ricorso è infondato. Ed infatti:
1) richiamando i principi in tema di valutazione delle dichiarazioni di coimputati esposti, anche con riferi-
mento alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite
【3 Febbraio 1990; Belli), nella trattazione della posi zione CC e altri, la Corte rileva che l'impugnata
Tran sentenza (la cui motivazione viene integrata da quella della conforme sentenza di I grado alla quale viene fatto espresso riferimento) ha affermato la responsabilità
attenendosi ai menzionati criteri, ritenendo quindi a
prova sulla base di dichiarazioni di coimputati, delle
'in quali con adeguata motivazione è stata evidenziata trinseca attendibilità, "riscontrate" da altri elementi от di prova (di vario genere ma sempre idonei sotto il pro filo logico), costituiti prevalentemente dalle confes sioni di altri chiamati in correità relativamente ai singoli reati. Non appare necessario riprendere in esame le considerazioni svolte dai Giudici di merito (di I
e II grado) per evidenziare la prova a carico del
LI in relazione ai singoli reati, considerato che i motivi di ricorso sono impostati su principi diversi da quelli sopra richiamati circa le caratte ristic de f plicazione della norma di cui all'ar sia sotto quello della motivazione) correttamente à stata ritenuta la qualifica di "orga nizzatore" ai sensi del I comma dell'art. 306 C.P.
correlata all'evidenziato "buon grado di autonomia"
di decisione del "nucleo militare" (organismo ristretto che tra l'altro aveva funzioni essenziali per l'auto-
finanziamento e il procacciamento di armi in parte necessarie alla banda armata) del quale faceva parte il LI, autonomia riflettentesi su tutti gli elementi stabili del gruppo (sentenza I grado pag. 1609)
e che fa quindi escludere nel LI le funzioni meramente molt en keteresecutive che caratterizzano la figura del semplice partecipante alla banda armata di cui al cpv.
del menzionato art. 306 C.P.
Quanto alla causa di non punibilità, l'art. 309|n°2
C.P. prevede imprescindibilmente la consegna o l'ab- bandono delle armi che la sentenza ha chiaramente e motivatamente escluso.
3) corretta l'applicazione dei principie e la motiva-
zione sul concorso del LI nel delitto di cui al capo 269; del tutto logicamente, infatti, la sentenza ha evidenziato come l'avere il LI provveduto al trasporto delle armi da Fiumicino -luogo dove le armi erano state sbarcate - a Milano, e l'appartenenza dell'
imputato al "nucleo militare", il più interessato all'
approvvigionamento delle armi, erano elementi che porta vano a ritenere il concorso nel reato. sotto il profilo di un consapevole contributo dato al fatto di importazine delle armi (sin dalla fase della decisione, come moti-
vatamente ritenuto dalla sentenza di I grado, e comunque sempre anteriormente o durante l'attuazione del fatto),
è non l'ipotesi, astratta e prospettata e in termini assolutamente generici, secondo la quale l'imputato si sarebbe limitato ad un'attività successiva alla consu mazione del reato.
4) quanto alle denunce per violazione dell'art. 116 C.P.
è vizio di motivazione in ordine all'affermata respon sabilità per l'omicidio LI, si rileva che la Corte
di merito, con corretta applicazione della norma di cui all'art. 116 C.P. e adeguata motivazione;
ha messo in evidenza l'evidente, e cioè che 1'omicidio costitui
з uno sviluppo prevedibile e tutt'altro che anomalo.
dell'azione concordata, considerato che tutti i parte cipanti erano d'accordo nel detenere e portare armi cariche e pronte ad essere impiegate nel caso di neces sità, armi che venivano portate per eseguire la minaccia ma anche per vincere la resistenza, anche questa preve dibile, della Guardia giurata;
e che tale condotta non poteva non presentarsi idonea a procurare eventi più gravi rispetto a quello concordaton, la rapina.
DE tutto irrilevanti, ai fini di sostenere la censura di vizio di motivazione, appaiono le deduzioni del motivo riguardanti altri episodi del genere, posti in essere senza fare uso delle armi, o il compito affi dato al LI nell'impresa in questione etc.
5) correttamente è stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 114 C.P.; ed infatti, rilevato incidentalmente che dato il numero dei partecipanti al tentativo dị
rapina di cui al capo 224 (almeno cinque persone identi ficate e condannate) l'attenuante era preclusa dal disposto del cpv. dell'art. 114 C.P., con ampia e logica motivazione la sentenza ha messo in evidenza che 1
apporto del LI (attendere gli esecutori materiali della rapina su un'auto in un luogo prefissato, per poi darsi alla fuga pure su un percorso scelto in precedenza dopo sopralluoghi e accordi) in nessun caso poteva considerarsi di minima importanza.
6) sull'aggravante di cui all'art. 576 n°1 C.P. relati vamente all' omicidio LI (rilevato che l'impugnata sentenza aveva trattato il motivo di appello sul punto nella motivazione delle identiche posizioni dei co mpu tati) si richiama quanto esposto nella trattazione della posizione del coimputato OS, che ha proposto idèntica
censura.
7) del tutto generica la censura di vizio di motivazione in punto pena;
si rileva comunque che la sentenza a
|ampiamente motivato sia sulla pena base che sull'aumento per continuazione.
ND IE: è stato condannato, tra l'
altro per l'omicidio della Guardia giurata LÀ |
(capo 253) considerato come "violazione più grave"
ai fini della continuazione, alla pena di anni diciotto di reclusione Lire 4.500.000 di multa, ridotta di un quarto, e quindi ad anni tredici mesi sei di reclusione
Lire 3.375.000 di multa, per la dissociazione ai sensi della L. 34/87.
1) erronea appli-☑ei motivi di ricorso si denuncia cazione dell'art. 2 lett.b L. 34/87 sul rilievo che
"la riduzione di pena nella misura di un quarto è pre vista solo per l'omicidio volontario;
il ND
non è stato condannato per omicidio volontario ma per un reato diverso quale è quello previsto dagli artt. 1103
116-575 C.P. sicché la pena avrebbe dovuto essere ri-
'2) mancanza di motiva- dotta nella misura di un terzo,11
zione in ordine alla determinazione della pena per il reato più grave deducendosi l'insufficienza del riferi mento alla gravità dei fatti seņa dar conto anche
Jagli aspetti soggettivi, presi viceversa in considera zione a proposito della concessione delle attenunați
generiche.
Il ricorso è infondato.
1) il reato per il quale il ND Ed infatti
è stato condannato (con riferimento ai fatti di cui al capo 253) è quello di omicidio volontario;
la spe-
ciale previsione di cui al menzionato art. 116 C.P.
"qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde,
se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione"
non muta certamente se mai conferma- la qualifica-
zione giuridica del "reato diverso" del quale si è
chiamati a rispondere nur non avendolo "voluto"%;B bene,
quindi, la diminuzione di pena ex art. 2 lett.b L.34/87
è stata determinata nella misura di un quarto e non in quella di un terzo.
