Versione
3 giugno 1982
3 giugno 1982
Art. 3.
Attenuanti per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione
Salvo quanto disposto dall' articolo 289-bis del codice penale , per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della meta', ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati commessi per la medesima finalita' ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.
Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.
Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 .
Attenuanti per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione
Salvo quanto disposto dall' articolo 289-bis del codice penale , per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della meta', ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati commessi per la medesima finalita' ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.
Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.
Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 .
Commentari • 2
- 1. Relazione della Commissione Palazzo-Pocar sul Codice dei Crimini InternazionaliAccesso limitatoMarilisa Denigris · https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/ · 30 giugno 2022 · 0.9567955
Giurisprudenza • 15
- 1. Corte Cost., sentenza 13/07/1989, n. 396Provvedimento: […] Se "è razionale... l'esclusione di una nuova riduzione di pena" per sentenze di condanna in ordine alle quali già sia stata fatta applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 2 o dell'attenuante prevista dall'art. 3 della legge n. 304 del 1982, […] delle sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 304 del 1982, […] le situazioni sottostanti alla concessione delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982. […] secondo cui la ratio sottostante alla legge n. 34 del 1987 è "quella di apportare benefici a coloro che non avessero ritenuto di far luogo a comportamenti dissociativi o collaborativi del tipo di quelli indicati negli artt. 2 e 3" della legge n. 304 del 1982, […]Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale parziale.·
- pluralita' di condanne·
- misure a favore dei dissociati 'ex lege' n. 34 del 1987·
- applicabilita' anche alle condanne beneficiate dalle diminuzioni di pena 'ex lege' n. 304 del 1982·
- sent. 396/89. terrorismo ed eversione·
- limite massimo di pena·
- esclusione