Articolo 254 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 223 deciesArticolo 223 duodecies
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19 aprile 1942
Art. 254.

I modelli dei registri delle persone giuridiche, delle legittimazioni, per decreto reale, delle adozioni, delle tutele e curatele, delle successioni e di quello previsto dal secondo comma dell'art. 1524 del codice sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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