2) nella determinazione della pena per la violazione
I più grave (sempre fomicidio LÀ di cui sopra) la Corte di merito ha adeguatamente motivato;
la pena base
è stata fissata in misura vicinissima al minimo edittale e senz'altro sufficiente appare il riferimento alla "gravità del fatto"
- elemento ritenuto prevalente e decisivo tra quelli previsti dall'art. 133 C.P.-
per giustificare la riduzione per le due attenuanti
(116 e 62 bis C.P.) on misura non corrispondente al massimo.
LE: tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 bis (partecipazione a banda armata
Prima LI) e 20 (rapina e detenzione qualificata ex art. 21 L. 110/75 e porto illegale di armi), con la sentenza di I grado veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli e condannato alla pena di anni cinque mesi sei di reclusione Lire 600.000 di multa.
I Giudici di appello viceversa lo assolvevano per insufficienza di prove dall'addebito di banda armata e, di conseguenza, con formula ampia da quello concesse attenuanti di detenzione qualificata di armi, e
, per le residue riducevano la pena generiche prevalenti,
imputazioni di cui al capo 20 ad anni due mesi due di reclusione Lire 720.000 di multa.
In particolare, relativamente alla presenza e all'
impiego delle armi nella perpetrazione delle rapine, la
Corte di merito osservava che quanto in proposito riferito dal coimputato ER doveva considerarsi del tutto attendibile essendo impensabile che apparte nenti ad una formazione armata (quali sicuramente erano gli altri tra partecipanti alla rapina), con armi a disposizione;
potessero avere progettato ed eseguito una rapina in danno di persona notoriamente armata
(il metronotte BO) senza impiego di armi;
a nulla poi rilevando che nella fase dell'impossessamento,
avessero colpito con pugni e calci la guardia giurata.
1) Nei motivi di ricorso il SI denuncia erronea
Valutazione delle prove in ordine all'imputazione di cui al capo 1 bis;
sul rilievo che anche ai fini della no formula dubitativa non poteva considerarsi prove le dichiarazioni dei coimputati AR e BA, tra l'altro prive di riscontri obbiettivi e quindi l'
assoluzione doveva essere con formula ampia;
2) oli esistenza, erronea affermazione di prove certe sulla circostanza del possesso di armi da parte degli autori della rapina non essendo sufficienti le dichiarazioni di BA
("quando facevamo questi disarmi eravamo a nostra volta armati") e CE ("l'azione venne eseguita da Cutrupo
e SI;
non so chi dei due fosse armato"), anche rilevato che né il rapporto né il BO fanno alcun cenno alle armi;
2a) mancanza di motivazione, in ordine al concorso: nel reato di porto illegale di armi, dell'esistenza del dolo generico e specifico o, quanto meno, della colpa;
B) insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628
1° 1 C.P. in relazione alle armi, logico corollario del motivo precedente;
:) omessa pronuncia sui punti 3-6-7 delle conclusioni scritte 9-6-88 depositate all'udienza di discussione a) (e precisamente applicazione dell'indulto previsto b) dai vari decretiaa far cata dal 1978; efar eat conseguente a tale applicazione, concessione della sospensione condizionale della pena, residuata in due anni di reclu c) sione; diminuzione di pena per la dissociazione ex art. 2 L. 34/87 non costituendo motivazione quella della parte generale secondo la quale i latitanti non possono usufruire dei benefici ex L. 34/87 mancando la condotta di dissociazione che "deve essere compiuta in relazione al giudizio e alla pena").
5) comunque violazione ed erronea applicazione della
:
Legge 34/87 che non prevede alcuna esclusione di carat tere soggettivo per i "latitanti".
Premesso, quanto al motivo sub 1), che in applica zione dell'art. 254 Disposizioni transitorie del nuovo codice di procedura penale e a norma dell'art. 538 µ.c.
del C.P.P. del 1930, deve prowedersi alla rettificazione della formula di assoluzione con sotituzione della formula piena a quella dubitativa;
e che, secondo quanto stabilito dalla recentissima Sezioni Unite
3-2-1990 AV + 1, essendo ricorrente soltanto l'imputato, la Corte di Cassazione provvede alla retti ficazione senza esaminare i motivi del ricorso;
per il resto il ricorso va rigettato.
Ed infatti, quanto al porto delle armi e all'impiego delle stesse nella rapina, la motivazione della sentenza nei termini sopra riassunti appare adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità; dovendosi rilevare che le deduzioni contenute in particolare nel II motivo nulla di decisivo riferiscono che non sia stato logi-
camente valutato dai Giudici di merito. E il discorso
Vale anche per la parte della motivazione che riguarda l'addebitabilità del porto illegale a ciascuno dei concorrenti nella rapina, indipendentemente dalla provata,
materiale occasionale detenzione da riferirsi all'uno piuttosto che all'altro di essi concorrenti, atteso che l'impiego delle armi e il loro illegale porto rientrava nell'accordo criminoso in ordine alle rapine come quella in questione.
Quanto al motivo sub 4) per la parte relativa alla mancata applicazione dell'indulto -effettivamente
richiesto ne f e conclusioni presentate all'udienza. del 17-6-88- la Corte condivide la molto prevalente
Giurisprudenza secondo la quale la sede "ordinaria"
di applicazione dell'indulto è quella esecutiva e in tale materia il ricorso per cassazione è ammesso solo.
se il GI di merito abbia erroneamente applicato
1 condono o erroneamente ingato il beneficio;
e, in
relazione a quanto dedotto in detto quarto motivo sub b),
che l'eventuale applicazione dell'indulto mai avrebbe consentito la sospensione condizionale della pena la quale, ai fini del computo di cui all'art. 163 I comma
C.P., restava quella di anni due mesi due di reclusione
(a parte la multa, che pure incide nel medesimo compoto).
L'ultima parte del motivo e quello Quccessivo riguar dano la mancata applicazione della diminuzione di pena,
per effetto della dissociazione, di cui alla Legge 34/87.
La Corte ritiene che ai latitanti non possano essere riconosciuti i benefici di cui alla menzionata Legge 34/87
non rilevando che tale incompatibilità non sia stata
Tan espressamente prevista. E infatti la menzionata Legge
prevede, come requisito essenziale per integrare la condotta di dissociazione, che vengano tenuti "comporta menti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo", quest'ultimo da intendersi anche e soprattutto con riferimento a vincolo possibili tentativi di riallacciare il con gli associati di allora oppure di costituire nuovi vincoli che ripropongano la violenza come metodo di lotta politica. Ora, "se il comportamento complessivo del soggetto deve essere tale da dimostrare, di per sé
la rottura definitiva e non ricucibile con la passata esperienza di illegalità e clandestinità, non si vede come la volontaria sottrazione all'esecuzione di una misura restrittiva non possa non intaccare, in maniera non rimediabile, quella trasparenza di situazioni ed atti" che, nei rigorosi termini di cui sopra, è presup posto per l'applicabilità dei benefici. Il latitante
è una persona per definizione pericolosa (questo è il fondamento delle aggravanti previste dall'art. 576 n°3
più in generale, dall'art. 61 n°6 C.P.), che mantienee,
un "permanente stato di ribellione all'ordine costituito"
(Cass. 25-1-1986 n° 1037; Bertini), e il mantenere questo stato, appunto, di "permanente ribellione all'ordine costituito" rende equivoco ai fini della prognosi positiva di cui sopra, qualsiasi comportamento positivo risulti essere stato posto in essere dal latitante
(e il discorso vale non solo per i latitanti "comuni"
ma anche per quelli, come il SI, riparati all'estero dġi quali peraltro si conosce il luogo di rifugio).
