Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/1990, n. 4855
CASS
Sentenza 2 marzo 1990

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L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis cod. pen. spetta soltanto se vi sia una volontaria interruzione, da parte degli autori del reato, della condotta deliberata e posta in essere; non spetta invece quando l'avere l'ostaggio riacquistato la libertà è un dato di fatto da porre in relazione esclusivamente con l'avvenuto compimento dell'Azione programmata. (fattispecie nella quale dieci terroristi, fatta irruzione in una scuola di formazione aziendale Fiat, avevano sequestrato 200 persone, docenti e discenti, immobilizzandone e imbavagliandone alcune e comunque obbligandole tutte, mediante minaccia con armi, a stare raggruppate in alcuni locali dello stabile e ad ascoltare discorsi e slogans inneggianti alla lotta armata e alla organizzazione prima linea in particolare; quindi quattro studenti e sei docenti erano stati condotti in corridoio, immobilizzati e fatti sedere a terra e contro di loro erano stati sparati vari colpi di pistola agli arti inferiori; dopo circa cinquanta minuti di occupazione gli aggressori, esaurita l'Azione programmata, si erano allontanati).*

L'attenuante di cui al quarto comma dell'art. 289 bis cod. pen. è applicabile non solo quando uno dei concorrenti si dissoci e si adoperi per la liberazione dell'ostaggio, ma anche quando detta liberazione avvenga per decisione unanime di tutti i concorrenti.*

La qualità di latitante preclude la concessione dei benefici di cui alla legge 18 febbraio 1987 n. 34; ciò in quanto 1) il "permanente stato di ribellione all'ordine costituito" mantenuto dal latitante rende equivoco qualsiasi comportamento positivo risulti essere stato da lui posto in essere con esclusione, quindi, di quei "comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo" (da intendersi anche con riferimento a possibili tentativi di riallacciare il vincolo con gli associati oppure di costituire nuovi vincoli che ripropongano la violenza come metodo di lotta politica) imprescindibilmente richiesti dall'art. 1 della legge; 2) "l'ammissione delle attività svolte" (altro requisito di cui all'art. 1 legge 34/87) viene richiesta non (o non solo) quale collaborazione all'accertamento dei fatti ma quale atto di resipiscenza e di accettazione della giurisdizione dello stato nella sua completezza; 3) la sussistenza delle condotte di dissociazione di cui al citato art. 1 deve poter essere direttamente verificata dal giudice e tale diretta verifica non appare compatibile con la latitanza, anche se si tratta di latitanza all'estero con esatta conoscenza del luogo di residenza del latitante. Le "condotte di dissociazione" di cui all'art. 1 legge 34/87 debbono sussistere dalla data dell'entrata in vigore della legge, sicché è irrilevante, ai fini dell'ottenimento dei benefici in questione, la cessazione dello stato di latitanza successivo a tale data. ( contra mass n 181234).*

Secondo l'attuale normativa di cui all'art. 671 nuovo cod. proc. pen., deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile, successivamente alla pronuncia di quella contro la quale pende il ricorso per Cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l'altra, debba procedersi allo annullamento della sentenza ancora sub judice con rinvio al giudice di appello per l'esame del punto concernente la continuazione. Tanto doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa disposizione di legge, per non vanificare il diritto dell'imputato a fruire della più favorevole disciplina prevista dall'art. 81 cod. pen.; attualmente ciò non è più necessario in quanto la disciplina della continuazione può essere richiesta ed applicata in Sede di esecuzione. Ma, considerata anche la necessaria tutela dell'altra esigenza del principio della celerità del procedimento, deve escludersi l'annullamento anche nel caso che - come nella specie - l'applicazione della continuazione con indicazione ed esibizione della sentenza passata in giudicato sia stata richiesta nel giudizio di appello e il giudice non l'abbia presa in considerazione, unica preclusione prevista dall'art. 671 cod. proc. pen. essendo quella che la continuazione sia stata esclusa dal giudice della cognizione.*

La diminuzione (o commutazione) di pena prevista dall'art. 2 legge 18 febbraio 1987 n. 34 non costituisce "circostanza attenuante" del reato. Decisivo in proposito appare il disposto del terzo comma del menzionato articolo che prevede l'applicazione della diminuzione di pena dopo la completa valutazione del fatto sotto il profilo oggettivo e soggettivo e dopo l'applicazione del concorso formale e della continuazione, con ciò evidenziando che detto "beneficio" (tale sempre qualificato dalla legge) è ontologicamente estraneo al reato. Ulteriori motivi per escludere la qualità di "circostanza" sono poi costituiti dal fatto che la diminuzione di pena è prevista anche nel caso di condanna definitiva (art. 3) e che mai per una circostanza attenuante viene prevista la revoca per comportamenti successivi, espressamente prevista, viceversa, per i "benefici" in questione. Conseguentemente (a differenza di quanto previsto per le circostanze attenuanti) detto beneficio è inidoneo ad influire sul termine della prescrizione ai sensi dell'art. 157 secondo e terzo comma cod. pen..*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 116 cod. pen. (reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti) in relazione all'art. 59 cod. pen. (circostanze non conosciute o erroneamente supposte) con riferimento alla legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha sostituito il primo comma dell'art. 59 (in particolare al "nuovo secondo comma secondo il quale "le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa"), sollevata sul rilievo del diverso trattamento previsto dalle due Disposizioni del codice penale quanto all'elemento soggettivo. Infatti, l'art. 59 si riferisce a circostanze del reato mentre l'art. 116 riguarda una fattispecie autonoma di reato; inoltre, a seguito della modifica dell'art. 59 è stato valorizzato quell'elemento soggettivo che peraltro l'art. 116, nella interpretazione della costante giurisprudenza, già prevede.*

L'art. 192 terzo comma del nuovo cod. proc. pen., pur attribuendo sicuramente valore di prova alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (come si desume dal riferimento agli altri elementi di prova contenuti nell'ultima parte del comma), esige che tali dichiarazioni vengano valutate, appunto, "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"; non è più consentita, quindi, l'affermazione di responsabilità sulla base di una chiamata di correo priva di riscontri esterni. Tali riscontri, peraltro, possono essere di qualsiasi tipo e natura e quindi anche dichiarazioni di altri coimputati dello stesso reato (o di imputati in procedimento connesso o nel caso previsto dall'art. 371 capoverso lett. B cod. proc. pen.). oggetto della valutazione di attendibilità da "riscontrare", è la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente ad un determinato episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante. Conseguentemente, e previa adeguata valutazione, la dichiarazione di un imputato che, confessando un reato, indichi le persone che hanno agito con lui, può essere confermata nella sua complessiva attendibilità - e costituire quindi piena prova - dalla confessione resa da uno dei chiamati in correità, anche se questi si limiti ad ammettere la propria responsabilità, senza a sua volta confermare la partecipazione degli altri indicati dal primo.*

La diminuzione di pena prevista in relazione alla "dissociazione" ex legge 18 febbraio 1987, n. 34 può essere riconosciuta anche quando non ricorrano le condizioni per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 4 legge 6 febbraio 1980, n. 15, poiché diversi sono i presupposti. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, riconosciuta l'attenuante ex art. 2 legge n. 34 del 1987, è stata esclusa quella prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1980, sul rilievo che l'imputato, dopo una iniziale ammissione di responsabilità, aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni e detta ritrattazione appariva incompatibile con la "dissociazione" richiesta per il riconoscimento dell'attenuante (che esige anche una cospicua collaborazione con la giustizia, ovviamente neutralizzata dalla intervenuta ritrattazione).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/1990, n. 4855
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4855
    Data del deposito : 2 marzo 1990

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