Dovendosi in ogni caso rilevare che comunque per "heutra-
lizzare quanto di negativo deriva dalla posizione di latitante sarebbe necessario ben altro one il comune comportamento di chi è riparato all'estero da anni e qui ha conseguito un titolo di studio e svolto attività
lavorativa nei termini risultanti dalla documentazione alla quale i motivi fanno riferimento (a questo propo sito non è necessario rilevare la compatibilità
-troppe volte contratata nei cosiddetti anni dell'
'emergenza"-tra tali comportamenti e l'adesione a
"ideali" di eversione *) gli elementi dedotti, quindi,new)
in ogni caso sarebbero non decisivi in relazione alle censure di vizio di motivazione.
Ma va condiviso anche il più specifico discorso della Corte di merito secondo il quale il primo dei requisiti previsti dall'art. 1 della Legge 34/87,
cioè "l'ammissione delle attività effettivamente svolte"
non assume rilievo se non compiuta in relazione al giudizio e all'espiazione della pena. Ed a conforto di tale tesi va rilevato che "l'ammissione delle attività
Tran svolte deve essere fatta (art. 3) anche da chi sia stato condannato con sentenza irrevocabile e tanto dimo stra che detto comportamento viene richiesto non (o non solo) quale collaborazione all'accertamento dei fatti
Ima quale atto di resipiscenza e di accettazione della giurisdizione dello Stato nella sua completezza.
Infine un'altra considerazione porta a ritenere la superfluità di una espressa esclusione per i latital ed è quella correlata alla prova del comportamento oggettivamente e univocamente incompatibile etc.etc.
La Legge (art. 4 III comma) prevede la diretta Verificat
da parte del GI della sussistenza della condotter di dissociazione di cui all'art. 1 e tale diretta Veri
fica (è stato efficacemente detto che lo Stato vuole
"guardare negli occhi" chi richiede i benefici in que stione) e talo vorifica non appare compatibile con la
Con latitanza;
non quella "classica", in cui si ignori il luogo di rifugio del latitante e non sia possibile quindi alcun accertamento vero, ma neppure quella nella come per in SI- sia esattamente conoquale sciuto il luogo dove vive all'estero il latitante;
ed infatti non può ritenersi che in una situazione come quella del latitante, per il quale la Legge (art. 173.
C.P.P.) prevede la notifica di atti essenziali come il decreto di citazione a giudizio o Lay of estratt contumaciale con il deposito in cancelleria ai sensi del I capoverso dell'art. 170 C.P.P., e questo anche se sia conosciuto l'esatto recapito all'estero, vi
sia obbligo od onere di disporre accertamenti a mezzo dell'Interpol e dei canali di cooperazione internazio nale allo scopo di acquisire "Extutti gli elementi necessari per la decisione". In udienza il difensore ha rilevato che in data
14 Novembre 1989 il SI si è costituito e quindi in ogni caso sarebbe venuta meno la causa di preclusione.
Tale tesi non può essere condivisa considerato che ai sensi dell'art. 3 della Legge 34/87 le condizioni previste dall'art. 1 dovevano essere presenti entroj stessa) la data di entrata in vigore della Legge (5 Aprile 1987).
RE: venne tratto a giudizio per rispondere di numerosissimi reati tra i quali quelli di cui ai capi bis (banda armata Prima LI;
partecipazione) 103
(banda armata CO.CO.RI.; costituzione e organizzazione)
125 (detenzione qualificata di armi) 269 (importazioni armi dal Libano) etc.etc.
La sentenza di I grado, previe modifiche di quali-
ficazione giuridiche e assorbimenti, condannava l'imputato alla pena di anni venti di reclusione Lire 5.000.000
di multa.
I Giudici di appello, concesse le attenuanti generiche e conseguentemente dichiarati prescritti i reati minori,
Tan riducevano la pena ad anni nove mesi dieci di reclusione
Lire 900.000 di multa.
1) mancanza di Nei motivi di ricorso si denuncia motivazione, travisamento delle prove, illogicità mani-
festa in ordine all'affermazione di resposabilità,
fondata su congetture di coimputati e dichiarazioni de relata,e mai dichiarazioni di scienza di imputati collaboranti che certo avevano comunque interesse ai benefici premiali;
quanto ai fatti di cui ai capi
125 e 169 non si era tenuto conto di quanto dichiarato dal protagonista dell'importazione, il IN, che aveva sempre escluso un coinvolgimento qualsiasi del
2) MO in siffatti reati. inosservanza e violazione della Legge 34/87 e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dei benefici di cui alla menzionata Legge.
Il ricorso è infondato.
Richiamatiaanche qui i principi, intenta di valuta zione ai fini probatori delle dichiarazioni rese da coimputati, esposti nella trattazione della posizione
CC e altri, la Corte osserva che, nell'affermare la responsabilità, i Giudici di merito si sono attenuti a tali principi evidenziando l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, anche se in alcuni casi "de relata"
e l'idoneità dei riscontri. DE resto del tutto gene-
riche appaiono le deduzioni del motivo di ricorso sul punto, sostanzialmente anche quelle relative ai soli reati indicati specificamente (capi 125 e 269)
sui quali, comunque, così come ha fatto per tutti gli altri, la sentenza ha congruamente motivato;
né
il motivo di ricorso enuncia travisamento di fatti o elementi decisivi per un diverso convincimento, che i Giudici di merito abbiano omesso di prendere in considerazione (tali non sono le dichiarazioni attri buite dal IN, che tra l'altro può benissimo non aver mai trattato con il MO ritenuto colpevole dei menzionati reati quale membro della direzione dei
CO.CO.RI. che discussse e decise l'operazione di impor tazione armi proposta da IN).
Quanto al II motivo vengono richiamate le conside-tivosven razioni esposte nella trattazione della posizione SI,
Osservandosi inoltre che il MO si è limitato ad inviare richiesta dei benefici di cui alla L. 34/87
nella quale afferma "di avere ormai da molti anni abban 1
donato ogni partecipazione a movimenti politici perse guiti dalla Legge" senza peraltro fare alcuna "ammis-
sione delle attività effettivamente svolte" che è il primo dei requisiti richiesti dall'art.l della "egge,
attività che continua a negare in toto, come chiaramente risulta dal ricorso per cassazione.
Taw 1)2) RO;
i motivi di ricorso riguardano l'omicidio
3) della guardia giurata LI (capo 224), il sequestro
4) ladi persona a scopo di terrorismo (capo 158),
mancata applicazione della continuazione in relazione a sentenze passate in giudicato.
I motivi riguardanti l'omicidio LI (1) omessa
B considerazione di elementi decisivi in ordine al re quisito del dolo;
configurabilità della preterintenzionat
2) mancanza di motivazione sull'aggravante di cui all'
ast. 576 n°1 C.P.) sono identici a quelli proposti dal coimputato OS;
quello riguardante l'omessa concessione dell'attenuante di cui al IV comma dell'
art. 289 bis C.P. propone la stessa denuncia più ampia mente sviluppata dalla coimputata ON;
quello relativo alla mancata applicazione della continuazione prospetta la stessa doglianza di LI.
Ad evitare inutili ripetizioni vengono integral-
mente richiamate le considerazioni svolte in relazione agli altri menzionati imputati, sulla base delle quali il ricorso del RO deve essererrigettato.
Ai sensi dell'art. 152 C.P. va peraltro dichiarata la prescZIne del delitto di danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 190 A, della quale sussi-
stono le condizioni temporali previste dagli artt..
157 sgg. C.P., con eliminazione della pena inflitta.
per tale reato, equamente determinata, ai sensi dell'
art. 538 u.c. C.P.P., in mesi due di reclusione.
PI: venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1 bis (partecipazione a banda armata;
art. 309 II comma C.P.) e 13 (a) con corso nella tentata rapina in danno dell'armeria b) Bozzi;
detenzione qualificata ai sensi dell'art. 21.
c) L. 110/75 e porto illegale di armi;
furto di anto
✓ vettura).
La sentenza di I grado riconosceva l'attenuante spe ciale di cui al cpv. dell'art. 3 L. 304/82 nonché le attenuanti generiche e, dichiarato prescritto il reato di cui al capo 13 c, condannava l'imputato alla pena,
condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione
Lire 400.000 di multa (base per l'art. 21 L. 110/75,
dopo le riduzioni per le attenuanti, anni uno mesi otto di reclusione aumentata per la continuazione).
I Giudici di appello confermavano.
Nel motivo di ricorso il difensore denuncia erronea applicazione della Legge penale in relazione all'art. 306 cpv. C.P. svolgendo argomenti tesi ad evidenziare che non era stato approfondito con la dovuta attenzion l'esame dell'elemento psicologico del reato associativo
".. non essendo emerso nel processo nessun elemento che possa dirsi indicativo di una reale partecipazione
Traw del AZ alla banda armata".
La Corte rileva che a seguito del riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al cpv. dell'art. 3
I. 304/82, la pena prevista per il delitto di banda armata, semplice partecipazione, (art. 306 cpv. C.P.),
calcolata secondo i criteri di cui all'art. 157 C.P.. viene ad essere inferiore ai cinque anni di reclusione dal che deriva che il termine massimo di prescZIne:
(calcolato secondo i criteri di cui agli artt. 158 e
160 C.P.) è quello di sette anni e mezzo, nella fatti specie abbondantemente trascorso. Conseguentemente,
non sussistendo le condizioni per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 152 cpv. C.P.P., Vardichia
rata la prescZIne del reato.
Analogo discorso peraltro va fatto per i delitti di tentata rapina e porto illegale di armi, anch'essi investiti dal generico ricorso proposto contro la sen tenza, non rilevando che i motivi successivamente pre sentati abbiano riguardato soltanto il delitto di banda armata (si tratta di causa di inammissibilità soprav venuta che non preclusde l'applicazione dell'art. 152 C.P.P.).
La prescZIne di cui sopra, che riguarda tutti i reati in continuazione, comporta l'eliminazione della relativa pena fissata dai Giudici di merito in mesi quattro di reclusione Lire 400.000ddi multa.
1) LO denuncia vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità per la rapina di cui al capo 166 (irruzione-ranina al Posto Polfer nella omessa motivazione 2) Stazione di Milano Porta Genova)
sulla mancata applicazione della continuazione con fatti di cui alla sentenza della Corte di Appello di
Milano 24-4-81, passata in giudicato.
Sul primo punto va premesso che l'impugnata sentenza
Tha ritenuto la responsabilità sulla base della chiamata in correità del IS, le cui dichiarazioni avevano
\trovato conferma nelle ammissioni venute dagli altri coimputati;
il LO aveva partecipato alla decisione della rapina, non all'esecuzione in quanto si temeva che da un suo eventuale arresto si potesse risalire alla base di Prima LI ubicata nell'alloggio di Via
Lorentaggio intestato al LO e dove questi conviveva con il Laronga e con RU ER.
Nel motivo di ricorso, rilevato che la contestat zione era derivata dalle dichiarazioni di BE
non di IS, si sostiene che questi aveva parlato soltanto di un'idea inisiale di inserire il LO nell'
azione ma nulla aveva detto circa un effettivo coinvol gimento di questi alla decisione, e neppure di una sua
presenza a riunioni preparatorie. A ciò doveva aggiun
Trangersi che l'estraneità del Polo era confermata dalle dichiarazioni rese dagli imputati NO e DI.
Il motivo è infondato.
E infatti le sonrariferita motivazione della sen tenza è corretta ed immune da vizi logici e giuridici là dove, sulla base delle attendibili e "riscontrate" dichiarazioni del BE (puro lapsus calami l'indica zione del IS), ha ritenuto la responsabilità del
LO per avere questi partecipato alla decisione della rapina che fu collegiale (nel senso che alla stessa partecipò anche il LO, "organizzatore" della banda a Milano;
sentenza I grado pag. 991); né in relazione a tali dichiarazioni vengono denunciati elementi che possano portare a ritenere travisamento delle dichiara zioni del BE o illogicità dell'interpretazione delle stesse. Quanto alle dichiarazioni dell'NO
che la Corte avrebbe omesso di prene del DI
---
dere in considerazione
- va rilevato in primo luogo la genericità del riferimento (a elementi indicati nel precedente ricorso), e comunque, secondo quanto risulta dalle dettagliate indicazioni contenute nella thej sentenza di I grado, 1'LB e il DI riferirono elementi decisivi riguardanti l'esecuzione materiale della rapina e non pure la precedente fase di decisions
In relazione al motivo relativo alla omessa motiva zione sulla mancata applicazione della continuazione con la sentenza 24-4-81 e ta irrevocabile, Vengono
richiamate le considerazioni fatte trattando la posi-
zione LI, per le quali a seguito della normativa di cui all'art. 671 del nuovo C.P.P., in casi del genere deve escludersi l'annullamento della sentenza che non sia pronunciata sul punto, espressamente devoluto,
potendo l'eventuale continuazione trovare applicazione nella fase esecutiva.
VA: tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 177 (partecipazione associazione sovver siva Gruppo dei rapinatori) 250 (tentata rapina con disarmo) 253 (tentata rapina con omicidio della Guardia
giurata LÀ) 252 (rapina) 301 (armi, art. 21 1. 110/75)
con sentenza di I grado Veniva condannata con attenuanti generiche equivalenti alla pena di anni ventitre di reclusione Lire 2.000.000 di multa mesi due di arresto.
I Giudici di appello riconoscevano la diminuente di cui all'art. 116. C.P. per l'omicidio LÀ, dichia ravano la prevalenza delle attenuanti generiche e l'
estinzione per prescZIne di alcuni reati minori e per amnistia quello di cui al capo 177, e determinavano
quindi la pena in anni dieci di reclusione Lire 1.000.000
di multa.
In estrema sintesi, la sentenza ha ritenuto la re-
sponsabilità provata quanto alla rapina (e reati satelliti)
sulla base delle dichiarazioni del GA, autore mate riale, che aveva indicato quali suoi complici ND,
(che aveva confessato e la IV;
quanto all'omicidio
LÀ stante la ragionevole prevedibilità che dalla progettata rapina potesse derivare un omicidio;
quanto
От alla detenzione qualificata di armi per avere ella,
a seguito della partecipazione al sodalizio eversivo.
(provata da quella alle rapine), concorso nella deten-
zione delle armi che del sodalizio stesso costituivano dotazione.
Il ricorso (integrato da memoria depositata il 21-
2-90) denuncia:
1) a) inosservanza o erronea applicazione della Legge
Penale in relazione ai principi che regolano la prova e in particolare per la chiamata in correità; artt.
524 n°1, 479 I II III comma C.P.P..
b) omessa motivazione in ordine ad elementi di decisiva.
importanza (artt. 524 n°3 C.P.P. in relazione agli artt. 111 Costituzione e 475 n° 3 ipotesi prima C.C.P.
in sintesi, sul rilievo che la prova della responsabi lità era stata fondata soltanto sulle incerte indica-
zioni del GA(e di un riconoscimento fotografico assolutamente inconsistente in quanto effettuato sulla base della sola fotografia della IV) non confortate
da alcun elemento di prova, ma anzi contraddette dalle dichiarazioni di ALIO e RE.
2) a) relativamente all'omicidio LÀ erronea appli-
cazione dei principi in tema di partecipazione di b) persone al reato%;B omessa motivazione;
sul rilievo che l'omicidio era per la IV evento del tutto impre, vedibile e quindi non poteva trovare applicazione l'art. 116 C.P.; d'altra parte la sentenza si limitava ad affermare assiomaticamente che "l'omicidio doveva essere posto a carico della IV a titolo di concorso così come è stato ritenuto per il ND" senza
(rendere conto di tale affermazione.
(3) a) violazione di Legge in relazione al mancato rico-
noscimento dell'attenuante ex art. 114 C.P. in relazione alla tentata rapina alla Cassa Risparmio di Zinasco
b) motivazione apparente sull'esclusione dell'Vecchia
attenuante in questione;
si confonda l'efficienza causale della partecipazione con l'intento finalistico relativo alla comunt decisione di agire;
nella specie anche a togliere dall'iter criminoso la contestata opera della IV, non derivava alcuna conseguenza pratica sul risultato dell'impresa; apodittica l'affermazione della sentenza circa la "rilevante importanza" del contributo della IV.
4) a) inosservanza o erronea applicazione del principio secondo il quale per l'integrazione del delitto di how
"distrazione o sottrazione di armi" ex art. 21 L. 110/75
occorre un dolo specifico mirante ad un fine particolare fracui quello contestato di sovvertire l'ordinamento dello Stato, fine del tutto estraneo nell'opera della
IV, anche a ritenere quello contestato nell'accusa che attribuisce agli imputati tutt'altro fine e cioè
b) quello di "commettere rapine in banca", mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui sopra e precisamente sul fine specifico di
"sovvertire l'ordinamento dello Stato".
Il ricorso è infondato.
Ed infatti:
1) richiamate le considerazioni svolte nella trattazione della posizione CC e altri sull'efficacia proba toria della dichiarazioni rese da coimputati del mede-
simo reato, la Corte osserva che, sul punto relativo alla responsabilità della IV, l'impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dall'art. 192 commi III e IV nuovo C.P.P. ritenendo la responsabilità provata dalle tutt'altro che incerte dichiarazioni del GA - delle quali venivano dettagliatamente evidenziati sotto tutti i profili gli elementi di attendibilità intrinseca compreso quello del riconoscimento fotografico-valutate considerando il "riscontro" che queste avevano avuto nella confes-
sione del ND. E, per quanto esposto nella tratta zione della posizione CC e altri, nulla rileva che il ND, in conformità alla sua personale dichiarata scelta morale, si sia limitato, al confessare la propria partecipazione senza indicare il nome dei complici. E la sentenza ha anche dato adeguata e logica spiegazione in ordine all'individuazione del terzo com-
plice sottolineando l'irrilevanza che il ND,
nel narrare vari episodi e nell'indicare la composi-
zione del gruppo operante (senza fare i nomi del complici per la personale scelta morale di cui sopra) non avesse indicato la presenza di "una compagna" ma solo "di compagni" e di "un compagno"; essendo evidente che l'imputato, operata e mantenuta la scelta di non fare i nomi di altri, non avrebbe potuto affermare la pre-
senza di una danna nelle azioni in questione, essendo ben noto che l'unica donna che aveva fatto parte del
"gruppo dei rapinatori" era stata, almeno in termini di accusa, IV GI. Quanto alle dichiarazioni del
ALIO non prese specificamente in considerazione dalla sentenza, è sufficiente rilevare che come risulta dalla stessa esposizione del motivo, questi si riferiva alla partecipazione della IV alla banda armata CO.CO.RI. e non all'associazione sovversiva. "gruppo dei rapina tori" (sentenza ff.630 sgg.) che perpetrò le rapine in questione.
(2) sulla responsabilità della IV ai sensi dell'art. 116 C.P. in ordine all'episodio dell'omicidio della
Guardia giuratazappalà (capo 253), ampia e del tutto corretta sotto il profilo logico appare la motivazione della sentenza la quale anche con espresso riferimento alle considerazioni svolte trattando la posizione del
ND, ha messo in evidenza che "attemere due rapi-
natori in una località concordata, a bordo di un'auto pronta per proseguire la fuga dopo l'effettuata rapina,
e condotta tale da considerarsi non solo integrante 11 concorso nel reato ma anche di rilevante importanza per l'esito dell'impresa..." e che "... gli operanti ge ben sapevano che la rapina doveva essere condotta con impiego di armi per portare minaccia prima alla Guardia
giurata in servizio alla banca, quindi agli impiegati dell'istituto di credito;
e... una reazione dello Zap-
palà, proprio per i suoi compitiadi prevenzione e difesa,
con conseguente necessità di impiegare eventualmente
Le armi, era da considerarsi quantomeno possibile, se non probabile..."
B) del tutto conforme ai principi e corretta sotto il profilo logico, l'esclusione della diminuente di cui all'art. 114 C.P. sul motivato rilievo in parte rife rito nel punto precedente, che lungi dal poter essere considerata di "minima importanza" la condotta della
IV in ordine alla rapina in questione doveva ritenersi
Hi rilevante importanza per l'esito dell'impresa essendo volta (sia sotto il profilo dell'intento della IV
sia sotto quello dell'efficienza causale di tale condotta tipico nelle rapine in banca) a garantire il consegui- mento e mantenimento del profitto oltre che ad ottenere l'impunità.
4) rilevato incidentalmente che, contrariamente a quanto affermato nel IV motivo principale e nel capo III della memoria 21+2-90 la contestazione del reato di cui ai capi 301 -250 e 253 espressamente prevede oltre lo scopo immediato dell'azione il "fine di sovvertire l'
ordinamento dello Stato", si osserva che correttamente
è stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 21 L. 110/75
-reato di pericolo presunto-Me motivato assunto che la IV, anche se per un breve periodo di tempo fece parte dell'associazione sovversiva "gruppo dei rapinatori" (come doveva ragionevolmente ritenersi dall'avere preso parte agli episodi delittuosi di rapina di quel gruppo, del quale non poteva non conoscere e condividere le finalità) e quindi concorse nella detenzione delle armi che del sodalizio costituivano la dotazione.
US: nell'unico motivo del ricorso censura la
Tran sentenza per erronea applicazione dell'art. 209 bis
C.P. (capo 158 b). Peraltro tra i tanti reati per i quali la RU è stata tratta a giudizio e condannata non risulta quello in questione;
conseguentemente 11
ricorso deve ritenersi senza motivi e quindi va dichia rato inammissibile. DALO: tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 28 (corteo "armato" e irruzione rapina nellassede della Magneti Marelli) e 38 a (furto aggra vato di un furgone), con sentenza di I grado veniva condannato,, ] previo riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 3 cpv. L. 304/82 e delle atte nuanti generiche, nonché quanto al furto, dell'attenuante di cui all'art. 62 n°4 C.P., alla pena di mesi nove di
-
reclusione Lire 900.000 di multa.
La Corte di II grado confermava.
Il ND ha proposto ricorso per denunciare
1) violazione degli artt. 474 e 475 n°3 C.P.: nella motivazione della sentenza si diceva che il Sandalb
era stato condannato ad anni¤nove di reclusione e che la sentenza doveva essere confermata%;B la condanna di I grado, peraltro, era stata quella di mesi nove
2) di reclusione violazione degli artt. 474-475 C.P.P.
con riferimento agli artt. 62 n°4 69 C.P. in rela--
zione al delitto di rapina;
i Giudici di I grado ave-
vano concesso l'attenuante di cui all'art. 62 n°4
in forma di equivalenza e nei motivi di appello era stata chiesta la prevalenza;
i Giudici di appello ave vano escluso la prevalenza con riferimento non alle singole sottrazioni ma alla sommatoria del valore degli oggetti sottratti (i portafogli e documenti personali sottratti a dieci persone che si trovavano nei locali
(dell'azienda); inoltre l'art. 62 n°4 poteva trovare applicazione nella forma della prevalenza tenendosi conto del comportamento processuale estremamente posi
3) tivo tenuto dal Bandalo. violazione degli artt.
474-475 C.P.P. con riferimento agli artt. 163 e 175 C.P.:
non motivata la sentenza che erroneamente aveva negato i benefici di Legge in considerazione di precedenti
_condanne; ciò in quanto non esistevano pronunce defi-quanto nitive che precludessero i benefici e quindi doveva tenersi conto del positivo comportamento processuale dell'imputato.
Il ricorso è infondato.
Rilevato che l'indicazione della pena di anni invece
(Sulla base del calcolo a pag. 1362) che mesi nove di reclusione è un mero evidente lapsus calami che non fa neppure parte della motivazione.
vera e propria, risultando nella parte iniziale nella quale la sentenza riassume lo svolgimento del processo di I grado, e che la indicazione di conferma della
A sentenza va ovviamente riferita alla pronuncia di
I grado che nella motivazione e nel dispositivo indica la pena di mesi nove di reclusione, la Corte osserva:
l'attenuante di cui all'art. 62 n°4 C.P. era stata in
I grado concessa in relazione al furto del furgone e non per gli altri reati, e nei motivi di appello era stata genericamente chiesta soltanto la dichiarazione di prevalenza di detta attenuante e non pure l'esten sione della stessa al delitto di rapina;
e, conside rato che l'attenuante in questione aveva determinato l'estinzione del furto per amnistia, non sussisteva alcun interesse alla richiesta dichiarazione di preva lenza (e quindi la sentenza non era neppure tenuta a motivare sul punto).
Va comunque rilevate (quale ulteriore elemento assorbente) la totale mancanza di interesse del ND
al riconoscimento dell'attenuante in questione anche relativamente alla rapina, considerato che nella fatti specie questa costituisce reato satellite, essendo stata ritenuta "violazione più grave" ex art. 81 C.P.
quella di cui all'art. 21 L. 110/75 e, di fatto, se pure per errore di calcolo della Corte di I grado,
nessun aumento risulta applicato per continuazione
(ed anzi pur con le concesse attenuanti generiche la pena per la "violazione più grave" è stata determinata mesi uno in misura inferiore al minimo di anni un giorni dieci di reclusione).
Va infine, ad abundantiam, rilevato che con criterio favorevole all'imputato, la rapina in questione è stata contestata e ritenuta come un unico reato e non come più reati unificati per continuazione.
Quanto, infine, alla mancata concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 C.P., tale concezsione era preclusa dai precedenti penali del ND a carico del quale risultano due condanne definitive (rispetti vamente CAA. Torino 2516-82, anni 1 mesi 3 gg. 10 di reclusione mesi uno arresto, e C.A.A. Napoli 8-10-86,
anni 1 mesi 2 di reclusione Lire 500.000 di multa)
IAI: tratto a giudizio per rispondere di numerosi reati tra i quali quelli di cui ai capi 1
(banda armata-organizzatore; art. 306 I comma C.P.)
62 (omicidio DI) 317 (triplice omicidio Bomazzini-
Magri-Lombardi), con sentenza di I grado, confermata in appello, veniva condannato all'ergastolo.
1) Nei motivi di ricorso si denuncia difetto di motivazione in ordine alla responsabilità per tutti i reati ascritti, e in particolare per il triplice omi cidio, fondata su accuse di coimputati, in alcuni casi
2) violazione dell'art. 61 n°1 C.P. e contra- de relata dittorietà di motivazione in ordine all'aggravante dei futili motivi ritenuta in relazione al triplice omicidio,
UAo nonostante la connotazione politica, ancorché terri-
bilmente distorta, dal fatto, e la circostanza che non risultava acclarate quale fosse stato il contegno della vittima verso il FE (e il DA)
3) violazione dell'art. 306 C.P. per la ritenuta qualità
di "organizzatore" della banda armata degli "ideologi"
23 quale è stato ritenuto il FE.
Il ricorso è infondato.
1) richiamate le considerazioni fatte Ed infatti trattando la posizione CC e altri, a proposito 1
della valutazione ai fini probatori delle dichiarazioni.
di coimputati (costituenti il più delle volte chiamate 1
di correo), la Corte rileva che l'affermazione di re-
sponsabilità è stata fatta dai Giudici di merito con
Oservanza dei principi fissati dall'art. 192 III e IV
comma del nuovo C.P.P. e, pertanto, previa adeguata valu tazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiara-
zioni dei coimputati ed esame dei "riscontri" di tali dichiarazioni;
B
(2) del tutto corretta e conforme ai principi l'ampia motivazione sulla sussistenza dell'aggravante dell'art. 61 n°1, correlata alla enorme sproporzione ("gesto di inaudita ferocia") tra la asserita condotta tenuta dai tre occasionali interlocutori (banale discussione da
"bar") e la reazione da parte del FE (e Baldas
seroni) con il triplice omicidio,
13) anche relativamente alla qualità di "organizzatore"
e non semplice partecipe della banda armata, corretto e conforme alle valutazioni della costante Giurispru
denza appare l'inquadramento ritenuto dalla Corte di merito, considerato l'accertato ruolo di "coordinatore e ideologo delle squadre" dell'imputato.
ZZ: tratto a giudizio per rispondere dei reati
(di cui ai capi 1 bis (partecipazione alla banda armata.
Prima LI) e 1 ter (favoreggiamento personale), sia
(in primo che in secondo grado è stato assolto per insufficienza di prove..
L'imputato ha proposto ricorso per denunciare vizio di motivazione in relazione all'assoluzione con formula dubitativa omesso esame di elementi decisivi. Violazione
dell'art. 524 n°3 in relazione all'art. 479 C.P.P. III
comma, concludendo per l'assoluzione con formula ampia
10 comunque l'annullamento "con ogni provvedimento che ne consegue".
In adesione a quanto stabilito dalle Sezioni Unite
di questa Corte con la menzionata sentenza del 3 Febbraio
1990, SA + 1 (la quale, tra l'altro, afferma che
"qualora solo l'imputato sia ricorrente la Corte di
Cassazione provvede alla rettificazione senza esaminare i motivi del ricorso") deve procederes alla rettifica Tuanne zione della formula di assoluzione confituendo quella "per non aver commesso il fatto" quanto al delitto, di banda armata di cui al capo 1 bis, e quella
"perché il fatto non costituisce reato" quanto al fa-
voreggiamento personale di cui al capi 1 ter.
ER: ha proposto ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione per mancata pre-
* sentazione dei motivi, sostenendo che "i motivi sono stati presentative depositati nek termini di Legge e quindi l'ordinanza
29-6-89 è erronea".
Il ricorso va rigettato in quanto dalla certifica-
zione del Cancelliere della Corte di Assise di Appello non di Milano risulta che i motivi sono stati presentati,
né altrimenti è dato ritenere quanto sostenuto dal Miner
vino.
Anche per il NO, in relazione al capo 133
(detenzione qualificata di armi e munizioni, ricetta
zione) alla formula di assoluzione con formula dubita tiva, in applicazione dell'art. 254 Disp. transitorie del nuovo C.P.P. ed a norma dell'art. 538 u.c. C.P.P.
del 1930, va sostituita quella "per non aver commesso il fatto".
LC: non ha depositato i motivi e quindi il suo ricorso va dichiarato inammissibile. Nei suoi cont fronti vi è il ricorso del Procuratore Generale che censura la sentenza per la concessione della diminuzione di pena di cui all'art. 2 L. 34/87, in violazione del disposto dell'art. 8 della stessa Legge.
Il ricorso del P.G. è fondato.
Fa infatti poiché, ai sensi del menzionato art.8
le disposizioni della Legge 34/87 non si applicano nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dall'art. 4 L.15/80, essendo stata al FA ricono sciuta l'attenuante di cui all'art. 4 L. 15/80, non poteva essere riconosciuta anche la diminuzione di pena di cui all'art. 2 L. 34/87. Conseguentemente, sul punto la sentenza deve essere annullata, senza rinvio in quanto ai sensi dell'art. 539 n°9 C.P.P. la pena viene riportata a quella di anni uno mesi nove di reclusione Lire
1.000.000 di multa...
DO CO: venne tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 177 (partecipazione all'asso ciazione sovversiva "gruppo rapinatori") e 297 (deten-
zione qualificata di armi, art. 21 L. 110/75, detenzione porto illegale di armi, ricettazione di armi e documenti rinvenuti in un suo box a Buccinasco, armi e documenti provenienti da rapine commesse dal "gruppo rapinatori",
contravvenzione sulle armi).
La sentenza impugnata, quanto al reato associativo ha assolto l'imputato per insufficienza di prove e nel
Tuand contempo ha emesso pronuncia di amnistia;
B quanto alle altre imputazioni ha mantenuto la pronuncia di condanna
(salvo che per la contravvenzione di cui al capo C
estinta per prescZIne) determinando la pena in anni quattro mesi cinque di reclusione Lire 700.000
di multa, in sintesi ritenendo.del tutto priva di credi-
B bilità la linea difensiva secondo la quale l'imputato non era a conoscenza di quanto veniva depositato,
prelevato e nuovamente depositato nel box di sua proprit tà
dal ND e dal GA;
circostanze confermate dal fatto che, mentre il GA, al ritorno da una delle numerosissime rapine. si apprestava a riporre nuovamente le armi nel box. il .AR NO gli aveva chiesto "come era andata" frase di inequivocabile significato.
Nei motivi di ricorso ND NO denuncia vizio di motivazione ed errata interpretazione ed applicazione della Legge deducendo, quanto al capo 177 che doveva essere assolto con formula ampia "per quanto esposto
1/readente ricorso per cassazione". quanto al capo 297. nel
(oltre un generico richiamo al contenuto del precedente ricorso), che non si era tenutocto conto delle dichiarazioni del ND, secondo le quali il AR NO non aveva mai veduto le armi depositate nella sua autorimessa della quale esso ND aveva la disponibilità
anche se il NO aveva una copia delle chiavi di accesso;
che poi non si comprendeva perché. una volta esclusa la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 270 C.P., fosse stata ritenuta a suo carico l'ipotesi della detenzione qualificata ai sensi dell'art. 21
L. 110/75.
A sua volta il P.G. rilevato che in relazione al capo 177 erano state emesse due pronunce (assoluzione per insufficienza di prove, proscioglimento per amnistia)
_ chiede l'annullamento relativamente al proscioglimento per amnistia.
· La Corte osserva: per quanto attiena al capo 177 va.
eliminata la declaratoria di estinzione del reato per amnistia e, ai sensi dell'art. 254 Disposizione trandi torie del nuovo C.P.P. sostituita alla formula di asso=
luzione per insufficienza di prove quella "per non aver commesso il fatto".
Quanto al capo 297 il ricorso è infondato.
Ed infatti, in punto conoscenza del fatto che nel box di sua proprietà erano depositate le armi che servivano per commettere le rapine, la sentenza è adeguatamenţe
motivata e il ricorso in sostanza si limita a riproporre una nuova valutazione dei fatti, preclusa in questa sede di legittimità.
L'ipotesi della detenzione qualificata ai sensi dell'
art. 21 L. 110/75 è stata correttamente ritenuta in base
Tran alle norme del concorso di persone nel reato sul presup-
posto che (emergente soprattutto dalla motivazione della sentenza annullata, richiamata da quella impugnata)
che l'assoluzione dalla partecipazione a banda armata non escludeva la conoscenza da parte del AR NO
della natura (eversiva) dell'attività svolta dal GA
B e dal ND.
/
Ai sensi dell'art. 549 C.P.P. gli imputati i cui ri corsi sono stati integralmente rigettati o dichiarati inammissibili vengono condannati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento della sanzione pecuniaria, nella misura ritenuta congrua di
Lire cinquecentomila, alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
LA CORTE
dichiara inammissibili i ricorsi di RU ER
e FA IA a.s.r. in accoglimento del ri corso del Procuratore Generale nei confronti di FA
IA in ordine alla diminuzione di pena di cui all'
art. 2 L. 34/87, riportando la pena ad anni 1 mesi 9 di reclusione Lire 1.000.000 äi multa a.s.r. nei confronti di AR NO in ordine al reato di cui al capo 177
per quanto concerne la declaratoria di estinzione per amnistia, e sostituisce alla formula assolutoria dubitativa quella "per non aver c. il fatto" a.s.r.
per estinzione dei reati a seguito di prescZIne:
a) nei confronti di ON EL in ordine al delitto b) di cui al capo 190 A;
nei confronti di DE GI
IE in ordine ai reati di cui ai capi 102, 183 E, 187 c) sei di reclusione;
nei confronti di BI AUZI
in ordine al reato di porto illegale di armi di cui al capo 275 e alla ricettazione di cui al capo 277.
ed elimina la pena di m.l gg. 20 recl. L. 700.000
a) di multa;
nei confronti di AZ ER in ordine.
ai reati di banda armata di cui al capo 1 Bis, di tentata rapina e porto d'armi di cui ai capi 13 A e 13 B,.
e) ed elimina la pena di m. 4 di reclusione;
noi confronti di LI SE in ordine ai reati di cui ai capi 154 A e 170 B ed elimina la pena di m. 4.
f) di reclusione;
nei confronti di ON IA Teresa
in ordine ai delitti di lesioni e apologia sovversiva di cui ai capi 158 A e 158 H ed elimina la pena di g) m.• 4 di reclusione;
nei confronti di OS AUZI
in ordine al delitto di apologia sovversiva di cui al capo 170 B ed elimina la pena di mesi 2 di reclusione;
h) nei confronti di IC AS in ordine al delitto di favoreggiamento personale nel quale è stato derubricato quello di cui al capo164 A ed elimina la
Tuano i) pena di mesi 2 di reclusione;
nei confronti di
RO GI in ordine al delitto di danneggia mento seguito da incendio di cui al capo 190 A ed elimina la pena di mesi 2 di recl.
sostituisce alla formula assolutoria dubitativa la formula "per non aver commesso il fatto" nei con fronti di DE GI IE in ordine ai delitti di omicidio, di detenzione e porto d'armi e di furto
di cui ai capi 152 A-B-C; nei confronti di LI
SE e IC AS in ordine ai delitti di attentato terroristico, detenzione e porto d'armi e di munizioni di cui ai capi 163 A-B-C; nei confronti di De EO CO in ordine al delitto di banda ar mata "CO.CO.RI." di cui al capo 103; nei confronti di SI RG in ordine al delitto di banda armata di cui al capo 1 Bis;
nei confronti di AR NO
in ordine al delitto di associazione sovversiva di cui al capo 177; nei confronti di GI AB in ordine al delitto di attentato terroristico di cui ai capi 163 A e 164 A, di detenzione e porto d'armi di cui ai capi 163 B e 164 B-C; nei confronti di
GR AN in ordine ai delitti di cui ai capi
199 e 207; nei confronti di NO UD in ordine al delitto di cui al capo 133; nei confronti di EZ LU in ordine al delitto di banda armata di cui al capo 1 Bis.
sostituisce alla formula assolutoria dubitativa la formula "perche il fatto non costituisce reato"
nei confronti di EZ LU in ordine al delitto di favoreggiamento personale di cui al capo 1 TER. annulla senza rinvio nei confronti di BI AU
ZI in ordine all'aumento per continuazione appli cato con la sentenza della Corte di Appello di Milano
datata 19/1/79 ed elimina la pena di mesi 1 di reclu gione
•
annulla nei confronti di SS ER in ordine all'omesso computo della diminuente di cui all'art. 116 C.P. relativamente all'omicidio di cui al capo e rinvia per nuvo esame ad altra Sezione della 224
stessa Corte di Assise di Appello di Milano
rigetta nel resto i ricorsi di, LI, ON,
OS, De EO, DE GI, ON, SS, GI,
GR, BI SI, NO, AR, RO,
AZ
rigetta i ricorso di LL AN, CC
ES, BI IA AZ, LL IO,
NI ND, AM AN ER, EV
NI, OSntini LO, PA SE, D'GE but
AL HI, De OS AN AR UI, ER Ma-
rio, PP IE LO, NZ LO, GA
SE, IO GE, RE ANfranco, Marinel
li LD, ND IN AN, MO
AN, GA LO, IN LU, LO SE,
IV GI, ND RO, FE AR che condanna al pagamento in solido delle spese proces-
के suali e ciascuno al versamento di L. 500.000 alla
Ca sa delle ammende.
condanna altresì RU ER e FA IA
al pagamento delle spese processuali in solido con
1 predetti e al versamento di L. 500.000 ciascuno alla Cassa delle ammende dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore di OS AUZI
Roma 2 Marzo 1990
11 CONSIGLIERE EST.
dr. Bruno Foscarino
il PRESIDENTE
ar. UI Guasco
DEPOSITATA IN CANCELLERIA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
oggl 4 APR 1990 IL CANCEERE
CANCEERE Petrouille Coun 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 verebbe mai riconoscimento;
è infatti evidente che
201 E, 201 H, 224 C, 236 B ed elimina la pena di mesi